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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/06/2025, n. 2152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2152 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. 5821/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente rel.
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 14/05/2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Marta Gerli presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Marta Gerli presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Lavello (PZ), trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Lavello al n. 35, parte II, serie A, anno 1992, trascritto, altresì, nei Registri dello stato civile del Comune di AN di PU al n. 96, parte II, serie B, anno 1992 e nei Registri dello stato civile del Comune di Pioltello al n. 102, parte II, serie B, anno 1992 in separazione dei beni.
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 14/05/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) La casa familiare sita in 20054 Segrate (MI), Via Roma n. 13, di proprietà esclusiva della moglie, resterà in uso alla medesima, con tutti gli arredi e corredi in essa contenuti. Le spese ordinarie e quelle relative alle utenze, a titolo esemplificativo gas, energia elettrica, acqua, telefonia e le spese relative alla manutenzione ordinaria del predetto immobile saranno a carico esclusivo della moglie a far tempo dall'omologa della separazione e fintantoché la stessa abiterà nella casa familiare. Le spese straordinarie saranno ad esclusivo carico della moglie, e così pure le imposte e le tasse sul predetto immobile, ivi comprese TARI e TASI, che spetteranno in via esclusiva alla moglie a far tempo dall'omologa della separazione fino a quando la stessa vi abiterà.
2) I coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autonomi e dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di contributo al proprio mantenimento.
- ULTERIORI PATTUIZIONI:
3) In caso di vendita della casa familiare in 20054 Segrate (MI), Via Roma n. 13, il ricavato resterà interamente a favore della moglie, alla quale l'acquirente verserà il prezzo della vendita. Il marito non avrà nulla a pretendere dalla moglie relativamente al ricavato dalla vendita del predetto immobile. Le spese che si rendessero necessarie per la vendita della casa familiare, quali ad esempio le spese per le certificazioni energetiche, urbanistiche e quant'altro, saranno a carico dei coniugi nella misura del 50% ciascuno. Arredi e corredi verranno suddivisi tra i coniugi di comune accordo, entro il termine di consegna dell'immobile all'acquirente.
4) Ciascuno dei coniugi risulta intestatario di un proprio conto corrente bancario, riguardo al quale i coniugi nulla hanno a pretendere l'uno dall'altro, avendo prima d'ora regolato i reciproci rapporti di dare e avere.
5) I coniugi si danno reciprocamente atto di aver definito con quanto sopra descritto ogni rapporto patrimoniale e non, economico e finanziario, tra essi sorto ed intercorso durante ed in conseguenza del matrimonio e che, pertanto, con l'adempimento di quanto pattuito ai punti precedenti, non avranno più nulla a pretendere l'uno dall'altro a tale titolo.
6) Le spese legali relative al presente giudizio sono a carico solidale dei coniugi.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III, c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in Lavello (PZ), in data 02.08.1992;
[...]
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, agli Ufficiali di Stato Civile dei Comuni di Lavello (PZ), di AN di PU
(BA) e di Pioltello (MI) perché provvedano alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di
Legge.
Così deciso in Milano, il 4.6.2025
Il Presidente
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente rel.
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 14/05/2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Marta Gerli presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Marta Gerli presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Lavello (PZ), trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Lavello al n. 35, parte II, serie A, anno 1992, trascritto, altresì, nei Registri dello stato civile del Comune di AN di PU al n. 96, parte II, serie B, anno 1992 e nei Registri dello stato civile del Comune di Pioltello al n. 102, parte II, serie B, anno 1992 in separazione dei beni.
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 14/05/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) La casa familiare sita in 20054 Segrate (MI), Via Roma n. 13, di proprietà esclusiva della moglie, resterà in uso alla medesima, con tutti gli arredi e corredi in essa contenuti. Le spese ordinarie e quelle relative alle utenze, a titolo esemplificativo gas, energia elettrica, acqua, telefonia e le spese relative alla manutenzione ordinaria del predetto immobile saranno a carico esclusivo della moglie a far tempo dall'omologa della separazione e fintantoché la stessa abiterà nella casa familiare. Le spese straordinarie saranno ad esclusivo carico della moglie, e così pure le imposte e le tasse sul predetto immobile, ivi comprese TARI e TASI, che spetteranno in via esclusiva alla moglie a far tempo dall'omologa della separazione fino a quando la stessa vi abiterà.
2) I coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autonomi e dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di contributo al proprio mantenimento.
- ULTERIORI PATTUIZIONI:
3) In caso di vendita della casa familiare in 20054 Segrate (MI), Via Roma n. 13, il ricavato resterà interamente a favore della moglie, alla quale l'acquirente verserà il prezzo della vendita. Il marito non avrà nulla a pretendere dalla moglie relativamente al ricavato dalla vendita del predetto immobile. Le spese che si rendessero necessarie per la vendita della casa familiare, quali ad esempio le spese per le certificazioni energetiche, urbanistiche e quant'altro, saranno a carico dei coniugi nella misura del 50% ciascuno. Arredi e corredi verranno suddivisi tra i coniugi di comune accordo, entro il termine di consegna dell'immobile all'acquirente.
4) Ciascuno dei coniugi risulta intestatario di un proprio conto corrente bancario, riguardo al quale i coniugi nulla hanno a pretendere l'uno dall'altro, avendo prima d'ora regolato i reciproci rapporti di dare e avere.
5) I coniugi si danno reciprocamente atto di aver definito con quanto sopra descritto ogni rapporto patrimoniale e non, economico e finanziario, tra essi sorto ed intercorso durante ed in conseguenza del matrimonio e che, pertanto, con l'adempimento di quanto pattuito ai punti precedenti, non avranno più nulla a pretendere l'uno dall'altro a tale titolo.
6) Le spese legali relative al presente giudizio sono a carico solidale dei coniugi.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III, c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in Lavello (PZ), in data 02.08.1992;
[...]
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, agli Ufficiali di Stato Civile dei Comuni di Lavello (PZ), di AN di PU
(BA) e di Pioltello (MI) perché provvedano alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di
Legge.
Così deciso in Milano, il 4.6.2025
Il Presidente
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG