Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/06/2025, n. 3798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3798 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del Tribunale di Napoli, dr.ssa Maria Gallo, in funzione di giudice unico del Lavoro, all'udienza del 15.5.2025 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.4052/2025 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
rappresentato e difeso dal Prof. Avv. SEVERINO NAPPI, presso Parte_1 il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Toledo, 413 come da procura rilasciata su foglio separato ed allegato al ricorso;
Ricorrente E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., con sede legale in Napoli, alla Via Toledo 156 , rapp.ta e difesa, dall'
Avv. FABIO MARINELLI presso il cui studio in Napoli alla via Andrea D'Isernia n.20 elett.te domicilia, come da procura rilasciata ex art. 83 c.p.c. ed allegata alla busta di deposito della memoria difensiva;
Convenuta
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con ricorso depositato il 20.6.2024 il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio la e , contestando il provvedimento di recesso comminato dalla società nei suoi CP_1 confronti il 15.7.2024 , ha specificamente chiesto al Tribunale di così provvedere :
1)previo accertamento della nullità, inefficacia e/o illegittimità del contratto di apprendistato professionalizzante e / o in ogni caso previo accertamento della nullità, inefficacia e/o nullità, inefficacia e/o illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente per tutte le causali esposte in ricorso , condannare , in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., a reintegrare lo nel suo posto di lavoro con le Parte_1
2) in via meramente subordinata, previo accertamento della illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente per le causali specificate nel ricorso, condannare la
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1 pagamento in favore dello di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva Parte_1 determinata tra un minimo di sei e un massimo di 36 mensilità mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (Euro 2.327,49).
3) in ogni caso condannare , in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle competenze professionali del giudizio con attribuzione al procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
A sostegno della domanda ha esposto :
-di essere dipendente della convenuta , dal 19 gennaio 2022, in virtù di contratto di apprendistato professionalizzante a tempo pieno, ai sensi dell'art. 47, comma 4, del d.lgs.
81 del 2015, con inquadramento iniziale e finale al livello B2 del CCNL Metalmeccanica
Industria, con la qualifica di impiegato apprendista, per conseguire al termine della riqualificazione professionale di 30 mesi la mansione di “progettista elettrico”;
-di non aver mai ricevuto alcun percorso formativo volto alla sua riqualificazione professionale e di essere stato addetto, fin dall'inizio del rapporto , alle seguenti mansioni: alla progettazione e al dimensionamento degli impianti elettrici, con il compito di individuare i materiali e le apparecchiature elettriche necessarie per la costruzione dell'impianto; alla realizzazione del computo metrico ed estimativo;
- che tali complesse attività sono sempre state svolte dal ricorrente in autonomia, grazie anche alla pregressa esperienza posseduta dal ricorrente nella direzione dei cantieri, nella progettazione e redazione di schemi per quadri elettrici "particolareggiati" attraverso l'utilizzo anche di software informatici;
-che inaspettatamente, in prossimità della scadenza del biennio del contratto di apprendistato, nella totale assenza di un procedimento disciplinare, in data 15 luglio 2024,
l'odierna convenuta ha consegnato allo brevi manu una lettera di Parte_1 licenziamento per giusta causa dal seguente tenore:
2 "Oggetto: Licenziamento per giusta causa. Con la presente Le comunichiamo la nostra volontà di recedere dal rapporto di lavoro in essere, ai sensi e per gli effetti dell'art.2119 codice civile.
Le ragioni di tale nostra determinazione è da imputare alla circostanza che al termine del periodo di apprendistato che regola il rapporto in essere, abbiamo riscontrato la sua scarsa propensione a relazionarsi professionalmente con il gruppo di lavoro di riferimento nonché una generale non attitudine allo svolgimento della mansione di progettista elettrico. La risoluzione del rapporto di lavoro deve intendersi con effetto immediato. Le spettanze e competenze di fine rapporto Le saranno rese disponibili come da normativa vigente".
-di aver impugnato il licenziamento in data 29 agosto 2024 in quanto del tutto illegittimo e privo di una reale motivazione, e ha messo a disposizione del datore le proprie energie lavorative.
Lamentando l'illegittimità del comportamento aziendale per la violazione dell'art. 7 St. Lav.
e dell'art. 3 comma 2 d.lgs. n. 23 del 4 marzo 2015 ha dedotto la nullità inefficacia e/o illegittimità del licenziamento rassegnando le conclusioni innanzi riportate .
Si è costituita la , la quale ha Controparte_1 contestato le affermazioni in fatto esposte dal ricorrente , in particolare in ordine alla sua pregressa esperienza , all'assenza di formazione e tutoraggio;
in punto di diritto ha sostenuto che il licenziamento non è avvenuto per giusta causa né risulta privo di una reale motivazione ma determinato dalla naturale scadenza del contratto di apprendistato , per cui non era necessario addurre alcuna motivazione specifica, né seguire la procedura disciplinare ex art. 7 St. Lav., per interrompere lo stesso.
Dedotti , pertanto, la regolarità del contratto e del licenziamento , ha concluso chiedendo al Tribunale di :
- Rigettare integralmente il ricorso proposto da parte ricorrente, in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile ed infondato e sfornito di qualsivoglia prova;
-Accertare e dichiarare la piena legittimità del recesso esercitato al termine del periodo di apprendistato, quindi alla sua naturale scadenza;
- Accertare e dichiarare la insussistenza di ogni ipotesi per la reintegra nel posto di lavoro, mancando ogni presupposto di legge oggettivo e soggettivo;
-Accertare e dichiarare la insussistenza di qualsivoglia ipotesi di risarcimento del danno, mancando qualsivoglia violazione delle normative vigenti in materia;
- Accertare e dichiarare la sussistenza della lite temeraria e conseguentemente condannare parte ricorrente al pagamento delle spese di lite.
3 All'udienza odierna , superflua attività istruttoria ,interrogate le parti presenti, all'esito della discussione orale , la causa è stata decisa come da dispositivo in calce , allegato al fascicolo telematico al termine della camera di consiglio .
2. Il ricorso è fondato e va accolto.
L'esame della documentazione prodotta ,proveniente tutta dalla medesima società convenuta , consistente -nella certificazione UNILAV (all.4 produzione parte convenuta ) ove si indica come motivo della cessazione del rapporto il licenziamento per giusta causa del lavoratore e - il tenore della comunicazione inviata al ricorrente il 15.7.2024, porta ad affermare che il licenziamento occorso sia stato determinato da giusta causa, per quanto intervenuto alla naturale scadenza del contratto di apprendistato esistente tra le parti .
Dunque, tralasciando ,per motivi di economia processuale , l'indagine sulla validità o meno del contratto di apprendistato , depone nel senso indicato la documentazione richiamata e soprattutto la stessa comunicazione di licenziamento inviata al lavoratore, nella quale si parla espressamente di licenziamento per giusta causa e si addebita il recesso al ricorrente e, in particolare, alla sua scarsa propensione a relazionarsi professionalmente con il gruppo di lavoro di riferimento nonché ad una generale non attitudine allo svolgimento della mansione di progettista elettrico .
Le argomentazioni difensive della società convenuta appaiono evidentemente contraddette sia dall'annotazione sulla certificazione UNILAV che dal contenuto della comunicazione di licenziamento consegnata al lavoratore il 15.7.2024. Il richiamo operato in questa ultima a comportamenti e mancanze del lavoratore, mai evidenziate nel corso del rapporto svoltosi fin dal 2022 , connota , infatti, in senso disciplinare il recesso operato ed integra una chiara violazione dell'art. 7 St. Lav. con conseguente nullità del licenziamento intimato .
Appare utile rammentare che l'apprendistato professionalizzante è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all'occupazione.
Il rapporto , pertanto, è regolarmente assoggettato alla disciplina dettata in tema di licenziamenti individuali e durante il periodo di apprendistato trovano applicazione le ordinarie tutele previste per il licenziamento illegittimo.
Peraltro, proprio l'art. 47, comma 4, del d.lgs. 81 del 2015, richiamato nel contratto del ricorrente, stabilisce espressamente che per coloro che vengono assunti “in apprendistato professionalizzante” … trovano applicazione, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 42, comma 4, le disposizioni in materia di licenziamenti individuali”.
È indubbio, pertanto, che – a prescindere dalla genuinità dello stesso - anche in favore dell'apprendista si applica l'art. 7, l. 300 del 1970 sul procedimento disciplinare.
4 Tanto è stato chiarito anche dalla Suprema Corte, che ha avuto modo di ribadire da ultimo che “Al rapporto di lavoro in apprendistato si applicano le garanzie procedimentali dettate dalla L. n. 300 del 1970, art. 7, in ipotesi di licenziamento disciplinare nel quale il datore di lavoro addebiti all'apprendista un comportamento negligente ovvero, in senso lato, colpevole"
(Cass. 3 febbraio 2020 n.2365).
Come è noto, in forza della richiamata disciplina, qualsiasi sanzione disciplinare, compresa quella del licenziamento per giusta causa, deve essere necessariamente preceduta dalla previa contestazione dell'addebito al fine di consentire al lavoratore di esercitare il proprio diritto di difesa, rassegnando le proprie giustificazioni.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “In tema di licenziamento disciplinare, il radicale difetto di contestazione dell'infrazione determina l'inesistenza dell'intero procedimento, e non solo l'inosservanza delle norme che lo disciplinano, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria, di cui al comma 4 dell'art. 18 della l. n.
300 del 1970, come modificato dalla l. n. 92 del 2012, richiamata dal comma 6 del predetto articolo per il caso di difetto assoluto di giustificazione del provvedimento espulsivo, tale dovendosi ritenere un licenziamento disciplinare adottato senza alcuna contestazione di addebito” (Cass. 14 dicembre 2016, n. 25745; Cass. 24 febbraio 2020, n. 4879).
Anche la giurisprudenza di merito ha, quindi, accertato che “la violazione della norma imperativa dell'art. 7 Stat. Lav. comporta la nullità del licenziamento intimato, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 22 febbraio 2024, che ha stabilito che è incostituzionale l'art. 2, c. 1 del D.lgs. 23/2015 nella parte in cui, con la parola
«espressamente», limita la tutela reintegratoria ai soli casi di nullità testualmente previsti dalla legge, escludendo quelli in cui la sanzione di nullità non sia espressamente prevista. Il licenziamento deve intendersi nullo – e dunque sanzionato con la conseguenza più grave prevista dall'ordinamento – sia che la nullità sia testualmente individuata dalla norma violata, sia che essa derivi dalla contrarietà dell'atto intimato ad una regola imperativa di legge ai sensi dell'art. 1418, co. 1, c.c. Deve pertanto dichiararsi la nullità del licenziamento, con conseguente ordine di reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro, e condanna della parte convenuta al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari a € 1.872,67 lordi mensili, dalla data del licenziamento a quella dell'effettiva reintegrazione, con ogni ulteriore conseguenza ex art. 2 del D.Lgs. n. 23/2015”(Tr. Torino 26 settembre 2024, n. 2367)
Ancora più precisamente è stato statuito che “il licenziamento in tronco, ossia quello comminato senza muovere la preventiva contestazione disciplinare - anche nell'ipotesi in cui non sia ingiustificato -, comporta comunque il diritto del lavoratore ad essere reintegrato, perché in assenza di contestazione disciplinare viene meno il procedimento disciplinare, con
5 conseguente inesistenza dello stesso e quindi insussistenza del fatto contestato” (C. App.
Genova 10 marzo 2022, n.33).
Da ultimo, anche la Corte di Appello di Napoli ha precisato che "in tema di licenziamento disciplinare, il radicale difetto di contestazione dell'infrazione determina l'inesistenza dell'intero procedimento. … Deve quindi concludersi che già l'assenza di previa contestazione dell'addebito impone di ritenere insussistente il fatto contestato (con conseguente assorbimento sulla denunciata insussistenza della giusta causa) e perciò, in astratto, applicabile la sanzione della reintegrazione di cui al comma 2 dell'art. del D.Lgs. 23/ 2015"
(Corte di Appello di Napoli, sent. 12 novembre 2024, n. 3556).
Ad esser chiari, “la sanzione della reintegra, in ipotesi di omessa contestazione, risulta egualmente applicabile non solo nella vigenza del regime precedente, ma anche in applicazione dell'art. 3 del D.Lgs. n. 23 del 2015, che prevede tale conseguenza in caso di
"insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore” (Tr. Roma 20 maggio 2020, in
Banca dati Platinum).
3.In applicazione dei principi fin qui esposti , deve ritenersi la nullità del recesso intimato al ricorrente.
Nella specie, infatti, con nota del 15 luglio 2024, la società ha licenziato per Controparte_1 giusta causa lo senza l'osservanza del cd. procedimento disciplinare : la Parte_1 convenuta , infatti, non ha mai contestato al ricorrente alcun addebito disciplinare né gli ha concesso la possibilità di esercitare il suo diritto di difesa.
Il radicale difetto di contestazione dell'infrazione determina, pertanto, l'inesistenza del procedimento disciplinare , la nullità del licenziamento ed impone la conseguente applicazione della tutela della reintegra di cui al comma 4 dell'art. 18 della l. n. 300 del
1970, come modificato dalla l. n. 92 del 2012, richiamata dal comma 6 del predetto articolo.
Il ricorrente ha, quindi, diritto ad essere reintegrato nel posto di lavoro e a vedersi corrispondere il pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (Euro 2.327,49) corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento (15 luglio 2024) fino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, secondo indici Istat, da calcolarsi dalla data di maturazione di ciascun credito e sino al soddisfo.
La società deve essere condannata , altresì , al versamento in favore del ricorrente dei contributi assistenziali e previdenziali dalla data del licenziamento e sino a quella dell'effettiva reintegrazione.
6 4.Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del DM 55/2014 come aggiornato, in dispositivo .
Esigenze di ruolo della scrivente, unitamente alla complessità delle questioni affrontate, hanno comportato l'adozione del termine di 60 giorni per la stesura della presenta motivazione.
P.Q.M.
Il Tribunale così decide :
a)Accoglie la domanda principale e ,dichiarata l'illegittimità del licenziamento intimato al lavoratore, condanna in persona del legale rapp.te a reintegrare il ricorrente nel CP_1 suo posto di lavoro con le mansioni e l'inquadramento in precedenza goduti ed a pagare in suo favore tutte le retribuzioni maturate e non percepite dalla data dell'illegittimo licenziamento ( 15.7.2024 ) e sino all'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro, assumendo come base di calcolo l'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (Euro 2.327,49) percepita dal ricorrente, oltre alla rivalutazione monetaria, secondo indici Istat, e agli interessi legali da calcolarsi dalla data di maturazione di ciascun credito al soddisfo;
b)Condanna in persona del legale rapp.te p.t. al versamento dei contributi CP_1 assistenziali e previdenziali , dalla data del licenziamento e sino a quella dell'effettiva reintegrazione;
c)Condanna la convenuta alla rifusione delle spese del giudizio liquidate in complessivi
€3689,00 per compensi di avvocato , oltre rimborso spese forfetario, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario;
d)Fissa il termine di 60 gg per il deposito della sentenza .
Così deciso in Napoli il 15.5.2025 Il Giudice
Dr.ssa Maria Gallo
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