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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/01/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione Civile, composta dai magistrati:
dr.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
dr. Michele Magliulo Consigliere
dr.ssa Marielda Montefusco Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 2889/2019, Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 2198/2019, emessa dal Tribunale di Napoli – II sezione civile, pubblicata in data 27 febbraio 2019, vertente
TRA
la (partita iva ), con sede in Napoli Alla Parte_1 P.IVA_1
via Palepoli n. 22/24, in persona dell' amministratore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Vallario (codice fiscale ), elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore C.F._1
in Napoli alla Via Santa Lucia n. 20, in virtù della procura a margine dell'atto di appello
APPELLANTE
E
la (che ha incorporato la Controparte_1 [...]
in virtù dell'atto di fusione a ministero del notaio Controparte_2 [...]
di Milano, del 26 marzo 2021, rep. n. 16.080, racc. n.
8.638 con Per_1
decorrenza 12 aprile 2021) (codice fiscale ) in persona del P.IVA_2
rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizia
Speranza (codice fiscale ), elettivamente domiciliata presso C.F._2
lo studio del difensore in Napoli alla Via Ferdinando Russo n. 34, in virtù della procura in atti
APPELLATA
NONCHE'
LA ( CODICE FISCALE ) – subentrata in ogni Controparte_3 P.IVA_2
rapporto attivo e passivo alla società e alla Controparte_4
società con effetto dal 19.02.2021, in virtù della cessione Controparte_5
di ramo d'azienda con atto per notar dott. rep. n. 16046/8617 Persona_1
del 19.02.2021 – e per essa nella qualità di Controparte_6
mandataria, rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizia Speranza (codice fiscale
), elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in C.F._2
Napoli alla Via Ferdinando Russo n. 34, in virtù della procura in atti APPELLATA/INTERVENTRICE EX ART. 111 C.P.C.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I.1. Con atto di citazione per l'udienza del 3 dicembre 2013, notificato il
15 aprile 2013, la in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo Controparte_7
l'accoglimento delle conclusioni di seguito testualmente riportate:
-“Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione di una o più norme di cui agli artt. 1815, 1283, 2697, 1346, 1418, 1419 c.c. artt. 644 c.p., legge 108/96, con riferimento al superamento dei tassi soglia, ai fini della
configurazione dell'usura e di tutte le altre normative in materia, delle condizioni generali dei contratti di apertura di credito e di conti correnti in relazione ai conti
n. 24302, 30344 e mutuo chirografario n. 948/80000674, relativamente anche alla corresponsione di interessi passivi e/o capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese, oneri vari, interessi oltre c.d. soglie usura, applicate nel corso dei rapporti di cui sopra, accertandosi e dichiarandosi che la
ha applicato nel corso del rapporto di cui ai predetti Controparte_7
conti correnti, il tasso effettivo globale in misura superiore al c.d. tasso soglia ed ha abusato della propria posizione dominante.
Conseguentemente, accertare e dichiarare che la Controparte_7
avendo applicato interessi usurari, non ha diritto di ricevere gli interessi ed è
tenuta alla loro restituzione in aggiunta alla rivalutazione monetaria. Accertare e dichiarare che per il periodo fino al 31/12/2011, la ha CP_7
applicato interessi in superamento del tasso soglia ed incassati in misura pari ad
€ 108.270,13, e che tale somma rivalutata al 30.06.12 ammonta ad €
136.129,13. Accertare e dichiarare che anche per il periodo dal 01/01/2012 la
ha applicato interessi in superamento del tasso soglia e quali saranno CP_7
accertati anche all'esito della CTU.
Accertare e dichiarare altresì che ha pagato interessi per € Parte_2
185.334,88 sul mutuo chirografario n. 948/80000674 ed accertare e dichiarare che tale mutuo non sarebbe stato richiesto, laddove la Banca non avesse
applicato interessi usurari.
Accertare e dichiarare che la è tenuta alla Controparte_7
restituzione di dette somme e quindi, per i titoli e causali di cui sopra, al pagamento in favore dell' della somma di € 321.464,01 (€ Parte_1
136.129,13+185.334,88) oltre interessi e rivalutazione successivi.
Accertare e dichiarare che a non ha diritto a Controparte_7
richiedere la somma di € 156.057,54 per preteso saldo conto corrente 24302: €
113.500,00 per preteso saldo conto corrente n. 30344; € 14.665,12 per preteso saldo mutuo chirografario numero 948/800000674, e quindi non ha diritto di ricevere la complessiva somma di € 284.222,66, ordinandosi per effetto della domanda con il presente atto proposta, una volta acclarate le somme che la
Banca dimostrerà esserle dovute, la compensazione parziale tra la somma di €
321.464,01 dovuta dalla alla e la Controparte_7 Parte_1
somma di € 284.464,66 indicata dalla come dovuta dall' CP_7 Parte_1 e/o della diversa somma che sarà accertata anche attraverso la CTU che si richiede.
Il tutto previo accertamento della nullità parziale del contratto, con riguardo anche ad eventuali pattuizioni circa gli interessi.
Accertare e dichiarare che la , stante la propria Controparte_7
responsabilità e violazione di legge, ivi incluse anche le responsabilità connesse
e di cui anche all'art. 644 c.p. ha causato danni alla ed è tenuta, Parte_1
per i titoli e causali di cui in premessa al risarcimento dei danni nei confronti della danni che si indicavano in € 1.859.000,00 e/o quella Parte_1
diversa somma ritenuta dal Tribunale anche alla luce della CTU, dichiarando
altresì che ogni somma che risultasse dovuta da alla Parte_1 [...]
, va compensata parzialmente con le somme dovute dalla Controparte_7
alla anche a titolo di risarcimento Controparte_7 Parte_1
danni.
Si chiedeva che la anche ai sensi dell'art. 119 d.lgs. Controparte_7
n. 385/93, depositasse copia dei contratti intercorsi e di cui è causa, di tutti gli
estratti conto dall'inizio del singolo rapporto alla data di estinzione o all'attualità,
e in mancanza di farsi ordine alla Banca di produzione di detta documentazione.
Si chiedeva altresì la nomina di CTU per l'accertamento dei rapporti dare/avere, nonché per l'accertamento dei danni subiti dall' e conseguenti alla Parte_1
mancata liquidità delle somme pagate per interessi usurari, e della mancata
liquidità conseguente ai mancati utili, in relazione a mancate vendite, mancato incasso delle provvigioni sui finanziamenti, calcolando la misura delle provvigioni di vendita su ciascuna auto e su quelle riconosciute dalle finanziarie operanti nel settore al punto vendita, nonché alla capacità di rivendita di ciascuna auto, per più di una volta nell'anno, tenendosi a riferimento la capacità organizzativa e la struttura dell'azione e le vendite di gradi flotte o a privati”.
A sostegno della domanda, la società attrice sosteneva di aver pagato interessi, competenze e somme non dovute per i rapporti:
- c.c. n. 24302, con un affidamento di € 150.000,00;
- conto anticipi n. 30344, con un affidamento di € 100.000,00;
- mutuo chirografario n. 948/80000674, per € 200.000,00.
Chiedeva quindi di accertare e dichiarare: che la non avesse diritto CP_7
a ricevere tali interessi, che le somme di cui si riteneva creditrice non fossero dovute (ivi incluse quelle per interessi anatocistici, interessi passivi in misura ultra legale, commissioni di massimo scoperto, spese non contrattualizzate e pattuizioni nulle), che fosse dunque condannata alla relativa restituzione.
I.3. Con comparsa di costituzione e risposta del 12 novembre 2013, la chiedeva il rigetto della domanda attorea Controparte_7
eccependo la parziale estinzione per prescrizione dei diritti azionati con riferimento ai conti correnti nn. 24302 e 30340 nonché, in ogni caso, la correttezza delle pattuizioni contrattuali afferenti la misura degli interessi convenzionali, l'interesse annuo creditore, quello per scoperto di conto corrente e quello di mora, le commissioni di massimo scoperto nonché di tutte le spese e le valute pattuite. Contestualmente, chiedeva con domanda riconvenzionale la condanna dell'attrice al pagamento, in solido con il suo fideiussore, del saldo debitorio scaturente dal conto corrente n. 24302 ammontante ad euro
188.430,53, ovvero alla diversa somma accertata in corso di causa, oltre interessi convenzionali o legali fino al soddisfo.
I.3. Con la prima memoria 183 c.p.c., la specificava che il credito CP_7
relativo al saldo debitore del conto corrente n. 24302, assistito dal Fondo pubblico di garanzia per le piccole e medie imprese istituito presso CP_8
ai sensi dell'art. 2, comma 100, lett. a) della Legge 662/96, dell'art. 15 legge
266/97, del D.M. 248/99 e successive modifiche, era stato escusso dalla convenuta per il minor importo di € 103.031,00 Controparte_7
in data 06 giugno 2014, per cui modificava e precisava la domanda riconvenzionale di cui al capo E) pagina 26 già spiegata con la costituzione in giudizio nei seguenti termini: “la risulta debitrice nei confronti Parte_1
della dell'importo di euro 84.189,89 (oltre Controparte_7
interessi per scoperto di c/c e mora), quale esposizione del rapporto di conto corrente della società attrice ed identificato al n. 24302” e, quindi, chiedeva al
Tribunale di voler accertare e dichiarare che la alla data del Parte_1
30 settembre 2014 era debitrice della (ora Controparte_7 [...]
, per saldo debitore del conto corrente n. 24302, della complessiva P_
somma di € 84.189,89 o della diversa somma che fosse stata accertata in corso di causa, maggiorata degli interessi maturati dal 01 ottobre 2014 e calcolati nella misura di contratto e/o di legge fino all'effettivo soddisfo, con conseguente domanda di condanna della al pagamento delle somme Parte_1
predette in favore della CP_9 . All'esito dell'esame delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., il
[...]
Giudice, con ordinanza del 03-04 novembre 2015, ammetteva parzialmente la prova per testi, respingeva la richiesta di deferimento di interrogatorio formale e, ritenuta la necessità di disporre consulenza tecnica d'ufficio, nominava C.T.U.
il Dott. chiedendo allo stesso di rispondere ai seguenti quesiti: Persona_2
“esaminati gli atti di causa, espletati gli accertamenti ritenuti opportuni, ed in relazione ai rapporti di c/c, acquisita la documentazione necessaria presso
l'istituto di credito, se vi è accordo fra le parti ai sensi degli artt. 194 e 198 c.p.c., ricostruisca la vicenda dei rapporti intercorsi tra l'attore e l'istituto bancario,
specificando, dall'inizio del rapporto alla estinzione (o alla domanda), i crediti utilizzati dal correntista e i versamenti effettuati, e tenendo conto delle singole operazioni in esso contabilizzate e individuando le condizioni applicate (tasso
d'interesse, commissioni, valute, anatocismo);
chiarisca inoltre quanto dell'eventuale debito/credito sia da imputare alla sorta capitale e quanto eventualmente per interessi o altri accessori ed accerti le
variazioni intervenute nel tasso di interesse sia attivo che passivo applicato nei rapporti di conto corrente bancario intercorsi nei periodi indicati in citazione e sino alla eventuale chiusura ovvero sino alla data di redazione della CTU;
nel caso in cui sia prevista la clausola che determini il saggio di interesse mediante un mero riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza, ovvero nulla sia previsto per iscritto, od ancora
determinati per relationem ma non a criteri oggettivamente predeterminati (che il CTU medesimo ha da indicare), computi gli interessi al tasso nominale dei
Buoni Ordinari del Tesoro, secondo il criterio integrativo di cui all'art. 5 L. 17.2.1992, n. 154 e 117 Tub, nel senso più favorevole al correntista, ossia tasso nominale massimo per le operazioni passive per la banca, tasso nominale minimo, per le operazioni attive per la banca;
nel caso in cui il rapporto abbia avuto, invece, inizio in data anteriore all'otto
luglio 1992 faccia, invece, nella suddetta ipotesi, esclusivamente applicazione del tasso sostitutivo legale di cui agli interessi legali di cui, appunto, all'art. 1284, terzo comma, del codice civile per l'intera durata del rapporto;
accerti se le variazioni del saggio di interessi a debito siano state unilateralmente adottate dall'istituto di credito e con quali modalità o siano state convenzionalmente determinate in forma scritta;
accerti la cadenza periodica di capitalizzazione degli interessi attivi e di quelli passivi;
1) calcoli la somma eventualmente dovuta dalla parte convenuta, depurando di ogni capitalizzazione degli interessi passivi: trimestrale, semestrale o annuale sino all'entrata in vigore dell'applicazione della delibera CICR del 2000;
2) calcoli la somma eventualmente dovuta dalla parte convenuta, depurando di ogni capitalizzazione degli interessi passivi: trimestrale, semestrale o annuale anche successivamente all'entrata in vigore dell'applicazione della delibera CICR del 2000;
3) calcoli la somma eventualmente dovuta dalla parte convenuta, operando la capitalizzazione degli interessi passivi annuale sino all'entrata in vigore
dell'applicazione della delibera CICR del 2000; 4) calcoli la somma eventualmente dovuta dalla parte convenuta, operando la capitalizzazione degli interessi passivi annuale anche dopo all'entrata in vigore dell'applicazione della delibera CICR del 2000;
nel caso in cui il contratto sia stato stipulato successivamente al 22 aprile 2000
applichi la capitalizzazione contrattualmente stabilita, previa verifica del rispetto delle disposizioni previste dagli artt. 1, 7 delibera CICR;
tenga conto, quanto alle commissioni applicate, di quelle dovute in base alle condizioni usualmente applicate dall'azienda di credito, verificando all'uopo se la cms sia stata prevista per iscritto, se ne sia stata prevista la base di calcolo;
quale sia l'importo della commissione senza capitalizzazione, ovvero, in
alternativa, ove previsto contrattualmente, con capitalizzazione trimestrale, specificando di quale importo andrà epurato il conteggio, ove si ritenga non dovuta alcuna commissione;
verifichi il CTU se vi sia stata la pattuizione per iscritto della valuta per versamenti e prelievi, dica il CTU se è in grado, dalla lettura dell'estratto conto, di ricostruire le valute applicate per ogni tipo di operazione e, in caso di richiamo
alla valuta d'uso, ovvero di mancata pattuizione per iscritto della valuta, dica se le valute applicate siano o meno corrispondenti alle condizioni pubblicizzate nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi ex art. 117 co. VII lettera b Tub;
in caso di mancata comprovata pubblicità, consideri, quale data di valuta, sia per l'accredito, sia per la addebito
la data dell'operazione siccome risultante dall'estratto conto;
quantifichi il CTU le spese per tenuta di conto, per operazione e/o quella altrimenti denominata, verificando se per esse vi sia stata pattuizione per iscritto, vi sia rinvio agli usi, ovvero, in mancanza di rinvio agli usi, vi sia stata pubblicizzazione ex art. 117 co. VII lettera b Tub;
solo laddove risultino acquisiti agli atti del giudizio i decreti ministeriali determinativi del tasso usurario ratione temporis applicabili alla fattispecie, individui il tasso degli interessi moratori e, per il caso di interessi moratori ultralegali/ superiori al tasso soglia ex lege 108/1996, accerti se vi sia stata la loro determinazione convenzionale in forma scritta e, in mancanza, calcoli la
somma eventualmente dovuta dalla parte opponente con l'applicazione degli interessi nella misura legale;
accerti, per il caso di interessi ultralegali, se questi siano stati applicati anche successivamente alla chiusura del rapporto o dei rapporti di conto corrente in contestazione e, in caso positivo, calcoli la somma eventualmente dovuta dalla parte opposta per il periodo successivo alla chiusura del conto o dei conti in
contestazione con l'applicazione del tasso di interesse nella misura legale;
operi un doppio conteggio: in uno comprendendo ai fini del computo del tasso usurario la cms e l'altro, invece, escludendo la cms sempre ai fini del computo
del tasso usurario;
si attenga il CTU nello svolgere le operazioni peritali alle seguenti avvertenze:
- solo nel caso in cui sia l'istituto di credito a chiedere (anche in riconvenzionale)
il pagamento delle somme ad esso dovute, laddove la documentazione sia incompleta e frammentaria, in assenza di qualsivoglia giustificazione del saldo iniziale passivo, provveda a riportare tale saldo a zero;
- laddove invece la documentazione incompleta e frammentaria riguardi periodi intermedi provveda il CTU a non conteggiare per detto periodo gli interessi e
ripartirà nei propri conteggi, nel caso in cui sia l'istituto di credito bancario a chiedere (anche in riconvenzionale) il pagamento delle somme ad esso dovute, dal saldo più risalente e documentato, nel caso in sia il cliente ad agire per accertamento e/o la restituzione del saldo più recente e documentato;
nel caso in cui la documentazione prodotta sia incompleta, qualora manchino gli estratti conto iniziali il CTU partirà dal saldo risultante dal primo estratto conto
prodotto; qualora manchino gli estratti conto intermedi, il CTU prenderà quale saldo da cui partire quello risultante dall'estratto conto più recente tra quelli prodotti;
escluda qualsiasi altra remunerazione contabilizzata a carico del correntista ma non pattuita nel contratto ad eccezione delle imposte e tasse;
verifichi il CTU se vi sia stata la pattuizione per iscritto della valuta per versamenti e prelievi, dica il CTU se è in grado, dalla lettura dell'estratto conto, di ricostruire le valute applicate per ogni tipo di operazione e, in caso di richiamo alla valuta d'uso, ovvero di mancata pattuizione per iscritto della valuta, dica se le valute applicate siano o meno corrispondenti alle condizioni pubblicizzate nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e
servizi ex art. 117 co. VII lettera b Tub;
in caso di mancata comprovata pubblicità, consideri, quale data di valuta, sia per l'accredito, sia per la addebito la data dell'operazione siccome risultante dall'estratto conto.
Effettui, inoltre, il CTU i calcoli relativamente non solo ai due rapporti di conto corrente indicati, ma anche relativamente al mutuo chirografario, operando un
conteggio, anche attraverso la formula di matematica finanziaria;
calcoli inoltre
l'indice sintetico di costo".
I.5. Espletato l'accertamento peritale e precisate le conclusioni, all'udienza del 27 novembre 2018 la causa veniva assunta in decisione con indicazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Con la sentenza n. 2198/2019 depositata il 27 febbraio 2019, il Tribunale di Napoli- 2 Sezione Civile, così provvedeva:
- “In accoglimento parziale della domanda principale condanna la
[...]
al pagamento in favore di della somma Controparte_7 Parte_1
di € 43129,51 oltre interessi legali decorrenti dalla domanda sino al soddisfo”;
- “Rigetta ogni altra domanda proposta”;
- “Compensa tra le parti le spese di lite”;
- “Pone definitivamente le spese di CTU, liquidate con decreto del 16.9.2016, a
carico delle parti, ciascuna per la metà” (cfr. pag. 16-17 della sentenza).
II.1. Avverso detta sentenza – con atto di citazione per l'udienza del 19 novembre 2019, notificato il 12 giugno 2019- proponeva appello la Parte_1
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
[...]
“Dato atto che, dalla somma di Euro 182.123,04, dovuta dalla
[...]
alla è stata detratta la somma di Euro Controparte_7 Parte_1 103.031,00, somma escussa da presso il fideiussore CP_7 Controparte_7
Contr
dichiarare che tale somma di Euro 103.031,00, va restituita al fideiussore
Contr Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale S.p.A. (“ )”.
“Accertare e dichiarare che i rapporti dare – avere comprendono anche il conto
corrente 30344 e la somma di Euro 71.969,00, oggetto della escussione, da parte della , in persona del suo legale rapp.te pro- Controparte_7
tempore, nei confronti del fideiussore Banca del Mezzogiorno – MedioCredito
Contr Centrale S.p.A. (“ ), e per l'effetto, accertato il saldo zero su detto conto corrente, e la avvenuta escussione della somma di Euro 71.969,00, condannare
la , in persona del suo legale rapp.te p.t., al Controparte_7
pagamento in favore di della somma ulteriore, (rispetto a quella Parte_1
di cui alla sentenza di primo grado) Euro 107.508,34 (€ 150.637,85 - €
43.129,51), per l'ipotesi A1) di cui alla CTU;
Euro 107.611,22 (€ 150.740,73 - €
43.129,51), per l'ipotesi B1) di cui alla CTU;
Euro 107.542,23 (€ 150.671,74 - €
43.129,51), per l'ipotesi C1) di cui alla CTU;
Euro 107.633,60 (€ 150.763,11 -
€ 43.129,51), per l'ipotesi D1) di cui alla CTU”.
“Accertata e dichiarata la esistenza di un fido, già risalente all'anno 1996 e comunque la esistenza del fido perdurato nel tempo, dato atto che l'onere probatorio in ordine alla natura di rimesse solutorie, competeva alla
[...]
, che non ha provato la natura solutoria delle rimesse, Controparte_7
rigettare la eccezione di prescrizione sollevata dalla Controparte_7
e per l'effetto condannarla, al pagamento in favore della
[...] Parte_1
anche delle somme ritenute dalla Corte ed indicate dal CTU come prescritte e precisamente: Euro 35.713,37, per l'ipotesi A), Euro 35.642,22, per l'ipotesi B), Euro
35.715,50, per l'ipotesi C), Euro 35.642,22, per l'ipotesi D)”.
“Accertare e dichiarare la nullità delle clausole di cui al mutuo chirografario
n.948/80000674, e la nullità di qualsivoglia clausola in ordine agli interessi in
superamento del tasso soglia, e accertata l'usurarietà dei tassi pattuiti, dichiarare che il mutuo chirografario deve essere considerato a tasso zero, ai sensi dell'art. 1815, comma 2 e condannare la , Controparte_7
in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento anche in favore della
della somma di Euro 19.726,73, quale differenza tra gli interessi Parte_1
non dovuti e la somma di Euro 14.873,04, di cui alle 4 rate di mutuo non pagate
e/o al pagamento della diversa somma che risulterà essere dovuta oltre gli interessi, anche all'esito della nomina di CTU così come già richiesta e quindi perché il CTU accerti “tutte le spese e penali che sono riportate nel mutuo, ivi incluse quelle per estinzione e chiarisca se in caso di estinzione anticipata e/o di insolvenza con contestuale risoluzione contrattuale, il tasso effettivo di rendimento risulterebbe, per l'ipotesi di insolvenza e risoluzione contrattuale pari
al 20.825% in luogo del tasso soglia pari al 9.855% (calcolo esemplificativo su
n. 1 rata insoluta) e per l'ipotesi di estinzione volontaria anticipata dopo n.1 rata pagata, il tasso effettivo di rendimento, risulterebbe pari al 20.727%, in luogo del tasso soglia 9.855%”.
- “Accerti il superamento del tasso soglia, avendo a riferimento la sentenza
n.8806/2017, con la quale la Cassazione ha ribadito il principio dell'omnicomprensività dell'art. 644 c.p.c. e quindi la necessità di subordinare le istruzioni della Banca d'Italia alla normativa primaria, art. 644 c.p.c. e la sentenza n.23192 del 04/10/2017, con la quale la Cassazione ha poi pure stabilito che l'usurarietà riguarda sia gli interessi moratori che corrispettivi e che se il cumulo tra interessi corrispettivi e interessi di mora supera il tasso soglia, allora gli interessi sono usurari e dovranno essere annullati ed all'esito con
riferimento al mutuo, ridetermini i rapporti dare –avere tra cliente e banca”.
“Accertare e dichiarare che la , è responsabile dei danni Controparte_7
causati alla sia per averle sottratto la liquidità (consistita negli Parte_1
interessi richiesti ed ottenuti e non dovuti), e sia per aver fatto protestare
l'effetto cambiario e proceduto alla segnalazione alla Centrale Rischi, laddove
non vi era alcun debito della ma era la ad essere debitrice Parte_1 CP_7
nei confronti della e conseguentemente, condannare la Parte_1 [...]
, in persona del suo legale rapp.te p.t., al risarcimento Controparte_7
dei danni, in favore della dei danni, richiesti in citazione e quali Parte_1
saranno ritenuti dall'adita Corte di Appello”. Dal punto di vista istruttorio, invece,
l'appellante chiedeva l'espletamento di una nuova CTU al fine di commisurare i danni patiti dalla società in seguito alla condotta illegittima tenuta dalla Banca
(cfr. pag. 33-36 dell'atto di appello). Nello specifico, l'appellante poneva a fondamento della propria impugnazione i seguenti motivi:
-con il primo motivo, deduceva l'erroneità della sentenza nella parte in cui, nella determinazione del saldo contabile del conto corrente, aveva decurtato la somma di € 103.031,00 accreditati dalla Banca sul conto corrente n. 24302 in seguito all'escussione della garanzia presso Medio Credito Italiano. Tali somme,
a suo dire, andrebbero comunque considerate ed attribuite alla correntista in ragione del fatto che possono essere oggetto di rivalsa da parte del garante escusso, in virtù del diritto di regresso a lui spettante;
-con il secondo motivo, lamentava che il Giudice non avesse tenuto conto, da un lato, dell'esistenza di un affidamento bancario contrattualizzato – con contratto del 13 settembre 2002 - per € 150.000,00, dall'altro, della sussistenza della prova dell'esistenza di un affidamento di fatto fin dal 1996, pertanto, condividendo l'eccezione di prescrizione decennale sollevata dalla CP_7
rideterminava il saldo di conto corrente in € 43.129,21, sottraendo l'importo di
€ 35.642,22 per le competenze maturate prima del 15.04.2003;
-con il terzo motivo, impugnava il capo di sentenza con il quale il Tribunale
aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni patiti dalla società correntista in virtù della condotta illegittima assunta dalla nel corso del CP_7
rapporto, da un lato, impedendo alla società di disporre della liquidità necessaria allo svolgimento dell'attività imprenditoriale e, dall'altro, avendo illegittimamente segnalato la società alla Centrale Rischi.
II.2. Con comparsa di risposta depositata telematicamente il 13 novembre
2019, si costituiva in giudizio la Controparte_10
eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342
c.p.c. e, nel merito, la sua totale infondatezza. Pertanto, chiedeva di:
“● rigettare integralmente l'appello avverso la impugnata sentenza n.
2198/19 Sez. II^ Civile, G.O.T. dott. Vincenzo Scalzone, resa in data 26.02.19
e pubblicata il 27.02.2019, siccome inammissibile, improponibile ed infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi innanzi esposti, con conferma integrale della pronuncia appellata;
● in ogni caso, rigettare tutte le domande formulate dall'appellante nei confronti della (già in quanto Controparte_1 Controparte_7
improponibili, inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto anche perché non provate, per tutto quanto meglio dedotto nella presente comparsa di costituzione
e risposta;
● in ogni caso, condannare la parte appellante al pagamento, in favore della (già , in persona del Controparte_1 Controparte_7
legale rapp.te p.t., delle spese e dei compensi del presente grado giudizio,
maggiorate dalle spese generali ex art. 14 T.P.F. (12,50% su diritti ed onorari)”.
II.3. Con comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c. depositata telematicamente il 19 marzo 2022, si costituiva in giudizio la Controparte_3
e per essa, nella qualità di mandataria, la la Controparte_11
quale, associandosi a quanto eccepito e dedotto dalla ne Controparte_1
chiedeva l'estromissione in virtù della successione particolare nel rapporto.
II.4. Precisate le conclusioni e depositate le note ex art. 127-ter in sostituzione dell'udienza fissata per il 26 settembre 2024, la causa veniva riservata in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
Alla scadenza il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. In via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dei canoni previsti dall'art. 342 c.p.c.
L'atto di appello proposto consente, infatti, di individuare con chiarezza le specifiche critiche alla sentenza impugnata risultando, quindi, chiare le ragioni proposte a fondamento delle censure avanzate in contrapposizione con le ragioni addotte dal giudice di primo grado a giustificazione della decisione adottata.
Invero, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati
della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice;
resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello
debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (Cass.Sez.Un. 16.11.2017 n. 27199; 30.5.2018 n. 13535,
29.10.2018 n.27391, Sez.Un. 20.11.2018 n. 12587).
Ciò che viene richiesto è, dunque, che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di avere compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. E' sufficiente quindi che “il motivo di appello esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto e in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione
(senza necessità di esplorare , in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo
tuttavia che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per
l'impugnazione a critica vincolata” (Cass.19.3.2019 n.7675).
2. Sempre in via preliminare, la Corte rileva che è intervenuta nel presente giudizio di appello ex art. 111 co. 3 c.p.c. la , a mezzo della Controparte_3
procuratrice in qualità di cessionaria del Controparte_11
rapporto di cui era titolare la Controparte_10
Alla stregua della documentazione prodotta in data 19 marzo 2022 emerge che:
- in virtù dell'atto di cessione del ramo di azienda Controparte_3
“costituito dalle n. 587 succursali bancarie e relativi punti operativi – individuate,
con riferimento alla loro collocazione geografica, nell'elenco che si allega al presente Contratto quale “Allegato A” (le Filiali Cedute) – e da tutti i beni, diritti, obbligazioni, rapporti (anche contenziosi), attività e passività, inerenti tali Filiali
Cedute, come più analiticamente descritto nel successivo Articolo 2”, è subentrata nel rapporto di conto corrente oggetto del presente giudizio;
- la società in virtù di atto stipulato per notar. Controparte_3 P_2
del 17.12.2017, ha conferito alla procura
[...] Controparte_6
speciale per la gestione, l'incasso e il recupero dei suoi crediti.
Pertanto, in virtù di tali cessioni la succedendo a titolo Controparte_3
particolare nei rapporti giuridici già di titolarità della società cedente, è titolare del credito vantato ed è pertanto legittimata a intervenire nel presente giudizio di appello ex art. 111 co. 3 c.p.c.
Sempre in via preliminare, va rigettata la richiesta formulata in sede di intervento dalla di estromissione della cedente Controparte_3 P_
dal presente giudizio, atteso che l'appellante non ha prestato il consenso
[...]
necessario ex art. 111 co. 3 c.p.c. all'estromissione.
3. Superate le questioni preliminari, l'appello risulta fondato entro i limiti di seguito indicati.
3.1. Innanzitutto, non merita accoglimento il primo motivo di gravame con il quale la società appellante ha eccepito l'erroneità della sentenza nella parte in cui dal saldo contabile rettificato sono state decurtate le somme accreditate dalla in seguito all'escussione della garanzia prestata dalla Medio Credito. CP_7
A tal riguardo, giova preliminarmente ricordare che la stessa P_
(allora ) ha dedotto nel corso del primo grado di Controparte_7
giudizio di aver escusso dalla Medio Credito, in virtù della garanzia fideiussoria da questa prestata in favore della le somme di € 103.031,00 Parte_1
con riferimento al rapporto di conto corrente n. 24302 ed € 71.969,00 per il conto n. 30344. In applicazione della normativa generale contenuta nell'art. 1950 c.c., il fideiussore ha diritto di ripetere dal debitore principale le somme versate in adempimento del rapporto di garanzia esercitando l'azione di regresso, surrogandosi nella posizione del creditore soddisfatto o anche, in alternativa, esercitando l'azione di ripetizione dell'indebito prevista dall'art. 2033
c.c.
Il diritto del fideiussore si giustifica in ragione della necessità di riequilibrare il rapporto trilatero che viene in rilievo tra debitore principale, creditore beneficiario e garante. Ulteriore giustificazione del diritto del garante a ripetere le somme versate va ravvisata nella necessità di evitare che il debitore garantito possa, in realtà, giovarsi di un indebito arricchimento, derivante dal fatto che il debito di cui era titolare sia stato adempiuto da un terzo, benchè in forza di un accordo contrattuale.
Contr Ebbene, nel caso di cui trattasi, il garante ha versato le somme richieste dalla al fine di estinguere il debito della nei CP_7 Parte_1
confronti dell'istituto di credito, permettendo alla debitrice di beneficiare dell'adempimento del terzo. In considerazione di ciò, correttamente il Giudice di
Contr prime cure ha decurtato le somme versate dalla dal saldo contabile di conto corrente rettificato. Diversamente, infatti, la avrebbe Parte_1
beneficiato due volte del versamento effettuato dal garante, sia quale pagamento del debito nei confronti dell'Istituto di credito, sia in termini di maggior credito nei confronti della Banca originaria creditrice.
Non può condurre ad una conclusione differente, neanche la deduzione
Contr difensiva secondo cui la in qualità di garante, avrebbe il diritto di ripetere le suddette somme nei confronti della – debitrice garantita. Parte_1 Per giustificare l'attribuzione delle suddette somme, infatti, l'appellante avrebbe dovuto dimostrare l'esistenza di una richiesta di ripetizione di quanto anticipato da parte della Medio Credito, non potendo ritenersi sufficiente la mera ipotesi che tale diritto possa essere eventualmente esercitato dal garante escusso.
Parimenti infondata risulta la prospettazione difensiva secondo cui, essendo stato rettificato il saldo contabile del conto corrente con conseguenziale esclusione del diritto di credito della nei confronti della correntista, le CP_7
Contr somme versate dalla costituirebbero un indebito che, per questo motivo, andrebbe ripetuto.
Costituisce principio cardine in materia quello secondo cui nell'indebito oggettivo, l'azione restitutoria a carattere personale può esperirsi solo nei rapporti fra il solvens e il destinatario del pagamento che abbia incassato, personalmente o a mezzo di rappresentante, la somma non dovuta, e cioè solo tra le stesse parti del rapporto precedente (negozio di pagamento). L'unico legittimato, quindi, ad agire per la ripetizione di quanto versato è colui che ha effettuato materialmente il pagamento, non potendo sostituirsi a lui nessun altro, compreso colui il quale ha beneficiato degli effetti del suo adempimento.
In applicazione di questi principi, non è condivisibile quanto affermato dalla
Contr secondo cui le somme escusse dalla andrebbero Parte_1
comunque a lei accreditate in quanto costituenti un indebito, essendo legittimata
Contr ad agire per la restituzione solo ed esclusivamente la che ha effettivamente versato le suddette somme.
Per tutti questi motivi, quindi, il primo motivo di appello è infondato. 4. Diversamente, invece, risulta in parte fondato il secondo motivo di gravame, con il quale la ha chiesto la riforma della sentenza Parte_1
nella parte in cui ha rideterminato il saldo di conto corrente escludendo le poste addebitate anteriormente al 15 aprile 2003 in quanto prescritte.
In primis, è necessario differenziare la valutazione dei due conti correnti oggetto della controversia.
Con riferimento al conto corrente n. 30344, va confermata la sentenza di prime cure nella parte in cui ha escluso la possibilità di procedere ad una rideterminazione del saldo contabile di conto corrente – con conseguenziale condanna della alla ripetizione delle somme illegittimamente addebitate CP_7
– in ragione del fatto che la correntista non ha correttamente ottemperato all'onere probatorio su di essa incombente. In particolare, come correttamente dedotto dallo stesso CTU, operando una ricognizione della documentazione contabile versata in atti, la con riferimento al conto n. 30344 Parte_1
non ha prodotto alcun estratto conto, avendo versato in atti esclusivamente la seguente documentazione:
- per l'anno 2002, i riassunti scalari relativi al primo, al secondo e al terzo trimestre;
- per gli anni 2003, 2004, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011, solo alcune comunicazioni relative alla quantificazione delle competenze di alcune anticipazioni;
- alcun documento, invece, per gli anni 2005 e 2006. In considerazione di ciò, l'eventuale rielaborazione del saldo finale di conto corrente sarebbe stata assolutamente inattendibile e, soprattutto, del tutto avulsa dal concreto andamento del rapporto.
Diverso è il discorso, invece, con riguardo al conto corrente n. 24302.
Correttamente il Giudice di prime cure ha ritenuto di poter rideterminare il saldo del conto corrente, recependo l'esame operato dal CTU incaricato sulla base della documentazione versata in atti.
Secondo l'appellante, però, andrebbe corretta la decisione con specifico riguardo alla prescrizione e alla conseguenziale esclusione del diritto alla ripetizione delle somme aventi carattere solutorio.
In termini generali, va richiamato innanzitutto l'orientamento ormai pacifico espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la decorrenza della prescrizione è condizionata al carattere solutorio, e non meramente ripristinatorio, dei versamenti effettuati dal cliente, e matura sempre dalla data del pagamento, qualora il conto risulti in passivo e non sia stata concessa al cliente un'apertura di credito, oppure i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento; ne discende che, eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, è onere del cliente provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità accordata (Sez. 1, n. 2660 del 30/01/2019; Sez. 1,
n. 27704 del 30/10/2018; Sez. 1, n. 18144 del 10/07/2018, cit. supra). Per meglio inquadrare il rapporto controverso, va precisato che si ha riguardo ad un conto corrente bancario sul quale, per ammissione della stessa convenuta, è stato riconosciuto un affidamento di conto corrente a partire CP_7
dal 13 settembre 2002 per una somma massima di € 150.000,00.
Già solo in considerazione di questo profilo, risulta errata la decisione di prime cure nella parte in cui, recependo la perizia tecnica, ha escluso dal saldo ricalcolato le poste prescritte calcolate fino al 15 aprile 2003, senza tener conto quindi del fido concesso con il suddetto contratto. In questo senso, infatti, pur volendo considerare la rilevanza della prescrizione, il Giudice avrebbe dovuto decurtare dal saldo finale le sole poste contabilizzate prima dell'apertura di credito, e quindi prima del 13 settembre 2002.
In ogni caso, come correttamente dedotto dall'appellante, dall'esame della documentazione contabile è emerso che fin dal primo estratto conto disponibile sussistono una serie di fattori univoci e concordanti idonei a provare l'esistenza di un affidamento concesso alla correntista per facta concludentia.
Al riguardo, non coglie nel segno la difesa spiegata dalla in CP_7
comparsa conclusionale, secondo cui seppure fosse configurabile un affidamento di fatto questo sarebbe irrilevante ai fini della distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie.
E' sufficiente, sul punto, richiamare in questa sede il principio di diritto ribadito recentemente da parte della S.C. di Cassazione con l'ordinanza n.
34997/2023, secondo cui “In tema di prescrizione del diritto alla ripetizione di somme affluite sul conto corrente, la prova della natura ripristinatoria delle rimesse, di cui è onerato il correntista, come i suoi avente causa, può essere fornita dando riscontro, attraverso presunzioni, della conclusione del contratto di apertura di credito, quando tale contratto sia stato concluso prima dell'entrata in vigore della l. n. 154 del 1992 e del d.lgs. n. 385/1993, o quando, pur
operando, per il periodo successivo a quest'ultima disciplina, la nullità del contratto per vizio di forma, il correntista o il suo avente causa non facciano valere, a norma dell'art. 127, comma 2, d.lgs. cit., la nullità stessa”.
Ebbene, dalla prima difesa successiva al deposito della CTU svolta in primo grado, la società appellante ha dedotto – per contrastare l'eccezione di prescrizione della – l'esistenza di un affidamento in conto corrente ancor CP_7
prima che venisse stipulato tra le parti uno specifico contratto. Nel dettaglio, la evidenziava il fatto che, fin dal 1996, la ha addebitato Parte_1 CP_7
alla correntista delle somme a titolo di “oneri di affidamento”, “spese di istruttoria fido”, “spese annue gestione fido”.
Nello stesso senso, costituisce un ulteriore fattore presuntivo il fatto che,
ancor prima della contrattualizzazione della linea di credito, gli estratti conto risultano caratterizzati da un'importante esposizione debitoria tale da escludere che la situazione descritta sia stata frutto di una mera tolleranza della CP_7
verso la propria cliente. Anche in assenza di un contratto scritto, i dati emergenti dagli estratti conto certificano che l'atteggiamento assunto dall'Istituto di credito abbia ingenerato nel correntista la convinzione di poter disporre di una certa quantità di somme “affidate”, venendo in rilievo una apertura di credito di fatto da cui discende la causa ripristinatoria dei pagamenti medio tempore effettuati. Inoltre, nello stesso senso non possono non essere considerati gli addebiti effettuati periodicamente dalla a titolo di commissioni di massimo CP_7
scoperto, trattandosi di condizioni economiche che possono giustificarsi solo in presenza del riconoscimento di una linea di credito regolata in conto corrente,
non trovando alcuna giustificazione causale laddove la correntista non abbia avuto la possibilità di effettuare degli sconfinamenti consentiti dalla Banca.
Con riferimento, invece, al limite dell'affidamento, va detto che in mancanza di un contratto scritto, laddove venga ravvisata l'esistenza di un fido di fatto, il limite dell'affidamento è costituito dalla massima esposizione debitoria che di volta in volta viene a determinarsi in conto corrente. Come ribadito dalla
S.C., “il limite massimo della linea di credito accordata doveva identificarsi nella misura più elevata dello scoperto che la banca aveva consentito si producesse senza assumere iniziative preordinate al rientro” (Cass. civ. ord. n.
34600/2022). Nel caso di specie, costituisce un ulteriore grave indizio della natura ripristinatoria delle operazioni in conto corrente il fatto che non vi sia prova agli atti di una richiesta fatta dalla al correntista di rientrare entro CP_7
i limiti dell'affidamento.
Va, altresì, precisato che nel caso di specie non costituisce un motivo ostativo alla configurabilità di un fido riconosciuto per facta concludentia
l'argomento secondo cui si tratterebbe di un rapporto di conto corrente sorto successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 385/1993 (c.d. TUB),
normativa che imporrebbe l'obbligo della forma scritta per tutti i contratti bancari. Sulla questione si è recentemente soffermata la S.C. di Cassazione, escludendo che l'obbligo di forma scritta di cui all'art. 117 TUB possa impedire la configurabilità di un fido di fatto, anche in casi come quello oggetto della presente controversia in cui il conto corrente è stato stipulato successivamente.
Nello specifico, la S.C. ha testualmente affermato che “nel regime previgente all'entrata in vigore dell'art. 3 l. n. 154 del 1992, il quale ha imposto l'obbligo della forma scritta ai contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari, era consentita la conclusione per facta concludentia di un contratto di apertura di credito, alla luce del comportamento rilevante della banca (Cass. 24 giugno
2008, n. 17090). Nella vigenza del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia del 1993, la nullità per il difetto di forma di cui all'art. 117, comma 1,
t.u.b. integra ― poi ― una nullità di protezione, potendo essa operare «soltanto
a vantaggio del cliente» (art. 127, comma 2, t.u.b.): con la conseguenza che il mancato rispetto dell'obbligo di documentazione dell'accordo è inopponibile al correntista che non abbia inteso far valere il vizio che affligge il negozio” (Cass. civ. ord. n. 34997/2023).
In applicazione del principio appena richiamato, quindi, anche per i rapporti sorti dopo l'entrata in vigore del Testo Unico Bancario è possibile accertare l'esistenza di un affidamento in conto corrente riconosciuto di fatto, non potendo la Banca eccepire la necessità della forma scritta trattandosi di una nullità di protezione prevista dalla normativa di settore nell'interesse del correntista, il quale è quindi l'unico legittimato a profittarne laddove lo ritenga utile ed opportuno. In ultimo, appare necessaria una precisazione con riferimento alla domanda di condanna della al pagamento in favore della correntista del CP_7
saldo contabile ricalcolato all'esito dell'accertamento delle somme illegittimamente addebitate dall'Istituto di credito. Secondo la Banca appellata,
tale richiesta di condanna andrebbe considerata inammissibile sia perché proposta per la prima volta in appello sia perché attinente ad un conto corrente bancario ancora in corso.
Sotto un primo angolo prospettico, dal confronto degli atti processuali relativi al primo e al secondo grado di giudizio, emerge che la Parte_1
ha richiesto fin dal principio oltre all'accertamento delle nullità e del saldo finale di conto corrente rettificato, anche la condanna della alla restituzione delle CP_7
somme.
In secondo luogo, va evidenziato che è stata la stessa ad aver CP_7
proposto, con domanda riconvenzionale, la condanna della correntista al pagamento delle passività realizzate. A ben vedere, l'Istituto di credito avrebbe potuto avanzare una richiesta di tal fatta solo avuto riguardo a dei conti correnti chiusi, non essendo esigibile il pagamento in caso di rapporti ancora in corso.
In terzo luogo, la domanda di condanna della è stata Parte_1
accolta – ancorchè parzialmente – dal Tribunale con la sentenza gravata, il quale ha statuito testualmente "In accoglimento parziale della domanda principale condanna la al pagamento in favore di Controparte_7
della somma di € 43129,51 oltre interessi legali decorrenti dalla Parte_1
domanda sino al soddisfo”. Ebbene, per richiedere la riforma della pronuncia di condanna, la CP_7
convenuta avrebbe dovuto proporre specifico appello incidentale sul punto, avendo, invece, essa richiesto – in senso diametralmente opposto – il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Per tali motivi, quindi, in riforma della sentenza di prime cure, aderendo all'ipotesi B1 formulata in sede di perizia integrativa, il saldo del conto corrente bancario n. 24302 va rideterminato in € 78.771,73 (senza decurtazione quindi degli importi che in primo grado erano stati considerati erroneamente prescritti), con condanna della appellata al pagamento della suddetta somma oltre CP_7
interessi legali dalla domanda al soddisfo.
5. Risulta, invece, destituito di fondamento il terzo motivo di appello, con il quale la ha richiesto la riforma della sentenza di prime cure Parte_1
con conseguenziale accertamento della nullità della clausola relativa agli interessi, contenuta nel contratto di mutuo chirografario, in quanto contraria alla normativa anti-usura.
Secondo l'appellante, l'accertamento dell'usurarietà dei tassi praticati sarebbe stato effettuato in maniera erronea da parte del CTU incaricato in primo grado, il quale non avrebbe tenuto conto sia degli interessi di mora sia delle pattuizioni relative alla commissione che sarebbe stata applicata in caso di estinzione anticipata del rapporto di mutuo.
Occorre, innanzitutto, ricordare che in tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché
è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996
e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento (in questo senso, Cass. civ. ord. n. 31615/2021; conf.
S.U. n. 19597/2020).
Con riferimento ai contratti di mutuo, poi, occorre tenere in considerazione l'ulteriore principio generale affermato a più riprese dalla S.C., in ragione del quale “La pattuizione di un tasso di interesse moratorio usurario non comporta la gratuità del contratto, poiché la sanzione della non debenza di alcun interesse, prevista dall'art. 1815, comma 2, c.c., non coinvolge anche gli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti, che continuano ad essere applicati ai sensi dell'art. 1224, comma 1, c.c.” (Cass. civ. ord. n. 8103/2023).
Applicando i principi appena richiamati, esclusa chiaramente l'usurarietà degli interessi corrispettivi di per sé solo considerati – non essendo ammissibile il cumulo con le percentuali previste a titolo di interessi moratori – anche laddove la parte avesse richiesto di accertare l'usurarietà dei soli interessi moratori, questa non avrebbe comportato in ogni caso la sanzione della gratuità del mutuo prevista dall'art. 1815 co. 2 c.c., essendo comunque dovuti gli interessi convenzionali. Anche con riferimento alla commissione di estinzione anticipata del rapporto di mutuo, la giurisprudenza di legittimità ha escluso la cumulabilità di tale voce di costo alla percentuale prevista a titolo di interessi corrispettivi, in ragione della diversità della ragione causale esistente tra le due prestazioni. In
particolare, la S.C. ha affermato che “In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo
previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi” (Cass. civ. sent. n. 7352/2022).
Per tutti questi motivi, quindi, anche il terzo motivo di appello non merita accoglimento.
6. Parimenti infondato è il quarto motivo di impugnazione relativo alla domanda risarcitoria proposta in primo grado.
A ben vedere, il Giudice di prime cure nulla ha affermato sul punto, omettendo di giustificare il rigetto della domanda risarcitoria proposta dalla società Parte_1
Nonostante tale omessa motivazione, la domanda risarcitoria appare assolutamente destituita di fondamento, non essendo riuscita la società a provare i danni concretamente subiti conseguenzialmente alle illegittimità commesse dalla CP_7 A supporto della domanda risarcitoria, la avrebbe Parte_1
dovuto dimostrare innanzitutto in che modo l'esposizione debitoria maturata nei confronti della abbia inciso sulla propria attività imprenditoriale e, in CP_7
particolare, come la mancanza di liquidità abbia impedito alla correntista di continuare normalmente a svolgere la propria attività imprenditoriale. Non possono considerarsi sufficienti, infatti, né le tabelle relative alle provvigioni maturate su ciascuna vendita, né le dichiarazioni testimoniali nelle quali sono state meramente descritte le modalità con cui la svolgeva la propria Parte_1
attività.
Anche con specifico riguardo alla segnalazione alla Centrale Rischi, applicando l'orientamento ormai pacifico della S.C. sul punto, da cui questo
Collegio non ritiene di doversi discostare, “In tema di illegittima segnalazione alla centrale rischi, il danno all'immagine e alla reputazione non può considerarsi sussistente "in re ipsa", ma va allegato specificamente e dimostrato da chi ne invoca il risarcimento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, pur a fronte della erronea segnalazione circa la qualità di terzo datore di
ipoteca, ha respinto la richiesta risarcitoria, anche per il danno non patrimoniale, in quanto genericamente allegata ed in assenza di dimostrazione della interlocuzione con soggetti bancari nel periodo di riferimento o l'accesso al sistema di archivio della centrale rischi da parte di operatori interessati)” (Cass. civ. ord. n. 6589/2023).
Anche sotto questo profilo, infatti, l' avrebbe dovuto Parte_1
dimostrare di aver provato ad accedere al credito bancario e di aver ricevuto il rifiuto da parte degli Istituti di credito interpellati proprio a causa della illegittima segnalazione alla Centrale Rischi.
Per tutti questi motivi, quindi, anche la domanda risarcitoria avanzata dall'appellante non merita di essere accolta.
7. Il parziale accoglimento dell'appello e la riforma della gravata sentenza impongono al giudice del gravame di procedere ad una rinnovata liquidazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Ebbene, considerando da un lato il parziale accoglimento del gravame proposto e, dall'altro, la sostanziale soccombenza della appare CP_7
ragionevole, a parere della Corte, disporre la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio nella misura di 1/3, ponendo i restanti 2/3 a carico della appellata. CP_7
Dette spese vanno liquidate in base al D.M. n. 55/2014, così come modificato dal DM 147/2022 entrato in vigore il 23 ottobre 2022, tenendo conto delle attività effettivamente svolte ed applicati, per ciascuna di esse, i valori medi tabellari in relazione al valore della causa individuato sulla base del decisum
(scaglione da € 52.000 ad € 260.000).
Parimenti, sono poste a carico della appellata le spese relative alla CP_7
CTU svolte in primo grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli - Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso la sentenza Parte_1
n. 2198/2019, emessa dal Tribunale di Napoli – II sezione civile, pubblicata in data 27 febbraio 2019, accoglie per quanto di ragione l'appello e, in riforma della gravata sentenza:
A)accerta che il saldo contabile del conto corrente n. 24302 va rideterminato in
€ 78.771,73 a credito della Parte_1
B)per l'effetto, condanna la e la – in Controparte_1 Controparte_3
solido tra loro – al pagamento, in favore della della suddetta Parte_1
somma di € 78.771,73, oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo;
C)compensa tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio nella misura di 1/3, ponendo i restanti 2/3 in capo alla e alla Controparte_1
– in solido tra loro - che si liquidano già proporzionalmente Controparte_3
ridotte come di seguito:
- per il primo grado di giudizio, in € 9.402,00;
- per il secondo grado, in € 6.660,00;
per compensi professionali, oltre al rimborso per spese generali al 15%, Iva e
Cpa se dovute, come per legge, e distrae a favore dell'avv. Antonio Vallario;
D)pone le spese di CTU del primo grado in capo alle banche appellate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 17 dicembre 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Marielda Montefusco dr.ssa Aurelia D'Ambrosio