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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 22/04/2025, n. 967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 967 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1924/2022
Successivamente, all'udienza del 22/04/2025, che si svolge con la modalità cd. 'da remoto' attraverso la piattaforma TEAMS di Microsoft Office, ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c., di fronte al Dr. Eugenia Tommasi di Vignano, sono presenti dalle rispettive postazioni da remoto per parte attrice l'Avv. M.
Sassone, per il l'Avv. G. Cinalli. Controparte_1
Il giudice invita i procuratori delle parti a discutere oralmente la causa, come già stabilito.
Il procuratore di parte attrice si richiama alla propria memoria conclusiva, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate. Sul danno da fermo tecnico, insiste nel suo riconoscimento in sentenza richiamando quanto già osservato sul tema nella memoria conclusiva. Per il caso di accoglimento della domanda risarcitoria attorea, chiede comunque anche la liquidazione delle spese ante causam di negoziazione assistita.
Il procuratore del discute oralmente la causa Controparte_1
richiamandosi al contenuto della propria memoria conclusiva. Contesta
l'attendibilità dell'unico teste sentito, il Sig. , come già eccepito e CP_2
per le ragioni già segnalate. Gli altri testimoni attorei non sono comparsi.
Quanto alla mancata denuncia di falsa testimonianza, segnala che si verte in causa civile in cui non occorre la denuncia penale per falsa testimonianza, essendo sufficiente l'accezione di inattendibilità, come già ritualmente sollevata dal CP_1
Il procuratore attoreo osserva in replica che i soggetti a bordo del veicolo erano tre e che il cugino 'lasciato a casa' non necessariamente è quello che ha reso dichiarazioni in istruttoria. Inoltre, anche al netto delle dichiarazioni di detto teste, il danno è provato anche sulla base delle dichiarazioni rese dal legale rappresentante della . CP_3
1 All'esito della discussione e della successiva camera di consiglio, il Giudice
Dr. Eugenia Tommasi di Vignano, dando pubblica lettura del dispositivo e dei motivi, ha pronunciato la presente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1924/2022
promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
SASSONE MATTEO, presso il cui studio in BREMBATE (BG) VIA
VITTORIO VENETO 25 ha eletto domicilio, come da mandato difensivo in atti;
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
CINALLI ALESSANDRA, presso il cui studio in VIA V.DE GAMA, 7 37138 ha eletto domicilio, come da mandato difensivo in atti;
CP_1
PARTE CONVENUTA
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr.
Cass. 3636/07; Cass. Sez. Lav. 8053 del 22/5/12 e Cass. 11199 del 4/7/12) ed evidenziato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare 'concisamente' la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118
2 disp.att.c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - che risultano “…rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata (Cass. n. 17145/06; Cass. Sez. 3, n.
22801 del 28/10/09; Cass. Sez. 2, n. 5241 del 04/03/11); richiamata adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile - ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992 - non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti
(cfr. anche, nel medesimo senso, Cass. ord. 22562 del 07/11/2016; Cass.
n. 9334 del 08/05/2015); richiamata la nota 13/10/16 prot. n. 5093/1.2.1/3 del Presidente della Corte
d'Appello di Venezia, che rimanda al provvedimento 14/9/16 del primo
Presidente della Corte di Cassazione sulla motivazione sintetica dei provvedimenti civili;
richiamato integralmente per relationem il contenuto dell'atto di citazione, con il quale il sig. ha chiesto al Tribunale di Verona la Parte_1 condanna del al risarcimento del danno di € 6.938,09, Controparte_1
che assume patito in data 19/10/19, allorquando, alle ore 14,30, alla guida del proprio veicolo BMW modello 118D targato FM490LR impattava in una
3 buca non segnalata presente nel manto stradale lungo la Via Unità D'Italia
125 del Comune di , all'altezza del locale commerciale “Salone CP_1
Rodriguez”, con conseguente danno materiale alla vettura, oltre al risarcimento del danno da fermo tecnico del veicolo e al rimborso delle spese di lite, tra le quali anche quelle, necessarie, di negoziazione assistita, non andata a buon fine per rifiuto della controparte alla composizione amichevole della lite;
richiamato integralmente per relationem il contenuto della comparsa di costituzione e risposta, con la quale il , senza negare la Controparte_1
custodia in capo al ove si è verificato il sinistro e Controparte_4
quindi il danno, ha contestato la domanda risarcitoria attorea come infondata richiedendone il rigetto, assumendo: A) sul piano dell'an: i) la mancata prova da parte dell'attore del nesso di causalità tra l'evento dannoso e la buca asseritamente presente sul manto stradale, per avere l'attore omesso anche la prova specifica che l'evento si sia verificato proprio sulla strada indicata e a causa della buca di cui ha prodotto le foto;
ii) che l'attore ha tenuto una condotta negligente e/o imprudente tale da contribuire alla causazione dello stesso ex art. 1227 cod.civ., tenuto conto che l'evento sarebbe avvenuto in orario diurno, in condizioni metereologiche di sereno, in luogo che lo stesso attore assume di percorrere frequentemente e considerato altresì che la buca non rappresentava un'insidia essendo ben visibile;
B) sul piano del quantum: i) che le parti avevano concordato un importo risarcitorio di € 6799 IVA inclusa (cfr. doc. 3), mentre l'attore ha richiesto risarcimento per importo superiore;
ii) che sulla fattura CV5691 sarebbe riportata l'indicazione non pagato, mentre la causale dell'altro documento attoreo CR52234 (disco freno) sarebbe già ricompresa nella causale della prima (disco freno); iii) che il danno da fermo tecnico non è in re ipsa, ma deve essere oggetto di prova specifica e rigorosa;
iv) che le spese di negoziazione assistita non sono rimborsabili, tenuto conto che la
4 legge le pone a carico dell'eventuale soccombente unicamente quando questi non abbia risposto all'invito o si sia rifiutato senza motivare, mentre nel caso di specie, la mancata partecipazione del sarebbe CP_1
giustificata, come si ricava dagli stessi doc.ti 7 e 8 attorei (senza contare che manca qualsiasi fattura della prestazione asseritamente svolta in sede di negoziazione assistita);
così sinteticamente riepilogate le contrapposte posizioni delle parti;
ritenuto che la domanda attorea debba essere accolta per quanto di ragione;
rilevato, innanzitutto, che il non ha efficacemente Controparte_1 contestato la sussistenza della responsabilità dell'ente ai sensi dell'art. 2051 cod.civ. (cfr. comparsa di costituzione e risposta, pag. 1), che - come noto - fonda la responsabilità risarcitoria sulla sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e sulla relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla;
osservato, a tale riguardo, che - contrariamente a quanto assume il
- la responsabilità del proprietario pubblico della strada ai sensi CP_1
dell'art. 2051 cod.civ. può essere esclusa solo se si accerta l'impossibilità di esercitare il controllo sul bene per la notevole estensione e l'uso generalizzato dello stesso, avuto riguardo non solo all'estensione, ma alle precipue caratteristiche, tra le quali la posizione, dovendosi valorizzare, quale figura sintomatica della possibilità di un effettivo controllo da parte del la circostanza che la via si trovi o meno - come nel caso di specie CP_1
- entro il perimetro urbano, laddove il controllo può essere più efficace;
rilevato che, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. SS.UU. n.
20943 del 30/06/22), la responsabilità di cui all'art. 2051 cod.civ. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua
5 configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
osservato, a tale ultimo riguardo, che nessuna prova liberatoria di caso fortuito è stata fornita da parte convenuta, che si è limitato ad invocare - senza tuttavia dimostrare - il concorso di colpa dell'attore;
osservato che la prova del nesso causale tra il danno all'autovettura denunciato dall'attore e la buca collocata nel manto stradale lungo la via
Unità D'Italia 125 del Comune di , all'altezza del locale commerciale CP_1
“Salone Rodriguez”, è stata offerta in causa:
i) dalle chiare dichiarazioni rese in istruttoria dal teste - Testimone_1
alle quali si rimanda integralmente per relationem, per esigenze di brevità - presente al fatto in qualità di trasportato sull'autovettura attorea nel momento in cui il mezzo ha impattato all'interno della buca stradale, nel corso di una normale percorrenza, a velocità moderata e, quindi, adeguata al contesto urbano (anche in ragione delle condizioni di traffico stradale, che il teste ha parimenti confermato);
ii) dalle fotografie della buca, collocata lungo la Via Unità D'Italia 125 del
Comune di , all'altezza del locale commerciale “Salone Rodriguez” CP_1
(cfr. doc. 1 attoreo);
ritenuto, quanto alla prova testimoniale assunta in causa, che non sia sufficientemente persuasiva l'eccezione del in ordine Controparte_1
alla inattendibilità delle dichiarazioni rese dal teste per il denunciato contrasto tra quanto dichiarato da quest'ultimo innanzi al giudice (“…sono il cugino dell'attore”) e quanto dichiarato dallo stesso attore nel Modulo
Richiesta Risarcimento Danni di cui al doc. 2 attoreo nel descrivere il
6 momento di accadimento del sinistro (“…nel mentre tornavo verso casa, dopo aver portato mio cugino a casa sua”), tenuto conto che: i) le dichiarazioni rese dal teste sono chiare, intrinsecamente non contraddittorie e precise;
ii) il contrasto non è insito nelle dichiarazioni rese al giudice dal teste, ma investe una separata dichiarazione dell'attore; iii) non è nota in causa la relazione di parentela tra i testi non comparsi e l'attore; iv) in assenza di lesioni alle persone, l'omessa chiamata sul luogo del fatto delle forze dell'ordine non è di per sé indice di falsa ricostruzione dell'accaduto, e quindi di mancanza di prova del nesso causale tra fatto e danno;
osservato, poi, che l'esame del corredo fotografico attoreo riproducente la buca dimostra che l'area dissestata non era ben visibile, risultando sostanzialmente mimetizzata con il resto del sedime stradale, al punto da non rendere percepibile all'utente medio la presenza di un pericolo, soprattutto in condizioni, come quelle del giorno del fatto, di traffico stradale, cioè di scorrimento di altre autovetture sulla strada tali da impedire la chiara visione d'insieme dell'area ove era sita la buca;
rilevato, poi, che, per quanto confermato anche dal teste , la buca CP_2
stessa non era né recintata, né segnalata, né corredata di cartelli recanti avvisi di pericolo o altro, sicché la stessa rappresentava oggettivamente una pericolosa insidia per l'utente della strada, anche - si aggiunga - per l'utente conoscitore dei luoghi, non essendo nota in causa l'epoca in cui la buca si è formata o si è aggravata, determinando l'insorgenza dell'insidia;
osservato che, a conferma della natura insidiosa della buca, milita anche il fatto che, successivamente al sinistro, l'ente custode della strada ha provveduto alla riparazione del manto stradale (cfr. doc. 9 attoreo);
ritenuto, pertanto, sufficientemente provato in causa il nesso causale tra la res in custodia, l'evento dannoso e il danno denunciato dall'attore;
7 osservato, sul piano del quantum, che l''importo di € 6.938,09 di cui l'esponente ha chiesto il risarcimento risulta documentato dalle fatture
CV5691/2019 di € 6.799,56 e CR52234/19 di € 138,53= (cfr. doc. 4 attoreo) rese dalla di OL (VR), che ha proceduto alla CP_5
materiale riparazione della vettura danneggiata;
rilevato che l'istruttoria ha consentito di accertare che le fatture stesse sono state pagate personalmente dall'attore (cfr. dichiarazioni rese dal teste
Direttore generale di nonché legale Testimone_2 CP_5 rappresentante della società medesima, all'udienza del 04/07/23);
rilevato che, in ordine a tali fatture, il teste all'epoca dei fatti Tes_3 responsabile dell'officina della ha precisato che “…la fattura CP_5
CR52234 che mi viene esibita come doc. 4 attoreo inerisce all'autovettura dell'attore BMW con targa FM 490LR, perché la fattura stessa riporta
l'indicazione espressa del numero di telaio, che è un numero univoco che non può che riferirsi ad un'unica autovettura che, nella specie, è quella attorea. Il fatto che le due fatture rechino la stessa dicitura “disco freno” è spiegato dal fatto che quella autovettura ha due dischi freni anteriori, e quindi c'è una fattura per un disco e un'altra fattura per l'altro disco. Sono state emesse due fatture, perché il disco freno di sinistra non era coinvolto nel sinistro direttamente, ma, per ragioni di sicurezza, quando accade un sinistro che colpisce un disco freno, si deve obbligatoriamente cambiare anche l'altro, come da direttiva vincolante della casa madre BMW” (cfr. dichiarazioni rese dal teste all'udienza del 16/03/23);
osservato, pertanto, che, riconosciuto il complessivo danno patrimoniale alla vettura di € 6.938,09, il va condannato al Controparte_1 pagamento in favore dell'attore dell'importo medesimo, oltre agli interessi legali calcolati sulla somma rivalutata anno per anno dalla data dell'esborso, sino all'effettivo soddisfo;
8 ritenuto, quanto al danno da c.d. fermo tecnico dell'autovettura per il tempo delle riparazioni, che la domanda attorea non possa essere accolta;
osservato, invero, che, secondo la giurisprudenza della Cassazione, il danno da fermo tecnico di veicolo non è in re ipsa , ma dev'essere provato, non identificandosi con la mera indisponibilità, totale o parziale, del mezzo, ma concretandosi nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un veicolo sostitutivo, ovvero della perdita di proventi subita per il suo mancato o diminuito uso, pregiudizi causalmente riconducibili all'illecito o all'inadempimento in base al ragionamento presuntivo (cfr.
Cass. n. 32946 del 17/12/24);
rilevato, a tale riguardo, che, seppure il teste abbia confermato Tes_2
che, in ragione delle necessarie riparazioni, il veicolo attoreo è rimasto ricoverato presso l'autofficina S.p.A. dal 19/10/19 sino al 24/12/19, CP_3
è mancata del tutto da parte dell'attore la prova della spesa sostenuta per procacciarsi un veicolo sostitutivo, ovvero della perdita di proventi subita per il suo mancato o diminuito uso, sicché la correlativa domanda risarcitoria attorea va respinta;
venendo, in ultimo, alla domanda attorea di rifusione dei costi di negoziazione assistita e ritenuto che la stessa debba essere respinta;
osservato che la legge prevede la possibilità di porre le relative spese a carico del soggetto soccombente esclusivamente nel caso in cui questi non abbia risposto all'invito o si sia rifiutato senza fornire motivazioni (cfr. art. 4,
1 comma, D.L. 12/09/14 n. 132);
rilevato che, nel caso di specie, non è mancata risposta all'invito (cfr. doc.ti
7 e 8 di parte attrice), avendo il e la Compagnia negato la CP_1
partecipazione alla procedura in virtù della ritenuta mancanza di prova del fatto - come peraltro lamentata dal convenuto anche nella CP_1
9 presente sede giudiziale - che non può di per sé ritenersi indice di una condotta di abuso del processo;
osservato che le spese seguono la prevalente soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in base ai valori medi del D.M. 55/14, tenuto conto del valore della causa come prospettato in atto di citazione e dell'attività svolta (fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria al 100%).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda di parte attrice, condanna il al pagamento in favore dell'attore dell'importo di € Controparte_1
6.938,09, oltre agli interessi legali calcolati sulla somma rivalutata anno per anno dalla data dell'esborso, sino all'effettivo soddisfo;
2) rigetta le ulteriori domande di parte attrice;
Condanna il a rifondere all'attore le spese di lite, che si Controparte_1 liquidano in € 5077,00 per compensi e € 237,00 per spese, oltre rimborso forfettario 15%, IVA come per legge e CPA, con distrazione diretta nei confronti del difensore anticipatario, come da richiesta in atto introduttivo.
Verona, 22/04/2025
Il Giudice
Dr. Eugenia Tommasi di Vignano
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