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Sentenza 26 novembre 2024
Sentenza 26 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 26/11/2024, n. 3032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 3032 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata
- I Sezione Civile -
Riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente relatore
Giudice Dott.ssa Maria Rosaria Barbato
Dott.ssa Silvia Blasi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3604/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno
2023 avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio
TRA
C.F. 1 ), nato a [...] il Parte 1 (c.f.:
28.03.1984, residente in [...], elettivamente domiciliato in
Napoli al Vico Tutti i Santi, n. 71, presso lo studio dell'Avv. Michele Scognamiglio (c.f.:
), il quale lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separatoC.F. 2 allegato al ricorso (indirizzo di p.e.c. per le comunicazioni:
Email 1
RICORRENTE
E
C.F. 3 ), nata a [...] 1 (c.f.
1'08.06.1988 ed ivi elettivamente domiciliata alla via Giuseppe Cosenza n. 53 presso lo Studio C.F. 4dell'Avv. Raffaela Aprea (c.f.: () dal quale è rappresentata e difesa giusta procura rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta, parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato per delibera Prot. n° 2023/2884/GP emessa dal Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Torre Annunziata il 12.12.2023 (per le comunicazioni pec:
Email 2
RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI
All'udienza del 30.01.2024, le parti hanno concluso come segue: Parte 1 : “conclude come da ricorso e per il rigetto della domanda di assegno di mantenimento avanzata dalla ricorrente, non provata alla luce della documentazione reddituale depositata”.
Controparte_1 : "conclude come da comparsa di costituzione, insistendo per l'accoglimento della domanda riconvenzionale di assegno in favore della propria assistita e chiede rinvio per la discussione orale."
Il PM in data 14.3.2024 nulla oppone
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1-Con ricorso depositato in data 21.07.2023 Parte 1 premesso di aver contratto matrimonio concordatario con Controparte 1 in Castellammare di AB (Na) il 16.08.2014 e che dall'unione non erano nati figli, chiedeva di pronunciare la separazione personale dalla moglie e, in ossequio al disposto di cui all'art. 473 bis 49 c.p.c., pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con i conseguenti provvedimenti di legge, vinte le spese e compensi di lite.
A fondamento della domanda il ricorrente deduceva che i coniugi avevano stabilito la loro residenza in
A gerola in un appartamento di proprietà del padre del ricorrente;
che già dalla fine del 2014 la coppia era entrata in una profonda crisi coniugale a causa delle difficoltà di concepire un figlio;
che i litigi che ne erano scaturiti sfociavano a volte in aggressioni fisiche verso il marito con pugni, calci e lanci di oggetti;
che, nel mese di settembre del 2022, divenuta insostenibile la prosecuzione della convivenza, per volontà di entrambi, l'esponente si trasferiva altrove e lasciava la casa coniugale nella disponibilità della moglie per il tempo necessario alla stessa per reperire una nuova sistemazione.
1.2-Fissata con decreto la comparizione delle parti all'udienza del 22.11.2023, poi differita al 30.1.2024, dinanzi al relatore nominato ed evidenziato nel medesimo decreto il mancato deposito della documentazione prevista dall'art. 473-bis. 12 c.p.c., con comparsa del 14.12.2023 si costituiva [...]
,CP_1 la quale non si opponeva alla domanda di separazione, ma chiedeva in via riconvenzionale di porre a carico del marito un assegno di mantenimento in di € 300,00, con vittoria spese e compensi di lite.
Deduceva la resistente che il marito gestiva una attività di impresa avente ad oggetto la manutenzione di tetti, attività che, nel corso del matrimonio, aveva cominciato a subire perdite sempre più ingenti;
la crisi lavorativa del ricorrente, aggiungeva la CP 1 , aveva alimentato dissidi anche all'interno della coppia fino alla definitiva rottura dell'intimità coniugale;
tuttavia, la resistente aveva scoperto che il distacco manifestato dal marito era in realtà dovuto ad una relazione extraconiugale che il coniuge stesso le aveva confessato e, tuttavia, dopo averlo perdonato ed aver deciso di sostenerlo economicamente prestando il proprio nome alla nuova impresa (che però di fatto continuava ad essere gestita soltanto dal ricorrente), il intraprendeva una seconda relazione extraconiugale con tale Persona 1 dalla quale nel 2022Pt 1 aveva avuto una figlia. Deduceva, infine, che il 29.09.2022 aveva lasciato la casa coniugale, di non lavorare stabilmente e di essere ancora obbligata a pagare i debiti dell'attività del marito, attività che quest'ultimo continuava a svolgere con una ditta differente.
1.3-All'udienza del 30.1.2024, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, in difetto di richieste istruttorie ammissibili, il giudice invitava le parti a concludere, in via provvisoria ed urgente autorizzava i coniugi a vivere separatamente, nulla disponendo in ordine al mantenimento della resistente da porre a carico del Pt 1 e rinviava la causa per la discussione orale alla successiva udienza del 22.4.2024, all'esito della quale veniva rimessa al Collegio per la decisione.
2.- La domanda di separazione giudiziale dei coniugi è fondata e va pertanto accolta.
Risulta invero incontrovertibilmente provato, alla luce delle allegazioni delle parti, della gravità delle accuse reciprocamente rivoltesi, del tempo decorso dall'inizio della separazione di fatto (asseritamente risalente a circa due anni or sono), della creazione di un nuovo nucleo familiare da parte del Pt 1 e di una nuova relazione sentimentale da parte della CP 1 , in attesa di un figlio dal nuovo compagno il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere ogni possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale.
Vanno quindi disposte le formalità previste dalla legge.
3. In ordine alle statuizioni accessorie, il Tribunale è chiamato a pronunciarsi sulla domanda di mantenimento avanzata da parte resistente.
In diritto si ricorda che ai sensi dell'art. 156, comma 1, c.c., "Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”.
Presupposti che devono concorrere affinché il giudice conceda l'assegno di mantenimento sono, quindi, la non addebitabilità della separazione al coniuge a cui favore viene disposto il mantenimento, la mancanza per il beneficiario di adeguati redditi propri e la sussistenza di una disparità economica tra i coniugi.
Quanto alla nozione di reddito, si ritiene che oltre al denaro, si intendono in esso comprese anche altre utilità economicamente valutabili (come la disponibilità della casa coniugale, cfr. Cass. civ., 19291/2005,
4543/1998, 961/1992). Il giudice dovrà tener conto, infatti, anche dei beni immobili posseduti, sia dal punto del valore implicito che essi hanno, sia dei proventi ricavabili dalla locazione o vendita degli stessi, nonché dei crediti esigibili dei coniugi, dei risparmi investiti o produttivi, della disponibilità della casa coniugale, dei titoli di credito, delle partecipazioni in società, della titolarità di aziende (cfr. Cass. civ., 17199/2013).
Circa la quantificazione dell'assegno di mantenimento, secondo la giurisprudenza, il giudice del merito deve anzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione. In quest'ambito, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in favore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze (Cass. civ., 13592/2006, 25618/2007).
Il secondo comma dell'art. 156 c.c., ai fini della quantificazione dell'assegno, impone al giudice di determinarne l'entità in relazione, oltre che al reddito, alle "circostanze", e di qui la possibilità di valutare anche elementi fattuali che, se non propriamente reddituali, hanno comunque la capacità di influire sul reddito di una delle parti. E sotto tale profilo, assume rilievo l'attitudine a lavorare che il giudice deve valutare, nel senso che, laddove il coniuge beneficiario sia nella concreta possibilità di svolgere un'attività lavorativa retributiva, tale circostanza andrà ad incidere sulla quantificazione dell'assegno, comportandone un decremento. Ma ciò con la precisazione che l'attitudine del coniuge al lavoro assume rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche (Cass. civ., 12121/2004); “In tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica. Peraltro, l'attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche. (In applicazione di tale principio la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva negato un contributo al mantenimento alla moglie in considerazione della sua giovane età, delle sue buone condizioni di salute, del possesso di un diploma di laurea, dell'esperienza professionale pregressa, senza, tuttavia, valutare le condizioni reddituali e patrimoniale al momento dell'accertamento della sussistenza del diritto)" - (Cass. civ., 3502/2013).
Nella specie, il ricorrente ha addotto di aver gestito durante il matrimonio e di gestire tuttora- un'attività autonoma avente ad oggetto la manutenzione di tetti con un ricavo netto tra euro 1000,00 ed euro 1800,00 al mese e ha confermato che per un certo periodo la ditta è stata intestata alla moglie;
la resistente ha dedotto di aver lasciato la casa coniugale a settembre del 2022; di aver trovato un appartamento in affitto in Pimonte per un canone di euro 400,00; di aspettare un figlio da un altro uomo con il quale non convive e di lavorare come addetta alle pulizie in un convento di Castellammare per 15 giorni al mese con uno stipendio di circa euro 200,00; di essere titolare di una polizza vita (di cui non risulta alcuna documentazione agli atti), di un'auto acquistata con un finanziamento di euro 120,00 mensile da pagare fino al 2026 e di dover pagare i debiti derivanti dall'attività del marito, di cui aveva consentito l'intestazione a proprio nome, dal 2020 al
2022, per euro 200,00 mensili;
ha altresì allegato, in sede di comparsa di costituzione, che durante la vita coniugale, si era dedicata alla cura della casa, vivendo all'ombra del lavoro del ricorrente e assoggettata psicologicamente ed economicamente allo stesso per poi riferire, all'udienza di comparizione, di aver provveduto alle proprie esigenze autonomamente ("Alle mie esigenze facevo fronte a volte con le mie entrate, altre volte provvedeva mio marito"). D'altra parte, dalla dichiarazione prodotta per l'anno 2022 – da cui risulta un reddito lordo annuo di circa euro 4000,00- emerge che l'attività di pulizie è iniziata nel
2015 e tanto ha dichiarato anche il ricorrente (“mia moglie durante il matrimonio ha lavorato per una ditta di pulizie che aveva un contratto di pulizia con un convento di Castellammare di AB"); tanto basta per rigettare la domanda di mantenimento avanzata da Controparte 1 Se, infatti, da un lato, risulta che
.
durante il matrimonio la resistente ha lavorato, dall'altro è evidente che la capacità di lavoro e di spesa della donna sia superiore rispetto a quanto ha dichiarato e, a riguardo, si rileva che, nonostante a tanto onerata, la CP 1 non ha depositato né l'estratto conto della postepay a lei intestata – e dichiarata all'udienza di comparizione – né l'estratto delle somme accumulate con il contratto di polizza vita.
Né va sottaciuta la circostanza che la resistente, ormai madre di un bambino avuto con un altro uomo, abbia costituito insieme un nuovo ed autonomo nucleo familiare, ciò che escluderebbe il diritto al mantenimento da parte del coniuge separato.
La giurisprudenza recente, nell'escludere ogni automatismo tra l'instaurazione di una nuova relazione sentimentale e la perdita del diritto all'assegno, ha posto in risalto l'esigenza non solo che il nuovo legame presenti caratteri di stabilità e continuità, astrattamente configurabili anche in assenza di coabitazione con il partner, ma anche che ad esso si accompagni l'elaborazione di un diverso progetto di vita, caratterizzato dalla condivisione di nuovi bisogni, interessi, abitudini, attività e relazioni sociali, tali da comportare il superamento del modello familiare cui era improntata la pregressa esperienza coniugale, e con esso del tenore di vita precedentemente goduto. Soltanto in tal modo, infatti, può crearsi quella comunione materiale e spirituale di vita che, dando luogo all'assunzione di doveri reciproci di assistenza morale e materiale da parte dei componenti della coppia, consente di ravvisare l'esistenza di una famiglia di fatto, non configurabile invece laddove, per la labilità del legame e l'assenza di obiettivi condivisi e relazioni comuni, debba escludersi il compimento di una meditata scelta esistenziale volta alla costituzione di un durevole consorzio. Nell'ambito del relativo accertamento, l'instaurazione di un rapporto di coabitazione tra i componenti della coppia, pur non rappresentando l'unico indice dell'avvenuta costituzione del nuovo nucleo familiare, costituisce indubbiamente quello più significativo, del quale può farsi a meno soltanto a fronte dell'accertata sussistenza degli altri elementi che contraddistinguono ordinariamente la comunità familiare, tra i quali va compresa anche la messa in comune delle risorse reddituali e patrimoniali di cui ciascun componente può disporre (Cass. civ., ordinanza 10-6-2022 n.18862).
Nella specie, oltre alla circostanza già evidenziata della futura nascita di un figlio dal nuovo compagno, la resistente, all'udienza di comparizione, ha riferito "l'auto la mantengo io con l'aiuto anche del mio compagno", il che implica che, indipendentemente dalla coabitazione, la CP 1 può contare sull'aiuto economico del nuovo partner.
Alla luce di tutte le considerazioni esposte, la domanda di mantenimento avanzata dalla resistente deve essere rigettata.
4.- Parte ricorrente ha chiesto, nel ricorso introduttivo, oltre alla pronuncia di separazione anche la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett.
b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi –trascorsi dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi del
30.1.2024 e previa acquisizione dell'attestazione di passaggio in giudicato della presente pronuncia - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
5.- La pronuncia sulle spese va rinviata alla sentenza che definirà il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione giudiziale proposta da Parte 1 con ricorso depositato il 21.07.2023 nei confronti di Controparte_1 e sulla domanda riconvenzionale di assegno di mantenimento proposta da quest'ultima così provvede:
,nato a [...] la separazione giudiziale dei coniugi Parte 1a.
AB (Na) il 28.03.1984 e Controparte 1 nata in [...] 1'08.06.1988; "
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, b.
all'ufficiale di stato civile del Comune di Castellammare di AB per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l. 898/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile (atto n.
192, parte II serie A del Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014);
Rigetta la domanda riconvenzionale di assegno di mantenimento avanzata da [...] C.
CP 1
Dispone, come da separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio;
d.
Spese al definitivo. e.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 17.7.2024.
Il Presidente estensore dr.ssa Marianna Lopiano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata
- I Sezione Civile -
Riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente relatore
Giudice Dott.ssa Maria Rosaria Barbato
Dott.ssa Silvia Blasi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3604/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno
2023 avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio
TRA
C.F. 1 ), nato a [...] il Parte 1 (c.f.:
28.03.1984, residente in [...], elettivamente domiciliato in
Napoli al Vico Tutti i Santi, n. 71, presso lo studio dell'Avv. Michele Scognamiglio (c.f.:
), il quale lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separatoC.F. 2 allegato al ricorso (indirizzo di p.e.c. per le comunicazioni:
Email 1
RICORRENTE
E
C.F. 3 ), nata a [...] 1 (c.f.
1'08.06.1988 ed ivi elettivamente domiciliata alla via Giuseppe Cosenza n. 53 presso lo Studio C.F. 4dell'Avv. Raffaela Aprea (c.f.: () dal quale è rappresentata e difesa giusta procura rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta, parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato per delibera Prot. n° 2023/2884/GP emessa dal Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Torre Annunziata il 12.12.2023 (per le comunicazioni pec:
Email 2
RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI
All'udienza del 30.01.2024, le parti hanno concluso come segue: Parte 1 : “conclude come da ricorso e per il rigetto della domanda di assegno di mantenimento avanzata dalla ricorrente, non provata alla luce della documentazione reddituale depositata”.
Controparte_1 : "conclude come da comparsa di costituzione, insistendo per l'accoglimento della domanda riconvenzionale di assegno in favore della propria assistita e chiede rinvio per la discussione orale."
Il PM in data 14.3.2024 nulla oppone
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1-Con ricorso depositato in data 21.07.2023 Parte 1 premesso di aver contratto matrimonio concordatario con Controparte 1 in Castellammare di AB (Na) il 16.08.2014 e che dall'unione non erano nati figli, chiedeva di pronunciare la separazione personale dalla moglie e, in ossequio al disposto di cui all'art. 473 bis 49 c.p.c., pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con i conseguenti provvedimenti di legge, vinte le spese e compensi di lite.
A fondamento della domanda il ricorrente deduceva che i coniugi avevano stabilito la loro residenza in
A gerola in un appartamento di proprietà del padre del ricorrente;
che già dalla fine del 2014 la coppia era entrata in una profonda crisi coniugale a causa delle difficoltà di concepire un figlio;
che i litigi che ne erano scaturiti sfociavano a volte in aggressioni fisiche verso il marito con pugni, calci e lanci di oggetti;
che, nel mese di settembre del 2022, divenuta insostenibile la prosecuzione della convivenza, per volontà di entrambi, l'esponente si trasferiva altrove e lasciava la casa coniugale nella disponibilità della moglie per il tempo necessario alla stessa per reperire una nuova sistemazione.
1.2-Fissata con decreto la comparizione delle parti all'udienza del 22.11.2023, poi differita al 30.1.2024, dinanzi al relatore nominato ed evidenziato nel medesimo decreto il mancato deposito della documentazione prevista dall'art. 473-bis. 12 c.p.c., con comparsa del 14.12.2023 si costituiva [...]
,CP_1 la quale non si opponeva alla domanda di separazione, ma chiedeva in via riconvenzionale di porre a carico del marito un assegno di mantenimento in di € 300,00, con vittoria spese e compensi di lite.
Deduceva la resistente che il marito gestiva una attività di impresa avente ad oggetto la manutenzione di tetti, attività che, nel corso del matrimonio, aveva cominciato a subire perdite sempre più ingenti;
la crisi lavorativa del ricorrente, aggiungeva la CP 1 , aveva alimentato dissidi anche all'interno della coppia fino alla definitiva rottura dell'intimità coniugale;
tuttavia, la resistente aveva scoperto che il distacco manifestato dal marito era in realtà dovuto ad una relazione extraconiugale che il coniuge stesso le aveva confessato e, tuttavia, dopo averlo perdonato ed aver deciso di sostenerlo economicamente prestando il proprio nome alla nuova impresa (che però di fatto continuava ad essere gestita soltanto dal ricorrente), il intraprendeva una seconda relazione extraconiugale con tale Persona 1 dalla quale nel 2022Pt 1 aveva avuto una figlia. Deduceva, infine, che il 29.09.2022 aveva lasciato la casa coniugale, di non lavorare stabilmente e di essere ancora obbligata a pagare i debiti dell'attività del marito, attività che quest'ultimo continuava a svolgere con una ditta differente.
1.3-All'udienza del 30.1.2024, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, in difetto di richieste istruttorie ammissibili, il giudice invitava le parti a concludere, in via provvisoria ed urgente autorizzava i coniugi a vivere separatamente, nulla disponendo in ordine al mantenimento della resistente da porre a carico del Pt 1 e rinviava la causa per la discussione orale alla successiva udienza del 22.4.2024, all'esito della quale veniva rimessa al Collegio per la decisione.
2.- La domanda di separazione giudiziale dei coniugi è fondata e va pertanto accolta.
Risulta invero incontrovertibilmente provato, alla luce delle allegazioni delle parti, della gravità delle accuse reciprocamente rivoltesi, del tempo decorso dall'inizio della separazione di fatto (asseritamente risalente a circa due anni or sono), della creazione di un nuovo nucleo familiare da parte del Pt 1 e di una nuova relazione sentimentale da parte della CP 1 , in attesa di un figlio dal nuovo compagno il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere ogni possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale.
Vanno quindi disposte le formalità previste dalla legge.
3. In ordine alle statuizioni accessorie, il Tribunale è chiamato a pronunciarsi sulla domanda di mantenimento avanzata da parte resistente.
In diritto si ricorda che ai sensi dell'art. 156, comma 1, c.c., "Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”.
Presupposti che devono concorrere affinché il giudice conceda l'assegno di mantenimento sono, quindi, la non addebitabilità della separazione al coniuge a cui favore viene disposto il mantenimento, la mancanza per il beneficiario di adeguati redditi propri e la sussistenza di una disparità economica tra i coniugi.
Quanto alla nozione di reddito, si ritiene che oltre al denaro, si intendono in esso comprese anche altre utilità economicamente valutabili (come la disponibilità della casa coniugale, cfr. Cass. civ., 19291/2005,
4543/1998, 961/1992). Il giudice dovrà tener conto, infatti, anche dei beni immobili posseduti, sia dal punto del valore implicito che essi hanno, sia dei proventi ricavabili dalla locazione o vendita degli stessi, nonché dei crediti esigibili dei coniugi, dei risparmi investiti o produttivi, della disponibilità della casa coniugale, dei titoli di credito, delle partecipazioni in società, della titolarità di aziende (cfr. Cass. civ., 17199/2013).
Circa la quantificazione dell'assegno di mantenimento, secondo la giurisprudenza, il giudice del merito deve anzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione. In quest'ambito, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in favore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze (Cass. civ., 13592/2006, 25618/2007).
Il secondo comma dell'art. 156 c.c., ai fini della quantificazione dell'assegno, impone al giudice di determinarne l'entità in relazione, oltre che al reddito, alle "circostanze", e di qui la possibilità di valutare anche elementi fattuali che, se non propriamente reddituali, hanno comunque la capacità di influire sul reddito di una delle parti. E sotto tale profilo, assume rilievo l'attitudine a lavorare che il giudice deve valutare, nel senso che, laddove il coniuge beneficiario sia nella concreta possibilità di svolgere un'attività lavorativa retributiva, tale circostanza andrà ad incidere sulla quantificazione dell'assegno, comportandone un decremento. Ma ciò con la precisazione che l'attitudine del coniuge al lavoro assume rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche (Cass. civ., 12121/2004); “In tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica. Peraltro, l'attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche. (In applicazione di tale principio la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva negato un contributo al mantenimento alla moglie in considerazione della sua giovane età, delle sue buone condizioni di salute, del possesso di un diploma di laurea, dell'esperienza professionale pregressa, senza, tuttavia, valutare le condizioni reddituali e patrimoniale al momento dell'accertamento della sussistenza del diritto)" - (Cass. civ., 3502/2013).
Nella specie, il ricorrente ha addotto di aver gestito durante il matrimonio e di gestire tuttora- un'attività autonoma avente ad oggetto la manutenzione di tetti con un ricavo netto tra euro 1000,00 ed euro 1800,00 al mese e ha confermato che per un certo periodo la ditta è stata intestata alla moglie;
la resistente ha dedotto di aver lasciato la casa coniugale a settembre del 2022; di aver trovato un appartamento in affitto in Pimonte per un canone di euro 400,00; di aspettare un figlio da un altro uomo con il quale non convive e di lavorare come addetta alle pulizie in un convento di Castellammare per 15 giorni al mese con uno stipendio di circa euro 200,00; di essere titolare di una polizza vita (di cui non risulta alcuna documentazione agli atti), di un'auto acquistata con un finanziamento di euro 120,00 mensile da pagare fino al 2026 e di dover pagare i debiti derivanti dall'attività del marito, di cui aveva consentito l'intestazione a proprio nome, dal 2020 al
2022, per euro 200,00 mensili;
ha altresì allegato, in sede di comparsa di costituzione, che durante la vita coniugale, si era dedicata alla cura della casa, vivendo all'ombra del lavoro del ricorrente e assoggettata psicologicamente ed economicamente allo stesso per poi riferire, all'udienza di comparizione, di aver provveduto alle proprie esigenze autonomamente ("Alle mie esigenze facevo fronte a volte con le mie entrate, altre volte provvedeva mio marito"). D'altra parte, dalla dichiarazione prodotta per l'anno 2022 – da cui risulta un reddito lordo annuo di circa euro 4000,00- emerge che l'attività di pulizie è iniziata nel
2015 e tanto ha dichiarato anche il ricorrente (“mia moglie durante il matrimonio ha lavorato per una ditta di pulizie che aveva un contratto di pulizia con un convento di Castellammare di AB"); tanto basta per rigettare la domanda di mantenimento avanzata da Controparte 1 Se, infatti, da un lato, risulta che
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durante il matrimonio la resistente ha lavorato, dall'altro è evidente che la capacità di lavoro e di spesa della donna sia superiore rispetto a quanto ha dichiarato e, a riguardo, si rileva che, nonostante a tanto onerata, la CP 1 non ha depositato né l'estratto conto della postepay a lei intestata – e dichiarata all'udienza di comparizione – né l'estratto delle somme accumulate con il contratto di polizza vita.
Né va sottaciuta la circostanza che la resistente, ormai madre di un bambino avuto con un altro uomo, abbia costituito insieme un nuovo ed autonomo nucleo familiare, ciò che escluderebbe il diritto al mantenimento da parte del coniuge separato.
La giurisprudenza recente, nell'escludere ogni automatismo tra l'instaurazione di una nuova relazione sentimentale e la perdita del diritto all'assegno, ha posto in risalto l'esigenza non solo che il nuovo legame presenti caratteri di stabilità e continuità, astrattamente configurabili anche in assenza di coabitazione con il partner, ma anche che ad esso si accompagni l'elaborazione di un diverso progetto di vita, caratterizzato dalla condivisione di nuovi bisogni, interessi, abitudini, attività e relazioni sociali, tali da comportare il superamento del modello familiare cui era improntata la pregressa esperienza coniugale, e con esso del tenore di vita precedentemente goduto. Soltanto in tal modo, infatti, può crearsi quella comunione materiale e spirituale di vita che, dando luogo all'assunzione di doveri reciproci di assistenza morale e materiale da parte dei componenti della coppia, consente di ravvisare l'esistenza di una famiglia di fatto, non configurabile invece laddove, per la labilità del legame e l'assenza di obiettivi condivisi e relazioni comuni, debba escludersi il compimento di una meditata scelta esistenziale volta alla costituzione di un durevole consorzio. Nell'ambito del relativo accertamento, l'instaurazione di un rapporto di coabitazione tra i componenti della coppia, pur non rappresentando l'unico indice dell'avvenuta costituzione del nuovo nucleo familiare, costituisce indubbiamente quello più significativo, del quale può farsi a meno soltanto a fronte dell'accertata sussistenza degli altri elementi che contraddistinguono ordinariamente la comunità familiare, tra i quali va compresa anche la messa in comune delle risorse reddituali e patrimoniali di cui ciascun componente può disporre (Cass. civ., ordinanza 10-6-2022 n.18862).
Nella specie, oltre alla circostanza già evidenziata della futura nascita di un figlio dal nuovo compagno, la resistente, all'udienza di comparizione, ha riferito "l'auto la mantengo io con l'aiuto anche del mio compagno", il che implica che, indipendentemente dalla coabitazione, la CP 1 può contare sull'aiuto economico del nuovo partner.
Alla luce di tutte le considerazioni esposte, la domanda di mantenimento avanzata dalla resistente deve essere rigettata.
4.- Parte ricorrente ha chiesto, nel ricorso introduttivo, oltre alla pronuncia di separazione anche la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett.
b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi –trascorsi dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi del
30.1.2024 e previa acquisizione dell'attestazione di passaggio in giudicato della presente pronuncia - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
5.- La pronuncia sulle spese va rinviata alla sentenza che definirà il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione giudiziale proposta da Parte 1 con ricorso depositato il 21.07.2023 nei confronti di Controparte_1 e sulla domanda riconvenzionale di assegno di mantenimento proposta da quest'ultima così provvede:
,nato a [...] la separazione giudiziale dei coniugi Parte 1a.
AB (Na) il 28.03.1984 e Controparte 1 nata in [...] 1'08.06.1988; "
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, b.
all'ufficiale di stato civile del Comune di Castellammare di AB per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l. 898/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile (atto n.
192, parte II serie A del Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014);
Rigetta la domanda riconvenzionale di assegno di mantenimento avanzata da [...] C.
CP 1
Dispone, come da separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio;
d.
Spese al definitivo. e.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 17.7.2024.
Il Presidente estensore dr.ssa Marianna Lopiano