TRIB
Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 09/04/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1537/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 1537/2022, in materia di separazione giudiziale, promosso da:
(C.F. ), con l'Avv. BIANCHI LORENZO Parte_1 C.F._1
- ricorrente -
contro
(C.F. , con l'Avv. BOLLOLI SILVIO Controparte_1 C.F._2
- resistente -
CURATORE SPECIALE dei MINORI , , Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, AVV. SILVIA NATIVI
[...] Controparte_5
- intervenuto –
con la partecipazione del PM in sede.
MOTIVAZIONE
1 Parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale deducendo di aver contratto matrimonio con parte resistente in data 5 ottobre 2013, unione da cui nascevano , ad Alessandria in data CP_2
03.02.2010; a Novi Ligure in data 16.02.2012; , ad Alessandria in data CP_3 CP_4
26.11.2015; , ad Alessandria in data 09.06.2020. Parte ricorrente chiedeva la pronuncia della CP_5
separazione tra le parti nonché la regolamentazione dei rapporti genitori-figli, comunque rappresentando la previa pendenza di procedimento avanti al Tribunale per i Minorenni. Parte convenuta medio tempore si costituiva e veniva nominato anche un curatore speciale per i minori.
In ordine allo status veniva pronunciata sentenza parziale in data 14 giugno 2023.
Rispetto alla responsabilità genitoriale, si deve premettere che il nucleo era destinatario nel 2018 di un provvedimento ai sensi dell'art. 403 c.c., cui seguiva un procedimento avanti al Tribunale per i
Minorenni che si concludeva (r.g. 566/2018, provvedimento del 25 giugno 2022) all'esito di un consistente percorso per la madre – non per il padre che medio tempore veniva ristretto in carcere – con l'affido dei primi tre figli alla nonna (già affidataria in seno al provvedimento di cui all'art. 403
c.c.), la dimissione della madre dalla comunità con EC e la sospensione dei rapporti padre-figli.
In seno al presente procedimento, in continuità, veniva confermato il provvedimento del Tribunale per i Minorenni e proseguito il consistente percorso di supporto approntato dai Servizi per il nucleo mamma-nonna-minori, con iniziale collocamento anche di presso la nonna CP_5 Persona_1
[...]
Nel tempo, in particolare dall'estate 2024, in ragione del buon andamento del percorso (ordinanza
17 maggio 2024 che si richiama), veniva disposto il collocamento sia di che di con CP_4 CP_5
la madre, supportata comunque dalla compagna.
Il procedimento, complessivamente, veniva istruito mediante incarichi ai Servizi Sociali e Sanitari,
CTU, audizione di , interrogatorio libero anche della nonna affidataria, istruttoria anche CP_2
orale rispetto ad urgenze (anche del marito della nonna e della compagna).
In data 23 gennaio 2025 venivano precisate le conclusioni;
parte ricorrente concludeva chiedendo
“disporre l'affidamento super-esclusivo dei figli minori alla madre, con facoltà per quest'ultima di assumere autonomamente tutte le decisioni relative ai figli, comprese quelle di maggiore interesse;
- confermare l'attuale collocazione dei figli e presso la madre, e quella dei figli CP_4 CP_5
e presso la nonna materna, NOa CP_2 Per_2 Per_1
- disporre che la NOa possa frequentare liberamente i figli collocati presso la nonna Pt_1
materna, secondo le modalità che verranno concordate anche con l'ausilio dei Servizi incaricati, e che a e sia garantito il mantenimento di un rapporto continuativo con la nonna, CP_4 CP_5
sempre secondo le indicazioni che verranno fornite dai Servizi;
- disporre la sospensione delle visite e di ogni contatto padre-figli. Disporre che il NO , CP_1
2 qualora manifesti ai Servizi incaricati la seria volontà di riprendere i rapporti con i minori, possa far visita ai figli esclusivamente in luogo neutro, alla presenza di un operatore, previo accertamento dell'assenza di uso di sostanze alcoliche e stupefacenti e previa attivazione di un percorso psicologico individuale;
- disporre a carico del NO , a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, la CP_1
somma che il Tribunale riterrà maggiormente opportuna;
- disporre la prosecuzione di tutti i percorsi di monitoraggio e sostegno attualmente attivati in favore del nucleo familiare”. Parte convenuta il padre concludeva chiedendo “1) Pronunziarsi la
Separazione Giudiziale tra i coniugi e;
Controparte_1 Parte_1
2) Fissare l'ammontare della contribuzione al mantenimento della prole da parte del OR
ma, al contempo, dispensarlo dalla stessa fino a che lo stesso sarà Controparte_1
detenuto e non avrà reperito idonea occupazione lavorativa;
3) Attribuire, al OR , il diritto di avere regolari contatti con i propri Controparte_1
quattro figli , e secondo le modalità stabilite da codesto CP_2 CP_3 CP_4 CP_5
Illustrissimo Tribunale.”.
Il curatore speciale dei minori concludeva chiedendo la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale per il padre, l'affido c.d. super esclusivo dei minori alla madre, con collocazione dei due maggiori presso la nonna. Inoltre, disporre che vengano mantenuti i rapporti e contatti tra minori e mamma con il supporto dei SS, con visite libere, “disporre la sospensione delle visite e di ogni contatto padre-figli. Disporre che il sig. , qualora manifesti ai Servizi incaricati la seria CP_1
volontà di riprendere i rapporti con i minori, possa far visita ai figli esclusivamente in luogo neutro alla presenza di un operatore, previo accertamento dell'assenza di uso di sostanze alcoliche e stupefacenti e previa attivazione di un percorso individuale”, disporsi la prosecuzione degli interventi a supporto già in essere, oltre ad un mantenimento per i minori in capo al padre.
Orbene, anzitutto in punto di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre si deve osservare che lo stesso veniva già sospeso giusto provvedimento del Tribunale per i Minorenni, a fronte di un provvedimento di allontanamento dei minori che vivevano in condizioni di pregiudizio alto, con consistente abuso di sostanze stupefacenti da parte dei genitori. Dal 2018 (sempre pendente un procedimento dal 2018 in poi) il non ha intrapreso con successo alcun CP_1 percorso per il recupero della propria genitorialità, salva l'astinenza da abuso che si può presumere vi sia stata nei periodi di carcerazione dello stesso (per rapine). Il , quindi, poneva i propri CP_1
figli in condizioni di pregiudizio, per poi non vederli per lunghi anni (a parte videochiamate iniziali che comunque causavano stress emotivo), e non è nei fatti conosciuto dai minori – salvo CP_2
che lo ricorda meglio, anche allorché consumava stupefacenti – che lo identificano a malapena
3 (uomo con il cappello). All'esito della scarcerazione del , anche in ragione della curiosità CP_1
manifestata da in particolare, onde fornire delle risposte sulle figure genitoriali CP_4
(completando un quadro sull'origine), veniva disposta nuovamente la presa in carico del CP_1
da parte del SERD e del Servizio di Psicologia/CSM in ordine alle competenze genitoriali, anche coinvolgendo la di lui sorella e madre a Napoli (sempre nell'ottica di fornire un quadro quantomeno
“genealogico” ai minori nonché ai fini di supporto per il padre). Il padre disattendeva i percorsi e litigava anche con la famiglia di origine a riguardo.
Orbene, si ritiene la domanda di decadenza fondata;
il padre cagionava grave pregiudizio ai figli minori (i primi tre), e lasciava poi la madre da sola, con la nonna materna, nel loro difficile accudimento (infra sulle consistenti esigenze dei minori), sia allorché era in carcere sia allorché finiva di espiare la pena. Anzitutto non si hanno emergenze che il padre sia effettivamente astinente da sostanze stupefacenti, avendo disatteso la presa in carico al SERD;
lo stesso poi non conoscendo più i propri figli nei fatti dal 2018 non ha intrapreso alcun percorso di sostegno e valutazione della genitorialità (da ricostruire considerato il modo di esercizio pregiudizievole ante 2018), pur consapevole della necessità anzitutto di aiuto del nucleo materno nonché dell'interesse dei minori quantomeno a dare un volto alla sua figura. Il padre ha cagionato pregiudizio e poi ha nei fatti abbandonato i minori, non impegnandosi per loro nemmeno uscito dal carcere;
tanto si ritiene alquanto grave e significativo anche considerato che il padre ha persino avuto degli incontri fortuiti con i figli (per strada, casuali) ed ha avuto quindi anche un riscontro tangibile delle loro esistenze, come cresciuti, che si poteva ipotizzare fornisse motivazione al padre dopo tutti questi anni.
Tuttavia, nemmeno vedere i figli cresciuti ha portato il padre a dimostrare un impegno (così cagionando grave delusione), di talché bisogna ritenere lo stesso di pregiudizio, sia per il passato di abuso di stupefacenti – che potrebbe ben essere ancora attuale -, sia per la grave assenza mai colmata e rispetto alla quale non vi è stata dimostrazione alcuna di volontà di recupero. La decadenza deve quindi essere pronunciata risultando il padre di pregiudizio sia per il pericolo oggi di consumo di stupefacenti, sia perché lo stesso è risultato assente e quindi ha abbandonato i minori per lungo tempo, dimostrando poi allorché ne aveva l'occasione di non voler colmare le sue mancanze, con ulteriore detrimento e delusione per i minori. Si deve rimarcare come infatti il padre abbia visto i minori casualmente, tanto all'evidenza poteva per lo stesso, appunto, fornire un punto di partenza, invece si è tradotto solo in ulteriore detrimento per i figli, che hanno anche visto il padre senza poi un seguito di impegno da parte dello stesso.
Richiamate quindi le gravissime condotte del padre che portavano all'allontanamento dei minori, considerata la grave assenza nell'accudimento dei minori (pur se il nucleo abbisogna di aiuto) sia il fatto che oggi il padre non è conosciuto dai minori;
considerato che
lo stesso allorché poteva – e i
4 minori lo sapevano – non ha voluto recuperare la possibilità di conoscerli, così cagionando ancora pregiudizio, va pronunciata la decadenza dalla responsabilità genitoriale dello stesso, con sospensione delle visite e dei contatti con i minori.
Non si può all'evidenza – in coerenza – prevedere la possibilità di attivazione di visite in luogo neutro a fronte di “seria volontà” del padre, previo accertamento di assenza di uso di stupefacenti e previo percorso psicologico;
il padre potrà e dovrà anzitutto chiedere all'autorità giudiziaria la propria reintegra nella responsabilità genitoriale, comunque dimostrando l'assenza di pregiudizio nella ripresa dei rapporti con i figli. Si deve infatti rimarcare come la decadenza dalla responsabilità genitoriale, pur non incompatibile in teoria con la presenza di rapporti con i figli (art. 330 co. 2
c.c.), non costituisca nel presente caso certo una mera presa d'atto del comportamento omissivo del genitore, ma una tutela per i minori, pregiudicati nel presente caso in modo grave e perdurante nel tempo dal di lui comportamento, sia commissivo che omissivo. Di talché il padre non potrà certo, allorché munito di migliori intenzioni, richiedere in via potestativa la ripresa dei rapporti direttamente ai SS incaricati, ma potrà ovviamente domandare all'autorità giudiziaria la propria reintegra e la ripresa dei rapporti se verrà escluso ogni pregiudizio per i figli.
Venendo alla responsabilità genitoriale della madre la stessa ha invece fornito prova, con riguardo a ciascun minore, di consistente impegno di recupero sia del rapporto che delle proprie capacità (percorso completo, anche con SERD). Detto recupero della madre è risultato possibile solo grazie alla presenza della nonna affidataria che ha fornito protezione Persona_1 ai minori, risulta per loro un punto di riferimento, e poi ha supportato anche la madre nell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Bisogna invero considerare che i minori hanno diverse età ed esigenze, di talché la madre e la nonna hanno dovuto fornire supporto ai minori in relazione appunto alle diverse età ed esigenze, che possiamo definire altissime per e per . Le stesse si sono giovate del nucleo allargato CP_3 CP_5
(marito della nonna e compagna della madre) e tanto ha visto anche occasioni di collisione tra gli adulti;
non si ritiene tuttavia all'esito del procedimento, come previamente valutato dalla CTU, che il progetto per il nucleo sia appeso al sottile equilibrio dei rapporti tra gli adulti coinvolti.
Invero, tutti gli adulti (e riteniamo la nonna responsabile del comportamento del marito e la madre di quello oltre che proprio della compagna), efficacemente supportati dai SS – con cui collaborano pienamente-, hanno dimostrato poi per lungo tempo un impegno positivo, evitando occasioni di scontro sol a fronte di prescrizione giudiziale;
tanto fa ritenere che in realtà il nucleo, pur necessitando di supporto nel difficile coordinamento (d'altro canto le esigenze dei minori sono alte), disponga di capacità adeguate e che in particolare tutti abbiano la capacità di focalizzarsi sui minori, sia nelle esigenze di accudimento che emotive.
5 Dunque, all'esito del procedimento, pur se vi sono state nel tempo difficoltà nella cooperazione allargata del nucleo, si ritiene che la famiglia materna abbia fornito prova non tanto di fragile equilibrio quanto invece di solidità – in sinergia con i Servizi -, avendo dimostrato di saper fronteggiare consistenti difficoltà e alla fine di trovare sempre la via nell'interesse dei minori.
Nell'interesse dei minori si ritiene di confermare l'assetto attuale;
anzitutto rispetto si deve CP_2
considerare come la stessa sia cresciuta con la nonna (che è giovane, comunque) che deve venire mantenuta quale punto di riferimento. Rispetto a lo stesso ha esigenze di accudimento CP_3
altissime, la nonna costituisce efficace punto di riferimento e non si può sottacere che si ritiene la sua collocazione incompatibile con quella di (secondo quanto espresso anche da sia CP_5 CP_3
per le esigenze alte di accudimento di ciascuno sia proprio per le di loro caratteristiche personologiche. Rispetto e si ritiene positiva la collocazione presso la madre, CP_4 CP_5
tuttavia bisogna osservare che in particolare risulta di difficile accudimento (episodio CP_5
cagnolina) e che pur se la madre riesce a prestare attenzione anche a allorché si trova con CP_4
, l'accudimento che deve porre in essere si traduce troppo spesso nel dover sventare pericoli CP_5
per e contenerlo anche fisicamente (per esempio il nucleo evita qualsiasi posto di ritrovo CP_5
troppo vicino alle strade). Dunque, fermo il collocamento di e presso la madre, si CP_4 CP_5 ritiene di confermare l'affido diurno/semi residenziale di alla nonna, che potrà così CP_4
prestare un supporto consistente alla madre, vuoi nei pomeriggi vuoi per alcune notti a settimana a seconda delle esigenze anche sanitarie via via manifestate dai minori.
Dunque, ferma la responsabilità genitoriale esclusiva in capo alla madre – a fronte della decadenza del padre-, si dispone l'affido c.d. residenziale di e alla nonna CP_2 CP_3 Persona_1
e l'affido invece diurno/semi residenziale di , collocato presso la madre, presso cui sta CP_4
anche . Alla stregua dell'art. 5 lg. 184/1983, quindi la nonna affidataria dovrà accogliere CP_5
presso di sé i minori e provvedere al loro mantenimento, educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni della sola madre. In ogni caso la nonna quale affidataria esercita i poteri connessi con la responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorità sanitarie. Si chiarisce che non vengono stabiliti limiti di tempo trattandosi di affido infra famigliare.
Tanto detto in punto di affido e collocamento, comunque le visite madre-figli (e nonna-nipoti) rimangono libere e demandate quanto a alla libera e diretta organizzazione con la madre CP_2
(data l'età), quanto ai tre più piccoli all'organizzazione del nucleo in relazione agli impegni di cura dei minori;
i SS incaricati cureranno la coordinazione ed organizzazione del nucleo supportandola anche fornendo indicazioni allorché si verifichino incomprensioni e momenti disfunzionali (che comunque come detto sopra si ritiene poi rientrino). In particolare, i SS proseguiranno la presa in
6 carico per anni tre, e poi a discrezione, mantenendo gli interventi già disposti, ed eventualmente modulandoli in coordinamento con i Servizi Sanitari.
Rispetto al doveroso mantenimento dei minori da parte del padre, pur se lo stesso è uscito dal carcere da relativamente poco tempo e deve sopperire ad esigenze abitative, comunque si ritiene in capo allo stesso una capacità lavorativa generica (estratto contributivo INPS in atti, dichiarava di aver lavorato a Novara nel settembre 2024), pur considerando le difficoltà di reinserimento nel mondo lavorativo dopo il periodo di detenzione.
Considerato che
la madre (e il nucleo materno) sopperiscono in toto alle esigenze dei minori (beneficiando comunque di assegno unico per la totalità) e tanto comunque comporta che la madre possa lavorare per orari molto contenuti (nel 2024 percepiva euro 1152,28 quale reddito complessivo annuale, euro 5320 di reddito di inclusione, euro
2960 quale assegno unico, oltre a percepire indennità di frequenza per le esigenze di . Si CP_3
ritiene quindi congruo porre a carico del padre, comunque considerando le di lui difficoltà oltre che capacità, euro 400 mensili quale contributo al mantenimento dei figli minori (100 ciascuno), oltre al
50 % delle spese straordinarie regolate come da Protocollo del Tribunale di Alessandria.
All'evidenza con il contributo ricevuto la madre potrà sopperire a spese anche dei due figli più grandi pur se presso la nonna (o direttamente corrispondendo alla nonna la somma o provvedendo in via diretta alle di loro esigenze, ad esempio comperando del vestiario necessario).
Rispetto alle spese di lite si ritiene di compensare le spese tra la madre e il curatore, dalle conclusioni sostanzialmente convergenti e considerato il percorso impegnativo svolto dal nucleo materno allargato tutto;
invece il padre va condannato, previa compensazione per metà, al pagamento delle spese di lite nei confronti della madre (Erario), in quanto parzialmente soccombente (anche la madre abbisognava di percorso, inoltre si considera anche la domanda in punto status). Il padre viene altresì condannato al pagamento della metà delle spese del curatore, con compensazione per metà, data la sua soccombenza e considerando così il contributo causale di ciascun genitore alla nomina del curatore (originaria limitazione della madre).
Infine, con simile ragionamento, vanno poste a carico di entrambi i genitori (Erario per la madre), le spese di CTU, ciascuno per la metà salva la responsabilità solidale;
invero si considera che la valutazione, pur coinvolgendo nei fatti la sola madre, ha comunque visto valutazione approfondita dei minori (figli del convenuto), e che nei fatti il solo nucleo materno è stato sottoposto a consistente percorso e valutazione perché il padre vi si è sottratto (onerando di più gli altri), anziché fornire aiuto.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
7 - dà atto della già dichiarata separazione personale dei coniugi Sig. (C.F. Parte_1
) e (C.F. , C.F._1 Controparte_1 C.F._2
con sentenza 14 giugno 2023;
- DICHIARA il padre, sig. (C.F. , Controparte_1 C.F._2
decaduto dalla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori (nata ad CP_2
Alessandria in data 03.02.2010), (nato a [...] in data [...]), CP_3
(nato ad [...] in data [...]), e (nato ad Alessandria in [...] CP_4 CP_5
09.06.2020) e, per l'effetto, dà atto che la sola madre esercita in via Parte_1
esclusiva la responsabilità genitoriale nei confronti dei minori;
- SOSPENDE ogni contatto e visita tra padre e figli;
- ferma la responsabilità genitoriale esclusiva della madre, i minori e Pt_2 CP_2 [...]
alla nonna (affido c.d. residenziale), per cui la nonna Controparte_3 Persona_1
affidataria dovrà accogliere presso di sé i minori e provvedere al loro mantenimento, educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni della sola madre e dei Servizi Sociali
e Sanitari che hanno in carico il nucleo. In ogni caso la nonna quale affidataria esercita i poteri connessi con la responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorità sanitarie;
- ferma la responsabilità genitoriale esclusiva della madre, rispetto a si prevede il di CP_4
lui collocamento presso la madre con affido c.d. diurno/semi residenziale alla nonna
[...] con tempi rimessi all'organizzazione tra mamma e nonna supportate e Persona_1
coordinate dal SS;
la nonna quale affidataria diurna dovrà esercitare la responsabilità genitoriale rispetto a con riguardo agli ordinari rapporti con scuola e autorità CP_4
sanitarie, per il tempo in cui tiene con sé , comunque potendo sempre chiedere CP_4
direttamente a scuole e autorità sanitarie informazioni circa il minore;
- dispone la collocazione di presso la madre;
CP_5
- dispone che le visite tra la mamma e i figli nonché dei fratelli tra loro e con la nonna siano rimesse alla libera organizzazione di nonché per i tre minori all'organizzazione tra CP_2
mamma e nonna supportate dai Servizi, in relazione a quelli che sono gli impegni scolastici e sanitari dei minori;
- dispone la prosecuzione della presa in carico e degli interventi dei Servizi Sociali e Sanitari già disposti a favore dei minori, salva modulazione nel tempo dei vari interventi, per anni tre e poi a discrezione dei Servizi;
8 - pone, a carico di , l'obbligo di corrispondere a , entro il Controparte_1 Parte_1
giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal mese di settembre 2024 compreso, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli euro 400 complessivi, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie regolate come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Alessandria;
- spese compensate tra e il curatore dei minori avv. Silvia Nativi;
Parte_1
- condanna al pagamento delle spese processuali di , che Controparte_1 Parte_1 liquida, operata la compensazione per metà, in complessivi € 3808, di cui € 1701 per la fase di studio della controversia (cifra ancora da compensare), € 1204 per la fase introduttiva del giudizio (cifra ancora da compensare), € 1806 per la fase istruttoria (cifra ancora da compensare) ed € 2905 per la fase decisoria (cifra ancora da compensare), oltre spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, I.V.A. e C.P.A. come per legge, oltre alla metà di eventuali spese anticipate, da corrispondersi all'Erario ai sensi dell'art. 133 TUSG;
- condanna al pagamento delle spese processuali dei minori , Controparte_1 CP_2
e nella persona del curatore speciale avv. Nativi, CP_3 CP_4 Controparte_5
che liquida, operata la compensazione per metà, in complessivi € 3808, di cui € 1701 per la fase di studio della controversia (cifra ancora da compensare), € 1204 per la fase introduttiva del giudizio (cifra ancora da compensare), € 1806 per la fase istruttoria (cifra ancora da compensare) ed € 2905 per la fase decisoria (cifra ancora da compensare), oltre spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- pone definitivamente le spese di CTU a carico per il 50 % ciascuno della madre , Parte_1
e quindi dell'Erario, e del padre . Controparte_1
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge, anche al , NPI, SERVIZIO Tes_1
PSICOLOGIA MINORI.
Così deciso in Alessandria, 1 aprile 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott. Paolo Rampini
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 1537/2022, in materia di separazione giudiziale, promosso da:
(C.F. ), con l'Avv. BIANCHI LORENZO Parte_1 C.F._1
- ricorrente -
contro
(C.F. , con l'Avv. BOLLOLI SILVIO Controparte_1 C.F._2
- resistente -
CURATORE SPECIALE dei MINORI , , Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, AVV. SILVIA NATIVI
[...] Controparte_5
- intervenuto –
con la partecipazione del PM in sede.
MOTIVAZIONE
1 Parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale deducendo di aver contratto matrimonio con parte resistente in data 5 ottobre 2013, unione da cui nascevano , ad Alessandria in data CP_2
03.02.2010; a Novi Ligure in data 16.02.2012; , ad Alessandria in data CP_3 CP_4
26.11.2015; , ad Alessandria in data 09.06.2020. Parte ricorrente chiedeva la pronuncia della CP_5
separazione tra le parti nonché la regolamentazione dei rapporti genitori-figli, comunque rappresentando la previa pendenza di procedimento avanti al Tribunale per i Minorenni. Parte convenuta medio tempore si costituiva e veniva nominato anche un curatore speciale per i minori.
In ordine allo status veniva pronunciata sentenza parziale in data 14 giugno 2023.
Rispetto alla responsabilità genitoriale, si deve premettere che il nucleo era destinatario nel 2018 di un provvedimento ai sensi dell'art. 403 c.c., cui seguiva un procedimento avanti al Tribunale per i
Minorenni che si concludeva (r.g. 566/2018, provvedimento del 25 giugno 2022) all'esito di un consistente percorso per la madre – non per il padre che medio tempore veniva ristretto in carcere – con l'affido dei primi tre figli alla nonna (già affidataria in seno al provvedimento di cui all'art. 403
c.c.), la dimissione della madre dalla comunità con EC e la sospensione dei rapporti padre-figli.
In seno al presente procedimento, in continuità, veniva confermato il provvedimento del Tribunale per i Minorenni e proseguito il consistente percorso di supporto approntato dai Servizi per il nucleo mamma-nonna-minori, con iniziale collocamento anche di presso la nonna CP_5 Persona_1
[...]
Nel tempo, in particolare dall'estate 2024, in ragione del buon andamento del percorso (ordinanza
17 maggio 2024 che si richiama), veniva disposto il collocamento sia di che di con CP_4 CP_5
la madre, supportata comunque dalla compagna.
Il procedimento, complessivamente, veniva istruito mediante incarichi ai Servizi Sociali e Sanitari,
CTU, audizione di , interrogatorio libero anche della nonna affidataria, istruttoria anche CP_2
orale rispetto ad urgenze (anche del marito della nonna e della compagna).
In data 23 gennaio 2025 venivano precisate le conclusioni;
parte ricorrente concludeva chiedendo
“disporre l'affidamento super-esclusivo dei figli minori alla madre, con facoltà per quest'ultima di assumere autonomamente tutte le decisioni relative ai figli, comprese quelle di maggiore interesse;
- confermare l'attuale collocazione dei figli e presso la madre, e quella dei figli CP_4 CP_5
e presso la nonna materna, NOa CP_2 Per_2 Per_1
- disporre che la NOa possa frequentare liberamente i figli collocati presso la nonna Pt_1
materna, secondo le modalità che verranno concordate anche con l'ausilio dei Servizi incaricati, e che a e sia garantito il mantenimento di un rapporto continuativo con la nonna, CP_4 CP_5
sempre secondo le indicazioni che verranno fornite dai Servizi;
- disporre la sospensione delle visite e di ogni contatto padre-figli. Disporre che il NO , CP_1
2 qualora manifesti ai Servizi incaricati la seria volontà di riprendere i rapporti con i minori, possa far visita ai figli esclusivamente in luogo neutro, alla presenza di un operatore, previo accertamento dell'assenza di uso di sostanze alcoliche e stupefacenti e previa attivazione di un percorso psicologico individuale;
- disporre a carico del NO , a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, la CP_1
somma che il Tribunale riterrà maggiormente opportuna;
- disporre la prosecuzione di tutti i percorsi di monitoraggio e sostegno attualmente attivati in favore del nucleo familiare”. Parte convenuta il padre concludeva chiedendo “1) Pronunziarsi la
Separazione Giudiziale tra i coniugi e;
Controparte_1 Parte_1
2) Fissare l'ammontare della contribuzione al mantenimento della prole da parte del OR
ma, al contempo, dispensarlo dalla stessa fino a che lo stesso sarà Controparte_1
detenuto e non avrà reperito idonea occupazione lavorativa;
3) Attribuire, al OR , il diritto di avere regolari contatti con i propri Controparte_1
quattro figli , e secondo le modalità stabilite da codesto CP_2 CP_3 CP_4 CP_5
Illustrissimo Tribunale.”.
Il curatore speciale dei minori concludeva chiedendo la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale per il padre, l'affido c.d. super esclusivo dei minori alla madre, con collocazione dei due maggiori presso la nonna. Inoltre, disporre che vengano mantenuti i rapporti e contatti tra minori e mamma con il supporto dei SS, con visite libere, “disporre la sospensione delle visite e di ogni contatto padre-figli. Disporre che il sig. , qualora manifesti ai Servizi incaricati la seria CP_1
volontà di riprendere i rapporti con i minori, possa far visita ai figli esclusivamente in luogo neutro alla presenza di un operatore, previo accertamento dell'assenza di uso di sostanze alcoliche e stupefacenti e previa attivazione di un percorso individuale”, disporsi la prosecuzione degli interventi a supporto già in essere, oltre ad un mantenimento per i minori in capo al padre.
Orbene, anzitutto in punto di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre si deve osservare che lo stesso veniva già sospeso giusto provvedimento del Tribunale per i Minorenni, a fronte di un provvedimento di allontanamento dei minori che vivevano in condizioni di pregiudizio alto, con consistente abuso di sostanze stupefacenti da parte dei genitori. Dal 2018 (sempre pendente un procedimento dal 2018 in poi) il non ha intrapreso con successo alcun CP_1 percorso per il recupero della propria genitorialità, salva l'astinenza da abuso che si può presumere vi sia stata nei periodi di carcerazione dello stesso (per rapine). Il , quindi, poneva i propri CP_1
figli in condizioni di pregiudizio, per poi non vederli per lunghi anni (a parte videochiamate iniziali che comunque causavano stress emotivo), e non è nei fatti conosciuto dai minori – salvo CP_2
che lo ricorda meglio, anche allorché consumava stupefacenti – che lo identificano a malapena
3 (uomo con il cappello). All'esito della scarcerazione del , anche in ragione della curiosità CP_1
manifestata da in particolare, onde fornire delle risposte sulle figure genitoriali CP_4
(completando un quadro sull'origine), veniva disposta nuovamente la presa in carico del CP_1
da parte del SERD e del Servizio di Psicologia/CSM in ordine alle competenze genitoriali, anche coinvolgendo la di lui sorella e madre a Napoli (sempre nell'ottica di fornire un quadro quantomeno
“genealogico” ai minori nonché ai fini di supporto per il padre). Il padre disattendeva i percorsi e litigava anche con la famiglia di origine a riguardo.
Orbene, si ritiene la domanda di decadenza fondata;
il padre cagionava grave pregiudizio ai figli minori (i primi tre), e lasciava poi la madre da sola, con la nonna materna, nel loro difficile accudimento (infra sulle consistenti esigenze dei minori), sia allorché era in carcere sia allorché finiva di espiare la pena. Anzitutto non si hanno emergenze che il padre sia effettivamente astinente da sostanze stupefacenti, avendo disatteso la presa in carico al SERD;
lo stesso poi non conoscendo più i propri figli nei fatti dal 2018 non ha intrapreso alcun percorso di sostegno e valutazione della genitorialità (da ricostruire considerato il modo di esercizio pregiudizievole ante 2018), pur consapevole della necessità anzitutto di aiuto del nucleo materno nonché dell'interesse dei minori quantomeno a dare un volto alla sua figura. Il padre ha cagionato pregiudizio e poi ha nei fatti abbandonato i minori, non impegnandosi per loro nemmeno uscito dal carcere;
tanto si ritiene alquanto grave e significativo anche considerato che il padre ha persino avuto degli incontri fortuiti con i figli (per strada, casuali) ed ha avuto quindi anche un riscontro tangibile delle loro esistenze, come cresciuti, che si poteva ipotizzare fornisse motivazione al padre dopo tutti questi anni.
Tuttavia, nemmeno vedere i figli cresciuti ha portato il padre a dimostrare un impegno (così cagionando grave delusione), di talché bisogna ritenere lo stesso di pregiudizio, sia per il passato di abuso di stupefacenti – che potrebbe ben essere ancora attuale -, sia per la grave assenza mai colmata e rispetto alla quale non vi è stata dimostrazione alcuna di volontà di recupero. La decadenza deve quindi essere pronunciata risultando il padre di pregiudizio sia per il pericolo oggi di consumo di stupefacenti, sia perché lo stesso è risultato assente e quindi ha abbandonato i minori per lungo tempo, dimostrando poi allorché ne aveva l'occasione di non voler colmare le sue mancanze, con ulteriore detrimento e delusione per i minori. Si deve rimarcare come infatti il padre abbia visto i minori casualmente, tanto all'evidenza poteva per lo stesso, appunto, fornire un punto di partenza, invece si è tradotto solo in ulteriore detrimento per i figli, che hanno anche visto il padre senza poi un seguito di impegno da parte dello stesso.
Richiamate quindi le gravissime condotte del padre che portavano all'allontanamento dei minori, considerata la grave assenza nell'accudimento dei minori (pur se il nucleo abbisogna di aiuto) sia il fatto che oggi il padre non è conosciuto dai minori;
considerato che
lo stesso allorché poteva – e i
4 minori lo sapevano – non ha voluto recuperare la possibilità di conoscerli, così cagionando ancora pregiudizio, va pronunciata la decadenza dalla responsabilità genitoriale dello stesso, con sospensione delle visite e dei contatti con i minori.
Non si può all'evidenza – in coerenza – prevedere la possibilità di attivazione di visite in luogo neutro a fronte di “seria volontà” del padre, previo accertamento di assenza di uso di stupefacenti e previo percorso psicologico;
il padre potrà e dovrà anzitutto chiedere all'autorità giudiziaria la propria reintegra nella responsabilità genitoriale, comunque dimostrando l'assenza di pregiudizio nella ripresa dei rapporti con i figli. Si deve infatti rimarcare come la decadenza dalla responsabilità genitoriale, pur non incompatibile in teoria con la presenza di rapporti con i figli (art. 330 co. 2
c.c.), non costituisca nel presente caso certo una mera presa d'atto del comportamento omissivo del genitore, ma una tutela per i minori, pregiudicati nel presente caso in modo grave e perdurante nel tempo dal di lui comportamento, sia commissivo che omissivo. Di talché il padre non potrà certo, allorché munito di migliori intenzioni, richiedere in via potestativa la ripresa dei rapporti direttamente ai SS incaricati, ma potrà ovviamente domandare all'autorità giudiziaria la propria reintegra e la ripresa dei rapporti se verrà escluso ogni pregiudizio per i figli.
Venendo alla responsabilità genitoriale della madre la stessa ha invece fornito prova, con riguardo a ciascun minore, di consistente impegno di recupero sia del rapporto che delle proprie capacità (percorso completo, anche con SERD). Detto recupero della madre è risultato possibile solo grazie alla presenza della nonna affidataria che ha fornito protezione Persona_1 ai minori, risulta per loro un punto di riferimento, e poi ha supportato anche la madre nell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Bisogna invero considerare che i minori hanno diverse età ed esigenze, di talché la madre e la nonna hanno dovuto fornire supporto ai minori in relazione appunto alle diverse età ed esigenze, che possiamo definire altissime per e per . Le stesse si sono giovate del nucleo allargato CP_3 CP_5
(marito della nonna e compagna della madre) e tanto ha visto anche occasioni di collisione tra gli adulti;
non si ritiene tuttavia all'esito del procedimento, come previamente valutato dalla CTU, che il progetto per il nucleo sia appeso al sottile equilibrio dei rapporti tra gli adulti coinvolti.
Invero, tutti gli adulti (e riteniamo la nonna responsabile del comportamento del marito e la madre di quello oltre che proprio della compagna), efficacemente supportati dai SS – con cui collaborano pienamente-, hanno dimostrato poi per lungo tempo un impegno positivo, evitando occasioni di scontro sol a fronte di prescrizione giudiziale;
tanto fa ritenere che in realtà il nucleo, pur necessitando di supporto nel difficile coordinamento (d'altro canto le esigenze dei minori sono alte), disponga di capacità adeguate e che in particolare tutti abbiano la capacità di focalizzarsi sui minori, sia nelle esigenze di accudimento che emotive.
5 Dunque, all'esito del procedimento, pur se vi sono state nel tempo difficoltà nella cooperazione allargata del nucleo, si ritiene che la famiglia materna abbia fornito prova non tanto di fragile equilibrio quanto invece di solidità – in sinergia con i Servizi -, avendo dimostrato di saper fronteggiare consistenti difficoltà e alla fine di trovare sempre la via nell'interesse dei minori.
Nell'interesse dei minori si ritiene di confermare l'assetto attuale;
anzitutto rispetto si deve CP_2
considerare come la stessa sia cresciuta con la nonna (che è giovane, comunque) che deve venire mantenuta quale punto di riferimento. Rispetto a lo stesso ha esigenze di accudimento CP_3
altissime, la nonna costituisce efficace punto di riferimento e non si può sottacere che si ritiene la sua collocazione incompatibile con quella di (secondo quanto espresso anche da sia CP_5 CP_3
per le esigenze alte di accudimento di ciascuno sia proprio per le di loro caratteristiche personologiche. Rispetto e si ritiene positiva la collocazione presso la madre, CP_4 CP_5
tuttavia bisogna osservare che in particolare risulta di difficile accudimento (episodio CP_5
cagnolina) e che pur se la madre riesce a prestare attenzione anche a allorché si trova con CP_4
, l'accudimento che deve porre in essere si traduce troppo spesso nel dover sventare pericoli CP_5
per e contenerlo anche fisicamente (per esempio il nucleo evita qualsiasi posto di ritrovo CP_5
troppo vicino alle strade). Dunque, fermo il collocamento di e presso la madre, si CP_4 CP_5 ritiene di confermare l'affido diurno/semi residenziale di alla nonna, che potrà così CP_4
prestare un supporto consistente alla madre, vuoi nei pomeriggi vuoi per alcune notti a settimana a seconda delle esigenze anche sanitarie via via manifestate dai minori.
Dunque, ferma la responsabilità genitoriale esclusiva in capo alla madre – a fronte della decadenza del padre-, si dispone l'affido c.d. residenziale di e alla nonna CP_2 CP_3 Persona_1
e l'affido invece diurno/semi residenziale di , collocato presso la madre, presso cui sta CP_4
anche . Alla stregua dell'art. 5 lg. 184/1983, quindi la nonna affidataria dovrà accogliere CP_5
presso di sé i minori e provvedere al loro mantenimento, educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni della sola madre. In ogni caso la nonna quale affidataria esercita i poteri connessi con la responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorità sanitarie. Si chiarisce che non vengono stabiliti limiti di tempo trattandosi di affido infra famigliare.
Tanto detto in punto di affido e collocamento, comunque le visite madre-figli (e nonna-nipoti) rimangono libere e demandate quanto a alla libera e diretta organizzazione con la madre CP_2
(data l'età), quanto ai tre più piccoli all'organizzazione del nucleo in relazione agli impegni di cura dei minori;
i SS incaricati cureranno la coordinazione ed organizzazione del nucleo supportandola anche fornendo indicazioni allorché si verifichino incomprensioni e momenti disfunzionali (che comunque come detto sopra si ritiene poi rientrino). In particolare, i SS proseguiranno la presa in
6 carico per anni tre, e poi a discrezione, mantenendo gli interventi già disposti, ed eventualmente modulandoli in coordinamento con i Servizi Sanitari.
Rispetto al doveroso mantenimento dei minori da parte del padre, pur se lo stesso è uscito dal carcere da relativamente poco tempo e deve sopperire ad esigenze abitative, comunque si ritiene in capo allo stesso una capacità lavorativa generica (estratto contributivo INPS in atti, dichiarava di aver lavorato a Novara nel settembre 2024), pur considerando le difficoltà di reinserimento nel mondo lavorativo dopo il periodo di detenzione.
Considerato che
la madre (e il nucleo materno) sopperiscono in toto alle esigenze dei minori (beneficiando comunque di assegno unico per la totalità) e tanto comunque comporta che la madre possa lavorare per orari molto contenuti (nel 2024 percepiva euro 1152,28 quale reddito complessivo annuale, euro 5320 di reddito di inclusione, euro
2960 quale assegno unico, oltre a percepire indennità di frequenza per le esigenze di . Si CP_3
ritiene quindi congruo porre a carico del padre, comunque considerando le di lui difficoltà oltre che capacità, euro 400 mensili quale contributo al mantenimento dei figli minori (100 ciascuno), oltre al
50 % delle spese straordinarie regolate come da Protocollo del Tribunale di Alessandria.
All'evidenza con il contributo ricevuto la madre potrà sopperire a spese anche dei due figli più grandi pur se presso la nonna (o direttamente corrispondendo alla nonna la somma o provvedendo in via diretta alle di loro esigenze, ad esempio comperando del vestiario necessario).
Rispetto alle spese di lite si ritiene di compensare le spese tra la madre e il curatore, dalle conclusioni sostanzialmente convergenti e considerato il percorso impegnativo svolto dal nucleo materno allargato tutto;
invece il padre va condannato, previa compensazione per metà, al pagamento delle spese di lite nei confronti della madre (Erario), in quanto parzialmente soccombente (anche la madre abbisognava di percorso, inoltre si considera anche la domanda in punto status). Il padre viene altresì condannato al pagamento della metà delle spese del curatore, con compensazione per metà, data la sua soccombenza e considerando così il contributo causale di ciascun genitore alla nomina del curatore (originaria limitazione della madre).
Infine, con simile ragionamento, vanno poste a carico di entrambi i genitori (Erario per la madre), le spese di CTU, ciascuno per la metà salva la responsabilità solidale;
invero si considera che la valutazione, pur coinvolgendo nei fatti la sola madre, ha comunque visto valutazione approfondita dei minori (figli del convenuto), e che nei fatti il solo nucleo materno è stato sottoposto a consistente percorso e valutazione perché il padre vi si è sottratto (onerando di più gli altri), anziché fornire aiuto.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
7 - dà atto della già dichiarata separazione personale dei coniugi Sig. (C.F. Parte_1
) e (C.F. , C.F._1 Controparte_1 C.F._2
con sentenza 14 giugno 2023;
- DICHIARA il padre, sig. (C.F. , Controparte_1 C.F._2
decaduto dalla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori (nata ad CP_2
Alessandria in data 03.02.2010), (nato a [...] in data [...]), CP_3
(nato ad [...] in data [...]), e (nato ad Alessandria in [...] CP_4 CP_5
09.06.2020) e, per l'effetto, dà atto che la sola madre esercita in via Parte_1
esclusiva la responsabilità genitoriale nei confronti dei minori;
- SOSPENDE ogni contatto e visita tra padre e figli;
- ferma la responsabilità genitoriale esclusiva della madre, i minori e Pt_2 CP_2 [...]
alla nonna (affido c.d. residenziale), per cui la nonna Controparte_3 Persona_1
affidataria dovrà accogliere presso di sé i minori e provvedere al loro mantenimento, educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni della sola madre e dei Servizi Sociali
e Sanitari che hanno in carico il nucleo. In ogni caso la nonna quale affidataria esercita i poteri connessi con la responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorità sanitarie;
- ferma la responsabilità genitoriale esclusiva della madre, rispetto a si prevede il di CP_4
lui collocamento presso la madre con affido c.d. diurno/semi residenziale alla nonna
[...] con tempi rimessi all'organizzazione tra mamma e nonna supportate e Persona_1
coordinate dal SS;
la nonna quale affidataria diurna dovrà esercitare la responsabilità genitoriale rispetto a con riguardo agli ordinari rapporti con scuola e autorità CP_4
sanitarie, per il tempo in cui tiene con sé , comunque potendo sempre chiedere CP_4
direttamente a scuole e autorità sanitarie informazioni circa il minore;
- dispone la collocazione di presso la madre;
CP_5
- dispone che le visite tra la mamma e i figli nonché dei fratelli tra loro e con la nonna siano rimesse alla libera organizzazione di nonché per i tre minori all'organizzazione tra CP_2
mamma e nonna supportate dai Servizi, in relazione a quelli che sono gli impegni scolastici e sanitari dei minori;
- dispone la prosecuzione della presa in carico e degli interventi dei Servizi Sociali e Sanitari già disposti a favore dei minori, salva modulazione nel tempo dei vari interventi, per anni tre e poi a discrezione dei Servizi;
8 - pone, a carico di , l'obbligo di corrispondere a , entro il Controparte_1 Parte_1
giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal mese di settembre 2024 compreso, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli euro 400 complessivi, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie regolate come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Alessandria;
- spese compensate tra e il curatore dei minori avv. Silvia Nativi;
Parte_1
- condanna al pagamento delle spese processuali di , che Controparte_1 Parte_1 liquida, operata la compensazione per metà, in complessivi € 3808, di cui € 1701 per la fase di studio della controversia (cifra ancora da compensare), € 1204 per la fase introduttiva del giudizio (cifra ancora da compensare), € 1806 per la fase istruttoria (cifra ancora da compensare) ed € 2905 per la fase decisoria (cifra ancora da compensare), oltre spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, I.V.A. e C.P.A. come per legge, oltre alla metà di eventuali spese anticipate, da corrispondersi all'Erario ai sensi dell'art. 133 TUSG;
- condanna al pagamento delle spese processuali dei minori , Controparte_1 CP_2
e nella persona del curatore speciale avv. Nativi, CP_3 CP_4 Controparte_5
che liquida, operata la compensazione per metà, in complessivi € 3808, di cui € 1701 per la fase di studio della controversia (cifra ancora da compensare), € 1204 per la fase introduttiva del giudizio (cifra ancora da compensare), € 1806 per la fase istruttoria (cifra ancora da compensare) ed € 2905 per la fase decisoria (cifra ancora da compensare), oltre spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- pone definitivamente le spese di CTU a carico per il 50 % ciascuno della madre , Parte_1
e quindi dell'Erario, e del padre . Controparte_1
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge, anche al , NPI, SERVIZIO Tes_1
PSICOLOGIA MINORI.
Così deciso in Alessandria, 1 aprile 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott. Paolo Rampini
9