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Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 06/11/2024, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa AR AO Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2598/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ACIERNO FILOMENA, presso il quale ha eletto domicilio telematico;
ricorrente e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
VACCHER DANIELA, presso il quale ha eletto domicilio telematico;
ricorrente i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Sacile (PN), in data
06/10/2012, in regime di separazione dei beni;
con i seguenti figli: , nata a [...] al Tagliamento Persona_1
(PN) il 17/12/2013 e , nato a [...] al Tagliamento Persona_2
(PN) il 11/06/2016;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da note scritte congiunte e cioè “- dichiarare la
1 separazione personale dei coniugi, conseguentemente ordinare all'Ufficiale di
Stato Civile competente di annotare a margine dell'atto di matrimonio l'emananda sentenza;
- autorizzare i coniugi a vivere separati;
- affidare in modo condiviso i figli minori e ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori con collocazione prevalente con la madre, presso la casa familiare, che viene assegnata alla signora e presso cui viene mantenuta la residenza CP_1
dei figli minori;
- disporre a carico del signor il versamento di un contributo ordinario Pt_1
al mantenimento in favore dei figli pari ad € 800,00, (€ 400,00 per ciascun figlio) da versare entro il giorno 15 di ogni mese, in forma tracciabile a mezzo bonifico bancario alle note coordinate IBAN, aggiornamento automatico dell'assegno secondo gli indici ISTAT da maggio 2025;
- disporre a carico del signor il versamento del contributo alle spese Pt_1
straordinarie di cui al Protocollo d'Intesa Magistrati - Avvocati adottato presso il Tribunale di Pordenone, nella misura del 50%, a loro noto;
- per quanto riguarda la spesa straordinaria dello Psicologo – se necessario -
per i figli (oggi per il solo ) i genitori concordano che le stesse vadano Per_2
sostenute secondo la diversa proporzione del 30% a carico della madre e del
70% a carico del padre;
- il mutuo dell'abitazione familiare verrà corrisposto a carico di entrambi i ricorrenti nella misura del 50%;
- le detrazioni fiscali nella misura del 50% ciascuno o, se diversa, nella misura percentuale sostenuta da ciascuno;
- i minori trascorreranno con il padre i periodi di seguito indicati:
1. fine settimana alternati, dal venerdì sera al lunedì mattina, quando li accompagnerà a scuola;
2. il martedì e mercoledì mattina si recherà presso l'abitazione familiare per accompagnarli a scuola, stante l'orario di lavoro della madre che deve uscire
2 di casa molto presto, detta modalità verrà seguito anche nel periodo non scolastico, nel corso del quale il padre accompagnerà i figli al punto verde;
3. Per le Festività Natalizie e specificamente: Natale, Santo Stefano, Pasqua e
Pasquetta, verranno trascorse secondo il principio di alternanza tra padre e madre e salvo diverso accordo tra le parti;
4. Ferie Estive: il padre terrà con sé i figli due settimane, anche non consecutive, nel mese di agosto, previa comunicazione alla madre e salvo diverso accordo tra le parti.
- Rimane salvo in ogni caso ogni diverso accordo preso tra le parti che tenga conto delle esigenze e degli impegni dei figli;
- Assegno unico in favore della madre, presso cui i minori sono collocati prevalentemente.
Spese di lite compensate”.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11/06/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte congiunte depositate in data 07/10/2024, in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
3 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio in Sacile (PN), in data 06/10/2012;
[...]
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di SACILE (PN) - (registro degli atti di matrimonio dell'anno
2012, atto n. 17, parte 1);
3) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Pordenone, in data 30/10/2024
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa AR AO Costa
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa AR AO Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2598/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ACIERNO FILOMENA, presso il quale ha eletto domicilio telematico;
ricorrente e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
VACCHER DANIELA, presso il quale ha eletto domicilio telematico;
ricorrente i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Sacile (PN), in data
06/10/2012, in regime di separazione dei beni;
con i seguenti figli: , nata a [...] al Tagliamento Persona_1
(PN) il 17/12/2013 e , nato a [...] al Tagliamento Persona_2
(PN) il 11/06/2016;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da note scritte congiunte e cioè “- dichiarare la
1 separazione personale dei coniugi, conseguentemente ordinare all'Ufficiale di
Stato Civile competente di annotare a margine dell'atto di matrimonio l'emananda sentenza;
- autorizzare i coniugi a vivere separati;
- affidare in modo condiviso i figli minori e ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori con collocazione prevalente con la madre, presso la casa familiare, che viene assegnata alla signora e presso cui viene mantenuta la residenza CP_1
dei figli minori;
- disporre a carico del signor il versamento di un contributo ordinario Pt_1
al mantenimento in favore dei figli pari ad € 800,00, (€ 400,00 per ciascun figlio) da versare entro il giorno 15 di ogni mese, in forma tracciabile a mezzo bonifico bancario alle note coordinate IBAN, aggiornamento automatico dell'assegno secondo gli indici ISTAT da maggio 2025;
- disporre a carico del signor il versamento del contributo alle spese Pt_1
straordinarie di cui al Protocollo d'Intesa Magistrati - Avvocati adottato presso il Tribunale di Pordenone, nella misura del 50%, a loro noto;
- per quanto riguarda la spesa straordinaria dello Psicologo – se necessario -
per i figli (oggi per il solo ) i genitori concordano che le stesse vadano Per_2
sostenute secondo la diversa proporzione del 30% a carico della madre e del
70% a carico del padre;
- il mutuo dell'abitazione familiare verrà corrisposto a carico di entrambi i ricorrenti nella misura del 50%;
- le detrazioni fiscali nella misura del 50% ciascuno o, se diversa, nella misura percentuale sostenuta da ciascuno;
- i minori trascorreranno con il padre i periodi di seguito indicati:
1. fine settimana alternati, dal venerdì sera al lunedì mattina, quando li accompagnerà a scuola;
2. il martedì e mercoledì mattina si recherà presso l'abitazione familiare per accompagnarli a scuola, stante l'orario di lavoro della madre che deve uscire
2 di casa molto presto, detta modalità verrà seguito anche nel periodo non scolastico, nel corso del quale il padre accompagnerà i figli al punto verde;
3. Per le Festività Natalizie e specificamente: Natale, Santo Stefano, Pasqua e
Pasquetta, verranno trascorse secondo il principio di alternanza tra padre e madre e salvo diverso accordo tra le parti;
4. Ferie Estive: il padre terrà con sé i figli due settimane, anche non consecutive, nel mese di agosto, previa comunicazione alla madre e salvo diverso accordo tra le parti.
- Rimane salvo in ogni caso ogni diverso accordo preso tra le parti che tenga conto delle esigenze e degli impegni dei figli;
- Assegno unico in favore della madre, presso cui i minori sono collocati prevalentemente.
Spese di lite compensate”.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11/06/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte congiunte depositate in data 07/10/2024, in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
3 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio in Sacile (PN), in data 06/10/2012;
[...]
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di SACILE (PN) - (registro degli atti di matrimonio dell'anno
2012, atto n. 17, parte 1);
3) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Pordenone, in data 30/10/2024
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa AR AO Costa
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