Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 16/04/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G.18900/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI Presidente Relatore
FRANCESCO RINALDI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 18900/2024 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...] (CF: , con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. FERRARI CLEMENTINA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in San Felice del Benaco
e
, nata in [...] il [...] (CF: , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. FERRARI CLEMENTINA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in San Felice del Benaco
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 11.03.2025 le parti hanno rassegnato conclusioni congiunte, sottoscritte da entrambi, dal loro difensore, dal Funzionario Anna Zanoni e dal Giudice nel verbale d'udienza del 13.03.2025 che costituisce parte integrante della sentenza. Di seguito si riportano le conclusioni congiunte inserite nel verbale di udienza.
PER LA SEPARAZIONE: Per_
“1) I figli minori e sono affidati ad entrambi i coniugi e collocati presso la madre. Per_1 Per_ 2) La figlia maggiorenne non autosufficiente andrà a vivere con la madre e con i fratelli.
3) La casa familiare sita a LL (BS) in via IV Novembre 124/a viene assegnata alla IG CP
, che vi abiterà coi figli.
[...]
4) Il IG si trasferirà al di fuori della casa famigliare a decorrere dal mese di novembre Parte_1
2024, per trasferirsi a Manerba del Garda (BS), in un appartamento già reperito in Via Repubblica 105.
6) Il IG terrà a proprio carico il 50 % delle spese extra assegno relative ai figli secondo Parte_1 il protocollo di intesa 14.07.2016 concordato tra Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia, che le parti dichiarano di ben conoscere.
7) Nulla a titolo di assegno di mantenimento fra i coniugi, atteso che essi sono entrambi economicamente autosufficienti.
8) PIANO GENITORIALE
Situazione ante separazione
Orario di lavoro madre: lunedì 9.30-12.30, martedì 9.30-15.00, mercoledì 9.30-15, giovedì 9.30-12.30, venerdì 9.30-12.30 (a questi orari di ambulatorio si aggiungono disponibilità telefonica e la gestione di urgenze). Orari di lavoro padre: dal lunedì al venerdì 6.00-18 ca., eventualmente il sabato mattina 6-12, più tempo di trasferimento di circa 20 minuti
Auto in uso alla famiglia: intestata alla madre;
fiat panda intestata al nonno;
Persona_4 nessun motociclo in uso ai figli
Nonni che eventualmente collaborano: nonna paterna, zie paterne occasionalmente in base alle necessita famigliari e per regolare contatto. Nessuna babysitter Per_ FI :
o scuola frequentata: Persona_5
o orario 8-14 dal lunedì al venerdì, nessun prescuola o DSA dislessia dello sviluppo o lezioni private a cadenza decisa dall'allieva in base alle necessita per alimentazione, inglese, tedesco o sport praticato: equitazione fino a qualche mese fa, attualmente nessuna attività sportiva. nessun centro estivo
GL NI
o scuola: a Salò Persona_6
o orario 8-13 dal lunedì al sabato, nessun prescuola o DSA dislessia dello sviluppo o lezioni private seguito presso centro per età evolutiva a Gavardo con frequenze variabili in base alle necessità
o centro estivo: si, presso oratorio LL, 6 settimane estive o sport praticato fino all'estate ha fatto calcio, che ora non vuole riprendere e sta ancora decidendo cosa fare
: Parte_2
o scuola: Scuola media Roè Volciano
o orario:
8-13 dal lunedì al sabato, nessun prescuola o DSA: no o lezioni private 1 o 2 volte alla settimana in base alle necessità
o centro estivo: si, presso oratorio LL, 6 settimane estive o sport praticato calcio due giorni alla settimana e nei fine settimana per le partite
Chi si occupa di accompagnare i figli a scuola: vanno insieme e con amici in autonomia con abbonamento pullman. Chi si occupa di accompagnare i figli agli impegni extrascolastici: calcio: per allenamento va in autonomia, per le partite accompagnato in genere dal padre o insieme ad amici e loro genitori
Figli adolescenti: uscite serali concesse: si, da concordare volta per volta, orario per il rientro in genere per le 22 durante le vacanze e il fine settimana
Medico di base: la madre;
eventuali patologie dei figli che meritano particolare attenzione: Per_ : celiachia;
bicuspidia aortica. Eventuali medici specialisti a cui ci si è rivolti negli ultimi 3 anni: Per_1 cardiologo per Nessuno assume farmaci regolarmente. Per_1
Ultime 3 vacanze effettuate dalla famiglia: fino al 2022 stagionali in campeggio a Manerba;
2023 nessuna vacanza - centro estivo;
2024 centro estivo – fine settimana in bungalow a Ledro con la madre per e Per_1 Per_ Per_ Per_ Per_ ; viaggi in giornata a Colonia per con la madre, a Barcellona per e con la madre, Per_ Per_ programmata per Natale a Abu Dhabi per e ( non vuole venire); tutte le occasioni sono Per_1 sempre state proposte a tutti, se effettuate solo da qualcuno è per rinuncia volontaria degli altri. Vacanze Per_ effettuate dei figli senza i genitori: 1 settimana estate 2024 al mare con gli zii paterni
Piano genitoriale successivamente alla separazione
Routine settimanale: Durante l'anno scolastico i figli staranno con i genitori a fine settimana alternati dal sabato pomeriggio alla domenica dopo cena;
Durante l'anno scolastico e i giorni feriali i figli staranno con la madre e due sere a settimana col padre, da concordarsi di volta in volta.
Nel corso delle ferie estive (dalla fine della scuola sino all'inizio dell'anno scolastico successivo) i figli trascorreranno almeno un mese con il padre.
Rispetto alla frequenza scolastica i figli si sposteranno con mezzo pubblico in autonomia Rispetto agli impegni ludico sportivi si occuperà di portare/andare a prendere i figli minori il padre. Il sottoscritto genitore in caso di propria assenza /impedimento ritiene di delegare per prendere e portare i figli agli impegni ludico sportivi: in alternativa in base agli impegni la madre, oppure la nonna paterna, oppure una delle zie paterne. In caso di assenza /impedimento dell'altro genitore ritiene che possa essere delegato n sua sostituzione per prendere/portare i figli a scuola: amici di famiglia o genitori di amici dei figli.
Vacanze estive: due settimane consecutive con ciascun genitore da comunicarsi entro il 15.06 con ciascun genitore. Centro estivo da definirsi in base ai desideri dei figli. Vacanze con amici: da definirsi in base ai desideri dei figli.
Festività: Natale dalla fine delle lezioni al 31.12 ad anni alterni;
idem, dal 01.01 alla ripresa della scuola.
Pasqua: vacanze scolastiche comprendenti le festività ad anni alterni. Ponti primaverili, 2 giugno, altre festività nel corso dell'anno ad anni alterni. Tra i genitori ci sono buoni rapporti e la massima volontà di collaborazione nel bene dei figli, peraltro ritengono di poter concordare modifiche al suddetto piano che ne conservino le caratteristiche in caso di impedimenti o desideri dei figli.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
8) La casa famigliare, sita a LL (BS) in via IV Novembre 124/a, oggi in comunione ordinaria al 50 % in capo ai coniugi (doc. 4), passa in proprietà esclusiva della IG , giusta cessione della Controparte_1 quota di proprietà oggi in capo al IG . Corrispondentemente, il mutuo oggi pendente, Parte_1 stipulato per l'acquisto della suddetta casa, di cui alle premesse, ad oggi di importo pari ad euro 237.119,24
(doc. 5), verrà accollato integralmente dalla IG . La soluzione garantisce, attesa la Controparte_1 divergenza di capacità reddituale tra le parti, la corretta e paritaria ripartizione degli oneri di mantenimento dei figli.
Pertanto, dichiara ex art. 1376 c.c. di trasferire in capo a la quota Parte_1 Controparte_1 di proprietà di cui è intestatario, pari al 50 %, sull'immobile sotto descritto;
accetta Controparte_1 di ricevere tale quota di proprietà.
L'immobile è censito come segue: in Comune di LL (BS), Catasto Fabbricati, fg. 2, sez. NCT, via IV novembre n. 124/a, mappale 1062/8, p. S1 – T, cat. A/7, Cl. 2, vani 8,5, sup. cat. 244 mq, rendita catastale euro 680,43; mappale 1062/9, p. S1, cat. C/6, cl. 2, mq 99, sup. cat. mq 109, rendita euro 153,39, ed ha i seguenti confini: in un sol corpo in senso orario: mappale 3082 del Foglio 2 di Catasto Terreni, linea di confine del Foglio 2, mappali 3925 e 3926 del Foglio 2 di Catasto Terreni e mappale 1062 sub 11 del Foglio
2 sez. NCT di Catasto Fabbricati. E' bene comune non censibile il mappale 1062 sub 10 che identifica corte comune ai predetti beni e pertanto esclusiva rispetto ai medesimi (docc. 4, 6, 7 ed 8, planimetria catastale, visura catastale aggiornata e storica, estratto di mappa).
L'immobile è pervenuto ai coniugi giusta compravendita N.
4.864 di repertorio e N.
3.199 di raccolta Notaio in Gavardo del 27.05.2022, trascritto nei PP. RR. II. Dell'ufficio di Salò in data 21/06/2022 Persona_7 al n. 4609 Reg. Gen. ed al n. 3499 Reg. Part. (doc. 4, atto e nota di trascrizione).
L'immobile è stato edificato giusti seguenti provvedimenti edilizi presentati al Comune di LL (BS):
o Denuncia d'Inizio Attività protocollata in data 31 gennaio 2007 al n.1032, per costruzione di un nuovo fabbricato residenziale;
o Denuncia d'Inizio Attività protocollata in data 15 dicembre 2009 al n.12056, per la realizzazione di recinzione di proprietà e accessi.
Le opere relative a detti lavori sono state ultimate in data 3 gennaio 2011.
Il permesso di agibilità è stato richiesto al Comune di LL (BS) in data 30 settembre 2020 n.10175 di
Prot. e pertanto, essendo trascorsi i termini di legge senza che il già menzionato Comune abbia interrotto il procedimento per il rilascio, trova applicazione l'istituto del silenzio - assenso, equipollente di un provvedimento positivo.
Sull'immobile è trascritta la seguente formalità: N.
4.865 di repertorio N.
3.200 di raccolta del 27.05.2022
Notaio in Gavardo all'Agenzia del Territorio di SALO' in data 21/06/2022 al n. 4615 Reg. Persona_7 Gen. al n. 611 Reg. Part. (doc. 5). Ad oggi il debito da estinguersi verso l'istituto concedete è di euro
237.119,24 (doc. 5). L'immobile è munito di APE (doc. 9).
Il cedente dichiara: Parte_1
che le opere relative ai predetti provvedimenti sono state eseguite in conformità ai provvedimenti medesimi e a tutte le norme urbanistiche all'epoca vigenti, senza opposizione di terzi;
che dalla data di presentazione di tale provvedimento ad oggi sugli immobili in oggetto non sono stati effettuati interventi edilizi, variazioni né mutamenti di destinazione d'uso per i quali fosse richiesto il rilascio di alcun provvedimento;
che quanto oggetto del presente atto non è interessato da provvedimenti sanzionatori e che relativamente agli stessi immobili non sussistono i presupposti per la richiesta di concessioni in sanatoria, né per l'irrogazione di sanzioni pecuniarie;
ex art. 29/1-bis legge 52/85 che lo stato di fatto dell'immobile è conforme ai dati catastali ed alle planimetrie e la parte cessionaria lo conferma;
Controparte_1
ex art. 19/14 D.L. 78/10 che gli intestatari catastali sono conformi ai registri immobiliari;
che le dichiarazioni sopra rese ed i documenti pertinenti prodotti sono corretti, completi ed aggiornati.
Il trasferimento è eseguito a corpo, non a misura, nello stato di fatto e di diritto conosciuto ed accettato dalle parti, e comprende tutti i diritti accessori, le servitù attive e passive, le pertinenze.
La cessionaria IG dichiara di riconoscere al IG un diritto di Controparte_1 Parte_1 prelazione nel caso di vendita della casa famigliare nella sua interezza;
sarà onere della medesima notificare con raccomandata o altro mezzo a data certa la proposta di acquisto ricevuta dal terzo o l'offerta di vendita fatta al terzo, onde consentire al medesimo di esercitare il diritto suddetto nel termine di mesi uno dalla ricezione della notizia.
Le parti dichiarano che non sussistono prelazioni legali;
rinunciano all'iscrizione dell'ipoteca legale a garanzia del presente trasferimento;
esonerano il Conservatore ipotecario da ogni responsabilità relativa al presente trasferimento;
si impegnano, per il caso di rifiuto della trascrizione da parte del Conservatore, a rogitare la cessione a fronte del Notaio;
dichiarano che il trasferimento gode di esenzione dall'imposta di bollo, di registro, ipotecaria e catastale, ai sensi dell'art. 19 legge 74/1987;
dichiarano che il trasferimento è eseguito senza l'intervento di mediatori.
Le parti dichiarano altresì che, coll'adempimento di quanto oggetto del presente punto di accordo, non avranno più nulla a pretendere l'uno dall'altro con riferimento ai rapporti di natura patrimoniale afferenti al loro matrimonio.
Le parti e lo scrivente avvocato sono consapevoli che, non trattandosi di atto notarile, il Tribunale si limita a raccogliere le dichiarazioni delle parti stesse.”
PER IL DIVORZIO: “ dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 02.02.2002, matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di NU (BS) al N. 1, Serie A, P. 2, ANNO
2002;
ordinare al Comune di NU (BS) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
le parti dichiarano di rinunciare ad impugnare l'emananda sentenza;
OMOLOGARE le seguenti condizioni Per_
1) I figli minori e sono affidati ad entrambi i coniugi e collocati presso la madre. Per_1 Per_
2) La figlia maggiorenne non autosufficiente continuerà a vivere con la madre e coi fratelli.
3) La casa familiare sita a LL (BS) in via IV Novembre 124/a viene assegnata alla IG CP
, che vi abiterà coi figli.
[...]
4) Il IG verserà alla IG , a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 Controparte_1 dei figli, la somma di € 960,00 (€ 320,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat del costo vita.
5) Il IG terrà a proprio carico il 50 % delle spese extra assegno relative ai figli secondo Parte_1 il protocollo di intesa 14.07.2016 concordato tra Tribunale di Brescia ed ordine degli Avvocati di Brescia, che le parti dichiarano di ben conoscere.
6) Nulla a titolo di assegno divorzile, atteso che i coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti.
7) Confermarsi il piano genitoriale in essere durante la separazione (come esposto alle pagine 4, 5, 6 e 7 che precedono).”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 02/02/2002, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di EN (anno 2002, parte II, serie A, n. 1).
Con dichiarazione formalizzata all'udienza del 13.03.2025, i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al
Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473-bis.19, comma 2, c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 9.4.2025
Il Presidente Estensore
Costanza Teti