TRIB
Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 02/10/2025, n. 961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 961 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5755 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
12/10/1982, elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti Marco Zusa e Maria
Paola Tiso, che lo rappresentano e difendono per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Daniela Zara, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 02/05/2009, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Sant'Antioco, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , Parte_1 CP_1 dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di stabilire il proprio domicilio dove riterranno più opportuno.
2) Il figlio minore resterà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1 dai quali continuerà a ricevere cura, educazione ed istruzione, mantenendo con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservando con gli ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi.
3) I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale ed adotteranno consensualmente le decisioni di maggior interesse per il figlio, tra cui le scelte relative all'educazione, all'istruzione, alla salute, all'eventuale indirizzo religioso, alla residenza del minore, alla partecipazione alle attività formative extrascolastiche, ai viaggi di svago e di istruzione, allo svolgimento di attività sportive e ricreative.
4) Anche sotto il profilo anagrafico, il figlio continuerà a vivere con il padre, con facoltà per la madre di vederlo e tenerlo con sé quando vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del ragazzo.
Pag. 2 di 3 5) La casa ex coniugale in Sant'Antioco, via Risorgimento n. 35, detenuta in locazione con contratto di locazione a nome di entrambi i coniugi resterà assegnata al Sig. , che continuerà a viverci con il figlio. Parte_1
Sarà onere del sig. richiedere al locatore di modificare il contratto solo a Pt_1 suo nome.
La sig.ra si impegna a rilasciare nel più breve tempo possibile, la casa ex CP_1 coniugale non appena avrà reperito una soluzione abitativa alternativa e comunque entro il 30 dicembre 2025.
6) Poiché entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti, nessuna somma sarà dovuta dall'uno all'altro a titolo di assegno di mantenimento.
7) Il sig. si occuperà in via esclusiva e diretta del mantenimento ordinario Pt_1 del figlio.
8) In ragione di quanto sopra l'assegno unico verrà percepito in via esclusiva, al 100% dal sig. . Pt_1
9) Le spese “extra assegno ordinario”, individuate e determinate sulla base delle
“linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” elaborate dal CNF in data 29 novembre 2017, resteranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Tutte le spese extra assegno ordinario, previamente concordate (ove necessario), verranno rimborsate al genitore anticipatario entro il termine di dieci giorni dalla relativa richiesta di rimborso, debitamente corredata dei documenti attestanti la spesa.
10) I finanziamenti di cui al punto d) della premessa (d) Il reddito del Sig. Parte_1
è gravato da un finanziamento Findomestic, in ragione del quale paga una rata mensile
[...] di € 587,20, nonché un finanziamento DB spa UO Collection, in ragione del quale paga una rata mensile di € 353,00 per l'acquisto di una autovettura in suo uso esclusivo) resteranno ad esclusivo carico del sig. . Pt_1
11) Le parti si autorizzano reciprocamente al rilascio del passaporto per l'espatrio o di altro documento equipollente.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 02/10/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5755 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
12/10/1982, elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti Marco Zusa e Maria
Paola Tiso, che lo rappresentano e difendono per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Daniela Zara, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 02/05/2009, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Sant'Antioco, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , Parte_1 CP_1 dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di stabilire il proprio domicilio dove riterranno più opportuno.
2) Il figlio minore resterà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1 dai quali continuerà a ricevere cura, educazione ed istruzione, mantenendo con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservando con gli ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi.
3) I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale ed adotteranno consensualmente le decisioni di maggior interesse per il figlio, tra cui le scelte relative all'educazione, all'istruzione, alla salute, all'eventuale indirizzo religioso, alla residenza del minore, alla partecipazione alle attività formative extrascolastiche, ai viaggi di svago e di istruzione, allo svolgimento di attività sportive e ricreative.
4) Anche sotto il profilo anagrafico, il figlio continuerà a vivere con il padre, con facoltà per la madre di vederlo e tenerlo con sé quando vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del ragazzo.
Pag. 2 di 3 5) La casa ex coniugale in Sant'Antioco, via Risorgimento n. 35, detenuta in locazione con contratto di locazione a nome di entrambi i coniugi resterà assegnata al Sig. , che continuerà a viverci con il figlio. Parte_1
Sarà onere del sig. richiedere al locatore di modificare il contratto solo a Pt_1 suo nome.
La sig.ra si impegna a rilasciare nel più breve tempo possibile, la casa ex CP_1 coniugale non appena avrà reperito una soluzione abitativa alternativa e comunque entro il 30 dicembre 2025.
6) Poiché entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti, nessuna somma sarà dovuta dall'uno all'altro a titolo di assegno di mantenimento.
7) Il sig. si occuperà in via esclusiva e diretta del mantenimento ordinario Pt_1 del figlio.
8) In ragione di quanto sopra l'assegno unico verrà percepito in via esclusiva, al 100% dal sig. . Pt_1
9) Le spese “extra assegno ordinario”, individuate e determinate sulla base delle
“linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” elaborate dal CNF in data 29 novembre 2017, resteranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Tutte le spese extra assegno ordinario, previamente concordate (ove necessario), verranno rimborsate al genitore anticipatario entro il termine di dieci giorni dalla relativa richiesta di rimborso, debitamente corredata dei documenti attestanti la spesa.
10) I finanziamenti di cui al punto d) della premessa (d) Il reddito del Sig. Parte_1
è gravato da un finanziamento Findomestic, in ragione del quale paga una rata mensile
[...] di € 587,20, nonché un finanziamento DB spa UO Collection, in ragione del quale paga una rata mensile di € 353,00 per l'acquisto di una autovettura in suo uso esclusivo) resteranno ad esclusivo carico del sig. . Pt_1
11) Le parti si autorizzano reciprocamente al rilascio del passaporto per l'espatrio o di altro documento equipollente.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 02/10/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3