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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 28/08/2025, n. 1151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1151 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1644/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliere relatore estensore dott. Sergio Florio Consigliere Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1644/2023
promossa da
(C.F. ) e (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avvocato Domenico Scalia ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in
Catania, via G. A. Costanzo n. 41, giusta procura in atti;
appellanti e appellati incidentali
contro
, e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, proc. n. 10713/1993 (C.F. ), in persona del curatore pro tempore,
[...] CP_4 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Sciuto ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Catania, via Firenze n. 8, giusta procura in atti;
pagina 1 di 7 appellato e appellante incidentale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 2022, ha convenuto in giudizio il coniuge, e il Parte_1 Parte_2 [...]
e dinanzi al Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
Tribunale di Catania, chiedendo un indennizzo ai sensi dell'art. 1150 c.c. e, in subordine, ex art. 2041
c.c., per i miglioramenti apportati nel 1993 all'immobile sito in Sant'Agata Li Battiati, piazza Falcone
n. 7 (N.C.E.U. foglio 3, particella 1385, sub. 4), di proprietà pro indiviso del marito e di CP_1
e, poi, della curatela convenuta. L'attrice ha allegato di aver sostenuto spese pari a €
[...]
74.506,51 e che, a seguito di un giudizio di divisione, l'immobile è stato venduto per € 140.000,00, somma superiore al valore originario.
Il convenuto si è costituito, eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione CP_1 passiva, sostenendo che l'immobile appartiene al fallimento personale di Ha Controparte_1 inoltre eccepito l'improponibilità della domanda in sede extrafallimentare, ai sensi degli artt. 52 e 93 della legge fallimentare, nonché la prescrizione del credito vantato dalla ove lo stesso fosse Pt_1 effettivamente sorto e riconosciuto. In ogni caso, ha dedotto l'infondatezza della domanda, chiedendo il suo rigetto.
Anche si è costituito, con comparsa depositata in data 13.6.2023, aderendo Parte_2 integralmente alla domanda attorea.
Con sentenza n. 4624/2023, pubblicata in data 10.11.2023, (resa nel procedimento iscritto al n.
15099/2022 r.g.) il Tribunale di Catania ha rigettato le domande di e e Parte_1 Parte_2 ha condannato entrambi, in solido, al pagamento delle spese processuali e di una somma ulteriore ex art. 96, comma 3, c.p.c., in favore del . CP_1
e hanno impugnato la sentenza con atto di citazione notificato il Parte_1 Parte_2
12.12.2023, articolando un unico motivo di gravame. ha inoltre dichiarato di aver Parte_1 rinunciato all'azione nei confronti di per la metà del valore dell'arricchimento, Parte_2 coltivando, con l'appello proposto, la domanda subordinata di arricchimento senza causa per la residua metà, nei confronti unicamente del solo Fallimento della società di fatto Controparte_1
e . Controparte_2 Controparte_3
Quest'ultimo si è costituito con comparsa depositata il 26.3.2024, chiedendo il rigetto pagina 2 di 7 dell'impugnazione e proponendo appello incidentale condizionato con riferimento alle eccezioni preliminari già sollevate in primo grado.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione del 5 maggio 2025, sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di appello, gli appellanti censurano - con riferimento alla sola domanda di arricchimento senza causa - la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di primo grado. In particolare, lamentano che il Tribunale, nel rigettare la domanda, non abbia attribuito rilevanza probatoria né al contratto preliminare di compravendita, né alla relazione del consulente tecnico d'ufficio depositata nel procedimento di divisione del bene in comunione (r.g. n. 11574/2017).
Si dolgono altresì che il Tribunale non abbia provveduto all'ammissione dei mezzi istruttori dedotti in primo grado, segnatamente la prova per testi e la consulenza tecnica d'ufficio, finalizzati alla determinazione del valore dei miglioramenti apportati all'immobile.
Il motivo non è fondato.
Il Tribunale ha rigettato la domanda di arricchimento senza causa, proposta in via subordinata rispetto a quella di corresponsione di una somma a titolo di indennità per miglioramenti ai sensi dell'art. 1150
c.c., ritenendo che l'attrice non abbia fornito prova né delle spese sostenute (“non essendo stata prodotta agli atti alcuna fattura o prova scritta attestante esborsi o pagamenti verso terzi”), né dell'effettuazione dei lavori, né, infine, dell'esistenza di un vantaggio per il convenuto CP_1 derivante da tali interventi.
Orbene, osserva la Corte che, a prescindere dalla questione della prova dei presupposti costitutivi di cui all'art. 2041 c.c., la domanda di arricchimento non può comunque essere accolta per mancanza del carattere sussidiario previsto dall'art. 2042 c.c., con conseguente infondatezza dell'appello.
La natura sussidiaria dell'azione di arricchimento senza causa costituisce un presupposto della domanda, richiesto dalla legge: a mente dell'art. 2042 c.c., "l'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito".
Ne deriva che tale condizione, non integrando un'eccezione in senso stretto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice, anche in appello, nei limiti in cui la circostanza risulti da elementi di fatto già
pagina 3 di 7 acquisiti nel giudizio (Cass. n. 9486/2013).
La sentenza di primo grado, non impugnata sul punto, ha rigettato la domanda ex art. 1150 c.c. sul presupposto che l'attrice fosse mera detentrice qualificata, come tale priva di una situazione di possesso utile ad usucapionem. Il Tribunale ha correttamente applicato il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui la previsione dell'art. 1150 c.c. - che attribuisce al possessore, all'atto della restituzione della cosa, il diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie ed all'indennità per i miglioramenti recati alla cosa stessa - è di natura eccezionale e non può, quindi, essere applicata in via analogica al detentore qualificato (Cass. n. 29924/2022).
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con sentenza n. 33954/2023, hanno chiarito che, “ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico. (Nella specie, la
S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva dichiarato improponibile la domanda di ingiustificato arricchimento, proposta in via subordinata rispetto a quella di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale, nonostante quest'ultima fosse stata rigettata nel merito per carenza di prova della violazione dell'obbligo di buona fede da parte del convenuto)”.
Per quanto qui d'interesse, le Sezioni Unite, dichiarando di aderire, in linea di principio, alla teoria della sussidiarietà in astratto, hanno ribadito che “occorre salvaguardare la volontà che è alla base dell'introduzione dell'art. 2042 c.c., e che è quella di preservare la certezza del diritto ed evitare elusioni della norma, ammettendo che si possa agire con l'azione di arricchimento anche nei casi in cui la domanda principale non sia stata coltivata o sia andata perduta per il comportamento colpevole del titolare”.
A tal fine hanno richiamato il contenuto della Relazione al codice civile, nella quale si giustifica il principio di sussidiarietà sostenendo che “là dove si possa eliminare una situazione anormale con
l'applicazione di una norma particolare, il ricorso all'azione generale mancherebbe del suo presupposto, ossia del pregiudizio altrimenti evitabile” (pag. 24 della sentenza).
pagina 4 di 7 La regola della sussidiarietà – proseguono le Sezioni Unite – “impone di affermare che, se l'impoverito dispone di altre difese, l'azione di arricchimento non può essere esercitata, e ciò vale anche se le altre difese, già pertinenti al soggetto, siano andate perdute, come appunto nel caso della prescrizione. Né può trascurarsi l'argomento speso da autorevole dottrina secondo cui "concedere in questi casi
l'azione di arricchimento, significherebbe frustrare la finalità di quegli istituti, che consiste proprio nel determinare la perdita di un diritto a danno di chi non lo ha esercitato"”.
Nel caso di specie, il rigetto della domanda ex art. 1150 c.c. non esclude la possibilità dell'esercizio di una diversa azione da parte dell'impoverita, in particolare quella ex art. 936 c.c., comma 2, spettante al terzo costruttore.
Tale azione, tuttavia, non è stata proposta né è stata dedotta dagli appellanti alcuna censura volta a contestare l'inquadramento giuridico operato dal Tribunale. In mancanza di censure, deve ritenersi definitivamente accertato che l'attrice ha esercitato una domanda ai sensi dell'art. 1150 c.c., e non ex art. 936 c.c.
Ne deriva che è preclusa la domanda fondata sulla clausola residuale ex artt. 2041 e 2042 c.c.
Gli artt. 936 e 1150 c.c. perseguono entrambi il medesimo obiettivo della rifusione del valore delle migliorie, ma si distinguono tra loro, perché la prima domanda (unica proposta da parte dell'attrice) presuppone la qualità di possessore, mentre la seconda si riferisce al terzo, ossia a colui il quale non abbia con il proprietario del fondo alcun rapporto giuridico di natura reale o personale che gli attribuisca la facoltà di costruire (Cass. n. 5086/2022; Cass. n. 16804/2018).
Nel caso di specie, il Tribunale ha qualificato la domanda come proposta ai sensi dell'art. 1150 c.c. e l'ha rigettata. Gli appellanti non hanno formulato alcuna censura volta a contestare tale qualificazione, né hanno sostenuto che il giudice di primo grado avrebbe potuto accogliere la domanda riqualificandola come pretesa di rimborso ex art. 936, comma 2, c.c. In mancanza di specifici motivi di appello sul punto, deve ritenersi formato il giudicato interno sulla sua qualificazione come domanda ex art. 1150
c.c.
L'attrice, in quanto terzo, avrebbe invece potuto, al fine di conseguire il preteso indennizzo, esperire l'azione di cui all'art. 936, comma 2, c.c.
Pertanto, sussistendo una diversa azione astrattamente esercitabile da parte dell'asserita impoverita, la domanda di arricchimento avanzata in via subordinata non risulta proponibile. Invero, secondo pagina 5 di 7 consolidato orientamento della Corte di cassazione, l'azione di arricchimento senza causa ha carattere sussidiario ed è quindi inammissibile, ai sensi dell'art. 2042 c.c., allorché chi la eserciti, secondo una valutazione da compiersi in astratto e perciò prescindendo dalla previsione del suo esito, possa esercitare un'altra azione per farsi indennizzare il pregiudizio subito (Cass., SS.UU., Sent. n.
9531/1996; Cass., SS.UU. sent. n. 28042/2008; Cass., Sez. Lav., sent. n. 25461/2010).
Ne consegue che, indipendentemente dalla valutazione del materiale istruttorio già acquisito e degli ulteriori mezzi istruttori qui riproposti, l'appello in esame che mira all'accoglimento della domanda subordinata ex artt. 2041 e 2042 c.c. va ritenuto infondato e deve essere rigettato.
In ordine all'appello incidentale condizionato proposto dal appellato, si osserva che, per CP_1 costante giurisprudenza di legittimità, “il ricorso incidentale della parte totalmente vittoriosa nel giudizio di primo grado, che investa questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, ha natura di ricorso condizionato all'accoglimento del ricorso principale, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, sicché, laddove le medesime questioni siano state oggetto di decisione esplicita o implicita da parte del giudice di merito, tale ricorso incidentale va esaminato solo in presenza dell'attualità dell'interesse, ovvero unicamente nell'ipotesi della fondatezza del ricorso principale”
(Cass., sent. n. 4047/2016; Cass., sent. n. 7381/2013; Cass. SS.UU. n 5456/2009).
Nel caso in esame, il rigetto dell'appello principale comporta l'assorbimento di tutte le eccezioni pregiudiziali di rito e preliminari di merito reiterate con l'appello incidentale condizionato dalla curatela, vittoriosa in primo grado.
Le spese del presente grado del giudizio - da liquidarsi, come in dispositivo, secondo il vigente D.M. n.
147/2022 in rapporto allo scaglione tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00 in relazione alle fasi espletate, compresa la fase istruttoria (considerato che, come affermato da Cass. n. 8561/2023 e
30219/2023, il D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 5, lett. c, e s.m.i., ricomprende, con detta voce, anche la fase di trattazione e, pertanto, il relativo compenso unitario spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività a contenuto istruttorio), facendo applicazione, però, limitatamente a detta fase, dei parametri minimi - seguono la soccombenza e pertanto vanno poste a carico degli appellanti in solido.
Atteso l'integrale rigetto del proposto appello, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, di un pagina 6 di 7 ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1644/2023 R.G., rigetta l'appello proposto da e avverso la sentenza n. 4624/2023 del Parte_1 Parte_2
10.11.2023 del Tribunale di Catania, che conferma.
Condanna gli appellanti in solido alla rifusione delle spese processuali in favore del Fallimento della società di fatto e , che liquida in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 complessivi € 8.469,00 per compensi, di cui € 2.058,00 per fase di studio, € 1.418,00 per fase introduttiva, € 1.523,00 per fase di trattazione, € 3.470,00 per fase decisionale, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei predetti compensi, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n.
228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Catania il 24 luglio 2024, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della
Corte.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Claudia Cottini dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliere relatore estensore dott. Sergio Florio Consigliere Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1644/2023
promossa da
(C.F. ) e (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avvocato Domenico Scalia ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in
Catania, via G. A. Costanzo n. 41, giusta procura in atti;
appellanti e appellati incidentali
contro
, e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, proc. n. 10713/1993 (C.F. ), in persona del curatore pro tempore,
[...] CP_4 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Sciuto ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Catania, via Firenze n. 8, giusta procura in atti;
pagina 1 di 7 appellato e appellante incidentale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 2022, ha convenuto in giudizio il coniuge, e il Parte_1 Parte_2 [...]
e dinanzi al Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
Tribunale di Catania, chiedendo un indennizzo ai sensi dell'art. 1150 c.c. e, in subordine, ex art. 2041
c.c., per i miglioramenti apportati nel 1993 all'immobile sito in Sant'Agata Li Battiati, piazza Falcone
n. 7 (N.C.E.U. foglio 3, particella 1385, sub. 4), di proprietà pro indiviso del marito e di CP_1
e, poi, della curatela convenuta. L'attrice ha allegato di aver sostenuto spese pari a €
[...]
74.506,51 e che, a seguito di un giudizio di divisione, l'immobile è stato venduto per € 140.000,00, somma superiore al valore originario.
Il convenuto si è costituito, eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione CP_1 passiva, sostenendo che l'immobile appartiene al fallimento personale di Ha Controparte_1 inoltre eccepito l'improponibilità della domanda in sede extrafallimentare, ai sensi degli artt. 52 e 93 della legge fallimentare, nonché la prescrizione del credito vantato dalla ove lo stesso fosse Pt_1 effettivamente sorto e riconosciuto. In ogni caso, ha dedotto l'infondatezza della domanda, chiedendo il suo rigetto.
Anche si è costituito, con comparsa depositata in data 13.6.2023, aderendo Parte_2 integralmente alla domanda attorea.
Con sentenza n. 4624/2023, pubblicata in data 10.11.2023, (resa nel procedimento iscritto al n.
15099/2022 r.g.) il Tribunale di Catania ha rigettato le domande di e e Parte_1 Parte_2 ha condannato entrambi, in solido, al pagamento delle spese processuali e di una somma ulteriore ex art. 96, comma 3, c.p.c., in favore del . CP_1
e hanno impugnato la sentenza con atto di citazione notificato il Parte_1 Parte_2
12.12.2023, articolando un unico motivo di gravame. ha inoltre dichiarato di aver Parte_1 rinunciato all'azione nei confronti di per la metà del valore dell'arricchimento, Parte_2 coltivando, con l'appello proposto, la domanda subordinata di arricchimento senza causa per la residua metà, nei confronti unicamente del solo Fallimento della società di fatto Controparte_1
e . Controparte_2 Controparte_3
Quest'ultimo si è costituito con comparsa depositata il 26.3.2024, chiedendo il rigetto pagina 2 di 7 dell'impugnazione e proponendo appello incidentale condizionato con riferimento alle eccezioni preliminari già sollevate in primo grado.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione del 5 maggio 2025, sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di appello, gli appellanti censurano - con riferimento alla sola domanda di arricchimento senza causa - la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di primo grado. In particolare, lamentano che il Tribunale, nel rigettare la domanda, non abbia attribuito rilevanza probatoria né al contratto preliminare di compravendita, né alla relazione del consulente tecnico d'ufficio depositata nel procedimento di divisione del bene in comunione (r.g. n. 11574/2017).
Si dolgono altresì che il Tribunale non abbia provveduto all'ammissione dei mezzi istruttori dedotti in primo grado, segnatamente la prova per testi e la consulenza tecnica d'ufficio, finalizzati alla determinazione del valore dei miglioramenti apportati all'immobile.
Il motivo non è fondato.
Il Tribunale ha rigettato la domanda di arricchimento senza causa, proposta in via subordinata rispetto a quella di corresponsione di una somma a titolo di indennità per miglioramenti ai sensi dell'art. 1150
c.c., ritenendo che l'attrice non abbia fornito prova né delle spese sostenute (“non essendo stata prodotta agli atti alcuna fattura o prova scritta attestante esborsi o pagamenti verso terzi”), né dell'effettuazione dei lavori, né, infine, dell'esistenza di un vantaggio per il convenuto CP_1 derivante da tali interventi.
Orbene, osserva la Corte che, a prescindere dalla questione della prova dei presupposti costitutivi di cui all'art. 2041 c.c., la domanda di arricchimento non può comunque essere accolta per mancanza del carattere sussidiario previsto dall'art. 2042 c.c., con conseguente infondatezza dell'appello.
La natura sussidiaria dell'azione di arricchimento senza causa costituisce un presupposto della domanda, richiesto dalla legge: a mente dell'art. 2042 c.c., "l'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito".
Ne deriva che tale condizione, non integrando un'eccezione in senso stretto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice, anche in appello, nei limiti in cui la circostanza risulti da elementi di fatto già
pagina 3 di 7 acquisiti nel giudizio (Cass. n. 9486/2013).
La sentenza di primo grado, non impugnata sul punto, ha rigettato la domanda ex art. 1150 c.c. sul presupposto che l'attrice fosse mera detentrice qualificata, come tale priva di una situazione di possesso utile ad usucapionem. Il Tribunale ha correttamente applicato il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui la previsione dell'art. 1150 c.c. - che attribuisce al possessore, all'atto della restituzione della cosa, il diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie ed all'indennità per i miglioramenti recati alla cosa stessa - è di natura eccezionale e non può, quindi, essere applicata in via analogica al detentore qualificato (Cass. n. 29924/2022).
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con sentenza n. 33954/2023, hanno chiarito che, “ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico. (Nella specie, la
S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva dichiarato improponibile la domanda di ingiustificato arricchimento, proposta in via subordinata rispetto a quella di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale, nonostante quest'ultima fosse stata rigettata nel merito per carenza di prova della violazione dell'obbligo di buona fede da parte del convenuto)”.
Per quanto qui d'interesse, le Sezioni Unite, dichiarando di aderire, in linea di principio, alla teoria della sussidiarietà in astratto, hanno ribadito che “occorre salvaguardare la volontà che è alla base dell'introduzione dell'art. 2042 c.c., e che è quella di preservare la certezza del diritto ed evitare elusioni della norma, ammettendo che si possa agire con l'azione di arricchimento anche nei casi in cui la domanda principale non sia stata coltivata o sia andata perduta per il comportamento colpevole del titolare”.
A tal fine hanno richiamato il contenuto della Relazione al codice civile, nella quale si giustifica il principio di sussidiarietà sostenendo che “là dove si possa eliminare una situazione anormale con
l'applicazione di una norma particolare, il ricorso all'azione generale mancherebbe del suo presupposto, ossia del pregiudizio altrimenti evitabile” (pag. 24 della sentenza).
pagina 4 di 7 La regola della sussidiarietà – proseguono le Sezioni Unite – “impone di affermare che, se l'impoverito dispone di altre difese, l'azione di arricchimento non può essere esercitata, e ciò vale anche se le altre difese, già pertinenti al soggetto, siano andate perdute, come appunto nel caso della prescrizione. Né può trascurarsi l'argomento speso da autorevole dottrina secondo cui "concedere in questi casi
l'azione di arricchimento, significherebbe frustrare la finalità di quegli istituti, che consiste proprio nel determinare la perdita di un diritto a danno di chi non lo ha esercitato"”.
Nel caso di specie, il rigetto della domanda ex art. 1150 c.c. non esclude la possibilità dell'esercizio di una diversa azione da parte dell'impoverita, in particolare quella ex art. 936 c.c., comma 2, spettante al terzo costruttore.
Tale azione, tuttavia, non è stata proposta né è stata dedotta dagli appellanti alcuna censura volta a contestare l'inquadramento giuridico operato dal Tribunale. In mancanza di censure, deve ritenersi definitivamente accertato che l'attrice ha esercitato una domanda ai sensi dell'art. 1150 c.c., e non ex art. 936 c.c.
Ne deriva che è preclusa la domanda fondata sulla clausola residuale ex artt. 2041 e 2042 c.c.
Gli artt. 936 e 1150 c.c. perseguono entrambi il medesimo obiettivo della rifusione del valore delle migliorie, ma si distinguono tra loro, perché la prima domanda (unica proposta da parte dell'attrice) presuppone la qualità di possessore, mentre la seconda si riferisce al terzo, ossia a colui il quale non abbia con il proprietario del fondo alcun rapporto giuridico di natura reale o personale che gli attribuisca la facoltà di costruire (Cass. n. 5086/2022; Cass. n. 16804/2018).
Nel caso di specie, il Tribunale ha qualificato la domanda come proposta ai sensi dell'art. 1150 c.c. e l'ha rigettata. Gli appellanti non hanno formulato alcuna censura volta a contestare tale qualificazione, né hanno sostenuto che il giudice di primo grado avrebbe potuto accogliere la domanda riqualificandola come pretesa di rimborso ex art. 936, comma 2, c.c. In mancanza di specifici motivi di appello sul punto, deve ritenersi formato il giudicato interno sulla sua qualificazione come domanda ex art. 1150
c.c.
L'attrice, in quanto terzo, avrebbe invece potuto, al fine di conseguire il preteso indennizzo, esperire l'azione di cui all'art. 936, comma 2, c.c.
Pertanto, sussistendo una diversa azione astrattamente esercitabile da parte dell'asserita impoverita, la domanda di arricchimento avanzata in via subordinata non risulta proponibile. Invero, secondo pagina 5 di 7 consolidato orientamento della Corte di cassazione, l'azione di arricchimento senza causa ha carattere sussidiario ed è quindi inammissibile, ai sensi dell'art. 2042 c.c., allorché chi la eserciti, secondo una valutazione da compiersi in astratto e perciò prescindendo dalla previsione del suo esito, possa esercitare un'altra azione per farsi indennizzare il pregiudizio subito (Cass., SS.UU., Sent. n.
9531/1996; Cass., SS.UU. sent. n. 28042/2008; Cass., Sez. Lav., sent. n. 25461/2010).
Ne consegue che, indipendentemente dalla valutazione del materiale istruttorio già acquisito e degli ulteriori mezzi istruttori qui riproposti, l'appello in esame che mira all'accoglimento della domanda subordinata ex artt. 2041 e 2042 c.c. va ritenuto infondato e deve essere rigettato.
In ordine all'appello incidentale condizionato proposto dal appellato, si osserva che, per CP_1 costante giurisprudenza di legittimità, “il ricorso incidentale della parte totalmente vittoriosa nel giudizio di primo grado, che investa questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, ha natura di ricorso condizionato all'accoglimento del ricorso principale, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, sicché, laddove le medesime questioni siano state oggetto di decisione esplicita o implicita da parte del giudice di merito, tale ricorso incidentale va esaminato solo in presenza dell'attualità dell'interesse, ovvero unicamente nell'ipotesi della fondatezza del ricorso principale”
(Cass., sent. n. 4047/2016; Cass., sent. n. 7381/2013; Cass. SS.UU. n 5456/2009).
Nel caso in esame, il rigetto dell'appello principale comporta l'assorbimento di tutte le eccezioni pregiudiziali di rito e preliminari di merito reiterate con l'appello incidentale condizionato dalla curatela, vittoriosa in primo grado.
Le spese del presente grado del giudizio - da liquidarsi, come in dispositivo, secondo il vigente D.M. n.
147/2022 in rapporto allo scaglione tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00 in relazione alle fasi espletate, compresa la fase istruttoria (considerato che, come affermato da Cass. n. 8561/2023 e
30219/2023, il D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 5, lett. c, e s.m.i., ricomprende, con detta voce, anche la fase di trattazione e, pertanto, il relativo compenso unitario spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività a contenuto istruttorio), facendo applicazione, però, limitatamente a detta fase, dei parametri minimi - seguono la soccombenza e pertanto vanno poste a carico degli appellanti in solido.
Atteso l'integrale rigetto del proposto appello, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, di un pagina 6 di 7 ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1644/2023 R.G., rigetta l'appello proposto da e avverso la sentenza n. 4624/2023 del Parte_1 Parte_2
10.11.2023 del Tribunale di Catania, che conferma.
Condanna gli appellanti in solido alla rifusione delle spese processuali in favore del Fallimento della società di fatto e , che liquida in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 complessivi € 8.469,00 per compensi, di cui € 2.058,00 per fase di studio, € 1.418,00 per fase introduttiva, € 1.523,00 per fase di trattazione, € 3.470,00 per fase decisionale, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei predetti compensi, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n.
228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Catania il 24 luglio 2024, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della
Corte.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Claudia Cottini dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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