TRIB
Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/06/2025, n. 4539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4539 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Maria Pia Mazzocca in funzione di Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli in data 12.5.2025 all'esito dell'udienza trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 27101/2024 Ruolo Generale Lavoro e Previdenza
TRA
la sig.ra nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
Napoli (NA) alla Via Cristoforo Colombo, n° 3, C.F. , rappresentata e C.F._1 difesa dall'Avv. Paolo Galluccio C.F. , ed elettivamente domiciliato C.F._2 presso il suo studio sito in Aversa, alla Via Giotto, 87 giusta procura in calce al presente atto.
Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni inerenti il presente procedimento, ai sensi degli artt. 170 e 176 c.p.c. ai seguenti indirizzi: numero di fax 081.504.60.01, mail posta certificata: Email_1 ricorrente
E
, con sede in Napoli alla via Teresa Ravaschieri, 8 - Controparte_1
C.F. e P.IVA: nella persona del Dott. P.IVA_1 Controparte_2
n.q. di Direttore Generale e Legale Rappresentante pro tempore CodiceFiscale_3 che conferisce mandato all'avv. Antonio Melillo, C.F. , presso il cui C.F._4 studio elettivamente domicilia in Napoli, alla Traversa Michele Pietravalle n°11 cap. 80131, fax 081/7702669, e-mail pec: Email_2 Email_3 resistente Oggetto: diritto alla maggiorazione prevista dall'art.9 del CCNL 20/09/2001 per la prestazione lavorativa resa nelle giornate festive infrasettimanali. conclusioni: come in atti.
Fatto e diritto
Con atto notificato il 9.1.2025 l'epigrafato ricorrente ha esposto di essere dipendente dell'Amministrazione resistente, immesso in ruolo con il profilo di inquadramento e la data di assunzione di cui ai cedolini paga allegati agli atti;
di essere turnista, svolgendo la sua prestazione lavorativa su tre turni, per sei giorni lavorativi su sette, e, precisamente, turno mattutino di sei ore dalle ore 08.00 alle ore 14.00, turno pomeridiano di sei ore dalle ore 14.00 alle ore 20.00 e turno di notte di 12 ore dalle ore 20.00 alle ore 08.00; di percepire l'indennità di turno di cui all'art.44 comma 3 del CCNL comparto Sanità 1 settembre 1995 e precisamente l'indennità giornaliera legata all'effettiva presenza di €. 4,38; di avere avuto fino alla data del 01.04.2011, il riconoscimento ai sensi dell'art.9 del CCNL 20 settembre 2001, per i giorni festivi infrasettimanali lavorati, del riposo compensativo ovvero la maggiorazione di cui all'art.34 del CCNL 07.07.1999 calcolata secondo quanto statuito dall'art.39 del CCNL 20 settembre 2001; di avere continuato a svolgere dal Dicembre dell'anno 2019 al Maggio dell'anno 2023, la prestazione lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali e secondo i turni
1 di cui al prospetto riepilogativo allegato al presente ricorso, senza ricevere né il riposo compensativo né la maggiorazione di cui all'art.9 del CCNL 20 settembre 2000 successivamente art.29 comma 6 del CCNL 21 maggio 2018. Egli ha rappresentato di avere contabilizzato le ore effettivamente lavorate nelle giornate festive infrasettimanali, suddividendo il conteggio per anni, giorni e mesi in cui la prestazione è stata effettuata e dedotto di non aver mai richiesto o ricevuto il riposo compensativo nei successivi 30 giorni dall'effettuazione della prestazione lavorativa cadente nei giorni festivi infrasettimanali, ha invocato la predetta norma contrattuale e la giurisprudenza di legittimità e di merito favorevole alla sua tesi, rassegnando le seguenti conclusioni: “in via principale, accertare e dichiarare, in considerazione della mancata fruizione del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale, il diritto del ricorrente alla percezione delle maggiorazioni previste per il lavoro straordinario festivo e conseguentemente condannare la resistente , in persona del Dirigente p.t. Controparte_3 domiciliato per la carica presso la sede legale dell'azienda sita in Napoli alla via Cupa del Principe n.13/a, al pagamento delle in favore del ricorrente per il periodo dell'importo di € 3354,00.oltre interessi da quantificarsi;
in via subordinata accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di godere dei riposi compensativi per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali o, in alternativa, decorso il termine di 30 giorni di ricevere il compenso per il lavoro straordinario;
Condannare parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio da liquidarsi con distrazione al procuratore costituito anticipatario”. Cont La costituitasi tempestivamente ha eccepito la nullità del ricorso e la prescrizione quinquennale dei crediti per il periodo antecedente alla notifica della diffida , costituente atto interruttivo, avvenuta il 23.2.2024; nel merito ha dedotto l'infondatezza delle domande e ha concluso chiedendo di “in via preliminare, dichiarare inammissibile la domanda per nullità del ricorso;
sempre in via preliminare, dichiarare la decadenza dal diritto per non essere stata formulata dalla ricorrente la richiesta di cui all'art. 9 del CCNL 20.09.2001 comma 1 nel termine di giorni 30 in esso indicato;
sempre in via preliminare, dichiarare la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. per le pretese azionate antecedentemente il quinquennio dalla notifica del ricorso avvenuta in data;
nel merito, rigettare il ricorso perché comunque infondato in fatto e d in diritto, e d in ogni caso non provato;
condannare parte ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio”. Dopo l'acquisizione di note contabili e difensive e il deposito di note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., il Giudicante ha deciso la causa i all' udienza del 12.5.2025, disponendo la comunicazione della sentenza alle parti. L'atto introduttivo contiene la sufficiente esplicitazione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto a sostegno delle domande formulate consentendo al convenuto di apprestare un'adeguata difesa e al Giudice di conoscere il tema d'indagine.
Questo giudice ritiene di aderire alla motivazione di cui alla sentenza di questo Tribunale n. della dott. ssa Amalia Urzini . La questione controversa riguarda la richiesta di parte ricorrente di remunerazione dei giorni festivi infrasettimanali in cui ha lavorato come turnista, alla stregua dell'art. 9 del CCNL 20.09.2001, ritenendo che la maggiorazione prevista dall'art. 44 del CCNL 1.9.1995 e a lui percepita, è volta unicamente a compensare la gravosità del lavoro prestato in turni, che si accentua quando la prestazione ricade anche in giorno festivo e che tale indennità non è di per sé incompatibile con gli istituti disciplinati, in via generale e per tutto il personale, dagli artt. 20 CCNL 1.9.1995 e 34 CCNL 7.4.1999, ai quali si riferisce l'integrazione operata dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001. L'art. 44 del CCNL 01.09.1995, rubricato “indennità per particolari condizioni di lavoro” dispone che “12. Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di
2 L. 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a L. 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore. Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta a ciascun dipendente più di un'indennità festiva”. L'art.9 del CCNL 20.09.2001 invocato dai ricorrenti riprodotto dall'art. 29, co. 6 C.C.N.L di categoria 2016-2018, rubricato “riposo compensativo per le giornate festive lavorate” prevede
“ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1° settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”. L'art. 9 come riprodotto, in relazione all'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale, dà quindi titolo “, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni”, alla fruizione di un corrispondente giorno di riposo compensativo ovvero alla percezione del compenso per lavoro straordinario festivo. Si rimette dunque al lavoratore la scelta -libera e condizionata solo dalla sua tempistica- di preferire se riposare per il tempo corrispondente al lavoro prestato nella festività infrasettimanale oppure se ricevere un compenso ulteriore aggiuntivo rispetto a quello ordinariamente percepito. L'art.9 riprodotto, secondo il ricorrente, è rivolto a tutte le categorie di lavoratori, sia non turnisti che turnisti, per cui per quest'ultima categoria, è cumulabile con l'indennità prevista dall'art. 44 cit. Cont La convenuta persevera nella negazione del diritto invocato, assumendo che nulla è dovuto al personale turnista ai sensi dell'art. 9 citato, dal momento che tale norma sarebbe applicabile a tale categoria di personale, solo laddove essa espleti nei giorni festivi infrasettimanali una prestazione lavorativa eccedente l'orario ordinario e il normale turno di lavoro;
che altrimenti, riconoscendo al personale turnista il trattamento economico di cui all'art. 9 anche laddove la prestazione festiva fosse svolta in orario ordinario, si creerebbe una Cont disparità di trattamento con il personale non turnista. La tesi dell' non convince affatto. In primo luogo, il trattamento economico di cui all'art. 9 riprodotto nell'art 29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018, si applica pacificamente al personale non turnista e tanto basta ad escludere che esso abbia un trattamento deteriore rispetto al personale turnista;
in secondo luogo, l'indennità di turno di cui all'art. 44 è pacificamente inapplicabile al personale non turnista, la cui articolazione oraria non soffre le limitazioni dei turni, creando quel disagio che la norma contrattuale predetta è volta a compensare- A tale riguardo, la cumulabilità dell'indennità di turno con il riposo compensativo o la maggiorazione di cui all'art. 9 riprodotto nell'art 29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018, discende dalla diversità ontologica dei due trattamenti, come correttamente evidenziato dai Giudici di legittimità. La tesi attorea ha trovato riscontro in molteplici pronunce della Cassazione, tra cui l'ultima del 01/08/2022 n.23880, a conferma di precedenti decisioni (Cassazione civile sez. lav.,
25/01/2021, n. 1505; Cassazione civile sez. lav., 10/03/2021, n. 6716; Cassazione civile sez. lav., 10/11/2021, n. 33126; Cassazione civile sez. lav., 24/01/2022, n. 2006; Cassazione civile sez. lav., 1/12/2015, n. 24439). È utile trascrivere, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. il percorso motivazionale dei Giudici di legittimità nella recente sentenza del 01/08/2022 n.23880, i quali hanno concordemente affermato che “questa S.C. ha già ritenuto, con orientamento qui condiviso e richiamato anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., che "l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del c.c.n.l. comparto sanità del 1 settembre 1995 è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno
3 cada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del c.c.n.l. del 20 settembre 2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo" (Cass. 10 novembre 2021, n.
33126; Cass. 25 ottobre 2021, n. 1505; Cass. 10 marzo 2021, n. 6716); Cass. n. 1505/2021, cit., ha argomentato e qui va ribadito quanto segue: "5. occorre premettere che la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi "è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo" (art. 5);
5.1. il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla L. n. 520 del 1952, con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592/2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il
"diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il "pagamento doppio della giornata festiva";
5.2. in questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il c.c.n.l.
1.9.1995 che agli artt. 18, 19 e 20 del capo
III (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del compatto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44 comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12 secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore";
5.3. l'art. 34 del c.c.n.l. 7.4.1999, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8 ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 1 5 % per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo";
5.4. infine con il c.c.n.l. 20.9.2001, integrativo del c.c.n.l. 7.4.1999, le parti collettive con l'art. 9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che "Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del c.c.n.l. 1 settembre 1995 e 34 del c.c.n.l. 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo";
5.5. all'esito dell'integrazione disposta dal richiamato art. 9, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto
4 di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che, lo si ripete, è pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità;
5.6. la contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio
2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di
Euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore");
5.7. occorre ancora osservare che, quanto ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal c.c.n.l. 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista;
6. così ricostruito il quadro normativo e contrattuale, ritiene il Collegio che la tesi sostenuta dall' (...) secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44 non sarebbe cumulabile Pt_2 con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del c.c.n.l.
20.9.2001, non sia rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed e', anzi, smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (comma 7 e comma 17);
6.1. va, poi, aggiunto che la clausola contrattuale della quale i ricorrenti invocano l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti;
6.2. la ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, come detto, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo;
6.3. al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività;
6.4. la circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo”. In buona sostanza, l'art. 29, 6° comma C.C.N.L di categoria 2016-2018 riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario;
esso attiene al regime dell'orario
5 che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività. La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo. Di contro, l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti. La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, come detto, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo. Cont La sostiene di avere fatto fruire a parte ricorrente molteplici riposi compensativi di cui una parte idonea ad avere carattere parzialmente satisfattorio della pretesa fatta valere. In realtà, come condivisibilmente evidenziato dal ricorrente nelle note di trattazione scritta, si tratta di normali riposi legati all'articolazione dei turni di lavoro. Del resto, il ricorrente ha negato di avere optato per la fruizione del riposo compensativo rispetto alla maggiorazione Cont prevista dall'art.29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018 (già art. 9) e la non Cont ha provato che egli abbia fatto istanza;
inoltre, non è ragionevole ipotizzare che l' pur avendo formalmente negato l'applicabilità dell'art.29, 6° comma (già art. 9) al personale turnista sia in sede aziendale che in sede processuale, abbia spontaneamente dato corso alla sua esecuzione riconoscendo il diritto al riposo compensativo, peraltro senza alcuna richiesta del dipendente turnista. Nelle note difensive all'uopo concesse, il ricorrente ha Cont persuasivamente allegato che i riposi fruiti che la ha ritenuto eccedenti rispetto al suo turno ordinario, sono in realtà ad esso ascrivibili. All'esito, sussiste il diritto del ricorrente all'applicazione nei suoi confronti dell'art. 29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018 (già art. 9 del CCNL 2001) e in base alla sua domanda, formulata in via principale, va riconosciuta in suo favore, per la prestazione lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali, la maggiorazione al 50% e al 30%, a seconda che le ore dell'attività resa siano, rispettivamente, notturne oppure diurne. Per la fonte documentale di riconoscimento del diritto, è possibile avere riguardo ai cartellini marcatempo e per la quantificazione è corretto il metodo adoperato da parte ricorrente che ha utilizzato la misura oraria del compenso per il lavoro straordinario festivo in relazione alle retribuzioni fissate dal CCNL 2016 – 2018 al 1° gennaio 2016. Cont Va disattesa l'eccezione di prescrizione, tempestivamente sollevata dall' , atteso che il ricorrente ha azionato un credito compreso tra Dicembre dell'anno 2019 e Maggio dell'anno
2023 sicchè alla data della diffida stragiudiziale del 19.12.2014 non era ancora maturata la prescrizione
Il ricorso, assorbita ogni ulteriore valutazione, va accolto. Cont Va quindi disposta la condanna dell' al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 3354,00 oltre interessi legali dalle scadenze mensili al saldo, ex art. 22, 36° comma legge 724/94, come modificato dalla pronuncia di incostituzionalità n.
459/2000.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con attribuzione .
P.Q.M.
6 Cont 1) Accoglie il ricorso per quanto di ragione e condanna l' per la causale di cui in motivazione, al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 3354,00 oltre interessi legali dalle scadenze mensili al saldo;
Cont 2) condanna l' al pagamento delle spese di lite liquidate in favore del ricorrente in € 1500,00 comprensivi di spese generali, oltre IVA e CPA con attribuzione al procuratore anticipatario. Si comunichi.
Napoli, 12.5.2025
IL Giudice del lavoro Dott.ssa Maria Pia Mazzocca
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Maria Pia Mazzocca in funzione di Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli in data 12.5.2025 all'esito dell'udienza trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 27101/2024 Ruolo Generale Lavoro e Previdenza
TRA
la sig.ra nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
Napoli (NA) alla Via Cristoforo Colombo, n° 3, C.F. , rappresentata e C.F._1 difesa dall'Avv. Paolo Galluccio C.F. , ed elettivamente domiciliato C.F._2 presso il suo studio sito in Aversa, alla Via Giotto, 87 giusta procura in calce al presente atto.
Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni inerenti il presente procedimento, ai sensi degli artt. 170 e 176 c.p.c. ai seguenti indirizzi: numero di fax 081.504.60.01, mail posta certificata: Email_1 ricorrente
E
, con sede in Napoli alla via Teresa Ravaschieri, 8 - Controparte_1
C.F. e P.IVA: nella persona del Dott. P.IVA_1 Controparte_2
n.q. di Direttore Generale e Legale Rappresentante pro tempore CodiceFiscale_3 che conferisce mandato all'avv. Antonio Melillo, C.F. , presso il cui C.F._4 studio elettivamente domicilia in Napoli, alla Traversa Michele Pietravalle n°11 cap. 80131, fax 081/7702669, e-mail pec: Email_2 Email_3 resistente Oggetto: diritto alla maggiorazione prevista dall'art.9 del CCNL 20/09/2001 per la prestazione lavorativa resa nelle giornate festive infrasettimanali. conclusioni: come in atti.
Fatto e diritto
Con atto notificato il 9.1.2025 l'epigrafato ricorrente ha esposto di essere dipendente dell'Amministrazione resistente, immesso in ruolo con il profilo di inquadramento e la data di assunzione di cui ai cedolini paga allegati agli atti;
di essere turnista, svolgendo la sua prestazione lavorativa su tre turni, per sei giorni lavorativi su sette, e, precisamente, turno mattutino di sei ore dalle ore 08.00 alle ore 14.00, turno pomeridiano di sei ore dalle ore 14.00 alle ore 20.00 e turno di notte di 12 ore dalle ore 20.00 alle ore 08.00; di percepire l'indennità di turno di cui all'art.44 comma 3 del CCNL comparto Sanità 1 settembre 1995 e precisamente l'indennità giornaliera legata all'effettiva presenza di €. 4,38; di avere avuto fino alla data del 01.04.2011, il riconoscimento ai sensi dell'art.9 del CCNL 20 settembre 2001, per i giorni festivi infrasettimanali lavorati, del riposo compensativo ovvero la maggiorazione di cui all'art.34 del CCNL 07.07.1999 calcolata secondo quanto statuito dall'art.39 del CCNL 20 settembre 2001; di avere continuato a svolgere dal Dicembre dell'anno 2019 al Maggio dell'anno 2023, la prestazione lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali e secondo i turni
1 di cui al prospetto riepilogativo allegato al presente ricorso, senza ricevere né il riposo compensativo né la maggiorazione di cui all'art.9 del CCNL 20 settembre 2000 successivamente art.29 comma 6 del CCNL 21 maggio 2018. Egli ha rappresentato di avere contabilizzato le ore effettivamente lavorate nelle giornate festive infrasettimanali, suddividendo il conteggio per anni, giorni e mesi in cui la prestazione è stata effettuata e dedotto di non aver mai richiesto o ricevuto il riposo compensativo nei successivi 30 giorni dall'effettuazione della prestazione lavorativa cadente nei giorni festivi infrasettimanali, ha invocato la predetta norma contrattuale e la giurisprudenza di legittimità e di merito favorevole alla sua tesi, rassegnando le seguenti conclusioni: “in via principale, accertare e dichiarare, in considerazione della mancata fruizione del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale, il diritto del ricorrente alla percezione delle maggiorazioni previste per il lavoro straordinario festivo e conseguentemente condannare la resistente , in persona del Dirigente p.t. Controparte_3 domiciliato per la carica presso la sede legale dell'azienda sita in Napoli alla via Cupa del Principe n.13/a, al pagamento delle in favore del ricorrente per il periodo dell'importo di € 3354,00.oltre interessi da quantificarsi;
in via subordinata accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di godere dei riposi compensativi per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali o, in alternativa, decorso il termine di 30 giorni di ricevere il compenso per il lavoro straordinario;
Condannare parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio da liquidarsi con distrazione al procuratore costituito anticipatario”. Cont La costituitasi tempestivamente ha eccepito la nullità del ricorso e la prescrizione quinquennale dei crediti per il periodo antecedente alla notifica della diffida , costituente atto interruttivo, avvenuta il 23.2.2024; nel merito ha dedotto l'infondatezza delle domande e ha concluso chiedendo di “in via preliminare, dichiarare inammissibile la domanda per nullità del ricorso;
sempre in via preliminare, dichiarare la decadenza dal diritto per non essere stata formulata dalla ricorrente la richiesta di cui all'art. 9 del CCNL 20.09.2001 comma 1 nel termine di giorni 30 in esso indicato;
sempre in via preliminare, dichiarare la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. per le pretese azionate antecedentemente il quinquennio dalla notifica del ricorso avvenuta in data;
nel merito, rigettare il ricorso perché comunque infondato in fatto e d in diritto, e d in ogni caso non provato;
condannare parte ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio”. Dopo l'acquisizione di note contabili e difensive e il deposito di note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., il Giudicante ha deciso la causa i all' udienza del 12.5.2025, disponendo la comunicazione della sentenza alle parti. L'atto introduttivo contiene la sufficiente esplicitazione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto a sostegno delle domande formulate consentendo al convenuto di apprestare un'adeguata difesa e al Giudice di conoscere il tema d'indagine.
Questo giudice ritiene di aderire alla motivazione di cui alla sentenza di questo Tribunale n. della dott. ssa Amalia Urzini . La questione controversa riguarda la richiesta di parte ricorrente di remunerazione dei giorni festivi infrasettimanali in cui ha lavorato come turnista, alla stregua dell'art. 9 del CCNL 20.09.2001, ritenendo che la maggiorazione prevista dall'art. 44 del CCNL 1.9.1995 e a lui percepita, è volta unicamente a compensare la gravosità del lavoro prestato in turni, che si accentua quando la prestazione ricade anche in giorno festivo e che tale indennità non è di per sé incompatibile con gli istituti disciplinati, in via generale e per tutto il personale, dagli artt. 20 CCNL 1.9.1995 e 34 CCNL 7.4.1999, ai quali si riferisce l'integrazione operata dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001. L'art. 44 del CCNL 01.09.1995, rubricato “indennità per particolari condizioni di lavoro” dispone che “12. Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di
2 L. 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a L. 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore. Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta a ciascun dipendente più di un'indennità festiva”. L'art.9 del CCNL 20.09.2001 invocato dai ricorrenti riprodotto dall'art. 29, co. 6 C.C.N.L di categoria 2016-2018, rubricato “riposo compensativo per le giornate festive lavorate” prevede
“ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1° settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”. L'art. 9 come riprodotto, in relazione all'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale, dà quindi titolo “, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni”, alla fruizione di un corrispondente giorno di riposo compensativo ovvero alla percezione del compenso per lavoro straordinario festivo. Si rimette dunque al lavoratore la scelta -libera e condizionata solo dalla sua tempistica- di preferire se riposare per il tempo corrispondente al lavoro prestato nella festività infrasettimanale oppure se ricevere un compenso ulteriore aggiuntivo rispetto a quello ordinariamente percepito. L'art.9 riprodotto, secondo il ricorrente, è rivolto a tutte le categorie di lavoratori, sia non turnisti che turnisti, per cui per quest'ultima categoria, è cumulabile con l'indennità prevista dall'art. 44 cit. Cont La convenuta persevera nella negazione del diritto invocato, assumendo che nulla è dovuto al personale turnista ai sensi dell'art. 9 citato, dal momento che tale norma sarebbe applicabile a tale categoria di personale, solo laddove essa espleti nei giorni festivi infrasettimanali una prestazione lavorativa eccedente l'orario ordinario e il normale turno di lavoro;
che altrimenti, riconoscendo al personale turnista il trattamento economico di cui all'art. 9 anche laddove la prestazione festiva fosse svolta in orario ordinario, si creerebbe una Cont disparità di trattamento con il personale non turnista. La tesi dell' non convince affatto. In primo luogo, il trattamento economico di cui all'art. 9 riprodotto nell'art 29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018, si applica pacificamente al personale non turnista e tanto basta ad escludere che esso abbia un trattamento deteriore rispetto al personale turnista;
in secondo luogo, l'indennità di turno di cui all'art. 44 è pacificamente inapplicabile al personale non turnista, la cui articolazione oraria non soffre le limitazioni dei turni, creando quel disagio che la norma contrattuale predetta è volta a compensare- A tale riguardo, la cumulabilità dell'indennità di turno con il riposo compensativo o la maggiorazione di cui all'art. 9 riprodotto nell'art 29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018, discende dalla diversità ontologica dei due trattamenti, come correttamente evidenziato dai Giudici di legittimità. La tesi attorea ha trovato riscontro in molteplici pronunce della Cassazione, tra cui l'ultima del 01/08/2022 n.23880, a conferma di precedenti decisioni (Cassazione civile sez. lav.,
25/01/2021, n. 1505; Cassazione civile sez. lav., 10/03/2021, n. 6716; Cassazione civile sez. lav., 10/11/2021, n. 33126; Cassazione civile sez. lav., 24/01/2022, n. 2006; Cassazione civile sez. lav., 1/12/2015, n. 24439). È utile trascrivere, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. il percorso motivazionale dei Giudici di legittimità nella recente sentenza del 01/08/2022 n.23880, i quali hanno concordemente affermato che “questa S.C. ha già ritenuto, con orientamento qui condiviso e richiamato anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., che "l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del c.c.n.l. comparto sanità del 1 settembre 1995 è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno
3 cada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del c.c.n.l. del 20 settembre 2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo" (Cass. 10 novembre 2021, n.
33126; Cass. 25 ottobre 2021, n. 1505; Cass. 10 marzo 2021, n. 6716); Cass. n. 1505/2021, cit., ha argomentato e qui va ribadito quanto segue: "5. occorre premettere che la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi "è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo" (art. 5);
5.1. il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla L. n. 520 del 1952, con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592/2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il
"diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il "pagamento doppio della giornata festiva";
5.2. in questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il c.c.n.l.
1.9.1995 che agli artt. 18, 19 e 20 del capo
III (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del compatto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44 comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12 secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore";
5.3. l'art. 34 del c.c.n.l. 7.4.1999, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8 ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 1 5 % per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo";
5.4. infine con il c.c.n.l. 20.9.2001, integrativo del c.c.n.l. 7.4.1999, le parti collettive con l'art. 9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che "Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del c.c.n.l. 1 settembre 1995 e 34 del c.c.n.l. 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo";
5.5. all'esito dell'integrazione disposta dal richiamato art. 9, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto
4 di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che, lo si ripete, è pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità;
5.6. la contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio
2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di
Euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore");
5.7. occorre ancora osservare che, quanto ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal c.c.n.l. 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista;
6. così ricostruito il quadro normativo e contrattuale, ritiene il Collegio che la tesi sostenuta dall' (...) secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44 non sarebbe cumulabile Pt_2 con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del c.c.n.l.
20.9.2001, non sia rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed e', anzi, smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (comma 7 e comma 17);
6.1. va, poi, aggiunto che la clausola contrattuale della quale i ricorrenti invocano l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti;
6.2. la ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, come detto, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo;
6.3. al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività;
6.4. la circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo”. In buona sostanza, l'art. 29, 6° comma C.C.N.L di categoria 2016-2018 riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario;
esso attiene al regime dell'orario
5 che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività. La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo. Di contro, l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti. La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, come detto, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo. Cont La sostiene di avere fatto fruire a parte ricorrente molteplici riposi compensativi di cui una parte idonea ad avere carattere parzialmente satisfattorio della pretesa fatta valere. In realtà, come condivisibilmente evidenziato dal ricorrente nelle note di trattazione scritta, si tratta di normali riposi legati all'articolazione dei turni di lavoro. Del resto, il ricorrente ha negato di avere optato per la fruizione del riposo compensativo rispetto alla maggiorazione Cont prevista dall'art.29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018 (già art. 9) e la non Cont ha provato che egli abbia fatto istanza;
inoltre, non è ragionevole ipotizzare che l' pur avendo formalmente negato l'applicabilità dell'art.29, 6° comma (già art. 9) al personale turnista sia in sede aziendale che in sede processuale, abbia spontaneamente dato corso alla sua esecuzione riconoscendo il diritto al riposo compensativo, peraltro senza alcuna richiesta del dipendente turnista. Nelle note difensive all'uopo concesse, il ricorrente ha Cont persuasivamente allegato che i riposi fruiti che la ha ritenuto eccedenti rispetto al suo turno ordinario, sono in realtà ad esso ascrivibili. All'esito, sussiste il diritto del ricorrente all'applicazione nei suoi confronti dell'art. 29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018 (già art. 9 del CCNL 2001) e in base alla sua domanda, formulata in via principale, va riconosciuta in suo favore, per la prestazione lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali, la maggiorazione al 50% e al 30%, a seconda che le ore dell'attività resa siano, rispettivamente, notturne oppure diurne. Per la fonte documentale di riconoscimento del diritto, è possibile avere riguardo ai cartellini marcatempo e per la quantificazione è corretto il metodo adoperato da parte ricorrente che ha utilizzato la misura oraria del compenso per il lavoro straordinario festivo in relazione alle retribuzioni fissate dal CCNL 2016 – 2018 al 1° gennaio 2016. Cont Va disattesa l'eccezione di prescrizione, tempestivamente sollevata dall' , atteso che il ricorrente ha azionato un credito compreso tra Dicembre dell'anno 2019 e Maggio dell'anno
2023 sicchè alla data della diffida stragiudiziale del 19.12.2014 non era ancora maturata la prescrizione
Il ricorso, assorbita ogni ulteriore valutazione, va accolto. Cont Va quindi disposta la condanna dell' al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 3354,00 oltre interessi legali dalle scadenze mensili al saldo, ex art. 22, 36° comma legge 724/94, come modificato dalla pronuncia di incostituzionalità n.
459/2000.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con attribuzione .
P.Q.M.
6 Cont 1) Accoglie il ricorso per quanto di ragione e condanna l' per la causale di cui in motivazione, al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 3354,00 oltre interessi legali dalle scadenze mensili al saldo;
Cont 2) condanna l' al pagamento delle spese di lite liquidate in favore del ricorrente in € 1500,00 comprensivi di spese generali, oltre IVA e CPA con attribuzione al procuratore anticipatario. Si comunichi.
Napoli, 12.5.2025
IL Giudice del lavoro Dott.ssa Maria Pia Mazzocca
7