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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/02/2025, n. 931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 931 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9906/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Serafina Aceto Giudice Rel./Est
Dr.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 9906/2024 promossa da: con il patrocinio dell'avv. PASQUERO ALICE in virtù di procura speciale in Parte_1 atti;
ricorrente
contro
con il patrocinio dell'avv. TESTA ROSSANA in virtù di procura speciale Controparte_1 in atti;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero relativo alla minore: nata a [...] in data [...]. Persona_1
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente per parte resistente:
come da note di trattazione scritta del 28.1.2025
Per il P.M.: nulla ha opposto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La minore è nata dalla relazione tra e , non coniugati, Parte_1 Controparte_1
i quali hanno cessato la convivenza more uxorio.
Con ricorso depositato il 03.06.2024, chiedeva al Tribunale di disporre Parte_1
l'affidamento congiunto della minore con collocamento alternato e regime di visita paritario, Per_1 disponendo che il padre e la madre potessero tenere con sé la figlia secondo il calendario concordato congiuntamente (e di cui al doc. 2 allegato all'atto introduttivo); chiedeva disporsi che la minore mantenesse la residenza anagrafica presso la madre;
chiedeva disporsi che ciascun genitore provvedesse al mantenimento diretto della figlia nei periodi di propria spettanza, disponendo, altresì,
a carico dei genitori le spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno;
chiedeva, ancora, darsi atto della percezione dell'assegno unico universale nella misura del 100% a favore della sig.ra CP_1
; chiedeva, infine, disporsi che i genitori si impegnassero a consentire una telefonata al giorno
[...] all'altro genitore, anche a fronte dell'affidamento di a terzi. Per_1
Con decreto del 13.1.2024, il Giudice Relatore, per quanto qui interessa, fissava udienza di convocazione delle parti avanti a sé al 29.1.2025, nonché, a fronte dell'eventuale costituzione di parte resistente, fissava udienza di comparizione innanzi al G.O.P., avv. Barbara Ferrero, al 5.12.2024.
Con memoria depositata il 29.11.2024, si costituiva in giudizio , nulla Controparte_1 opponendo alle richieste in punto affidamento, collocazione e assegno unico, ma chiedeva disporsi il calendario di visite padre – minori enunciato in sede di memoria, nonché disporsi che il signor Pt_1 versasse alla OR un contributo per il mantenimento di pari ad €
[...] Controparte_1 Per_1
400,00 oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 5.12.2024, innanzi al G.O.P., le parti addivenivano ad un accordo;
all'esito, pertanto, il G.O.P., per quanto qui interessa, revocava l'udienza già calendarizzata e assegnava alle parti termine perentorio sino al 29.1.2025 per il deposito di note scritte, contenenti le conclusioni congiunte meglio precisate.
Le parti, in data 28.1.2025, provvedevano ritualmente al deposito di note scritte, contenenti le conclusioni congiunti;
pertanto, il Giudice, con ordinanza del 3.2.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***** §§§§§ ***** Il Collegio ritiene di poter disporre in conformità ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare rispondente all'interesse della minore e nulla osta al suo accoglimento.
Le spese di lite sono compensate in ragione del raggiunto accordo fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto dell'accordo delle parti, così provvede:
DISPONE che venga affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto Per_1 della responsabilità genitoriale relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione e con residenza anagrafica e collocazione prevalente della stessa presso la madre;
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia secondo il seguente calendario, tenendo conto dei desideri e degli impegni scolastici e ricreativi della minore, salvo diverso accordo tra i genitori:
- a week-end alterni dal venerdì all'uscita della scuola al lunedì mattina (con accompagnamento a scuola), oltreché un pomeriggio infrasettimanale con pernottamento, e precisamente il lunedì, nella settimana in cui il padre trascorrerà il week end con e due pomeriggi infrasettimanali Per_1 con pernottamento, e precisamente il mercoledì e il giovedì, nella settimana successiva con il fine settimana di pertinenza materna;
- durante le vacanze natalizie, il 24 dicembre sempre con la mamma ed il 25 sempre con il papà, il
31 dicembre con un genitore e l'1 con l'altro, con alternanza per l'anno successivo;
- il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro, con alternanza per l'anno successivo;
- le restanti festività e/o ponti verranno alternate annualmente tra i genitori;
- durante le vacanze estive, per due settimane, anche non consecutive, con ciascun
- genitore (in periodo da comunicare entro il 31 maggio di ogni anno);
- potrà trascorrere con la madre il giorno del di lei compleanno ed il giorno della Festa Per_1 della Mamma e con il padre il giorno del di lui compleanno ed il giorno della Festa del Papà e con entrambi i genitori il giorno del suo compleanno (ovvero ad anni alterni in caso di disaccordo).
DISPONE che il signor versi alla OR , entro il giorno 15 di ogni Parte_1 Controparte_1 mese, un contributo per il mantenimento di di € 300,00, importo rivalutabile annualmente Per_1 secondo le variazioni degli indici ISTAT, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie relative alla figlia (con applicazione del protocollo sulla ripartizione delle spese sottoscritto dai magistrati e dagli avvocati dell'Ordine di Torino);
DÀ ATTO della percezione dell'assegno unico universale nella misura del 100% a favore della OR;
Controparte_1
DÀ ATTO che le parti si impegnano a consentire una telefonata al giorno all'altro genitore (in orario
21 21.30).
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 7/2/2025.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Serafina Aceto Giudice Rel./Est
Dr.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 9906/2024 promossa da: con il patrocinio dell'avv. PASQUERO ALICE in virtù di procura speciale in Parte_1 atti;
ricorrente
contro
con il patrocinio dell'avv. TESTA ROSSANA in virtù di procura speciale Controparte_1 in atti;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero relativo alla minore: nata a [...] in data [...]. Persona_1
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente per parte resistente:
come da note di trattazione scritta del 28.1.2025
Per il P.M.: nulla ha opposto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La minore è nata dalla relazione tra e , non coniugati, Parte_1 Controparte_1
i quali hanno cessato la convivenza more uxorio.
Con ricorso depositato il 03.06.2024, chiedeva al Tribunale di disporre Parte_1
l'affidamento congiunto della minore con collocamento alternato e regime di visita paritario, Per_1 disponendo che il padre e la madre potessero tenere con sé la figlia secondo il calendario concordato congiuntamente (e di cui al doc. 2 allegato all'atto introduttivo); chiedeva disporsi che la minore mantenesse la residenza anagrafica presso la madre;
chiedeva disporsi che ciascun genitore provvedesse al mantenimento diretto della figlia nei periodi di propria spettanza, disponendo, altresì,
a carico dei genitori le spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno;
chiedeva, ancora, darsi atto della percezione dell'assegno unico universale nella misura del 100% a favore della sig.ra CP_1
; chiedeva, infine, disporsi che i genitori si impegnassero a consentire una telefonata al giorno
[...] all'altro genitore, anche a fronte dell'affidamento di a terzi. Per_1
Con decreto del 13.1.2024, il Giudice Relatore, per quanto qui interessa, fissava udienza di convocazione delle parti avanti a sé al 29.1.2025, nonché, a fronte dell'eventuale costituzione di parte resistente, fissava udienza di comparizione innanzi al G.O.P., avv. Barbara Ferrero, al 5.12.2024.
Con memoria depositata il 29.11.2024, si costituiva in giudizio , nulla Controparte_1 opponendo alle richieste in punto affidamento, collocazione e assegno unico, ma chiedeva disporsi il calendario di visite padre – minori enunciato in sede di memoria, nonché disporsi che il signor Pt_1 versasse alla OR un contributo per il mantenimento di pari ad €
[...] Controparte_1 Per_1
400,00 oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 5.12.2024, innanzi al G.O.P., le parti addivenivano ad un accordo;
all'esito, pertanto, il G.O.P., per quanto qui interessa, revocava l'udienza già calendarizzata e assegnava alle parti termine perentorio sino al 29.1.2025 per il deposito di note scritte, contenenti le conclusioni congiunte meglio precisate.
Le parti, in data 28.1.2025, provvedevano ritualmente al deposito di note scritte, contenenti le conclusioni congiunti;
pertanto, il Giudice, con ordinanza del 3.2.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***** §§§§§ ***** Il Collegio ritiene di poter disporre in conformità ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare rispondente all'interesse della minore e nulla osta al suo accoglimento.
Le spese di lite sono compensate in ragione del raggiunto accordo fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto dell'accordo delle parti, così provvede:
DISPONE che venga affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto Per_1 della responsabilità genitoriale relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione e con residenza anagrafica e collocazione prevalente della stessa presso la madre;
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia secondo il seguente calendario, tenendo conto dei desideri e degli impegni scolastici e ricreativi della minore, salvo diverso accordo tra i genitori:
- a week-end alterni dal venerdì all'uscita della scuola al lunedì mattina (con accompagnamento a scuola), oltreché un pomeriggio infrasettimanale con pernottamento, e precisamente il lunedì, nella settimana in cui il padre trascorrerà il week end con e due pomeriggi infrasettimanali Per_1 con pernottamento, e precisamente il mercoledì e il giovedì, nella settimana successiva con il fine settimana di pertinenza materna;
- durante le vacanze natalizie, il 24 dicembre sempre con la mamma ed il 25 sempre con il papà, il
31 dicembre con un genitore e l'1 con l'altro, con alternanza per l'anno successivo;
- il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro, con alternanza per l'anno successivo;
- le restanti festività e/o ponti verranno alternate annualmente tra i genitori;
- durante le vacanze estive, per due settimane, anche non consecutive, con ciascun
- genitore (in periodo da comunicare entro il 31 maggio di ogni anno);
- potrà trascorrere con la madre il giorno del di lei compleanno ed il giorno della Festa Per_1 della Mamma e con il padre il giorno del di lui compleanno ed il giorno della Festa del Papà e con entrambi i genitori il giorno del suo compleanno (ovvero ad anni alterni in caso di disaccordo).
DISPONE che il signor versi alla OR , entro il giorno 15 di ogni Parte_1 Controparte_1 mese, un contributo per il mantenimento di di € 300,00, importo rivalutabile annualmente Per_1 secondo le variazioni degli indici ISTAT, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie relative alla figlia (con applicazione del protocollo sulla ripartizione delle spese sottoscritto dai magistrati e dagli avvocati dell'Ordine di Torino);
DÀ ATTO della percezione dell'assegno unico universale nella misura del 100% a favore della OR;
Controparte_1
DÀ ATTO che le parti si impegnano a consentire una telefonata al giorno all'altro genitore (in orario
21 21.30).
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 7/2/2025.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.