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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 19/02/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2996/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. dott. Pierpaolo Galante Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2996/2024 V.G. promossa da:
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Ravenna (RA), Via Benaco n. 14, int. 2, con il patrocinio dell'Avv. ALESSANDRO CHIARUCCI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ravenna, Viale Berlinguer n. 54
e
(C.F. ), nata a [...] l'[...] e residente in Parte_2 C.F._2
Ravenna (RA), Via Benaco n. 14, int. 2, con il patrocinio dell'Avv. ALESSANDRO CHIARUCCI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ravenna, Viale Berlinguer n. 54
- ATTORI -
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate telematicamente in data 28.11.2024.
pagina 1 di 3 In data 07.08.2024 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto per separazione consensuale ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 08.07.2024,
e adivano l'intestato Tribunale deducendo di aver contratto matrimonio con Parte_1 Parte_2 rito concordatario a Napoli in data 30.09.1993, regolarmente trascritto presso il registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune, con atto n.189, p. 2, s. A, anno 1993, che dall'unione erano nati i figli in data 07.02.1997 e in data 28.10.1998, economicamente autosufficienti, e Persona_1 Persona_2 che, successivamente la convivenza era divenuta intollerabile tanto che addivenivano alla decisione di separarsi consensualmente. Le parti chiedevano pertanto al Tribunale di Ravenna, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi e sostituita l'udienza di comparizione dal deposito di note scritte, di omologare la separazione alle seguenti condizioni: “1) I coniugi, si autorizzano a vivere separati, concedendosi reciprocamente l'assenso all'espatrio, nonché al rilascio e/o rinnovo del passaporto. 2) La casa coniugale sita in Ravenna, Via Benaco, n. 14, int. 2, viene assegnata alla Signora unitamente ai Parte_2 mobili ed agli arredi ivi presenti che i ricorrenti hanno già individuato per suddividerseli in egual misura, mentre il Signor
si trasferirà altrove portando seco i suoi effetti e beni personali, unitamente alla quota di sua spettanza dei mobili e Pt_1 degli arredi comuni, entro 90 giorni decorrenti dalla data di omologa della separazione.
3) I coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni forma di mantenimento nei rispettivi confronti, dichiarando entrambi di essere economicamente autosufficiente.
4) I coniugi danno atto che non vi sono conti corrente bancari cointestati e dichiarano che, da molti anni orsono, ognuno di essi ha la personale titolarità di propri conti corrente, per cui ciascuno di essi conserva e conserverà in via definitiva l'esclusiva titolarità dei conti corrente intestati a proprio nome e dei relativi saldi attivi.
5) Le spese del procedimento verranno sostenute dal Signor ”. Parte_1
Con decreto emesso in data 19.07.2024, il Giudice delegato fissava udienza per la comparizione delle parti in data 19.12.2024, ne disponeva lo svolgimento mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso la Procura di Ravenna per il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c.. In data 07.08.2024 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto. Nelle note di trattazione scritta depositate in data 28.11.2024 e debitamente sottoscritte personalmente dal sig. e dalla sig.ra , le parti confermavano di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso. Pt_1 Pt_2
Con ordinanza emessa in data 23.01.2025, il Giudice relatore delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del procedimento, la domanda di separazione consensuale è senz'altro fondata e merita accoglimento. Dalle risultanze processuali e dalla volontà chiaramente manifestata dalle parti, emerge inequivocabilmente la crisi del rapporto coniugale tale da determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e l'impossibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale dei coniugi.
pagina 2 di 3 Quanto alle pronunce accessorie, il Collegio prende atto degli accordi tra le parti, stante la disponibilità dei loro diritti patrimoniali, precisando come, in assenza di figli minori o di figli maggiorenni economicamente non autosufficienti, il termine assegnazione di cui alla condizione n. 2 riferito alla casa coniugale debba intendersi utilizzato in senso atecnico. Il Collegio prende atto dell'accordo delle parti sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, decidendo nella causa avente ad oggetto la domanda di separazione personale dei coniugi promossa congiuntamente da e , così provvede: Parte_1 Parte_2
- PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
27.1.01966, e , nata a [...] l'[...], unitisi in matrimonio a Napoli Parte_2 in data 30.09.1993, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune al n. 189, p. 2, serie A, dell'anno 1993;
- PRENDE ATTO degli accordi delle parti come riportati in parte motiva;
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- PRENDE ATTO degli accordi delle parti sulle spese di lite. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi compresa la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile. Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 14.02.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Elena Orlandi Dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. dott. Pierpaolo Galante Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2996/2024 V.G. promossa da:
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Ravenna (RA), Via Benaco n. 14, int. 2, con il patrocinio dell'Avv. ALESSANDRO CHIARUCCI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ravenna, Viale Berlinguer n. 54
e
(C.F. ), nata a [...] l'[...] e residente in Parte_2 C.F._2
Ravenna (RA), Via Benaco n. 14, int. 2, con il patrocinio dell'Avv. ALESSANDRO CHIARUCCI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ravenna, Viale Berlinguer n. 54
- ATTORI -
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate telematicamente in data 28.11.2024.
pagina 1 di 3 In data 07.08.2024 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto per separazione consensuale ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 08.07.2024,
e adivano l'intestato Tribunale deducendo di aver contratto matrimonio con Parte_1 Parte_2 rito concordatario a Napoli in data 30.09.1993, regolarmente trascritto presso il registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune, con atto n.189, p. 2, s. A, anno 1993, che dall'unione erano nati i figli in data 07.02.1997 e in data 28.10.1998, economicamente autosufficienti, e Persona_1 Persona_2 che, successivamente la convivenza era divenuta intollerabile tanto che addivenivano alla decisione di separarsi consensualmente. Le parti chiedevano pertanto al Tribunale di Ravenna, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi e sostituita l'udienza di comparizione dal deposito di note scritte, di omologare la separazione alle seguenti condizioni: “1) I coniugi, si autorizzano a vivere separati, concedendosi reciprocamente l'assenso all'espatrio, nonché al rilascio e/o rinnovo del passaporto. 2) La casa coniugale sita in Ravenna, Via Benaco, n. 14, int. 2, viene assegnata alla Signora unitamente ai Parte_2 mobili ed agli arredi ivi presenti che i ricorrenti hanno già individuato per suddividerseli in egual misura, mentre il Signor
si trasferirà altrove portando seco i suoi effetti e beni personali, unitamente alla quota di sua spettanza dei mobili e Pt_1 degli arredi comuni, entro 90 giorni decorrenti dalla data di omologa della separazione.
3) I coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni forma di mantenimento nei rispettivi confronti, dichiarando entrambi di essere economicamente autosufficiente.
4) I coniugi danno atto che non vi sono conti corrente bancari cointestati e dichiarano che, da molti anni orsono, ognuno di essi ha la personale titolarità di propri conti corrente, per cui ciascuno di essi conserva e conserverà in via definitiva l'esclusiva titolarità dei conti corrente intestati a proprio nome e dei relativi saldi attivi.
5) Le spese del procedimento verranno sostenute dal Signor ”. Parte_1
Con decreto emesso in data 19.07.2024, il Giudice delegato fissava udienza per la comparizione delle parti in data 19.12.2024, ne disponeva lo svolgimento mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso la Procura di Ravenna per il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c.. In data 07.08.2024 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto. Nelle note di trattazione scritta depositate in data 28.11.2024 e debitamente sottoscritte personalmente dal sig. e dalla sig.ra , le parti confermavano di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso. Pt_1 Pt_2
Con ordinanza emessa in data 23.01.2025, il Giudice relatore delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del procedimento, la domanda di separazione consensuale è senz'altro fondata e merita accoglimento. Dalle risultanze processuali e dalla volontà chiaramente manifestata dalle parti, emerge inequivocabilmente la crisi del rapporto coniugale tale da determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e l'impossibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale dei coniugi.
pagina 2 di 3 Quanto alle pronunce accessorie, il Collegio prende atto degli accordi tra le parti, stante la disponibilità dei loro diritti patrimoniali, precisando come, in assenza di figli minori o di figli maggiorenni economicamente non autosufficienti, il termine assegnazione di cui alla condizione n. 2 riferito alla casa coniugale debba intendersi utilizzato in senso atecnico. Il Collegio prende atto dell'accordo delle parti sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, decidendo nella causa avente ad oggetto la domanda di separazione personale dei coniugi promossa congiuntamente da e , così provvede: Parte_1 Parte_2
- PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
27.1.01966, e , nata a [...] l'[...], unitisi in matrimonio a Napoli Parte_2 in data 30.09.1993, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune al n. 189, p. 2, serie A, dell'anno 1993;
- PRENDE ATTO degli accordi delle parti come riportati in parte motiva;
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- PRENDE ATTO degli accordi delle parti sulle spese di lite. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi compresa la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile. Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 14.02.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Elena Orlandi Dott.ssa Mariapia Parisi
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