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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 04/12/2025, n. 1739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1739 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R.A.C.L. 1184/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
SEZIONE LAVORO
In persona del dott. RD AR, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del
28.11.2025, sostituita con la trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1184/2023 R.A.C.L., promossa da:
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Costituzione al n° 57, C.F. , ed elettivamente domiciliato in GL, via C.F._1
Roma n. 78, presso l'Avv. Federico Melis, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso introduttivo del giudizio parte attrice contro
P.I. Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Cagliari, nella via Sonnino n. 96, presso gli uffici P.IVA_1 dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Cabiddu, giusta procura generale alle liti depositata a corredo della comparsa di costituzione e risposta parte convenuta
Conclusioni:
Nell'interesse di parte attrice:
“
1. Accertare e dichiarare che è affetto da silicosi polmonare o per pneumoconiosi Parte_1 da polveri di carbone e calcare, di natura professionale. pagina 1 di 4
2. Dichiarare l' tenuto a costituire in favore del ricorrente la rendita per silicosi CP_1 polmonare o per pneumoconiosi da polveri di carbone e calcare, di natura professionale, prevista dall'art. 13 co. 2 sub b) del D.Lgs. n°38/2000 ove risulti una menomazione conseguente pari o superiore al 16%; in subordine: dichiarare l' convenuto tenuto ad erogare in capitale l'indennizzo per il CP_1 danno biologico come previsto nel comma 2 sub a).;
3. Condannare lo stesso al pagamento dei ratei di rendita maturati o, in subordine, CP_1
l'indennizzo in capitale nella misura di legge e con gli interessi legali.
4. In tutti i casi con vittoria di spese ed onorari del giudizio, oltre IVA e Cassa Nazionale Avvocati e Procuratori da distrarsi in favore del sottoscritto Avvocato che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso gli onorari.
5. Con esclusione della condanna al pagamento delle spese di causa in caso di soccombenza, non essendo il ricorrente titolare di redditi familiari, imponibili IRPEF, superiori ai limiti di cui all'art.152 c.p.c., come da dichiarazione sostitutiva che si produce.”.
Nell'interesse di parte convenuta:
“Affinché il Giudice adito voglia rigettare il ricorso avverso, con vittoria di spese.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.3.2023, ha instaurato il presente giudizio Parte_2 nei confronti dell' al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'indennizzo per malattia CP_1 professionale contratta a causa dell'attività lavorativa svolta dal giorno 1.5.1989 al 31.5.2019 alle dipendenze della Società mineraria CARBOSULCIS s.p.a., nella miniera di Nuraxi Figus, in qualità di minatore, perforatore e armatore, e, negli ultimi anni di lavoro, in qualità di addetto al controllo ambientale.
A sostegno della domanda, parte attrice ha precisato di aver lavorato per circa 30 anni in ambienti polverosi, in presenza della silice libera, polvere di carbone, polveri di calcare, asserendo che a causa dell'esposizione all'inalazione delle già menzionate sostanze avrebbe contratto la silicosi polmonare o la pneumoconiosi da polveri di carbone e calcare di natura professionale.
La domanda amministrativa presentata in data 25.7.2022, volta al riconoscimento della malattia professionale, è stata rigettata dall' . CP_1
Avverso il rigetto l'attore ha infruttuosamente proposto opposizione.
L' , ritualmente costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda di parte attrice, CP_1 siccome ritenuta infondata.
pagina 2 di 4 Occorre evidenziare che l'adibizione alle mansioni descritte in ricorso dall'attore non è stata contestata specificamente dall' convenuto e, pertanto, devono ritenersi pacifiche le CP_1 mansioni descritte in ricorso quale minatore, perforatore, armatore e addetto al controllo ambientale.
Per tali motivi, la causa è stata istruita con le sole produzioni documentali delle parti e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
***
All'esito dell'istruttoria, la domanda di parte attrice è risultata infondata per i seguenti motivi.
Stante la mancata contestazione delle mansioni, è stata disposta direttamente una consulenza tecnica d'ufficio affinché, tenendo conto delle mansioni così come descritte in ricorso, il perito accertasse la sussistenza della patologia lamentata e la sua derivazione causale rispetto alle mansioni stesse.
Il CTU, dopo accurati esami medici e l'attento studio dei documenti prodotti, ha appurato che parte attrice non presenta i “requisiti sanitari previsti per il riconoscimento del beneficio richiesto in via amministrativa in quanto la documentazione sanitaria prodotta nel fascicolo di causa, documenta lesioni polmonari aspecifiche e non certamente né probabilmente riferibili alla esposizione all'asbesto nella forma delle micronodulazioni in quanto non sono state confermate dalla HRCT praticata dal ricorrente.”.
In particolare, l'ausiliario ha constatato che l'OZBIC ha praticato due radiografie del torace con metodica ILO BIT, di cui la prima in data 19.7.2018, il cui il referto concludeva per assenza di lesioni pleuropolmonari in atto con presenza di micronodulazioni in tutto il parenchima bilateralmente, mentre la seconda effettuata in data 22.6.2022 rilevava la presenza di micronodulazioni evidenti in particolare in corrispondenza dei campi basali.
Il consulente del giudice ha inoltre specificato che, al controllo HRCT del 21.3.2019, non viene documentata alcuna lesione nodulare del polmone.
Tenendo conto di quanto sopra, l'ausiliario ha ritenuto che il ricorrente “seppure vi sia stata
l'esposizione professionale a polveri di asbesto nell'ambito lavorativo, essa non sia stata tale da aver cagionato la comparsa di una patologia polmonare asbesto-correlata.”.
Pertanto, all'esito dell'accertamento peritale, sorretto da logica, scrupolosa e diffusa argomentazione tecnico scientifica, si può affermare che l'attore non è affetto da una malattia professionale indennizzabile.
La sua domanda deve essere quindi rigettata.
*** pagina 3 di 4 Le spese processuali non seguono la soccombenza, avendo parte ricorrente dichiarato e comprovato ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., attraverso apposita autocertificazione, di avere goduto nell'anno precedente alla decisione di un reddito personale pari o inferiore a due volte l'importo del reddito previsto dall'art. 76 e 77 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Per gli stessi motivi, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, così come liquidate con separato decreto, debbono essere poste definitivamente a carico del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- rigetta le domande di parte attrice;
- pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio. CP_1
Cagliari, 4.12.2025.
Il giudice
RD AR
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
SEZIONE LAVORO
In persona del dott. RD AR, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del
28.11.2025, sostituita con la trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1184/2023 R.A.C.L., promossa da:
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Costituzione al n° 57, C.F. , ed elettivamente domiciliato in GL, via C.F._1
Roma n. 78, presso l'Avv. Federico Melis, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso introduttivo del giudizio parte attrice contro
P.I. Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Cagliari, nella via Sonnino n. 96, presso gli uffici P.IVA_1 dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Cabiddu, giusta procura generale alle liti depositata a corredo della comparsa di costituzione e risposta parte convenuta
Conclusioni:
Nell'interesse di parte attrice:
“
1. Accertare e dichiarare che è affetto da silicosi polmonare o per pneumoconiosi Parte_1 da polveri di carbone e calcare, di natura professionale. pagina 1 di 4
2. Dichiarare l' tenuto a costituire in favore del ricorrente la rendita per silicosi CP_1 polmonare o per pneumoconiosi da polveri di carbone e calcare, di natura professionale, prevista dall'art. 13 co. 2 sub b) del D.Lgs. n°38/2000 ove risulti una menomazione conseguente pari o superiore al 16%; in subordine: dichiarare l' convenuto tenuto ad erogare in capitale l'indennizzo per il CP_1 danno biologico come previsto nel comma 2 sub a).;
3. Condannare lo stesso al pagamento dei ratei di rendita maturati o, in subordine, CP_1
l'indennizzo in capitale nella misura di legge e con gli interessi legali.
4. In tutti i casi con vittoria di spese ed onorari del giudizio, oltre IVA e Cassa Nazionale Avvocati e Procuratori da distrarsi in favore del sottoscritto Avvocato che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso gli onorari.
5. Con esclusione della condanna al pagamento delle spese di causa in caso di soccombenza, non essendo il ricorrente titolare di redditi familiari, imponibili IRPEF, superiori ai limiti di cui all'art.152 c.p.c., come da dichiarazione sostitutiva che si produce.”.
Nell'interesse di parte convenuta:
“Affinché il Giudice adito voglia rigettare il ricorso avverso, con vittoria di spese.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.3.2023, ha instaurato il presente giudizio Parte_2 nei confronti dell' al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'indennizzo per malattia CP_1 professionale contratta a causa dell'attività lavorativa svolta dal giorno 1.5.1989 al 31.5.2019 alle dipendenze della Società mineraria CARBOSULCIS s.p.a., nella miniera di Nuraxi Figus, in qualità di minatore, perforatore e armatore, e, negli ultimi anni di lavoro, in qualità di addetto al controllo ambientale.
A sostegno della domanda, parte attrice ha precisato di aver lavorato per circa 30 anni in ambienti polverosi, in presenza della silice libera, polvere di carbone, polveri di calcare, asserendo che a causa dell'esposizione all'inalazione delle già menzionate sostanze avrebbe contratto la silicosi polmonare o la pneumoconiosi da polveri di carbone e calcare di natura professionale.
La domanda amministrativa presentata in data 25.7.2022, volta al riconoscimento della malattia professionale, è stata rigettata dall' . CP_1
Avverso il rigetto l'attore ha infruttuosamente proposto opposizione.
L' , ritualmente costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda di parte attrice, CP_1 siccome ritenuta infondata.
pagina 2 di 4 Occorre evidenziare che l'adibizione alle mansioni descritte in ricorso dall'attore non è stata contestata specificamente dall' convenuto e, pertanto, devono ritenersi pacifiche le CP_1 mansioni descritte in ricorso quale minatore, perforatore, armatore e addetto al controllo ambientale.
Per tali motivi, la causa è stata istruita con le sole produzioni documentali delle parti e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
***
All'esito dell'istruttoria, la domanda di parte attrice è risultata infondata per i seguenti motivi.
Stante la mancata contestazione delle mansioni, è stata disposta direttamente una consulenza tecnica d'ufficio affinché, tenendo conto delle mansioni così come descritte in ricorso, il perito accertasse la sussistenza della patologia lamentata e la sua derivazione causale rispetto alle mansioni stesse.
Il CTU, dopo accurati esami medici e l'attento studio dei documenti prodotti, ha appurato che parte attrice non presenta i “requisiti sanitari previsti per il riconoscimento del beneficio richiesto in via amministrativa in quanto la documentazione sanitaria prodotta nel fascicolo di causa, documenta lesioni polmonari aspecifiche e non certamente né probabilmente riferibili alla esposizione all'asbesto nella forma delle micronodulazioni in quanto non sono state confermate dalla HRCT praticata dal ricorrente.”.
In particolare, l'ausiliario ha constatato che l'OZBIC ha praticato due radiografie del torace con metodica ILO BIT, di cui la prima in data 19.7.2018, il cui il referto concludeva per assenza di lesioni pleuropolmonari in atto con presenza di micronodulazioni in tutto il parenchima bilateralmente, mentre la seconda effettuata in data 22.6.2022 rilevava la presenza di micronodulazioni evidenti in particolare in corrispondenza dei campi basali.
Il consulente del giudice ha inoltre specificato che, al controllo HRCT del 21.3.2019, non viene documentata alcuna lesione nodulare del polmone.
Tenendo conto di quanto sopra, l'ausiliario ha ritenuto che il ricorrente “seppure vi sia stata
l'esposizione professionale a polveri di asbesto nell'ambito lavorativo, essa non sia stata tale da aver cagionato la comparsa di una patologia polmonare asbesto-correlata.”.
Pertanto, all'esito dell'accertamento peritale, sorretto da logica, scrupolosa e diffusa argomentazione tecnico scientifica, si può affermare che l'attore non è affetto da una malattia professionale indennizzabile.
La sua domanda deve essere quindi rigettata.
*** pagina 3 di 4 Le spese processuali non seguono la soccombenza, avendo parte ricorrente dichiarato e comprovato ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., attraverso apposita autocertificazione, di avere goduto nell'anno precedente alla decisione di un reddito personale pari o inferiore a due volte l'importo del reddito previsto dall'art. 76 e 77 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Per gli stessi motivi, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, così come liquidate con separato decreto, debbono essere poste definitivamente a carico del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- rigetta le domande di parte attrice;
- pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio. CP_1
Cagliari, 4.12.2025.
Il giudice
RD AR
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