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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 10/04/2025, n. 912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 912 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione cittadini UE Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott.ssa Angela Baraldi Giudice dott.ssa Emanuela Romano Giudice rel. all'esito della camera di consiglio odierna, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16284/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PERINI Parte_1 C.F._1
VALERIA
RICORRENTE contro
(C.F. )- Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
RESISTENTI CONTUMACI
CONCLUSIONI La ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo: NEL MERITO riconoscere il diritto dello straniero al rinnovo del titolo di soggiorno per motivi familiari e ordinarne il rilascio alla competente Amministrazione. IN SUBORDINE valutare il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale- motivi umanitari e ordinarne il rilascio alla competente Amministrazione Con vittoria di spese e di giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso in epigrafe viene impugnato il provvedimento - Cat. A.11/RIG.N.193/2023 - emesso in data 27.10.2023 dal Questore della Provincia di Ravenna (notificato il 10.11.2023) con cui era stata rigettata l'istanza volta ad ottenere l'aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo n. , e decisa la revoca del titolo stesso. Numero_1
A sostegno del ricorso viene rappresentato che il ricorrente, sebbene cittadino tunisino, si trova in Italia da moltissimi anni assieme al nucleo familiare di origine, essendo nato a [...]; che parla perfettamente la lingua italiana ed è pienamente integrato nel tessuto sociale della Repubblica;
che inoltre, in Italia egli ha fondato un nuovo nucleo familiare, ed infatti convive con la compagna, cittadina moldava, e insieme nel 2020 hanno avuto il primo figlio, Persona_1
pagina 1 di 5 del cui mantenimento il ricorrente si occupa;
che la famiglia vive a Massa Lombarda Persona_2
(RA) in un appartamento in Via Don Lorenzo Milani n. 75, come risulta anche da regolare contratto di locazione con la società IMAN s.r.l.., in corso di validità.
Si specifica nel ricorso che, dal punto di vista lavorativo, l'estratto contro previdenziale del ricorrente mostra come quest'ultimo lavori in maniera continuativa dal 2021. Nel corso dell'ultimo anno, inoltre, ha raggiunto la stabilità lavorativa presso l'azienda “Humangest s.p.a.”, come aiuto banconiere dal 14.03.2023. Nonostante si tratti di un lavoro part-time, la continuità di tale impiego gli ha garantito una maggior stabilità economica ed una retribuzione superiore rispetto al passato, come dimostrato dal reddito percepito nel periodo tra il 14.03.2023 e il 30.09.2023, superiore ai 10 mila euro.
Quale unico motivo di rifiuto del rinnovo del titolo di soggiorno vi è in effetti il giudizio di pericolosità sociale del ricorrente, gravato da precedenti penali. Secondo la difesa tali precedenti non potrebbero costituire di per sé motivo di rigetto della domanda, o comunque di mancato riconoscimento di altro titolo di soggiorno provvisorio, trattandosi di sanzione sproporzionata rispetto all'effettiva pericolosità dimostrata dal ricorrente.
Il , ritualmente citato a comparire non si è costituito. Controparte_3
Istruita la causa con l'acquisizione di documenti e l'ascolto del ricorrente1, la causa è stata trattenuta per la decisione.
***
Il ricorso merita parziale accoglimento.
Dal certificato del casellario risultano le seguenti condanne definitive a carico del ricorrente: 1 Il quale in lingua italiana dichiara che i procedimenti penali a suo carico sono tutti definiti;
che c'è un definitivo di 9 mesi da scontare ai domiciliari;
di non essere mai stato in carcere, ma solo agli arresti domiciliari;
di aver fatto uso di Per_ hashish ma di essersi disintossicato da un anno, dopo aver frequentato il (di Lugo), e che lo hanno trovato in possesso di questo tipo di droga che vendeva per poter mantenere la famiglia, dal momento che abitando in un paesino e non avendo mezzi di trasporto era difficile per lui trovare lavoro;
di fare il facchino nei ricevimenti presso palazzo di Varignano;
di parlare 4 lingue (inglese, francese, italiano e arabo) per cui è molto richiesto ed al momento gli hanno fatto un contratto a tempo determinato con promessa di trasformarlo a tempo indeterminato;
di vivere a Massa Lombarda in via Don Lorenzo Milani 75 con la compagna moldava ed il figlio di 3 anni che va all'asilo ; che lei al momento non lavora. Dichiara di essere nato qui e che tutta la famiglia si trova qui (padre, madre, fratelli e sorelle); che ha un fratello grande che vive in Belgio (fa lo chef); che lui è nato qua e a 6 anni si è trasferito in IS ed è tornato a 14 anni c'è stato un anno e poi è andato in Francia a studiare con il padre (in Francia ha lavorato e studiato) e poi è tornato in Italia dal 2019 definitivamente;
ha in programma di restare qui. Dichiara che i fratelli più grandi lavorano e sono sistemati e i due più piccoli pure lavorano (idraulico/edilizia); che nessuno di loro ha mai avuto problemi con la giustizia;
che ha compreso di aver commesso degli errori e che ora che ha trovato un buon lavoro si darà da fare per tenerselo stretto. La moglie del ricorrente, sentita alla medesima udienza, ha invece dichiarato: “lavoro al bar con mia mamma, il capo è un amico di famiglia e già ci lavora mamma, il capo è un amico ed ha preso anche me perché ho bisogno di lavoro. Ho un contratto intermittente a tempo indeterminato (mostra busta paga di luglio del 2024 di euro 385.00 ed il contratto di lavoro, documenti che la difesa si riserva di produrre telematicamente). Il bambino va all'asilo ed è al secondo anno e ho dovuto fare il privato. Io ho il permesso per ricerca lavoro, sono venuta qui con la mia famiglia, ho fatto qui anche le elementari. Ho qui mia mamma, una sorella e un fratello che è italiano perché figlio del mio patrigno che è italiano. Mio padre biologico non so chi sia. Anche io ho avuto dei problemi penali ma ho fatto i lavori socialmente utili due anni fa e poi non ho avuto più problemi. Non sono mai stata in carcere. Mi hanno arrestata una volta per spaccio ero da sola. Sono stata solo una notte ai domiciliari. Io non ho mai fatto uso di droga. Ho venduto per necessità, eravamo in un periodo di grande difficoltà economica”.
pagina 2 di 5 1) in data 14.01.2020 decreto penale del GIP presso il Tribunale di Ravenna esecutivo il 13.02.2020, per in concorso (artt. 81, 110, 624, 625 n. 2, 4 C 7 c.p.) commesso il 10.05.2019 in Lugo, alla pena di mesi 2 e giorni 5 di reclusione ed € 150,00 di multa;
2) in data 02.12.2021 sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444, 445 cpp) del Tribunale di Ravenna, il 06.07.2022, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti in concorso artt. 110 c.p. e art. 73 comma 4 DPR 309/90) commesso il 29.09.2021 in Massa Lombarda alla pena di anni 1 di reclusione ed 3.000,00 di multa;
3) sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444, 445 cpp) del Tribunale di Ravenna, irrevocabile 25.05.2022, per (art. 73 DPR 309/90) commesso il 20.08.2020 in Massa Lombarda, alla pena di anni 1 mesi 8 di reclusione ed 4.000.00 di multa;
4) sentenza del Tribunale di Bologna, irrevocabile il 24.02.2023, per furto continuato (artt. 81, 624, 625 n. 7 c.p.) commesso il 21.11.2021 in Bologna, alla pena di mesi 9 di reclusione ed euro 250,00 di multa.
Dall'Afis acquisito d'ufficio risulta poi un fermo avvenuto il 6.6.2023 per resistenza a pubblico ufficiale e spaccio di sostanze stupefacenti, dal quale sarebbe seguita una condanna a 9 mesi di reclusione, non ancora esecutiva (cfr. ultime dichiarazioni del ricorrente, non comprovate da produzione documentale).
Ciò posto in linea generale e venendo al caso di specie, il Tribunale condivide il giudizio di pericolosità sociale del ricorrente effettuato dall'amministrazione con riferimento alla possibilità di rilascio di un permesso di lungo periodo. È chiaro infatti che anche la circostanza che il ricorrente abbia proseguito la sua attività di spaccio di stupefacenti nel corso di questo processo (nel 2023), rende negativo il giudizio prognostico sul suo futuro contegno ed esclude che possa essergli accordata una fiducia a lungo termine.
Né può essergli riconosciuto un permesso di soggiorno per motivi familiari (coesione con la moglie) perché non sono stati allegati e provati i presupposti per il suo riconoscimento (assicurazione sanitaria, reddito minimo, idoneità dell'alloggio etc).
D'altro canto, la circostanza che il ricorrente sia nato in [...] ed abbia qui oltre alla sua famiglia di origine, anche quella acquisita (moglie e figlio), rendono non possibile la sua espulsione e ciò anche considerando che il livello di pericolosità non è dei più elevati (non si tratta in definitiva di un terrorista o di persona associata a circuiti criminali che destano particolare allarme sociale).
Può quindi essere riconosciuto in suo favore un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 TUI nella versione di cui al d.lg. Lamorgese nr. 30 del 2020. Del resto, il trova applicazione nel caso di specie la disciplina dell'art. 19 comma 1.1. antecedente alle modifiche introdotte con il d.l. nr. 23 del 2020, essendo la domanda di rinnovo stata presentata il 18 luglio 2019. Tale norma dispone che: «Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione
o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni pagina 3 di 5 sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine pubblico e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954 n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine»; ed aggiunge il co. 1.2, ove ricorrano i casi di cui ai co. 1 e co. 1.1, la possibilità del rilascio dal Questore, previo parere della Commissione Territoriale, di un permesso per protezione speciale. Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale nuova forma di protezione complementare, è dunque necessaria la prova di un consolidato insediamento nel tessuto sociale del Paese ospitante, prova che come detto nel caso di specie è stata raggiunta per il semplice fatto che il ricorrente è nato in [...], ha qui la sua famiglia, compreso un figlio di 4 anni e non ha riferimenti affettivi nel suo Paese. In Italia, quindi, al di là del suo percorso lavorativo, pur dimostrato con il deposito di documenti, il ricorrente ha radicato la sua vita, fatta di relazioni affettive, sociali, amicali. Egli parla perfettamente la lingua italiana avendo qui frequentato peraltro le scuole. Il bilanciamento fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche, nel caso del novellato art. 19, è stato disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata «per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea». E come detto nel caso di specie, sia pur faticosamente a causa del contegno tenuto dal ricorrente anche di recente, il giudizio non può che essere a vantaggio della necessità di roispre positivo per il ricorrente.
Al riguardo pare pertinente il richiamo alla giurisprudenza della CEDU sull'art. 8, che riconosce il diritto alla vita privata e familiare in modo non assoluto e incondizionato: accertata l'esistenza della vita privata e familiare, il passo successivo è rappresentato dalla verifica se da parte dello Stato vi sia stata un'ingerenza e se essa sia ammissibile ai sensi dell'art. 8 § 2. L'art. 8 § 2, infatti, ammette che il diritto sancito nel § 1 subisca delle limitazioni che “[...].tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.”. La CEDU impone quindi un bilanciamento di interessi che dovrà necessariamente effettuarsi caso per caso, con la precisazione che le eccezioni al riconoscimento del diritto devono essere interpretate in modo restrittivo secondo il criterio della necessarietà dell'ingerenza e della sua proporzionalità (Jeunesse c. Paesi Bassi [GC], §§ 117-118; Üner c. Paesi Bassi [GC], § 58; Udeh c. Svizzera, § 52).
Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, che ha lasciato anni addietro, inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per pagina 4 di 5 il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro in IS , dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprio di un reinserimento, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.
Il Collegio, in conclusione, ritiene sussistenti le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, con il chiaro avvertimento che lo stesso può essere in ogni momento revocato a fronte di recidivi comportamenti illegali.
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19 commi 1 e 1.1 TUI nella formulazione precedente al DL 20/2023, convertito con modificazioni dalla L 50/2023; per altro verso, come l'art. 7 comma 2 DL 20/2023 preveda che
“per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”. Ne consegue che non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Le spese possono essere lasciate in capo al ricorrente in ragione della particolarità del caso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: in parziale accoglimento del ricorso, accerta in capo a il diritto al Parte_1 riconoscimento di un permesso di soggiorno ex artt. 32 co.3 D.lgs 25/08 e 19 co.
1.1 D.lgs 286/98 di durata biennale, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro e dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio.
Nulla sulle spese.
Bologna, nella camera di consiglio del 28.2.2025
Il Presidente
dott. Luca Minniti
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Romano
pagina 5 di 5
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16284/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PERINI Parte_1 C.F._1
VALERIA
RICORRENTE contro
(C.F. )- Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
RESISTENTI CONTUMACI
CONCLUSIONI La ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo: NEL MERITO riconoscere il diritto dello straniero al rinnovo del titolo di soggiorno per motivi familiari e ordinarne il rilascio alla competente Amministrazione. IN SUBORDINE valutare il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale- motivi umanitari e ordinarne il rilascio alla competente Amministrazione Con vittoria di spese e di giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso in epigrafe viene impugnato il provvedimento - Cat. A.11/RIG.N.193/2023 - emesso in data 27.10.2023 dal Questore della Provincia di Ravenna (notificato il 10.11.2023) con cui era stata rigettata l'istanza volta ad ottenere l'aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo n. , e decisa la revoca del titolo stesso. Numero_1
A sostegno del ricorso viene rappresentato che il ricorrente, sebbene cittadino tunisino, si trova in Italia da moltissimi anni assieme al nucleo familiare di origine, essendo nato a [...]; che parla perfettamente la lingua italiana ed è pienamente integrato nel tessuto sociale della Repubblica;
che inoltre, in Italia egli ha fondato un nuovo nucleo familiare, ed infatti convive con la compagna, cittadina moldava, e insieme nel 2020 hanno avuto il primo figlio, Persona_1
pagina 1 di 5 del cui mantenimento il ricorrente si occupa;
che la famiglia vive a Massa Lombarda Persona_2
(RA) in un appartamento in Via Don Lorenzo Milani n. 75, come risulta anche da regolare contratto di locazione con la società IMAN s.r.l.., in corso di validità.
Si specifica nel ricorso che, dal punto di vista lavorativo, l'estratto contro previdenziale del ricorrente mostra come quest'ultimo lavori in maniera continuativa dal 2021. Nel corso dell'ultimo anno, inoltre, ha raggiunto la stabilità lavorativa presso l'azienda “Humangest s.p.a.”, come aiuto banconiere dal 14.03.2023. Nonostante si tratti di un lavoro part-time, la continuità di tale impiego gli ha garantito una maggior stabilità economica ed una retribuzione superiore rispetto al passato, come dimostrato dal reddito percepito nel periodo tra il 14.03.2023 e il 30.09.2023, superiore ai 10 mila euro.
Quale unico motivo di rifiuto del rinnovo del titolo di soggiorno vi è in effetti il giudizio di pericolosità sociale del ricorrente, gravato da precedenti penali. Secondo la difesa tali precedenti non potrebbero costituire di per sé motivo di rigetto della domanda, o comunque di mancato riconoscimento di altro titolo di soggiorno provvisorio, trattandosi di sanzione sproporzionata rispetto all'effettiva pericolosità dimostrata dal ricorrente.
Il , ritualmente citato a comparire non si è costituito. Controparte_3
Istruita la causa con l'acquisizione di documenti e l'ascolto del ricorrente1, la causa è stata trattenuta per la decisione.
***
Il ricorso merita parziale accoglimento.
Dal certificato del casellario risultano le seguenti condanne definitive a carico del ricorrente: 1 Il quale in lingua italiana dichiara che i procedimenti penali a suo carico sono tutti definiti;
che c'è un definitivo di 9 mesi da scontare ai domiciliari;
di non essere mai stato in carcere, ma solo agli arresti domiciliari;
di aver fatto uso di Per_ hashish ma di essersi disintossicato da un anno, dopo aver frequentato il (di Lugo), e che lo hanno trovato in possesso di questo tipo di droga che vendeva per poter mantenere la famiglia, dal momento che abitando in un paesino e non avendo mezzi di trasporto era difficile per lui trovare lavoro;
di fare il facchino nei ricevimenti presso palazzo di Varignano;
di parlare 4 lingue (inglese, francese, italiano e arabo) per cui è molto richiesto ed al momento gli hanno fatto un contratto a tempo determinato con promessa di trasformarlo a tempo indeterminato;
di vivere a Massa Lombarda in via Don Lorenzo Milani 75 con la compagna moldava ed il figlio di 3 anni che va all'asilo ; che lei al momento non lavora. Dichiara di essere nato qui e che tutta la famiglia si trova qui (padre, madre, fratelli e sorelle); che ha un fratello grande che vive in Belgio (fa lo chef); che lui è nato qua e a 6 anni si è trasferito in IS ed è tornato a 14 anni c'è stato un anno e poi è andato in Francia a studiare con il padre (in Francia ha lavorato e studiato) e poi è tornato in Italia dal 2019 definitivamente;
ha in programma di restare qui. Dichiara che i fratelli più grandi lavorano e sono sistemati e i due più piccoli pure lavorano (idraulico/edilizia); che nessuno di loro ha mai avuto problemi con la giustizia;
che ha compreso di aver commesso degli errori e che ora che ha trovato un buon lavoro si darà da fare per tenerselo stretto. La moglie del ricorrente, sentita alla medesima udienza, ha invece dichiarato: “lavoro al bar con mia mamma, il capo è un amico di famiglia e già ci lavora mamma, il capo è un amico ed ha preso anche me perché ho bisogno di lavoro. Ho un contratto intermittente a tempo indeterminato (mostra busta paga di luglio del 2024 di euro 385.00 ed il contratto di lavoro, documenti che la difesa si riserva di produrre telematicamente). Il bambino va all'asilo ed è al secondo anno e ho dovuto fare il privato. Io ho il permesso per ricerca lavoro, sono venuta qui con la mia famiglia, ho fatto qui anche le elementari. Ho qui mia mamma, una sorella e un fratello che è italiano perché figlio del mio patrigno che è italiano. Mio padre biologico non so chi sia. Anche io ho avuto dei problemi penali ma ho fatto i lavori socialmente utili due anni fa e poi non ho avuto più problemi. Non sono mai stata in carcere. Mi hanno arrestata una volta per spaccio ero da sola. Sono stata solo una notte ai domiciliari. Io non ho mai fatto uso di droga. Ho venduto per necessità, eravamo in un periodo di grande difficoltà economica”.
pagina 2 di 5 1) in data 14.01.2020 decreto penale del GIP presso il Tribunale di Ravenna esecutivo il 13.02.2020, per in concorso (artt. 81, 110, 624, 625 n. 2, 4 C 7 c.p.) commesso il 10.05.2019 in Lugo, alla pena di mesi 2 e giorni 5 di reclusione ed € 150,00 di multa;
2) in data 02.12.2021 sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444, 445 cpp) del Tribunale di Ravenna, il 06.07.2022, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti in concorso artt. 110 c.p. e art. 73 comma 4 DPR 309/90) commesso il 29.09.2021 in Massa Lombarda alla pena di anni 1 di reclusione ed 3.000,00 di multa;
3) sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444, 445 cpp) del Tribunale di Ravenna, irrevocabile 25.05.2022, per (art. 73 DPR 309/90) commesso il 20.08.2020 in Massa Lombarda, alla pena di anni 1 mesi 8 di reclusione ed 4.000.00 di multa;
4) sentenza del Tribunale di Bologna, irrevocabile il 24.02.2023, per furto continuato (artt. 81, 624, 625 n. 7 c.p.) commesso il 21.11.2021 in Bologna, alla pena di mesi 9 di reclusione ed euro 250,00 di multa.
Dall'Afis acquisito d'ufficio risulta poi un fermo avvenuto il 6.6.2023 per resistenza a pubblico ufficiale e spaccio di sostanze stupefacenti, dal quale sarebbe seguita una condanna a 9 mesi di reclusione, non ancora esecutiva (cfr. ultime dichiarazioni del ricorrente, non comprovate da produzione documentale).
Ciò posto in linea generale e venendo al caso di specie, il Tribunale condivide il giudizio di pericolosità sociale del ricorrente effettuato dall'amministrazione con riferimento alla possibilità di rilascio di un permesso di lungo periodo. È chiaro infatti che anche la circostanza che il ricorrente abbia proseguito la sua attività di spaccio di stupefacenti nel corso di questo processo (nel 2023), rende negativo il giudizio prognostico sul suo futuro contegno ed esclude che possa essergli accordata una fiducia a lungo termine.
Né può essergli riconosciuto un permesso di soggiorno per motivi familiari (coesione con la moglie) perché non sono stati allegati e provati i presupposti per il suo riconoscimento (assicurazione sanitaria, reddito minimo, idoneità dell'alloggio etc).
D'altro canto, la circostanza che il ricorrente sia nato in [...] ed abbia qui oltre alla sua famiglia di origine, anche quella acquisita (moglie e figlio), rendono non possibile la sua espulsione e ciò anche considerando che il livello di pericolosità non è dei più elevati (non si tratta in definitiva di un terrorista o di persona associata a circuiti criminali che destano particolare allarme sociale).
Può quindi essere riconosciuto in suo favore un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 TUI nella versione di cui al d.lg. Lamorgese nr. 30 del 2020. Del resto, il trova applicazione nel caso di specie la disciplina dell'art. 19 comma 1.1. antecedente alle modifiche introdotte con il d.l. nr. 23 del 2020, essendo la domanda di rinnovo stata presentata il 18 luglio 2019. Tale norma dispone che: «Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione
o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni pagina 3 di 5 sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine pubblico e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954 n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine»; ed aggiunge il co. 1.2, ove ricorrano i casi di cui ai co. 1 e co. 1.1, la possibilità del rilascio dal Questore, previo parere della Commissione Territoriale, di un permesso per protezione speciale. Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale nuova forma di protezione complementare, è dunque necessaria la prova di un consolidato insediamento nel tessuto sociale del Paese ospitante, prova che come detto nel caso di specie è stata raggiunta per il semplice fatto che il ricorrente è nato in [...], ha qui la sua famiglia, compreso un figlio di 4 anni e non ha riferimenti affettivi nel suo Paese. In Italia, quindi, al di là del suo percorso lavorativo, pur dimostrato con il deposito di documenti, il ricorrente ha radicato la sua vita, fatta di relazioni affettive, sociali, amicali. Egli parla perfettamente la lingua italiana avendo qui frequentato peraltro le scuole. Il bilanciamento fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche, nel caso del novellato art. 19, è stato disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata «per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea». E come detto nel caso di specie, sia pur faticosamente a causa del contegno tenuto dal ricorrente anche di recente, il giudizio non può che essere a vantaggio della necessità di roispre positivo per il ricorrente.
Al riguardo pare pertinente il richiamo alla giurisprudenza della CEDU sull'art. 8, che riconosce il diritto alla vita privata e familiare in modo non assoluto e incondizionato: accertata l'esistenza della vita privata e familiare, il passo successivo è rappresentato dalla verifica se da parte dello Stato vi sia stata un'ingerenza e se essa sia ammissibile ai sensi dell'art. 8 § 2. L'art. 8 § 2, infatti, ammette che il diritto sancito nel § 1 subisca delle limitazioni che “[...].tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.”. La CEDU impone quindi un bilanciamento di interessi che dovrà necessariamente effettuarsi caso per caso, con la precisazione che le eccezioni al riconoscimento del diritto devono essere interpretate in modo restrittivo secondo il criterio della necessarietà dell'ingerenza e della sua proporzionalità (Jeunesse c. Paesi Bassi [GC], §§ 117-118; Üner c. Paesi Bassi [GC], § 58; Udeh c. Svizzera, § 52).
Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, che ha lasciato anni addietro, inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per pagina 4 di 5 il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro in IS , dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprio di un reinserimento, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.
Il Collegio, in conclusione, ritiene sussistenti le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, con il chiaro avvertimento che lo stesso può essere in ogni momento revocato a fronte di recidivi comportamenti illegali.
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19 commi 1 e 1.1 TUI nella formulazione precedente al DL 20/2023, convertito con modificazioni dalla L 50/2023; per altro verso, come l'art. 7 comma 2 DL 20/2023 preveda che
“per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”. Ne consegue che non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Le spese possono essere lasciate in capo al ricorrente in ragione della particolarità del caso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: in parziale accoglimento del ricorso, accerta in capo a il diritto al Parte_1 riconoscimento di un permesso di soggiorno ex artt. 32 co.3 D.lgs 25/08 e 19 co.
1.1 D.lgs 286/98 di durata biennale, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro e dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio.
Nulla sulle spese.
Bologna, nella camera di consiglio del 28.2.2025
Il Presidente
dott. Luca Minniti
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Romano
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