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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 19/12/2025, n. 1902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1902 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Barbara
RO, in esito alle note scritte depositate, ex art. 127ter c.p.c., soltanto dai ricorrenti il 18
Dicembre 2025 in sostituzione dell'udienza del 19 Dicembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di assistenza obbligatoria iscritta al numero 1256 del ruolo generale dell'anno 2024, promossa da i signori nato il [...] a [...] e Parte_1
ivi residente, in via Florida n. 5, C.F. , , CodiceFiscale_1 Parte_2
nato ad [...] il [...] e residente a [...], C.F.
[...]
, e , nato ad [...] il [...] e residente a C.F._2 Parte_3
Torre di Mosto (VE), in via Gramsci n. 14, C.F. , in qualità di eredi CodiceFiscale_3
della signora , nata il [...] a [...] e deceduta il Persona_1
27/04/2025, elettivamente domiciliati, ai fini del presente giudizio, ad Agrigento, nella S.S. 122
n. 30, presso lo studio dell'Avv. Valentina Montalbano, che li rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di intervento volontario degli eredi depositata il 18/12/2025,
- ricorrenti -
CONTRO
l in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, presso
1 l'Avvocatura dell'ente con sede ad Agrigento, nella via Picone n. 20/30, rappresentato e difeso dall'Avv. Viviana Carlisi in virtù di procura generale alle liti allegata agli atti di causa,
- resistente -
Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione
Con ricorso depositato in data 22 Aprile 2024 ai sensi dell'art. 445bis, VI comma, c.p.c.,
la signora dopo avere presentato la prevista dichiarazione di dissenso Persona_1
contestando le conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dalla citata norma, promuoveva giudizio di merito. Per il cui tramite chiedeva il riconoscimento dei requisiti sanitari ai fini della concessione e della fruizione dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della legge n. 18 dell'11 Febbraio 1980.
L' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, si costituiva nel presente giudizio, depositando il 25 Giugno 2024 il proprio fascicolo contenente la memoria di risposta. In tale scritto difensivo contestava nel merito la domanda avversaria e ne chiedeva il rigetto.
Nel corso del procedimento de quo veniva disposta C.T.U. medico-legale.
A seguito del decesso della signora si costituivano in qualità di suoi eredi i Persona_1
signori , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3
depositando il 18 Dicembre 2025 apposita comparsa di intervento volontario, con la quale insistevano nelle domande avanzate dalla prefata de cuius nel ricorso in parola.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del 19 Dicembre 2025 ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., compiuto soltanto dai ricorrenti il 18
Dicembre 2025, la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza.
Nel merito il ricorso introduttivo della lite è giuridicamente legittimo e fondato. Sicché
deve essere accolto per quanto di ragione.
Invero, l'art. 1 della legge n. 18 dell'11 Febbraio 1980 dispone che sia concessa l'indennità
di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua.
Ebbene, nel caso di specie la consulenza tecnica d'ufficio disposta durante il procedimento de quo dalla Dott.ssa , ritenuta immune da vizi logici e giuridici e, quindi, Persona_2
pienamente condivisibile, ha accertato una dirimente circostanza. Segnatamente che, le patologie da cui era affetta la signora le hanno comportato una invalidità del Persona_1
2 100% e le hanno precluso la possibilità di deambulare autonomamente e di compiere da sola gli atti quotidiani della vita. Per quel che concerne la decorrenza, il prefato perito ha affermato che, questa deve essere stabilita dall'epoca di presentazione della domanda amministrativa da parte della citata de cuius, coincidente con il mese di Maggio 2022 (cfr.: relazione tecnica d'ufficio).
La conclusione alla quale è pervenuta la menzionata C.T.U. risulta in contrasto con l'accertamento medico che è stato effettuato nella fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio. Ragion per cui, alla luce delle considerazioni formulate nella consulenza tecnica d'ufficio predisposta nel corso della lite in esame, la domanda spiegata dai ricorrenti si palesa accoglibile, avendo avuto diritto all'indennità di accompagnamento a partire Persona_1
dalla data superiormente indicata e fino al suo decesso, avvenuto il 27 Aprile 2025.
In ossequio al principio della soccombenza, l' deve essere condannato a rifondere ai CP_1
signori , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3
nella spiegata qualità, le spese del presente giudizio e della fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, liquidate nella misura indicata in parte dispositiva, da distrarsi a favore del suo procuratore che si è dichiarato antistatario. Anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico dell'ente resistente.
Infine, le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, liquidate come da separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
la Dott.ssa Barbara RO, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- dichiara, accogliendo il ricorso introduttivo della lite proposto ai sensi del VI comma dell'art. 445bis c.p.c., che la signora è stata affetta da patologie che la hanno resa Persona_1
invalida al 100% e le hanno precluso la possibilità di deambulare autonomamente e di compiere da sola gli atti quotidiani della vita a decorrere dal mese di Maggio 2022 e fino al suo decesso,
avvenuto il 27 Aprile 2025;
- condanna l' a rifondere ai signori , CP_1 Parte_1 Parte_2
e , in qualità di eredi della predetta de cuius, le spese del
[...] Parte_3
3 presente giudizio e del procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, che si liquidano in complessivi € 2.000,00, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione a favore del suo procuratore dichiaratosi antistatario;
- infine, pone definitivamente a carico dell'ente resistente le spese della consulenza tecnica d'ufficio di entrambe le fasi del giudizio, liquidate con separati decreti.
Così deciso in Agrigento in data 19 Dicembre 2025.
Il Giudice
Barbara RO
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