Cass. civ., sez. II, sentenza 10/10/1962, n. 2903
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Sentenza 10 ottobre 1962

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La legge regionale siciliana 14 luglio 1950 n 54, nello stabilire, in tema di contratti di affitto di fondi rustici, la riduzione degli estagli in ragione del trenta per cento, ha posto la riduzione medesima a carico del locatore che possedesse 'a qualsiasi titolo' almeno dodici ettari di terreno. Tenendo presente la ratio della norma, deve ritenersi che, nel caso di piu locatori ex indiviso del fondo locato o di piu fondi, e indispensabile avere riguardo alla quota di ognuno, per vedere se ciascuno possegga, da solo, piu della quota minima di legge. Ed a tal fine, riferendosi la legge al possesso 'a qualsiasi titolo', deve aversi riguardo all'effettivo godimento del fondo da parte del locatore, per cui, nell'ipotesi suddetta, deve tenersi conto anche del possesso pro quota a titolo di usufrutto, al fine, eventualmente, di dedurlo dal possesso del proprietario del fondo.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 10/10/1962, n. 2903
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2903
    Data del deposito : 10 ottobre 1962

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