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Sentenza 4 gennaio 2025
Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 04/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bologna
- sezione prima civile - composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Silvia Migliori Giudice, dott.ssa Carmen Giraldi Giudice, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7845/2024 r.g., promossa da nato a [...] il [...] (cod.fisc. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Rosanna Laudonia del Foro C.F._1
di Bologna e LA AV, nata a [...] l'[...] (cod.fisc.
), rappresentata e difesa dall'avv. Lorenza Errani del Foro di C.F._2
Bologna ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore - ricorrenti con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: “separazione consensuale dei coniugi e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Conclusioni dei ricorrenti:
“I coniugi sottoscrivono il verbale alla presenza del sottoscritto cancelliere e contestualmente, unitamente ai difensori, ne richiedono l'omologa con sentenza;
chiedono altresì che, passata in giudicato la sentenza di separazione e decorso il termine di legge, sia fissata l'udienza per la conferma da parte dei coniugi della volontà di divorziare”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Visto”. 1 Il Tribunale, visto il ricorso congiunto e cumulativo per la separazione consensuale e il divorzio depositato il 21 giugno 2024 nell'interesse dei coniugi e LA Parte_1
AV; osservato che i coniugi, sentiti all'udienza del 10 dicembre 2024, hanno confermato la volontà di separarsi e l'intervenuto accordo, sottoscrivendo il relativo verbale;
rilevato che dagli atti e dai documenti prodotti risulta che i ricorrenti hanno contratto matrimonio l'11 settembre 1994 a ZO SA (Bologna) e che dall'unione è nata la figlia oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
Per_1
osservato che la separazione personale dei coniugi deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale fra gli stessi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate fra i coniugi non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni;
considerato che
fra le condizioni concordate dai ricorrenti in sede di domanda congiunta di separazione consensuale, confermata all'udienza del 10 dicembre 2024, è previsto l'impegno dei coniugi ad addivenire ad una permuta immobiliare, regolato dalle clausole riportate nel verbale dell'udienza sottoscritto dai ricorrenti di persona dinanzi al cancelliere e che di seguito si trascrivono:
“ A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale i coniugi pattuiscono quanto segue: con riferimento alle unità immobiliari di proprietà di entrambi i coniugi in regime di comunione dei beni e, quindi, con lo scioglimento di tale regime di proprietà al 50% ciascuno pro-indiviso, i coniugi danno atto di voler addivenire a permuta con conguaglio ex art.1552 c.c. in virtù della quale:
- si obbliga a cedere alla moglie LA AV, che accetta, la quota Parte_1
2 di comproprietà di sua spettanza pari al 50% pro-indiviso dell'unità immobiliare
(villetta unifamiliare) sita in ZO SA (BO), Via Belvedere 80 (catastalmente Via
SA), costituita da appartamento al piano terreno e primo con mansarda al sottotetto oltre un vano uso cantina ed un vano ad uso autorimessa al piano seminterrato nonché area cortiliva esclusiva pertinenziale compresa la comproprietà pro-quota del complesso edilizio di cui è parte l'immobile in oggetto ai sensi di legge o per destinazione e più genericamente quanto pervenuto con atto a rogito 28 febbraio 2007
a ministero dott. in Bologna n.61590 di rep. e n.14952 racc., il Persona_2
tutto distinto all'Agenzia delle Entrate di Bologna – Catasto Fabbricati – del Comune di ZO SA al foglio 26 con i mappali:
1249 sub 11 P. S1-T-1-2 Cat. A/3 cl. 3 vani 6, R.C. 650,74
1249 sub 12 P.S1 Cat. C/6 Cl. 3 mq.17 R.C. Euro 142,23
- LA AV si obbliga a cedere al marito che accetta, la quota Parte_1
di comproprietà di sua spettanza pari al 50% pro-indiviso delle seguenti due unità immobiliari:
• unità immobiliare sita in ZO SA (Bologna) Via Giacomo Matteotti n. 2/2 costituita da appartamento al primo piano con annesso vano ad uso cantina al piano interrato e più genericamente quanto pervenuto con atto a rogito 31 luglio 2012 a ministero dott. Notaio in Bologna n.4677 di rep.n.3568 racc., il Persona_3
tutto distinte all'Agenzia delle Entrate di Bologna – Catasto Fabbricati – del Comune di ZO SA al Foglio 26 con il mappale 1342 sub 1 cat A/3, classe 04 vani 4
R,C.€.506,13
• unità immobiliare sita in Alto Reno Terme (Bologna), Sezione Porretta Terme
Frazione Capugnano, Località Le Croci n. 17 costituito da un'abitazione ai piani terreno e primo con soppalco al secondo e due vani cantina al piano terreno con corte esclusiva pertinenziale e più genericamente quanto pervenuto con atto a rogito 23 marzo 2017 a ministero dott. Notaio in Bologna n.17028 di rep. n.10387 Persona_4
racc., il tutto censito all'Agenzia delle Entrate di Bologna – Catasto Fabbricati – del
Comune di Alto Reno Terme, sezione di Porretta Terme al Foglio 18 con il mappale
3 430 sub 1 e 430 sub 2 graffati – Località Le Croci n. 17 P.T-1-2 Cat A/3 cl. 1 vani 3
Rendita €.193,67.
Giuste planimetrie catastali allegate da far parte integrante e sostanziale del presente verbale.
Alle unità immobiliari in oggetto competono la comproprietà pro-quota delle parti comuni del fabbricato tali per legge, titolo e destinazione.
Conseguentemente, i coniugi diverranno unici ed esclusivi proprietari degli immobili così come indicati (LA AV piena proprietaria della villetta unifamiliare e relative pertinenze sita in ZO SA -Bologna, Via Belvedere 80 e Parte_1
pieno proprietario delle due unità immobiliari site in ZO SA Via Giacomo
Matteotti n. 2/2 e Alto Reno Terme Loc. Le Croci 17).
Resta inteso tra i coniugi che le spese relative al godimento degli immobili (utenze,
TARI ed ogni altra), a partire dalla sottoscrizione del ricorso per separazione, saranno ripartite come segue:
- LA AV sosterrà per intero le spese legate al godimento dell'immobile di
ZO SA Via Belvedere 80
- sosterrà per intero le spese relative al godimento dei due Parte_1
immobili di ZO SA Via Giacomo Matteotti n. 2/2 e Alto Reno Terme (BO),
Frazione Capugnano, Località Le Croci n. 17
Per quanto attiene all'IMU, la stessa, sino alla stipula notarile della permuta, sarà ripartita al 50% come per legge;
dalla permuta in poi, invece, ognuno dei coniugi farà interamente fronte all'IMU afferente alla proprietà degli immobili dei quali risulterà intestatario esclusivo.
In merito alle spese condominiali relative ai tre immobili oggetto del presente capo, le parti hanno stabilito di comune accordo e messo in pratica quanto segue:
- sino al dicembre 2023 le spese sono state ripartite e sostenute al 50% da ciascuno di essi;
- a partire dal mese di gennaio 2024 LA AV ha invece sostenuto e continuerà
a sostenere interamente le spese condominiali relative al solo immobile di ZO SA
4 Via Belvedere 80 mentre ha sostenuto e continuerà a sostenere Parte_1
interamente le spese condominiali relative ai soli due immobili di ZO SA Via
Giacomo Matteotti n. 2/2 e Alto Reno Terme (Bologna), Frazione Capugnano, Località
Le Croci n. 17.
Per espresso accordo tra i coniugi, a partire dalla separazione di fatto avvenuta nel luglio 2023, tutte le spese (sia quelle già sostenute che quelle da sostenersi, sia necessarie che voluttuarie) per tecnici, artigiani, imprese edili, fornitori, materiali, opere (edili, idrauliche, elettriche ed ogni altra), qualsivoglia ristrutturazione, innovazione, intervento, riparazione (edili, idrauliche, elettriche ed ogni altra) ed interventi e/o abbellimenti e/o migliorie di qualsivoglia tipo, anche di arredamento, sugli immobili/impianti ed infissi oggetto di permuta e qualunque intervento e/o compenso professionale anche finalizzato all'ottenimento di certificazioni, pratiche urbanistiche e/o catastali di qualsivoglia genere anche se finalizzate e/o necessarie alla stipula della permuta, verranno ripartite come segue:
- LA AV sosterrà per intero le spese relative all'immobile di ZO SA Via
Belvedere 80
- sosterrà per intero le spese relative ai due immobili di ZO SA Parte_1
Via Giacomo Matteotti n. 2/2 e Alto Reno Terme (BO), Frazione Capugnano, Località
Le Croci n. 17.
La permuta di cui al presente capo dovrà essere stipulata presso il Notaio Persona_5
entro e non oltre 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di
Bologna che abbia recepito integralmente tutte le condizioni indicate nel presente atto o, qualora occorra attendere per la stipula la definizione delle pratiche urbanistiche di sanatoria e richiesta di abitabilità a tutt'oggi in corso demandate all'Architetta CP_1
relative all'immobile di Via Belvedere n. 80, non appena le predette pratiche
[...]
saranno perfezionate. Le spese notarili, imposte e tasse relative alla permuta verranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50% cadauno.
Si dà altresì atto che le detrazioni/deduzioni e qualsivoglia beneficio fiscale per intervenute ristrutturazioni edilizie, risparmio energetico (ivi compresi pannelli solari)
5 bonus edilizi ed ogni altro relativo agli immobili oggetto di permuta saranno posti ad integrale favore di chi risulterà pieno proprietario in forza della permuta. Pertanto nell'atto notarile di permuta verrà espressamente pattuito che ogni beneficio fiscale relativo all'unità immobiliare di ZO SA Via Belvedere 80 sarà dalla stipula notarile integralmente in favore di LA AV (a prescindere dal fatto che in precedenza possa averne beneficiato in tutto od in parte il marito) e che ogni beneficio fiscale relativo alle unità immobiliari di ZO SA Via Giacomo Matteotti n. 1 e
Alto Reno Terme Loc. Le Croci 17 sarà dalla stipula notarile integralmente in favore di (a prescindere dal fatto che in precedenza possa averne beneficiato Parte_1
in tutto o in parte la moglie).
Le parti fanno presente che la permuta ed i conseguenti trasferimenti immobiliari di cui al presente capo sono funzionali ed indispensabili nonchè strumentali ai fini del presente accordo di separazione consensuale e senza i quali quindi la separazione non si sarebbe potuta portare a compimento.
5.1) i coniugi, limitatamente alla quota di loro spettanza, garantiscono la piena proprietà, la libera disponibilità e la legittima provenienza dei beni oggetto di permuta nonché garantiscono sin d'ora che l'immobile è libero da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri anche fiscali e diritti reali a terzi spettanti.
I coniugi si impegnano a rendere tutte le dichiarazioni urbanistiche necessarie per il trasferimento definitivo
I coniugi dichiarano di essere a conoscenza che al momento della stipula dell'atto di trasferimento dovranno rendere le dichiarazioni ai sensi e per gli effetti dell' art. 29, comma 1-bis della legge 27 febbraio 1985, n. 52
Pur se ancora in sola sede di impegno, ai sensi dell'art. 6 comma 3 del d.lgs. 19 agosto
2005 n. 192 come modificato con d.lgs. 31 dicembre 2006 n. 311 e dal D. L. 4 giugno
2013 n. 63 convertito con legge 3 agosto 2013 n. 90 e successive modifiche ed integrazioni e delle altre norme nazionali e della Regione Emilia Romagna in materia di certificazione energetica negli edifici:
i coniugi dichiarano fin da ora che le porzioni immobiliari in oggetto sono dotate di
6 Attestato di Prestazione Energetica:
- numero 03278-540128-2024, rilasciato in data 8 marzo 2024 dall'Arch. CP_1
quale tecnico preposto e soggetto certificatore con il n.03278 (quanto alla
[...]
porzione immobiliare in Comune di ZO SA al foglio 26 con il mappale 1249 sub
11)
- numero 01777-316004-2022, rilasciato in data 2 maggio 2022 dal Geom.
[...]
quale tecnico preposto e soggetto certificatore con il n.01777 (quanto alla Per_6
porzione immobiliare in Comune di ZO SA al Foglio 26 con il mappale 1342 sub
1)
- numero 03278-540432-2024, rilasciato in data 9 marzo 2024 dall'Arch. CP_1
quale tecnico preposto e soggetto certificatore con il n.03278 (quanto alla
[...]
porzione immobiliare in Comune di Alto Reno Terme, sezione di Porretta terme al
Foglio 18 con il mappale 430 sub 2)
- numero 02052-102361-2016, rilasciato in data 9 dicembre 2016 dal Geom. Parte_2
quale tecnico preposto e soggetto certificatore con il n.05052 (quanto alla
[...]
porzione immobiliare in Comune di Alto Reno Terme, sezione di Porretta terme al
Foglio 18 con il mappale 430 sub 1)
Inoltre i coniugi dichiarano di essere edotti della validità decennale degli Attestati e della necessità di un loro aggiornamento ad ogni intervento di ristrutturazione edilizia e dell'impiantistica che modifichi le prestazioni energetiche, ed infine dichiarano che successivamente al rilascio di detti Attestati non sono stati eseguiti nei beni immobili oggetto del presente atto interventi tali da modificare la prestazione energetica nei termini della normativa di cui sopra e che non si è verificata nessuna delle condizioni incidenti sulla validità dell'attestato energetico prodotto, in relazione a quanto prescritto dall'art. 6, c. 5, d.lgs. 192/2005.
I coniugi si obbligano fin da ora a rinunciare all'ipoteca legale in sede di contratto definitivo.
I coniugi riconoscono che quanto pattuito in questa sede, ha solo effetti obbligatori fra le parti, rimane ferma la possibilità per la parte non inadempiente di agire ex art.2932
7 c.c.
Il presente verbale, una volta omologato con l'emananda sentenza, verrà trascritto ai fini e per gli effetti di cui all'art.2645-bis c.c
I coniugi intendono avvalersi, sia per il presente atto e per la sua trascrizione che per il rogito notarile di permuta e per la sua trascrizione dell'esenzione dal pagamento di imposte, tasse e tributi, rientrando il presente preliminare di permuta ed il conseguente contratto di permuta definitivo in un procedimento di separazione, ex art. 19 della legge
8 marzo 1987 n. 74, così come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n.
154 depositata il 10 maggio 1999, e confermato dalla circolare dell'Agenzia delle
Entrate - Direzione Centrale Normativa n. 2/E in data 21 febbraio 2014,e n. 27/E in data 21 giugno 2012 essendo il presente trasferimento elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale ”; osservato che l'ausiliario nominato ex art. 68 c.p.c. con il provvedimento del 1° luglio
2024 ha verificato la corrispondenza formale fra quanto riportato nelle clausole relative all'impegno dei coniugi ad addivenire alla permuta immobiliare e i documenti depositati ed ha espresso parere favorevole in ordine alla “fattibilità” dell'impegno stesso, in conformità al Protocollo sottoscritto l'8 luglio 2022 dal Presidente Vicario del Tribunale di Bologna, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Bologna e dal Dirigente dello stesso Tribunale (v. la relazione depositata il 3 dicembre
2024); rilevato che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473 bis.49 c.p.c.,
i ricorrenti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
ritenuto pertanto che la causa debba essere rimessa sul ruolo del Presidente relatore con separata ordinanza, affinché questi, trascorso il periodo di sei mesi dalla comparizione personale delle parti, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle stesse di non volersi riconciliare, con la conferma delle condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio;
8 ritenuto infine che la pronuncia sulle spese processuali vada differita alla definizione della causa e che pertanto la clausola n. 14 in materia di spese sotto riportata dovrà essere confermata dai ricorrenti nel prosieguo del giudizio,
P. Q. M.
il Tribunale, decidendo non definitivamente, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
4 dicembre 1966 e LA AV, nata a [...] l'[...], i quali hanno contratto matrimonio a ZO SA (Bologna) l'11 settembre 1994, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 40, p. II, s. A, dell'anno
1994;
b) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di ZO SA di procedere all'annotazione della sentenza;
c) omologa gli accordi fra i ricorrenti e per l'effetto dà atto che la separazione è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separati, come già di fatto, rimanendo la moglie a vivere come oggi in ZO SA (Bologna), Via Belvedere 80 e trasferendosi il marito a vivere in ZO SA (Bologna), alla via Matteotti n.2/2, ove ha già trasferito la propria residenza anagrafica”;
2) “nulla disporre in merito alla figlia maggiorenne ed economicamente Persona_7
autosufficiente seppur ancora residente con la madre a parte quanto previsto ai successivi capi 10), 11) e 12”;
3) “A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale i coniugi pattuiscono quanto segue: con riferimento alle unità immobiliari di proprietà di entrambi i coniugi in regime di comunione dei beni e, quindi, con lo scioglimento di tale regime di proprietà al 50% ciascuno pro-indiviso, i coniugi danno atto di voler addivenire a permuta con conguaglio ex art.1552 c.c. in virtù della quale:
- si obbliga a cedere alla moglie LA AV, che accetta, la quota Parte_1
di comproprietà di sua spettanza pari al 50% pro-indiviso dell'unità immobiliare
9 (villetta unifamiliare) sita in ZO SA (BO), Via Belvedere 80 (catastalmente Via
SA), costituita da appartamento al piano terreno e primo con mansarda al sottotetto oltre un vano uso cantina ed un vano ad uso autorimessa al piano seminterrato nonché area cortiliva esclusiva pertinenziale compresa la comproprietà pro-quota del complesso edilizio di cui è parte l'immobile in oggetto ai sensi di legge o per destinazione e più genericamente quanto pervenuto con atto a rogito 28 febbraio 2007
a ministero dott. in Bologna n.61590 di rep. e n.14952 racc., il Persona_2
tutto distinto all'Agenzia delle Entrate di Bologna – Catasto Fabbricati – del Comune di ZO SA al foglio 26 con i mappali: 1249 sub 11 P. S1-T-1-2 Cat. A/3 cl. 3 vani
6, R.C. 650,74 1249 sub 12 P.S1 Cat. C/6 Cl. 3 mq.17 R.C. Euro 142,23
- LA AV si obbliga a cedere al marito che accetta, la quota Parte_1
di comproprietà di sua spettanza pari al 50% pro-indiviso delle seguenti due unità immobiliari:
• unità immobiliare sita in ZO SA (Bologna) Via Giacomo Matteotti n. 2/2 costituita da appartamento al primo piano con annesso vano ad uso cantina al piano interrato e più genericamente quanto pervenuto con atto a rogito 31 luglio 2012 a ministero dott. Notaio in Bologna n.4677 di rep.n.3568 racc., il Persona_3
tutto distinte all'Agenzia delle Entrate di Bologna – Catasto Fabbricati – del Comune di ZO SA al Foglio 26 con il mappale 1342 sub 1 cat A/3, classe 04 vani 4
R,C.€.506,13
• unità immobiliare sita in Alto Reno Terme (Bologna), Sezione Porretta Terme
Frazione Capugnano, Località Le Croci n. 17 costituito da un'abitazione ai piani terreno e primo con soppalco al secondo e due vani cantina al piano terreno con corte esclusiva pertinenziale e più genericamente quanto pervenuto con atto a rogito 23 marzo 2017 a ministero dott. Notaio in Bologna n.17028 di rep. n.10387 Persona_4
racc., il tutto censito all'Agenzia delle Entrate di Bologna – Catasto Fabbricati – del
Comune di Alto Reno Terme, sezione di Porretta Terme al Foglio 18 con il mappale
430 sub 1 e 430 sub 2 graffati – Località Le Croci n. 17 P.T-1-2 Cat A/3 cl. 1 vani 3
Rendita €.193,67. Giuste planimetrie catastali allegate da far parte integrante e
10 sostanziale del presente verbale. Alle unità immobiliari in oggetto competono la comproprietà pro-quota delle parti comuni del fabbricato tali per legge, titolo e destinazione. Conseguentemente, i coniugi diverranno unici ed esclusivi proprietari degli immobili così come indicati (LA AV piena proprietaria della villetta unifamiliare e relative pertinenze sita in ZO SA -Bologna, Via Belvedere 80 e pieno proprietario delle due unità immobiliari site in ZO SA Parte_1
Via Giacomo Matteotti n. 2/2 e Alto Reno Terme Loc. Le Croci 17)”;
4) “La permuta di cui al presente capo dovrà essere stipulata presso il Notaio Per_5
ntro e non oltre 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale
[...]
di Bologna che abbia recepito integralmente tutte le condizioni indicate nel presente atto o, qualora occorra attendere per la stipula la definizione delle pratiche urbanistiche di sanatoria e richiesta di abitabilità a tutt'oggi in corso demandate all'Architetta relative all'immobile di Via Belvedere n. 80, non appena le predette Controparte_1
pratiche saranno perfezionate”;
5) “Le spese notarili, imposte e tasse relative alla permuta verranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50% cadauno”. “I coniugi si obbligano fin da ora a rinunciare all'ipoteca legale in sede di contratto definitivo. I coniugi riconoscono che quanto pattuito in questa sede, ha solo effetti obbligatori fra le parti, rimane ferma la possibilità per la parte non inadempiente di agire ex art.2932 c.c.” Il verbale dell'udienza, “una volta omologato con l'emananda sentenza, verrà trascritto ai fini e per gli effetti di cui all'art.2645-bis c.c.”. Il tutto come concordato dai ricorrenti, previsto nel verbale dell'udienza del 10 dicembre 2024 dagli stessi sottoscritto dinanzi al cancelliere e sopra testualmente riportato;
“6) In forza di accordi intercorsi tra le parti, stante la differenza di valore tra le unità immobiliari data dal maggior valore della casa familiare di ZO SA Via Belvedere
80 della quale LA AV resterà unica ed esclusiva proprietaria rispetto alle due unità immobiliari delle quali il marito diverrà esclusivo proprietario, LA AV riconosce in favore di un conguaglio dell'importo di euro 60.000,00 Parte_1
del quale si è tenuto conto nella ripartizione delle consistenze patrimoniali e prodotti
11 finanziari intestati o cointestati ai coniugi come meglio indicato al capo che segue”;
“7) I coniugi si sono già ripartiti le consistenze patrimoniali e finanziarie – sia cointestate che intestate al singolo coniuge - (ossia c/c, investimenti, polizze assicurative, prodotti finanziari, ecc... ) tenendo conto dei seguenti criteri che hanno stabilito di comune accordo:
- gli importi non caduti in comunione dei beni ed in ogni caso derivanti da donazione e/o successione ereditaria (e quindi di proprietà esclusiva dell'una e/o dell'altra parte) restano di pertinenza esclusiva del coniuge avente diritto;
- le due polizze n. 089/004060921 intestata a AV e quella n. Parte_3 Pt_3
89/4031447 intestata a restano di pertinenza esclusiva dei due Parte_1
intestatari così come le relative consistenze patrimoniali;
- gli importi di pertinenza comune dei coniugi sono stati ripartiti al 50%;
-nella ripartizione si è altresì tenuto conto di quanto pattuito al capo che precede e pertanto a è stato riconosciuto dalla moglie LA AV l'importo Parte_1
di euro 60.000,00 a titolo di conguaglio di permuta previsto al precedente capo 6;
- nella ripartizione si è tenuto in ogni caso conto dei reciproci crediti/debiti al fine di regolamentare definitivamente i rapporti patrimoniali tra i coniugi e sciogliere la comunione.
Di seguito, nello specifico, la ripartizione delle consistenze patrimoniali frutto dell'applicazione dei criteri suindicati (ripartizione che, come si è detto, contempla già la dazione in favore di dell'importo a conguaglio della permuta di cui al capo Pt_1
6), ripartizione che è già stata materialmente realizzata nel mese di luglio 2024”:
A) << Spettanza 223.989,34: Assicurazioni già intestate a Parte_1
Cont 156.210,00, c/c 4.472,86, BTP 27 Pt_1 Controparte_2 P.IVA_1
ITALIA presso 20.291,73, 3% 26 presso CP_2 CP_4 CP_2
9.935,10, presso 3.299,43, Controparte_5 CP_2 [...]
presso 1.895,02, presso CP_5 CP_2 Controparte_6
15.170,22, presso 5.197,23, CP_2 Controparte_7 CP_2 [...]
presso 7.517,76. Controparte_8 CP_2
12 Spettanza CL LI 420.350,24: Assicurazioni già intestate a AV
139.737,00, Liquidità c/c 2.043,41, TOTALE liquidità e tutti CP_2 P.IVA_1
gli investimenti in Intesa San Paolo (c/c n. e tutti gli CodiceFiscale_3
investimenti in Intesa San Paolo sia intestati a AV che cointestati tra i coniugi che intestati al 134.688,71, presso 19.738,68, Pt_1 Controparte_9 CP_2
presso Unicredit 20.560,81, presso Controparte_10 Controparte_11
19.707,00, presso 4.838,10, CP_2 Controparte_12 CP_2
presso 9.506,44, Controparte_13 CP_2 CP_14
presso 9.590,90, presso
[...] CP_2 Controparte_15
7.972,31, presso 2.105,86, CP_2 Controparte_16 CP_2
presso 18.913,47, Controparte_17 CP_2 CP_18
presso , presso
[...] Controparte_19 Controparte_20 CP_21
10.572,71, presso 9.532,25, CP_2 Controparte_22 CP_2
Z. resso 5.015,93, Controparte_20 CP_23 CP_2 CP_24
presso 5.138,44 >>.
[...] CP_2
“Le parti danno atto che per quanto attiene alla ripartizione sopra riportata la liquidità del c/c 000001637030 è quella al 16/04/2023, mentre le valorizzazioni degli CP_2
investimenti e del c/c Intesa San Paolo sono quelle comunicate dagli Istituti di Credito
i primi giorni di dicembre 2023 già oggetto di comunicazioni via email tra legali.
B) Le consistenze patrimoniali del conto corrente n. 000106697237 oggi CP_2
intestato a LA AV resteranno di esclusiva pertinenza della moglie mentre le consistenze patrimoniali del conto corrente n. 000106882859 oggi intestato CP_2
a resteranno di esclusiva pertinenza del marito. Parte_1
C) Le due polizze n. 089/004060921 intestata a AV e quella n. Parte_3 Pt_3
89/4031447 intestata a restano di pertinenza esclusiva dei due Parte_1
intestatari così come le relative consistenze patrimoniali;
D) Il c/c cointestato c/c 000001637030 è stato estinto e definitivamente CP_2
chiuso nel mese di luglio 2024 e la consistenza patrimoniale residua è stata ripartita al
50% tra i coniugi. I coniugi si sono adoperati affinché fosse realizzata l'intestazione dei
13 rapporti finanziari all'avente diritto secondo la ripartizione sopra riprodotta, ossia che siano intestati e di pertinenza del solo quelli denominati “spettanza ed Pt_1 Pt_1
intestati e di pertinenza alla Sola LA AV quelli denominati “spettanza
AV”. Con la precisazione che la dicitura “Assicurazioni già intestate a e Pt_1
“Assicurazioni già intestate a AV” costituiscono rapporti assicurativi già intestati esclusivamente all'uno ed all'altro coniuge e che resteranno tali.
Resta inteso che stante il già avvenuto riconoscimento nella realizzazione della ripartizione di cui al presente capo del conguaglio di euro 60.000,00 (con denaro di pertinenza esclusiva di AV LA) in favore del marito, la ripartizione di cui al presente capo realizza una dazione anticipata del conguaglio rispetto all'atto di permuta degli immobili;
pertanto nell'atto di stipula notarile della permuta degli immobili di cui al precedente capo 6) si darà atto che l'importo dovuto da LA AV a conguaglio in favore di è già stato versato in forza della avvenuta ripartizione di Parte_1
consistenze finanziarie cui al presente capo 7) e che null'altro verrà versato in sede di stipula.
Resta altresì inteso che qualora, per qualsivoglia motivo, le parti non dovessero addivenire alla stipula della permuta di cui al precedente capo 6), sarà Parte_1
tenuto alla immediata restituzione dell'importo versatogli dalla moglie a titolo di conguaglio di permuta, pari ad euro 60.000,00 oltre interessi legali”;
“8) Il mobilio ed arredo dell'abitazione familiare resterà interamente in proprietà della moglie avendo già in precedenza il marito asportato quanto di sua proprietà, ivi compresi beni ed effetti personali;
resteranno invece in esclusiva proprietà del marito mobili ed arredi contenuti negli immobili di ZO SA Via Matteotti 2/2 e Alto Reno
Terme Loc. Le Croci 17 avendo già in precedenza la moglie asportato quanto di sua proprietà, ivi compresi beni ed effetti personali;
9) I coniugi danno atto di aver prelevato ed essersi ripartiti tutti i beni contenuti nella cassetta di sicurezza già cointestata presso Filiale di ZO SA che è già CP_2
stata chiusa e disdetta”;
“10) all'atto della sottoscrizione del ricorso per separazione ha Parte_1
14 consegnato a LA AV a mezzo di assegno circolare gli arretrati relativi al contributo al mantenimento della figlia per i mesi da agosto 2023 a Persona_7
febbraio 2024 e quindi ha versato alla moglie l'importo complessivo di euro 1.000,00”;
“11) I coniugi si impegnano a continuare a sostenere al 50% il finanziamento intestato formalmente alla sola LA AV per l'acquisto dell'autovettura Y10 tg GC516KD in uso alla figlia impegnandosi fino all'estinzione del finanziamento. LA Per_1
AV si impegna ad intestare la predetta autovettura alla figlia a richiesta della figlia stessa”;
“12) I genitori continueranno a fare fronte al 50% al versamento mensile di euro 100,00
(euro 50,00 cadauno) per assicurazione/fondo pensione acceso in favore della figlia presso;
Per_1 CP_2
“13) I coniugi danno atto di aver con il presente atto regolato ogni e qualsiasi rapporto e di null'altro avere a pretendere reciprocamente ad eccezione di quanto convenuto con i presenti accordi;
con la precisazione che nella ripartizione dei beni come indicata nei capitoli precedenti si è inteso ripartire tutti i beni, liquidità e consistenze patrimoniali di qualsivoglia natura acquisiti anche in costanza di matrimonio, ivi compresi quelli in regime di comunione dei beni, tenendo conto dei rapporti patrimoniali intercorsi durante la vita matrimoniale (ivi compresi reciproci debiti e crediti) e ritenendo così di definire tombalmente e definitivamente ogni pendenza. Con espressa rinuncia ad ogni futura reciproca pretesa su beni, somme, immobili e consistenze patrimoniali di qualsivoglia tipo ad alcun titolo dedotto e/o deducibile”;
“14) Le spese del presente procedimento si intendono a carico di entrambe le parti in ragione del 50% ciascuno ed ognuna delle parti farà fronte al compenso del proprio procuratore con rinuncia alla solidarietà da parte dei legali”;
d) ordina al Conservatore dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza;
e) dispone con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
f) spese alla definizione del giudizio.
15 Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il giorno
18 dicembre 2024.
Il Presidente est.
Dott. Stefano Giusberti
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