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Sentenza 17 dicembre 2024
Sentenza 17 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/12/2024, n. 820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 820 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2024 |
Testo completo
N. V.G. 10538/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
FRANCESCO RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 10538/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. LANZA CRISTINA, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Sarnico (BG), al Lungolago Garibaldi, n.
12
e
(c.f. ), con l'avv. GRIECO LUIGI, Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Frattaminore (NA), via Cavone, n. 65
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione congiunta dei rapporti concernenti figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI
In data 19.6.2024 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
«a)affidare il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente dello stesso presso la madre, sig.ra presso l'abitazione Parte_1
sita in Montichiari (Bs) alla via Pirandello n. 36; Entrambi i genitori dovranno esercitare in forma congiunta la responsabilità genitoriale sul minore per le decisioni di straordinaria amministrazione, ciascun genitore, invece, quando avrà presso di se il figlio, potrà esercitare separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale sul medesimo in ordine alle decisioni di ordinaria amministrazione. b) riconoscere in capo al padre, sig. , la facoltà di vedere e tenere con sé il figlio minore Parte_2
ogni qualvolta lo desideri – previ accordi con la madre e comunque sempre nel rispetto Per_1
delle esigenze del minore e del superiore ed esclusivo interesse di quest'ultimo -, prevedere in ogni caso che il padre possa tenere con sé il figlio con il seguente calendario: Per_1
- il padre potrà tenere con sé il minore, alternativamente con la madre, il fine settimana, prelevandolo dall'abitazione materna, dal sabato mattina, indicativamente dalle ore 10,00 alle ore 21,00 e la domenica indicativamente dalle ore 10,00 alle ore 18,00; ma a partire dal compimento del 5° anno di età del minore dal sabato mattina indicativamente dalle ore 10,00 e riaccompagnandolo Per_1 la domenica indicativamente alle ore 19,00 presso l'abitazione materna;
- il trascorrerà con il minore almeno due pomeriggi a settimana, indicativamente Parte_2 Per_1 lunedì e mercoledì, dall'uscita dalla scuola e comunque dalle ore 18,00 alle 20,30; ma a partire dal compimento del 5° anno di età di il minore potrà pernottare dal padre anche nei giorni Per_1
infrasettimanali, sempre compatibilmente con le esigenze del minore e salvo diversi accordi tra i genitori. il potrà trascorrere il weekend con il figlio minore anche fuori città, con Parte_2 Per_1
modalità da concordare, volta per volta, con la signora , previo avviso telefonico di una Pt_1 settimana, e comunicando l'indirizzo del luogo ove si recherà con il minore.
Il minore inoltre, trascorrerà, ad anni alterni tra il padre e la madre, il giorno del SS. Per_1
Natale, del Capodanno, della SS. Pasqua, e UE (Lunedi in Albis) cinque giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze di Natale (dal 26.12 al 30.12 e dal 31.12. al 06.01) e tre giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze pasquali.
Il minore trascorrerà altresì con il padre quindici giorni anche non consecutivi, durante il periodo estivo, da concordarsi preventivamente tra i genitori entro il 31.05 di ogni anno, fatti salvi in ogni caso diversi accordi tra le parti, e a partire dal compimento del quinto anno di età del minore Per_1
questi potrà anche pernottare presso il padre durante il suddetto periodo estivo per i quindici giorni, anche non consecutivi, comunicando l'indirizzo del luogo ove si recherà con il minore.
A partire dal quinto anno di età del minore per quanto concerne le festività natalizie, Per_1 Per_1
trascorrerà ad anni alterni la vigilia di Natale e di capodanno con il padre, pernottando presso il domicilio di quest'ultimo, il giorno di Natale con la madre, il 31 Dicembre con la madre, e il primo
Gennaio, con il padre, con alternanza annuale, e cinque giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze di Natale (dal 26.12 al 30.12 e dal 02.01 al 06.01) sempre pernottando presso il padre, e sempre con alternanza annuale, e tre giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze pasquali pernottando presso il padre, con alternanza annuale;
c) porre in capo al sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento del Parte_2 figlio con il versamento della somma mensile di € 250,00= da versarsi entro il giorno 25 di Per_1 ogni mese a mezzo bonifico bancario alle coordinate già a questi note, oltre al 50% della retta dell'asilo e delle spese straordinarie richieste dall'asilo nonché del 50% della retta del campo estivo per il periodo in cui l'attività scolastica sarà sospesa per le vacanze estive;
somma quest'ultima da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a far data dal maggio 2025;
d) disporre che l'assegno unico universale mensile per il figlio sarà percepito da ciascun Per_1 genitore nella misura del 50 % dell'intero importo;
e) darsi atto che i genitori contribuiranno, ciascuno nella misura del 50%, alle spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse del figlio minore, secondo il protocollo in uso presso
Codesto Ill.mo Tribunale Brescia sotto riportato e saranno da corrispondersi entro 15 giorni dall'esibizione delle pezze giustificative da parte del genitore che andrà a sostenerle:
SPESE PER LA SALUTE
Spese mediche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo tra i genitori: visite specialistiche prescritte dal medico curante – cure dentistiche presso strutture pubbliche – accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica– tickets sanitari
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche – cure termali e fisioterapiche, accertamenti e trattamenti erogati anche dal Servizio sanitario Nazionale, farmaci particolari
SPESE PER L'ISTRUZIONE
Spese scolastiche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso le scuole/università
Spese extrascolastiche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola – centro ricreativo estivo e gruppo estivo
SPESE PER LA CUSTODIA DI PROLE MINORENNE
Spese (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: corsi di istruzione, – spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite, centro ricreativo estivo o gruppo estivo
SPESE PER IL DIVERTIMENTO Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: attivita' sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, viaggi e vacanze, corsi di lingua straniera.
e) darsi atto che le parti sin d'ora rilasciano reciproco assenso a che il nominativo del minore sia inserito su ciascun passaporto e/o equipollente documento valido per l'espatrio; gli stessi si rendono altresì disponibili agli adempimenti necessari a quanto sopra;
f) darsi atto che i genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio durante le festività natalizie, pasquali, estive e weekend fuori città;
g) darsi atto che le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente entro il termine di tre giorni l'eventuale cambiamento di residenza o domicilio.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato il 3.6.2024 e Parte_1 Parte_2
, premesso di essere genitori di nato il [...], domandavano la
[...] Persona_2
regolamentazione dei rapporti personali ed economici concernenti il figlio in seguito alla cessazione della convivenza more uxorio, formulando le conclusioni in epigrafe.
All'udienza del 21.11.2024 a trattazione scritta, il ricorso era rimesso al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.
***
Ritenuto l'accordo pienamente conforme alla legge ed all'interesse morale e materiale del figlio minorenne, il Collegio dispone in conformità.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio si intendono integralmente compensate.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dispone in conformità all'accordo trascritto in epigrafe.
Spese del giudizio interamente compensate.
Brescia, camera di consiglio del 12/12/2024
Il Presidente est.
Costanza Teti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
FRANCESCO RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 10538/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. LANZA CRISTINA, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Sarnico (BG), al Lungolago Garibaldi, n.
12
e
(c.f. ), con l'avv. GRIECO LUIGI, Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Frattaminore (NA), via Cavone, n. 65
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione congiunta dei rapporti concernenti figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI
In data 19.6.2024 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
«a)affidare il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente dello stesso presso la madre, sig.ra presso l'abitazione Parte_1
sita in Montichiari (Bs) alla via Pirandello n. 36; Entrambi i genitori dovranno esercitare in forma congiunta la responsabilità genitoriale sul minore per le decisioni di straordinaria amministrazione, ciascun genitore, invece, quando avrà presso di se il figlio, potrà esercitare separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale sul medesimo in ordine alle decisioni di ordinaria amministrazione. b) riconoscere in capo al padre, sig. , la facoltà di vedere e tenere con sé il figlio minore Parte_2
ogni qualvolta lo desideri – previ accordi con la madre e comunque sempre nel rispetto Per_1
delle esigenze del minore e del superiore ed esclusivo interesse di quest'ultimo -, prevedere in ogni caso che il padre possa tenere con sé il figlio con il seguente calendario: Per_1
- il padre potrà tenere con sé il minore, alternativamente con la madre, il fine settimana, prelevandolo dall'abitazione materna, dal sabato mattina, indicativamente dalle ore 10,00 alle ore 21,00 e la domenica indicativamente dalle ore 10,00 alle ore 18,00; ma a partire dal compimento del 5° anno di età del minore dal sabato mattina indicativamente dalle ore 10,00 e riaccompagnandolo Per_1 la domenica indicativamente alle ore 19,00 presso l'abitazione materna;
- il trascorrerà con il minore almeno due pomeriggi a settimana, indicativamente Parte_2 Per_1 lunedì e mercoledì, dall'uscita dalla scuola e comunque dalle ore 18,00 alle 20,30; ma a partire dal compimento del 5° anno di età di il minore potrà pernottare dal padre anche nei giorni Per_1
infrasettimanali, sempre compatibilmente con le esigenze del minore e salvo diversi accordi tra i genitori. il potrà trascorrere il weekend con il figlio minore anche fuori città, con Parte_2 Per_1
modalità da concordare, volta per volta, con la signora , previo avviso telefonico di una Pt_1 settimana, e comunicando l'indirizzo del luogo ove si recherà con il minore.
Il minore inoltre, trascorrerà, ad anni alterni tra il padre e la madre, il giorno del SS. Per_1
Natale, del Capodanno, della SS. Pasqua, e UE (Lunedi in Albis) cinque giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze di Natale (dal 26.12 al 30.12 e dal 31.12. al 06.01) e tre giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze pasquali.
Il minore trascorrerà altresì con il padre quindici giorni anche non consecutivi, durante il periodo estivo, da concordarsi preventivamente tra i genitori entro il 31.05 di ogni anno, fatti salvi in ogni caso diversi accordi tra le parti, e a partire dal compimento del quinto anno di età del minore Per_1
questi potrà anche pernottare presso il padre durante il suddetto periodo estivo per i quindici giorni, anche non consecutivi, comunicando l'indirizzo del luogo ove si recherà con il minore.
A partire dal quinto anno di età del minore per quanto concerne le festività natalizie, Per_1 Per_1
trascorrerà ad anni alterni la vigilia di Natale e di capodanno con il padre, pernottando presso il domicilio di quest'ultimo, il giorno di Natale con la madre, il 31 Dicembre con la madre, e il primo
Gennaio, con il padre, con alternanza annuale, e cinque giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze di Natale (dal 26.12 al 30.12 e dal 02.01 al 06.01) sempre pernottando presso il padre, e sempre con alternanza annuale, e tre giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze pasquali pernottando presso il padre, con alternanza annuale;
c) porre in capo al sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento del Parte_2 figlio con il versamento della somma mensile di € 250,00= da versarsi entro il giorno 25 di Per_1 ogni mese a mezzo bonifico bancario alle coordinate già a questi note, oltre al 50% della retta dell'asilo e delle spese straordinarie richieste dall'asilo nonché del 50% della retta del campo estivo per il periodo in cui l'attività scolastica sarà sospesa per le vacanze estive;
somma quest'ultima da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a far data dal maggio 2025;
d) disporre che l'assegno unico universale mensile per il figlio sarà percepito da ciascun Per_1 genitore nella misura del 50 % dell'intero importo;
e) darsi atto che i genitori contribuiranno, ciascuno nella misura del 50%, alle spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse del figlio minore, secondo il protocollo in uso presso
Codesto Ill.mo Tribunale Brescia sotto riportato e saranno da corrispondersi entro 15 giorni dall'esibizione delle pezze giustificative da parte del genitore che andrà a sostenerle:
SPESE PER LA SALUTE
Spese mediche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo tra i genitori: visite specialistiche prescritte dal medico curante – cure dentistiche presso strutture pubbliche – accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica– tickets sanitari
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche – cure termali e fisioterapiche, accertamenti e trattamenti erogati anche dal Servizio sanitario Nazionale, farmaci particolari
SPESE PER L'ISTRUZIONE
Spese scolastiche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso le scuole/università
Spese extrascolastiche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola – centro ricreativo estivo e gruppo estivo
SPESE PER LA CUSTODIA DI PROLE MINORENNE
Spese (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: corsi di istruzione, – spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite, centro ricreativo estivo o gruppo estivo
SPESE PER IL DIVERTIMENTO Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: attivita' sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, viaggi e vacanze, corsi di lingua straniera.
e) darsi atto che le parti sin d'ora rilasciano reciproco assenso a che il nominativo del minore sia inserito su ciascun passaporto e/o equipollente documento valido per l'espatrio; gli stessi si rendono altresì disponibili agli adempimenti necessari a quanto sopra;
f) darsi atto che i genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio durante le festività natalizie, pasquali, estive e weekend fuori città;
g) darsi atto che le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente entro il termine di tre giorni l'eventuale cambiamento di residenza o domicilio.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato il 3.6.2024 e Parte_1 Parte_2
, premesso di essere genitori di nato il [...], domandavano la
[...] Persona_2
regolamentazione dei rapporti personali ed economici concernenti il figlio in seguito alla cessazione della convivenza more uxorio, formulando le conclusioni in epigrafe.
All'udienza del 21.11.2024 a trattazione scritta, il ricorso era rimesso al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.
***
Ritenuto l'accordo pienamente conforme alla legge ed all'interesse morale e materiale del figlio minorenne, il Collegio dispone in conformità.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio si intendono integralmente compensate.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dispone in conformità all'accordo trascritto in epigrafe.
Spese del giudizio interamente compensate.
Brescia, camera di consiglio del 12/12/2024
Il Presidente est.
Costanza Teti