Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/06/1983, n. 4320
CASS
Sentenza 23 giugno 1983

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Massime1

La proroga o riapertura dei termini stabiliti dall'art. 8 del R.d.l. 8 gennaio 1942 n. 5 (sul fondo per l'indennità agli impiegati) non ha privato del loro valore precettivo le norme relative al sistema del fondo per l'indennità agli impiegati ed a quella speciale provvidenza sostitutiva (contratto di Assicurazione) disciplinata dall'art. 4 dello stesso decreto. Pertanto, una volta attuata, ad opera del datore di lavoro, la provvidenza di cui sopra, mediante la stipulazione di un contratto di Assicurazione che nell'intento delle parti corrisponda ai requisiti voluti dal citato art. 4, il relativo rapporto resta assoggettato alla detta normativa, con l'ulteriore conseguenza - ai sensi dell'art. 2 del decreto - della sussistenza dell'Obbligo legale del datore di lavoro di adeguare i premi dell'Assicurazione all'anzianità di servizio ed alle variazioni delle retribuzioni degli impiegati, mentre è escluso che lo stesso datore di lavoro possa revocare la rinuncia agli interessi o rendimenti su detti premi, una volta che essa sia stata accettata dai dipendenti. ( V 2570/83, mass n 427434; ( V 2570/83, mass n 427435; ( V 2228/74, mass n 370599; ( V 492/66, mass n 320986; ( V 492/66, mass n 320987).*

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  • 1Il personale medico risponde per trasmissione del virus? (Cass.25233/05)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 1 marzo 2020
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/06/1983, n. 4320
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4320
Data del deposito : 23 giugno 1983

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