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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 14/05/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sez. II CIVILE
Il Collegio, riunito in camera di Consiglio e composto dai Sig.ri:
dr. Giuseppe Minutoli Presidente dr. Antonino Zappalà Consigliere dr. Maria Grazia Lau Consigliere relatore ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta in grado di appello al n. R.G.A. 542/2022, concernente l'impugnativa della sentenza n. 466/2022 del 23.06.2022, resa dal Tribunale Patti, avente ad oggetto:
servitù;
proposta da
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato in Messina, Viale Italia n. 34/B, presso lo studio dell'avv. Luca
Frontino, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
- appellante -
contro
, nata a [...] il [...] (c.f. ), Controparte_1 CodiceFiscale_2
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Controparte_2 CodiceFiscale_3
, nato a [...] il [...] (c.f. ) e Controparte_3 CodiceFiscale_4 [...]
[...] nata a [...] il [...] (c.f. ) – quali eredi del CP_4 CodiceFiscale_5
dott. , nato a [...] il [...] e deceduto in Persona_1
Messina il 25.11.2021 – , elettivamente domiciliati in Messina, Viale Cadorna n. 14 (Piazza
S. Barbara), presso lo studio degli avv.ti Carlo e Paolo Zampaglione che li rappresentano e difendono per procura in atti;
- appellati -
Conclusioni dei procuratori delle parti rese all'udienza, a trattazione scritta, del
6.6.2024: “I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi agli atti e verbali di
causa, con rigetto di ogni contraria eccezione, deduzione difesa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato , premettendo che n.q. di Persona_1
procuratore generale del padre aveva venduto al convenuto Controparte_3 Parte_1
– giusto atto in notar del 08.06.1988 – un appezzamento di
[...] Persona_2
terreno sito nel Comune di Brolo, località Piana Soprana, di mq. 272, ha agìto in giudizio al fine di ottenere l'accertamento del diritto di servitù di passaggio pedonale ivi esistente nonché la condanna del convenuto a rimuovere ciò che aveva ostruito l'accesso alla stradella. L'attore ha precisato che il convenuto si era fatto lecito occludere l'accesso alla striscia di terreno su cui insisteva la servitù di passaggio che aveva consentito all'attore di giungere dal suo terreno – identificato in catasto alla part. n. 2077 (già 603A) – alla strada comunale e viceversa. L'attore ha, altresì, lamentato che nel 1991 il nel Pt_1
ristrutturare il fabbricato rurale esistente sul terreno acquistato, aveva sconfinato sul fondo di sua proprietà ed aveva realizzato due finestre che consentivano l'inspicere e il prospicere sul fondo dell'attore in violazione di quanto previsto dall'art. 905 c.c.. Sulla base di quanto esposto, ha chiesto la demolizione e l'eliminazione delle strutture e Persona_1
manufatti che sconfinavano sul terreno attoreo nonché l'eliminazione delle aperture realizzate illegittimamente oltre alla condanna del convenuto al risarcimento del danno. La
2 , costituitosi in giudizio, ha contestato quanto asserito dalla controparte e, in Parte_1
via riconvenzionale, ha eccepito la maturata usucapione del terreno attoreo parzialmente occupato dal muro di sostegno;
in subordine, ha chiesto l'applicazione dell'istituto dell'accessione invertita ex art. 938 c.c. Espletata consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza n. 466/2022, il Tribunale di Patti tanto ha statuito : “accerta e dichiara esistente il diritto di
servitù di passaggio sulla stradella indicata nel contratto di vendita stipulato l'8.6.1988 tra le
parti e posta lungo il confine proprietà , larga metri uno e centimetri venti circa;
3) CP_5
conseguentemente, condanna il convenuto a rimuovere qualunque ostacolo che impedisce
l'accesso alla stradella descritta al punto n. 2 da parte dell'attore; 4) condanna il convenuto
a demolire le opere che occupano parzialmente la particella n. 2077, di proprietà dell'attore;
5) rigetta le altre domande avanzate dall'attore; 6) rigetta le domande riconvenzionali
avanzate dal convenuto;
7) condanna il convenuto a corrispondere all'attore le spese di lite
che liquida, già decurtate nella misura di 1/2, in € 175,00 per spese vive ed € 4.500.00 oltre
spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
8) condanna il convenuto a rifondere le
spese ed onorari di C.T.U., ove corrisposti dall'attore”.
Avverso la superiore statuizione, con atto notificato il 15.7.2022 proponeva gravame
[...]
. Parte_1
Si costituivano in giudizio gli eredi di , chiedendo la conferma della Persona_1
sentenza impugnata, vinte le spese.
Con ordinanza del 4.10.2023 la Corte accoglieva la chiesa inibitoria relativamente al capo di sentenza concernente la demolizione di opere murarie.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 6.6.2024, resa a trattazione scritta, la Corte
assumeva la causa in decisione, con i termini di legge per gli atti conclusivi finali.
Motivi della decisione
3 Con il primo motivo di gravame ripropone l'eccezione di asserita carenza di Pt_1
legittimazione attiva in capo all'attore e ciò in quanto il non avrebbe fornito prova Per_1
della titolarità del terreno per cui è causa.
Il motivo di gravame è infondato.
La proprietà della particella 2077 in capo a non è stata contestata dall'appellante Per_1
nella comparsa di costituzione nel primo grado di giudizio, per cui l'attore era dispensato dall'onere della prova.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta nulllità della sentenza impugnata per ammissione di mezzi istruttori nella specie CTU, avente valore meramente esplorativo,
per stessa ammissione del Giudicante, ma, di poi ammessa in mancanza di allegazione e prova da parte dell'attore.
Il motivo di gravame è infondato.
Già in senso al procedimento di primo grado alla udienza del 07.12.2012, chiedeva Pt_1
la revoca dell'istruttoria a mezzo del c.t.u.; la richiesta veniva rigettata dal Tribunale in quanto "Letti gli atti, sciogliendo la riserva nel procedimento n. 689/08; Ritenuto in merito
all'istanza di revoca dell'ordinanza con la quale è stata disposta ctu, che essa non possa
essere accolta, atteso che – sebbene in una prima fase si fosse ritenuta la sua finalità
esplorativa – di fatto si è poi meglio rivalutata la questione, considerando che la
documentazione fotografica prodotta e la stessa affermazione del , circa l'effettiva Pt_1
occupazione di porzione del terreno altrui, supplivano a quella mancanza di principio di
prova per la quale la CTU era stata valutata come esplorativa”.
Posto che il Giudice di prime cure, con l'ordinanza del 26.01.2012, ha escluso, con motivazione priva di vizi logici e giuridici, il carattere esplorativo della consulenza,
puntualizzando la “specificità delle domande del , nonché rimarcando la legittimità Per_1
della stessa alla luce della “documentazione fotografica” già prodotta in atti dall'attore, il motivo di gravame, che tralaltro non attiene a un mezzo di prova, è infondato .
4 Con il terzo motivo di gravame, l'appellante, muovendo dal dato che ab origine Per_1
fosse proprietario di un ben più vasto terreno (individuato al foglio 6, part. 603),
successivamente frazionato e traferito in parte proprio al , dapprima con atto in Pt_1
Notar del 1988 (part. 1323, già part. 603/b) e – a distanza di oltre quindici anni – con Per_2
scrittura privata del 2005 e contratto datato 29.11.2006 (part. 2070, già part. 1311),
asserisce che il proprio ulteriore acquisto della particella 2070, avvenuto nel 2006, avrebbe determinato l'estinzione del diritto di servitù in favore della residua porzione appartenente all'attore (part. 2077).
Al riguardo occorre muovere dall'atto pubblico datato 08.06.1988. In tale atto è stato previsto che “esso venditore riserva a favore del restante suo terreno un diritto di passaggio
pedonale attraverso lo appezzamento di terreno venduto e lungo il confine con la proprietà
e da esercitarsi su una stradella larga metri uno e centimetri venti circa e già bene CP_5
individuata da una siepe”.
Come opportunamente motivato in sentenza, non ha mai contestato di avere Pt_1
realizzato le opere che impediscono di esercitare il transito dal terreno in proprietà Per_1
per raggiungere la strada comunale. La servitù è sempre stata finalizzata a collegare la proprietà dei alla pubblica via ed è non contestatala circostanza che gli appellati Per_1
sono proprietari del fondo dominante censito al foglio 6 part. 2077, bene in ordine al quale la servitù conserva tutt'oggi una pacifica utilitas, in piena conformità a quanto previsto sin dall'epoca della propria costituzione.
L'appellante insiste altresì nell'ammissione degli articolati di prova per testi di già denegata in primo grado e volta a comprovare per testi la rinuncia da parte del ad esercitare Per_1
il diritto di passaggio sulla stradella, palesandosi la stessa inammissibile perché la rinuncia a un diritto reale richiede la forma scritta ad substantiam, così come è inammissibile la produzione effettuata per la prima volta in grado di appello della scrittura privata con la quale
5 ebbe ad autorizzare alla recinzione del terreno acquistato che, talaltro, è Per_1 Pt_1
priva del requisito della decisività.
Con il quarto motivo di gravame l'appellante lamenta illegittima e nulla decisione sulla domanda riconvenzionale di accessione invertita, per non avere il giudice di primo grado ammesso la prova testimoniale volta a comprovare che fu ad autorizzare, Persona_1
sui luoghi, la realizzazione del muro di sostegno.
Il motivo di gravame è infondato.
L'art. 938 c.c., il quale, in deroga al principio generale sull'acquisto della proprietà per accessione, di cui ai precedenti artt. 934 e ss., prevede, in caso di occupazione di porzione del fondo contiguo con una costruzione, l'attribuzione al costruttore della proprietà dell'opera realizzata e del suolo (cosiddetta accessione invertita), si riferisce esclusivamente alla costruzione di un edificio, cioè di una struttura muraria complessa idonea alla permanenza nel suo interno di persone e di cose, non potendo, quindi, essere invocato con riguardo a opere diverse, quali un muro di contenimento o di divisione.
( in senso sostanzialmente conforme Cass. n. 22997 del 2019)
Con il quinto motivo di gravame l'appellante si duole dell'illegittimo rigetto della domanda di condanna per lite temeraria dell'attore.
Il motivo di gravame è infondato.
Gli atti del giudizio sconfessano l'agire dei con dolo o colpa grave. Per_1
Con i successivi motivi di gravame l'appellante lamenta illegittima e abnorme condanna alle spese del giudizio e a quelle di CTU.
I motivi di gravame sono infondati posto che il giudice ha fatto corretta applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonchè del D.M. 55/2014.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate ex D.M. 147/2022, come in dispositivo.
P.Q.M
6 La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta in grado di appello al n. R.G.A.
542/2022, concernente l'impugnativa della sentenza n. 466/2022 del 23.06.2022, resa dal
Tribunale Patti, avente ad oggetto: servitù, ogni contraria istanza preclusa e/o assorbita,
così provvede:
- rigetta l'appello;
condanna a corrispondere agli appellati le spese del presente grado, Parte_1
che liquida in complessive euro 6.447,00, oltre rimborso forfettario spese 15%, CPA e IVA;
- ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo all' appellante.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 6.5.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
(dr. Maria Grazia Lau) ( dr. Giuseppe Minutoli)
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