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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 02/10/2025, n. 753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 753 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA, II sezione civile, riunita in camera di consiglio, composta dai consiglieri
- dott. Giuseppe Minutoli Presidente
- dott. Antonino Zappala' Consigliere
- dott. Vincenza Randazzo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento n. 502/2022 R.G., vertente
TRA
nata a [...], il [...], Parte_1
, rapp.ta e difesa dall'avv. MANFREDI C.F._1
GIGLIOTTI MARIA CRISTINA appellante ammessa al PSS
CONTRO
, nata a MESSINA, il 30/01/1957, Controparte_1
, rapp.ta e difesa dall'avv. CARROCCIO C.F._2
BENEDETTO appellata
Ogg: appello a sentenza n. 312/2022 del 29/04/2022, emessa dal Tribunale di Patti, non notificata
Conclusioni per le parti: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con citazione notificata il 28.6.2022 proponeva Parte_1
appello alla sentenza di cui all'intestazione, con la quale il Tribunale di Patti, definendo il giudizio risarcitorio promosso da
[...]
nei confronti dell'odierna appellante, quale erede di CP_1
l'ha condannata al pagamento della somma di € Persona_1
50.000, a titolo di danno non patrimoniale, per il reato commesso dalla dante causa.
Si è costituita l'appellata, chiedendo il rigetto del gravame.
Espletata CTU, la causa con ordinanza del 19.11.2024 è stata assegnata a sentenza con i termini di rito per conclusionali e repliche.
* * *
Giudizio di primo grado conveniva in giudizio , nella Controparte_1 Parte_1
qualità di erede universale di lamentando danni Persona_1
patrimoniali e non patrimoniali, quali conseguenza dell'illegittima condotta tenuta dalla Per_1
In merito, premetteva che e erano Persona_1 Controparte_2
stati condannati con sentenza numero 9/2008, emessa dal Giudice di
Pace di Sant'Agata Militello, la prima per il reato di cui all'art. 594
c.p. e l'altro per il reato di cui all'art. 612 c.p., rimettendo in sede civile per la liquidazione dei danni, e che detta statuizione era passata in giudicato.
Precisava di aver instaurato altro giudizio, iscritto al n. 748/2012 sia nei confronti di - o meglio, degli eredi, ossia la Controparte_2
moglie e la figlia NG sia di Controparte_3 Persona_1
2 Poiché la era deceduta nell'intervallo tra la notifica della Per_1
citazione introduttiva di esso e la scadenza dei termini per la costituzione in giudizio -quindi tale giudizio si era interrotto ex Contr articolo 299 e non era stato riassunto nei termini previsti Contr dall'articolo 305 , così estinguendosi nei soli confronti della parte colpita dall'evento, ossia aveva proceduto Persona_1
all'instaurazione del nuovo giudizio nei confronti dell'erede di ossia la stessa ciò al fine di ottenere Persona_1 Pt_1
l'integrale risarcimento del danno subito a causa del reato di ingiuria, di cui era stata vittima, e per il quale la era stata Per_1
condannata alla pena di € 200,00 di multa e al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede.
-Il Tribunale definiva la controversia nei termini sopra sintetizzati, rigettando innanzitutto la domanda di risarcimento del danno patrimoniale (della quale in questa sede di gravame non ci si occuperà in mancanza di appello incidentale), ed accogliendo invece la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale;
infatti, con le prove testimoniali era stato dimostrato lo stato di ansia e di prostrazione, oltre che i malanni fisici, che la aveva patito CP_1
per il reato oggetto del giudizio penale.
Perciò, aderendo alle risultanze dell'accertamento peritale, che quantificava il danno -causalmente riconducibile al fatto di reato perpetrato dalla nella misura del 20%, il primo giudice in Per_1
applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano riconosceva l'importo di € 50.000,00, oltre interessi sulla somma devalutata alla
3 data del fatto e via via rivalutata alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Appello
Con il proposto appello la si duole principalmente che sia Pt_1
stato riconosciuto il nesso di causalità tra il reato commesso e il danno alla salute lamentato dalla , nonché l'effettiva CP_1
sussistenza di tale danno.
Considerazioni della Corte.
Preliminarmente vanno rigettate le eccezioni tutte di parte appellata, con cui si lamentano violazioni degli artt. 342, 348 bis e 345 c.p.c.
Quanto alla prima di esse, va detto che- contrariamente a quanto sostenuto dalla , l'appello è chiarissimo, consentendo di CP_1
cogliere pienamente le doglianze della particolarmente Pt_1
incentrate sul nesso di causalità tra il reato e il danno alla persona lamentato dall'attrice.
L'eccezione di cui all'art. 348 bis c.p.c., poi, è evidentemente superata dal passaggio del c.d. filtro, passaggio che non poteva non avvenire in presenza di due consulenze tecniche -quella espletata nel primo grado dello stesso giudizio e quella espletata nel distinto giudizio n.748/2012- che hanno fornito risultati discordanti.
Anche la dedotta violazione dell'art. 345 c.p.c. è infondata.
La lamentare che “la controparte avrebbe formulato Parte_2
delle vere e proprie eccezioni nuove con riferimento alle risultanze della Consulenza Tecnica d'Ufficio, mai dedotte in atti e verbali di causa del giudizio di primo grado, nel corso del quale essa odierna
4 appellante non ha nemmeno ritenuto di depositare osservazioni alla predetta c.t.u., di chiedere chiarimenti, anche attraverso il richiamo del Consulente ad opera del Giudice, o di domandare la rinnovazione della consulenza”- non coglie che si tratta di mere difese, che ben possono essere articolate nel II grado, per supportare l'insoddisfazione sugli esiti del giudizio.
Quanto al merito, valgono le seguenti considerazioni.
Si è ritenuto opportuno procedere a CTU, nominando un collegio peritale a fronte delle seguenti circostanze: a) che la consulenza espletata in primo grado è stata affidata ad una psicologa e non ad un medico specialista nel settore;
b) che gli esiti di essa sono stati ampiamente confutati con il proposto gravame, sotto diversi profili, e specificamente in relazione alla minima capacità offensiva del fatto di reato commesso dalla (condannata per il reato di ingiuria Per_1
per aver profferito all'indirizzo della , gli insulti “bastarda, CP_1
disgraziata, puttana, troia.”), e alla contestualità di esso con il diverso reato di minaccia a carico di , fatti che la Controparte_2
stessa vittima ha ritenuto come unitaria fonte del danno, ponendo prevalentemente l'accento sulla condotta e sugli effetti ansiogeni imputabili all'operato del c) che la CTU espletata nel Pt_1
giudizio n. 748/2012, valutando le stesse allegazioni di danno alla salute, ha ritenuto di quantificare il pregiudizio nel 4%.
Le stesse circostanze hanno indotto a nominare due diversi specialisti, ossia un medico legale e ad uno psichiatra, i quali hanno accertato che la è affetta da: saltuari stati d'ansia in soggetto CP_1
5 affetto da cardiopatia ipertensiva con sclerosi mitralica ed aortica, insufficienza bivalvolare, ipercolesterolemia, tiroidite.
Tali consulenti, che hanno visionato sia la CTP del dott. P. Per_2
risalente al 2011, sia la CTU espletata dal dott. nel Persona_3
parallelo giudizio n. 748/12 -rilevando che secondo quest'ultima la risultava affetta da “segni clinici del disturbo d'ansia in CP_1
pregresse turbe nervose funzionali reattive”, con un danno biologico del 4%- tuttavia, hanno disatteso tale risultato ed hanno motivato ampiamente sulle ragioni di ciò.
In primis, hanno precisato che possono essere esclusi dalla trattazione -in accordo col precedente CTU- la condizione di
CARDIOPATIA IPERTENSIVA CON SCLEROSI
MITRALICA ED AORTICA CON INSUFFICIENZA
BIVALVOLARE, IPERCOLESTEROLEMIA, TIROIDITE. trattandosi di patologie non riconducibili alle vicende per cui è processo, per poi affermare che le stesse vicende non hanno determinato danni organici permanenti.
In particolare, alla doglianza del CTP -per la quale i consulenti non avrebbero riportato fedelmente “quanto già diagnosticato ed emerso dalle visite specialistiche effettuate, le quali mettono in chiara evidenza una condizione di Soggetto affetto da turbe della sfera psichica, certificata da copiosa documentazione sanitaria allegata ai fascicoli”, hanno risposto che l'affermazione non può essere assolutamente condivisa, in quanto:
6 - la sintomatologia consistente in “saltuari stati d'ansia” è stata personalmente riferita dalla perizianda in sede di visita;
-non si comprende quale sarebbe la “copiosa documentazione medica” a cui si riferisce il CTP, essendovi in atti solo relazione psicologica, redatta in data 22.12.2011 dalla dott.ssa , Per_4
psicologa del servizio pubblico.
In ordine a tale relazione i due consulenti d'ufficio hanno commentato che “risulta alquanto difficile poter attribuire al quadro psicopatologico riportato nella relazione…nesso di causalità “cronologico, topografico della continuità fenomenica
e di esclusione di altre cause” con la qualità, la quantità e le modalità degli eventi per cui è processo accaduti ben otto anni prima. La stessa relazione sembra contenere delle incongruenze oltre a delle evidenti contraddizioni”; in particolare rilevano che la sintomatologia descritta nella relazione della psicologa “oltre a non essere riferita dalla paziente in sede di visita non viene riportata dalla stessa quale sintomatologia accusata nell'immediatezza dei fatti e dalla documentazione analizzata emerge che la paziente, a seguito “dell'aggressione subita”, avrebbe accusato “ansia” curata occasionalmente ed esclusivamente con delle compresse di “Levopraid”, farmaco non idoneo a curare la sintomatologia riportata nella stessa relazione. Inoltre, il “notevole stato depressivo” accompagnato al grave quadro psicopatologico evidenziato nella stessa
7 relazione non viene assolutamente riportato dal CTU del
Tribunale di Patti, Dott. ”. Persona_5
Ancora i consulenti confutano l'affermazione del CTP, per il quale,
“vista la notevole discrepanza di parere diagnostico” essi
“avrebbero dovuto richiedere la somministrazione di test psico- diagnostici al fine di ottenere riscontro obiettivo delle patologie psichiche attuali, oggetto di valutazione medico-legale, ai fini del palese nesso causale tra l'aggressione subìta e le lesioni patite”.
In proposito precisano che la eventuale richiesta di test psicodiagnostici sarebbe stata necessaria nel caso di riscontro in sede di visita della “persistenza di disturbi della sfera psichica, ampiamente documentati” citata dal CTP, circostanza smentita dalla stessa perizianda che, come sopra riportato, riferiva “saltuari stati
d'ansia”, che proprio per la caratteristica della saltuarietà non possono essere considerati “persistenti disturbi della sfera psichica” cronicizzatisi.
Osservano i consulenti d'ufficio che non vi è traccia nella storia clinica della paziente e né nella CTU del 2017 del notevole “stato depressivo” riportato nella relazione psicologica del 2011, che si sarebbe accompagnato alle “reazioni emotive culminate nell'insorgenza e nella persistenza di disturbi della sfera psichica” riferite dal CTP e smentite verbalmente, in sede di visita, dalla stessa perizianda, oltre che dalla stessa storia clinica successiva agli eventi.
Infatti, come citato nella relazione, la , continuando a CP_1
lavorare e svolgendo le comuni attività quotidiane, non ha
8 manifestato la necessaria “compromissione significativa del funzionamento in ambito sociale, lavorativo o in altre importanti aree”, indispensabile alla diagnosi di tale disturbo. Ella, infatti, seppure -come sostiene il CTP- “estremamente legata al suo lavoro di insegnante, in cui ha speso le migliori energie fisiche e psichiche” non avrebbe potuto, proprio per le inficiate capacità volitive secondarie ad un significativo disturbo depressivo, “anteporre il proprio dovere di educatrice a quello di persona offesa, al fine di non recare danno al Corpo Docente ed ai propri studenti, dai quali ha avuto continue manifestazioni di fiducia ed apprezzamento per il lavoro svolto, anteponendo l'interesse della Scuola a quello personale”.
All'esito, quindi, i CCTTUU affermano l'insussistenza delle patologie per le quali la ha chiesto il risarcimento. CP_1
Non sconosce questa Corte che con altra sentenza, passata in giudicato, ossia quella che ha definito il giudizio n. 748/2012, sono stati accertati postumi invalidanti del 4% per le stesse lamentate patologie.
Pur tuttavia, tale sentenza ne accerta la dipendenza dal reato di minaccia commesso da , ragion per cui -ove Controparte_2
effettivamente si dovesse tenere conto di tale accertamento- in ogni caso, alla luce della riportata consulenza, che si condivide, dovrebbe escludersi la loro scaturigine dal reato ascritto alla Pt_3
E' appena il caso di aggiungere che il giudice di primo grado ha liquidato solo il danno alla salute;
infatti, riconoscendo la somma di
9 € 50.000, quantificata sulla base delle tabelle di Milano del 2021, che indicano in € 50.807 l'importo spettante per la lesione all'integrità psico-fisica (per una persona di 46 anni con un'invalidità del 20%), evidentemente, nulla ha riconosciuto per il c.d. danno morale, che la tabella indicava in € 18.000 circa, quale maggiorazione dell'importo su specificato.
Orbene, non essendovi appello incidentale della per ottenere CP_1
questa voce di danno non riconosciuta in primo grado, non resta che la riforma della sentenza in termini di rigetto dell'azione risarcitoria dell'attrice.
Le spese del primo e del secondo grado seguono la soccombenza della e si liquidano come da dispositivo, applicando i CP_1
minimi dello scaglione di valore, considerata la non complessità giuridica della controversia.
Quelle del presente grado, poi, vanno corrisposte in favore dell'Erario, considerato che l'appellante è ammessa al gratuito patrocinio, e quelle del primo vanno distratte in favore del procuratore anticipatario, che ha reso la dichiarazione di legge.
Le spese delle due CTU si pongono a totale ed esclusivo carico della
. CP_1
P.Q.M.
La Corte d'appello di Messina, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con citazione notifica il
28.6.2022 da avverso la sentenza n. 312/2022 del Parte_1
29/04/2022, emessa dal Tribunale di Patti, non notificata, nel
10 giudizio promosso da nei confronti dell'odierna Controparte_1
appellante, così provvede:
-in accoglimento dell'appello e riforma della sentenza impugnata: 1) rigetta la domanda risarcitoria proposta dalla , perché CP_1
infondata; 2) condanna , al pagamento, in favore Controparte_1
della convenuta delle spese del giudizio, liquidate di € Pt_1
4.000,00 per compensi, oltre iva, cassa e rimborso spese generali, distratte in favore del difensore anticipatario, avv. C. Manfredi
Gigliotti; 3) pone le spese della Ctu, come liquidate, a totale e definitivo carico dell'attrice.
-condanna al pagamento, in favore della Controparte_1 Pt_1
delle spese del presente grado, che liquida in complessivi € 5.800,00 di cui € 804,00 per spese prenotate a debito, salvo ulteriori, ed €
4.996,00 per compensi, oltre iva, cassa e rimborso spese generali in ragione del 15%, disponendone il versamento in favore dell'Erario.
-pone le spese della CTU espletata nel grado, come separatamente liquidate, a totale e definitivo carico della . CP_1
Così deciso nella camera di consiglio del 18.9.25
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Vincenza Randazzo dott. Giuseppe Minutoli
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA, II sezione civile, riunita in camera di consiglio, composta dai consiglieri
- dott. Giuseppe Minutoli Presidente
- dott. Antonino Zappala' Consigliere
- dott. Vincenza Randazzo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento n. 502/2022 R.G., vertente
TRA
nata a [...], il [...], Parte_1
, rapp.ta e difesa dall'avv. MANFREDI C.F._1
GIGLIOTTI MARIA CRISTINA appellante ammessa al PSS
CONTRO
, nata a MESSINA, il 30/01/1957, Controparte_1
, rapp.ta e difesa dall'avv. CARROCCIO C.F._2
BENEDETTO appellata
Ogg: appello a sentenza n. 312/2022 del 29/04/2022, emessa dal Tribunale di Patti, non notificata
Conclusioni per le parti: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con citazione notificata il 28.6.2022 proponeva Parte_1
appello alla sentenza di cui all'intestazione, con la quale il Tribunale di Patti, definendo il giudizio risarcitorio promosso da
[...]
nei confronti dell'odierna appellante, quale erede di CP_1
l'ha condannata al pagamento della somma di € Persona_1
50.000, a titolo di danno non patrimoniale, per il reato commesso dalla dante causa.
Si è costituita l'appellata, chiedendo il rigetto del gravame.
Espletata CTU, la causa con ordinanza del 19.11.2024 è stata assegnata a sentenza con i termini di rito per conclusionali e repliche.
* * *
Giudizio di primo grado conveniva in giudizio , nella Controparte_1 Parte_1
qualità di erede universale di lamentando danni Persona_1
patrimoniali e non patrimoniali, quali conseguenza dell'illegittima condotta tenuta dalla Per_1
In merito, premetteva che e erano Persona_1 Controparte_2
stati condannati con sentenza numero 9/2008, emessa dal Giudice di
Pace di Sant'Agata Militello, la prima per il reato di cui all'art. 594
c.p. e l'altro per il reato di cui all'art. 612 c.p., rimettendo in sede civile per la liquidazione dei danni, e che detta statuizione era passata in giudicato.
Precisava di aver instaurato altro giudizio, iscritto al n. 748/2012 sia nei confronti di - o meglio, degli eredi, ossia la Controparte_2
moglie e la figlia NG sia di Controparte_3 Persona_1
2 Poiché la era deceduta nell'intervallo tra la notifica della Per_1
citazione introduttiva di esso e la scadenza dei termini per la costituzione in giudizio -quindi tale giudizio si era interrotto ex Contr articolo 299 e non era stato riassunto nei termini previsti Contr dall'articolo 305 , così estinguendosi nei soli confronti della parte colpita dall'evento, ossia aveva proceduto Persona_1
all'instaurazione del nuovo giudizio nei confronti dell'erede di ossia la stessa ciò al fine di ottenere Persona_1 Pt_1
l'integrale risarcimento del danno subito a causa del reato di ingiuria, di cui era stata vittima, e per il quale la era stata Per_1
condannata alla pena di € 200,00 di multa e al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede.
-Il Tribunale definiva la controversia nei termini sopra sintetizzati, rigettando innanzitutto la domanda di risarcimento del danno patrimoniale (della quale in questa sede di gravame non ci si occuperà in mancanza di appello incidentale), ed accogliendo invece la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale;
infatti, con le prove testimoniali era stato dimostrato lo stato di ansia e di prostrazione, oltre che i malanni fisici, che la aveva patito CP_1
per il reato oggetto del giudizio penale.
Perciò, aderendo alle risultanze dell'accertamento peritale, che quantificava il danno -causalmente riconducibile al fatto di reato perpetrato dalla nella misura del 20%, il primo giudice in Per_1
applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano riconosceva l'importo di € 50.000,00, oltre interessi sulla somma devalutata alla
3 data del fatto e via via rivalutata alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Appello
Con il proposto appello la si duole principalmente che sia Pt_1
stato riconosciuto il nesso di causalità tra il reato commesso e il danno alla salute lamentato dalla , nonché l'effettiva CP_1
sussistenza di tale danno.
Considerazioni della Corte.
Preliminarmente vanno rigettate le eccezioni tutte di parte appellata, con cui si lamentano violazioni degli artt. 342, 348 bis e 345 c.p.c.
Quanto alla prima di esse, va detto che- contrariamente a quanto sostenuto dalla , l'appello è chiarissimo, consentendo di CP_1
cogliere pienamente le doglianze della particolarmente Pt_1
incentrate sul nesso di causalità tra il reato e il danno alla persona lamentato dall'attrice.
L'eccezione di cui all'art. 348 bis c.p.c., poi, è evidentemente superata dal passaggio del c.d. filtro, passaggio che non poteva non avvenire in presenza di due consulenze tecniche -quella espletata nel primo grado dello stesso giudizio e quella espletata nel distinto giudizio n.748/2012- che hanno fornito risultati discordanti.
Anche la dedotta violazione dell'art. 345 c.p.c. è infondata.
La lamentare che “la controparte avrebbe formulato Parte_2
delle vere e proprie eccezioni nuove con riferimento alle risultanze della Consulenza Tecnica d'Ufficio, mai dedotte in atti e verbali di causa del giudizio di primo grado, nel corso del quale essa odierna
4 appellante non ha nemmeno ritenuto di depositare osservazioni alla predetta c.t.u., di chiedere chiarimenti, anche attraverso il richiamo del Consulente ad opera del Giudice, o di domandare la rinnovazione della consulenza”- non coglie che si tratta di mere difese, che ben possono essere articolate nel II grado, per supportare l'insoddisfazione sugli esiti del giudizio.
Quanto al merito, valgono le seguenti considerazioni.
Si è ritenuto opportuno procedere a CTU, nominando un collegio peritale a fronte delle seguenti circostanze: a) che la consulenza espletata in primo grado è stata affidata ad una psicologa e non ad un medico specialista nel settore;
b) che gli esiti di essa sono stati ampiamente confutati con il proposto gravame, sotto diversi profili, e specificamente in relazione alla minima capacità offensiva del fatto di reato commesso dalla (condannata per il reato di ingiuria Per_1
per aver profferito all'indirizzo della , gli insulti “bastarda, CP_1
disgraziata, puttana, troia.”), e alla contestualità di esso con il diverso reato di minaccia a carico di , fatti che la Controparte_2
stessa vittima ha ritenuto come unitaria fonte del danno, ponendo prevalentemente l'accento sulla condotta e sugli effetti ansiogeni imputabili all'operato del c) che la CTU espletata nel Pt_1
giudizio n. 748/2012, valutando le stesse allegazioni di danno alla salute, ha ritenuto di quantificare il pregiudizio nel 4%.
Le stesse circostanze hanno indotto a nominare due diversi specialisti, ossia un medico legale e ad uno psichiatra, i quali hanno accertato che la è affetta da: saltuari stati d'ansia in soggetto CP_1
5 affetto da cardiopatia ipertensiva con sclerosi mitralica ed aortica, insufficienza bivalvolare, ipercolesterolemia, tiroidite.
Tali consulenti, che hanno visionato sia la CTP del dott. P. Per_2
risalente al 2011, sia la CTU espletata dal dott. nel Persona_3
parallelo giudizio n. 748/12 -rilevando che secondo quest'ultima la risultava affetta da “segni clinici del disturbo d'ansia in CP_1
pregresse turbe nervose funzionali reattive”, con un danno biologico del 4%- tuttavia, hanno disatteso tale risultato ed hanno motivato ampiamente sulle ragioni di ciò.
In primis, hanno precisato che possono essere esclusi dalla trattazione -in accordo col precedente CTU- la condizione di
CARDIOPATIA IPERTENSIVA CON SCLEROSI
MITRALICA ED AORTICA CON INSUFFICIENZA
BIVALVOLARE, IPERCOLESTEROLEMIA, TIROIDITE. trattandosi di patologie non riconducibili alle vicende per cui è processo, per poi affermare che le stesse vicende non hanno determinato danni organici permanenti.
In particolare, alla doglianza del CTP -per la quale i consulenti non avrebbero riportato fedelmente “quanto già diagnosticato ed emerso dalle visite specialistiche effettuate, le quali mettono in chiara evidenza una condizione di Soggetto affetto da turbe della sfera psichica, certificata da copiosa documentazione sanitaria allegata ai fascicoli”, hanno risposto che l'affermazione non può essere assolutamente condivisa, in quanto:
6 - la sintomatologia consistente in “saltuari stati d'ansia” è stata personalmente riferita dalla perizianda in sede di visita;
-non si comprende quale sarebbe la “copiosa documentazione medica” a cui si riferisce il CTP, essendovi in atti solo relazione psicologica, redatta in data 22.12.2011 dalla dott.ssa , Per_4
psicologa del servizio pubblico.
In ordine a tale relazione i due consulenti d'ufficio hanno commentato che “risulta alquanto difficile poter attribuire al quadro psicopatologico riportato nella relazione…nesso di causalità “cronologico, topografico della continuità fenomenica
e di esclusione di altre cause” con la qualità, la quantità e le modalità degli eventi per cui è processo accaduti ben otto anni prima. La stessa relazione sembra contenere delle incongruenze oltre a delle evidenti contraddizioni”; in particolare rilevano che la sintomatologia descritta nella relazione della psicologa “oltre a non essere riferita dalla paziente in sede di visita non viene riportata dalla stessa quale sintomatologia accusata nell'immediatezza dei fatti e dalla documentazione analizzata emerge che la paziente, a seguito “dell'aggressione subita”, avrebbe accusato “ansia” curata occasionalmente ed esclusivamente con delle compresse di “Levopraid”, farmaco non idoneo a curare la sintomatologia riportata nella stessa relazione. Inoltre, il “notevole stato depressivo” accompagnato al grave quadro psicopatologico evidenziato nella stessa
7 relazione non viene assolutamente riportato dal CTU del
Tribunale di Patti, Dott. ”. Persona_5
Ancora i consulenti confutano l'affermazione del CTP, per il quale,
“vista la notevole discrepanza di parere diagnostico” essi
“avrebbero dovuto richiedere la somministrazione di test psico- diagnostici al fine di ottenere riscontro obiettivo delle patologie psichiche attuali, oggetto di valutazione medico-legale, ai fini del palese nesso causale tra l'aggressione subìta e le lesioni patite”.
In proposito precisano che la eventuale richiesta di test psicodiagnostici sarebbe stata necessaria nel caso di riscontro in sede di visita della “persistenza di disturbi della sfera psichica, ampiamente documentati” citata dal CTP, circostanza smentita dalla stessa perizianda che, come sopra riportato, riferiva “saltuari stati
d'ansia”, che proprio per la caratteristica della saltuarietà non possono essere considerati “persistenti disturbi della sfera psichica” cronicizzatisi.
Osservano i consulenti d'ufficio che non vi è traccia nella storia clinica della paziente e né nella CTU del 2017 del notevole “stato depressivo” riportato nella relazione psicologica del 2011, che si sarebbe accompagnato alle “reazioni emotive culminate nell'insorgenza e nella persistenza di disturbi della sfera psichica” riferite dal CTP e smentite verbalmente, in sede di visita, dalla stessa perizianda, oltre che dalla stessa storia clinica successiva agli eventi.
Infatti, come citato nella relazione, la , continuando a CP_1
lavorare e svolgendo le comuni attività quotidiane, non ha
8 manifestato la necessaria “compromissione significativa del funzionamento in ambito sociale, lavorativo o in altre importanti aree”, indispensabile alla diagnosi di tale disturbo. Ella, infatti, seppure -come sostiene il CTP- “estremamente legata al suo lavoro di insegnante, in cui ha speso le migliori energie fisiche e psichiche” non avrebbe potuto, proprio per le inficiate capacità volitive secondarie ad un significativo disturbo depressivo, “anteporre il proprio dovere di educatrice a quello di persona offesa, al fine di non recare danno al Corpo Docente ed ai propri studenti, dai quali ha avuto continue manifestazioni di fiducia ed apprezzamento per il lavoro svolto, anteponendo l'interesse della Scuola a quello personale”.
All'esito, quindi, i CCTTUU affermano l'insussistenza delle patologie per le quali la ha chiesto il risarcimento. CP_1
Non sconosce questa Corte che con altra sentenza, passata in giudicato, ossia quella che ha definito il giudizio n. 748/2012, sono stati accertati postumi invalidanti del 4% per le stesse lamentate patologie.
Pur tuttavia, tale sentenza ne accerta la dipendenza dal reato di minaccia commesso da , ragion per cui -ove Controparte_2
effettivamente si dovesse tenere conto di tale accertamento- in ogni caso, alla luce della riportata consulenza, che si condivide, dovrebbe escludersi la loro scaturigine dal reato ascritto alla Pt_3
E' appena il caso di aggiungere che il giudice di primo grado ha liquidato solo il danno alla salute;
infatti, riconoscendo la somma di
9 € 50.000, quantificata sulla base delle tabelle di Milano del 2021, che indicano in € 50.807 l'importo spettante per la lesione all'integrità psico-fisica (per una persona di 46 anni con un'invalidità del 20%), evidentemente, nulla ha riconosciuto per il c.d. danno morale, che la tabella indicava in € 18.000 circa, quale maggiorazione dell'importo su specificato.
Orbene, non essendovi appello incidentale della per ottenere CP_1
questa voce di danno non riconosciuta in primo grado, non resta che la riforma della sentenza in termini di rigetto dell'azione risarcitoria dell'attrice.
Le spese del primo e del secondo grado seguono la soccombenza della e si liquidano come da dispositivo, applicando i CP_1
minimi dello scaglione di valore, considerata la non complessità giuridica della controversia.
Quelle del presente grado, poi, vanno corrisposte in favore dell'Erario, considerato che l'appellante è ammessa al gratuito patrocinio, e quelle del primo vanno distratte in favore del procuratore anticipatario, che ha reso la dichiarazione di legge.
Le spese delle due CTU si pongono a totale ed esclusivo carico della
. CP_1
P.Q.M.
La Corte d'appello di Messina, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con citazione notifica il
28.6.2022 da avverso la sentenza n. 312/2022 del Parte_1
29/04/2022, emessa dal Tribunale di Patti, non notificata, nel
10 giudizio promosso da nei confronti dell'odierna Controparte_1
appellante, così provvede:
-in accoglimento dell'appello e riforma della sentenza impugnata: 1) rigetta la domanda risarcitoria proposta dalla , perché CP_1
infondata; 2) condanna , al pagamento, in favore Controparte_1
della convenuta delle spese del giudizio, liquidate di € Pt_1
4.000,00 per compensi, oltre iva, cassa e rimborso spese generali, distratte in favore del difensore anticipatario, avv. C. Manfredi
Gigliotti; 3) pone le spese della Ctu, come liquidate, a totale e definitivo carico dell'attrice.
-condanna al pagamento, in favore della Controparte_1 Pt_1
delle spese del presente grado, che liquida in complessivi € 5.800,00 di cui € 804,00 per spese prenotate a debito, salvo ulteriori, ed €
4.996,00 per compensi, oltre iva, cassa e rimborso spese generali in ragione del 15%, disponendone il versamento in favore dell'Erario.
-pone le spese della CTU espletata nel grado, come separatamente liquidate, a totale e definitivo carico della . CP_1
Così deciso nella camera di consiglio del 18.9.25
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Vincenza Randazzo dott. Giuseppe Minutoli
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