Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/05/2025, n. 5113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5113 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. 23725/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di AP – II sezione civile in composizione monocratica,
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 23725.23 R.G.,
e vertente
tra
(CF , con sede legale in Roma, Viale Parte_1 P.IVA_1
Europa 190, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e di- fesa dall'avv. Brunella Bottacchi , (C.F. giusta procura CodiceFiscale_1
generale in atti - per Notaio dr. di Roma in atti del Persona_1
06.05.2022 , elettivamente domiciliate presso , Parte_1 [...]
, Piazza Matteotti, 2 (NA). Si dichiara ex artt. 133, 134, 176 Controparte_1
c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni riferite alla presente causa via fax al n.
081/4289653, o via mail all'indirizzo di posta elettronica certificata
[...]
Email_1
- Opponente
contro
nato a [...] [...], ( ) ed CP_2 CP_1 CodiceFiscale_2 ivi residente a[...] elettivamente domiciliato in alla Via Giuseppe Martucci, 56 presso lo studio dell'Avv Ester Madonna CP_1
( ) da cui è rapp.to difeso come in atti;
CodiceFiscale_3
- Opposto
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Viene opposto il decreto ingiuntivo n. 6043/2023, iscritto al ruolo generale n.
19924/2023, emesso dal Tribunale di AP , su ricorso del sig. CP_2
, con il quale veniva ingiunto a in persona del legale rappre- Parte_1
sentante pro tempore, di pagare, entro il termine di giorni quaranta dalla notifica- zione del presente decreto, al ricorrente, domiciliati come in ricorso, la somma di
€ 63.728,24, dovuta per la causale di cui al ricorso, interessi al tasso legale e sino al soddisfo , nonché le spese del procedimento liquidate in € 406,50 per spese ed € 1.850,00 per compensi professionali forensi, oltre ad I.V.A. e Cassa Previdenza Avvocati come per legge e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso con attribuzione.
Il titolo di credito azionato.
A sostegno del ricorso monitorio il sig. deduceva quanto se- CP_2
gue :
- di essere titolare dei buoni fruttiferi postali cointestati con pari facoltà di rimborso con la nata a San Giorgio a [...] il Controparte_3
14.12.1953 serie Q 138986 e Q 138987 sottoscritti in data 30.07.1992 per un im- porto caduno pari a L 5.000.000;
- che i Buoni Fruttiferi Postali sono stati sottoscritti presso l'Ufficio Postale
Agenzia 67 sito in Via Domenico Minichini, 1; CP_1
-che alla scadenza naturale, 30.07.2022, dei menzionati buoni l'ufficio postale di AP Agenzia 67, ufficio di emissione, rifiutava di pagare il buono suddetto;
- che numerose volte parte ricorrente si recava presso l'Ufficio Postale di Na- poli Agenzia 67, per ottenere il rimborso dei Buoni serie Q 138986 e Q 138987 sottoscritti in data 30.07.1992 per un importo caduno pari a L 5.000.000;
- che il direttore dell'Ufficio Postale di Agenzia 67 rifiutava il rimbor- CP_1
so adducendo vari motivi ostativi;
- che parte ricorrente si recava presso altri uffici postali per ottenere il rimbor- so ma gli stessi rifiutavano il rimborso stante la mancata autorizzazione del diret-
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tore dell'Ufficio Postale di Agenzia 67, ufficio di sottoscrizione dei buoni CP_1
fruttifero postale serie Q 138986 e Q 138987;
Il ricorrente , in considerazione e in virtù della clausola di pari facoltà di rim- borso esistente sui buoni fruttiferi postali di cui si tratta , ha ritenuto illegittimo il rifiuto al rimborso, opposto dall'ufficio postale territoriale della società opponen- te e pertanto ha adito l'intestato Tribunale per ottenere l'ingiunzione dl valore di rimborso dei buoni.
Parte opponente, a sostegno dell'opposizione espletata, deduceva in fatto e di- ritto:
Il credito azionato, in primis è stato quantificato erroneamente al lordo della ritenuta fiscale in euro 31 864,12 per ciascun buono. Totale complessivo per en- trambi i buoni di cui si tratta 63 728,24, stante l'opposizione del contitolare non poteva procedersi al pagamento dei buoni. Per tali ragioni chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
1)accertare e dichiarare l'infondatezza delle domande formulate da parte op- posta, la legittimità dell'operato di e, per l'effetto, dichiarare Parte_1
nullo, infondato ed inefficace il decreto ingiuntivo opposto nr. 6043/2023- rg
19924/2023 del 13.10.2023 – reso dal Tribunale di AP- giudice Ragozini re- vocandolo, per tutte le ragioni espresse ed in quanto infondate in fatto ed in dirit- to;
2)condannare l'opposto al pagamento delle spese legali di giudizio.
Si costituiva parte opposta che, nel chiedere accogliersi le seguenti conclusio- ni:
a) in via preliminare, previa conferma del decreto ingiuntivo n. 6043/2023, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
b) nel merito, previa conferma del decreto ingiuntivo n 6043/2023, accertare e dichiarare che è tenuta a pagare all'sig. la Parte_1 CP_2 somma lorda totale di € 63.728,24 a titolo di rimborso del BPF serie Q 138986 e serie Q 128987, sottoscritti in data 30.07.1992 per un importo caduno pari a L
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5.000.000, o della somma netta totale pari a € 56.407,78 oltre interessi e rivaluta- zione monetaria su detta somma dalla maturazione di ciascun credito al soddisfo;
c) sempre nel merito, previo accertamento della temerarietà dell'azione solle- vata da controparte, condannare la società opponente al risarcimento dei danni per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
d) in ogni caso condannare l'opponente ad una somma equitativamente deter- minata, in misura non superiore nel massimo alle spese di giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione stante la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione;
e) in ogni caso, condannare l'opponente al pagamento delle spese di lite in fa- vore del sottoscritto difensore antistatario.
Deduceva in fatto e diritto a sostegno di quanto domandato che: parte opposta è titolare dei buoni fruttiferi postali cointestati con pari facoltà di rimborso con la sig. nata a San Giorgio a [...] il Controparte_3
14.12.1953 serie Q 138986 e Q 138987 sottoscritti in data 30.07.1992 per un im- porto caduno pari a L 5.000.000, giunti a naturale scadenza il 30.07.2022; nessun valore doveva riconoscersi alla opposizione in data 16.05.2018 della
Sig.ra germana e cointestataria con pari facoltà di rimborso Controparte_3
dello stesso BFP.
Infine, allegava che al netto delle tasse, la somma effettivamente spettante an- dava calcolata in euro € 28.203,89 per ogni BPF per un importo netto totale pari a € 56.407,78.
***
Acquisita la documentazione, la causa veniva rinviata al 9.5.25 per la rimes- sione in decisione nelle forme della trattazione scritta. Assegnata la causa in de- cisione in data 22.5.25, si osserva quanto segue. In limine, le parti concordano sulla circostanza che, il valore di ciascuno dei due buoni contesi, ammonta, al netto delle imposte, ad euro € 28.203,89, per un importo netto totale pari a €
56.407,78. Occorre accertare quindi, pacifica l'intervenuta scadenza dei buoni, se possa procedersi alla liquidazione in favore di uno solo dei cointestatari, nono- stante l'opposizione inoltrata e comunicata all'ente poste, proveniente da Imma- colata IO (in atti di parte opposta al documento all.H).
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Parte opponente invoca alla fattispecie in esame, ( serie Q 138986 e Q
138987 sottoscritti in data 30.07.1992 ) l'applicazione dell'art. 157 del Codice
Postale (D.P.R. n. 156/1973) per il rinvio contenuto nell'art. 182 dello stesso
Codice che, così dispone:” in quanto non sia disposto diversamente dal pre- sente capo, al servizio dei buoni postali fruttiferi si applicano le norme che re- golano il servizio dei libretti postali di risparmio” (tra cui l'art. 157 c.p. ap- punto).
Tale rinvio, regola le opposizioni al rimborso:
a) esclusivamente da parte di ciascuno degli intestatari nel caso di Buoni emessi a favore di più persone;
b) da parte dei rappresentanti legali;
c) da parte di ciascun coerede, sui Buoni intestati o cointestati a persone de- funte;
d) da parte dei titolari i cui Buoni si trovino in possesso di altre persone.
Il pagamento dei due buoni resta quindi “bloccato” fino a revoca dell'opposi- zione da parte di chi l'ha effettuata o su provvedimento autorizzativo dell'Autori- tà Giudiziaria.
Tale disciplina si applica ai Buoni fruttiferi postali emessi fino al 27.12.2000.
Per i Buoni fruttiferi postali emessi dal 28.12.2000 (data di entrata in vigore del D.M. 19 dicembre 2000 con la quale sono state abrogate alcune norme del
Codice Postale, tra cui l'art. 157), non è più ammissibile l'opposizione al rimbor- so formulata da uno dei cointestatari con pari facoltà di riscossione o da altri aventi diritto, secondo quanto in precedenza previsto dal Codice Postale.
Ciò perché, il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284 ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che "Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che sta- biliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni frutti- feri postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del decreto del
Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e relative norme di esecuzio- ne. I rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori".
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Quindi, l'art. 157 in esame, continua ad applicarsi ai rapporti sorti anteceden- temente, come i due buoni postali contratti nel 1992.
Risulta quindi corretto – per i buoni di cui è causa - il diniego fornito da parte opponente che, consente al contitolare in quanto tale, di chiedere di non procede- re a liquidare il buono di cui è cointestatario, diniego da comunicarsi ed efficace in quanto tale, a prescindere dalle motivazioni (che non possono essere vagliate dall'ente emittente e non sono oggetto del presente giudizio).
In ordine alla presunta contraddittorietà dell'ente rispetto ad altri buoni postali di cui ha concesso la riscossione, sebbene cointestati, l'opposta trascura che mancava la previa opposizione di uno dei contitolari. In sede di note scritte, par- te opposta deposita un precedente della medesima sezione del tribunale che viene invocato a sostegno delle ragioni a favore della liquidazione delle somme di cui ai buoni contesi.
Il precedente richiama, due arresti della giurisprudenza di legittimità che rego- lano, tuttavia, fattispecie distinte da quella in esame.
Le fattispecie esaminate dai due precedenti della Corte di Cassazione (Cass., sez. 1, ord. 26 luglio 2023, n. 22577; Cass., sez. 1, sent. 13 settembre 2021, n.
24639) attengono all'ipotesi in cui, a fronte del decesso di uno dei cointestatari, al momento della richiesta di riscossione del buono postale da parte dell'altro contitolare superstite, l'ente poste chieda per procedere alla liquidazione, la co- municazione di un consenso espresso ad opera degli eredi del contitolare decedu- to. Le pronunzie riconoscono il diritto di un singolo coerede di ottenere il rim- borso dei buoni fruttiferi postali ereditati senza necessità del consenso degli altri eredi. Ciò perché, i buoni fruttiferi, quali titoli di legittimazione pagabili a vista, si differenziano dai libretti di risparmio, rendendo inapplicabile l'art. 187 del
DPR 256/1989 in tema di libretti postali, che richiede la quietanza di tutti gli aventi diritto.
Infatti, si rileva, l'art. 203 DPR 256 del 1989, estende le norme relative al ser- vizio dei libretti di risparmio postali, al servizio dei buoni postali fruttiferi, in quanto applicabili”.
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La diversità ontologica tra libretto postale e buono postale fruttifero, impliche- rebbe quindi la non applicazione in quanto incompatibile, dell'art. 187 su citato.
Ciò chiarito, in ordine alla non rilevanza dei principi espressi, milita da un lato la differenza della fattispecie in esame, ovvero ipotesi in cui uno dei contitolari del buono postale si opponga alla riscossione ad opera dell'altro contitolare, dall'altro la diretta applicazione dell'art. 157 del Codice Postale (D.P.R. n.
156/1973, norma applicabile alla fattispecie in esame) per il rinvio contenuto nell'art. 182 dello stesso Codice Postale.
Il rinvio, opera in via diretta, e senza valutazione di compatibilità, alle norme per i libretti postali, salvo espressa disposizione in senso contrario, con ciò limi- tando l'applicazione ai soli casi indicati dal legislatore.
“In quanto non sia disposto diversamente dal presente capo, al servizio dei buoni postali fruttiferi si applicano le norme che regolano il servizio dei libretti postali di risparmio”. Ne consegue che, il legislatore, almeno per i buoni postali emessi sino al 27.12.2000, consapevole della disciplina dei buoni quali titoli pa- gabili a vista, e sul presupposto del pari diritto alla riscossione, ha espressamente riconosciuto a ciascun contitolare la possibilità di tutelare specifici interessi fa- centi capo al singolo, tramite la comunicazione di un'opposizione.
Ne consegue che il decreto deve essere revocato attesa la legittima condotta dell'intermediario. Le spese, stante la presenza di contrasti anche nella giurispru- denza di merito, si compensano.
P.Q.M.
Il Tribunale di AP, Sezione II, definitivamente pronunziando, così provvede:
- Accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- Compensa le spese di lite;
AP 22/05/2025 Il Giudice
Diego Ragozini
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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