Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 16/04/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 431/2025 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE
Dott.ssa Elisabetta DONELLI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 431/2025, promossa con ricorso depositato il 01/02/2025 da:
1) Parte_1
nato Gallarate il 19.08.1988
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Giuseppe Preiti
e
2) Parte_2
nata AT il 20.02.1985
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]
con l'Avv. Giuseppe Preiti;
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in AT (VA), in data 14 aprile 2012
(anno 2012 atto n. 1 parte II serie A)
separati consensualmente con verbale in data 23.05.2018 omologato con decreto del
05.07.2018 depositato il 12.07.2018
con i seguenti figli minorenni:
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 01.02.2025, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 14.04.2012 in AT, trascritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo comune dell'anno 2012, numero 1, parte II, serie A;
• ordinare al Comune di AT di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
GESTIONE PROLE
Sull'Affidamento:
Il figlio minore resta affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento prevalente presso la madre nell'abitazione sita in Lonate PP – Via della Crocetta n. 19A;
In virtù del tipo di affidamento richiesto le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni della prole. A tal proposito, dovrà essere onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative al figlio. I genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
Sul Diritto di visita:
Infrasettimanalmente:
Il Sig. , previo accordo con la Sig.ra avrà diritto a tenere con sé il figlio Pt_1 Pt_2
a) Nel week end di sua spettanza si intratterrà con il figlio nei giorni di Per_1 martedì e giovedì, prelevandolo alle ore 18 dall'abitazione materna, e resterà con lui sino al mattino dei giorni successivi, riaccompagnandolo a scuola;
b) Nel week end di spettanza della Sig.ra si intratterrà con il figlio Pt_2 Per_1 nei giorni di martedì, giovedì e venerdì, prelevandolo alle ore 18.00 dall'abitazione materna e resterà con lui sino al mattino dei giorni successivi, riaccompagnandolo a scuola, ovvero, quando non c'è scuola, all'abitazione materna;
I genitori potranno poi concordare modalità differenti di visite durante il corso della settimana, purché con il consenso reciproco e tenendo in considerazione le esigenze
(scolastiche ed extrascolastiche) del figlio e quelle lavorative di ciascuno dei genitori.
Weekend:
pagina2 di 5 Il Sig. si intratterrà con il figlio, a settimane alterne, dalle ore 9.30 del sabato Pt_1 mattina, prelevandolo dall'abitazione materna, e resterà con lui sino al lunedì mattina, alle ore 8.00, quando accompagnerà il minore a scuola.
Festività natalizie:
Relativamente alle vacanze natalizie, il figlio trascorrerà ogni anno le festività Per_1 natalizie, dalle ore 18.00 del 24.12 sino alle ore 10.00 del 25.12 con un genitore e, dalle ore 10.00 del 25.12 sino alle ore 18.00 del 26.12, con l'altro genitore, seguendo il criterio dell'alternanza di anno in anno. Le giornate di Capodanno e dell'Epifania saranno alternate.
Festività pasquali:
Il figlio trascorrerà, alternativamente, di anno in anno, dal giovedì al sabato Per_1
Santo con un genitore e dalla domenica di Pasqua sino al martedì successivo con l'altro genitore.
Vacanze estive:
In ultimo, relativamente alle vacanze estive, il figlio si intratterrà per due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore durante il periodo delle vacanze scolastiche,
e detto periodo dovrà essere individuato entro il 31 maggio di ogni anno.
I genitori, inoltre, dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli.
Ponti:
i ricorrenti manterranno il criterio dell'alternanza anche per gli altri vari periodi di festività ed eventuali ponti presenti nell'anno e concorderanno, di volta in volta, tra loro con chi il figlio trascorrerà.
Sull'Assegno di mantenimento:
Il Sig. , a titolo di concorso nel mantenimento del figlio si obbliga a Pt_1 Per_1 versare alla Sig.ra Euro 200,00=(duecento/00), da rivalutarsi annualmente Pt_2 secondo gli indici ISTAT, e da versare a mezzo bonifico sul conto corrente intestato alla
Sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese. Pt_2
Il Sig. rimarrà obbligato a corrispondere il sopraccitato contributo al Pt_1 mantenimento fintando che il figlio non sarà economicamente indipendente.
L'Assegno Unico spetta interamente alla Sig.ra Pt_2
Spese straordinarie:
Le spese relative all'abbigliamento del figlio, quelle straordinarie di natura medica (non coperte dal S.S.N.), quelle scolastiche (compresi i buoni pasto), quelle ludico-sportive, nonché quelle approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 saranno suddivise al 50%.
In ultimo,
pagina3 di 5 I genitori si autorizzano, sin d'ora, il reciproco rilascio e/o rinnovo dei passaporti e/o dei documenti di identità equipollenti validi per l'espatrio, con l'iscrizione sugli stessi del figlio . Per_1
I ricorrenti si impegnano, inoltre, ad autorizzare la presentazione di un'apposita istanza per far conseguire al minore un proprio passaporto personale, in conformità alle vigenti disposizioni normative.
CASA CONIUGALE
La casa coniugale, sita in Lonate PP (VA) via della Crocetta n. 19A di proprietà di entrambi i ricorrenti, nella misura del 50% ciascuno è stata assegnata con quanto l'arreda alla Sig.ra e che a seguito di tale cessione è stato stipulato rogito Pt_2 notarile dinanzi al Notaio e a seguito di tale cessione la Sig.ra ha liberato Per_2 Pt_2 il coniuge dalla titolarità del mutuo gravante sull'immobile.
SITUAZIONE ECONOMICA
I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di non avere risparmi in comune e di non aver nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro, avendo definito tutti i rapporti economici e patrimoniali dipendenti e/o connessi al rapporto coniugale.
Ogni altra questione patrimoniale ed economica è già stata definita in sede di separazione
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data
14.04.2012, in AT (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di AT (anno 2012, atto n. 1, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
pagina4 di 5 MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 10 aprile 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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