TRIB
Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/03/2025, n. 3178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3178 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, nella persona del GOP, dott. Paolo
Madonna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 23210/2019 di R.G.
TRA
(P.IVA ), con sede in Parte_1 P.IVA_1
Napoli alla Via Privata Domenico Giustino n. 3/A, in persona del legale rappresentante p.t., dott. , elettivamente domiciliata in Parte_2
Napoli alla Via Roberto Bracco n. 45, presso lo studio degli Avv.ti Tiziana
Marone (C.F. ) e Antonio Attore (C.F. C.F._1
. C.F._2
OPPONENTE
E
(P. IVA NTroparte_1
), con sede legale in Camerata Picena (AN) in Località Saline P.IVA_2
(CAP 60020), in persona del legale rappresentante sig. NTroparte_2
(Cod. Fisc. ), rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._3
Riccardo Leonardi (C.F. ), del Foro di Ancona, ed C.F._4 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Lorenzo Zampaglione (C.F. ), del Foro di Napoli, sito in Napoli (NA) alla C.F._5
Via F. Crispi n. 32.
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 4390/2019 – subappalto
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare dell'11.07.2024.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 4390/2019 emesso in data 10.06.2019, il Tribunale di Napoli accoglieva il ricorso presentato dalla NTroparte_1
- nei confronti della per il
[...] Parte_1 pagamento dell'importo di euro 210.717,30 oltre interessi ex art. 4 e 5 D. Lgs
231/02 dalla scadenza delle singole fatture insolute nn. 1298 del 16.09.2011,
1395 del 30.09.2011, 1538 del 31.10.2011 al soddisfo, nonché delle spese del procedimento liquidate in euro 406,50 per esborsi, euro 2135,00 per compensi professionali, ai sensi del DM 55/2014, oltre spese forfettarie, oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge,
Avverso il suddetto decreto ingiuntivo, con atto di citazione ritualmente notificato in data 16.07.2019, proponeva opposizione la Parte_1
che, eccepita l'assoluta infondatezza della pretesa creditoria,
[...]
disconosceva, anzitutto, le fatture poste a base della ingiunzione di pagamento, pervenutele oltre 14 mesi dalla loro emissione, e la documentazione a corredo, mai da essa sottoscritta e conosciuta;
deduceva, comunque, la efficacia meramente indiziaria delle fatture e l'insussistenza, dunque, dei presupposti di cui all'art 633 ss. c.p.c.; deduceva ancora la sua estraneità al preteso rapporto obbligatorio, sostenendo di non aver mai conferito alcun incarico alla per l'intermediazione di rifiuti dalla CP_1
- 2 - stessa svolta nel sito di Porto di Ortona. Infine, si opponeva alla concessione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto. In ragione di tanto, concludeva affinché il Tribunale adito volesse: “a) nel merito, dichiarare la nullità, annullare e, in ogni caso, revocare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 4390/2019 emesso dal Tribunale di Napoli in data 10.06.2019, in quanto totalmente infondato in fatto ed in diritto;
b) il tutto con vittoria di spese di lite, diritti ed onorari di causa, oltre spese generali nella misura del
15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore degli scriventi procuratori ,dichiaratisi antistatari”.
Radicatosi il giudizio, si costituiva ritualmente l'opposta
[...]
con comparsa di costituzione e risposta NTroparte_1
con domanda riconvenzionale, premettendo di avere ricevuto, in subappalto, incarico dalla per lo svolgimento di attività di Parte_3
intermediazione in punto di smaltimento dei rifiuti prodotti nel cantiere del sito Porto di Ortona (Chieti), per la quale emetteva le tre omologhe;
eccepiva, poi, l'infondatezza del disconoscimento delle fatture emesse operato dalla
In via subordinata, demandava il pagamento della somma di Parte_3
euro 210.717,30 a titolo di arricchimento senza causa, per avere parte opponente ricevuto l'intera opera di gestione e smaltimento dei rifiuti e non aver corrisposto il quantum fatturato, chiedendo infine concedersi la provvisoria esecuzione del decreto opposto, non risultando l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione. Alla luce di quanto sopra indicato, rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: -In via preliminare: ai sensi dell'art. 648 c.p.c., dichiarare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 4390/2019 emesso dal Tribunale di Napoli, Sezione XII
Civile, in data 10.06.2019, RG 16402/2019, per le ragioni di cui in narrativa.
-In via principale, nel merito: rigettare l'opposizione proposta nella domanda attorea, in quanto infondata in fatto e diritto per tutte le ragioni di cui in narrativa, e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n.
- 3 - 4390/2019, emesso dal Tribunale di Napoli, Sezione XII Civile, in data
10.06.2019, RG 16402/2019 . - In via riconvenzionale e subordinata: condannare la in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., al pagamento di € 210.717,30 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ovvero in quella diversa misura, maggiore o minore, che risulterà di Giustizia per le ragioni di cui in narrativa. -In ogni caso, con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi alla fase monitoria e al presente giudizio”
Sulle posizioni così riassunte dalle parti nel verbale di prima udienza, il
Giudice rigettava la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto con concessione alle parti dei richiesti termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. All'udienza del 14.01.2021, celebratasi in modalità cartolare, il Giudice rigettava le istanze istruttorie formulate da parte opposta, rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28.02.2022, poi rinviata nuovamente al 13.04.2023. Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. emessa in data 18.04.2023, il Giudice riservava la causa in decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
A scioglimento della riserva, il giudice, vista l'istanza di revoca dell'ordinanza del 14.1.2021, formulata dall'opposta con le note scritte depositate per l'udienza del 28/02/2022, con l'ordinanza del 04/11/2023,in parziale modifica dell'ordinanza del 14.01.2021, ammetteva l'interrogatorio formale dell'opponente, rinviando all'udienza del 14.03.2024 per il suo raccoglimento;
indi, rinviava all'11.07.2024 nuovamente per la precisazione delle conclusioni, riassegnando, con l'ordinanza del 29.07.2024, la causa a sentenza con concessione degli ordinari termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Sulle depositate comparse conclusionali e repliche la causa giunge ora a questo Tribunale ai fini della decisione.
- 4 - L'opposizione è fondata e va accolta per i motivi di seguito precisati.
Va precisato, preliminarmente, riguardo all'onere della prova, che il giudizio instaurato in seguito all'opposizione al decreto ingiuntivo ricalca, sotto il profilo probatorio le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., dando luogo soltanto ad un'inversione dell'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio, senza influire sulla posizione delle parti davanti al giudice.
Invero, com'è noto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere la veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito” (cfr. Cassazione n. 6421/2003).
Ciò premesso, è pacifica, in quanto non oggetto di contestazione e risultante per tabulas, l'esistenza di un pregresso rapporto tra le parti in causa, avente ad oggetto lo smaltimento ed il recupero di rifiuti misti inerti presso il cantiere sito in AL D'Agri, Potenza, da parte della ditta opposta CP_1
Difatti, relativamente a detto rapporto, la depositava in giudizio il CP_1
relativo contratto, sottoscritto in data 21.01.2011, con cui la
[...]
in RTI con la incaricava di provvedere allo Parte_1 CP_3
smaltimento ed al recupero dei rifiuti;
che risultano, altresì, agli atti, la certificazione circa l'avvenuta esecuzione delle prestazioni di smaltimento contrattualmente previste, datata 31.07.2011, depositata dall'odierna opponente, nonché il pagamento da parte della della fattura n. Parte_1
1060 emessa dalla ditta SEA, per il complessivo importo di euro 87.052,80.
Ebbene, tale questione, seppur portata all'attenzione di questo Giudice, nulla hanno a che fare con il presente giudizio, il quale verte su un distinto e diverso rapporto obbligatorio, fondato sul mancato pagamento delle 3 fatture, segnatamente nn. 1298 del 16.09.2011, 1395 del 30.09.2011, 1538 del
- 5 - 31.10.2011, per un importo complessivo di euro 210.717,30, emesse dalla
NT
.
Con riferimento a tale rapporto, deve rilevarsi che parte opposta, in forza delle regole vigenti in materia di onere probatorio nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non abbia assolto l'onere su di essa gravante, per due ordini di ragioni.
Anzitutto, la fonda la propria pretesa creditoria sulle tre fatture CP_1
delle quali richiede il pagamento, assumendone a fondamento, in via meramente assertiva, l'esistenza di un contratto di subappalto stipulato con la avente ad oggetto l'esecuzione di servizi di Parte_1
smaltimento di materiali di scarto relativi al cantiere sito in Porto di Ortona,
Chieti.
Tuttavia, parte opposta ha omesso di produrre in giudizio il documento recante il suddetto contratto di subappalto, sicché l'esistenza del rapporto dedotto in giudizio non può ritenersi provata. Difatti, ai sensi della disciplina codicistica, segnatamente dell'art. 1656 c.c., il subappalto richiede espressamente l'autorizzazione del committente, a prescindere dalla forma con cui tale consenso venga prestato. Nel caso di specie, il committente nega, sin dalla fase stragiudiziale, di avere conferito alcun incarico di subappalto alla contestando, altresì, la circostanza per cui avrebbe autorizzato CP_1
l'instaurazione di un rapporto contrattuale con l'opposta. Tale circostanza, unitamente alla mancata produzione da parte opposta di qualsivoglia elemento probatorio idoneo a dimostrare l'effettiva esistenza di un'autorizzazione della allo svolgimento dell'attività di smaltimento dei Parte_3 rifiuti presso il cantiere sito in Porto di Ortona, comporta l'assenza di prove in ordine all'instaurazione del rapporto obbligatorio, dedotto a fondamento della pretesa creditoria azionata con il procedimento monitorio. Pertanto, le fatture poste a fondamento del ricorso devono ritenersi carenti del presupposto giuridico essenziale alla loro debenza, con conseguente insussistenza di un obbligo di pagamento in capo al preteso committente.
- 6 - Inoltre, l'unica documentazione rilevante versata in atti dalla parte opposta consiste nelle tre fatture, nn. 1298 del 16.09.2011, 1395 del 30.09.2011, 1538 del 31.10.2011, oggetto del ricorso monitorio, che, tuttavia, non appaiono univocamente riconducibili a un sottostante rapporto contrattuale previamente intercorso tra le parti. Giova in tal senso ricordare che, in tema di prova documentale, la fattura, ove proveniente da un imprenditore esercente attività commerciale o professionale e relativa alla fornitura di merci o prestazione di servizi, potrà rappresentare idonea prova scritta del credito quale richiesta “ex lege” per l'emissione del decreto ingiuntivo. La stessa fattura tuttavia, non potrà rappresentare nel giudizio di merito, né in quello di opposizione a decreto ingiuntivo, prova idonea in ordine alla certezza, liquidità ed esigibilità del credito dichiaratovi, né ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa, inquadrandosi tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, in quanto consistente nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito per cui, quando tale rapporto sia contestato tra le parti, la fattura ancorché annotata nei libri obbligatori, proprio per la sua formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene, non potrà assurgere a prova del contratto o dell'esecuzione dello stesso ma tutt'al più rappresentare un mero indizio della stipulazione di esso e dell'esecuzione delle prestazioni (Tribunale di Napoli Sez. XI, 16/05/19 n. 5110). Ne consegue che “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito”. Pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio (sent. Cass. III sez. civ., n. 299/2016). Nel caso di specie, emergono in maniera univoca dagli atti depositati le persistenti contestazioni provenienti dalla con cui la stessa ha, a più riprese, Parte_1
- 7 - provveduto a disconoscere le fatture addebitatele da parte opposta. In particolare, la società opponente allegava nota del 19.03.2013, avente ad oggetto l'esplicito disconoscimento delle fatture, poiché riferite a documentazione mai dalla stessa conosciuta o sottoscritta;
con ulteriore nota del 3.10.2017 riconosceva la sola fattura n. 1060, relativa al precedente rapporto obbligatorio intercorrente con la respingendo l'addebito CP_1
delle restanti fatture;
da ultimo, con nota datata 13.02.2018, la
[...] precisava di avere contestato sin dall'inizio la debenza, Parte_3
riconoscendo la esistenza del solo rapporto obbligatorio relativo al sito di AL
, disconoscendo nuovamente le fatture oggetto del Parte_4
procedimento monitorio.
Analoghe considerazioni possono essere svolte con riguardo alle n. 3 omologhe prodotte in giudizio da parte opposta, segnatamente le offerte nn.
1149, 1150 e 1151 dell'8.09.2011, che, in quanto non sottoscritte dal presunto debitore, non possono assurgere a prova idonea della pretesa azionata. È, infatti, espressamente indicato all'interno di dette offerte, nella sezione
“Condizioni Generali” alla lett. A) che “l'offerta è valida se accettata entro 30 giorni dall'emissione, mediante restituzione della controfirmata per accettazione (via posta o al fax 0717450138) o con la diretta esecuzione dei servizi indicati”. Ebbene, parte opposta si limita a depositare le offerte in questione prive di sottoscrizione, non fornendo alcuna prova circa l'intervenuta accettazione delle stesse da parte della Parte_3
In aggiunta, deve rilevarsi come la cospicua documentazione depositata dalla parte opposta faccia riferimento al precedente rapporto contrattuale intercorso con la In specie, la depositava tre Parte_1 CP_1 certificazioni di avvenuto smaltimento, rilasciate dall' , Parte_5 in data 14.07.2011, 20.07.2011, 31.07.2011, attestanti l'avvenuto smaltimento nella discarica di rifiuti inerti nel cantiere sito a Potenza, e dunque in adempimento del precedente rapporto obbligatorio intercorso con la
[...]
Procede, poi, al deposito della fattura n. 1060 del Parte_1
- 8 - 31.07.2011, per un importo pari ad euro 87.052, altresì riferibile ad obbligazione diversa da quella oggetto della fattispecie de quo. A ciò si aggiungano le numerose comunicazioni via pec depositate da parte opposta, con cui la stessa sollecitava la al saldo delle tre Parte_1
fatture, per le quali, però, come già innanzi chiarito, inidonee a fondare, sotto il profilo probatorio, la pretesa creditoria azionata dalla CP_1
Alla luce di tale attento esame della documentazione depositata in atti, in difetto di idonea prova del credito azionato dalla l'opposizione sia CP_1
fondata e che, pertanto, il decreto ingiuntivo opposto vada revocato.
Neppure può trovare ingresso la domanda subordinata di arricchimento senza giusta causa proposta dalla società convenuta in riconvenzionale, esercitabile nel solo caso in cui l'azione tipica dia esito negativo per carenza ab origine dell'azione stessa derivante da un difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui sia stata proposta domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti all'accoglimento; ferma restando la prova degli ulteriori presupposti richiesti dall'art. 2041 c.c.
Le spese di giudizio vanno regolate in ossequio al principio della soccombenza e liquidate, come da dispositivo, in applicazione dei criteri previsti ex D.M. 55/2014 come aggiornati dal D.M. 147/2022 in base al valore della domanda ed ai parametri medi fissati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione, e conclusione disattesa, così provvede:
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
4390/2019 emesso in data 10.06.2019 nel procedimento monitorio iscritto con il n.16402/2019 di R.G.
- Condanna la al pagamento NTroparte_1
delle spese e compensi di lite in favore della Parte_1
[.
- 9
[...] [...]
che si liquidano in €.379,50 per spese ed €. Parte_1
14103,00 per compensi di cui € 2552,00 per la fase di studio, €
1628,00 per la fase introduttiva, € 5670,00 per la fase trattazione/istruttoria ed € 4.253,00 per la fase decisionale, ridotti del
30% per la non complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge, con attribuzione ai procuratori costituiti, avv. Tiziana Marone avv. Antonio
Attore, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Napoli il 29/03/2025
Il Giudice
Dr. Paolo Madonna
- 10 -