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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/04/2025, n. 5009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5009 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il TRIBUNALE DI ROMA
Terza Sezione Lavoro
Il Giudice dr. ssa Sigismina Rossi, all'esito di trattazione ex art. 127 ter CPC ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2149 /2024 R.G. promossa
Da
rappresentata e difesa dagli avv.ti MANTOVANI FABIO , SBALCHIERO KATI Parte_1
opponente contro
, rappresentata e difesa dall' Avv. BERRETTA GIUSEPPE , Controparte_1
Resistente
OGGETTO: Altre ipotesi
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 18.1.24 e regolarmente notificato, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo numero 7193/2023, emesso dal Tribunale di Roma in data 15.12.23 e notificato il 20.12.2023, per la somma di euro 13.633,28 in favore di;
eccepiva CP_1
l'insussistenza di un rapporto di agenzia con , che aveva agito di sua iniziativa ma alla CP_2 quale la ricorrente aveva ritenuto giusto corrispondere un compenso;
deduceva in diritto;
concludeva: “In via preliminare: sospendere, inaudita altera parte o in subordine previa instaurazione del contraddittorio, la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 7193/2023 per i motivi dedotti in narrativa.
1 In via principale: Previo accertamento dei fatti descritti in narrativa, respingere ogni richiesta di pagamento avanzata dalla , in quanto infondata in fatto e diritto e, per Controparte_1
l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 7193/2023.
Spese e competenze rifuse, con la maggiorazione prevista per il deposito di atti redatti con tecniche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione”.
Si costituiva in giudizio parte opposta, la quale contestava in fatto e in diritto e concludeva: “in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito, rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla Parte_1 poiché infondata, in fatto ed in diritto;
- per l'effetto, confermare la validità del decreto ingiuntivo n. 7193/2023, emesso in data 15 dicembre 2023dal Tribunale di Roma – Sezione Lavoro, e condannare la a corrispondere alla l'importo pari ad € Parte_1 Controparte_1
13.633,28, oltre interessi legali maturati e maturandi sino all'effettivo soddisfo ed oneri come per legge;
- con Vittoria di spese e compensi”.
A seguito di istruttoria documentale, disposta trattazione ai sensi dell'art. 127 bis CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl. N. 149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
L'opposizione è infondata.
Nel rito del lavoro, l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dall'opponente, che ha la veste sostanziale di convenuto, deve avere il contenuto della memoria difensiva ai sensi dell'art. 416 cod. proc. civ. e, quindi, l'opponente deve compiere tutte le attività previste a pena di decadenza, quali le eccezioni processuali e di merito, non rilevabili d'ufficio, e le domande riconvenzionali, oltre ad indicare i mezzi di prova e produrre i documenti, non diversamente da quanto è previsto per ogni convenuto nel rito del lavoro;
parimenti, l'atto di costituzione dell'opposto è riconducibile, piuttosto che allo schema della memoria difensiva, a quella di un atto integrativo della domanda azionata con la richiesta di decreto ingiuntivo, sicché l'opposto ha l'onere di proporre con essa tutte le deduzioni e le eccezioni intese a paralizzare i fatti estintivi e modificativi dedotti dall'opponente o le pretese avanzate dall'opponente in via riconvenzionale e ad indicare i mezzi di prova a loro sostegno. Di conseguenza, gravando sull'opponente l'onere di articolare la propria difesa secondo quanto previsto dall'art. 416, terzo comma cod. proc. civ., così prendendo specifica posizione in ordine ai fatti allegati dall'attore, la mancanza di una tempestiva e specifica contestazione consente al giudice di ritenere tali fatti come ammessi, mentre l'allegabilità di fatti nuovi oltre tale termine significherebbe compromettere il sistema delle preclusioni sul quale il rito del lavoro si fonda e la funzione di affidare agli atti introduttivi del giudizio la cristallizzazione dei temi controversi e delle relative istanze istruttorie. (v. Cass.
Sentenza n. 13467 del 13/09/2003 ).
2 Non può peraltro prescindersi dal principio secondo cui “In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, in quanto “si deve muovere dal rapporto giuridico che è all'origine del contrasto sfociato in lite, di guisa che diritto oggetto di controversia sarà quello che trova la propria immediata scaturigine in tale rapporto e non quello, meramente consequenziale, di opporvisi” (v. Cass. Ord. n. 16917 del 04/10/2012).
Nel presente giudizio, promosso per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall'ente, è l'istituto previdenziale a dover dimostrare i fatti costitutivi del proprio credito,
(cfr. in tal senso Cass. 10.11.2010 n. 22862; Cass. 10.9.2010 n. 19354; Cass. 18.5.2010 n. 12108; in tempi più risalenti v, altresì, Cass. 18.2.85 n. 1391).
Si osserva che l'ente aveva già allegato al ricorso per decreto ingiuntivo sia il Regolamento delle attività dell'ente sia i prospetti del calcolo di interessi e sanzioni, oltre che il verbale ispettivo, e che nella presente fase ha integrato la documentazione, depositando fatture , mastrino prestazioni intermediari, certificazione unica anni 2015-2020.
Il detto verbale ispettivo indicava gli elementi in base ai quali calcolare le somme pretese a titolo di contribuzione.
Come è noto, i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o di quanto da loro direttamente constatato.
Gli ispettori hanno riqualificato, sulla base della documentazione esaminata, la posizione della società come agente. CP_2
L'opponente ha contestato tale riqualificazione e ha evidenziato che l'attività svolta da CP_2 aveva preso l'avvio da un'iniziativa autonoma di , ex collega di
[...] Parte_2 Tes_1
, legale rappresentante della odierna opponente, e che, a fronte di tale attività, era stato
[...] riconosciuto un compenso non avente natura di provvigione, in quanto l'attività di era CP_2 rimasta nell'ambito della mera segnalazione occasionale.
Tali deduzioni risultano smentite dalla documentazione esaminata dagli ispettori;
l'analisi del fatturato di - che utilizza peraltro il termine “provvigioni” nelle fatture rilasciate- Parte_3 evidenzia che gli importi percepiti come compenso per gli affari conclusi non sono compatibili con la pretesa occasionalità ; la protrazione nel tempo del rapporto ha consentito alla società, che si è avvalsa di tale soggetto, di potere contare stabilmente sul suo apporto di collaborazione;
si tratta di indizi che appaiono sufficienti a fare ritenere che sia sorto un accordo tra le parti, tale da impegnare le stesse con reciproci obblighi e diritti.
Secondo il costante orientamento giurisprudenziale “ caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del proponente nell'ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo
3 con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo;
invece il rapporto di procacciatore d'affari si concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità e in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni;
mentre la prestazione dell'agente è stabile, avendo egli l'obbligo di svolgere l'attività di produzione dei contratti, la prestazione del procacciatore è occasionale, nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa”. (Cass. 5372/ 98, 5569 /98,18736/ 03).
La S.C. afferma che “il carattere della continuità va…tenuto distinto da quello della stabilità, che si verifica quando la prestazione si ripete periodicamente nel tempo, non soltanto di fatto, ma anche in osservanza dell'impegno contrattuale, come nel caso del rapporto di agenzia, prevedente l'obbligo di svolgere un'attività di promozione dei contratti”. (Cass. N. 7799 1998).
La stabilità non attiene alla durata dell'attività prestata , bensì al vincolo giuridico e cioè all'effettiva sussistenza di un obbligo in capo all'agente di promuovere affari per conto del proponente.
E' stato ancora precisato che “La qualificazione di un rapporto come mandato o come agenzia va operata avendo riguardo principalmente al criterio della stabilità ed alla natura dell'incarico, che nel contratto di agenzia ha ad oggetto tipicamente la promozione di affari, sicché un'attività promozionale può rientrare nello schema del mandato, e non dell'agenzia, solo se è episodica ed occasionale e, quindi, con le caratteristiche del procacciamento di affari”.(v. Cass. Sentenza n.
2828 del 12/02/2016).
Sia pure ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, è stato affermato che non deve prescindersi dalla volontà dei contraenti e, che, se pure sotto questo profilo va tenuto presente il "nomen iuris" utilizzato dalle parti, questo però non ha un rilievo assorbente, poiché deve tenersi conto altresì, sul piano della interpretazione della volontà delle parti, del comportamento complessivo delle medesime, anche posteriore alla conclusione del contratto (art. 1362 c.c., comma 2), la cui valutazione è necessaria anche per l'accertamento di una nuova, diversa volontà eventualmente intervenuta nel corso della relativa attuazione e diretta a modificare singole clausole e, talora, la stessa natura del rapporto di lavoro inizialmente prevista e che, pertanto, in caso di contrasto tra iniziali dati formali e successivi dati fattuali, questi assumono necessariamente un rilievo prevalente (cfr. Cass 2.4.2002 n. 4682).
Con riferimento all'agenzia, è stato affermato che l'esiguità dei compensi percepiti non è affatto incompatibile con tale tipo di rapporto. Ed intatti, come ha più volte avuto modo di affermare la S
.C., con orientamento giurisprudenziale consolidato, nel rapporto di agenzia le parti "possono prevedere forme di compenso delle prestazioni dell'agente diverse dalla provvigione determinata in misura percentuale sull'importo degli affari conclusi (come ad esempio una somma fissa per ogni contratto concluso)" (Cass. 9 ottobre 1991, n. 1588), essendo anche ammessa la previsione di un "minimo forfettario" (Cass. n. 1346 del 1975) e di un "minimo mensile" (Cass. n. 34 del 1980).
4 Nel caso di specie, Il solo esame della documentazione richiamata nel verbale ispettivo, versata in atti, è apparsa sufficiente ai fini della prova della sussistenza in concreto di un rapporto di agenzia, in quanto le caratteristiche emerse consentono di ritenere che non si sia trattato di prestazioni episodiche e occasionali ma di un rapporto stabile e continuativo.
Ne consegue che le somme pretese dall'ente siano dovute.
Nessuna contestazione specifica è stata avanzata circa il quantum e pertanto i conteggi effettuati dall'ente devono ritenersi corretti e immuni da censure.
Alla soccombenza consegue la condanna al pagamento delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo.
PQM
Definitivamente pronunziando:
Rigetta l'opposizione;
Condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite, che liquida nella misura di E. 2695,50 oltre 15%, IVA e CAP come per legge.
Roma, 29.4.2025
Il Giudice
Dott. S.Rossi
5
In nome del popolo italiano
Il TRIBUNALE DI ROMA
Terza Sezione Lavoro
Il Giudice dr. ssa Sigismina Rossi, all'esito di trattazione ex art. 127 ter CPC ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2149 /2024 R.G. promossa
Da
rappresentata e difesa dagli avv.ti MANTOVANI FABIO , SBALCHIERO KATI Parte_1
opponente contro
, rappresentata e difesa dall' Avv. BERRETTA GIUSEPPE , Controparte_1
Resistente
OGGETTO: Altre ipotesi
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 18.1.24 e regolarmente notificato, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo numero 7193/2023, emesso dal Tribunale di Roma in data 15.12.23 e notificato il 20.12.2023, per la somma di euro 13.633,28 in favore di;
eccepiva CP_1
l'insussistenza di un rapporto di agenzia con , che aveva agito di sua iniziativa ma alla CP_2 quale la ricorrente aveva ritenuto giusto corrispondere un compenso;
deduceva in diritto;
concludeva: “In via preliminare: sospendere, inaudita altera parte o in subordine previa instaurazione del contraddittorio, la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 7193/2023 per i motivi dedotti in narrativa.
1 In via principale: Previo accertamento dei fatti descritti in narrativa, respingere ogni richiesta di pagamento avanzata dalla , in quanto infondata in fatto e diritto e, per Controparte_1
l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 7193/2023.
Spese e competenze rifuse, con la maggiorazione prevista per il deposito di atti redatti con tecniche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione”.
Si costituiva in giudizio parte opposta, la quale contestava in fatto e in diritto e concludeva: “in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito, rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla Parte_1 poiché infondata, in fatto ed in diritto;
- per l'effetto, confermare la validità del decreto ingiuntivo n. 7193/2023, emesso in data 15 dicembre 2023dal Tribunale di Roma – Sezione Lavoro, e condannare la a corrispondere alla l'importo pari ad € Parte_1 Controparte_1
13.633,28, oltre interessi legali maturati e maturandi sino all'effettivo soddisfo ed oneri come per legge;
- con Vittoria di spese e compensi”.
A seguito di istruttoria documentale, disposta trattazione ai sensi dell'art. 127 bis CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl. N. 149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
L'opposizione è infondata.
Nel rito del lavoro, l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dall'opponente, che ha la veste sostanziale di convenuto, deve avere il contenuto della memoria difensiva ai sensi dell'art. 416 cod. proc. civ. e, quindi, l'opponente deve compiere tutte le attività previste a pena di decadenza, quali le eccezioni processuali e di merito, non rilevabili d'ufficio, e le domande riconvenzionali, oltre ad indicare i mezzi di prova e produrre i documenti, non diversamente da quanto è previsto per ogni convenuto nel rito del lavoro;
parimenti, l'atto di costituzione dell'opposto è riconducibile, piuttosto che allo schema della memoria difensiva, a quella di un atto integrativo della domanda azionata con la richiesta di decreto ingiuntivo, sicché l'opposto ha l'onere di proporre con essa tutte le deduzioni e le eccezioni intese a paralizzare i fatti estintivi e modificativi dedotti dall'opponente o le pretese avanzate dall'opponente in via riconvenzionale e ad indicare i mezzi di prova a loro sostegno. Di conseguenza, gravando sull'opponente l'onere di articolare la propria difesa secondo quanto previsto dall'art. 416, terzo comma cod. proc. civ., così prendendo specifica posizione in ordine ai fatti allegati dall'attore, la mancanza di una tempestiva e specifica contestazione consente al giudice di ritenere tali fatti come ammessi, mentre l'allegabilità di fatti nuovi oltre tale termine significherebbe compromettere il sistema delle preclusioni sul quale il rito del lavoro si fonda e la funzione di affidare agli atti introduttivi del giudizio la cristallizzazione dei temi controversi e delle relative istanze istruttorie. (v. Cass.
Sentenza n. 13467 del 13/09/2003 ).
2 Non può peraltro prescindersi dal principio secondo cui “In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, in quanto “si deve muovere dal rapporto giuridico che è all'origine del contrasto sfociato in lite, di guisa che diritto oggetto di controversia sarà quello che trova la propria immediata scaturigine in tale rapporto e non quello, meramente consequenziale, di opporvisi” (v. Cass. Ord. n. 16917 del 04/10/2012).
Nel presente giudizio, promosso per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall'ente, è l'istituto previdenziale a dover dimostrare i fatti costitutivi del proprio credito,
(cfr. in tal senso Cass. 10.11.2010 n. 22862; Cass. 10.9.2010 n. 19354; Cass. 18.5.2010 n. 12108; in tempi più risalenti v, altresì, Cass. 18.2.85 n. 1391).
Si osserva che l'ente aveva già allegato al ricorso per decreto ingiuntivo sia il Regolamento delle attività dell'ente sia i prospetti del calcolo di interessi e sanzioni, oltre che il verbale ispettivo, e che nella presente fase ha integrato la documentazione, depositando fatture , mastrino prestazioni intermediari, certificazione unica anni 2015-2020.
Il detto verbale ispettivo indicava gli elementi in base ai quali calcolare le somme pretese a titolo di contribuzione.
Come è noto, i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o di quanto da loro direttamente constatato.
Gli ispettori hanno riqualificato, sulla base della documentazione esaminata, la posizione della società come agente. CP_2
L'opponente ha contestato tale riqualificazione e ha evidenziato che l'attività svolta da CP_2 aveva preso l'avvio da un'iniziativa autonoma di , ex collega di
[...] Parte_2 Tes_1
, legale rappresentante della odierna opponente, e che, a fronte di tale attività, era stato
[...] riconosciuto un compenso non avente natura di provvigione, in quanto l'attività di era CP_2 rimasta nell'ambito della mera segnalazione occasionale.
Tali deduzioni risultano smentite dalla documentazione esaminata dagli ispettori;
l'analisi del fatturato di - che utilizza peraltro il termine “provvigioni” nelle fatture rilasciate- Parte_3 evidenzia che gli importi percepiti come compenso per gli affari conclusi non sono compatibili con la pretesa occasionalità ; la protrazione nel tempo del rapporto ha consentito alla società, che si è avvalsa di tale soggetto, di potere contare stabilmente sul suo apporto di collaborazione;
si tratta di indizi che appaiono sufficienti a fare ritenere che sia sorto un accordo tra le parti, tale da impegnare le stesse con reciproci obblighi e diritti.
Secondo il costante orientamento giurisprudenziale “ caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del proponente nell'ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo
3 con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo;
invece il rapporto di procacciatore d'affari si concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità e in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni;
mentre la prestazione dell'agente è stabile, avendo egli l'obbligo di svolgere l'attività di produzione dei contratti, la prestazione del procacciatore è occasionale, nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa”. (Cass. 5372/ 98, 5569 /98,18736/ 03).
La S.C. afferma che “il carattere della continuità va…tenuto distinto da quello della stabilità, che si verifica quando la prestazione si ripete periodicamente nel tempo, non soltanto di fatto, ma anche in osservanza dell'impegno contrattuale, come nel caso del rapporto di agenzia, prevedente l'obbligo di svolgere un'attività di promozione dei contratti”. (Cass. N. 7799 1998).
La stabilità non attiene alla durata dell'attività prestata , bensì al vincolo giuridico e cioè all'effettiva sussistenza di un obbligo in capo all'agente di promuovere affari per conto del proponente.
E' stato ancora precisato che “La qualificazione di un rapporto come mandato o come agenzia va operata avendo riguardo principalmente al criterio della stabilità ed alla natura dell'incarico, che nel contratto di agenzia ha ad oggetto tipicamente la promozione di affari, sicché un'attività promozionale può rientrare nello schema del mandato, e non dell'agenzia, solo se è episodica ed occasionale e, quindi, con le caratteristiche del procacciamento di affari”.(v. Cass. Sentenza n.
2828 del 12/02/2016).
Sia pure ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, è stato affermato che non deve prescindersi dalla volontà dei contraenti e, che, se pure sotto questo profilo va tenuto presente il "nomen iuris" utilizzato dalle parti, questo però non ha un rilievo assorbente, poiché deve tenersi conto altresì, sul piano della interpretazione della volontà delle parti, del comportamento complessivo delle medesime, anche posteriore alla conclusione del contratto (art. 1362 c.c., comma 2), la cui valutazione è necessaria anche per l'accertamento di una nuova, diversa volontà eventualmente intervenuta nel corso della relativa attuazione e diretta a modificare singole clausole e, talora, la stessa natura del rapporto di lavoro inizialmente prevista e che, pertanto, in caso di contrasto tra iniziali dati formali e successivi dati fattuali, questi assumono necessariamente un rilievo prevalente (cfr. Cass 2.4.2002 n. 4682).
Con riferimento all'agenzia, è stato affermato che l'esiguità dei compensi percepiti non è affatto incompatibile con tale tipo di rapporto. Ed intatti, come ha più volte avuto modo di affermare la S
.C., con orientamento giurisprudenziale consolidato, nel rapporto di agenzia le parti "possono prevedere forme di compenso delle prestazioni dell'agente diverse dalla provvigione determinata in misura percentuale sull'importo degli affari conclusi (come ad esempio una somma fissa per ogni contratto concluso)" (Cass. 9 ottobre 1991, n. 1588), essendo anche ammessa la previsione di un "minimo forfettario" (Cass. n. 1346 del 1975) e di un "minimo mensile" (Cass. n. 34 del 1980).
4 Nel caso di specie, Il solo esame della documentazione richiamata nel verbale ispettivo, versata in atti, è apparsa sufficiente ai fini della prova della sussistenza in concreto di un rapporto di agenzia, in quanto le caratteristiche emerse consentono di ritenere che non si sia trattato di prestazioni episodiche e occasionali ma di un rapporto stabile e continuativo.
Ne consegue che le somme pretese dall'ente siano dovute.
Nessuna contestazione specifica è stata avanzata circa il quantum e pertanto i conteggi effettuati dall'ente devono ritenersi corretti e immuni da censure.
Alla soccombenza consegue la condanna al pagamento delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo.
PQM
Definitivamente pronunziando:
Rigetta l'opposizione;
Condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite, che liquida nella misura di E. 2695,50 oltre 15%, IVA e CAP come per legge.
Roma, 29.4.2025
Il Giudice
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