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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 26/03/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Nella persona del Dott. Massimo Lisi, quale Giudice del lavoro presso il Tribunale di Frosinone, all'udienza del 26.03.2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al Ruolo Generale Controversie Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 al n. 1436, vertente tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Vincenzo Miceli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pontecorvo via Bernadotte 7, come da delega in atti
ricorrente contro
in Controparte_1
persona del Dirigente generale p.t. della , elett.te dom.to in Controparte_2
Frosinone, Via Marconi n. 31, rappresentato e difeso dall'Avv. CAPUTO LUCIANO GIUSEPPE, giusta procura generale in atti
resistente
Oggetto del giudizio: indennizzo da infortunio professionale.
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24/04/2024, ha esposto che: 1) aveva subito in data Parte_1
18.10.2021 un grave infortunio sul lavoro, a seguito del quale aveva espletato la procedura amministrativa presso l' conclusasi senza il riconoscimento di una menomazione CP_1
permanente dell'integrità psico-fisica; 2) secondo la relazione medica di parte risultava invece
1 portatore di un danno biologico pari all'8%.
Tanto esposto, e ritenuto di aver diritto alla liquidazione dell'indennizzo in capitale, parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di Frosinone di condannare l' in persona del Direttore CP_1
p.t. della sede di Frosinone, a corrispondere quanto dovuto.
Fissata l'udienza di discussione e notificati ricorso e decreto, si è costituito l' instando CP_1 per il rigetto del ricorso e deducendo che il danno biologico subito dall'attore in relazione all'infortunio era stato correttamente quantificato in sede amministrativa con il solo riconoscimento della indennità per inabilità temporanea.
La causa è stata istruita con l'espletamento della C.T.U. medico-legale.
All'udienza del 26.03.2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, il Giudice adito ha pronunciato sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini del giudizio rilevano principalmente le risultanze della perizia del C.T.U. medico legale,
Dott. non avendo l'Istituto contestato che l'attore abbia subito in data Persona_1
18.10.2021 il denunciato infortunio professionale.
Dalla stessa emerge in maniera chiara ed assolutamente convincente, siccome sorretta da adeguata motivazione, la conclusione che il ricorrente ”a seguito dell'infortunio oggetto di causa ha riportato un valido trauma contusivo del ginocchio sinistro in soggetto con esiti di una pregressa ricostruzione del legamento crociato anteriore;
da detto infortunio sono residuati postumi permanenti caratterizzati da sindrome algo-disfunzionale del ginocchio sinistro”.
Detti postumi, ha evidenziato il C.T.U., determinano un danno biologico pari al 2%;. Tenuto conto, inoltre, che nel caso di specie va applicata la formula ne deriva un danno biologico Parte_2
del 2,15% che, per arrotondamento per difetto, dà luogo ad un danno biologico sempre del 2%.
Pertanto, nell'assoluta mancanza di fatti e circostanze comunque concludenti in senso diverso
- non forniti dalla difesa del ricorrente - non si può pervenire ad altra conclusione che a quella del rigetto del ricorso, giacché lo stesso era stato proposto su presupposti che l'espletata C.T.U. medico legale ha accertato essere infondati.
L'attrice non è tenuta a rifondere all'ente convenuto le spese di lite, avendo provato la ricorrenza delle condizioni di esonero di cui all'art.152 disp. att. c.p.c..
A carico dell' devono porsi le spese di C.T.U., come liquidate in separato decreto. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
2 1) rigetta il ricorso;
2) dichiara parte ricorrente non tenuta a rifondere all'ente convenuto le spese di lite;
3) pone definitivamente a carico dell'Istituto le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
Frosinone, 26/03/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi
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