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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/10/2025, n. 6994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6994 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. SA AS, in esito al decreto di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dato atto delle note scritte pervenute dal procuratore del ricorrente, in esito all'udienza del 30.9.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 17964/2022 R.G. Lavoro
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
EN LA, elettivamente domiciliato in Scafati al Corso Nazionale
RICORRENTE
E
, in p.l.r.p.t. via Charles Lindbergh 214 Controparte_1
Napoli
RESISTENTE - CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.10.22 la ricorrente in epigrafe espone di avere lavorato alle dipendenze della società ”, con sede in Napoli alla Via Controparte_2
Toledo n. 320, dal 01.06.2019 sino alla cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni avvenuto in data 04.09.2021; che la società convenuta svolge attività di parrucchiere e commercializzazione di prodotti per parrucchiere;
di avere prestato attività lavorativa presso la convenuta dal giugno 2019 al settembre 2019 senza alcun tipo di contratto di lavoro;
di essere stata assunta in data 08.08.2019 con contratto di apprendistato e di essere stata inquadrata nel 3 livello retributivo, part time orizzontale, 24 ore settimanali, con mansioni di parrucchiera;
di essere stata assoggettata al potere direttivo del legale rapp.te della società, nonché del suo più stretto collaboratore, Pt_2
che all'interno del salone organizzava e disciplinava i compiti dei dipendenti,
[...] dava le direttive circa il lavoro da eseguire e, all'occorrenza, i rilievi e le correzioni sull'andamento del lavoro, nonché aveva il controllo sul rispetto degli orari di lavoro, e sulla quantificazione della retribuzione. Precisa che, per le mansioni svolte, è stata correttamente inquadrata nel III^ livello retributivo del citato CCNL per i Dipendenti dei barbieri, parrucchieri ed acconciatori del 2019 e successivi rinnovi;
che, nonostante fosse stata assunta con contratto di apprendistato, ha invece svolto funzioni di parrucchiera, essendo tenuta ad osservare un orario lavorativo giornaliero che andava dalle ore 08.30 alle 19.30, dal lunedì al sabato, ad esclusione dei giorni di martedì e mercoledì in cui lavorava dalle 12.30 alle 19.30; di avere ha percepito una retribuzione mensile da giugno 2019 ad ottobre 2019 pari ad € 350,00, da novembre 2019 ad aprile 2020, pari ad € 400,00, da maggio 2020 a marzo 2021, pari ad € 450,00, da aprile 2021 a luglio 2021, pari ad € 600,00, ad agosto 2021 ha percepito solo 500,00 € e nulla ha percepito per i giorni di settembre 2021; di avere ricevuto una retribuzione inferiore a quanto dovuto secondo contratto;
che non ha percepito le retribuzioni per le ore di lavoro straordinarie prestate e per la tredicesima;
che ha goduto di 15 giorni di ferie nella stagione estiva di ogni anno e non ha mai percepito l'indennità sostitutiva delle ferie e festività non godute;
che, alla risoluzione del rapporto del lavoro avvenuta per dimissioni, non ha percepito la retribuzione completa relativa all'ultima mensilità di lavoro prestato (agosto 2021), le plurime differenze retributive ed il TFR, di cui è stato versato in data 05.08.2022 un solo acconto dell'importo di € 300,00; che è pertanto creditrice dalla società convenuta della somma complessiva, al netto dell'acconto di € 300,00 già corrisposto, di euro 18.860,16, di cui € 9.911,12 a titolo di differenze retributive su paga dovute, € 2.073,47 per lavoro straordinario, € 1.698,43 per indennità di ferie, € 394,36 per ROL e permessi,
€ 1.017,58 per indennità di festività, € 2.021,12 per indennità tredicesima mensilità ed € 2.044,08 a titolo di TFR non percepito;
che ha richiesto alla società convenuta, a mezzo lettera raccomandata A/R, il saldo delle proprie competenze maturate, senza alcuno riscontro.
Ha precisato di essere rimasta vittima di un incidente stradale avvenuto in data 21.11.2019 mentre rientrava a casa dal luogo di lavoro con conseguente lesione del legamento crociato anteriore sinistro a seguito della caduta dallo scooter;
di essersi vista negare dall la richiesta di indennizzo per il danno in itinere perché il datore CP_3 di lavoro non aveva fatto pervenire all'ente previdenziale la documentazione richiesta al fine di evadere la detta pratica.
Ha concluso chiedendo di “A) accertare e dichiarare che la ricorrente è stata dipendente della società “ ”, in persona del legale rapp.te p.t., sig.ra Controparte_2
, dal 01.06.2019 al 04.09.2021, con mansioni inquadrabili nel III° Controparte_4 livello della contrattazione collettiva di settore, e che, in virtù di tanto, ha diritto a differenze retributive pari ad € 18.860,16; B) per l'effetto, condannare la
[...]
”, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore del sig. ra CP_2
della detta somma a titolo di differenze retributive, ovvero di quella Parte_1 somma maggiore e/o minore che dovesse risultare da eventuale C.T.U., e/o di quella che il Sig. Giudicante volesse ritenere equa e giusta, ed, in ogni caso, sempre in riferimento alle effettive mansioni svolte, anche previa diversa valutazione e/o inquadramento che l'adito Giudicante dovesse ravvisare nella fattispecie, oltre interessi e rivalutazione monetaria maturati e maturandi, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti e sino all'effettivo soddisfo;
C) liquidare, ex art. 423 cpc, in favore della ricorrente una somma a titolo di provvisionale per le somme non contestate ovvero quelle in relazione alle quali venga raggiunta la prova in corso di causa;
D) condannarsi la resistente al pagamento di una somma a titolo di risarcimento danni per il mancato indennizzo del danno in itinere per esclusiva responsabilità del datore di lavoro, e che il detto risarcimento sia corrispondente agli importi a cui avrebbe avuto diritto la ricorrente a titolo di indennizzo, ovvero che sia quantificato anche in via equitativa;
E) vittoria di spese, diritti ed onorari, da liquidarsi in favore del difensore costituito, per fattone anticipo”.
La società convenuta, nonostante la rituale notifica del ricorso, non si costituiva , rimanendo contumace.
In esito alla udienza sopra indicata, come sostituita dalle note depositate, cui si perveniva dopo l'esame dei testi, la causa veniva decisa mediante la presente sentenza, della quale veniva disposta la comunicazione.
La domanda è in parte fondata, per come definito dalla presente motivazione.
Appare opportuno premettere che, operando una corretta applicazione dei principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori dettati dall' art. 2697 c.c., spetta al lavoratore il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di differenze retributive provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede tutela, primo tra tutti, ove sul punto vi sia contestazione, la natura subordinata del rapporto di collaborazione dedotto in giudizio, che dei diritti retributivi del lavoratore rappresenta l'indefettibile presupposto logico - giuridico.
Il predetto onere probatorio è destinato, tuttavia, ad articolarsi in maniera più o meno complessa, in relazione, anzitutto, alla natura legale o contrattuale delle singole voci retributive di cui si chiede il riconoscimento - essendo necessaria, nella seconda delle ipotesi delineate, la prova della applicabilità alla fattispecie concreta della disciplina pattizia invocata - nonché in relazione al carattere diretto o indiretto che le stesse assumono, richiedendosi, in taluni casi, in cui il sorgere del diritto retributivo è connesso ad una fattispecie complessa - ad un quid pluris, cioè, rispetto alla mera prestazione lavorativa - la prova degli ulteriori presupposti di fatto richiesti dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva.
Nella fattispecie, l'esistenza del rapporto di lavoro, così come il livello di inquadramento, appaiono dati pacifici sulla base del contratto di apprendistato prodotto dalla ricorrente, in data 7.8.19, con inizio previsto per il giorno dopo, così come il termine del rapporto è collocabile al 4.9.2021, come risulta dalla relativa busta paga in atti. Vi è inoltre il modulo di recesso dal rapporto lavorativo (doc. 8), da cui risulta l'intero periodo del rapporto di lavoro così come dedotto nel ricorso nonché la causa di interruzione del rapporto stesso, dovuta alle dimissioni volontarie della lavoratrice con decorrenza dal 4.9.2021.
Ciò che è controverso è l'inizio dell'attività lavorativa nel mese di giugno 2019 piuttosto che nell'agosto dello stesso anno e l'orario di lavoro osservato, essendo indicato nel contratto un orario part time dalle 13.00 alle 17,00 dal lunedì al sabato.
Ciò premesso in linea generale, in relazione alla fattispecie per cui è causa, va osservato che i testi escussi hanno riferito quanto segue:
: Testimone_1
“Sono amica della ricorrente da quando sono nata in [...] le nostre mamme erano amiche;
io ho perso mia madre.
Ci siamo sempre frequentate di persona almeno in genere una volta alla settimana;
io sono laureata in scienze infermieristiche da decorso aprile e al momento non lavoro.
Io nel 2019 ero studentessa.
[... Ho appreso che la ricorrente ha lavorato presso il negozio di parrucchiere CP_2
” sito in via Toledo e ciò in un periodo che va dal 2019 intorno al settembre CP_5
(ricordo che ero in negozio con lei e seppi in quella occasione che avevo passato il concorso per entrare all'Università); era la prima volta che ero andata nel negozio per farmi i capelli in quanto avevo saputo che ci lavorava la mia amica;
mi disse che ci lavorava da qualche mese.
Ella per quanto ricordo ha lavorato in quel negozio due anni.
So che ha deciso lei di smettere, a motivo del fatto che veniva pagata poco, mi disse circa 500/600 euro al mese.
Mi sono recata anche altre volte sempre per fare sia taglio che piega presso il negozio, il tutto due o tre volte, di solito verso ora di pranzo, intorno alle 13,30; ogni volta era presente la ricorrente.
Altre volte mi sono recata sul posto;
in realtà la ricorrente frequentava una scuola di parrucchiera sita nella galleria Umberto;
ella si preparava presso detta scuola per una gara, e l'ha frequentata per circa un anno;
io le facevo da modella, senza essere pagata;
mi sono recata presso la scuola per 5/6 volte in quanto la mia presenza era finalizzata alla gara, alla quale ho partecipato da modella.
Passavo a prelevare la ricorrente nel negozio intorno alle h. 19,30/20,00, orario in cui terminava di lavorare e insieme ci recavamo alla scuola.
Tanto era accaduto nelle dette circostanze di cui ho detta.
Abitiamo vicino a altre volte sono passata dal negozio per rientrare insieme a casa;
mi recavo a prelevarla con la mia auto. La ricorrente veniva accompagnata dal padre o dal fidanzato con il motorino o con mezzi pubblici .
La ricorrente mi disse che iniziava a lavorare alle ore 8,30 nei giorni, il giovedì, il venerdì e il sabato.
Ella in quanto frequentava la scuola di parrucchiere osservava un orario di “mezza giornata”., non ricordo se collocato la mattina o il pomeriggio;
andava anche il lunedì alla scuola;
so che il negozio era aperto anche il lunedì.
Oltre alla ricorrente nel negozio vi erano i due proprietari di cui non ricordo il nome.
La ricorrente faceva shampoo e anche le pieghe;
non faceva tagli .
, ora che mi viene detto il nome era uno dei due proprietari. Parte_2
La ricorrente mi disse che a non percepiva 13^ e che andando via non le è stato Pt_3 pagato alcun tfr.
Non ricordo se e quando andasse in ferie in estate”.
La teste riporta l'inizio del rapporto di lavoro a settembre 2019 e afferma che la ricorrente ha lavorato per due anni.
Si può desumere complessivamente dalle dichiarazioni della teste che la ricorrente frequentava la scuola di parrucchieri il lunedì, martedì e mercoledì di mattina e nel pomeriggio lavorava presso “Forbici e Follie”. La teste riferisce che la ricorrente si occupava solo di shampoo e pieghe. Emerge, inoltre, che la non ha ricevuto Pt_1 la 13° né il tfr.
GI : Per_1
Sono il padre della ricorrente.
Sono attualmente collaboratore scolastico e lo ero anche nel periodo 2019/2021; ero stato in precedenza informatore farmaceutico e nel 2019 avevo in dismissione detto lavoro. Mia figlia era con me convivente in quel periodo.
Ella frequentava l'Accademia per parrucchieri sita nella galleria Umberto, non ricordo a partire da quando;
so pertanto che iniziò a lavorare presso un negozio di parrucchiere sito in Napoli via Toledo, denominato “Forbici e follie”; accompagnai io mia figlia il giorno del primo colloquio, erano gli inizi di giugno 2019 , ma non entrai. Uscendo mi disse che era stata presa e che avrebbe dovuto lavorare part time;
ella frequentava l'Accademia dal lunedì al mercoledì incluso di mattina.
Si era accordata con il proprietario di cui non ricordo il nome nel senso che appena terminava all'Accademia si sarebbe recata a lavorare, dal lunedì al sabato;
si tratteneva di fatto sempre fino alle ore 19,30 /20,00 . Tanto so in quanto qualche volta mi ha telefonato perché l'andassi a prendere con la mia auto, cosa che ho fatto spesso, nel senso che in una settimana l'andavo a prelevare minimo tre volte, in giorni variabili .
Al mattino l'accompagnavo o io o mia moglie, a volte con si recava con il bus , a volte il fidanzato con il motorino.
Conosco la teste che mi ha preceduto che è amica di mia figlia da quando erano bambine, so che qualche volta l'ha prelevata, avendo anche fatto la modella per mia figlia, in ambito Accademia .
Non so quanto venisse retribuita mia figlia, che si lamentava però fosse poco .
Nel negozio ella si occupava di pulizie, shampoo e messe in piega;
: ciò so in quanto me lo diceva lei;
non ne sono certo, mi pare abbia detto facesse anche colori .
Sono entrato nel negozio dove vidi 3 o 4 persone che avevano la stessa maglietta brandizzata che usava mia figlia.
Il negozio era abbastanza grande.
Il rapporto è andato avanti fino all'agosto/ settembre 2020, quando mia figlia si è dimessa , mi disse per la bassa retribuzione e altri problemi che non conosco.
Mia figlia non praticava tagli nel negozio.
Non mi pare abbia avuto liquidazione;
mi disse che a Natale non prendeva la 13^; ricordo una settimana di ferie fatta ad agosto 2019, non so con certezza se sia stata pagata;
nel 2020 andò in ferie l'ultima settimana di agosto.
Nel 2020 il negozio era stato chiuso per un certo periodo, come tutti;
non ricordo se avesse avuto retribuzione.
Mia figlia ricordo bene ha lavorato due anni nel negozio, per cui quando ho detto che ha finito nel 2020 mi sono sbagliato, intendevo il 2021”.
Dall'esame della complessiva istruttoria testimoniale svolta non appare dimostrato il lavoro svolto dalla ricorrente nella fascia oraria mattutina;
infatti, il teste - Pt_1 padre della ricorrente - ha riferito della frequenza della scuola dal lunedì al mercoledì di mattina, sostenendo che in tali giorni egli si recava a lavorare di pomeriggio terminando alle 19:30/20:00, lavorando per i restanti giorni (giovedì, venerdì e sabato) lavora la mattina, mentre la restante teste ha affermato di essersi recata presso il negozio solo intorno alle 13,30, per cui deve ritenersi provata l'attività lavorativa tutti i giorni dalle ore 13,00 alle ore 19,30 per un totale di sei ore e trenta al giorno per sei giorni, vale a dire 39 ore settimanali;
non appare dimostrato neppure l'avvenuto svolgimento del lavoro subordinato nei mesi di giugno e luglio 2019 , in quanto il teste ha riferito solo che la ricorrente era stata assunta, con affermazione piuttosto Pt_1 generica sul punto e non riscontrata dalla deposizione della restante teste, che ha sostenuto di avere visto la ricorrente sul posto di lavoro a partire dal mese di settembre 2019.
Il teste inoltre ha confermato che la ricorrente non aveva ricevuto la Pt_1 tredicesima, precisando, infine, che ella aveva usufruito di una settimana di ferie ad agosto 2019 e nel 2020 dell'ultima settimana di agosto.
In conclusione, alla luce delle credibili deposizioni di cui si è detto e della documentazione indicata devono ritenersi provati nella fattispecie che occupa i caratteri propri del lavoro subordinato: in particolare, è ravvisabile il fondamentale elemento rappresentato dall'assoggettamento della ricorrente al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro.
Inoltre, sono ravvisabili nel caso in esame gli ulteriori elementi della continuità della prestazione, a carattere prevalentemente personale, dell'assenza di rischio - stante l'impiego di mezzi e strumenti forniti dal datore di lavoro -, dell'osservanza di un orario di lavoro prestabilito, tutti emersi a seguito della istruttoria di cui sopra si è detto;
e ciò, sulla base della valutazione complessiva del materiale istruttorio, per il periodo dal 8.8.2019 ( data di inizio del contratto in atti) al 4.9.2021.
La ricorrente ha invocato l'applicazione del contratto collettivo imprese artigiane barbieri, parrucchieri ed acconciatori, pro tempore vigente, versato in giudizio, e su di esso ha computato le somme per le quali chiede la condanna.
In argomento si rammenta che dopo la soppressione dell'ordinamento corporativo, i contratti collettivi sono sottoposti alle regole civilistiche dell'autonomia privata, per cui la loro efficacia, non estesa alla generalità, è limitata a quanti, con l'iscrizione alle associazioni sindacali, hanno a queste conferito la rappresentanza dei propri interessi nella stipulazione dei contratti collettivi;
questi stabiliscono così il trattamento a cui debbono adeguarsi i singoli contratti individuali di lavoro (da ultimo, v. Cass. SS.UU., 26.3.97, n. 2665).
In difetto di iscrizione, il contratto collettivo si applica di certo a coloro che abbiano manifestato esplicita adesione al contratto stesso.
Secondo la giurisprudenza, inoltre, tale adesione può essere desunta per implicito dalla valutazione complessiva di dati univocamente indicativi della ricezione della contrattazione medesima da parte del datore di lavoro non iscritto. Tradizionalmente il recepimento è desunto dalla uniforme, costante e prolungata osservanza delle clausole della disciplina collettiva, o almeno di quelle più rilevanti e significative .
Sono state poi ritenute sintomatiche di una adesione di fatto del datore di lavoro alla contrattazione collettiva di categoria: il riconoscimento di benefici tipici di una determinata disciplina in materia di ferie e di mensilità supplementari (Cass. lav., 1.9.95, n. 9231); la richiesta di avviamento al lavoro nella parte contenente l'impegno dell'imprenditore di applicare ai lavoratori assunti il trattamento economico-normativo previsto dai vigenti contratti collettivi (Cass. lav., 18.3.93, n. 3218); l'inclusione, nel "disciplinare" relativo alla concessione di un autoservizio di trasporto extraurbano, della clausola di obbligo di osservanza dei contratti collettivi del settore;
la corresponsione dei minimi retributivi previsti dal CCNL (Pret. Treviso, 6.12.93).
Orbene, deve ritenersi nel caso di specie che il contratto collettivo, di cui l' istante chiede l'applicazione, possa essere assunto quale fonte di disciplina giuridico economica del rapporto dedotto in giudizio, avendo la ricorrente provato che da parte del datore di lavoro, pur non iscritto alla relativa associazione sindacale contraente, vi fu una adesione esplicita alla disciplina ivi stabilita ( v. contratto di apprendistato, all. 1).
Deve ritenersi, tenuto conto del contenuto descrittivo del detto CCNL con riferimento ai vari livelli di classificazione del personale e della indicazione nel contratto di apprendistato del III livello, che quest'ultimo sia quello congruo;
recita infatti il contratto in atti che al III livello appartengono quei lavoratori in grado di offrire completa assistenza ed eventualmente di eseguire permanenti, tinture e decolorazioni, ondulazioni a ferro e ad acqua, piega fissa, messa in piega e ricci piatti, su capelli lunghi e corti, taglio e sfumatura dei capelli lunghi e corti, lavatura dei capelli, frizione, che abbiano nozioni di carattere generale;
prestazioni semplici di manicure e pedicure esclusivamente estetico ovvero vi appartengono quei lavoratori che sappiano eseguire il taglio semplice dei capelli, le frizioni, la rasatura della barba, pettinatura ad aria calda” .
Una volta provata la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e le modalità attraverso le quali esso si è svolto, compete al datore di lavoro, in virtù di un principio generale di presunzione di persistenza delle situazioni giuridiche, fornire la prova dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento di adeguata retribuzione. Al contrario, nessuna prova di pagamento per i titoli reclamati dalla ricorrente è stata offerta dalla convenuta, non costituitosi.
Tanto premesso, si ritengono dovute tutte le voci indicate nei conteggi.
In ordine alla quantificazione del credito, vanno condivisi in quanto metodologicamente corretti e privi di omissioni logiche, i conteggi effettuati a cura di parte ricorrente in esito al provvedimento di questo Giudice, alla stregua dei quali si determina un credito in favore della ricorrente stessa, pari a euro 14.240,74 così dettagliato: Differenze retributive €. 7.680,73 - R.O.L. – Permessi €. 354,42 – Indennità ferie €. 1.502,69 - Indennità festività €. 960,72 - Indennità 13° mensilità €. 1.929,36 - T.F.R. €. 1.812,81. Pertanto, parte resistente va condannata al pagamento, in favore della istante, della complessiva somma di euro 14.240,74, di cui euro 1812,81 per t.f.r. Circa gli accessori sui crediti riconosciuti, la resistente deve essere condannata al pagamento degli interessi legali e di quanto dovuto a titolo di svalutazione monetaria calcolata secondo indici ISTAT.
Le Sezioni Unite Civili (sent. n. 38 del 29 gennaio 2001) hanno risolto, nell'ambito della Sezione Lavoro della Suprema Corte, un contrasto di giurisprudenza sulle modalità di calcolo degli interessi e della rivalutazione monetaria sui crediti di lavoro, in base all'art. 429 cod. proc. civ..
Nella motivazione della decisione le Sezioni Unite hanno ricordato che gli interessi legali non devono essere calcolati sull'intero capitale rivalutato, ma la rivalutazione va compiuta con scadenza periodica dal momento dell'adempimento fino a quello del soddisfacimento del creditore;
la base di calcolo degli interessi non è così quella massima bensì quella gradualmente incrementata per effetto della rivalutazione, in quanto gli effetti della svalutazione si verificano progressivamente, onde il credito accessorio per interessi sorge con riferimento al capitale, che nel tempo si incrementa nominalmente per effetto degli indici di svalutazione;
questo criterio di calcolo realizza un rapporto effettivo di accessorietà fra capitale ed interessi, attenuando l'eccesso, non necessitato da alcuna norma, consistente nel calcolare gli interessi su un credito superiore a quello che via via matura per effetto della svalutazione monetaria.
Le Sezioni Unite hanno rilevato che il meccanismo stabilito dal legislatore con l'art. 429 cod. proc. civ., che pone a carico del debitore gli interessi sulle somme via via rivalutate, ha anche lo scopo di dissuadere il datore di lavoro dal rendersi moroso nella speranza di investire la somma dovuta e non ancora pagata al lavoratore in impieghi più lucrosi.
Va infine rilevato che la presente pronuncia giudiziale relativa a crediti di lavoro ha ad oggetto importi al lordo delle trattenute fiscali e previdenziali.
Infatti, una pacifica giurisprudenza afferma, per le prime, che tali ritenute vengono operate solo al momento del finale pagamento da parte del datore di lavoro, nel suo ruolo di sostituto di imposta per conto dello Stato, attenendo ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione giudiziali che si colloca nell'ambito del distinto rapporto di imposta, sul quale il giudice non ha il potere di interferire;
per le seconde che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista, dall'art. 19 l. n. 218 del 1952, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza e che, ai sensi dell'art. 23 della medesima legge, il datore di lavoro che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito è da considerare debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore).
La rivalutazione monetaria e gli interessi liquidati ai sensi dell'art. 429 cpc, in ragione del meccanismo descritto, vanno determinati sulle somme al lordo delle ritenute fiscali e contributive (Cass. lav., 1.7.2000, n. 8842). Infine, è infondata la domanda avente a oggetto il risarcimento del danno.
La ricorrente a seguito dell'incidente stradale del 21.11.2019 (avvenuto mentre stava rientrando a casa dal lungo di lavoro) presentava la richiesta di indennizzo per il danno itinere la quale veniva negata in quanto il datore di lavoro avrebbe dovuto far pervenire all la documentazione mancante. Ella riceveva dall varie lettere CP_3 CP_3 contenenti la definizione negativa per la liquidazione delle indennità e rimborso spese per il periodo dal 7.5.2020 al 25.6.2020, dal 7.5.2020 al 31.7.2020, dal 21.11.2019 al 27.1.2020, essendo mancante la documentazione (in particolare, i questionari di infortunio in itinere della ditta, la data abbandono lavoro e la lettera dell'azienda per la ricaduta, per quanto risulta dalla comunicazione del 11.8.2020). Ha prodotto i CP_3 certificati medici di infortunio da 4.6.2020 al 31.7.2020, il cui ultimo riporta la CP_3 data del 1.8.2020 per la ripresa dell'attività lavorativa e altri certificati di malattia per periodi precedenti.
Orbene, a fronte di tanto, risulta presente nella documentazione allegata dalla ricorrente la missiva dell in data 14.1.2020 indirizzata alla convenuta, con la quale si chiede CP_3 di “restituire a questa sede, con cortese sollecitudine, il questionario allegato debitamente compilato e sottoscritto” ; è altresì presente in atti il detto questionario, che risulta in effetti compilato dal datore di lavoro nelle sue voci in data 6.3.2020; non è dato pertanto comprendere in cosa si sarebbe concretizzata l'omissione della società convenuta, posto che la stessa ricorrente ha – appunto – prodotto il questionario compilato. Così pure, l'ulteriore missiva dell in atti, sempre nella data del CP_3
14.1.2020, reca un contenuto poco coerente, posto che – indirizzata alla convenuta – precisa: “ i documenti pervenuti nel caso in esame sono privi delle notizie indicate in calce”, laddove in calce alla missiva stessa non è visibile alcuna richiesta.
Ne consegue l'assenza di dimostrazione, sul piano documentale, circa il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e la mancata definizione della pratica per infortunio in itinere instaurata dalla ricorrente.
E' noto sul punto che In tema di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, la previsione dell'art. 1218 c.c. esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e l'inadempimento, fonte del danno di cui si chiede il risarcimento, atteso che il cosiddetto "assorbimento" del nesso eziologico nell'inadempimento non deve essere inteso come sua irrilevanza tanto sul piano sostanziale quanto in punto di ricadute di carattere processuale e di distribuzione dell'onere probatorio, bensì come prova "evidenziale" della sua esistenza, giustificata dal fatto che quel nesso, di norma, non è funzionalmente scindibile dall'inadempimento, in quanto quest'ultimo si sostanzia nella lesione dell'interesse del creditore che a sua volta identifica l'evento di danno. ( v. da ultimo Cassazione civile, sez. III, 09 Maggio 2024, n. 12760). Il principio della soccombenza governa le spese liquidate come da dispositivo, con gli oneri accessori che conseguono in via generale al pagamento degli onorari, tenuto conto della natura e del valore della controversia, del grado dell'autorità adìta, dell'attività svolta innanzi al giudice, il tutto con attribuzione, giusta dichiarazione di resa anticipazione anche se l'accoglimento parziale della domanda giustifica il mancato pagamento a opera della convenuta contumace per metà.
P.Q.M.
Il Giudice, dott. SA AS, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: in parziale accoglimento del ricorso, accertata l'intercorrenza di rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e la società convenuta di cui in epigrafe dal 8.8.2019 al 4.9.2021, condanna la detta convenuta al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 14.240,74, di cui euro 1812,81 per per trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT dalla maturazione dei singoli crediti sino all'effettivo saldo;
rigetta per il resto il ricorso;
condanna la convenuta al pagamento in favore della ricorrente di metà delle spese processuali, metà che liquida in complessivi euro 2365,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario, dichiarando non dovuta la restante metà delle dette spese.
Si comunichi.
Napoli, 7.10.25
IL GIUDICE
Dr. SA AS
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. SA AS, in esito al decreto di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dato atto delle note scritte pervenute dal procuratore del ricorrente, in esito all'udienza del 30.9.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 17964/2022 R.G. Lavoro
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
EN LA, elettivamente domiciliato in Scafati al Corso Nazionale
RICORRENTE
E
, in p.l.r.p.t. via Charles Lindbergh 214 Controparte_1
Napoli
RESISTENTE - CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.10.22 la ricorrente in epigrafe espone di avere lavorato alle dipendenze della società ”, con sede in Napoli alla Via Controparte_2
Toledo n. 320, dal 01.06.2019 sino alla cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni avvenuto in data 04.09.2021; che la società convenuta svolge attività di parrucchiere e commercializzazione di prodotti per parrucchiere;
di avere prestato attività lavorativa presso la convenuta dal giugno 2019 al settembre 2019 senza alcun tipo di contratto di lavoro;
di essere stata assunta in data 08.08.2019 con contratto di apprendistato e di essere stata inquadrata nel 3 livello retributivo, part time orizzontale, 24 ore settimanali, con mansioni di parrucchiera;
di essere stata assoggettata al potere direttivo del legale rapp.te della società, nonché del suo più stretto collaboratore, Pt_2
che all'interno del salone organizzava e disciplinava i compiti dei dipendenti,
[...] dava le direttive circa il lavoro da eseguire e, all'occorrenza, i rilievi e le correzioni sull'andamento del lavoro, nonché aveva il controllo sul rispetto degli orari di lavoro, e sulla quantificazione della retribuzione. Precisa che, per le mansioni svolte, è stata correttamente inquadrata nel III^ livello retributivo del citato CCNL per i Dipendenti dei barbieri, parrucchieri ed acconciatori del 2019 e successivi rinnovi;
che, nonostante fosse stata assunta con contratto di apprendistato, ha invece svolto funzioni di parrucchiera, essendo tenuta ad osservare un orario lavorativo giornaliero che andava dalle ore 08.30 alle 19.30, dal lunedì al sabato, ad esclusione dei giorni di martedì e mercoledì in cui lavorava dalle 12.30 alle 19.30; di avere ha percepito una retribuzione mensile da giugno 2019 ad ottobre 2019 pari ad € 350,00, da novembre 2019 ad aprile 2020, pari ad € 400,00, da maggio 2020 a marzo 2021, pari ad € 450,00, da aprile 2021 a luglio 2021, pari ad € 600,00, ad agosto 2021 ha percepito solo 500,00 € e nulla ha percepito per i giorni di settembre 2021; di avere ricevuto una retribuzione inferiore a quanto dovuto secondo contratto;
che non ha percepito le retribuzioni per le ore di lavoro straordinarie prestate e per la tredicesima;
che ha goduto di 15 giorni di ferie nella stagione estiva di ogni anno e non ha mai percepito l'indennità sostitutiva delle ferie e festività non godute;
che, alla risoluzione del rapporto del lavoro avvenuta per dimissioni, non ha percepito la retribuzione completa relativa all'ultima mensilità di lavoro prestato (agosto 2021), le plurime differenze retributive ed il TFR, di cui è stato versato in data 05.08.2022 un solo acconto dell'importo di € 300,00; che è pertanto creditrice dalla società convenuta della somma complessiva, al netto dell'acconto di € 300,00 già corrisposto, di euro 18.860,16, di cui € 9.911,12 a titolo di differenze retributive su paga dovute, € 2.073,47 per lavoro straordinario, € 1.698,43 per indennità di ferie, € 394,36 per ROL e permessi,
€ 1.017,58 per indennità di festività, € 2.021,12 per indennità tredicesima mensilità ed € 2.044,08 a titolo di TFR non percepito;
che ha richiesto alla società convenuta, a mezzo lettera raccomandata A/R, il saldo delle proprie competenze maturate, senza alcuno riscontro.
Ha precisato di essere rimasta vittima di un incidente stradale avvenuto in data 21.11.2019 mentre rientrava a casa dal luogo di lavoro con conseguente lesione del legamento crociato anteriore sinistro a seguito della caduta dallo scooter;
di essersi vista negare dall la richiesta di indennizzo per il danno in itinere perché il datore CP_3 di lavoro non aveva fatto pervenire all'ente previdenziale la documentazione richiesta al fine di evadere la detta pratica.
Ha concluso chiedendo di “A) accertare e dichiarare che la ricorrente è stata dipendente della società “ ”, in persona del legale rapp.te p.t., sig.ra Controparte_2
, dal 01.06.2019 al 04.09.2021, con mansioni inquadrabili nel III° Controparte_4 livello della contrattazione collettiva di settore, e che, in virtù di tanto, ha diritto a differenze retributive pari ad € 18.860,16; B) per l'effetto, condannare la
[...]
”, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore del sig. ra CP_2
della detta somma a titolo di differenze retributive, ovvero di quella Parte_1 somma maggiore e/o minore che dovesse risultare da eventuale C.T.U., e/o di quella che il Sig. Giudicante volesse ritenere equa e giusta, ed, in ogni caso, sempre in riferimento alle effettive mansioni svolte, anche previa diversa valutazione e/o inquadramento che l'adito Giudicante dovesse ravvisare nella fattispecie, oltre interessi e rivalutazione monetaria maturati e maturandi, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti e sino all'effettivo soddisfo;
C) liquidare, ex art. 423 cpc, in favore della ricorrente una somma a titolo di provvisionale per le somme non contestate ovvero quelle in relazione alle quali venga raggiunta la prova in corso di causa;
D) condannarsi la resistente al pagamento di una somma a titolo di risarcimento danni per il mancato indennizzo del danno in itinere per esclusiva responsabilità del datore di lavoro, e che il detto risarcimento sia corrispondente agli importi a cui avrebbe avuto diritto la ricorrente a titolo di indennizzo, ovvero che sia quantificato anche in via equitativa;
E) vittoria di spese, diritti ed onorari, da liquidarsi in favore del difensore costituito, per fattone anticipo”.
La società convenuta, nonostante la rituale notifica del ricorso, non si costituiva , rimanendo contumace.
In esito alla udienza sopra indicata, come sostituita dalle note depositate, cui si perveniva dopo l'esame dei testi, la causa veniva decisa mediante la presente sentenza, della quale veniva disposta la comunicazione.
La domanda è in parte fondata, per come definito dalla presente motivazione.
Appare opportuno premettere che, operando una corretta applicazione dei principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori dettati dall' art. 2697 c.c., spetta al lavoratore il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di differenze retributive provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede tutela, primo tra tutti, ove sul punto vi sia contestazione, la natura subordinata del rapporto di collaborazione dedotto in giudizio, che dei diritti retributivi del lavoratore rappresenta l'indefettibile presupposto logico - giuridico.
Il predetto onere probatorio è destinato, tuttavia, ad articolarsi in maniera più o meno complessa, in relazione, anzitutto, alla natura legale o contrattuale delle singole voci retributive di cui si chiede il riconoscimento - essendo necessaria, nella seconda delle ipotesi delineate, la prova della applicabilità alla fattispecie concreta della disciplina pattizia invocata - nonché in relazione al carattere diretto o indiretto che le stesse assumono, richiedendosi, in taluni casi, in cui il sorgere del diritto retributivo è connesso ad una fattispecie complessa - ad un quid pluris, cioè, rispetto alla mera prestazione lavorativa - la prova degli ulteriori presupposti di fatto richiesti dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva.
Nella fattispecie, l'esistenza del rapporto di lavoro, così come il livello di inquadramento, appaiono dati pacifici sulla base del contratto di apprendistato prodotto dalla ricorrente, in data 7.8.19, con inizio previsto per il giorno dopo, così come il termine del rapporto è collocabile al 4.9.2021, come risulta dalla relativa busta paga in atti. Vi è inoltre il modulo di recesso dal rapporto lavorativo (doc. 8), da cui risulta l'intero periodo del rapporto di lavoro così come dedotto nel ricorso nonché la causa di interruzione del rapporto stesso, dovuta alle dimissioni volontarie della lavoratrice con decorrenza dal 4.9.2021.
Ciò che è controverso è l'inizio dell'attività lavorativa nel mese di giugno 2019 piuttosto che nell'agosto dello stesso anno e l'orario di lavoro osservato, essendo indicato nel contratto un orario part time dalle 13.00 alle 17,00 dal lunedì al sabato.
Ciò premesso in linea generale, in relazione alla fattispecie per cui è causa, va osservato che i testi escussi hanno riferito quanto segue:
: Testimone_1
“Sono amica della ricorrente da quando sono nata in [...] le nostre mamme erano amiche;
io ho perso mia madre.
Ci siamo sempre frequentate di persona almeno in genere una volta alla settimana;
io sono laureata in scienze infermieristiche da decorso aprile e al momento non lavoro.
Io nel 2019 ero studentessa.
[... Ho appreso che la ricorrente ha lavorato presso il negozio di parrucchiere CP_2
” sito in via Toledo e ciò in un periodo che va dal 2019 intorno al settembre CP_5
(ricordo che ero in negozio con lei e seppi in quella occasione che avevo passato il concorso per entrare all'Università); era la prima volta che ero andata nel negozio per farmi i capelli in quanto avevo saputo che ci lavorava la mia amica;
mi disse che ci lavorava da qualche mese.
Ella per quanto ricordo ha lavorato in quel negozio due anni.
So che ha deciso lei di smettere, a motivo del fatto che veniva pagata poco, mi disse circa 500/600 euro al mese.
Mi sono recata anche altre volte sempre per fare sia taglio che piega presso il negozio, il tutto due o tre volte, di solito verso ora di pranzo, intorno alle 13,30; ogni volta era presente la ricorrente.
Altre volte mi sono recata sul posto;
in realtà la ricorrente frequentava una scuola di parrucchiera sita nella galleria Umberto;
ella si preparava presso detta scuola per una gara, e l'ha frequentata per circa un anno;
io le facevo da modella, senza essere pagata;
mi sono recata presso la scuola per 5/6 volte in quanto la mia presenza era finalizzata alla gara, alla quale ho partecipato da modella.
Passavo a prelevare la ricorrente nel negozio intorno alle h. 19,30/20,00, orario in cui terminava di lavorare e insieme ci recavamo alla scuola.
Tanto era accaduto nelle dette circostanze di cui ho detta.
Abitiamo vicino a altre volte sono passata dal negozio per rientrare insieme a casa;
mi recavo a prelevarla con la mia auto. La ricorrente veniva accompagnata dal padre o dal fidanzato con il motorino o con mezzi pubblici .
La ricorrente mi disse che iniziava a lavorare alle ore 8,30 nei giorni, il giovedì, il venerdì e il sabato.
Ella in quanto frequentava la scuola di parrucchiere osservava un orario di “mezza giornata”., non ricordo se collocato la mattina o il pomeriggio;
andava anche il lunedì alla scuola;
so che il negozio era aperto anche il lunedì.
Oltre alla ricorrente nel negozio vi erano i due proprietari di cui non ricordo il nome.
La ricorrente faceva shampoo e anche le pieghe;
non faceva tagli .
, ora che mi viene detto il nome era uno dei due proprietari. Parte_2
La ricorrente mi disse che a non percepiva 13^ e che andando via non le è stato Pt_3 pagato alcun tfr.
Non ricordo se e quando andasse in ferie in estate”.
La teste riporta l'inizio del rapporto di lavoro a settembre 2019 e afferma che la ricorrente ha lavorato per due anni.
Si può desumere complessivamente dalle dichiarazioni della teste che la ricorrente frequentava la scuola di parrucchieri il lunedì, martedì e mercoledì di mattina e nel pomeriggio lavorava presso “Forbici e Follie”. La teste riferisce che la ricorrente si occupava solo di shampoo e pieghe. Emerge, inoltre, che la non ha ricevuto Pt_1 la 13° né il tfr.
GI : Per_1
Sono il padre della ricorrente.
Sono attualmente collaboratore scolastico e lo ero anche nel periodo 2019/2021; ero stato in precedenza informatore farmaceutico e nel 2019 avevo in dismissione detto lavoro. Mia figlia era con me convivente in quel periodo.
Ella frequentava l'Accademia per parrucchieri sita nella galleria Umberto, non ricordo a partire da quando;
so pertanto che iniziò a lavorare presso un negozio di parrucchiere sito in Napoli via Toledo, denominato “Forbici e follie”; accompagnai io mia figlia il giorno del primo colloquio, erano gli inizi di giugno 2019 , ma non entrai. Uscendo mi disse che era stata presa e che avrebbe dovuto lavorare part time;
ella frequentava l'Accademia dal lunedì al mercoledì incluso di mattina.
Si era accordata con il proprietario di cui non ricordo il nome nel senso che appena terminava all'Accademia si sarebbe recata a lavorare, dal lunedì al sabato;
si tratteneva di fatto sempre fino alle ore 19,30 /20,00 . Tanto so in quanto qualche volta mi ha telefonato perché l'andassi a prendere con la mia auto, cosa che ho fatto spesso, nel senso che in una settimana l'andavo a prelevare minimo tre volte, in giorni variabili .
Al mattino l'accompagnavo o io o mia moglie, a volte con si recava con il bus , a volte il fidanzato con il motorino.
Conosco la teste che mi ha preceduto che è amica di mia figlia da quando erano bambine, so che qualche volta l'ha prelevata, avendo anche fatto la modella per mia figlia, in ambito Accademia .
Non so quanto venisse retribuita mia figlia, che si lamentava però fosse poco .
Nel negozio ella si occupava di pulizie, shampoo e messe in piega;
: ciò so in quanto me lo diceva lei;
non ne sono certo, mi pare abbia detto facesse anche colori .
Sono entrato nel negozio dove vidi 3 o 4 persone che avevano la stessa maglietta brandizzata che usava mia figlia.
Il negozio era abbastanza grande.
Il rapporto è andato avanti fino all'agosto/ settembre 2020, quando mia figlia si è dimessa , mi disse per la bassa retribuzione e altri problemi che non conosco.
Mia figlia non praticava tagli nel negozio.
Non mi pare abbia avuto liquidazione;
mi disse che a Natale non prendeva la 13^; ricordo una settimana di ferie fatta ad agosto 2019, non so con certezza se sia stata pagata;
nel 2020 andò in ferie l'ultima settimana di agosto.
Nel 2020 il negozio era stato chiuso per un certo periodo, come tutti;
non ricordo se avesse avuto retribuzione.
Mia figlia ricordo bene ha lavorato due anni nel negozio, per cui quando ho detto che ha finito nel 2020 mi sono sbagliato, intendevo il 2021”.
Dall'esame della complessiva istruttoria testimoniale svolta non appare dimostrato il lavoro svolto dalla ricorrente nella fascia oraria mattutina;
infatti, il teste - Pt_1 padre della ricorrente - ha riferito della frequenza della scuola dal lunedì al mercoledì di mattina, sostenendo che in tali giorni egli si recava a lavorare di pomeriggio terminando alle 19:30/20:00, lavorando per i restanti giorni (giovedì, venerdì e sabato) lavora la mattina, mentre la restante teste ha affermato di essersi recata presso il negozio solo intorno alle 13,30, per cui deve ritenersi provata l'attività lavorativa tutti i giorni dalle ore 13,00 alle ore 19,30 per un totale di sei ore e trenta al giorno per sei giorni, vale a dire 39 ore settimanali;
non appare dimostrato neppure l'avvenuto svolgimento del lavoro subordinato nei mesi di giugno e luglio 2019 , in quanto il teste ha riferito solo che la ricorrente era stata assunta, con affermazione piuttosto Pt_1 generica sul punto e non riscontrata dalla deposizione della restante teste, che ha sostenuto di avere visto la ricorrente sul posto di lavoro a partire dal mese di settembre 2019.
Il teste inoltre ha confermato che la ricorrente non aveva ricevuto la Pt_1 tredicesima, precisando, infine, che ella aveva usufruito di una settimana di ferie ad agosto 2019 e nel 2020 dell'ultima settimana di agosto.
In conclusione, alla luce delle credibili deposizioni di cui si è detto e della documentazione indicata devono ritenersi provati nella fattispecie che occupa i caratteri propri del lavoro subordinato: in particolare, è ravvisabile il fondamentale elemento rappresentato dall'assoggettamento della ricorrente al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro.
Inoltre, sono ravvisabili nel caso in esame gli ulteriori elementi della continuità della prestazione, a carattere prevalentemente personale, dell'assenza di rischio - stante l'impiego di mezzi e strumenti forniti dal datore di lavoro -, dell'osservanza di un orario di lavoro prestabilito, tutti emersi a seguito della istruttoria di cui sopra si è detto;
e ciò, sulla base della valutazione complessiva del materiale istruttorio, per il periodo dal 8.8.2019 ( data di inizio del contratto in atti) al 4.9.2021.
La ricorrente ha invocato l'applicazione del contratto collettivo imprese artigiane barbieri, parrucchieri ed acconciatori, pro tempore vigente, versato in giudizio, e su di esso ha computato le somme per le quali chiede la condanna.
In argomento si rammenta che dopo la soppressione dell'ordinamento corporativo, i contratti collettivi sono sottoposti alle regole civilistiche dell'autonomia privata, per cui la loro efficacia, non estesa alla generalità, è limitata a quanti, con l'iscrizione alle associazioni sindacali, hanno a queste conferito la rappresentanza dei propri interessi nella stipulazione dei contratti collettivi;
questi stabiliscono così il trattamento a cui debbono adeguarsi i singoli contratti individuali di lavoro (da ultimo, v. Cass. SS.UU., 26.3.97, n. 2665).
In difetto di iscrizione, il contratto collettivo si applica di certo a coloro che abbiano manifestato esplicita adesione al contratto stesso.
Secondo la giurisprudenza, inoltre, tale adesione può essere desunta per implicito dalla valutazione complessiva di dati univocamente indicativi della ricezione della contrattazione medesima da parte del datore di lavoro non iscritto. Tradizionalmente il recepimento è desunto dalla uniforme, costante e prolungata osservanza delle clausole della disciplina collettiva, o almeno di quelle più rilevanti e significative .
Sono state poi ritenute sintomatiche di una adesione di fatto del datore di lavoro alla contrattazione collettiva di categoria: il riconoscimento di benefici tipici di una determinata disciplina in materia di ferie e di mensilità supplementari (Cass. lav., 1.9.95, n. 9231); la richiesta di avviamento al lavoro nella parte contenente l'impegno dell'imprenditore di applicare ai lavoratori assunti il trattamento economico-normativo previsto dai vigenti contratti collettivi (Cass. lav., 18.3.93, n. 3218); l'inclusione, nel "disciplinare" relativo alla concessione di un autoservizio di trasporto extraurbano, della clausola di obbligo di osservanza dei contratti collettivi del settore;
la corresponsione dei minimi retributivi previsti dal CCNL (Pret. Treviso, 6.12.93).
Orbene, deve ritenersi nel caso di specie che il contratto collettivo, di cui l' istante chiede l'applicazione, possa essere assunto quale fonte di disciplina giuridico economica del rapporto dedotto in giudizio, avendo la ricorrente provato che da parte del datore di lavoro, pur non iscritto alla relativa associazione sindacale contraente, vi fu una adesione esplicita alla disciplina ivi stabilita ( v. contratto di apprendistato, all. 1).
Deve ritenersi, tenuto conto del contenuto descrittivo del detto CCNL con riferimento ai vari livelli di classificazione del personale e della indicazione nel contratto di apprendistato del III livello, che quest'ultimo sia quello congruo;
recita infatti il contratto in atti che al III livello appartengono quei lavoratori in grado di offrire completa assistenza ed eventualmente di eseguire permanenti, tinture e decolorazioni, ondulazioni a ferro e ad acqua, piega fissa, messa in piega e ricci piatti, su capelli lunghi e corti, taglio e sfumatura dei capelli lunghi e corti, lavatura dei capelli, frizione, che abbiano nozioni di carattere generale;
prestazioni semplici di manicure e pedicure esclusivamente estetico ovvero vi appartengono quei lavoratori che sappiano eseguire il taglio semplice dei capelli, le frizioni, la rasatura della barba, pettinatura ad aria calda” .
Una volta provata la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e le modalità attraverso le quali esso si è svolto, compete al datore di lavoro, in virtù di un principio generale di presunzione di persistenza delle situazioni giuridiche, fornire la prova dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento di adeguata retribuzione. Al contrario, nessuna prova di pagamento per i titoli reclamati dalla ricorrente è stata offerta dalla convenuta, non costituitosi.
Tanto premesso, si ritengono dovute tutte le voci indicate nei conteggi.
In ordine alla quantificazione del credito, vanno condivisi in quanto metodologicamente corretti e privi di omissioni logiche, i conteggi effettuati a cura di parte ricorrente in esito al provvedimento di questo Giudice, alla stregua dei quali si determina un credito in favore della ricorrente stessa, pari a euro 14.240,74 così dettagliato: Differenze retributive €. 7.680,73 - R.O.L. – Permessi €. 354,42 – Indennità ferie €. 1.502,69 - Indennità festività €. 960,72 - Indennità 13° mensilità €. 1.929,36 - T.F.R. €. 1.812,81. Pertanto, parte resistente va condannata al pagamento, in favore della istante, della complessiva somma di euro 14.240,74, di cui euro 1812,81 per t.f.r. Circa gli accessori sui crediti riconosciuti, la resistente deve essere condannata al pagamento degli interessi legali e di quanto dovuto a titolo di svalutazione monetaria calcolata secondo indici ISTAT.
Le Sezioni Unite Civili (sent. n. 38 del 29 gennaio 2001) hanno risolto, nell'ambito della Sezione Lavoro della Suprema Corte, un contrasto di giurisprudenza sulle modalità di calcolo degli interessi e della rivalutazione monetaria sui crediti di lavoro, in base all'art. 429 cod. proc. civ..
Nella motivazione della decisione le Sezioni Unite hanno ricordato che gli interessi legali non devono essere calcolati sull'intero capitale rivalutato, ma la rivalutazione va compiuta con scadenza periodica dal momento dell'adempimento fino a quello del soddisfacimento del creditore;
la base di calcolo degli interessi non è così quella massima bensì quella gradualmente incrementata per effetto della rivalutazione, in quanto gli effetti della svalutazione si verificano progressivamente, onde il credito accessorio per interessi sorge con riferimento al capitale, che nel tempo si incrementa nominalmente per effetto degli indici di svalutazione;
questo criterio di calcolo realizza un rapporto effettivo di accessorietà fra capitale ed interessi, attenuando l'eccesso, non necessitato da alcuna norma, consistente nel calcolare gli interessi su un credito superiore a quello che via via matura per effetto della svalutazione monetaria.
Le Sezioni Unite hanno rilevato che il meccanismo stabilito dal legislatore con l'art. 429 cod. proc. civ., che pone a carico del debitore gli interessi sulle somme via via rivalutate, ha anche lo scopo di dissuadere il datore di lavoro dal rendersi moroso nella speranza di investire la somma dovuta e non ancora pagata al lavoratore in impieghi più lucrosi.
Va infine rilevato che la presente pronuncia giudiziale relativa a crediti di lavoro ha ad oggetto importi al lordo delle trattenute fiscali e previdenziali.
Infatti, una pacifica giurisprudenza afferma, per le prime, che tali ritenute vengono operate solo al momento del finale pagamento da parte del datore di lavoro, nel suo ruolo di sostituto di imposta per conto dello Stato, attenendo ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione giudiziali che si colloca nell'ambito del distinto rapporto di imposta, sul quale il giudice non ha il potere di interferire;
per le seconde che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista, dall'art. 19 l. n. 218 del 1952, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza e che, ai sensi dell'art. 23 della medesima legge, il datore di lavoro che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito è da considerare debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore).
La rivalutazione monetaria e gli interessi liquidati ai sensi dell'art. 429 cpc, in ragione del meccanismo descritto, vanno determinati sulle somme al lordo delle ritenute fiscali e contributive (Cass. lav., 1.7.2000, n. 8842). Infine, è infondata la domanda avente a oggetto il risarcimento del danno.
La ricorrente a seguito dell'incidente stradale del 21.11.2019 (avvenuto mentre stava rientrando a casa dal lungo di lavoro) presentava la richiesta di indennizzo per il danno itinere la quale veniva negata in quanto il datore di lavoro avrebbe dovuto far pervenire all la documentazione mancante. Ella riceveva dall varie lettere CP_3 CP_3 contenenti la definizione negativa per la liquidazione delle indennità e rimborso spese per il periodo dal 7.5.2020 al 25.6.2020, dal 7.5.2020 al 31.7.2020, dal 21.11.2019 al 27.1.2020, essendo mancante la documentazione (in particolare, i questionari di infortunio in itinere della ditta, la data abbandono lavoro e la lettera dell'azienda per la ricaduta, per quanto risulta dalla comunicazione del 11.8.2020). Ha prodotto i CP_3 certificati medici di infortunio da 4.6.2020 al 31.7.2020, il cui ultimo riporta la CP_3 data del 1.8.2020 per la ripresa dell'attività lavorativa e altri certificati di malattia per periodi precedenti.
Orbene, a fronte di tanto, risulta presente nella documentazione allegata dalla ricorrente la missiva dell in data 14.1.2020 indirizzata alla convenuta, con la quale si chiede CP_3 di “restituire a questa sede, con cortese sollecitudine, il questionario allegato debitamente compilato e sottoscritto” ; è altresì presente in atti il detto questionario, che risulta in effetti compilato dal datore di lavoro nelle sue voci in data 6.3.2020; non è dato pertanto comprendere in cosa si sarebbe concretizzata l'omissione della società convenuta, posto che la stessa ricorrente ha – appunto – prodotto il questionario compilato. Così pure, l'ulteriore missiva dell in atti, sempre nella data del CP_3
14.1.2020, reca un contenuto poco coerente, posto che – indirizzata alla convenuta – precisa: “ i documenti pervenuti nel caso in esame sono privi delle notizie indicate in calce”, laddove in calce alla missiva stessa non è visibile alcuna richiesta.
Ne consegue l'assenza di dimostrazione, sul piano documentale, circa il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e la mancata definizione della pratica per infortunio in itinere instaurata dalla ricorrente.
E' noto sul punto che In tema di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, la previsione dell'art. 1218 c.c. esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e l'inadempimento, fonte del danno di cui si chiede il risarcimento, atteso che il cosiddetto "assorbimento" del nesso eziologico nell'inadempimento non deve essere inteso come sua irrilevanza tanto sul piano sostanziale quanto in punto di ricadute di carattere processuale e di distribuzione dell'onere probatorio, bensì come prova "evidenziale" della sua esistenza, giustificata dal fatto che quel nesso, di norma, non è funzionalmente scindibile dall'inadempimento, in quanto quest'ultimo si sostanzia nella lesione dell'interesse del creditore che a sua volta identifica l'evento di danno. ( v. da ultimo Cassazione civile, sez. III, 09 Maggio 2024, n. 12760). Il principio della soccombenza governa le spese liquidate come da dispositivo, con gli oneri accessori che conseguono in via generale al pagamento degli onorari, tenuto conto della natura e del valore della controversia, del grado dell'autorità adìta, dell'attività svolta innanzi al giudice, il tutto con attribuzione, giusta dichiarazione di resa anticipazione anche se l'accoglimento parziale della domanda giustifica il mancato pagamento a opera della convenuta contumace per metà.
P.Q.M.
Il Giudice, dott. SA AS, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: in parziale accoglimento del ricorso, accertata l'intercorrenza di rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e la società convenuta di cui in epigrafe dal 8.8.2019 al 4.9.2021, condanna la detta convenuta al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 14.240,74, di cui euro 1812,81 per per trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT dalla maturazione dei singoli crediti sino all'effettivo saldo;
rigetta per il resto il ricorso;
condanna la convenuta al pagamento in favore della ricorrente di metà delle spese processuali, metà che liquida in complessivi euro 2365,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario, dichiarando non dovuta la restante metà delle dette spese.
Si comunichi.
Napoli, 7.10.25
IL GIUDICE
Dr. SA AS