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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 24/03/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2822/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Ivrea
Il TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
dott. ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est dott.ssa Alberto Angelo BALZANI Giudice
sentito il relatore all'esito dell'udienza celebrata da ultimo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2822/2023 R.G. anno 2023 avente ad OGGETTO:
Interdizione
PROMOSSA DALLA RICORRENTE
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI IVREA, in persona del Procuratore della
Repubblica
nei confronti di
, nata a [...] il [...], residente in [...], Controparte_1
Borgata Fondaglia n. 23
CONCLUSIONI
per la PROCURA RICORRENTE: “Voglia dichiarare l'interdizione urgente di
[...]
” CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto in data 30.10.2024 la Procura della Repubblica di Ivrea
ricorrente, ha chiesto che fosse pronunciata l'interdizione di
[...]
, affetta da “Demenza di tipo Alzheimer aggravata da delirio cum CP_1
allucinazioni”; a causa delle sue patologie, l'interdicenda versava in condizioni psichiche pagina 1 di 3 tali da renderla incapace di provvedere ai propri interessi nonché alla gestione delle questioni personali legate alla salute.
Adottati i provvedimenti di cui all'art. 713 c.p.c., all'udienza del giorno 25 novembre
2024 si procedeva all'esame dell'interdicenda e all'esito si provvedeva alla nomina quale tutore provvisorio dell'interdicenda il legale rappresentante del CIS di Ciriè, per le emergenze sanitarie e per la cura e tutela della persona.
Le circostanze esposte in ricorso hanno trovato riscontro in primo luogo nella relazione clinica della ASL TO4 in data 4.8.2022 nella quale si riporta quale diagnosi, tra le altre patologie, demenza su verosimile origine vascolare;
la detta diagnosi è stata riportata anche nel verbale di Pronto Soccorso del 22.10.2024 con indicazione di demenza di tipo Alzheimer di lunga data, disorientata TP e incapace a provvedere agli atti banali di vita quotidiana (cfr. documentazione allegata agli atti).
La sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di interdizione è emersa altresì dalla condotta dell'interdicenda che nel corso dell'esame - come verbalizzato dal
GOP delegato – ha saputo solo riferire il proprio nome e cognome, per il resto limitandosi spesso a pronunciare frasi senza senso, senza saper indicare la data in cui si stava svolgendo l'udienza (celebrata in novembre mentre l'interdicenda ha detto di essere in agosto) né il luogo (indicando di trovarsi all'ufficio postale) e rispondendo alla richiesta di indicazione della data e del luogo di nascita “Me lo ha detto ieri sera la mamma”
(cfr. verbale di udienza del giorno 25.11.2024).
Il quadro probatorio sopra riportato rende evidente che la beneficianda non è
affatto collocata nel tempo e nello spazio e non è in grado di determinarsi in modo autonomo e consapevole rispetto alle sue necessità di vita e di cura, necessitando di assistenza continua per tutte le sue necessità ed esigenze.
Il deficit cognitivo da cui è affetta la beneficianda è sicuramente abituale e permanente e, per la sua gravità, esclude del tutto la capacità della medesima di provvedere alla cura della sua persona, della salute e dei propri interessi;
la gravità ed pagina 2 di 3 entità dell'indicato deficit, inoltre, rende sicuramente non adeguata qualsiasi altra misura di protezione.
Va disposta la trasmissione di copia della presente sentenza alla cancelleria del
Giudice Tutelare dell'intestato Tribunale, anche al fine di consentire l'acquisizione di elementi utili di valutazione per la nomina del tutore.
Le spese di giudizio tra il ricorrente ed il beneficiando vanno regolamentate ai sensi dell'art. 145 D.P.R. 115/2002, in considerazione della natura del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Ivrea, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni trasmesse dal P.M., rigettata ogni diversa istanza ed eccezione, così
provvede:
1) DICHIARA l'interdizione di , nata a [...] il [...], Controparte_1
residente in [...], Borgata Fondaglia n. 23
;2) DISPONE la trasmissione alla cancelleria del Giudice Tutelare presso l'intestato
Tribunale di copia della presente sentenza, per le determinazioni di competenza;
3) DISPONE la regolamentazione delle spese di lite tra il P.M. ricorrente e parte convenuta ai sensi dell'art. 145 D.P.R. 115/2002.
4) DISPONE che, passata in giudicato la sentenza, l'Ufficio richieda al tutore di presentare entro 1 mese la documentazione prevista dall'art. 79, co. 1 lett. C)
D.P.R.115/2002 e, alla scadenza del predetto termine richieda all'Ufficio Finanziario gli adempimenti di cui all'art. 8 co. 2 D.P.R. cit., trasmettendo l'eventuale documentazione pervenuta.
Manda alla cancelleria per gli incombenti di rito.
Così deciso in Ivrea, in data 19 marzo 2025
IL GIUDICE IL PRESIDENTE
(dott.ssa Rossella Mastropietro) (dott. Alessandro Scialabba)
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Ivrea
Il TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
dott. ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est dott.ssa Alberto Angelo BALZANI Giudice
sentito il relatore all'esito dell'udienza celebrata da ultimo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2822/2023 R.G. anno 2023 avente ad OGGETTO:
Interdizione
PROMOSSA DALLA RICORRENTE
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI IVREA, in persona del Procuratore della
Repubblica
nei confronti di
, nata a [...] il [...], residente in [...], Controparte_1
Borgata Fondaglia n. 23
CONCLUSIONI
per la PROCURA RICORRENTE: “Voglia dichiarare l'interdizione urgente di
[...]
” CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto in data 30.10.2024 la Procura della Repubblica di Ivrea
ricorrente, ha chiesto che fosse pronunciata l'interdizione di
[...]
, affetta da “Demenza di tipo Alzheimer aggravata da delirio cum CP_1
allucinazioni”; a causa delle sue patologie, l'interdicenda versava in condizioni psichiche pagina 1 di 3 tali da renderla incapace di provvedere ai propri interessi nonché alla gestione delle questioni personali legate alla salute.
Adottati i provvedimenti di cui all'art. 713 c.p.c., all'udienza del giorno 25 novembre
2024 si procedeva all'esame dell'interdicenda e all'esito si provvedeva alla nomina quale tutore provvisorio dell'interdicenda il legale rappresentante del CIS di Ciriè, per le emergenze sanitarie e per la cura e tutela della persona.
Le circostanze esposte in ricorso hanno trovato riscontro in primo luogo nella relazione clinica della ASL TO4 in data 4.8.2022 nella quale si riporta quale diagnosi, tra le altre patologie, demenza su verosimile origine vascolare;
la detta diagnosi è stata riportata anche nel verbale di Pronto Soccorso del 22.10.2024 con indicazione di demenza di tipo Alzheimer di lunga data, disorientata TP e incapace a provvedere agli atti banali di vita quotidiana (cfr. documentazione allegata agli atti).
La sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di interdizione è emersa altresì dalla condotta dell'interdicenda che nel corso dell'esame - come verbalizzato dal
GOP delegato – ha saputo solo riferire il proprio nome e cognome, per il resto limitandosi spesso a pronunciare frasi senza senso, senza saper indicare la data in cui si stava svolgendo l'udienza (celebrata in novembre mentre l'interdicenda ha detto di essere in agosto) né il luogo (indicando di trovarsi all'ufficio postale) e rispondendo alla richiesta di indicazione della data e del luogo di nascita “Me lo ha detto ieri sera la mamma”
(cfr. verbale di udienza del giorno 25.11.2024).
Il quadro probatorio sopra riportato rende evidente che la beneficianda non è
affatto collocata nel tempo e nello spazio e non è in grado di determinarsi in modo autonomo e consapevole rispetto alle sue necessità di vita e di cura, necessitando di assistenza continua per tutte le sue necessità ed esigenze.
Il deficit cognitivo da cui è affetta la beneficianda è sicuramente abituale e permanente e, per la sua gravità, esclude del tutto la capacità della medesima di provvedere alla cura della sua persona, della salute e dei propri interessi;
la gravità ed pagina 2 di 3 entità dell'indicato deficit, inoltre, rende sicuramente non adeguata qualsiasi altra misura di protezione.
Va disposta la trasmissione di copia della presente sentenza alla cancelleria del
Giudice Tutelare dell'intestato Tribunale, anche al fine di consentire l'acquisizione di elementi utili di valutazione per la nomina del tutore.
Le spese di giudizio tra il ricorrente ed il beneficiando vanno regolamentate ai sensi dell'art. 145 D.P.R. 115/2002, in considerazione della natura del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Ivrea, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni trasmesse dal P.M., rigettata ogni diversa istanza ed eccezione, così
provvede:
1) DICHIARA l'interdizione di , nata a [...] il [...], Controparte_1
residente in [...], Borgata Fondaglia n. 23
;2) DISPONE la trasmissione alla cancelleria del Giudice Tutelare presso l'intestato
Tribunale di copia della presente sentenza, per le determinazioni di competenza;
3) DISPONE la regolamentazione delle spese di lite tra il P.M. ricorrente e parte convenuta ai sensi dell'art. 145 D.P.R. 115/2002.
4) DISPONE che, passata in giudicato la sentenza, l'Ufficio richieda al tutore di presentare entro 1 mese la documentazione prevista dall'art. 79, co. 1 lett. C)
D.P.R.115/2002 e, alla scadenza del predetto termine richieda all'Ufficio Finanziario gli adempimenti di cui all'art. 8 co. 2 D.P.R. cit., trasmettendo l'eventuale documentazione pervenuta.
Manda alla cancelleria per gli incombenti di rito.
Così deciso in Ivrea, in data 19 marzo 2025
IL GIUDICE IL PRESIDENTE
(dott.ssa Rossella Mastropietro) (dott. Alessandro Scialabba)
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