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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 03/06/2025, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
n. 1143/2021 R.G.
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 3 Giugno 2025, mediante collegamento da remoto su applicativo TEAMS, alle ore
9.26 sono comparsi:
- L'Avv. Letizia, il quale si riporta in atti e in particolare nella memoria conclusiva;
- L'Avv. Marotta, la quale si riporta ad atti e verbali e ribadisce che il precetto si basa su titolo giudiziale e non possono essere fatti qui valere fatti precedenti in quanto, sebbene non fosse parte nel processo di opposizione a decreto ingiuntivo, lo stesso era rappresentato Pt_1 dall'amministratore. Insiste pertanto nel rigetto dell'opposizione.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies C.P.C. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Agata La Porta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1143/2021 R.G. promossa da:
(C.F.: , Parte_2 C.F._1 col patrocinio dell'Avv. Daniele Letizia,
- Parte attrice opponente nei confronti di:
in persona del legale rappresentante pro tempore (P.Iva: ), Controparte_1 P.IVA_1 col patrocinio dell'Avv. Rita Marotta,
- Parte convenuta opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN
FATTO ED IN DIRITTO
La presente causa ha ad oggetto opposizione a precetto, come specificato infra.
Pag. 1 di 8 Le parti costituite hanno precisato le rispettive conclusioni come in atti.
In data 14/07/2021 è stato notificato a , ad istanza di Parte_2 Controparte_1
[...
atto di precetto per l'esecuzione del decreto ingiuntivo n. 349/10 emesso dal Tribunale di Patti-
Sezione Distaccata di Sant'Agata Militello nei confronti del , per il Controparte_2
complessivo importo di euro 2.313,72, quale quantificazione di quanto ritenuto dovuto dal condomino per le causali ivi indicate, in proporzione alle quote millesimali. Parte_2
Quindi, con atto di citazione notificato in data 09/03/2021, ha proposto Parte_2
opposizione ai sensi degli artt. 615 C.P.C., convenendo in giudizio dinanzi al Tribunale di Patti la al fine di ottenere, previo accertamento dell'adempimento della propria Controparte_1 obbligazione, l'accoglimento delle seguenti domande: “A. accertare e dichiarare che ditta P.R.O.E. non vanta alcun diritto di procedere esecutivamente in danno dell'odierno Controparte_1 opponente e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità e/o inefficacia dell'atto di precetto oggetto della presente opposizione;
B. con vittoria di spese e compensi di lite, oltre alla condanna di controparte al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.”.
Con comparsa depositata in data 27/11/2021, si è costituita in giudizio la Controparte_1 la quale, ritenuta l'infondatezza, ha chiesto il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e compensi professionali, nonché la condanna dell'opponente al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96 comma 3 CPC, per avere agito in giudizio pretestuosamente.
Quindi, con ordinanza del 04/07/2023, il G.I., “ritenuto che il credito azionato discende da un D.I. nei confronti del , confermato a seguito del giudizio di opposizione;
ritenuto che
CP_2
ha agito per il recupero della somma di 48.349,19 euro a titolo di saldo dei lavori Controparte_3
edili effettuati in favore del;
ritenuto che nella tabella riepilogativa dei lavori di CP_2
prodotta da viene indicato un saldo dovuto dal di 32.892,53 euro, sulla CP_1 CP_2
scorta del quale sono stati effettuati i conteggi degli importi versati dai condomini morosi
e , con i quali dichiara di aver trovato un Parte_3 Parte_4 CP_1
accordo transattivo (che tuttavia non produce); ritenuto che dalla lettura della predetta tabella riepilogativa emerge un credito di di 934,94 euro, avendo evidentemente Parte_2 quest'ultimo versato al somme maggiori rispetto a quelle dovute;
ritenuto che
laddove CP_2
abbia raggiunto un accordo transattivo con alcuni condomini morosi non può CP_1 successivamente agire nei confronti degli altri condomini per l'eventuale eccedenza;
ritenuto che
nel caso di specie sussistono pertanto i gravi motivi per sospendere l'esecuzione; rilevato che le parti non hanno chiesto termini ex art.183 sesto comma CPC;
reputato che la causa appare matura per la decisione,
P.Q.M.
1. SOSPENDE l'efficacia esecutiva del titolo azionato nei confronti
Pag. 2 di 8 dell'opponente ;
2. RINVIA la causa per la precisazione delle conclusioni Parte_2 all'udienza del 20 GIUGNO 2023 ORE 9.45 E SS.”.
A seguito del reclamo proposto ai sensi dell'art. 669 terdecies CPC avverso detta ordinanza, la causa è stata rinviata in attesa della decisione.
Depositata l'ordinanza collegiale del Tribunale di Patti Rep. n. 654/2024 del 23/05/2024, che ha rigettato il reclamo, spese al merito, le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte depositate in occasione dell'udienza del 21/01/2025.
La causa è stata, quindi, rinviata per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies CPC.
******
I. Con il precetto opposto, la ha intimato a il Controparte_1 Parte_2
pagamento della complessiva somma di euro 2.313,72 quale somma dovuta in forza del D.I. n.
349/10 - emesso e depositato in data 17/12/2010 dal Tribunale di Patti-Sezione Distaccata di
Sant'Agata Militello nei confronti del - in proporzione alle quote Controparte_2
millesimali attribuite ad esso condomino, comprensiva delle spese liquidate nel D.I., delle spese di notifica e registrazione del D.I., nonché degli interessi legali.
Il citato D.I. n. 349/10 è stato emesso per l'importo di euro € 48.349,19, oltre interessi maturati e maturandi fino al soddisfo, nei confronti del , su istanza della Controparte_2 [...]
a seguito del mancato pagamento dell'obbligazione pecuniaria derivante Controparte_1 dall'appalto dei lavori di manutenzione di ristrutturazione dell'edificio condominiale.
Il D.I. n. 349/2010 è stato opposto dal e poi confermato dal Tribunale di Controparte_2
Patti con la sentenza n. 678/2020 emessa e depositata il 22/07/2020.
Parte opposta afferma di aver richiesto a il pagamento della citata somma di Parte_2 euro 2.313,72 ai sensi dell'art. 63 disp. Att. CC, quale condomino, in ragione della quota millesimale da esso dovuta sul residuo ancora da percepire pari ad € 6.548,19, somma risultante dalla differenza tra quanto dovuto in forza di D.I. (€ 48.349,19) e quanto ottenuto dai condomini
(euro 17.800,20) e (euro 24.000,00) a seguito di individuali Parte_4 Parte_3
procedure esecutive intraprese e poi definite in via transattiva.
In particolare, la ritiene di aver correttamente richiesto il pagamento a Controparte_1
, condomino non moroso, sia dopo aver agito esecutivamente contro il Parte_2
con pignoramento presso terzi, rimasto infruttuoso, sia dopo aver agito Controparte_2
nei confronti dei condomini morosi e . Parte_4 Parte_3
Con l'opposizione a precetto, ha dedotto il mancato rispetto da parte Parte_2 dell'opposta di quanto disciplinato dall'art. 63 disp. att. CC, per non aver agito preventivamente in
Pag. 3 di 8 via esecutiva nei confronti dei condomini morosi;
ha dedotto, altresì, la mancata indicazione del criterio di calcolo, in ragione dei millesimi, della somma precettata;
ha affermato di non essere, in ogni caso, moroso per aver già provveduto a versare al condominio le somme da egli dovute, come risulta provato dal riepilogo della contabilità finale dei lavori appaltati datato 25/11/2011, a firma dell'amministratore del , nonché dalle molteplici CP_2 Parte_5 ricevute di pagamento emesse dal 29/01/2009 al 24/08/2010, che attestano l'avvenuto versamento del complessivo importo di € 9.859,76, risultando addirittura creditore per l'importo di euro 934,94.
II. Ciò premesso, è opportuno rilevare che il credito della società opposta, come si evince dal ricorso per decreto ingiuntivo in atti, deriva dai lavori di ristrutturazione del CP_2
effettuati nel 2010 (cfr. fatture ivi indicate).
[...]
Sicché il diritto della società opposta di ottenere l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria da parte del de quo è insorto nel 2010. CP_2
Pertanto, in relazione al caso in esame, non si applica la disciplina prevista dai commi 1 e 2 dell'art. 63 disp. att. CC, successiva alla riforma avvenuta con l'art. 18 comma 1 della L. n. 220 del'11/12/2012, secondo cui: “Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.
I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo
l'escussione degli altri condomini”.
Si applica, invero, il comma 1 del precedente art. 63 disp. att. CC, che prevedeva “Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea,
l'amministratore può ottenere decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione”.
La precedente normativa, quindi, non prevedeva l'obbligo per l'amministratore del condominio di comunicare ai creditori non ancora soddisfatti, che lo interpellassero, i dati dei condomini morosi, né prevedeva che i creditori potessero agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti dopo l'escussione degli altri condomini.
La Suprema Corte a sez. unite ha già nel 2008 affermato che “Riepilogando, ritenuto che la solidarietà passiva, in linea di principio, esige la sussistenza non soltanto della pluralità dei debitori e della identica causa dell'obbligazione, ma altresì della indivisibilità della prestazione comune;
che in mancanza di quest'ultimo requisito e in difetto di una espressa disposizione di legge, la intrinseca parziarietà della obbligazione prevale;
considerato che
l'obbligazione ascritta
Pag. 4 di 8 a tutti i condomini, ancorché comune, è divisibile, trattandosi di somma di danaro;
che la solidarietà nel condominio non è contemplata da nessuna disposizione di legge e che l'art. 1123 cit, interpretato secondo il significato letterale e secondo il sistema in cui si inserisce, non distingue il profilo esterno e quello interno;
rilevato, infine, che - in conformità con il difetto di struttura unitaria del , la cui organizzazione non incide sulla titolarità individuale dei diritti, CP_2
delle obbligazioni e della relativa responsabilità - l'amministratore vincola i singoli nei limiti delle sue attribuzioni e del mandato conferitogli in ragione delle quote: tutto ciò premesso, le obbligazioni e la susseguente responsabilità dei condomini sono governate dal criterio dalla parziarietà. Ai singoli si imputano, in proporzione alle rispettive quote, le obbligazioni assunte nel cosiddetto "interesse del condominio", in relazione alle spese per la conservazione e per il godimento delle cose comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza. Pertanto, le obbligazioni dei condomini sono regolate da criteri consimili a quelli dettati dagli artt. 752 e 1295 cod. civ., per le obbligazioni ereditarie, secondo cui i coeredi concorrono al pagamento dei debiti ereditali in proporzione alle loro quote e
l'obbligazione in solido di uno dei condebitori tra gli eredi si ripartisce in proporzione alle quote ereditarie.
2.6 Il contratto, stipulato dall'amministratore rappresentante, in nome e nell'interesse dei condomini rappresentati e nei limiti delle facoltà conferitegli, produce direttamente effetti nei confronti dei rappresentati. Conseguita nel processo la condanna dell'amministratore, quale rappresentante dei condomini, il creditore può procedere all'esecuzione individualmente nei confronti dei singoli, secondo la quota di ciascuno” (Cassazione civile sez. un., 08/04/2008, n.
9148).
Il principio della parziarietà è stato poi ribadito dai successivi arresti della giurisprudenza di legittimità (ex multis Cassazione civile sez. VI, 11/08/2017, n.20073; Cassazione civile sez. VI,
09/06/2017 n.14530; Cassazione civile sez. III, 29/09/2017, n. 22856).
Con la riforma dell'istituto del condominio ad opera della L. n. 220/2012, sebbene non sia stata interessata direttamente la parziarietà dell'obbligazione del singolo condomino relativamente alle spese assunte dall'amministratore per il condominio, è stato introdotto nell'art. 63 disp. att. c.c. un meccanismo di garanzia, in base al quale i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti delle spese condominiali se non dopo l'escussione degli altri condomini, tant'è che l'amministratore è tenuto a comunicare ai creditori il nominativo dei condomini morosi, al fine di poter agire esecutivamente verso costoro.
Pag. 5 di 8 Pertanto, in base alla nuova normativa, il creditore può agire esecutivamente per il recupero della quota di debito del condomino moroso, prima nei confronti di quest'ultimo e solo successivamente nei confronti dei condomini in regola con i pagamenti.
Anche in questo caso, però, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “agli effetti della disciplina dettata dai primi due commi dell'art. 63 disp. att. c.c., deve intendersi come "condomino moroso" il partecipante che non abbia versato all'amministratore la sua quota di contribuzione alla spesa necessaria per il pagamento di quel creditore, mentre è "obbligato in regola con i pagamenti" il condomino che abbia adempiuto al pagamento della propria quota afferente alle medesime spese nelle mani dell'amministratore” (Cassazione civile sez. II, 17/02/2023, n. 5043).
Detta interpretazione risulta coerente con il dettato normativo, dal momento che ai sensi dell'art. 63 disp. att. CC, comma 1, l'amministratore è tenuto a comunicare ai creditori non soddisfatti, che lo interpellino, i dati dei condomini morosi.
Sul punto, va evidenziato che la Suprema Corte ha ribadito che il singolo condomino è obbligato a pagare al , e non al terzo, le spese dovute in forza dei criteri di riparto ex lege o da CP_2
convenzione, né può utilmente opporre all'amministratore che il pagamento sia stato da lui effettuato direttamente al terzo, in quanto, si assume, ciò altererebbe la gestione complessiva del , ciò in quanto l'amministratore è l'unico referente dei pagamenti relativi agli CP_2
obblighi assunti verso i terzi per la conservazione delle cose comuni, pertanto il pagamento diretto eseguito dal singolo partecipante a mani del creditore del non sarebbe comunque CP_2
idoneo ad estinguere il debito pro quota dello stesso relativo ai contributi ex art. 1123 CC. (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 09/06/2017, n.14530).
Orbene, in relazione alla fattispecie in esame, la stessa parte opposta, sebbene abbia dichiarato di non aver ricevuto dall'amministratore l'elenco dei condomini morosi, ha prodotto in giudizio il riepilogo della contabilità finale in relazione ai lavori di manutenzione del fabbricato, datato
25/11/2011 e sottoscritto dall'amministratore del , da cui si evince che Controparte_2
unici condomini morosi risultavano e , il cui debito è stato Parte_4 Parte_3
successivamente recuperato dalla società opposta, mentre risulta addirittura Parte_2 creditore della somma di euro 934,94, per aver versato più di quanto dovuto all'amministratore del
de quo. CP_2
In conclusione, alla luce della disciplina prevista dall'art. 63 disp. att. CC ratione temporis applicabile la non è legittimata ad agire nei confronti di CP_1 Controparte_1 [...]
in quanto dalla documentazione in atti non risulta debitore in relazione ai lavori di Pt_6
ristrutturazione effettuati dalla società opposta.
Pag. 6 di 8 Invero, come già espresso, il creditore può agire pro quota solo nei confronti del condomino debitore in base al principio della parziarietà.
In ogni caso, anche a seguito della riforma del 2012, l'art. 63 disp. att. CC ha previsto la garanzia per il creditore solo in riferimento alla quota di debito del condomino moroso.
II. È opportuno, altresì, precisare che non è fondato quanto affermato dall'opposta in riferimento al quantum ingiunto, ossia che l'opponente non può dedurre come non dovuta la quota ad esso precettata poiché il non lo ha contestato in sede di opposizione. CP_2
Invero, contrariamente da quanto assunto dalla società opposta, il titolo esecutivo si è formato nei confronti del condominio e non direttamente nei confronti di , che non era Parte_2 parte del giudizio n. 100325/2011 R.G. (ex Sezione Distaccata di Sant'Agata di Militello) nel quale
è stata rigettata l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal “ . Controparte_2
Sicché il giudicato formatosi con la sentenza del Tribunale di Patti a seguito del giudizio di CP_ opposizione a non può fare stato nei confronti dei singoli condomini in relazione alla natura della loro obbligazione individuale, e ciò anche considerando che, agli atti, non risulta proposta alcuna domanda, in detto giudizio, nei confronti dei singoli condomini (né quali obbligati solidali né quali obbligati in via parziaria) (cfr. Cassazione civile sez. III, 29/09/2017, n. 22856).
III. SPESE PROCESSUALI.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, per valore, sia per il processo a cognizione piena sia per il procedimento cautelare espletato in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente decidendo sulla causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita:
I. Accoglie l'opposizione proposta da per i motivi esposti;
Parte_2
II. Condanna al pagamento in favore di delle spese Controparte_1 Parte_2
del presente giudizio che si liquidano nella misura di euro 2.552,00, oltre rimborso generali 15%,
IVA e C.P.A., ove dovuti come per Legge, nonché la rifusione del C.U., nonché euro 1.308,00 per compensi professionali relativi al procedimento di inibitoria e reclamo, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA ove dovuti come per Legge.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies CPC.
Così deciso il 3 Giugno 2025.
Il Giudice
Michela Agata La Porta
Pag. 7 di 8 Pag. 8 di 8
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 3 Giugno 2025, mediante collegamento da remoto su applicativo TEAMS, alle ore
9.26 sono comparsi:
- L'Avv. Letizia, il quale si riporta in atti e in particolare nella memoria conclusiva;
- L'Avv. Marotta, la quale si riporta ad atti e verbali e ribadisce che il precetto si basa su titolo giudiziale e non possono essere fatti qui valere fatti precedenti in quanto, sebbene non fosse parte nel processo di opposizione a decreto ingiuntivo, lo stesso era rappresentato Pt_1 dall'amministratore. Insiste pertanto nel rigetto dell'opposizione.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies C.P.C. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Agata La Porta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1143/2021 R.G. promossa da:
(C.F.: , Parte_2 C.F._1 col patrocinio dell'Avv. Daniele Letizia,
- Parte attrice opponente nei confronti di:
in persona del legale rappresentante pro tempore (P.Iva: ), Controparte_1 P.IVA_1 col patrocinio dell'Avv. Rita Marotta,
- Parte convenuta opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN
FATTO ED IN DIRITTO
La presente causa ha ad oggetto opposizione a precetto, come specificato infra.
Pag. 1 di 8 Le parti costituite hanno precisato le rispettive conclusioni come in atti.
In data 14/07/2021 è stato notificato a , ad istanza di Parte_2 Controparte_1
[...
atto di precetto per l'esecuzione del decreto ingiuntivo n. 349/10 emesso dal Tribunale di Patti-
Sezione Distaccata di Sant'Agata Militello nei confronti del , per il Controparte_2
complessivo importo di euro 2.313,72, quale quantificazione di quanto ritenuto dovuto dal condomino per le causali ivi indicate, in proporzione alle quote millesimali. Parte_2
Quindi, con atto di citazione notificato in data 09/03/2021, ha proposto Parte_2
opposizione ai sensi degli artt. 615 C.P.C., convenendo in giudizio dinanzi al Tribunale di Patti la al fine di ottenere, previo accertamento dell'adempimento della propria Controparte_1 obbligazione, l'accoglimento delle seguenti domande: “A. accertare e dichiarare che ditta P.R.O.E. non vanta alcun diritto di procedere esecutivamente in danno dell'odierno Controparte_1 opponente e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità e/o inefficacia dell'atto di precetto oggetto della presente opposizione;
B. con vittoria di spese e compensi di lite, oltre alla condanna di controparte al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.”.
Con comparsa depositata in data 27/11/2021, si è costituita in giudizio la Controparte_1 la quale, ritenuta l'infondatezza, ha chiesto il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e compensi professionali, nonché la condanna dell'opponente al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96 comma 3 CPC, per avere agito in giudizio pretestuosamente.
Quindi, con ordinanza del 04/07/2023, il G.I., “ritenuto che il credito azionato discende da un D.I. nei confronti del , confermato a seguito del giudizio di opposizione;
ritenuto che
CP_2
ha agito per il recupero della somma di 48.349,19 euro a titolo di saldo dei lavori Controparte_3
edili effettuati in favore del;
ritenuto che nella tabella riepilogativa dei lavori di CP_2
prodotta da viene indicato un saldo dovuto dal di 32.892,53 euro, sulla CP_1 CP_2
scorta del quale sono stati effettuati i conteggi degli importi versati dai condomini morosi
e , con i quali dichiara di aver trovato un Parte_3 Parte_4 CP_1
accordo transattivo (che tuttavia non produce); ritenuto che dalla lettura della predetta tabella riepilogativa emerge un credito di di 934,94 euro, avendo evidentemente Parte_2 quest'ultimo versato al somme maggiori rispetto a quelle dovute;
ritenuto che
laddove CP_2
abbia raggiunto un accordo transattivo con alcuni condomini morosi non può CP_1 successivamente agire nei confronti degli altri condomini per l'eventuale eccedenza;
ritenuto che
nel caso di specie sussistono pertanto i gravi motivi per sospendere l'esecuzione; rilevato che le parti non hanno chiesto termini ex art.183 sesto comma CPC;
reputato che la causa appare matura per la decisione,
P.Q.M.
1. SOSPENDE l'efficacia esecutiva del titolo azionato nei confronti
Pag. 2 di 8 dell'opponente ;
2. RINVIA la causa per la precisazione delle conclusioni Parte_2 all'udienza del 20 GIUGNO 2023 ORE 9.45 E SS.”.
A seguito del reclamo proposto ai sensi dell'art. 669 terdecies CPC avverso detta ordinanza, la causa è stata rinviata in attesa della decisione.
Depositata l'ordinanza collegiale del Tribunale di Patti Rep. n. 654/2024 del 23/05/2024, che ha rigettato il reclamo, spese al merito, le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte depositate in occasione dell'udienza del 21/01/2025.
La causa è stata, quindi, rinviata per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies CPC.
******
I. Con il precetto opposto, la ha intimato a il Controparte_1 Parte_2
pagamento della complessiva somma di euro 2.313,72 quale somma dovuta in forza del D.I. n.
349/10 - emesso e depositato in data 17/12/2010 dal Tribunale di Patti-Sezione Distaccata di
Sant'Agata Militello nei confronti del - in proporzione alle quote Controparte_2
millesimali attribuite ad esso condomino, comprensiva delle spese liquidate nel D.I., delle spese di notifica e registrazione del D.I., nonché degli interessi legali.
Il citato D.I. n. 349/10 è stato emesso per l'importo di euro € 48.349,19, oltre interessi maturati e maturandi fino al soddisfo, nei confronti del , su istanza della Controparte_2 [...]
a seguito del mancato pagamento dell'obbligazione pecuniaria derivante Controparte_1 dall'appalto dei lavori di manutenzione di ristrutturazione dell'edificio condominiale.
Il D.I. n. 349/2010 è stato opposto dal e poi confermato dal Tribunale di Controparte_2
Patti con la sentenza n. 678/2020 emessa e depositata il 22/07/2020.
Parte opposta afferma di aver richiesto a il pagamento della citata somma di Parte_2 euro 2.313,72 ai sensi dell'art. 63 disp. Att. CC, quale condomino, in ragione della quota millesimale da esso dovuta sul residuo ancora da percepire pari ad € 6.548,19, somma risultante dalla differenza tra quanto dovuto in forza di D.I. (€ 48.349,19) e quanto ottenuto dai condomini
(euro 17.800,20) e (euro 24.000,00) a seguito di individuali Parte_4 Parte_3
procedure esecutive intraprese e poi definite in via transattiva.
In particolare, la ritiene di aver correttamente richiesto il pagamento a Controparte_1
, condomino non moroso, sia dopo aver agito esecutivamente contro il Parte_2
con pignoramento presso terzi, rimasto infruttuoso, sia dopo aver agito Controparte_2
nei confronti dei condomini morosi e . Parte_4 Parte_3
Con l'opposizione a precetto, ha dedotto il mancato rispetto da parte Parte_2 dell'opposta di quanto disciplinato dall'art. 63 disp. att. CC, per non aver agito preventivamente in
Pag. 3 di 8 via esecutiva nei confronti dei condomini morosi;
ha dedotto, altresì, la mancata indicazione del criterio di calcolo, in ragione dei millesimi, della somma precettata;
ha affermato di non essere, in ogni caso, moroso per aver già provveduto a versare al condominio le somme da egli dovute, come risulta provato dal riepilogo della contabilità finale dei lavori appaltati datato 25/11/2011, a firma dell'amministratore del , nonché dalle molteplici CP_2 Parte_5 ricevute di pagamento emesse dal 29/01/2009 al 24/08/2010, che attestano l'avvenuto versamento del complessivo importo di € 9.859,76, risultando addirittura creditore per l'importo di euro 934,94.
II. Ciò premesso, è opportuno rilevare che il credito della società opposta, come si evince dal ricorso per decreto ingiuntivo in atti, deriva dai lavori di ristrutturazione del CP_2
effettuati nel 2010 (cfr. fatture ivi indicate).
[...]
Sicché il diritto della società opposta di ottenere l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria da parte del de quo è insorto nel 2010. CP_2
Pertanto, in relazione al caso in esame, non si applica la disciplina prevista dai commi 1 e 2 dell'art. 63 disp. att. CC, successiva alla riforma avvenuta con l'art. 18 comma 1 della L. n. 220 del'11/12/2012, secondo cui: “Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.
I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo
l'escussione degli altri condomini”.
Si applica, invero, il comma 1 del precedente art. 63 disp. att. CC, che prevedeva “Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea,
l'amministratore può ottenere decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione”.
La precedente normativa, quindi, non prevedeva l'obbligo per l'amministratore del condominio di comunicare ai creditori non ancora soddisfatti, che lo interpellassero, i dati dei condomini morosi, né prevedeva che i creditori potessero agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti dopo l'escussione degli altri condomini.
La Suprema Corte a sez. unite ha già nel 2008 affermato che “Riepilogando, ritenuto che la solidarietà passiva, in linea di principio, esige la sussistenza non soltanto della pluralità dei debitori e della identica causa dell'obbligazione, ma altresì della indivisibilità della prestazione comune;
che in mancanza di quest'ultimo requisito e in difetto di una espressa disposizione di legge, la intrinseca parziarietà della obbligazione prevale;
considerato che
l'obbligazione ascritta
Pag. 4 di 8 a tutti i condomini, ancorché comune, è divisibile, trattandosi di somma di danaro;
che la solidarietà nel condominio non è contemplata da nessuna disposizione di legge e che l'art. 1123 cit, interpretato secondo il significato letterale e secondo il sistema in cui si inserisce, non distingue il profilo esterno e quello interno;
rilevato, infine, che - in conformità con il difetto di struttura unitaria del , la cui organizzazione non incide sulla titolarità individuale dei diritti, CP_2
delle obbligazioni e della relativa responsabilità - l'amministratore vincola i singoli nei limiti delle sue attribuzioni e del mandato conferitogli in ragione delle quote: tutto ciò premesso, le obbligazioni e la susseguente responsabilità dei condomini sono governate dal criterio dalla parziarietà. Ai singoli si imputano, in proporzione alle rispettive quote, le obbligazioni assunte nel cosiddetto "interesse del condominio", in relazione alle spese per la conservazione e per il godimento delle cose comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza. Pertanto, le obbligazioni dei condomini sono regolate da criteri consimili a quelli dettati dagli artt. 752 e 1295 cod. civ., per le obbligazioni ereditarie, secondo cui i coeredi concorrono al pagamento dei debiti ereditali in proporzione alle loro quote e
l'obbligazione in solido di uno dei condebitori tra gli eredi si ripartisce in proporzione alle quote ereditarie.
2.6 Il contratto, stipulato dall'amministratore rappresentante, in nome e nell'interesse dei condomini rappresentati e nei limiti delle facoltà conferitegli, produce direttamente effetti nei confronti dei rappresentati. Conseguita nel processo la condanna dell'amministratore, quale rappresentante dei condomini, il creditore può procedere all'esecuzione individualmente nei confronti dei singoli, secondo la quota di ciascuno” (Cassazione civile sez. un., 08/04/2008, n.
9148).
Il principio della parziarietà è stato poi ribadito dai successivi arresti della giurisprudenza di legittimità (ex multis Cassazione civile sez. VI, 11/08/2017, n.20073; Cassazione civile sez. VI,
09/06/2017 n.14530; Cassazione civile sez. III, 29/09/2017, n. 22856).
Con la riforma dell'istituto del condominio ad opera della L. n. 220/2012, sebbene non sia stata interessata direttamente la parziarietà dell'obbligazione del singolo condomino relativamente alle spese assunte dall'amministratore per il condominio, è stato introdotto nell'art. 63 disp. att. c.c. un meccanismo di garanzia, in base al quale i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti delle spese condominiali se non dopo l'escussione degli altri condomini, tant'è che l'amministratore è tenuto a comunicare ai creditori il nominativo dei condomini morosi, al fine di poter agire esecutivamente verso costoro.
Pag. 5 di 8 Pertanto, in base alla nuova normativa, il creditore può agire esecutivamente per il recupero della quota di debito del condomino moroso, prima nei confronti di quest'ultimo e solo successivamente nei confronti dei condomini in regola con i pagamenti.
Anche in questo caso, però, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “agli effetti della disciplina dettata dai primi due commi dell'art. 63 disp. att. c.c., deve intendersi come "condomino moroso" il partecipante che non abbia versato all'amministratore la sua quota di contribuzione alla spesa necessaria per il pagamento di quel creditore, mentre è "obbligato in regola con i pagamenti" il condomino che abbia adempiuto al pagamento della propria quota afferente alle medesime spese nelle mani dell'amministratore” (Cassazione civile sez. II, 17/02/2023, n. 5043).
Detta interpretazione risulta coerente con il dettato normativo, dal momento che ai sensi dell'art. 63 disp. att. CC, comma 1, l'amministratore è tenuto a comunicare ai creditori non soddisfatti, che lo interpellino, i dati dei condomini morosi.
Sul punto, va evidenziato che la Suprema Corte ha ribadito che il singolo condomino è obbligato a pagare al , e non al terzo, le spese dovute in forza dei criteri di riparto ex lege o da CP_2
convenzione, né può utilmente opporre all'amministratore che il pagamento sia stato da lui effettuato direttamente al terzo, in quanto, si assume, ciò altererebbe la gestione complessiva del , ciò in quanto l'amministratore è l'unico referente dei pagamenti relativi agli CP_2
obblighi assunti verso i terzi per la conservazione delle cose comuni, pertanto il pagamento diretto eseguito dal singolo partecipante a mani del creditore del non sarebbe comunque CP_2
idoneo ad estinguere il debito pro quota dello stesso relativo ai contributi ex art. 1123 CC. (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 09/06/2017, n.14530).
Orbene, in relazione alla fattispecie in esame, la stessa parte opposta, sebbene abbia dichiarato di non aver ricevuto dall'amministratore l'elenco dei condomini morosi, ha prodotto in giudizio il riepilogo della contabilità finale in relazione ai lavori di manutenzione del fabbricato, datato
25/11/2011 e sottoscritto dall'amministratore del , da cui si evince che Controparte_2
unici condomini morosi risultavano e , il cui debito è stato Parte_4 Parte_3
successivamente recuperato dalla società opposta, mentre risulta addirittura Parte_2 creditore della somma di euro 934,94, per aver versato più di quanto dovuto all'amministratore del
de quo. CP_2
In conclusione, alla luce della disciplina prevista dall'art. 63 disp. att. CC ratione temporis applicabile la non è legittimata ad agire nei confronti di CP_1 Controparte_1 [...]
in quanto dalla documentazione in atti non risulta debitore in relazione ai lavori di Pt_6
ristrutturazione effettuati dalla società opposta.
Pag. 6 di 8 Invero, come già espresso, il creditore può agire pro quota solo nei confronti del condomino debitore in base al principio della parziarietà.
In ogni caso, anche a seguito della riforma del 2012, l'art. 63 disp. att. CC ha previsto la garanzia per il creditore solo in riferimento alla quota di debito del condomino moroso.
II. È opportuno, altresì, precisare che non è fondato quanto affermato dall'opposta in riferimento al quantum ingiunto, ossia che l'opponente non può dedurre come non dovuta la quota ad esso precettata poiché il non lo ha contestato in sede di opposizione. CP_2
Invero, contrariamente da quanto assunto dalla società opposta, il titolo esecutivo si è formato nei confronti del condominio e non direttamente nei confronti di , che non era Parte_2 parte del giudizio n. 100325/2011 R.G. (ex Sezione Distaccata di Sant'Agata di Militello) nel quale
è stata rigettata l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal “ . Controparte_2
Sicché il giudicato formatosi con la sentenza del Tribunale di Patti a seguito del giudizio di CP_ opposizione a non può fare stato nei confronti dei singoli condomini in relazione alla natura della loro obbligazione individuale, e ciò anche considerando che, agli atti, non risulta proposta alcuna domanda, in detto giudizio, nei confronti dei singoli condomini (né quali obbligati solidali né quali obbligati in via parziaria) (cfr. Cassazione civile sez. III, 29/09/2017, n. 22856).
III. SPESE PROCESSUALI.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, per valore, sia per il processo a cognizione piena sia per il procedimento cautelare espletato in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente decidendo sulla causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita:
I. Accoglie l'opposizione proposta da per i motivi esposti;
Parte_2
II. Condanna al pagamento in favore di delle spese Controparte_1 Parte_2
del presente giudizio che si liquidano nella misura di euro 2.552,00, oltre rimborso generali 15%,
IVA e C.P.A., ove dovuti come per Legge, nonché la rifusione del C.U., nonché euro 1.308,00 per compensi professionali relativi al procedimento di inibitoria e reclamo, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA ove dovuti come per Legge.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies CPC.
Così deciso il 3 Giugno 2025.
Il Giudice
Michela Agata La Porta
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