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Sentenza 28 luglio 2024
Sentenza 28 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 28/07/2024, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Antonio Giovanni Provazza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1958 del R.G.V.G. dell'anno 2023, trattenuta in decisione con provvedimento del 26.01.2024, vertente
TRA
Avv. Maria Gorizia (C.F. ) che si difende in proprio;
Pt_1 C.F._1
RICORRENTE
CONTRO
, contumace;
Controparte_1
RESISTENTE
Oggetto: opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/02.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
L'opponente lamenta l'erronea liquidazione dei compensi per violazione del DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022, nonché l'omessa liquidazione della fase istruttoria nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa proposto nella qualità di difensore di
[...]
iscritto al n. 2135/21 r.g. dinnanzi al Giudice di Pace di Cosenza, e di valore pari Parte_2
ad € 346,00.
Il non si è costituito in giudizio. Controparte_1
Tanto premesso, va dichiarata, preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia del
, regolarmente evocato in giudizio e non costituitosi. Controparte_1
Si osserva che dagli atti risulta che difesa e rappresentata dall'odierno Parte_2
ricorrente, proponeva ricorso per l'annullamento dei verbali di contestazione n.1065029 e n.
1065028 del 13.04.2021 elevati dai Carabinieri – Stazione di Dipignano, nella parte in cui prevedono la sanzione pecuniaria e la sanzione accessoria del sequestro amministrativo comminati alla Sig.ra Parte_2
Il ricorso veniva iscritto al n. 2135/21 r.g. presso l'ufficio del Giudice di Pace di Cosenza.
1 veniva ammessa al patrocinio a spese dello stato con delibera del COA di Parte_2
Cosenza in data 10.05.2021, su istanza protocollata in data 15.04.2021 al n. 2021/1067, che attestava l'iscrizione dell'avv. nell'elenco di cui all'art. 80 DPR 115/02. Pt_1
Nel merito, va innanzitutto precisato che i compensi devono essere liquidati secondo le tariffe come modificata dal D.M. 147/22, atteso che l'attività difensiva si è esaurita al momento della entrata in vigore dello stesso (23.10.22).
Infatti, ai sensi dell'art. 6 del D.M. 147/22, “Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”.
È fondato, inoltre il motivo di opposizione con il quale l'istante lamenta la mancata liquidazione dei compensi relativa alla fase trattazione/istruttoria. Infatti, dai verbali prodotti e relativi al giudizio per il quale la liquidazione viene chiesta, emerge che vi è stata attività consistita nell'esame dei testi.
Ciò posto, tenuto conto del valore della controversia, rientrante nello scaglione fino a €
1.100.00, l'attività difensiva svolta e l'impegno profuso si reputano congrui i valori medi previsti dalla tariffa professionale, in applicazione dei quali devono essere liquidate le seguenti somme: € 68,00 per la fase di studio;
€ 68,00 per la fase introduttiva;
€ 68,00 per la fase di trattazione/istruttoria; € 142,00 per la fase decisoria. In totale € 346,00.
Applicata la dimidiazione di cui all'art. 130 D.P.R. 115/02, va in definitiva liquidata la somma di € 173,00.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, liquida in favore dell'Avv. Dattilo
Maria Gorizia, la somma di € 173,00, oltre rimborso spese forfetarie, cpa e iva, a carico dello
Stato;
- condanna il al rimborso delle spese processuali, che liquida in € Controparte_1
98,00 per esborsi ed € 231,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie, cpa e iva.
Cosenza, 28.7.2024
Il giudice dott. Antonio Giovanni Provazza
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Antonio Giovanni Provazza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1958 del R.G.V.G. dell'anno 2023, trattenuta in decisione con provvedimento del 26.01.2024, vertente
TRA
Avv. Maria Gorizia (C.F. ) che si difende in proprio;
Pt_1 C.F._1
RICORRENTE
CONTRO
, contumace;
Controparte_1
RESISTENTE
Oggetto: opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/02.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
L'opponente lamenta l'erronea liquidazione dei compensi per violazione del DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022, nonché l'omessa liquidazione della fase istruttoria nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa proposto nella qualità di difensore di
[...]
iscritto al n. 2135/21 r.g. dinnanzi al Giudice di Pace di Cosenza, e di valore pari Parte_2
ad € 346,00.
Il non si è costituito in giudizio. Controparte_1
Tanto premesso, va dichiarata, preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia del
, regolarmente evocato in giudizio e non costituitosi. Controparte_1
Si osserva che dagli atti risulta che difesa e rappresentata dall'odierno Parte_2
ricorrente, proponeva ricorso per l'annullamento dei verbali di contestazione n.1065029 e n.
1065028 del 13.04.2021 elevati dai Carabinieri – Stazione di Dipignano, nella parte in cui prevedono la sanzione pecuniaria e la sanzione accessoria del sequestro amministrativo comminati alla Sig.ra Parte_2
Il ricorso veniva iscritto al n. 2135/21 r.g. presso l'ufficio del Giudice di Pace di Cosenza.
1 veniva ammessa al patrocinio a spese dello stato con delibera del COA di Parte_2
Cosenza in data 10.05.2021, su istanza protocollata in data 15.04.2021 al n. 2021/1067, che attestava l'iscrizione dell'avv. nell'elenco di cui all'art. 80 DPR 115/02. Pt_1
Nel merito, va innanzitutto precisato che i compensi devono essere liquidati secondo le tariffe come modificata dal D.M. 147/22, atteso che l'attività difensiva si è esaurita al momento della entrata in vigore dello stesso (23.10.22).
Infatti, ai sensi dell'art. 6 del D.M. 147/22, “Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”.
È fondato, inoltre il motivo di opposizione con il quale l'istante lamenta la mancata liquidazione dei compensi relativa alla fase trattazione/istruttoria. Infatti, dai verbali prodotti e relativi al giudizio per il quale la liquidazione viene chiesta, emerge che vi è stata attività consistita nell'esame dei testi.
Ciò posto, tenuto conto del valore della controversia, rientrante nello scaglione fino a €
1.100.00, l'attività difensiva svolta e l'impegno profuso si reputano congrui i valori medi previsti dalla tariffa professionale, in applicazione dei quali devono essere liquidate le seguenti somme: € 68,00 per la fase di studio;
€ 68,00 per la fase introduttiva;
€ 68,00 per la fase di trattazione/istruttoria; € 142,00 per la fase decisoria. In totale € 346,00.
Applicata la dimidiazione di cui all'art. 130 D.P.R. 115/02, va in definitiva liquidata la somma di € 173,00.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, liquida in favore dell'Avv. Dattilo
Maria Gorizia, la somma di € 173,00, oltre rimborso spese forfetarie, cpa e iva, a carico dello
Stato;
- condanna il al rimborso delle spese processuali, che liquida in € Controparte_1
98,00 per esborsi ed € 231,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie, cpa e iva.
Cosenza, 28.7.2024
Il giudice dott. Antonio Giovanni Provazza
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