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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 02/12/2024, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott.ssa Susanna Zavaglia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 341/2024 vg promosso dai coniugi:
C.F. , Parte_1 C.F._1
C.F. , Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. GUIDETTI STEFANO
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 30/01/2024 dai coniugi predetti;
- vista la sentenza non definitiva di separazione;
pagina 1 di 7 - considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza di comparizione dei predetti, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nella presente procedura, in cui è stata pronunciata in data 6/03/2024 sentenza di separazione consensuale n. 42/2024, passata in giudicato;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) i coniugi si esonerano reciprocamente dall'obbligo della convivenza con l'impegno al mutuo rispetto, liberi di fissare la residenza ove lo riterranno più opportuno. Le parti danno atto che in comune accordo e con il consenso della moglie, Parte_2
lascerà la casa coniugale entro il 31.03.2024.
2) I figli minor (di anni 11) (di anni 7) rimarranno affidati ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione pagina 2 di 7 ed alla salute saranno assunte dai coniugi di comune accordo, tenuto conto delle capacità,
inclinazioni naturali e aspirazioni dei medesimi.
3) A motivo della disabilità di cui purtroppo sono affetti entrambi i figli minori le parti convengono che, fino a quando i terapeuti che li hanno in cura non consiglino diversamente, i figli rimangano a dormire presso la casa coniugale. Il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé i figli e , compatibilmente con i loro impegni e Per_1 Per_2
interessi: il lunedì pomeriggio, prelevandoli da scuola (rispettivamente alle ore 14 e 16.30)
e riportandoli a casa dalla madre dopo la cena entro le ore 21; nonché una domenica alternata, dalle ore 9.30 alle ore 18.
Il padre si impegna a rispettare le attività, i trattamenti di cura e il percorso scolastico,
sportivo, e terapeutico svolto dai figli.
Durante le vacanze estive il padre avrà diritto di raggiungere i figli nella località di villeggiatura dove essi si trovano con la madre, tenendoli con sé durante il giorno per due settimane, anche non consecutive, nei seguenti orari: 10-12 e 16-18.
Il padre potrà inoltre vedere e stare con i figli una settimana durante le vacanze invernali e tre giorni durante le vacanze pasquali nei seguenti orari: 10-12 e 16-19.
I genitori concorderanno che ogni anno i figli trascorreranno le festività della Vigilia,
ultimo dell'anno e Pasqua con la madre, mentre le festività del Natale, 1° gennaio e
Lunedì dell'Angelo con il padre.
4) A titolo di contributo al mantenimento dei due figli minorenni e , Per_1 Per_2
verserà a far tempo dal mese di dicembre 2023, entro il giorno 15 di Parte_2
ogni mese, a tramite bonifico sul conto corrente a lei intestato che la Parte_1
stessa gli indicherà, la somma mensile di € 400,00 (€ 200,00 a figlio), somma soggetta a indicizzazione annuale come per legge. Gli assegni familiari, l'indennità di frequenza e pagina 3 di 7 ogni altra somma erogata per i figli sarà percepita integralmente dalla madre;
le ricevute e le fatture delle spese straordinarie affrontate per i figli saranno portate in detrazione per il
100% dalla madre.
5) Le spese straordinarie per i figli saranno ripartite tra i due genitori al 50% ciascuno.
Sono considerate spese straordinarie le seguenti, secondo lo schema in uso presso il nostro Tribunale, qui riportato:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d)
tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
pagina 4 di 7 spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, WhatsApp, e-mail, fax, ecc.)
dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
6) La casa coniugale sita in AV (MO), via Matteotti n. 145, di esclusiva proprietà di rimane a lei assegnata, con tutti gli arredi e pertinenze che la Parte_1
compongono. Essa continuerà ad abitarla insieme ai due figl . Per_1 Per_2
si impegna a comunicare a l'indirizzo della nuova Parte_2 Parte_1
abitazione dove si trasferirà, ed a cercare una sistemazione che possa essere idonea anche alle esigenze dei figli, che necessitano per la loro patologia di particolare cura, pulizia e ordine anche nell'ambiente domestico.
7) I coniugi si impegnano a estinguere il fido esistente sul conto corrente comune n.
CC0060126475 acceso presso la SanFelice1893 Banca Popolare e a estinguere detto conto corrente comune entro dieci giorni dalla firma del presente ricorso.
pagina 5 di 7 si impegna a pagare la rata del prestito personale (rapporto n. Parte_2
6640171866) intestato ad entrambe le parti, contratto co Banca Popolare Parte_3
in data 15.05.2020, con scadenza al 15.05.2025, ed a tenere indenne da Parte_1
qualsiasi somma le venisse richiesta relativamente a detto prestito.
Ogni parte provvederà a pagare le rate mensili dei finanziamenti e mutui a lei esclusivamente intestati fino a completa estinzione degli stessi.
8) Le somme percepite da a titolo di T.F.R. saranno trattenute da Parte_2
Parte_2
9) I coniugi si impegnano a non presentare altri compagni o compagne ai figli per almeno due anni.
10) I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti, di non aver diritto a pretendere l'uno dall'altro assegni di mantenimento, così come di aver già definito ogni altro e diverso rapporto economico fino ad ora tra loro insorto e di non aver null'altro a che pretendere reciprocamente l'uno dall'altro, eccetto il puntuale adempimento di quanto sopra stabilito;
le parti danno atto di aver già diviso tra loro i beni mobili e loro personali siti nella casa coniugale.
11) Le spese della presente causa saranno sostenute d ”. Parte_1
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- considerato che l'accordo integrale conforme al vissuto pregresso fa ritenere manifestamente superfluo l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 337 octies cod.
civ.;
pagina 6 di 7 - ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art.4 comma 16° e l'art. 3 n°2 lett. B) della legge 1 dicembre 1970 n°898
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in AV (MO)
il 04/07/2009 fra nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...] alle condizioni Parte_2
sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di AV (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2009 Atto n. 5 Parte II Serie A
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 19/11/2024.
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott.ssa Susanna Zavaglia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 341/2024 vg promosso dai coniugi:
C.F. , Parte_1 C.F._1
C.F. , Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. GUIDETTI STEFANO
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 30/01/2024 dai coniugi predetti;
- vista la sentenza non definitiva di separazione;
pagina 1 di 7 - considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza di comparizione dei predetti, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nella presente procedura, in cui è stata pronunciata in data 6/03/2024 sentenza di separazione consensuale n. 42/2024, passata in giudicato;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) i coniugi si esonerano reciprocamente dall'obbligo della convivenza con l'impegno al mutuo rispetto, liberi di fissare la residenza ove lo riterranno più opportuno. Le parti danno atto che in comune accordo e con il consenso della moglie, Parte_2
lascerà la casa coniugale entro il 31.03.2024.
2) I figli minor (di anni 11) (di anni 7) rimarranno affidati ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione pagina 2 di 7 ed alla salute saranno assunte dai coniugi di comune accordo, tenuto conto delle capacità,
inclinazioni naturali e aspirazioni dei medesimi.
3) A motivo della disabilità di cui purtroppo sono affetti entrambi i figli minori le parti convengono che, fino a quando i terapeuti che li hanno in cura non consiglino diversamente, i figli rimangano a dormire presso la casa coniugale. Il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé i figli e , compatibilmente con i loro impegni e Per_1 Per_2
interessi: il lunedì pomeriggio, prelevandoli da scuola (rispettivamente alle ore 14 e 16.30)
e riportandoli a casa dalla madre dopo la cena entro le ore 21; nonché una domenica alternata, dalle ore 9.30 alle ore 18.
Il padre si impegna a rispettare le attività, i trattamenti di cura e il percorso scolastico,
sportivo, e terapeutico svolto dai figli.
Durante le vacanze estive il padre avrà diritto di raggiungere i figli nella località di villeggiatura dove essi si trovano con la madre, tenendoli con sé durante il giorno per due settimane, anche non consecutive, nei seguenti orari: 10-12 e 16-18.
Il padre potrà inoltre vedere e stare con i figli una settimana durante le vacanze invernali e tre giorni durante le vacanze pasquali nei seguenti orari: 10-12 e 16-19.
I genitori concorderanno che ogni anno i figli trascorreranno le festività della Vigilia,
ultimo dell'anno e Pasqua con la madre, mentre le festività del Natale, 1° gennaio e
Lunedì dell'Angelo con il padre.
4) A titolo di contributo al mantenimento dei due figli minorenni e , Per_1 Per_2
verserà a far tempo dal mese di dicembre 2023, entro il giorno 15 di Parte_2
ogni mese, a tramite bonifico sul conto corrente a lei intestato che la Parte_1
stessa gli indicherà, la somma mensile di € 400,00 (€ 200,00 a figlio), somma soggetta a indicizzazione annuale come per legge. Gli assegni familiari, l'indennità di frequenza e pagina 3 di 7 ogni altra somma erogata per i figli sarà percepita integralmente dalla madre;
le ricevute e le fatture delle spese straordinarie affrontate per i figli saranno portate in detrazione per il
100% dalla madre.
5) Le spese straordinarie per i figli saranno ripartite tra i due genitori al 50% ciascuno.
Sono considerate spese straordinarie le seguenti, secondo lo schema in uso presso il nostro Tribunale, qui riportato:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d)
tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
pagina 4 di 7 spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, WhatsApp, e-mail, fax, ecc.)
dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
6) La casa coniugale sita in AV (MO), via Matteotti n. 145, di esclusiva proprietà di rimane a lei assegnata, con tutti gli arredi e pertinenze che la Parte_1
compongono. Essa continuerà ad abitarla insieme ai due figl . Per_1 Per_2
si impegna a comunicare a l'indirizzo della nuova Parte_2 Parte_1
abitazione dove si trasferirà, ed a cercare una sistemazione che possa essere idonea anche alle esigenze dei figli, che necessitano per la loro patologia di particolare cura, pulizia e ordine anche nell'ambiente domestico.
7) I coniugi si impegnano a estinguere il fido esistente sul conto corrente comune n.
CC0060126475 acceso presso la SanFelice1893 Banca Popolare e a estinguere detto conto corrente comune entro dieci giorni dalla firma del presente ricorso.
pagina 5 di 7 si impegna a pagare la rata del prestito personale (rapporto n. Parte_2
6640171866) intestato ad entrambe le parti, contratto co Banca Popolare Parte_3
in data 15.05.2020, con scadenza al 15.05.2025, ed a tenere indenne da Parte_1
qualsiasi somma le venisse richiesta relativamente a detto prestito.
Ogni parte provvederà a pagare le rate mensili dei finanziamenti e mutui a lei esclusivamente intestati fino a completa estinzione degli stessi.
8) Le somme percepite da a titolo di T.F.R. saranno trattenute da Parte_2
Parte_2
9) I coniugi si impegnano a non presentare altri compagni o compagne ai figli per almeno due anni.
10) I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti, di non aver diritto a pretendere l'uno dall'altro assegni di mantenimento, così come di aver già definito ogni altro e diverso rapporto economico fino ad ora tra loro insorto e di non aver null'altro a che pretendere reciprocamente l'uno dall'altro, eccetto il puntuale adempimento di quanto sopra stabilito;
le parti danno atto di aver già diviso tra loro i beni mobili e loro personali siti nella casa coniugale.
11) Le spese della presente causa saranno sostenute d ”. Parte_1
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- considerato che l'accordo integrale conforme al vissuto pregresso fa ritenere manifestamente superfluo l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 337 octies cod.
civ.;
pagina 6 di 7 - ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art.4 comma 16° e l'art. 3 n°2 lett. B) della legge 1 dicembre 1970 n°898
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in AV (MO)
il 04/07/2009 fra nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...] alle condizioni Parte_2
sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di AV (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2009 Atto n. 5 Parte II Serie A
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 19/11/2024.
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale
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