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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 02/05/2025, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1305 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2020
TRA
(p. iva , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante , rappresentata e difesa dall'Avv. Lavinia Cipollina, per Parte_2
procura depositata unitamente all'atto di appello.
Appellante
c.f. , incorporante Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
giusto atto di fusione in Notaio di Milano del 13.12.2016, Rep. 13501, Racc. n. Per_1
7087, in persona del procuratore speciale dottor rappresentata e difesa CP_3 dall'Avv. Francesco Trapani per mandato depositato unitamente alla comparsa di costituzione e risposta
Appellata
Conclusioni dell'appellante:
in via preliminare, disporre la rimessione della causa sul ruolo istruttorio, al fine di disporre integrazione della CTU tecnica necessaria a chiarire gli aspetti sopra esposti, nei termini già
espressi nelle osservazioni alla CTU;
ritenere e dichiarare che “ ” ha applicato interessi oltre il CP_1 Controparte_2
tasso soglia antiusura ex legge n. 108/1996 ed illegittima capitalizzazione trimestrale con la nullità dei relativi addebiti;
ritenere e dichiarare la nullità dell'applicazione, e/o delle clausole che impongano costi, oneri,
commissioni e spese non pattuiti e non determinati per iscritto;
ritenere e dichiarare che “ ” ha applicato un TEG difforme Controparte_2
a quanto dichiarato, in violazione di norme imperative dettate dagli artt. 116, 117, 123, 124 e
125-bis del Testo Unico Bancario oltre che dei doveri di correttezza e trasparenza in capo alla applicando la nullità prevista;
CP_4
ritenere e dichiarare che “ ” ha applicato illecitamente Controparte_2
interessi anatocistici capitalizzando periodicamente interessi passivi, commissioni e spese, in assenza di qualsivoglia pattuizione e, in ogni caso, in assenza di concreta e reale reciprocità;
2 ritenere e dichiarare che “ ha illegittimamente Controparte_2
girocontato le competenze dei conti anticipi nei conti ordinari, dando luogo alla capitalizzazione delle suddette competenze e ad anatocismo occulto o implicito;
ritenere e dichiarare che “ ” ha applicato una valuta fittizia Controparte_2
ai rapporti di causa, antergata per le operazioni a debito e postergata per le operazioni a credito, in assenza di esplicita pattuizione e a danno del correntista;
ritenere e dichiarare che, per l'effetto dell'anatocismo, la pattuizione dei tassi d'interesse sui conti risulta non valida e/o indeterminata e/o contra legem e che pertanto, il tasso di interesse applicabile è quello legale;
ritenere e dichiarare che il TAEG ai fini della rilevazione dell'usura deve essere calcolato includendo CMS, costi vari di tenuta conto, effetti dell'anatocismo ed effetti delle valute differenziate (a sfavore del cliente) per le operazioni attive /passive;
ritenere e dichiarare che la “ ”, abbia fatto ricorso al c.d. Controparte_2
“ius variandi” in assenza di esplicita pattuizione;
accertare la mancata e/o valida pattuizione del tasso di interesse ultra legale e, per l'effetto,
ritenere e dichiarare che non sono dovuti tutti gli interessi addebitati in eccedenza rispetto al tasso legale vigente pro tempore e (previa nuova consulenza tecnica d'ufficio) rideterminare il saldo dei conti correnti depurandoli dal tasso ultralegale, dalle commissioni di massimo scoperto sia intrafido che extrafido, dalle spese con corretta applicazione della valuta secondo i criteri indicati in narrativa;
3 accertare il corretto dies a quo per il calcolo prescrizione dell'azione di ripetizione delle rimesse solutorie relative al conto corrente ordinario n. 192575 (già n. 1027013);
accertare che, stante le violazioni e gli illegittimi addebiti appurati nei rapporti per cui è causa,
il saldo dovrà essere verificato solo in seguito all'esclusione di tutte le clausole e prassi nulle ed inefficaci;
operare conseguenzialmente, stante la ricostruzione dei rapporti dedotti in giudizio, ulteriori rettifiche, condannando la banca a corrispondere a titolo di ripetizione dell'indebito la somma complessiva di € 224.376,53, frutto della differenza fra le rettifiche operate in primo grado e quelle richieste in questa sede –o quell'altra maggiore o minore che verrà determinata e quantificata come di giustizia, o ricorrendo a valutazione equitativa, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al soddisfo, condannando la banca al pagamento e operando la compensazione rispetto alle competenze richieste dalla CP_4
condannare la convenuta al risarcimento dei danni arrecati a parte attrice, valutati CP_4
secondo equità;
condannare la alla refusione e distrazione delle spese, diritti ed onorari di entrambi i CP_4
gradi di giudizio, oltre IVA e CPA.
Conclusioni dell'appellata:
preliminarmente, dichiarare l'inammissibilità del proposto appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., essendo ictu oculi manifesta l'infondatezza delle avverse doglianze e la conseguente insussistenza di “alcuna ragionevole probabilità di -potere- essere accolto”;
4 nel merito rigettare il proposto gravame ritenendo le avverse domande inammissibili e/o infondate, condannando parte appellante al pagamento di spese e compensi del presente grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 12 del 2.1.2020 il Tribunale di Palermo ha accolto parzialmente l'opposizione proposta da e , quali Parte_1 Parte_2 Parte_3
fideiussori, avverso il decreto ingiuntivo emesso dal medesimo Tribunale su istanza di
[...]
per il pagamento di € 500.571,73, oltre interessi e spese del Controparte_2
procedimento monitorio, quale saldo negativo del conto corrente ordinario n. 176411 (prima numerato n. 165733) -acceso il 22.11.2006 ed estinto il 15.10.2015-, nonché le domande riconvenzionali formulate dagli opponenti in relazione ai rapporti di conto anticipi n. 178734
(già n. 168058) -aperto il 9.1.2007 e chiuso il 30.6.2014-, di conto corrente ordinario n.
1924575 (già 1027013) -in essere al 31.12.1999 ed estinto il 31.1.2008- e di conto anticipi n.
89143 -aperto il 22.3.2005 e chiuso il 30.6.2007- e n. 114910 -aperto il 4.4.2002 e chiuso il
23.3.2005.
Più in dettaglio, il Tribunale:
- ha rilevato la validità delle lettere di fideiussione omnibus prodotte dalla banca poiché
complete di generalità del debitore principale, dell'importo massimo garantito, nonché
dell'indicazione della fonte delle obbligazioni oggetto di garanzia e ha escluso il ricorrere dei presupposti di cui all'art. 1956 c.c. per la liberazione del fideiussore;
5 - rammentato che ove il convenuto in giudizio non si limiti a chiedere il rigetto della domanda avversaria, ma proponga a sua volta domanda riconvenzionale ambedue le parti hanno l'onere di provare le rispettive pretese, ha rilevato che il correntista ha prodotto parte degli estratti conto e la banca parte della documentazione contrattuale relativa ai rapporti contestati,
omettendo tuttavia di depositare anche la documentazione attestante la concordata modifica delle pattuizioni originarie -pur riscontrata- e ha quindi ritenuto efficaci le riscontrate variazioni delle condizioni economiche solo se più favorevoli al correntista ovvero oggetto di comunicazione idonea allo scopo;
- con l'ausilio del consulente tecnico d'ufficio, con riferimento ai conti corrente ordinario n.
176411 e anticipi n. 178734:
-ha ricalcolato gli interessi al saggio legale ed espunto ogni costo sino al 4.2.2009 e applicato,
per il periodo successivo, gli interessi e i costi pattuiti con i contratti del 5.2.2009 e del
24.4.2009;
- ha mantenuto la capitalizzazione degli interessi poiché sorretta da valida pattuizione;
-ha espunto la commissione di massimo scoperto per tutta la durata del rapporto, poiché
indeterminata, e mantenuto invece la commissione di istruttoria veloce, applicata previa comunicazione operata ai sensi dell'art. 118 t.u.b. del 30.6.2012;
-ha escluso la violazione della normativa anti-usura per essere il superamento del tasso soglia rilevato in alcuni trimestri imputabile all'incidenza della c.m.s. e di altri oneri espunti a monte
6 perché illegittimi e ha dunque applicato gli interessi al tasso pattuito con convenzione del
5.2.2009 sino alla conclusione del rapporto;
-ha, quindi, rideterminato il saldo del conto corrente n. 176411 al 15.10.2015 -data di chiusura e passaggio a sofferenza- in € 247.217,56 a debito della correntista (comprensivo delle competenze ricalcolate derivanti dal rapporto di conto anticipi);
- con riguardo ai conti corrente n. 1924575 e anticipi n. 89143 e 114910:
-ha ricalcolato gli interessi al tasso legale per tutta la durata dei rapporti in mancanza di pattuizione scritta, espungendo qualsiasi altro onere e commissione applicata;
-ha espunto la capitalizzazione degli interessi sino all'1.7.2000, mantenendola per il periodo successivo in ragione dell'adeguamento dell'istituto bancario alla delibera CICR del
9.2.2000;
-validamente e tempestivamente sollevata l'eccezione di prescrizione, ha individuato il dies
a quo nella data di notifica dell'atto di citazione (9.5.2016) e, riscontrate diverse rimesse solutorie effettuate tra il 15.5.2000 al 9.5.2006, ha rideterminato il saldo al 31.1.2008 in €
19.095,86 a credito della correntista (contro un saldo banca di euro 0);
- ha dunque condannato gli opponenti al pagamento in favore di Controparte_5
di € 228.121,70 -pari alla somma algebrica dei saldi ricalcolati dei diversi
[...]
rapporti-, oltre interessi al tasso contrattuale;
- infine, ha compensato tra le parti le spese di lite, ponendo quelle per la consulenza tecnica d'ufficio a carico di tutte le parti in solido.
7 Solo -non anche i fideiussori e Parte_1 Parte_2 Parte_3
ha proposto impugnazione dolendosi:
[...]
I) della violazione dell'art. 117 t.u.b. in relazione ai tassi di interesse applicati ai rapporti di conti corrente n. 192575 e anticipi nn. 89143 e 114910 -privi di regolamentazione contrattuale-, di conto corrente n. 176411 -il relativo contratto di accensione del 22.11.2006
non contenendo indicazione delle condizioni economiche- e di conto anticipi n. 178734 -
aperto nel 2007, ma regolato solo a partire dal 2009. Sottolinea con riferimento ai rapporti di conto corrente n. 176411 e di conto anticipi n. 178734 che i contratti del 5.2.2009 e del
24.4.2009 individuano i tassi intra ed extra fido senza tuttavia specificare se destinati ad applicarsi su base annua, mensile, semestrale o trimestrale. Deduce, inoltre, l'inefficacia delle variazioni unilaterali delle condizioni economiche operata dall'istituto di credito senza indicare, secondo quanto prescritto dall'art. 118 t.u.b., il motivo giustificante. Insiste, dunque,
nella domanda di nullità e di ricalcolo degli interessi al tasso legale ai sensi dell'art. 117 co.
6 t.u.b.;
II) dell'applicazione di una data di valuta differente dal giorno di effettivo compimento per le operazioni a credito e a debito, in difetto di espressa pattuizione scritta;
III) dell'erroneo utilizzo, ai fini della verifica della violazione della disciplina anti-usura, delle istruzioni della Banca d'Italia tempo per tempo vigenti, in luogo della formula ritraibile dall'art. 644 c.p. che impone di calcolare il TEG contrattuale considerando tutte le voci connesse all'erogazione del credito, comprensive dell'incidenza della capitalizzazione di
8 interessi e competenze. Sottolinea, inoltre, l'irrilevanza dell'inserimento della clausola di salvaguardia nel contratto del 5.2.2009, nulla poiché elusiva di norma imperativa;
IV) dell'illecita applicazione della capitalizzazione trimestrale per tutta la durata dei rapporti di conto corrente n. 176411 -il contratto di apertura del 22.11.2006 essendo privo delle condizioni economiche- e n. 1924575 -occorrendo una nuova pattuizione scritta in luogo del mero adeguamento alla Delibera CICR del 2000 mediante la comunicazione sugli estratti conto;
V) l'illegittimo giroconto delle competenze dei conti anticipi sui conti corrente n. 176411 e n. 192575 in difetto di pattuizione. Argomenta che tale giroconto genera un effetto anatocistico non solo occulto ma anche illegittimo poiché applicato in violazione del requisito di reciprocità fissato dalla delibera del CICR del 2000 atteso che i conti anticipi producono esclusivamente interessi passivi;
VI) l'erronea individuazione del dies a quo del termine di prescrizione nella data di notifica -
9.5.2016- dell'atto di citazione introduttivo del giudizio anziché in quella di recapito a
[...]
della lettera di diffida alla rettifica dei saldi dei conti corrente oggetto Controparte_6
del giudizio (1.2.2013). Sottolinea inoltre che il riscontro delle rimesse solutorie non può
prescindere dall'utilizzo -quale base- del saldo depurato dalle appostazioni contabili discendenti da clausole nulle.
Costituitasi, -società incorporante si Controparte_1 Controparte_2
è opposta all'accoglimento del gravame.
9 L'impugnazione è meritevole di parziale accoglimento.
Il primo motivo di gravame è, tuttavia, infondato.
Rilevata l'assenza di pattuizione scritta dei tassi ultralegali applicati in via di mero fatto, il
Tribunale ha ricalcolato al saggio legale gli interessi debitori addebitati sul conto corrente ordinario n. 1924575 -compresi quelli maturati sui conti anticipi collegati- per tutta la durata del rapporto. Restano così superate le doglianze dell'appellante con riferimento a tali rapporti.
Il medesimo criterio di ricalcolo è stato applicato in relazione ai rapporti di conto corrente ordinario n. 176411 e anticipi n. 178734 per il periodo compreso tra la loro apertura e il
4.2.2009, data della prima regolamentazione scritta delle condizioni economiche, essendone invece privo il contratto del 22.11.2006.
I contratti del 5.2.2009 e 24.4.2009 contengono, invece, pattuizione espressa e specifica dei tassi di interesse (fissati per il rapporto n. 176411 nella misura del 10,15% per gli utilizzi entro fido, con una maggiorazione massima del 4,00% per gli utilizzi oltre fido, e nella misura del 13,00% quelli di mora e per il conto anticipi n. 178734 nella misura dell'8,75% per gli utilizzi entro fido ed extra fido e del 9,00% gli interessi moratori) tale da sottrare le convenzioni negoziali alla censura di indeterminatezza mossa dall'appellante (doc. n. 6,
fascicolo di parte appellata).
Quanto alla lamentata applicazione di tassi a debito superiori rispetto a quelli pattuiti, non può
non evidenziarsi che il consulente tecnico d'ufficio ha rideterminato il saldo del conto corrente facendo applicazione unicamente dei tassi convenuti e di quelli diversi praticati dalla
10 banca solo ove inferiori (“Dal 5/2/09 il conto è stato ricalcolato ai tassi banca alle sole
variazioni migliorative”, pag. 14 e pag. 16 della relazione depositata il 9.10.2018).
Irrilevante è, inoltre, l'omessa indicazione del “riferimento temporale” di applicazione dei tassi regolamentati in contratto. Dagli artt. 1284 c.c. e 117 t.u.b. si ritrae, infatti, la regola secondo la quale i tassi di interesse si intendono determinati su base annua in mancanza di diversa previsione. In assenza -come nel caso in esame- di una deroga negoziale il tasso deve,
dunque, intendersi convenuto con riferimento all'anno.
Inconsistente è, infine, anche la doglianza relativa all'illegittimo esercizio del jus variandi,
atteso che il consulente tecnico d'ufficio:
- con riferimento ai rapporti di conto corrente n. 176411 e anticipi n. 178734, non ha applicato le modifiche unilaterali per il periodo compreso tra l'apertura dei rapporti e il 5.2.2009,
considerandole tutte peggiorative in mancanza di valida pattuizione dei tassi di interesse (del tutto assente nel contratto del 2006); ha, invece, mantenuto per il periodo successivo i tassi applicati dalla banca solo ove inferiori a quelli pattuiti (pagg. 14-15 relazione depositata il depositata il 9.10.2018);
- con riferimento ai rapporti di conto corrente n. 1924575 e di conto anticipi n. 89143 e
114910, in difetto di convenzione scritta, ha considerato irrilevanti le modifiche comunicate e ricalcolato gli interessi al tasso legale (pag. 13-14 relazione depositata il 9.10.2018).
Dunque, poiché in sede di ricalcolo, il cui esito è stato accolto in sentenza, sono state considerate nulle le modifiche unilaterali illegittimamente effettuate e sono state per contro
11 prese in considerazione solo le variazioni favorevoli per il correntista, di nulla può dolersi l'opponente.
Fondato è, invece, il secondo motivo di gravame.
La contabilizzazione degli addebiti a credito e a debito in data diversa da quella in cui le operazioni sono state effettivamente poste in essere in tanto è legittima in quanto conforme alle prescrizioni dell'art. 120 TUB, oppure sorretta da pattuizione scritta derogatoria.
Una convenzione negoziale di tal genere è assente sia con riguardo ai rapporti di conto corrente n. 1924575 e anticipi nn. 89143 e 114910 -totalmente privi di regolazione contrattuale- sia per il conto corrente ordinario n. 176411 e per il conto anticipi n. 178734
poiché tanto il contratto di apertura del 22.11.2006 tanto quelli successivi del 2009 -che disciplinano anche il conto anticipi- difettano di previsioni al riguardo.
L'esecuzione dei conteggi -già effettuati per il rapporto n. 1924575- anche per il conto corrente n. 176411 richiede l'apporto del consulente tecnico così che la causa deve essere posta nuovamente sul ruolo istruttorio.
Il terzo motivo di impugnazione è invece infondato.
La correttezza del metodo di rilevazione del TEG espressivo del carico economico correlato alla concessione del credito bancario nel rispetto della formula ricavabile dalle Istruzioni della
Banca d'Italia è stata recentemente confermata dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 16303 del 20.6.2018, che, nel pronunciarsi sulla rilevanza della commissione di massimo scoperto ai fini della verifica di usurarietà, hanno sottolineato la centralità del
12 principio di simmetria, il quale impone di operare il confronto tra un dato concreto, quale il
TEG dell'operazione di credito, e il dato astratto, rappresentato dal TEGM determinato trimestralmente per categorie omogenee, in funzione dei medesimi costi, risultando altrimenti la valutazione sostanzialmente inattendibile. L'adozione di un meccanismo uniforme di rilevazione dei dati oggetto di procedimento comparativo -ribadita e confermata dalla successiva sentenza delle Sezioni Unite n. 19597 del 2020 in materia di rilevanza ai fini dell'usura degli interessi di mora- risponde a un basilare criterio logico che risulterebbe falsato dal ricorso, per la rilevazione del TEG del singolo rapporto, alla “formula del
T.A.E.G.” di cui all'art. 644 c.p..
Ciò premesso, la necessità di una simile verifica neppure si pone con riferimento ai rapporti di conto corrente n. 1924575 e di conto anticipi n. 114910 e n. 89143 i cui saldi sono stati rideterminati espungendo gli interessi applicati e ricalcolandoli al saggio legale.
Quanto invece al conto corrente n. 176411 e anticipi n. 178734, il consulente tecnico d'ufficio ha rilevato il superamento del tasso soglia solamente in alcuni trimestri del periodo compreso tra il 2010 e il 2014, tuttavia sempre in conseguenza dell'addebito della commissione di massimo scoperto o di oneri illegittimi e, in un solo caso, per effetto dell'abbassamento della soglia trimestralmente rilevata. Ebbene, in nessuna delle due ipotesi vi è spazio per l'applicazione della sanzione comminata dal secondo comma dell'art. 1815 c.c.:
- non nel primo caso, atteso che il Tribunale ha espunto la commissione di massimo scoperto sia per il periodo antecedente al 5.2.2009 -essendo il contratto del 2006 privo di
13 regolamentazione delle condizioni economiche- sia per quello successivo -avendo dichiarato nulla per indeterminatezza la relativa clausola contenuta nel contratto del 5.2.2009;
- non nell'ipotesi di abbassamento del tasso soglia, integrando tale ipotesi la fattispecie dell'usura sopravvenuta (Sez. Un., 19/10/2017, n. 24675).
Infondata è peraltro la denunzia di illegittimità della clausola di salvaguardia contenuta nel contratto del 5.2.2009.
Se è vero che alla clausola di salvaguardia, a meno di non attribuirle finalità elusive della norma imperativa in tema di usura, non può riconoscersi l'effetto di legittimare una pattuizione originaria contra legem, è invece possibile riconnetterle la funzione, certamente legittima, di raccordare il tasso di interesse, rectius il carico economico complessivamente preteso dalla banca a fronte della concessione del credito, alle soglie usurarie tempo per tempo vigenti per l'eventualità, tutt'altro che irragionevole in un rapporto di durata destinato peraltro a inserirsi in un mercato, quello finanziario altamente mutevole, di possibili oscillazioni del saggio, ove variabile, cosi come delle soglie usurarie.
Nel concreto, si sottraggono alle censure dell'appellante sia il contratto del 5.2.2009 sia quello del 24.4.2009.
Il primo contiene infatti la pattuizione per il conto corrente n. 176411 di un tasso intra ed extra fido del 10,15%, aumentabile nel corso del rapporto fino a ulteriori 4 punti percentuali, ma sempre entro i limiti del tasso soglia tempo per tempo vigente in forza (in ciò appunto si sostanzia la clausola di salvaguardia). Il tasso così pattuito è inferiore alla soglia del 13,68%
14 relativa al I trimestre 2009 (pari al tasso medio fissato del d.m. 19 dicembre 2008 per le operazioni di apertura di credito in conto corrente oltre € 5.000,00, aumentato della metà ai sensi dell'art. 2 l. 108/1996 pro tempore vigente). Anche il tasso intra ed extrafido dell'8,75%
pattuito con riferimento al conto anticipi n. 178734 si mantiene dunque al di sotto della suindicata soglia.
Analoghe conclusioni si raggiungono per i tassi convenuti nel contratto del 24.4.2009 -rimasti invariati nella loro misura- atteso che il d.m. 26 marzo 2009 rileva per le operazioni di apertura di credito in conto corrente oltre € 5.000,00 effettuate nel II trimestre del 2009 un tasso medio dell'8,62% (da aumentare della metà ai sensi dell'art. 2 l. 108/1996 pro tempore vigente),
sicché il tasso soglia resta fissato nella misura del 12,93%.
Il quarto motivo di impugnazione è invece fondato.
Con riguardo ai rapporti di conto corrente n. 1924575 e di conto anticipi n. 89143 e n. 114910
vanno, invero, espunti gli addebiti a titolo di capitalizzazione applicati in mancanza di espressa pattuizione successiva al 2000.
Ferma, infatti, l'illegittimità della pratica della capitalizzazione trimestrale dei soli interessi debitori protratta fino al 30.6.2000, “nei contratti di conto corrente bancario stipulati in data
anteriore all'entrata in vigore della Delib. CICR 9 febbraio 2000, la dichiarazione
d'illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25, pronunciata dalla Corte
costituzionale con sentenza n. 425 del 2000, pur non avendo interessato il comma 2 di tale
disposizione, che costituisce il fondamento del potere esercitato dal CICR mediante
15 l'adozione della predetta Delib., ha inciso indirettamente sulla disciplina transitoria dettata
dall'art. 7 di tale provvedimento, in quanto, avendo fatto venir meno, per il passato, la
sanatoria delle clausole che prevedevano la capitalizzazione degl'interessi, ha impedito di
assumerle come termine di comparazione ai fini della valutazione dell'eventuale
peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, in tal modo escludendo la
possibilità di provvedere all'adeguamento delle predette clausole mediante la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale, come consentito dall'art. 7, comma 2 e rendendo invece necessaria
una nuova pattuizione (cfr. Cass. nr 9140/2020, 26769 e 26779/2019).” (Cass. civ., sez. I,
24/07/2023, n. 22007).
L'invio al correntista degli estratti conto recanti l'indicazione dell'adeguamento alla Delibera
CICR, pubblicato anche sulla Gazzetta Ufficiale, non risulta, dunque, sufficiente ad assicurare, neppure per il periodo successivo alla entrata in vigore del provvedimento, la validità della clausola che prevedeva la capitalizzazione degli interessi, a tal fine occorrendo invece un'apposita convenzione scritta, al pari di quella richiesta per la stipulazione dei contratti soggetti alla nuova disciplina.
Nel caso oggetto di esame, la banca si è limitata a produrre l'estratto della Gazzetta Ufficiale
del 24.6.2000 (doc. n. 13). Difetta, invece, la prova di un'espressa pattuizione concordata delle nuove condizioni, sicché, in conformità alla ricostruzione sopra richiamata e condivisa,
va riformata la pronuncia di primo grado nella parte in cui in sede di rideterminazione del
16 saldo del conto corrente n. 1924575 ha applicato la capitalizzazione degli interessi per il periodo successivo al 2000.
Quanto ai rapporti di conto corrente n. 176411 e di conto anticipi n. 178734, entrambi sorti dopo il 2000, nel contratto del 5.2.2009 -regolatore di entrambi i rapporti- in conformità
all'art. 120, co. 2 t.u.b. (nel testo vigente dopo la modifica del 1999) e alla delibera attuativa del CICR del 9.2.2000 (G.U. 22.2.2000), l'anatocismo è oggetto di pattuizione in forma scritta e rispetta le condizioni di reciprocità e di uguale periodicità (trimestrale). A diverse conclusioni deve pervenirsi riguardo al periodo antecedente il 5.2.2009: il regolamento contrattuale del 22.11.2006 di apertura del conto corrente n. 176411 prodotto dall'istituto di credito contiene, invero, esclusivamente l'approvazione scritta ai sensi dell'art. 6 della
Delibera CICR del 2000 ma difetta dell'indicazione del contenuto di tale approvazione e ancora più in radice del TAE. In assenza sia della pattuizione del tasso di interesse sia dell'indicazione della periodicità della capitalizzazione è impossibile ricavare da tale approvazione la volontà negoziale espressa in forma scritta richiesta dal t.u.b. ai fini della legittimità dell'anatocismo.
Va, pertanto, espunta la capitalizzazione degli interessi per il periodo antecedente al 5.2.2009,
compresa quella operata sugli interessi debitori maturati sul conto anticipi e addebitati sul conto corrente. Anche tale conteggio richiede l'apporto del consulente tecnico, sicché la causa deve essere posta nuovamente sul ruolo istruttorio anche a tal fine.
Il quarto motivo di gravame è infondato.
17 Il conto anticipi e il conto corrente sono solitamente legati da una relazione di collegamento diretto e funzionale tale per cui gli interessi e le competenze maturate sulle operazioni di anticipo confluiscono nel conto corrente di corrispondenza e concorrono a formare il complessivo saldo debitore (di modo che in caso di illegittimità del costo del credito convenuto con il contratto di conto anticipi o, a monte, di invalidità del contratto per difetto di forma scritta, sarà il conto corrente a registrare l'espunzione delle competenze illegittimamente addebitate e a variare il proprio saldo). Una simile modalità operativa non rappresenta tuttavia una regola indefettibile ed è condizionata a un'espressa previsione negoziale.
Tale previsione negoziale è chiaramente ravvisabile nei contratti del 5.2.2009 e del 24.4.2009
regolatori dei conti corrente n. 176411 e anticipi n. 178734. L'art.
3-A delle “Norme che
disciplinano gli affidamenti”, Sezione A – Condizioni contrattuali, prevede, infatti, che “alla
maturazione della scadenza media periodica degli effetti, documenti o altri appunti in genere
presentati dal correntista la Banca provvederà ad accreditare sbf il totale del foglio del
periodo su detto conto corrente” (pag. 6, doc. n. 6 e pag. 4, doc. n. 16, fascicolo di parte appellata). Del tutto legittimo è, pertanto, il giroconto delle competenze del conto anticipi sul conto corrente a cui è collegato.
Analoga previsione negoziale non si riscontra per i conti anticipi n. 89143 e n. 114910, le cui competenze sono state addebitate sul conto corrente n. 1924575, rapporti tutti privi di regolamentazione contrattuale.
18 Consta, tuttavia, che il Tribunale ha rideterminato il saldo del conto corrente n. 1924575
espungendo integralmente le competenze e ricalcolando gli interessi maturati sia sul conto corrente sia sui conti anticipi al saggio legale. L'espunzione della capitalizzazione di tali interessi per tutta la durata dei suddetti rapporti ha, inoltre, neutralizzato a monte l'anatocismo occulto denunziato dall'appellante. Sebbene, dunque, le competenze, compresi gli interessi,
maturate sui conti anticipi non avrebbero dovuto essere girocontate sul conto corrente, la rideterminazione del suo saldo con i criteri sopra specificati consente di pervenire al medesimo risultato economico che si sarebbe ottenuto mantenendo i rapporti separati.
L'ultimo motivo di impugnazione, infine, è fondato.
L'azione di ripetizione dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c. è soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale. Per quanto l'azione di nullità sia imprescrittibile, le conseguenti azioni restitutorie, come chiaramente indicato dall'art. 1422 c.c., sono invece soggette a prescrizione. Posto che l'azione promossa dal correntista per il recupero delle somme illegittimamente percepite dalla rientra nel novero delle azioni restitutorie, essa è CP_4
soggetta al termine decennale. Il dies a quo per il decorso della prescrizione coincide con la notifica dell'atto introduttivo del giudizio di ripetizione dell'indebito laddove non sia dimostrata la sussistenza di atti interruttivi antecedenti. Per produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato,
l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare, pur senza ricorso a formule solenni o all'osservanza di particolari adempimenti,
19 l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (Cass. civ., 14/6/2018, n.
15714).
ha prodotto la lettera trasmessa a in data Parte_1 Controparte_6
1.2.2013 di diffida alla rettifica dei saldi dei rapporti bancari oggetto del giudizio (doc. n. 10,
fascicolo di parte dell'appellante). Tale atto, in quanto contiene l'indicazione del soggetto obbligato -l'istituto di credito appellato-, la pretesa -la rettifica dei saldi dei conti n. 1924575
(prima identificato con il n. 1027013), n. 176411 (prima denominato n. 165733), n. 114910,
n. 89143 e n. 178734 (prima identificato con il n. 168056), risultato di applicazione di costi illegittimi- e la richiesta di adempimento, si profila idoneo all'interruzione della prescrizione.
Il dies a quo per il decorso della prescrizione va, dunque, individuato con riferimento alla data di ricezione della lettera di diffida.
Quanto poi al meccanismo di operatività della prescrizione nei rapporti di conto corrente bancario, le Sezioni Unite della Cassazione -con sentenza n. 24418 del 2.12.2010, di recente confermata da Cass. civ., sez. VI, 14/07/2020, n. 14958- hanno affermato che “Nell'ambito
di un rapporto di conto corrente, occorre distinguere i versamenti solutori da quelli
ripristinatori della provvista: giacché solo i primi possono considerarsi pagamenti nel
quadro della fattispecie di cui all' art. 2033 c.c.; con la conseguenza che la prescrizione del
diritto alla ripetizione dell'indebito decorre, per tali versamenti, dal momento in cui le
singole rimesse abbiano avuto luogo. I versamenti ripristinatori, invece non soddisfano il
20 creditore ma ampliano (o ripristinano) la facoltà d'indebitamento del correntista: sicché, con
riferimento ad essi, di pagamento potrà parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di
apertura di credito in conto corrente, la banca abbia percepito dal correntista il saldo finale,
in cui siano compresi interessi non dovuti: per essi, quindi, la prescrizione decorre dalla data
di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati
registrati. Il che è quanto dire che ai fini della prescrizione assumerà rilievo anche la rimessa
(solutoria) con cui il correntista ripiana l'esposizione debitoria maturata in ragione del
rapporto di affidamento oramai cessato.”. Chiarisce la Suprema Corte che se il correntista nel corso del rapporto ha effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, passibili dunque di ripetizione ove indebiti, in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Ciò che accadrà in caso di versamenti eseguiti su un conto in passivo cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'affidamento. Non così,
invece, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può continuare a disporre. Di qui l'importanza della differenziazione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie della provvista: solo le prime possono considerarsi pagamenti rilevanti ex art. 2033 c.c. e sottomesse all'ordinario termine decennale
21 di prescrizione del diritto alla ripetizione, decorrente per ciascuna dal momento in cui abbiano avuto luogo.
Nell'indagine sulla natura solutoria o ripristinatoria dei versamenti risulta dunque di estrema importanza accertare l'esistenza o meno di un'apertura di credito e il suo ammontare.
Nel caso di specie, il consulente tecnico nel primo grado di giudizio ha appurato che il conto n. 1924575 ha beneficiato di un affidamento il cui ammontare è variato nel corso del rapporto
(pag. 16 relazione depositata il 9.10.2018; prospetto 4.1 allegato alla relazione;
pag. 6
relazione depositata il 29.7.2019, prospetto 4.1 allegato).
È bene precisare al riguardo che il formalismo imposto dall'art. 117 T.U.B., sotto pena di nullità dei contratti bancari, non preclude la ricerca di indicatori dell'esistenza di un fido c.d.
“di fatto”. Le nullità di cui al Titolo IV del T.U.B., rientrano nel novero delle “nullità di protezione”. Tale peculiare rimedio, in primo luogo, risponde alla necessità di garantire una tutela sostanziale al contraente che -in ragione dell'asimmetria informativa che connota i rapporti bancari e finanziari- si trova in una posizione di strutturale debolezza rispetto all'altra parte, e, in via consequenziale, mira al soddisfacimento degli interessi fondamentali al corretto funzionamento del mercato (art. 41 Cost.) e all'uguaglianza tra contraenti (art. 3
Cost.). Nata in ambito consumeristico, a completamento di un quadro di strumenti civilistici funzionali alla tutela del consumatore, la disciplina delle nullità di protezione è stata estesa ad altri contratti che, analogamente ai contratti di consumo, si connotano per uno squilibrio strutturale tra le parti. Il formalismo contrattuale, in particolare, in una prospettiva che diverge
22 dalla logica del codice civile (ove è previsto che la forma ammanti per lo più contratti, aventi a oggetto beni immobili, intercorsi tra contraenti in posizione di parità), mira a riequilibrare la diseguaglianza sistemica che colloca l'intermediario bancario e la sua controparte contrattuale su piani differenti di forza contrattuale, bagaglio cognitivo, esperienza, capacità
professionale, onde favorire l'esercizio consapevole della libertà contrattuale del cliente.
La funzione di protezione assolta dalla nullità comporta che essa possa essere fatta valere solo dal correntista -contraente debole- e che il giudice ha il potere di rilevarle d'ufficio esclusivamente nell'interesse di quest'ultimo (Cass. civ., Sez. Un., 12/12/2014, n. 26242).
Dalla ratio sottesa alla previsione legislativa della nullità di cui all'art. 117 T.U.B. deriva l'impossibilità per l'istituto di credito -contraente forte del rapporto - di invocare con effetti per sé favorevoli una nullità -quella del contratto di apertura di credito- che non solo è posta a tutela del cliente, ma alla quale lo stesso istituto di credito ha dato causa non avendo provveduto a stipulare il contratto per iscritto. Accordare rilevanza al fido di fatto, pertanto,
consente un recupero di coerenza di sistema, scongiurando che la banca, che ha dato luogo alla nullità, possa poi trarre utilità dalla stessa paralizzando con l'eccezione di prescrizione il credito restitutorio maturato dal correntista in relazione alle poste indebitamente annotate in conto e corrisposte. Un fido, sebbene “di fatto”, può dunque ritenersi accordato se tale circostanza è ricavabile anche da altri elementi, diversi dall'espressa previsione contrattuale.
Nel caso di specie, gli estratti conto prodotti in giudizio dal correntista consentono di ricostruire agevolmente non solo l'esistenza di un affidamento, ma anche il suo ammontare.
23 Individuato l'importo del fido, è possibile procedere all'indagine sulla natura delle rimesse effettuate dal correntista. Tale verifica non può effettuarsi sulla scorta dell'estratto conto storico della banca poiché quest'ultimo risente dell'applicazione di poste illegittime in quanto aventi titolo in clausole dichiarate nulle dal Giudice di primo grado. Poiché la nullità si sostanzia in un vizio genetico del contratto che travolge ex tunc gli effetti dell'accordo, a tali pattuizioni non può essere riconosciuto effetto alcuno.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre allora, all'esito della declaratoria di nullità delle clausole contrattuali, eliminare previamente tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente determinare il reale passivo del correntista e ciò
anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento
(Cass. civ., sez. I, 16/3/2023, n. 7721; Cass. civ., sez. I, 15/2/2021, n. 3858; Cass. civ., sez. I,
19/5/2020, n. 9141).
Il consulente tecnico richiamato in grado di appello ha effettuato la verifica assumendo quale parametro il saldo rettificato, ma omettendo -erroneamente- di considerare il conto affidato -
sebbene in via di fatto-. Va, dunque, assunto quale calcolo quello elaborato dal medesimo consulente tecnico nel primo grado di giudizio in risposta alle osservazioni della correntista
(relazione depositata il 29 luglio 2019).
24 Dalla verifica condotta -circoscritta al periodo compreso tra il 31.12.1999 (primo estratto conto in atti) e il 5.2.2003 (data antecedente di un decennio la comunicazione della lettera di diffida interruttiva della prescrizione)-, assumendo come parametro il saldo rideterminato,
cioè epurato dalle annotazioni a debito non dovute, è emersa l'effettuazione di diversi versamenti con natura solutoria (v. prospetto 4.1 allegato alla relazione depositata il
29.7.2019).
Il saldo al 31.1.2008 del conto corrente n. 192575 -ricalcolato mantenendo le rimesse prescritte (ferma la sostituzione degli interessi ai sensi dell'art. 117 t.u.b., l'espunzione della capitalizzazione e di tutti i costi addebitati in assenza di valida pattuizione, la riconduzione degli addebiti e degli accrediti alla data di effettuazione delle operazioni, la rideterminazione delle competenze rivenienti dai conti anticipi n. 89143 e 114910)- ammonta, dunque, ad €
105.565,51 a credito della correntista (v. pag. 7 della relazione depositata il 29.7.2019).
Per l'appuramento del saldo dei rapporti di conto corrente n. 176414 e anticipi n. 178734,
necessariamente destinato a refluire sull'esito finale della vertenza dovendo sommarsi algebricamente al risultato del ricalcolo complessivo del saldo del conto corrente n. 192575
e dei conti anticipi n. 89143 e n. 114910 -il quale allo stato può dunque essere espresso solo in termini di accertamento-, occorre invece un supplemento istruttorio per l'elaborazione dei calcoli necessari per la compiuta delibazione dei motivi di gravame secondo e quarto, come da separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese del giudizio deve essere rimessa alla statuizione definitiva
25
P.Q.M.
La Corte di Appello, non definitivamente pronunziando;
in parziale accoglimento dell'appello proposto da con atto di Parte_1
citazione notificato a il 28.9.2020 avverso la sentenza Controparte_2
del Tribunale di Palermo n. 12 del 2 ottobre 2020, accerta il saldo al 31.1.2008 del conto corrente ordinario n. 192575 in € 105.565,51 a credito della correntista;
rigetta il primo, il terzo e il quinto motivo di impugnazione;
provvede come da separata ordinanza a rimettere la causa sul ruolo istruttorio in vista della compiuta delibazione del secondo e del quarto motivo di impugnazione con riferimento ai rapporti di conto corrente n. 176414 e anticipi n. 178734;
riserva alla statuizione definitiva la pronunzia sulle spese di lite.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello il 2 aprile 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
26
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1305 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2020
TRA
(p. iva , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante , rappresentata e difesa dall'Avv. Lavinia Cipollina, per Parte_2
procura depositata unitamente all'atto di appello.
Appellante
c.f. , incorporante Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
giusto atto di fusione in Notaio di Milano del 13.12.2016, Rep. 13501, Racc. n. Per_1
7087, in persona del procuratore speciale dottor rappresentata e difesa CP_3 dall'Avv. Francesco Trapani per mandato depositato unitamente alla comparsa di costituzione e risposta
Appellata
Conclusioni dell'appellante:
in via preliminare, disporre la rimessione della causa sul ruolo istruttorio, al fine di disporre integrazione della CTU tecnica necessaria a chiarire gli aspetti sopra esposti, nei termini già
espressi nelle osservazioni alla CTU;
ritenere e dichiarare che “ ” ha applicato interessi oltre il CP_1 Controparte_2
tasso soglia antiusura ex legge n. 108/1996 ed illegittima capitalizzazione trimestrale con la nullità dei relativi addebiti;
ritenere e dichiarare la nullità dell'applicazione, e/o delle clausole che impongano costi, oneri,
commissioni e spese non pattuiti e non determinati per iscritto;
ritenere e dichiarare che “ ” ha applicato un TEG difforme Controparte_2
a quanto dichiarato, in violazione di norme imperative dettate dagli artt. 116, 117, 123, 124 e
125-bis del Testo Unico Bancario oltre che dei doveri di correttezza e trasparenza in capo alla applicando la nullità prevista;
CP_4
ritenere e dichiarare che “ ” ha applicato illecitamente Controparte_2
interessi anatocistici capitalizzando periodicamente interessi passivi, commissioni e spese, in assenza di qualsivoglia pattuizione e, in ogni caso, in assenza di concreta e reale reciprocità;
2 ritenere e dichiarare che “ ha illegittimamente Controparte_2
girocontato le competenze dei conti anticipi nei conti ordinari, dando luogo alla capitalizzazione delle suddette competenze e ad anatocismo occulto o implicito;
ritenere e dichiarare che “ ” ha applicato una valuta fittizia Controparte_2
ai rapporti di causa, antergata per le operazioni a debito e postergata per le operazioni a credito, in assenza di esplicita pattuizione e a danno del correntista;
ritenere e dichiarare che, per l'effetto dell'anatocismo, la pattuizione dei tassi d'interesse sui conti risulta non valida e/o indeterminata e/o contra legem e che pertanto, il tasso di interesse applicabile è quello legale;
ritenere e dichiarare che il TAEG ai fini della rilevazione dell'usura deve essere calcolato includendo CMS, costi vari di tenuta conto, effetti dell'anatocismo ed effetti delle valute differenziate (a sfavore del cliente) per le operazioni attive /passive;
ritenere e dichiarare che la “ ”, abbia fatto ricorso al c.d. Controparte_2
“ius variandi” in assenza di esplicita pattuizione;
accertare la mancata e/o valida pattuizione del tasso di interesse ultra legale e, per l'effetto,
ritenere e dichiarare che non sono dovuti tutti gli interessi addebitati in eccedenza rispetto al tasso legale vigente pro tempore e (previa nuova consulenza tecnica d'ufficio) rideterminare il saldo dei conti correnti depurandoli dal tasso ultralegale, dalle commissioni di massimo scoperto sia intrafido che extrafido, dalle spese con corretta applicazione della valuta secondo i criteri indicati in narrativa;
3 accertare il corretto dies a quo per il calcolo prescrizione dell'azione di ripetizione delle rimesse solutorie relative al conto corrente ordinario n. 192575 (già n. 1027013);
accertare che, stante le violazioni e gli illegittimi addebiti appurati nei rapporti per cui è causa,
il saldo dovrà essere verificato solo in seguito all'esclusione di tutte le clausole e prassi nulle ed inefficaci;
operare conseguenzialmente, stante la ricostruzione dei rapporti dedotti in giudizio, ulteriori rettifiche, condannando la banca a corrispondere a titolo di ripetizione dell'indebito la somma complessiva di € 224.376,53, frutto della differenza fra le rettifiche operate in primo grado e quelle richieste in questa sede –o quell'altra maggiore o minore che verrà determinata e quantificata come di giustizia, o ricorrendo a valutazione equitativa, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al soddisfo, condannando la banca al pagamento e operando la compensazione rispetto alle competenze richieste dalla CP_4
condannare la convenuta al risarcimento dei danni arrecati a parte attrice, valutati CP_4
secondo equità;
condannare la alla refusione e distrazione delle spese, diritti ed onorari di entrambi i CP_4
gradi di giudizio, oltre IVA e CPA.
Conclusioni dell'appellata:
preliminarmente, dichiarare l'inammissibilità del proposto appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., essendo ictu oculi manifesta l'infondatezza delle avverse doglianze e la conseguente insussistenza di “alcuna ragionevole probabilità di -potere- essere accolto”;
4 nel merito rigettare il proposto gravame ritenendo le avverse domande inammissibili e/o infondate, condannando parte appellante al pagamento di spese e compensi del presente grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 12 del 2.1.2020 il Tribunale di Palermo ha accolto parzialmente l'opposizione proposta da e , quali Parte_1 Parte_2 Parte_3
fideiussori, avverso il decreto ingiuntivo emesso dal medesimo Tribunale su istanza di
[...]
per il pagamento di € 500.571,73, oltre interessi e spese del Controparte_2
procedimento monitorio, quale saldo negativo del conto corrente ordinario n. 176411 (prima numerato n. 165733) -acceso il 22.11.2006 ed estinto il 15.10.2015-, nonché le domande riconvenzionali formulate dagli opponenti in relazione ai rapporti di conto anticipi n. 178734
(già n. 168058) -aperto il 9.1.2007 e chiuso il 30.6.2014-, di conto corrente ordinario n.
1924575 (già 1027013) -in essere al 31.12.1999 ed estinto il 31.1.2008- e di conto anticipi n.
89143 -aperto il 22.3.2005 e chiuso il 30.6.2007- e n. 114910 -aperto il 4.4.2002 e chiuso il
23.3.2005.
Più in dettaglio, il Tribunale:
- ha rilevato la validità delle lettere di fideiussione omnibus prodotte dalla banca poiché
complete di generalità del debitore principale, dell'importo massimo garantito, nonché
dell'indicazione della fonte delle obbligazioni oggetto di garanzia e ha escluso il ricorrere dei presupposti di cui all'art. 1956 c.c. per la liberazione del fideiussore;
5 - rammentato che ove il convenuto in giudizio non si limiti a chiedere il rigetto della domanda avversaria, ma proponga a sua volta domanda riconvenzionale ambedue le parti hanno l'onere di provare le rispettive pretese, ha rilevato che il correntista ha prodotto parte degli estratti conto e la banca parte della documentazione contrattuale relativa ai rapporti contestati,
omettendo tuttavia di depositare anche la documentazione attestante la concordata modifica delle pattuizioni originarie -pur riscontrata- e ha quindi ritenuto efficaci le riscontrate variazioni delle condizioni economiche solo se più favorevoli al correntista ovvero oggetto di comunicazione idonea allo scopo;
- con l'ausilio del consulente tecnico d'ufficio, con riferimento ai conti corrente ordinario n.
176411 e anticipi n. 178734:
-ha ricalcolato gli interessi al saggio legale ed espunto ogni costo sino al 4.2.2009 e applicato,
per il periodo successivo, gli interessi e i costi pattuiti con i contratti del 5.2.2009 e del
24.4.2009;
- ha mantenuto la capitalizzazione degli interessi poiché sorretta da valida pattuizione;
-ha espunto la commissione di massimo scoperto per tutta la durata del rapporto, poiché
indeterminata, e mantenuto invece la commissione di istruttoria veloce, applicata previa comunicazione operata ai sensi dell'art. 118 t.u.b. del 30.6.2012;
-ha escluso la violazione della normativa anti-usura per essere il superamento del tasso soglia rilevato in alcuni trimestri imputabile all'incidenza della c.m.s. e di altri oneri espunti a monte
6 perché illegittimi e ha dunque applicato gli interessi al tasso pattuito con convenzione del
5.2.2009 sino alla conclusione del rapporto;
-ha, quindi, rideterminato il saldo del conto corrente n. 176411 al 15.10.2015 -data di chiusura e passaggio a sofferenza- in € 247.217,56 a debito della correntista (comprensivo delle competenze ricalcolate derivanti dal rapporto di conto anticipi);
- con riguardo ai conti corrente n. 1924575 e anticipi n. 89143 e 114910:
-ha ricalcolato gli interessi al tasso legale per tutta la durata dei rapporti in mancanza di pattuizione scritta, espungendo qualsiasi altro onere e commissione applicata;
-ha espunto la capitalizzazione degli interessi sino all'1.7.2000, mantenendola per il periodo successivo in ragione dell'adeguamento dell'istituto bancario alla delibera CICR del
9.2.2000;
-validamente e tempestivamente sollevata l'eccezione di prescrizione, ha individuato il dies
a quo nella data di notifica dell'atto di citazione (9.5.2016) e, riscontrate diverse rimesse solutorie effettuate tra il 15.5.2000 al 9.5.2006, ha rideterminato il saldo al 31.1.2008 in €
19.095,86 a credito della correntista (contro un saldo banca di euro 0);
- ha dunque condannato gli opponenti al pagamento in favore di Controparte_5
di € 228.121,70 -pari alla somma algebrica dei saldi ricalcolati dei diversi
[...]
rapporti-, oltre interessi al tasso contrattuale;
- infine, ha compensato tra le parti le spese di lite, ponendo quelle per la consulenza tecnica d'ufficio a carico di tutte le parti in solido.
7 Solo -non anche i fideiussori e Parte_1 Parte_2 Parte_3
ha proposto impugnazione dolendosi:
[...]
I) della violazione dell'art. 117 t.u.b. in relazione ai tassi di interesse applicati ai rapporti di conti corrente n. 192575 e anticipi nn. 89143 e 114910 -privi di regolamentazione contrattuale-, di conto corrente n. 176411 -il relativo contratto di accensione del 22.11.2006
non contenendo indicazione delle condizioni economiche- e di conto anticipi n. 178734 -
aperto nel 2007, ma regolato solo a partire dal 2009. Sottolinea con riferimento ai rapporti di conto corrente n. 176411 e di conto anticipi n. 178734 che i contratti del 5.2.2009 e del
24.4.2009 individuano i tassi intra ed extra fido senza tuttavia specificare se destinati ad applicarsi su base annua, mensile, semestrale o trimestrale. Deduce, inoltre, l'inefficacia delle variazioni unilaterali delle condizioni economiche operata dall'istituto di credito senza indicare, secondo quanto prescritto dall'art. 118 t.u.b., il motivo giustificante. Insiste, dunque,
nella domanda di nullità e di ricalcolo degli interessi al tasso legale ai sensi dell'art. 117 co.
6 t.u.b.;
II) dell'applicazione di una data di valuta differente dal giorno di effettivo compimento per le operazioni a credito e a debito, in difetto di espressa pattuizione scritta;
III) dell'erroneo utilizzo, ai fini della verifica della violazione della disciplina anti-usura, delle istruzioni della Banca d'Italia tempo per tempo vigenti, in luogo della formula ritraibile dall'art. 644 c.p. che impone di calcolare il TEG contrattuale considerando tutte le voci connesse all'erogazione del credito, comprensive dell'incidenza della capitalizzazione di
8 interessi e competenze. Sottolinea, inoltre, l'irrilevanza dell'inserimento della clausola di salvaguardia nel contratto del 5.2.2009, nulla poiché elusiva di norma imperativa;
IV) dell'illecita applicazione della capitalizzazione trimestrale per tutta la durata dei rapporti di conto corrente n. 176411 -il contratto di apertura del 22.11.2006 essendo privo delle condizioni economiche- e n. 1924575 -occorrendo una nuova pattuizione scritta in luogo del mero adeguamento alla Delibera CICR del 2000 mediante la comunicazione sugli estratti conto;
V) l'illegittimo giroconto delle competenze dei conti anticipi sui conti corrente n. 176411 e n. 192575 in difetto di pattuizione. Argomenta che tale giroconto genera un effetto anatocistico non solo occulto ma anche illegittimo poiché applicato in violazione del requisito di reciprocità fissato dalla delibera del CICR del 2000 atteso che i conti anticipi producono esclusivamente interessi passivi;
VI) l'erronea individuazione del dies a quo del termine di prescrizione nella data di notifica -
9.5.2016- dell'atto di citazione introduttivo del giudizio anziché in quella di recapito a
[...]
della lettera di diffida alla rettifica dei saldi dei conti corrente oggetto Controparte_6
del giudizio (1.2.2013). Sottolinea inoltre che il riscontro delle rimesse solutorie non può
prescindere dall'utilizzo -quale base- del saldo depurato dalle appostazioni contabili discendenti da clausole nulle.
Costituitasi, -società incorporante si Controparte_1 Controparte_2
è opposta all'accoglimento del gravame.
9 L'impugnazione è meritevole di parziale accoglimento.
Il primo motivo di gravame è, tuttavia, infondato.
Rilevata l'assenza di pattuizione scritta dei tassi ultralegali applicati in via di mero fatto, il
Tribunale ha ricalcolato al saggio legale gli interessi debitori addebitati sul conto corrente ordinario n. 1924575 -compresi quelli maturati sui conti anticipi collegati- per tutta la durata del rapporto. Restano così superate le doglianze dell'appellante con riferimento a tali rapporti.
Il medesimo criterio di ricalcolo è stato applicato in relazione ai rapporti di conto corrente ordinario n. 176411 e anticipi n. 178734 per il periodo compreso tra la loro apertura e il
4.2.2009, data della prima regolamentazione scritta delle condizioni economiche, essendone invece privo il contratto del 22.11.2006.
I contratti del 5.2.2009 e 24.4.2009 contengono, invece, pattuizione espressa e specifica dei tassi di interesse (fissati per il rapporto n. 176411 nella misura del 10,15% per gli utilizzi entro fido, con una maggiorazione massima del 4,00% per gli utilizzi oltre fido, e nella misura del 13,00% quelli di mora e per il conto anticipi n. 178734 nella misura dell'8,75% per gli utilizzi entro fido ed extra fido e del 9,00% gli interessi moratori) tale da sottrare le convenzioni negoziali alla censura di indeterminatezza mossa dall'appellante (doc. n. 6,
fascicolo di parte appellata).
Quanto alla lamentata applicazione di tassi a debito superiori rispetto a quelli pattuiti, non può
non evidenziarsi che il consulente tecnico d'ufficio ha rideterminato il saldo del conto corrente facendo applicazione unicamente dei tassi convenuti e di quelli diversi praticati dalla
10 banca solo ove inferiori (“Dal 5/2/09 il conto è stato ricalcolato ai tassi banca alle sole
variazioni migliorative”, pag. 14 e pag. 16 della relazione depositata il 9.10.2018).
Irrilevante è, inoltre, l'omessa indicazione del “riferimento temporale” di applicazione dei tassi regolamentati in contratto. Dagli artt. 1284 c.c. e 117 t.u.b. si ritrae, infatti, la regola secondo la quale i tassi di interesse si intendono determinati su base annua in mancanza di diversa previsione. In assenza -come nel caso in esame- di una deroga negoziale il tasso deve,
dunque, intendersi convenuto con riferimento all'anno.
Inconsistente è, infine, anche la doglianza relativa all'illegittimo esercizio del jus variandi,
atteso che il consulente tecnico d'ufficio:
- con riferimento ai rapporti di conto corrente n. 176411 e anticipi n. 178734, non ha applicato le modifiche unilaterali per il periodo compreso tra l'apertura dei rapporti e il 5.2.2009,
considerandole tutte peggiorative in mancanza di valida pattuizione dei tassi di interesse (del tutto assente nel contratto del 2006); ha, invece, mantenuto per il periodo successivo i tassi applicati dalla banca solo ove inferiori a quelli pattuiti (pagg. 14-15 relazione depositata il depositata il 9.10.2018);
- con riferimento ai rapporti di conto corrente n. 1924575 e di conto anticipi n. 89143 e
114910, in difetto di convenzione scritta, ha considerato irrilevanti le modifiche comunicate e ricalcolato gli interessi al tasso legale (pag. 13-14 relazione depositata il 9.10.2018).
Dunque, poiché in sede di ricalcolo, il cui esito è stato accolto in sentenza, sono state considerate nulle le modifiche unilaterali illegittimamente effettuate e sono state per contro
11 prese in considerazione solo le variazioni favorevoli per il correntista, di nulla può dolersi l'opponente.
Fondato è, invece, il secondo motivo di gravame.
La contabilizzazione degli addebiti a credito e a debito in data diversa da quella in cui le operazioni sono state effettivamente poste in essere in tanto è legittima in quanto conforme alle prescrizioni dell'art. 120 TUB, oppure sorretta da pattuizione scritta derogatoria.
Una convenzione negoziale di tal genere è assente sia con riguardo ai rapporti di conto corrente n. 1924575 e anticipi nn. 89143 e 114910 -totalmente privi di regolazione contrattuale- sia per il conto corrente ordinario n. 176411 e per il conto anticipi n. 178734
poiché tanto il contratto di apertura del 22.11.2006 tanto quelli successivi del 2009 -che disciplinano anche il conto anticipi- difettano di previsioni al riguardo.
L'esecuzione dei conteggi -già effettuati per il rapporto n. 1924575- anche per il conto corrente n. 176411 richiede l'apporto del consulente tecnico così che la causa deve essere posta nuovamente sul ruolo istruttorio.
Il terzo motivo di impugnazione è invece infondato.
La correttezza del metodo di rilevazione del TEG espressivo del carico economico correlato alla concessione del credito bancario nel rispetto della formula ricavabile dalle Istruzioni della
Banca d'Italia è stata recentemente confermata dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 16303 del 20.6.2018, che, nel pronunciarsi sulla rilevanza della commissione di massimo scoperto ai fini della verifica di usurarietà, hanno sottolineato la centralità del
12 principio di simmetria, il quale impone di operare il confronto tra un dato concreto, quale il
TEG dell'operazione di credito, e il dato astratto, rappresentato dal TEGM determinato trimestralmente per categorie omogenee, in funzione dei medesimi costi, risultando altrimenti la valutazione sostanzialmente inattendibile. L'adozione di un meccanismo uniforme di rilevazione dei dati oggetto di procedimento comparativo -ribadita e confermata dalla successiva sentenza delle Sezioni Unite n. 19597 del 2020 in materia di rilevanza ai fini dell'usura degli interessi di mora- risponde a un basilare criterio logico che risulterebbe falsato dal ricorso, per la rilevazione del TEG del singolo rapporto, alla “formula del
T.A.E.G.” di cui all'art. 644 c.p..
Ciò premesso, la necessità di una simile verifica neppure si pone con riferimento ai rapporti di conto corrente n. 1924575 e di conto anticipi n. 114910 e n. 89143 i cui saldi sono stati rideterminati espungendo gli interessi applicati e ricalcolandoli al saggio legale.
Quanto invece al conto corrente n. 176411 e anticipi n. 178734, il consulente tecnico d'ufficio ha rilevato il superamento del tasso soglia solamente in alcuni trimestri del periodo compreso tra il 2010 e il 2014, tuttavia sempre in conseguenza dell'addebito della commissione di massimo scoperto o di oneri illegittimi e, in un solo caso, per effetto dell'abbassamento della soglia trimestralmente rilevata. Ebbene, in nessuna delle due ipotesi vi è spazio per l'applicazione della sanzione comminata dal secondo comma dell'art. 1815 c.c.:
- non nel primo caso, atteso che il Tribunale ha espunto la commissione di massimo scoperto sia per il periodo antecedente al 5.2.2009 -essendo il contratto del 2006 privo di
13 regolamentazione delle condizioni economiche- sia per quello successivo -avendo dichiarato nulla per indeterminatezza la relativa clausola contenuta nel contratto del 5.2.2009;
- non nell'ipotesi di abbassamento del tasso soglia, integrando tale ipotesi la fattispecie dell'usura sopravvenuta (Sez. Un., 19/10/2017, n. 24675).
Infondata è peraltro la denunzia di illegittimità della clausola di salvaguardia contenuta nel contratto del 5.2.2009.
Se è vero che alla clausola di salvaguardia, a meno di non attribuirle finalità elusive della norma imperativa in tema di usura, non può riconoscersi l'effetto di legittimare una pattuizione originaria contra legem, è invece possibile riconnetterle la funzione, certamente legittima, di raccordare il tasso di interesse, rectius il carico economico complessivamente preteso dalla banca a fronte della concessione del credito, alle soglie usurarie tempo per tempo vigenti per l'eventualità, tutt'altro che irragionevole in un rapporto di durata destinato peraltro a inserirsi in un mercato, quello finanziario altamente mutevole, di possibili oscillazioni del saggio, ove variabile, cosi come delle soglie usurarie.
Nel concreto, si sottraggono alle censure dell'appellante sia il contratto del 5.2.2009 sia quello del 24.4.2009.
Il primo contiene infatti la pattuizione per il conto corrente n. 176411 di un tasso intra ed extra fido del 10,15%, aumentabile nel corso del rapporto fino a ulteriori 4 punti percentuali, ma sempre entro i limiti del tasso soglia tempo per tempo vigente in forza (in ciò appunto si sostanzia la clausola di salvaguardia). Il tasso così pattuito è inferiore alla soglia del 13,68%
14 relativa al I trimestre 2009 (pari al tasso medio fissato del d.m. 19 dicembre 2008 per le operazioni di apertura di credito in conto corrente oltre € 5.000,00, aumentato della metà ai sensi dell'art. 2 l. 108/1996 pro tempore vigente). Anche il tasso intra ed extrafido dell'8,75%
pattuito con riferimento al conto anticipi n. 178734 si mantiene dunque al di sotto della suindicata soglia.
Analoghe conclusioni si raggiungono per i tassi convenuti nel contratto del 24.4.2009 -rimasti invariati nella loro misura- atteso che il d.m. 26 marzo 2009 rileva per le operazioni di apertura di credito in conto corrente oltre € 5.000,00 effettuate nel II trimestre del 2009 un tasso medio dell'8,62% (da aumentare della metà ai sensi dell'art. 2 l. 108/1996 pro tempore vigente),
sicché il tasso soglia resta fissato nella misura del 12,93%.
Il quarto motivo di impugnazione è invece fondato.
Con riguardo ai rapporti di conto corrente n. 1924575 e di conto anticipi n. 89143 e n. 114910
vanno, invero, espunti gli addebiti a titolo di capitalizzazione applicati in mancanza di espressa pattuizione successiva al 2000.
Ferma, infatti, l'illegittimità della pratica della capitalizzazione trimestrale dei soli interessi debitori protratta fino al 30.6.2000, “nei contratti di conto corrente bancario stipulati in data
anteriore all'entrata in vigore della Delib. CICR 9 febbraio 2000, la dichiarazione
d'illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25, pronunciata dalla Corte
costituzionale con sentenza n. 425 del 2000, pur non avendo interessato il comma 2 di tale
disposizione, che costituisce il fondamento del potere esercitato dal CICR mediante
15 l'adozione della predetta Delib., ha inciso indirettamente sulla disciplina transitoria dettata
dall'art. 7 di tale provvedimento, in quanto, avendo fatto venir meno, per il passato, la
sanatoria delle clausole che prevedevano la capitalizzazione degl'interessi, ha impedito di
assumerle come termine di comparazione ai fini della valutazione dell'eventuale
peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, in tal modo escludendo la
possibilità di provvedere all'adeguamento delle predette clausole mediante la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale, come consentito dall'art. 7, comma 2 e rendendo invece necessaria
una nuova pattuizione (cfr. Cass. nr 9140/2020, 26769 e 26779/2019).” (Cass. civ., sez. I,
24/07/2023, n. 22007).
L'invio al correntista degli estratti conto recanti l'indicazione dell'adeguamento alla Delibera
CICR, pubblicato anche sulla Gazzetta Ufficiale, non risulta, dunque, sufficiente ad assicurare, neppure per il periodo successivo alla entrata in vigore del provvedimento, la validità della clausola che prevedeva la capitalizzazione degli interessi, a tal fine occorrendo invece un'apposita convenzione scritta, al pari di quella richiesta per la stipulazione dei contratti soggetti alla nuova disciplina.
Nel caso oggetto di esame, la banca si è limitata a produrre l'estratto della Gazzetta Ufficiale
del 24.6.2000 (doc. n. 13). Difetta, invece, la prova di un'espressa pattuizione concordata delle nuove condizioni, sicché, in conformità alla ricostruzione sopra richiamata e condivisa,
va riformata la pronuncia di primo grado nella parte in cui in sede di rideterminazione del
16 saldo del conto corrente n. 1924575 ha applicato la capitalizzazione degli interessi per il periodo successivo al 2000.
Quanto ai rapporti di conto corrente n. 176411 e di conto anticipi n. 178734, entrambi sorti dopo il 2000, nel contratto del 5.2.2009 -regolatore di entrambi i rapporti- in conformità
all'art. 120, co. 2 t.u.b. (nel testo vigente dopo la modifica del 1999) e alla delibera attuativa del CICR del 9.2.2000 (G.U. 22.2.2000), l'anatocismo è oggetto di pattuizione in forma scritta e rispetta le condizioni di reciprocità e di uguale periodicità (trimestrale). A diverse conclusioni deve pervenirsi riguardo al periodo antecedente il 5.2.2009: il regolamento contrattuale del 22.11.2006 di apertura del conto corrente n. 176411 prodotto dall'istituto di credito contiene, invero, esclusivamente l'approvazione scritta ai sensi dell'art. 6 della
Delibera CICR del 2000 ma difetta dell'indicazione del contenuto di tale approvazione e ancora più in radice del TAE. In assenza sia della pattuizione del tasso di interesse sia dell'indicazione della periodicità della capitalizzazione è impossibile ricavare da tale approvazione la volontà negoziale espressa in forma scritta richiesta dal t.u.b. ai fini della legittimità dell'anatocismo.
Va, pertanto, espunta la capitalizzazione degli interessi per il periodo antecedente al 5.2.2009,
compresa quella operata sugli interessi debitori maturati sul conto anticipi e addebitati sul conto corrente. Anche tale conteggio richiede l'apporto del consulente tecnico, sicché la causa deve essere posta nuovamente sul ruolo istruttorio anche a tal fine.
Il quarto motivo di gravame è infondato.
17 Il conto anticipi e il conto corrente sono solitamente legati da una relazione di collegamento diretto e funzionale tale per cui gli interessi e le competenze maturate sulle operazioni di anticipo confluiscono nel conto corrente di corrispondenza e concorrono a formare il complessivo saldo debitore (di modo che in caso di illegittimità del costo del credito convenuto con il contratto di conto anticipi o, a monte, di invalidità del contratto per difetto di forma scritta, sarà il conto corrente a registrare l'espunzione delle competenze illegittimamente addebitate e a variare il proprio saldo). Una simile modalità operativa non rappresenta tuttavia una regola indefettibile ed è condizionata a un'espressa previsione negoziale.
Tale previsione negoziale è chiaramente ravvisabile nei contratti del 5.2.2009 e del 24.4.2009
regolatori dei conti corrente n. 176411 e anticipi n. 178734. L'art.
3-A delle “Norme che
disciplinano gli affidamenti”, Sezione A – Condizioni contrattuali, prevede, infatti, che “alla
maturazione della scadenza media periodica degli effetti, documenti o altri appunti in genere
presentati dal correntista la Banca provvederà ad accreditare sbf il totale del foglio del
periodo su detto conto corrente” (pag. 6, doc. n. 6 e pag. 4, doc. n. 16, fascicolo di parte appellata). Del tutto legittimo è, pertanto, il giroconto delle competenze del conto anticipi sul conto corrente a cui è collegato.
Analoga previsione negoziale non si riscontra per i conti anticipi n. 89143 e n. 114910, le cui competenze sono state addebitate sul conto corrente n. 1924575, rapporti tutti privi di regolamentazione contrattuale.
18 Consta, tuttavia, che il Tribunale ha rideterminato il saldo del conto corrente n. 1924575
espungendo integralmente le competenze e ricalcolando gli interessi maturati sia sul conto corrente sia sui conti anticipi al saggio legale. L'espunzione della capitalizzazione di tali interessi per tutta la durata dei suddetti rapporti ha, inoltre, neutralizzato a monte l'anatocismo occulto denunziato dall'appellante. Sebbene, dunque, le competenze, compresi gli interessi,
maturate sui conti anticipi non avrebbero dovuto essere girocontate sul conto corrente, la rideterminazione del suo saldo con i criteri sopra specificati consente di pervenire al medesimo risultato economico che si sarebbe ottenuto mantenendo i rapporti separati.
L'ultimo motivo di impugnazione, infine, è fondato.
L'azione di ripetizione dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c. è soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale. Per quanto l'azione di nullità sia imprescrittibile, le conseguenti azioni restitutorie, come chiaramente indicato dall'art. 1422 c.c., sono invece soggette a prescrizione. Posto che l'azione promossa dal correntista per il recupero delle somme illegittimamente percepite dalla rientra nel novero delle azioni restitutorie, essa è CP_4
soggetta al termine decennale. Il dies a quo per il decorso della prescrizione coincide con la notifica dell'atto introduttivo del giudizio di ripetizione dell'indebito laddove non sia dimostrata la sussistenza di atti interruttivi antecedenti. Per produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato,
l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare, pur senza ricorso a formule solenni o all'osservanza di particolari adempimenti,
19 l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (Cass. civ., 14/6/2018, n.
15714).
ha prodotto la lettera trasmessa a in data Parte_1 Controparte_6
1.2.2013 di diffida alla rettifica dei saldi dei rapporti bancari oggetto del giudizio (doc. n. 10,
fascicolo di parte dell'appellante). Tale atto, in quanto contiene l'indicazione del soggetto obbligato -l'istituto di credito appellato-, la pretesa -la rettifica dei saldi dei conti n. 1924575
(prima identificato con il n. 1027013), n. 176411 (prima denominato n. 165733), n. 114910,
n. 89143 e n. 178734 (prima identificato con il n. 168056), risultato di applicazione di costi illegittimi- e la richiesta di adempimento, si profila idoneo all'interruzione della prescrizione.
Il dies a quo per il decorso della prescrizione va, dunque, individuato con riferimento alla data di ricezione della lettera di diffida.
Quanto poi al meccanismo di operatività della prescrizione nei rapporti di conto corrente bancario, le Sezioni Unite della Cassazione -con sentenza n. 24418 del 2.12.2010, di recente confermata da Cass. civ., sez. VI, 14/07/2020, n. 14958- hanno affermato che “Nell'ambito
di un rapporto di conto corrente, occorre distinguere i versamenti solutori da quelli
ripristinatori della provvista: giacché solo i primi possono considerarsi pagamenti nel
quadro della fattispecie di cui all' art. 2033 c.c.; con la conseguenza che la prescrizione del
diritto alla ripetizione dell'indebito decorre, per tali versamenti, dal momento in cui le
singole rimesse abbiano avuto luogo. I versamenti ripristinatori, invece non soddisfano il
20 creditore ma ampliano (o ripristinano) la facoltà d'indebitamento del correntista: sicché, con
riferimento ad essi, di pagamento potrà parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di
apertura di credito in conto corrente, la banca abbia percepito dal correntista il saldo finale,
in cui siano compresi interessi non dovuti: per essi, quindi, la prescrizione decorre dalla data
di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati
registrati. Il che è quanto dire che ai fini della prescrizione assumerà rilievo anche la rimessa
(solutoria) con cui il correntista ripiana l'esposizione debitoria maturata in ragione del
rapporto di affidamento oramai cessato.”. Chiarisce la Suprema Corte che se il correntista nel corso del rapporto ha effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, passibili dunque di ripetizione ove indebiti, in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Ciò che accadrà in caso di versamenti eseguiti su un conto in passivo cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'affidamento. Non così,
invece, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può continuare a disporre. Di qui l'importanza della differenziazione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie della provvista: solo le prime possono considerarsi pagamenti rilevanti ex art. 2033 c.c. e sottomesse all'ordinario termine decennale
21 di prescrizione del diritto alla ripetizione, decorrente per ciascuna dal momento in cui abbiano avuto luogo.
Nell'indagine sulla natura solutoria o ripristinatoria dei versamenti risulta dunque di estrema importanza accertare l'esistenza o meno di un'apertura di credito e il suo ammontare.
Nel caso di specie, il consulente tecnico nel primo grado di giudizio ha appurato che il conto n. 1924575 ha beneficiato di un affidamento il cui ammontare è variato nel corso del rapporto
(pag. 16 relazione depositata il 9.10.2018; prospetto 4.1 allegato alla relazione;
pag. 6
relazione depositata il 29.7.2019, prospetto 4.1 allegato).
È bene precisare al riguardo che il formalismo imposto dall'art. 117 T.U.B., sotto pena di nullità dei contratti bancari, non preclude la ricerca di indicatori dell'esistenza di un fido c.d.
“di fatto”. Le nullità di cui al Titolo IV del T.U.B., rientrano nel novero delle “nullità di protezione”. Tale peculiare rimedio, in primo luogo, risponde alla necessità di garantire una tutela sostanziale al contraente che -in ragione dell'asimmetria informativa che connota i rapporti bancari e finanziari- si trova in una posizione di strutturale debolezza rispetto all'altra parte, e, in via consequenziale, mira al soddisfacimento degli interessi fondamentali al corretto funzionamento del mercato (art. 41 Cost.) e all'uguaglianza tra contraenti (art. 3
Cost.). Nata in ambito consumeristico, a completamento di un quadro di strumenti civilistici funzionali alla tutela del consumatore, la disciplina delle nullità di protezione è stata estesa ad altri contratti che, analogamente ai contratti di consumo, si connotano per uno squilibrio strutturale tra le parti. Il formalismo contrattuale, in particolare, in una prospettiva che diverge
22 dalla logica del codice civile (ove è previsto che la forma ammanti per lo più contratti, aventi a oggetto beni immobili, intercorsi tra contraenti in posizione di parità), mira a riequilibrare la diseguaglianza sistemica che colloca l'intermediario bancario e la sua controparte contrattuale su piani differenti di forza contrattuale, bagaglio cognitivo, esperienza, capacità
professionale, onde favorire l'esercizio consapevole della libertà contrattuale del cliente.
La funzione di protezione assolta dalla nullità comporta che essa possa essere fatta valere solo dal correntista -contraente debole- e che il giudice ha il potere di rilevarle d'ufficio esclusivamente nell'interesse di quest'ultimo (Cass. civ., Sez. Un., 12/12/2014, n. 26242).
Dalla ratio sottesa alla previsione legislativa della nullità di cui all'art. 117 T.U.B. deriva l'impossibilità per l'istituto di credito -contraente forte del rapporto - di invocare con effetti per sé favorevoli una nullità -quella del contratto di apertura di credito- che non solo è posta a tutela del cliente, ma alla quale lo stesso istituto di credito ha dato causa non avendo provveduto a stipulare il contratto per iscritto. Accordare rilevanza al fido di fatto, pertanto,
consente un recupero di coerenza di sistema, scongiurando che la banca, che ha dato luogo alla nullità, possa poi trarre utilità dalla stessa paralizzando con l'eccezione di prescrizione il credito restitutorio maturato dal correntista in relazione alle poste indebitamente annotate in conto e corrisposte. Un fido, sebbene “di fatto”, può dunque ritenersi accordato se tale circostanza è ricavabile anche da altri elementi, diversi dall'espressa previsione contrattuale.
Nel caso di specie, gli estratti conto prodotti in giudizio dal correntista consentono di ricostruire agevolmente non solo l'esistenza di un affidamento, ma anche il suo ammontare.
23 Individuato l'importo del fido, è possibile procedere all'indagine sulla natura delle rimesse effettuate dal correntista. Tale verifica non può effettuarsi sulla scorta dell'estratto conto storico della banca poiché quest'ultimo risente dell'applicazione di poste illegittime in quanto aventi titolo in clausole dichiarate nulle dal Giudice di primo grado. Poiché la nullità si sostanzia in un vizio genetico del contratto che travolge ex tunc gli effetti dell'accordo, a tali pattuizioni non può essere riconosciuto effetto alcuno.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre allora, all'esito della declaratoria di nullità delle clausole contrattuali, eliminare previamente tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente determinare il reale passivo del correntista e ciò
anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento
(Cass. civ., sez. I, 16/3/2023, n. 7721; Cass. civ., sez. I, 15/2/2021, n. 3858; Cass. civ., sez. I,
19/5/2020, n. 9141).
Il consulente tecnico richiamato in grado di appello ha effettuato la verifica assumendo quale parametro il saldo rettificato, ma omettendo -erroneamente- di considerare il conto affidato -
sebbene in via di fatto-. Va, dunque, assunto quale calcolo quello elaborato dal medesimo consulente tecnico nel primo grado di giudizio in risposta alle osservazioni della correntista
(relazione depositata il 29 luglio 2019).
24 Dalla verifica condotta -circoscritta al periodo compreso tra il 31.12.1999 (primo estratto conto in atti) e il 5.2.2003 (data antecedente di un decennio la comunicazione della lettera di diffida interruttiva della prescrizione)-, assumendo come parametro il saldo rideterminato,
cioè epurato dalle annotazioni a debito non dovute, è emersa l'effettuazione di diversi versamenti con natura solutoria (v. prospetto 4.1 allegato alla relazione depositata il
29.7.2019).
Il saldo al 31.1.2008 del conto corrente n. 192575 -ricalcolato mantenendo le rimesse prescritte (ferma la sostituzione degli interessi ai sensi dell'art. 117 t.u.b., l'espunzione della capitalizzazione e di tutti i costi addebitati in assenza di valida pattuizione, la riconduzione degli addebiti e degli accrediti alla data di effettuazione delle operazioni, la rideterminazione delle competenze rivenienti dai conti anticipi n. 89143 e 114910)- ammonta, dunque, ad €
105.565,51 a credito della correntista (v. pag. 7 della relazione depositata il 29.7.2019).
Per l'appuramento del saldo dei rapporti di conto corrente n. 176414 e anticipi n. 178734,
necessariamente destinato a refluire sull'esito finale della vertenza dovendo sommarsi algebricamente al risultato del ricalcolo complessivo del saldo del conto corrente n. 192575
e dei conti anticipi n. 89143 e n. 114910 -il quale allo stato può dunque essere espresso solo in termini di accertamento-, occorre invece un supplemento istruttorio per l'elaborazione dei calcoli necessari per la compiuta delibazione dei motivi di gravame secondo e quarto, come da separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese del giudizio deve essere rimessa alla statuizione definitiva
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P.Q.M.
La Corte di Appello, non definitivamente pronunziando;
in parziale accoglimento dell'appello proposto da con atto di Parte_1
citazione notificato a il 28.9.2020 avverso la sentenza Controparte_2
del Tribunale di Palermo n. 12 del 2 ottobre 2020, accerta il saldo al 31.1.2008 del conto corrente ordinario n. 192575 in € 105.565,51 a credito della correntista;
rigetta il primo, il terzo e il quinto motivo di impugnazione;
provvede come da separata ordinanza a rimettere la causa sul ruolo istruttorio in vista della compiuta delibazione del secondo e del quarto motivo di impugnazione con riferimento ai rapporti di conto corrente n. 176414 e anticipi n. 178734;
riserva alla statuizione definitiva la pronunzia sulle spese di lite.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello il 2 aprile 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
26