Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/05/2025, n. 3286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3286 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
ha pronunciato, sulle conclusioni delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 4638/21 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta del 27.5.2025 tra:
on sede legale in Milano, Piazza F. Meda n. 4, C.F. e numero Parte_1 di iscrizione presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Milano-
Monza-Brianza-Lodi , iscritta al R.E.A. di Milano al n. 2109611, P.IVA_1 società bancaria capogruppo del RU RI , iscritta all'albo delle Parte_1
Banche ed all'albo dei Gruppi Bancari al n. 5034, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia, in persona del procuratore speciale dott.ssa munita dei necessari poteri giusta CP_1 procura a ministero del Notaio di Verona del 24.11.2020, Persona_1 rep.63687, racc. 25719 (all. F), rappresentata e difesa dall'avv. Maria Cristina Pieretti
(C.F. ) – giusta procura in calce al presente atto - ed C.F._1 elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso il suo studio in Roma, via Panama n. 26
- APPELLANTE -
c.f. e P. IV , con sede legale a Roma, Piazza Navona n. Controparte_2 P.IVA_2
88/89 (cap. 00186), in persona del legale rappresentante Sig. (c.f. Parte_2
), rappresentata e difesa, in forza di procura in calce al presente atto, C.F._2 dall'Avv. Antonio Di Gaspare (c.f. ), e ai fini di questo C.F._3 procedimento elettivamente domiciliata presso il di lui studio in Roma, Via Giovanni Miani
n. 4.
- APPELLATA –
Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 8943/21.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il ha impugnato la sentenza Parte_1
n. 8943/21 con cui il Tribunale di Roma, decidendo sulle domande proposte nei confronti della medesima dalla , ha così statuito: Controparte_2
“Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando in persona del dott. Guido Romano, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
I) accoglie parzialmente la domanda proposta da e, per l'effetto, accerta che, Controparte_2 alla data del 31.12.2016, il saldo del conto corrente n. 0061/020645 risulta pari ad €.
48.301,24 a credito della correntista;
II) rigetta le altre domande proposte da nei confronti di Controparte_2 Parte_1
III) condanna la parte convenuta alla refusione, in favore di parte attrice, delle spese del presente giudizio che liquida in €. 8.000,00 per compensi ed €. 787 per esborsi, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge;
pag. 2/11 IV) pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese della c.t.u. già liquidate con precedente decreto”.
A sostegno del gravame ha posto i seguenti motivi:
PRIMO MOTIVO DI APPELLO: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE
DELL'ART. 2697 C.C. – MOTIVAZIONE CONTRADDITTORIA, ED CP_3
IRRAGIONEVOLE
Avrebbe errato il Giudicante nel decidere sulla base solo di estratti conto per un periodo
(dall'inizio del rapporto e fino al 31.12.2016), ma senza che la parte attrice avesse prodotto i contratti inerenti i rapporti intercorsi tra le parti e senza, quindi, conoscere le supposte pattuizioni, tanto più che essa appellante aveva invece fornito la prova della reale sussistenza dei contratti in forma scritta e, in ogni caso, senza tenere conto che era stata messa a disposizione della parte ogni documento richiesto.
II.2 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'ONERE DELLA PROVA –
CONTRADDITTORIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA DELLA PRONUNCIA della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con precedente decreto.
III. RICHIESTA DI RESTITUZIONE DELLE SOMME VERSATE -CONDANNA DELLA
CONTROPARTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE DEI DUE GRADI DI GIUDIZIO.
SECONDO MOTIVO DI APPELLO. IN SUBORDINE, VIOLAZIONE DEL
PRINCIPIO DI NON CONTESTAZIONE DI CUI ALL'ART. 115 C.P.C. -
CONTEGGIO ALTERNATIVO AI TASSI CONVENZIONALI RISULTANTI
DAGLI ESTRATTI CONTO
TERZO MOTIVO DI APPELLO. IN SUBORDINE, SULLE SPESE LEGALI:
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 91 E 92, COMMA 2 C.P.C.
E DELL'ART. 5 DEL D.M. N. 55 DEL 10.03.2014
pag. 3/11 Ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma,
IN VIA PRINCIPALE:
- accogliere il presente appello e, pertanto, riformare la sentenza impugnata del Tribunale di
Roma n. 8943/2021 del 23.03.2021, pubblicata il 24.05.2021 e notificata il 18.06.2021, rigettando integralmente la domanda avversaria;
conseguentemente, condannare l'appellata alla restituzione dell'importo alla stessa corrisposto a titolo di spese legali per evitare azioni esecutive, nella misura di € 13.294,20 (come documentato), oltre interessi e rivalutazione maturati fino alla restituzione;
- condannare controparte al pagamento delle spese e dei compensi di entrambi i gradi di giudizio;
IN VIA SUBORDINATA, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto del primo motivo di appello:-accogliere il secondo motivo di appello, e, pertanto, in riforma della sentenza di I grado, rigettare la domanda avversaria, accertando che alla data del 31.12.2016 il saldo del c/c era pari a € 1.700,09, tenendo conto dei tassi convenzionali, delle spese, delle commissioni e delle altre condizioni, così come riportati nei prospetti di liquidazione trimestrali degli estratti conto che la stessa riconosce di aver ricevuto dalla CP_2 CP_4
e ha prodotto in giudizio, con conseguente condanna della alla restituzione delle CP_2 spese legali corrisposte come sopra indicato;
- accogliere il terzo motivo di appello, relativo all'ammontare delle spese legali liquidate per il I grado, determinando il compenso dovuto ai sensi del D. Min. Giustizia n. 55/2014 nella misura di € 7.254,00 oltre accessori e compensando parzialmente tale compenso, in considerazione della soccombenza parziale di condannando pertanto CP_2 controparte alla restituzione della maggior somma corrispostale in esecuzione della sentenza di I grado, oltre interessi e rivalutazione”.
Si è costituita la la quale, nel contestare l'avverso gravame in quanto, a suo dire, CP_2 infondato in fatto e diritto, ha a sua volta così concluso:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, richiamate le domande, eccezioni ed istanze tutte già formulate nel corso del giudizio di primo grado - da intendersi qui ritrascritte, anche per gli pag. 4/11 effetti cui all'art. 346 c.p.c.- contrariis reiectis e previa ogni opportuna pronuncia, così giudicare:
In via principale, confermare la sentenza n. 8943/2021 resa dal Tribunale di Roma il
23.03.2021, in persona del Dott. Guido Romano, pubblicata il 24.05.2021, rigettando tutti i motivi di appello proposti dalla perché inammissibili ai sensi e per gli effetti dell'art. CP_4
348 bis c.p.c. e, comunque, perché infondati in fatto e in diritto per i motivi illustrati in narrativa del presente atto e del precedente grado di giudizio;
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di riforma della Sentenza, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di prime cure e precisate nel foglio di precisazione delle conclusioni e che qui si riportano ai sensi e per gli effetti dell'art. 346
c.p.c., con rimessione della causa sul ruolo e ammissione delle istanze istruttorie, tutte come formulate in seconda memoria istruttoria:
“Nel merito, in via principale:
- ACCERTARE e DICHIARARE la nullità e l'inefficacia di ogni clausola relativa ad interessi, spese, commissioni e competenze del conto corrente 0061/020645 - acceso presso (già - ed intestato all'odierna attrice Parte_1 Controparte_5 siccome in violazione del disposto di cui agli artt. 1815, 2° comma c.p.c. e della L.
106/1996 e dell'art. 1284 c.c., EPURARE lo stesso conto dall'applicazione degli interessi debitori ultra-legali, di quelli anatocistici, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese ed applicate dalla convenuta CP_4 al fine di determinare il saldo corretto del conto corrente suindicato, riconoscendo che la società odierna attrice è creditrice della complessiva somma di € 61.540,98, ovvero in subordine della somma come risultante dalla CTU eseguita nel giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda e sino all'effettiva liquidazione, per l'effetto ordinare la condanna del , in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, al pagamento in favore della della somma di € 61.540,98, CP_2 ovvero in subordine della somma come risultante dalla CTU eseguita nel giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda e sino all'effettiva liquidazione;
In via principale gradata:
- ACCERTARE E DICHIARARE la nullità delle clausole relative alla determinazione degli interessi del conto corrente 0061/020645 - acceso presso (già Parte_1 CP_4
pag. 5/11 - ed intestato all'odierna attrice per contrarietà alle norme imperative Controparte_5 ex art. 1418 comma 1 c.c., EPURARE lo stesso conto dall'applicazione degli interessi debitori ultra-legali, di quelli anatocistici, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese ed applicate dalla convenuta CP_4 al fine di determinare il saldo corretto del conto corrente medesimo riconoscendo che la parte attrice è creditrice della complessiva somma di € 61.540,98 per le causali anzidette, ovvero in subordine della somma come risultante dalla CTU eseguita nel giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda e sino all'effettiva liquidazione, per l'effetto ordinare la condanna del , in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della odierna parte attrice della somma di € 61.540,98, ovvero in subordine della somma come risultante dalla CTU eseguita nel giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda e sino all'effettiva liquidazione, oppure
In via subordinata:
- ACCERTARE E DICHIARARE la nullità delle clausole relative alla determinazione degli interessi del conto corrente 0061/020645 – acceso presso (già Parte_1 [...]
- ed intestato all'odierna attrice per violazione dell'art. 1346, Controparte_5 dell'art.1284 e dell'art.1418 comma 2 c.c., nonché del D. Lgs. 385/1993, per l'effetto
DICHIARARE l'inefficacia degli addebiti in conto corrente per interessi ultralegali applicati nel corso del rapporto e DICHIARARE, altresì, l'applicazione, in via dispositiva ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c., degli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente e conseguentemente condannare il , in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, al pagamento in favore della odierna parte attrice delle somme illegittimamente ed indebitamente percepite dalla convenuta come risultanti dalla CP_4
CTU eseguita nel giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda e sino all'effettiva liquidazione;
In via subordinata gradata:
- ACCERTARE E DICHIARARE l'inefficacia e la nullità delle clausole relative alla determinazione degli interessi del conto corrente 0061/020645 - acceso presso
[...]
(già - ed intestato all'odierna attrice per violazione Pt_1 Controparte_5
pag. 6/11 dell'art. 117 comma 6-7 TUB a partire dall'entrata in vigore della L. 154/1992, per l'effetto
DICHIARARE l'inefficacia degli addebiti in conto corrente per interessi ultralegali applicati nel corso del rapporto e l'applicazione, in via dispositiva ai sensi dell'art. 117, comma 7 TUB, degli interessi al tasso sostitutivo bancario tempo per tempo vigente al fine di determinare il saldo corretto del conto corrente medesimo e conseguentemente condannare il ., in persona del legale rappresentante pro tempore, a Parte_1 corrispondere alla odierna parte attrice le somme illegittimamente ed indebitamente percepite dalla suddetta come risultanti dalla CTU eseguita nel giudizio, oltre CP_4 interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda e sino all'effettiva liquidazione;
In ogni caso:
- ACCERTARE E DICHIARARE il grave inadempimento ex art. 1453 c.c. e la responsabilità contrattuale, o comunque la responsabilità precontrattuale del Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, per inadempimento agli obblighi di
[...] trasparenza e violazione della buona fede ai sensi dell'art. 1375 c.c. e CONDANNARE il in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del Parte_1 danno per un importo pari alla perdita patrimoniale subìta dalla odierna parte attrice che la stessa avrebbe evitato (o quantomeno ridotto) in presenza di comportamento diligente della convenuta, da quantificarsi nella misura di € 61.540,98, ovvero in subordine CP_4 della somma come risultante dalla CTU eseguita nel giudizio, da liquidarsi anche in via equitativa oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda e sino all'effettiva liquidazione”
Il tutto respingendo le domande, eccezioni e deduzioni proposte dall'appellante perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi indicati in narrativa e negli atti di causa del giudizio di prime cure.
In ogni caso, con il favore delle competenze e spese di lite, oltre gli accessori di legge, ivi compreso il rimborso delle spese generali, per entrambi i gradi di giudizio”.
Alla udienza a trattazione scritta del 27.5.2025, sulle conclusioni delle parti, la Corte ha emesso sentenza con motivazione contestuale.
L'appello è certamente ammissibile essendo stati indicati i capi della sentenza da riformarsi e i motivi a sostegno dell'atto impugnatorio. pag. 7/11 Nel merito, in via preliminare occorre procedere all'esame del primo motivo in quanto assorbente.
La questione, infatti, attiene alla corretta applicazione del principio del riparto dell'onere della prova in tema di domanda di accertamento negativo del credito e di ripetizione di indebito.
Il Giudice di prime cure ha opportunamente ricordato i principi ormai consolidati della S.C. in tema di riparto di tale onere probatorio.
Ricorda il Collegio, al riguardo, come anche in caso di domanda di mero accertamento del credito sia preciso onere del debitore offrire la prova della propria pretesa e, quindi, produrre tutta la relativa documentazione a sostegno della domanda a partire dai contratti
(da ultimo Cass. Ord. 9706/2024).
Ne consegue, dunque, che in base a tale principio anche nel caso di specie la attrice avrebbe dovuto produrre in giudizio sia tutti gli estratti conto, sia la relativa documentazione contrattuale onde consentire al Giudice di poter valutare la validità delle singole clausole contrattuali e operare un eventuale ricalcolo del rapporto intercorso tra le parti.
Nella fattispecie in esame, il Tribunale ha ritenuto di supplire a tale carenza probatoria facendo ricorso al c.d. “principio della vicinanza della prova” affermando, in particolare, che
“sul punto, giova rammentare peraltro che la giurisprudenza di legittimità ha
(condivisibilmente) affermato che nei rapporti bancari in conto corrente, una volta esclusa la validità di talune pattuizioni relative agli interessi a carico del correntista, la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso la produzione in giudizio dei relativi estratti a partire dalla data della sua apertura;
non trattandosi tuttavia di prova legale esclusiva, all'individuazione del saldo finale possono concorrere anche altre prove documentali, nonché gli argomenti di prova desunti dalla condotta processuale tenuta del medesimo correntista (Cass., 4 aprile 2019, n. 9526: nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'Appello, che aveva respinto integralmente la domanda della di condanna del correntista al pagamento del saldo passivo, in mancanza di un solo CP_4
pag. 8/11 estratto conto relativo ad un periodo in cui il correntista aveva ammesso l'assenza di movimentazioni nel rapporto)”.
In applicazione di detto principio, quindi, sulla base della espletata ctu., il Giudice ha rideterminato il saldo a favore del correntista previa eliminazione di ogni costo ed interesse non risultati pattuiti per contratto.
Ritiene tuttavia il Collegio, che il principio richiamato dal Primo Giudice certamente può trovare applicazione con specifico riferimento alla mancanza di alcuno degli estratti conto, ma non certamente con riferimento alla mancata produzione del contratto da cui solo è possibile ravvisare la validità delle singole pattuizioni.
Nel caso di specie il contratto non è stato prodotto, tanto che le parti hanno posto a fondamento delle rispettive domande ed eccezioni proprio la mancata produzione di detta documentazione.
L'appellante sostiene di aver regolarmente adempiuto al proprio onere probatorio a dimostrazione della stipula in forma scritta dei contratti e della regolare sottoscrizione degli stessi da parte della correntista.
A tal fine, ha prodotto una richiesta formulata dalla controparte inerente i soli estratti conto
(Doc. 4 del fascicolo di primo grado), nonché una missiva inviata in risposta al difensore della società, regolarmente ricevuta come da ricevuta di ritorno (doc 5 fascicolo di primo grado) con sui si comunicava la messa a disposizione della documentazione richiesta.
Tale circostanza non è stata specificamente contestata dalla odierna appellata la quale ha ribadito la sola mancata prova della sottoscrizione del contratto e della sua redazione in forma scritta, né essa ha mai disconosciuto le sottoscrizioni apposte sulle ultime pagine dei documenti prodotti dalla banca specificando la sussistenza di altri rapporti con la stessa e a cui ricollegare eventualmente le firme.
Resta il fatto, che ben avrebbe potuto la attrice formulare una tempestiva richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.
Alla luce di quanto sopra, ritiene in definitiva il Collegio che la avrebbe avuto CP_2 ogni possibilità produrre e, comunque, richiedere la produzione in giudizio della pag. 9/11 documentazione contrattuale da parte della banca, sicchè non può essere addebitato a quest'ultima alcun inadempimento.
Ciò premesso, anche le risultanze a cui è pervenuto il ctu., sulla base di una consulenza assolutamente generica in quanto non espletata alla luce delle condizioni contrattuali, non possono essere condivise e, quindi, la domanda attorea di accertamento negativo (quella di ripetizione di indebito e di risarcimento dei danni sono state correttamente respinte), non poteva essere meritevole di accoglimento.
L'appello, in parte qua, va quindi accolto con la conseguente riforma della sentenza appellata.
Ne consegue anche l'accoglimento della ulteriore domanda restitutoria della somma versata dall'istituto di credito in favore della società a titolo di spese e competenze del giudizio di primo grado come liquidate dal Tribunale e pari ad € 13.294,20 (ovvero € 8.000,00 per compensi, oltre accessori come per legge ed € 787,00 per esborsi ed€ 2.939,20per CTU).
Ogni altra domanda, pure proposta in via subordinata dalla società, in assenza dei contratti, non è ugualmente meritevole di accoglimento.
Tutti gli altri motivi restano assorbiti.
Le spese del presente grado e di quello di primo grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo (quanto a quelle di primo grado come da sentenza appellata con spese, anche di ctu., a carico della società).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 8943/21 così provvede: Parte_1
accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza appellata, rigetta l'azione di accertamento negativo del credito proposta dalla e la condanna alla Controparte_2 restituzione in favore della appellante, della somma di € 13.294,20 oltre interessi dalla data del versamento al soddisfo.
pag. 10/11 Condanna altresì la in persona del l.r. p.t., alla rifusione in favore della Controparte_2 appellante, delle spese e competenze del giudizio di primo grado che liquida come da sentenza impugnata, in € 8.000,00 per compensi oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con spese di ctu. a carico della appellata.
Condanna la medesima società alla rifusione in favore della appellante delle spese e competenze del presente grado che liquida in € 9.991,00 (fascia di riferimento tra 26.000 e
52.000), oltre spese vive, spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso alla camera di consiglio del 27.5.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria Zannella
Il Consigliere Relatore
Dott. Camillo Romandini
pag. 11/11