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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 27/03/2025, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
Facciolla, all'udienza del 24 ottobre 2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1757/2022 R.G. vertente
fra
, Cf rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Santangelo Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in Potenza via N. Sole 73, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
in persona del legale rappresentante pro tempore; CP_1
RESISTENTE - CONTUMACE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 22.6.2022 e ritualmente notificato, adiva il Giudice del Parte_1
lavoro ed esponeva di aver lavorato alle dipendenze della fino al 24.7.2015, Controparte_2
data del licenziamento per cessazione attività.
Nel corso del rapporto di lavoro, periodi 1.1.2014-9.6.2014 e 1.1.2015-27.7.2015 veniva collocata in
CIG a zero ore, tuttavia per il primo periodo la domanda di veniva respinta essendo stata CP_3
presentata la domanda in ritardo, e per il secondo periodo per aver omesso la ditta di presentare la domanda;
sicchè maturava il diritto della ricorrente alla retribuzione, tant'è che il Tribunale di
Potenza con sentenza 28 del 19.11.2015 dichiarava il fallimento della società e ammetteva la ricorrente allo stato passivo, riconoscendo quindi il diritto alla retribuzione per i periodi suddetti. Per effetto di tale riconoscimento la ricorrente ha diritto alla contribuzione previdenziale per i periodi in questione, e tuttavia l' ne rigettava la relativa istanza presentata dalla ricorrente in data CP_1
28.6.2019. Ritenendo di aver maturato il diritto a vedersi accreditati i contributi, ai sensi dell'art. 3
DLgs n. 80/1992, adiva il giudice del lavoro per l'accertamento e/o dichiarazione del diritto all'accredito dei contributi previdenziali per i due periodi in misura di 52 contributi settimanali e per la condanna dell' all'accreditamento degli stessi, con vittoria di spese e onorari di causa. CP_1
In corso di causa l' provvedeva ad accreditare al lavoratore la contribuzione domandata per cui CP_1
la difesa ricorrente concludeva chiedendo nel merito dichiararsi cessata la materia del contendere per il provvedimento adottato in autotutela e quindi per sopravvenuta mancanza di interesse del ricorrente, con compensazione di spese.
Non si costituiva l' in persona del legale rappresentante pro tempore. CP_1
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e, all'odierna udienza, questo giudice, sulle conclusioni scritte delle parti, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Alla luce di quanto sopra evidenziato, questo Giudice dichiara la cessazione della materia del contendere avendo l'Istituto provveduto in autotutela all'accredito della contribuzione domandata, sicchè è venuto meno l'interesse a proseguire il giudizio.
3. Ciò posto, deve rilevarsi che non risulta intervenuto un accordo tra le parti in ordine al governo delle spese giudiziali.
Ebbene, è pacifico che, in caso di cessazione della materia del contendere, la pronuncia sulle spese deve avvenire in base al criterio della soccombenza virtuale, che, nel caso di specie, colpisce la parte resistente, come è dato evincersi dalla documentazione in atti, con inevitabili conseguenze sul governo delle spese. Nel caso di specie la tempistica del riconoscimento del diritto e la conseguente
“azione a difesa” del lavoratore rispetto all'iniziativa dell' , e la documentazione in atti della CP_4 parte ricorrente, conducono alla condanna dell' alle spese;
Tuttavia, non può ignorarsi il CP_1 comportamento tenuto dall' nelle more del giudizio. Ed invero, l'avvenuto riconoscimento CP_4
delle ragioni del ricorrente e il tempestivo accredito dei contributi effettuato, non può che essere apprezzato in termini di celerità ed economicità nella definizione del procedimento;
sussistono, quindi, i presupposti normativi per disporre la compensazione delle spese tra le parti nella misura di due terzi. Per il resto, l' deve essere condannato a corrispondere la residua quota, determinata in CP_1
complessivi euro 350,00 (vds DM 37/2018 e DM 147/2022) oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Ritenuto che parte ricorrente per vedersi riconoscere il diritto alla prestazione vantato ha dovuto proporre ricorso, regolarmente notificato, contro l' ; ritenuto ancora che il riconoscimento del CP_1
diritto alla contribuzione, benchè intervenuto prima dell'emettenda sentenza, è, comunque, successivo all'instaurazione del presente giudizio, riconosce alla parte ricorrente in parte le spese del giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da in data Parte_1
22.6.2022, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere, avendo provveduto l' in autotutela CP_1
all'accredito della contribuzione previdenziale relativa al periodo dal 1.1.2014 al 9.6.2014 e dal
1.1.2015 al 27.7.2015 nella misura di n. 52 contributi settimanali;
b) condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 350,00 oltre spese generali nella CP_1
misura del 15% ed IVA e CPA come per legge da attribuirsi al procuratore antistatario.
Potenza lì 25 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla