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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 27/11/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1106/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Ragusa in via S. Ramelli 50,
e da
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_2 C.F._2
Ragusa in via S. Ramelli n. 50, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Angelo
Cultrera, che li rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTI con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
22.10.2025.
OGGETTO: separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario a Ragusa il 27.06.2005, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 53, parte II, serie A, dell'anno
2005; che dall'unione coniugale sono nate le figlie (Ragusa, 01.07.2006), e (Ragusa, Per_1 Per_2
14.07.2009) non autonome economicamente;
che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 19.06.2025, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, e gli stessi risulteranno liberi di fissare la propria residenza ove riterranno più opportuno, se del caso anche all'estero, e prestano il loro consenso alla emissione di passaporti separati;
2. La casa coniugale di Ragusa, via S. Ramelli n. 50, di proprietà della moglie, con beni e arredi ivi contenuti, resterà assegnata a quest'ultima che ivi continuerà ad abitare, in uno alle figlie, Per_3
e , mentre il signor trasferirà la propria residenza presso altro
[...] Persona_4 Parte_2 immobile;
3. La figlia minore, , resterà affidata ad entrambi i coniugi, con collocazione presso la madre e Per_2 possibilità per il padre di vederla ed averla con s'è in qualunque momento, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici della figlia. Allo stesso modo la figlia , maggiorenne, ma Per_1 non autonoma economicamente in quanto studentessa, potrà concordare con il padre le modalità dei loro incontri;
4. In considerazione dell'età delle figlie, le stesse regolamenteranno concordemente con ciascuno dei genitori le vacanze estive, il periodo pasquale e natalizio;
5. Il signor , tenuto conto delle attuali condizioni reddituali e finanziarie, si impegna Parte_2
a versare per il mantenimento di entrambe le figlie un assegno mensile di € 200,00;
6. Le spese straordinarie in favore delle figlie, tenuto conto delle attuali condizioni reddituali e finanziarie del signor , sono poste, al momento, interamente a carico della signora Pt_2 Pt_1
Tuttavia, le parti convengono che allorquando il signor avrà trovato una Parte_2 qualsivoglia ulteriore fonte di reddito, le suddette spese straordinarie andranno automaticamente ripartite tra i coniugi in misura pari al 50% ciascuno;
7. I comparenti dichiarano di avere alla data della presente già regolato ogni altra questione di natura patrimoniale. che l'udienza di comparizione del dì 22.10.2025, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, e che le stesse vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che le superiori condizioni di separazione concordate relativamente alla prole appaiono rispondenti all'interesse della stessa, e possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale, al pari di quelle inerenti ai rapporti economici tra le parti che possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni economiche inerenti ai rapporti patrimoniali;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio concordatario in Ragusa in data 27.06.2005, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 53, parte II, serie A, dell'anno
2005;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Ragusa perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 24.11.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti