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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 03/02/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 260/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessia Vicini Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 260/2023 R.G. vertente
TRA
( , rappresentato e difeso dall'avv. Manuela Orselli Parte_1 C.F._1
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Lugo (RA), Galleria del Corso n. 3, in virtù di procura allegata al ricorso, provvisoriamente ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del COA di
Ravenna del 7/12/2022
RICORRENTE
E
( , rappresentata e difesa dall'avv. Gabriela Finetto Controparte_1 C.F._2
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Ravenna (RA), Via De Gasperi n. 35, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
"dichiarare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra il sig. e la sig.ra in data 03/09/1995 Parte_1 Controparte_1
pagina 1 di 3 in Bagnacavallo (RA), come risulta dal registro degli atti di matrimonio di detto comune Atto n. 26 p. 2
s. A. anno 1995, con ordine ai competenti Uffici Comunali di provvedere alle annotazioni di legge;
Le parti si dichiarano e riconoscono autonomi ed indipendenti provvedendo ciascuno al proprio mantenimento.
Dichiarano di aver già regolato tutti i pregressi rapporti patrimoniali in altra sede e di non aver più nulla da pretendere l'una dall'altra.
Spese del giudizio interamente compensate". MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31/1/2023 ha chiesto pronunciarsi la cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio concordatario con , celebrato a Controparte_1
Bagnacavallo (RA), il 3/9/1995, trascritto negli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1995, al n. 26 p. 2 s. A, alle condizioni di cui al ricorso.
Con memoria difensiva depositata il 2/5/2023 si è costituita , che non si è Controparte_1
opposta alla domanda di divorzio, ma ha chiesto disporsi statuizioni accessorie diverse da quelle indicate dalla parte attrice.
Fallito il tentativo di riconciliazione ed adottati i provvedimenti provvisori, la causa è stata quindi rimessa dinanzi al GI;
nel giudizio è, quindi, intervenuto il PM e le parti hanno integrato i rispettivi atti introduttivi.
Nel corso del giudizio le parti hanno, poi, raggiunto un accordo sulle statuizioni accessorie del divorzio tra loro e pertanto la causa è stata rimessa in decisione al Collegio con ordinanza depositata il 7/12/2024.
1. Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti è fondata e va accolta.
Nel caso di specie risultano, infatti, sussistenti i presupposti di cui all'art. 2 L. 898/1970, per essere fallito il tentativo di conciliazione in sede di comparizione personale dei coniugi ed essendo provata l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra le parti, stanti l'inutilità del tentativo stesso, l'intervallo di tempo trascorso dalla separazione che si presume ininterrotta e la precisa volontà espressa dai coniugi.
Ricorre, inoltre, il presupposto di cui all'art. 3, comma 2, L. 898/1970, come modificato dalla l. 55/2015.
Dalla documentazione in atti, infatti, si evince che con sentenza dell'intestato Tribunale n. cronol.
434/2021 depositata il 10/6/2021, pronunciata nel procedimento RG 276/2020, fu pronunciata la separazione personale tra le parti, sulla base delle conclusioni congiunte dalle stesse rassegnate. Risulta, pertanto, ampiamente decorso il termine di 6 mesi dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente nella procedura di separazione personale giudiziale, trasformatasi in consensuale.
pagina 2 di 3 2. Quanto agli accordi intercorsi tra le parti sulle statuizioni accessorie del divorzio tra loro, sopra riportati in corsivo, gli stessi possono essere in questa sede ratificati, poiché non si appalesano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
3. Spese compensate come da domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 260/2023 R.G., così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e , Parte_1 Controparte_1
celebrato a Bagnacavallo (RA), il 3/9/1995, trascritto negli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1995, al n. 26 p. 2 s. A;
b) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Bagnacavallo
(RA) ai fini dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
c) spese compensate.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 30/1/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Pierpaolo Galante dott.ssa Alessia Vicini
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessia Vicini Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 260/2023 R.G. vertente
TRA
( , rappresentato e difeso dall'avv. Manuela Orselli Parte_1 C.F._1
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Lugo (RA), Galleria del Corso n. 3, in virtù di procura allegata al ricorso, provvisoriamente ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del COA di
Ravenna del 7/12/2022
RICORRENTE
E
( , rappresentata e difesa dall'avv. Gabriela Finetto Controparte_1 C.F._2
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Ravenna (RA), Via De Gasperi n. 35, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
"dichiarare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra il sig. e la sig.ra in data 03/09/1995 Parte_1 Controparte_1
pagina 1 di 3 in Bagnacavallo (RA), come risulta dal registro degli atti di matrimonio di detto comune Atto n. 26 p. 2
s. A. anno 1995, con ordine ai competenti Uffici Comunali di provvedere alle annotazioni di legge;
Le parti si dichiarano e riconoscono autonomi ed indipendenti provvedendo ciascuno al proprio mantenimento.
Dichiarano di aver già regolato tutti i pregressi rapporti patrimoniali in altra sede e di non aver più nulla da pretendere l'una dall'altra.
Spese del giudizio interamente compensate". MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31/1/2023 ha chiesto pronunciarsi la cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio concordatario con , celebrato a Controparte_1
Bagnacavallo (RA), il 3/9/1995, trascritto negli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1995, al n. 26 p. 2 s. A, alle condizioni di cui al ricorso.
Con memoria difensiva depositata il 2/5/2023 si è costituita , che non si è Controparte_1
opposta alla domanda di divorzio, ma ha chiesto disporsi statuizioni accessorie diverse da quelle indicate dalla parte attrice.
Fallito il tentativo di riconciliazione ed adottati i provvedimenti provvisori, la causa è stata quindi rimessa dinanzi al GI;
nel giudizio è, quindi, intervenuto il PM e le parti hanno integrato i rispettivi atti introduttivi.
Nel corso del giudizio le parti hanno, poi, raggiunto un accordo sulle statuizioni accessorie del divorzio tra loro e pertanto la causa è stata rimessa in decisione al Collegio con ordinanza depositata il 7/12/2024.
1. Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti è fondata e va accolta.
Nel caso di specie risultano, infatti, sussistenti i presupposti di cui all'art. 2 L. 898/1970, per essere fallito il tentativo di conciliazione in sede di comparizione personale dei coniugi ed essendo provata l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra le parti, stanti l'inutilità del tentativo stesso, l'intervallo di tempo trascorso dalla separazione che si presume ininterrotta e la precisa volontà espressa dai coniugi.
Ricorre, inoltre, il presupposto di cui all'art. 3, comma 2, L. 898/1970, come modificato dalla l. 55/2015.
Dalla documentazione in atti, infatti, si evince che con sentenza dell'intestato Tribunale n. cronol.
434/2021 depositata il 10/6/2021, pronunciata nel procedimento RG 276/2020, fu pronunciata la separazione personale tra le parti, sulla base delle conclusioni congiunte dalle stesse rassegnate. Risulta, pertanto, ampiamente decorso il termine di 6 mesi dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente nella procedura di separazione personale giudiziale, trasformatasi in consensuale.
pagina 2 di 3 2. Quanto agli accordi intercorsi tra le parti sulle statuizioni accessorie del divorzio tra loro, sopra riportati in corsivo, gli stessi possono essere in questa sede ratificati, poiché non si appalesano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
3. Spese compensate come da domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 260/2023 R.G., così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e , Parte_1 Controparte_1
celebrato a Bagnacavallo (RA), il 3/9/1995, trascritto negli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1995, al n. 26 p. 2 s. A;
b) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Bagnacavallo
(RA) ai fini dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
c) spese compensate.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 30/1/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Pierpaolo Galante dott.ssa Alessia Vicini
pagina 3 di 3