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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/02/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE XIV
Il tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Stefano Cardinali Presidente dott. Vittorio Carlomagno Giudice rel. dott. Claudio Tedeschi Giudice a scioglimento della riserva presa all'udienza del 16.10.24 ha emessso la seguente
SENTENZA nel procedimento di omologa del concordato preventivo ex artt. 84 e ss. D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza, proposto da
socio unico in liquidazione, C.F. e P.VA , in persona del Parte_1 P.VA_1 legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via delle Terme Deciane n. 10, rappresentata e difesa dagli avv. Marco Carlizzi, Massimo De Belardini, Francesca Taviano, con l'opposizione di
, C.F. e P.VA , con sede Controparte_1 P.VA_2 legale in Frosinone via Fontana Sambuco n. 25, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Pavia,
1. Parte_ La società con ricorso depositato il 23.05.23 ha proposto domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, riservandosi di presentare, ex art. 44, comma 1, CCII, la proposta, il piano e gli accordi, ed ha prodotto in allegato al ricorso, in osservanza dell'art. 39 comma 3 CCII, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione. Questo tribunale con decreto dell'8.06.23 ha concesso il termine richiesto, successivamente prorogato, su richiesta della proponente al 6.10.23, designando il commissario giudiziale nella persona della dott.ssa Valentina Sarnari. Il giudice designato, con decreto del 9.06.23 ha convalidato le misure protettive richieste dalla proponente ai sensi dell'art. 54 comma 2 CCII. La proponente ha presentato la domanda di concordato e la relativa documentazione di corredo il 6.10.23. Il commissario giudiziale il 1.12.23 ha depositato il proprio parere ai sensi dell'art. 47 comma 1 CCII. Il tribunale con decreto dell'8.03.24 ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo ed ha fissato i termini per le operazioni di voto. All'esito delle operazioni di voto il Commissario Giudiziale ha dato atto della approvazione della proposta concordataria da parte della maggioranza dei creditori, titolari di un importo di crediti pari a € 2.877.716,64 che rappresenta la maggioranza del 68,997% dei crediti ammessi al voto pari a € 4.170.812,89 (la proposta non prevede la divisione in classi). Il tribunale ha fissato per la decisione sull'omologa del concordato l'udienza del 16.10.24. Ha proposto tempestiva opposizione il creditore Parte_2
All'udienza la proponente e la opponente si sono riportate ai rispettivi atti, il Commissario si è riportato al parere depositato, ed il tribunale si è riservato concedendo termine per note e per repliche. 2. La proposta, di natura liquidatoria, intende realizzare la soddisfazione integrale dei creditori, prededucibili, privilegiati e chirografari, con l'eccezione dell' unico creditore postergato ovvero il socio unico socio nel rispetto di quanto Controparte_2 previsto dall'art. 84, comma 1 in misura non inferiore a quella realizzabile nel caso di liquidazione giudiziale. La proposta prevede: il pagamento integrale di tutti i creditori: prededucibili, privilegiati e chirografari;
il parziale pagamento (previsto nella misura del 44,10%) dei creditori postergati (socio); l'apporto di risorse esterne con incremento del 10% dell'attivo disponibile, ai sensi dell'art. 84, 4^ comma del CCII;
il pagamento secondo le seguenti modalità: a) creditori prededucibili alle scadenze naturali;
b) creditori privilegiati entro 30 giorni dall'omologa; c) creditori chirografari nella misura del 20,24% della percentuale assegnata (44,10%) al primo riparto e il restante 79,76% della percentuale assegnata (44,10%), entro 90 giorni dalla vendita degli asset aziendali;
d) creditori postergati entro 31.3.2025; non prevede di avvalersi del procedimento ex art. 88 del C.C.I.I., provvedendo al pagamento di tutti i crediti tributari e previdenziali. L'attivo concordatario è stato stimato in complessivi € 15.342.904, valore determinato atomisticamente, ritenendo la proponente il valore dell'azienda inesistente o negativo. La società intende destinare ai creditori la somma di € 16.892.904 con un aumento di poco superiore al 10% rispetto al valore di liquidazione. 3. OCM deduce a sostegno dell'opposizione: I la errata quantificazione del proprio credito nel piano;
sostiene sotto questo profilo che avrebbe dovuto essere ammesso nel passivo concordatario il proprio credito almeno per l'importo di euro 820.401,87 (€ 556.463,54 di cui alle 14 fatture di cui al procedimento monitorio + euro 263.938,33 di cui all'atto di citazione) essendo tutti crediti non contestati;
II la errata quantificazione del fondo rischi;
sostiene a questo proposito che il fondo rischi relativo ai giudizi pendenti fra la Contro stessa e , avrebbe dovuto avere una consistenza di Controparte_3 almeno € 1.401.948,18, in luogo dell'importo indicato, pari ad € 712.274,00 più € 13.000,00 per spese legali;
più in generale sollecita il tribunale ad acquisire ogni dato utile e necessario sullo stato dei rapporti con la proponente relativo ai crediti contestati, in particolare quello della Società E - Distribuzione S.p.A., ed alle transazioni con il personale dipendente ed alla la conciliazione con le e Parte_3 [...]
ed alle possibili conseguenti sopravvenienze attive, al fine di Parte_4 verificare l'effettivo rispetto della percentuale di soddisfacimento dei creditori prevista nella proposta, e quindi la persistenza della causa della procedura concordataria;
III la illegittimità della mancata suddivisione in classi;
argomenta al riguardo la necessità della previsione di una classe riservata ai crediti contestati, che assume fosse necessaria sia per la corretta informazione dell'intero ceto creditorio, sia per la tutela degli interessi di coloro che al momento non dispongono ancora dell'accertamento definitivo dei propri diritti, richiamando Cass. sez. I, ordinanza del 31/07/2024 n . 21431; IV la contestazione del valore delle rimanenze e dell'immobile; osserva la opponente quanto alle rimanenze, che si tratta di beni per i quali l'interesse all'acquisto è circoscritto ad un mercato molto ristretto di potenziali acquirenti, ovvero di beni privi di mercato in quanto relativi a parti di prodotti non più commerciabili, essendo stati specificamente configurati dai committenti della proponente;
quanto all'immobile, che la sua collocazione in zona ASI (Area Sviluppo Industriale) avrebbe richiesto l'accertamento dell'esistenza di vincoli alla cessione tra imprese private che sarebbero “notoriamente” previsti nel regolamento delle Aree Industriali. In via istruttoria chiede che sia ammessa CTU per quantificare il valore dell'immobile e delle rimanenze. 4. Il tribunale, viste le note e le repliche depositate dalle parti ed il parere del Commissario, osserva quanto segue. I OCM contestando la correttezza della quantificazione del proprio credito ammesso al voto fa riferimento in primo luogo ai seguenti importi che, rileva, sono incontestati: euro 556.463,54 di cui alle fatture azionate con ricorso monitorio innanzi al Tribunale Parte_ di Frosinone accolto con D.I. n. 560/2023, opposto da , la quale però si è limitata a contestare la competenza territoriale del giudice del monitorio e l'illegittimità dell'azione in pendenza di una domanda di concordato preventivo;
Contro euro 263.938,33, relativo ad altre fatture azionate da nel giudizio ordinario n. 310/24 sempre dinanzi al Tribunale di Frosinone. Sostiene dunque la opponente che doveva essere ammesso il proprio credito almeno per l'importo di euro 820.401,87 (€ 556.463,54 di cui alle 14 fatture di cui al procedimento monitorio + euro 263.938,33 di cui all'atto di citazione), in assenza di qualsivoglia contestazione di merito. A questo proposito richiama il parere dell'avv. Terlizzi depositato dalla stessa proponente (doc. 17), che effettivamente conclude in tal senso. La contestazione è infondata. il creditore risulta iscritta tra i creditori per un credito di € 785.109,23 (di cui CP_1
€ 636.402,48 per fatture emesse e € 148.706,75 per fatture da ricevere, al netto dell'VA), e per rischi connessi a possibili contenziosi per € 712.274. La differenza rispetto all'importo indicato nell'atto di opposizione, come riferisce il Commissario nel proprio parere, dipende esclusivamente dallo scomputo dell'importo relativo all'VA, che essendo munito di privilegio non partecipa al voto se non nell'ipotesi di rinuncia al diritto di prelazione (art. 109 comma 3 CCII). La opponente è stata integralmente ammessa al voto per i crediti dei quali ha argomentato in modo specifico e puntuale la fondatezza, salvo lo scomputo della percentuale dell'VA, e la relativa contestazione si palesa infondata. Quanto agli ulteriori crediti di OCM la possibilità di un loro riconoscimento in sede giudiziale, in assenza di alcuna specifica deduzione sul punto da parte della opponente, si deve considerare tuttora una mera ipotesi;
si tratta delle ulteriori pretese di cui all'atto di citazione nel procedimento R.G. 310/24 Trib. Frosinone a sostegno delle quali l'opposizione si limita rinviare alla domanda spiegata in tale giudizio;
correttamente dunque tali pretese, sfornite di titolo giudiziale e contestate, sono state valutate esclusivamente ai fini del fondo rischi ed i relativi importi non ammessi al voto. II Le contestazioni relative alla corretta quantificazione del fondo rischi, anche in relazione alle posizioni contestate di altri creditori, sono palesemente infondate alla luce del rilievo del Commissario secondo il quale “nel caso in cui le pretese avanzate da E-Distribuzione Spa e TE NE Italy spa fossero interamente Parte_2 accolte, si ridurrebbe la soddisfazione del creditore postergato (socio), fermo il resto” Contro (p. 13 relazione ex art 105 CCII del Commissario), al quale nulla ha opposto . III La tesi secondo cui sarebbe stata necessaria la formazione di una classe riservata ai crediti contestati non ha fondamento;
al contrario come si desumeva chiaramente già dall'art. 176 L.F. i crediti contestati possono essere ammessi o esclusi dal voto;
il tribunale esercita un sindacato incidentale circa la loro fondatezza dei crediti contestati, anche ai fini dei relativi accantonamenti (Cass. Sez. 1, ordinanza n. 14414 del 13/06/2018); solo in presenza di crediti tributari oggetto di contestazione, per effetto della norma speciale di cui all'art 90 d.p.r. n. 602 del 1973, il suindicato accantonamento è obbligatorio essendo rimesso al tribunale esclusivamente il potere di determinarne le relative modalità (Cass. sez. I, ordinanza n. 21431 del 31/07/2024 invocata dalla opponente si riferisce infatti a crediti erariali, così come la precedente Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13284 del 26/07/2012). IV La prima delle questioni sollevata sulla stima dell'attivo si riferisce alla valutazione delle rimanenze: si tratta di milioni di pezzi su cui il Commissario ha svolto accertamenti autonomi seppur basati su quelli già eseguiti dalla proponente, la quale aveva già eseguito un inventario tramite PBG s.r.l.; in particolare il Commissario ha eseguito personalmente un sopralluogo e richiesto un aggiornamento a PBG s.r.l., e sulla base anche di questo aggiornamento ha formulato il proprio parere in punto di congruità di stima dell'attivo. Non si comprende cosa altro possa ragionevolmente richiedersi, fermo restando che può residuare una relativa incertezza sulla effettiva realizzazione del valore stimato, la quale però si deve ritenere ricompresa nell'alea normale del concordato. La seconda questione riguarda la valutazione dell'immobile industriale. Al riguardo il Commissario ha ritenuto necessaria una relazione da parte di un esperto sulla completezza sotto il profilo della regolarità urbanistica e sull'adeguatezza della valorizzazione effettuata anche sotto il profilo di quanto previsto dall'art. 84 comma 4 comma CCII in ordine alla corretta quantificazione delle risorse esterne;
ha quindi sottoposto, su autorizzazione del Giudice Delegato, a ulteriore specifica valutazione la Relazione redatta dall'arch. per la proponente mediante un CTU del Tribunale Per_1 all'uopo nominato, l'arch. . Questi ha svolto la propria Relazione offrendo una Per_2 propria stima e precisato che a suo giudizio non è ipotizzabile una vendita frazionata del bene. Né l'arch. né l'arch. hanno riferito circa l'esistenza di eventuali Per_2 Per_1 vincoli e/o condizionamenti per la trasferibilità del bene. In questo quadro i rilievi della opponente risultano sganciati da qualunque riferimento obiettivo ed in particolare l'esistenza di vincoli appare una ipotesi del tutto astratta. 5. Secondo la corrente e condivisibile esegesi di legittimità (compendiata, in particolare, nella pronuncia della Suprema Corte, resa a Sezioni Unite, n. 1521 del 2013) il controllo del tribunale nella fase di omologazione della procedura concordataria, con particolare riferimento al profilo della fattibilità del piano, si sostanzia: 1) nella verifica della sua fattibilità giuridica (ossia nel riscontro dell'assenza di motivi ostativi in diritto, quali ad esempio la liquidazione di beni di terzi ovvero qualsiasi altra ragione di illegittimità); 2) nella valutazione dell'effettiva idoneità del piano ad assicurare il soddisfacimento della causa della procedura, ossia ad assicurare un pur minimo soddisfo dei creditori chirografari. In altri termini, secondo i principi affermati con tale sentenza, il tribunale è chiamato ad intervenire (negando l'ammissione ex art. 162 l.fall.; revocando, ex art. 173 l.fall. l'ammissione intervenuta;
rifiutando l'omologazione ex art. 180 l.fall.) quante volte riscontri “l'assoluta impossibilità di realizzazione” del piano e, dunque, anche della proposta quale circostanza suscettibile di determinare un deficit causale della procedura. In continuità con il citato indirizzo, la Suprema Corte ha precisato che mentre “il sindacato del giudice sulla fattibilità giuridica non ha particolari limiti, la fattibilità economica, invece, è intrisa di valutazioni prognostiche fisiologicamente opinabili e comportanti un margine di errore, nel che è insito anche un margine di rischio, del quale è ragionevole siano arbitri i soli creditori, in coerenza con l'impianto generale prevalentemente contrattualistico dell'istituto del concordato”; di conseguenza vi è un solo “profilo su cui si esercita il sindacato officioso dal giudice (fermo, ovviamente, il controllo della completezza e correttezza dei dati informativi forniti dal debitore ai creditori, con la proposta di concordato e i documenti allegati, ai fini della consapevole espressione del loro voto): quello della verifica della sussistenza o meno di una assoluta, manifesta non attitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere gli obbiettivi prefissati, ossia a realizzare la causa concreta del concordato, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi mediante una sia pur minimale soddisfazione dei creditori chirografari in un tempo ragionevole (causa in astratto). Di fronte alla manifesta irrealizzabilità del piano, invero, non c'è da effettuare valutazioni o da assumere”. Alla luce di questi criteri, e richiamato sotto ogni altro aspetto il decreto di apertura della procedura, si devono ritenere sussistenti i presupposti normativamente richiesti per la pronuncia di omologa. Poiché la proposta prevede la cessione di beni deve intervenire la nomina di liquidatore la cui designazione deve ritenersi di esclusiva spettanza del tribunale, secondo quanto previsto dall'art. 114 comma 1 CCII, non assumendo valore vincolante l'indicazione resa, al riguardo, dalla proponente e ciò a differenza di quanto, invece, accadeva nella vigenza della legge fallimentare in cui l'articolo 182 L.F. , secondo l'esegesi della corte di cassazione, attribuiva alla proponente, quale elemento eventualmente condizionante la proposta concordataria, la facoltà di designazione del liquidatore. Nel vigente sistema normativo tale possibilità deve ritenersi essere venuta meno e ciò sia perché non prevista nella norma di riferimento, sia perché tra i compiti del liquidatore è espressamente indicato anche l'esperimento di azione sociale di responsabilità –art. 115 comma 2 CCII- e previsione di tale natura e contenuto mal si concilia con un rapporto fiduciario tra la proponente e l'organo preposto alla liquidazione sul cui presupposto ne interverrebbe l'indicazione. Le spese, liquidate come in dispositivo secondo il parametro valore indeterminabile- complessità media, seguono la soccombenza della opponente OCM.
P.Q.M.
1) omologa il concordato preventivo oggetto della proposta e del piano presentati da
socio unico in liquidazione, C.F. e P.VA , in persona del Parte_1 P.VA_1 legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via delle Terme Deciane n. 10, con atto depositato il 6.10.23, confermando come Commissario Giudiziale la dott.ssa
Persona_3
2) dispone che il commissario giudiziale provveda ad indicare una rosa di almeno tre creditori che diano disponibilità all'assolvimento della funzione di componenti il comitato dei creditori alla cui successiva formalizzazione e designazione provvederà il giudice delegato;
3) nomina liquidatore giudiziale il dott. perché proceda all'espletamento Persona_4 delle attività di seguito dettagliate: a) il liquidatore dovrà procedere alla liquidazione dei beni e all'acquisizione delle risorse componenti l'attivo concordatario, secondo quanto previsto nel relativo piano, curando, il successivo deposito delle relative somme su un autonomo conto corrente bancario intestato alla società, con prelievo vincolato all'autorizzazione del commissario giudiziale per gli importi superiori ad euro 30.000,00; b) il liquidatore trasmetterà al commissario giudiziale l'elenco dei creditori con l'indicazione dei relativi crediti e delle cause di prelazione;
ricevute le sue eventuali osservazioni ed operate le eventuali rettifiche provvederà al deposito dell'elenco nel fascicolo della procedura e alla sua trasmissione ai creditori agli indirizzi pec dai medesimi precedentemente comunicati e alla pubblicazione sul sito utilizzato dalla procedura (www.portalecreditori.it), nell'area riservata ai creditori medesimi;
c) il liquidatore, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, redigerà il piano delle attività di liquidazione con indicazione delle relative modalità e dei tempi previsti per ciascuna di esse, conformemente a quanto previsto nella proposta concordataria e nel rispetto dei principi di cui agli artt. 114-116 CCII, tra i quali, la regola della vendita mediante procedura competitiva, trasmettendolo per il relativo visto al commissario giudiziale e al comitato dei creditori, con successivo deposito nel fascicolo della procedura;
d) per promuovere azioni giudiziali o costituirsi in giudizio, per la nomina di tecnici o coadiutori e per il compimento degli atti di transazione e di straordinaria amministrazione e comunque di quelli eccedenti il valore di euro 30.000,00 il liquidatore dovrà munirsi di parere del comitato dei creditori e dell'ufficio commissariale;
la liquidazione di compensi dei soggetti della cui opera professionale venga fatto impiego è soggetta al parere del comitato dei creditori e al visto dell'ufficio commissariale;
e) il liquidatore nel rispetto delle previsioni della proposta concordataria e della tempistica ivi articolata provvederà alla distribuzione, tra i creditori, delle somme acquisite all'attivo concordatario sulla base di piani di riparto che dovranno essere sottoposti al preventivo visto approvativo del commissario giudiziale e, quindi, inseriti nel fascicolo della procedura, con successivo invio ai creditori ed alla proponente;
f) con riferimento agli obblighi informativi, il liquidatore dovrà redigere:
- un piano gestionale annuale da inviare al commissario giudiziale entro il 31 marzo dell'anno al quale il medesimo si riferisce;
- una relazione periodica semestrale sul generale andamento della gestione, sui dati economici, patrimoniali e finanziari e sulle operazioni di maggior rilievo, da inviare al commissario giudiziale entro 45 giorni dalla chiusura del semestre;
detta relazione dovrà anche contenere: un'analisi dei principali scostamenti tra dati consuntivi e piano concordatario, con indicazione delle cause degli stessi e delle azioni correttive da sviluppare;
evidenza di qualunque fatto e/o evento in grado di condizionare negativamente le previsioni del piano concordatario e delle correlate iniziative correttive da attivare;
detta relazione, poi, con le eventuali osservazioni dell'ufficio commissariale dovrà essere inserita nel fascicolo della procedura ed inviata alla proponente ed ai creditori;
g) ultimate le operazioni di acquisizione dell'attivo, il liquidatore, previo visto dell'ufficio commissariale e del comitato dei creditori, depositerà il rendiconto curandone la trasmissione ai creditori ed alla proponente;
4) demanda al commissario giudiziale le attività di vigilanza di cui all'articolo 118 CCII;
MANDA alla cancelleria di provvedere alla comunicazione la presente sentenza alla società proponente, al commissario giudiziale ed al pubblico ministero, nonché alla pubblicazione di esso nelle forme prescritte dagli articoli 45 e 48 comma 5 CCII;
MANDA all'ufficio commissariale di dare notizia del presente decreto a tutti i creditori nonché ai soci di socio unico in liquidazione. Parte_1
condanna la opponente a responsabilità limitata alla rifusione delle CP_1 spese di lite in favore della proponente a socio unico in liquidazione, che Parte_1 liquida in € 10.860,00, oltre VA CPA, rimborso spese generali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'8.01.25
Il Presidente
dott. Stefano Cardinali
Il tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Stefano Cardinali Presidente dott. Vittorio Carlomagno Giudice rel. dott. Claudio Tedeschi Giudice a scioglimento della riserva presa all'udienza del 16.10.24 ha emessso la seguente
SENTENZA nel procedimento di omologa del concordato preventivo ex artt. 84 e ss. D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza, proposto da
socio unico in liquidazione, C.F. e P.VA , in persona del Parte_1 P.VA_1 legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via delle Terme Deciane n. 10, rappresentata e difesa dagli avv. Marco Carlizzi, Massimo De Belardini, Francesca Taviano, con l'opposizione di
, C.F. e P.VA , con sede Controparte_1 P.VA_2 legale in Frosinone via Fontana Sambuco n. 25, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Pavia,
1. Parte_ La società con ricorso depositato il 23.05.23 ha proposto domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, riservandosi di presentare, ex art. 44, comma 1, CCII, la proposta, il piano e gli accordi, ed ha prodotto in allegato al ricorso, in osservanza dell'art. 39 comma 3 CCII, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione. Questo tribunale con decreto dell'8.06.23 ha concesso il termine richiesto, successivamente prorogato, su richiesta della proponente al 6.10.23, designando il commissario giudiziale nella persona della dott.ssa Valentina Sarnari. Il giudice designato, con decreto del 9.06.23 ha convalidato le misure protettive richieste dalla proponente ai sensi dell'art. 54 comma 2 CCII. La proponente ha presentato la domanda di concordato e la relativa documentazione di corredo il 6.10.23. Il commissario giudiziale il 1.12.23 ha depositato il proprio parere ai sensi dell'art. 47 comma 1 CCII. Il tribunale con decreto dell'8.03.24 ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo ed ha fissato i termini per le operazioni di voto. All'esito delle operazioni di voto il Commissario Giudiziale ha dato atto della approvazione della proposta concordataria da parte della maggioranza dei creditori, titolari di un importo di crediti pari a € 2.877.716,64 che rappresenta la maggioranza del 68,997% dei crediti ammessi al voto pari a € 4.170.812,89 (la proposta non prevede la divisione in classi). Il tribunale ha fissato per la decisione sull'omologa del concordato l'udienza del 16.10.24. Ha proposto tempestiva opposizione il creditore Parte_2
All'udienza la proponente e la opponente si sono riportate ai rispettivi atti, il Commissario si è riportato al parere depositato, ed il tribunale si è riservato concedendo termine per note e per repliche. 2. La proposta, di natura liquidatoria, intende realizzare la soddisfazione integrale dei creditori, prededucibili, privilegiati e chirografari, con l'eccezione dell' unico creditore postergato ovvero il socio unico socio nel rispetto di quanto Controparte_2 previsto dall'art. 84, comma 1 in misura non inferiore a quella realizzabile nel caso di liquidazione giudiziale. La proposta prevede: il pagamento integrale di tutti i creditori: prededucibili, privilegiati e chirografari;
il parziale pagamento (previsto nella misura del 44,10%) dei creditori postergati (socio); l'apporto di risorse esterne con incremento del 10% dell'attivo disponibile, ai sensi dell'art. 84, 4^ comma del CCII;
il pagamento secondo le seguenti modalità: a) creditori prededucibili alle scadenze naturali;
b) creditori privilegiati entro 30 giorni dall'omologa; c) creditori chirografari nella misura del 20,24% della percentuale assegnata (44,10%) al primo riparto e il restante 79,76% della percentuale assegnata (44,10%), entro 90 giorni dalla vendita degli asset aziendali;
d) creditori postergati entro 31.3.2025; non prevede di avvalersi del procedimento ex art. 88 del C.C.I.I., provvedendo al pagamento di tutti i crediti tributari e previdenziali. L'attivo concordatario è stato stimato in complessivi € 15.342.904, valore determinato atomisticamente, ritenendo la proponente il valore dell'azienda inesistente o negativo. La società intende destinare ai creditori la somma di € 16.892.904 con un aumento di poco superiore al 10% rispetto al valore di liquidazione. 3. OCM deduce a sostegno dell'opposizione: I la errata quantificazione del proprio credito nel piano;
sostiene sotto questo profilo che avrebbe dovuto essere ammesso nel passivo concordatario il proprio credito almeno per l'importo di euro 820.401,87 (€ 556.463,54 di cui alle 14 fatture di cui al procedimento monitorio + euro 263.938,33 di cui all'atto di citazione) essendo tutti crediti non contestati;
II la errata quantificazione del fondo rischi;
sostiene a questo proposito che il fondo rischi relativo ai giudizi pendenti fra la Contro stessa e , avrebbe dovuto avere una consistenza di Controparte_3 almeno € 1.401.948,18, in luogo dell'importo indicato, pari ad € 712.274,00 più € 13.000,00 per spese legali;
più in generale sollecita il tribunale ad acquisire ogni dato utile e necessario sullo stato dei rapporti con la proponente relativo ai crediti contestati, in particolare quello della Società E - Distribuzione S.p.A., ed alle transazioni con il personale dipendente ed alla la conciliazione con le e Parte_3 [...]
ed alle possibili conseguenti sopravvenienze attive, al fine di Parte_4 verificare l'effettivo rispetto della percentuale di soddisfacimento dei creditori prevista nella proposta, e quindi la persistenza della causa della procedura concordataria;
III la illegittimità della mancata suddivisione in classi;
argomenta al riguardo la necessità della previsione di una classe riservata ai crediti contestati, che assume fosse necessaria sia per la corretta informazione dell'intero ceto creditorio, sia per la tutela degli interessi di coloro che al momento non dispongono ancora dell'accertamento definitivo dei propri diritti, richiamando Cass. sez. I, ordinanza del 31/07/2024 n . 21431; IV la contestazione del valore delle rimanenze e dell'immobile; osserva la opponente quanto alle rimanenze, che si tratta di beni per i quali l'interesse all'acquisto è circoscritto ad un mercato molto ristretto di potenziali acquirenti, ovvero di beni privi di mercato in quanto relativi a parti di prodotti non più commerciabili, essendo stati specificamente configurati dai committenti della proponente;
quanto all'immobile, che la sua collocazione in zona ASI (Area Sviluppo Industriale) avrebbe richiesto l'accertamento dell'esistenza di vincoli alla cessione tra imprese private che sarebbero “notoriamente” previsti nel regolamento delle Aree Industriali. In via istruttoria chiede che sia ammessa CTU per quantificare il valore dell'immobile e delle rimanenze. 4. Il tribunale, viste le note e le repliche depositate dalle parti ed il parere del Commissario, osserva quanto segue. I OCM contestando la correttezza della quantificazione del proprio credito ammesso al voto fa riferimento in primo luogo ai seguenti importi che, rileva, sono incontestati: euro 556.463,54 di cui alle fatture azionate con ricorso monitorio innanzi al Tribunale Parte_ di Frosinone accolto con D.I. n. 560/2023, opposto da , la quale però si è limitata a contestare la competenza territoriale del giudice del monitorio e l'illegittimità dell'azione in pendenza di una domanda di concordato preventivo;
Contro euro 263.938,33, relativo ad altre fatture azionate da nel giudizio ordinario n. 310/24 sempre dinanzi al Tribunale di Frosinone. Sostiene dunque la opponente che doveva essere ammesso il proprio credito almeno per l'importo di euro 820.401,87 (€ 556.463,54 di cui alle 14 fatture di cui al procedimento monitorio + euro 263.938,33 di cui all'atto di citazione), in assenza di qualsivoglia contestazione di merito. A questo proposito richiama il parere dell'avv. Terlizzi depositato dalla stessa proponente (doc. 17), che effettivamente conclude in tal senso. La contestazione è infondata. il creditore risulta iscritta tra i creditori per un credito di € 785.109,23 (di cui CP_1
€ 636.402,48 per fatture emesse e € 148.706,75 per fatture da ricevere, al netto dell'VA), e per rischi connessi a possibili contenziosi per € 712.274. La differenza rispetto all'importo indicato nell'atto di opposizione, come riferisce il Commissario nel proprio parere, dipende esclusivamente dallo scomputo dell'importo relativo all'VA, che essendo munito di privilegio non partecipa al voto se non nell'ipotesi di rinuncia al diritto di prelazione (art. 109 comma 3 CCII). La opponente è stata integralmente ammessa al voto per i crediti dei quali ha argomentato in modo specifico e puntuale la fondatezza, salvo lo scomputo della percentuale dell'VA, e la relativa contestazione si palesa infondata. Quanto agli ulteriori crediti di OCM la possibilità di un loro riconoscimento in sede giudiziale, in assenza di alcuna specifica deduzione sul punto da parte della opponente, si deve considerare tuttora una mera ipotesi;
si tratta delle ulteriori pretese di cui all'atto di citazione nel procedimento R.G. 310/24 Trib. Frosinone a sostegno delle quali l'opposizione si limita rinviare alla domanda spiegata in tale giudizio;
correttamente dunque tali pretese, sfornite di titolo giudiziale e contestate, sono state valutate esclusivamente ai fini del fondo rischi ed i relativi importi non ammessi al voto. II Le contestazioni relative alla corretta quantificazione del fondo rischi, anche in relazione alle posizioni contestate di altri creditori, sono palesemente infondate alla luce del rilievo del Commissario secondo il quale “nel caso in cui le pretese avanzate da E-Distribuzione Spa e TE NE Italy spa fossero interamente Parte_2 accolte, si ridurrebbe la soddisfazione del creditore postergato (socio), fermo il resto” Contro (p. 13 relazione ex art 105 CCII del Commissario), al quale nulla ha opposto . III La tesi secondo cui sarebbe stata necessaria la formazione di una classe riservata ai crediti contestati non ha fondamento;
al contrario come si desumeva chiaramente già dall'art. 176 L.F. i crediti contestati possono essere ammessi o esclusi dal voto;
il tribunale esercita un sindacato incidentale circa la loro fondatezza dei crediti contestati, anche ai fini dei relativi accantonamenti (Cass. Sez. 1, ordinanza n. 14414 del 13/06/2018); solo in presenza di crediti tributari oggetto di contestazione, per effetto della norma speciale di cui all'art 90 d.p.r. n. 602 del 1973, il suindicato accantonamento è obbligatorio essendo rimesso al tribunale esclusivamente il potere di determinarne le relative modalità (Cass. sez. I, ordinanza n. 21431 del 31/07/2024 invocata dalla opponente si riferisce infatti a crediti erariali, così come la precedente Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13284 del 26/07/2012). IV La prima delle questioni sollevata sulla stima dell'attivo si riferisce alla valutazione delle rimanenze: si tratta di milioni di pezzi su cui il Commissario ha svolto accertamenti autonomi seppur basati su quelli già eseguiti dalla proponente, la quale aveva già eseguito un inventario tramite PBG s.r.l.; in particolare il Commissario ha eseguito personalmente un sopralluogo e richiesto un aggiornamento a PBG s.r.l., e sulla base anche di questo aggiornamento ha formulato il proprio parere in punto di congruità di stima dell'attivo. Non si comprende cosa altro possa ragionevolmente richiedersi, fermo restando che può residuare una relativa incertezza sulla effettiva realizzazione del valore stimato, la quale però si deve ritenere ricompresa nell'alea normale del concordato. La seconda questione riguarda la valutazione dell'immobile industriale. Al riguardo il Commissario ha ritenuto necessaria una relazione da parte di un esperto sulla completezza sotto il profilo della regolarità urbanistica e sull'adeguatezza della valorizzazione effettuata anche sotto il profilo di quanto previsto dall'art. 84 comma 4 comma CCII in ordine alla corretta quantificazione delle risorse esterne;
ha quindi sottoposto, su autorizzazione del Giudice Delegato, a ulteriore specifica valutazione la Relazione redatta dall'arch. per la proponente mediante un CTU del Tribunale Per_1 all'uopo nominato, l'arch. . Questi ha svolto la propria Relazione offrendo una Per_2 propria stima e precisato che a suo giudizio non è ipotizzabile una vendita frazionata del bene. Né l'arch. né l'arch. hanno riferito circa l'esistenza di eventuali Per_2 Per_1 vincoli e/o condizionamenti per la trasferibilità del bene. In questo quadro i rilievi della opponente risultano sganciati da qualunque riferimento obiettivo ed in particolare l'esistenza di vincoli appare una ipotesi del tutto astratta. 5. Secondo la corrente e condivisibile esegesi di legittimità (compendiata, in particolare, nella pronuncia della Suprema Corte, resa a Sezioni Unite, n. 1521 del 2013) il controllo del tribunale nella fase di omologazione della procedura concordataria, con particolare riferimento al profilo della fattibilità del piano, si sostanzia: 1) nella verifica della sua fattibilità giuridica (ossia nel riscontro dell'assenza di motivi ostativi in diritto, quali ad esempio la liquidazione di beni di terzi ovvero qualsiasi altra ragione di illegittimità); 2) nella valutazione dell'effettiva idoneità del piano ad assicurare il soddisfacimento della causa della procedura, ossia ad assicurare un pur minimo soddisfo dei creditori chirografari. In altri termini, secondo i principi affermati con tale sentenza, il tribunale è chiamato ad intervenire (negando l'ammissione ex art. 162 l.fall.; revocando, ex art. 173 l.fall. l'ammissione intervenuta;
rifiutando l'omologazione ex art. 180 l.fall.) quante volte riscontri “l'assoluta impossibilità di realizzazione” del piano e, dunque, anche della proposta quale circostanza suscettibile di determinare un deficit causale della procedura. In continuità con il citato indirizzo, la Suprema Corte ha precisato che mentre “il sindacato del giudice sulla fattibilità giuridica non ha particolari limiti, la fattibilità economica, invece, è intrisa di valutazioni prognostiche fisiologicamente opinabili e comportanti un margine di errore, nel che è insito anche un margine di rischio, del quale è ragionevole siano arbitri i soli creditori, in coerenza con l'impianto generale prevalentemente contrattualistico dell'istituto del concordato”; di conseguenza vi è un solo “profilo su cui si esercita il sindacato officioso dal giudice (fermo, ovviamente, il controllo della completezza e correttezza dei dati informativi forniti dal debitore ai creditori, con la proposta di concordato e i documenti allegati, ai fini della consapevole espressione del loro voto): quello della verifica della sussistenza o meno di una assoluta, manifesta non attitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere gli obbiettivi prefissati, ossia a realizzare la causa concreta del concordato, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi mediante una sia pur minimale soddisfazione dei creditori chirografari in un tempo ragionevole (causa in astratto). Di fronte alla manifesta irrealizzabilità del piano, invero, non c'è da effettuare valutazioni o da assumere”. Alla luce di questi criteri, e richiamato sotto ogni altro aspetto il decreto di apertura della procedura, si devono ritenere sussistenti i presupposti normativamente richiesti per la pronuncia di omologa. Poiché la proposta prevede la cessione di beni deve intervenire la nomina di liquidatore la cui designazione deve ritenersi di esclusiva spettanza del tribunale, secondo quanto previsto dall'art. 114 comma 1 CCII, non assumendo valore vincolante l'indicazione resa, al riguardo, dalla proponente e ciò a differenza di quanto, invece, accadeva nella vigenza della legge fallimentare in cui l'articolo 182 L.F. , secondo l'esegesi della corte di cassazione, attribuiva alla proponente, quale elemento eventualmente condizionante la proposta concordataria, la facoltà di designazione del liquidatore. Nel vigente sistema normativo tale possibilità deve ritenersi essere venuta meno e ciò sia perché non prevista nella norma di riferimento, sia perché tra i compiti del liquidatore è espressamente indicato anche l'esperimento di azione sociale di responsabilità –art. 115 comma 2 CCII- e previsione di tale natura e contenuto mal si concilia con un rapporto fiduciario tra la proponente e l'organo preposto alla liquidazione sul cui presupposto ne interverrebbe l'indicazione. Le spese, liquidate come in dispositivo secondo il parametro valore indeterminabile- complessità media, seguono la soccombenza della opponente OCM.
P.Q.M.
1) omologa il concordato preventivo oggetto della proposta e del piano presentati da
socio unico in liquidazione, C.F. e P.VA , in persona del Parte_1 P.VA_1 legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via delle Terme Deciane n. 10, con atto depositato il 6.10.23, confermando come Commissario Giudiziale la dott.ssa
Persona_3
2) dispone che il commissario giudiziale provveda ad indicare una rosa di almeno tre creditori che diano disponibilità all'assolvimento della funzione di componenti il comitato dei creditori alla cui successiva formalizzazione e designazione provvederà il giudice delegato;
3) nomina liquidatore giudiziale il dott. perché proceda all'espletamento Persona_4 delle attività di seguito dettagliate: a) il liquidatore dovrà procedere alla liquidazione dei beni e all'acquisizione delle risorse componenti l'attivo concordatario, secondo quanto previsto nel relativo piano, curando, il successivo deposito delle relative somme su un autonomo conto corrente bancario intestato alla società, con prelievo vincolato all'autorizzazione del commissario giudiziale per gli importi superiori ad euro 30.000,00; b) il liquidatore trasmetterà al commissario giudiziale l'elenco dei creditori con l'indicazione dei relativi crediti e delle cause di prelazione;
ricevute le sue eventuali osservazioni ed operate le eventuali rettifiche provvederà al deposito dell'elenco nel fascicolo della procedura e alla sua trasmissione ai creditori agli indirizzi pec dai medesimi precedentemente comunicati e alla pubblicazione sul sito utilizzato dalla procedura (www.portalecreditori.it), nell'area riservata ai creditori medesimi;
c) il liquidatore, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, redigerà il piano delle attività di liquidazione con indicazione delle relative modalità e dei tempi previsti per ciascuna di esse, conformemente a quanto previsto nella proposta concordataria e nel rispetto dei principi di cui agli artt. 114-116 CCII, tra i quali, la regola della vendita mediante procedura competitiva, trasmettendolo per il relativo visto al commissario giudiziale e al comitato dei creditori, con successivo deposito nel fascicolo della procedura;
d) per promuovere azioni giudiziali o costituirsi in giudizio, per la nomina di tecnici o coadiutori e per il compimento degli atti di transazione e di straordinaria amministrazione e comunque di quelli eccedenti il valore di euro 30.000,00 il liquidatore dovrà munirsi di parere del comitato dei creditori e dell'ufficio commissariale;
la liquidazione di compensi dei soggetti della cui opera professionale venga fatto impiego è soggetta al parere del comitato dei creditori e al visto dell'ufficio commissariale;
e) il liquidatore nel rispetto delle previsioni della proposta concordataria e della tempistica ivi articolata provvederà alla distribuzione, tra i creditori, delle somme acquisite all'attivo concordatario sulla base di piani di riparto che dovranno essere sottoposti al preventivo visto approvativo del commissario giudiziale e, quindi, inseriti nel fascicolo della procedura, con successivo invio ai creditori ed alla proponente;
f) con riferimento agli obblighi informativi, il liquidatore dovrà redigere:
- un piano gestionale annuale da inviare al commissario giudiziale entro il 31 marzo dell'anno al quale il medesimo si riferisce;
- una relazione periodica semestrale sul generale andamento della gestione, sui dati economici, patrimoniali e finanziari e sulle operazioni di maggior rilievo, da inviare al commissario giudiziale entro 45 giorni dalla chiusura del semestre;
detta relazione dovrà anche contenere: un'analisi dei principali scostamenti tra dati consuntivi e piano concordatario, con indicazione delle cause degli stessi e delle azioni correttive da sviluppare;
evidenza di qualunque fatto e/o evento in grado di condizionare negativamente le previsioni del piano concordatario e delle correlate iniziative correttive da attivare;
detta relazione, poi, con le eventuali osservazioni dell'ufficio commissariale dovrà essere inserita nel fascicolo della procedura ed inviata alla proponente ed ai creditori;
g) ultimate le operazioni di acquisizione dell'attivo, il liquidatore, previo visto dell'ufficio commissariale e del comitato dei creditori, depositerà il rendiconto curandone la trasmissione ai creditori ed alla proponente;
4) demanda al commissario giudiziale le attività di vigilanza di cui all'articolo 118 CCII;
MANDA alla cancelleria di provvedere alla comunicazione la presente sentenza alla società proponente, al commissario giudiziale ed al pubblico ministero, nonché alla pubblicazione di esso nelle forme prescritte dagli articoli 45 e 48 comma 5 CCII;
MANDA all'ufficio commissariale di dare notizia del presente decreto a tutti i creditori nonché ai soci di socio unico in liquidazione. Parte_1
condanna la opponente a responsabilità limitata alla rifusione delle CP_1 spese di lite in favore della proponente a socio unico in liquidazione, che Parte_1 liquida in € 10.860,00, oltre VA CPA, rimborso spese generali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'8.01.25
Il Presidente
dott. Stefano Cardinali