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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/09/2025, n. 9459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9459 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 1^ Sezione Lavoro n. 41316/2024 R. Gen.
Il Giudice designato dr. Massimo PAGLIARINI nella causa
T R A in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 elettivamente domiciliata in Genzano di Roma (RM), via Italo Belardi 10, presso lo studio dell'avv. Cesare Mancini che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti opponente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, Piazzetta Duca
D'Aosta 265, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Caccavale che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
opposta
N O N C H E '
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato CP_2 in Roma, via Cesare Beccaria 29, rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Faddili in virtù di procura in atti opposto all'udienza del 29.9.2025 ha pronunciato la seguente sentenza
DISPOSITIVO rigetta l'opposizione; condanna la società opponente a rimborsare in Parte_1 favore di e in favore dell' i compensi legali Controparte_1 CP_2
che si liquidano, per ciascuna di dette parti, in € 6.872,50, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 15.10.2024 la si è vista recapitare da Parte_1 [...]
una intimazione a pagare, entro 5 giorni, la somma Controparte_1 complessiva di € 669.688,54, risultante da quattro cartelle di pagamento (con oggetto debiti tributari) e da due avvisi di addebito (intimazione di pagamento CP_2
n. 097 2024 91196089 28/000).
La società ha proposto opposizione avverso detta intimazione, limitatamente ai due sottostanti avvisi di addebito (n. 39720220019660142000 e n. CP_2
39720230003288178000), formulando una serie di eccezioni e sostenendo che detti avvisi non le erano mai stati notificati
Si sono costituiti in giudizio sia che Controparte_1 CP_2
contestando entrambe per più motivi la fondatezza dell'opposizione.
All'odierna udienza la causa è stata decisa.
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L'opposizione proposta dalla società è infondata.
Essa è stata depositata in data 12.11.2024, dopo venti giorni dalla notifica dell'atto impugnato (notifica come detto effettuata in data 15.10.2024), sicché tutte le eccezioni aventi ad oggetto pretesi vizi di forma dell'intimazione non possono essere esaminate (per tutte, Cass.19.10.2015, n. 21080).
Quanto poi all'eccepita mancata notifica dei due avvisi di addebito sottostanti l'intimazione di pagamento opposta, detta doglianza è smentita dalla produzione documentale dell' dalla quale si ricava che entrambi gli atti sono CP_2
stati notificati via pec in data 18.10.2022 (il primo) e 31.5.2023 (il secondo), all'indirizzo della società opponente ( . Email_1
Al riguardo, va ricordato che la notifica di una cartella di pagamento (o di un avviso di addebito in formato “.pdf” è valida, non essendo necessario CP_2 adottare il formato “.p7m”, atteso che il protocollo di trasmissione mediante pec è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella (o dell'avviso) all'organo da cui promana (cfr. Cass. 3.12.2024, n. 30922) e che in tema di notifica a mezzo pec la copia su supporto informatico della cartella (o dell'avviso), in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso (cfr. Cass. 19.12.2023, n.
35541).
2 Ciò detto in ordine alla regolarità della notifica dei due avvisi di addebito, dalla loro mancata tempestiva opposizione consegue la preclusione dell'esame di tutte le doglianze, di forma e di merito, che avrebbero dovuto essere proposte dalla società opponente in sede di tempestiva opposizione avverso i predetti avvisi.
Né è trascorso alcun termine di prescrizione (la cui relativa eccezione peraltro non è stata nemmeno sollevata), poiché tra la data di notifica dei due avvisi di addebito e la data di notifica dell'intimazione opposta in questa sede CP_2
(idoneo atto interruttivo del relativo termine) non è trascorso un quinquennio.
Da ultimo, l'istanza di rateizzazione proposta dalla società nel corso del giudizio ha ad oggetto carichi diversi dai due addebiti in esame, entrambi CP_2 sottostanti l'intimazione di pagamento opposta.
Di conseguenza, l'intera opposizione deve essere rigettata.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte opponente in favore di entrambe le parti convenute.
Nella liquidazione delle spese del giudizio si è tenuto conto della tabella n. 4
(cause di previdenza) allegata al Dm n. 147/2022, del valore della controversia (da
€ 260.000,01 a € 520.000,00, pari all'importo complessivo riportato nei due avvisi di addebito e si sono considerate solo le fasi 1, 2 e 4 (studio, introduttiva e CP_2 decisionale) i cui valori medi sono stati tutti ridotti fino al 50% per la semplicità della questione esaminata.
Roma, 29.9.2025.
Il giudice
Massimo Pagliarini
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