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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 16/06/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1246/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I L A R I N O
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Stefania Vacca, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 1246 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 tra
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv.to DE VINCENTIIS C.F._2
GIOVANNI, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Termoli, via Giappone n. 16, giusta procura in atti;
- ATTORE -
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv.to Controparte_1 P.IVA_1
D'AMICO MARIATERESA, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura provinciale della Provincia di , in , via Roma n. 47, giusta procura in CP_1 CP_1 atti;
- CONVENUTO –
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv.to CP_2 C.F._3
ALESSANDRO ORLANDO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Vasto, Viale
Giulio Cesare n. 15/G, giusta procura in atti;
pagina 1 di 13 - CONVENUTO –
e
(P.I. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_3 P.IVA_2
SARA SALVIANI e dall'Avv. NICOLINO CRISTOFARO, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Sara SALVIANI in Termoli, P.zza Bega n. 40, giusta mandato in atti;
- TERZO CHIAMATO –
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI. Per parte attrice: “In via principale 1) Dichiarare inefficace la vendita a favore di
e per l'effetto sostituire nella posizione i Sigg. e CP_2 Parte_1 Parte_3 ex tunc 2) Accertare il valore delle migliorie apportate dall'immobile ad oggi quantificate nella
[...] misura non inferiore a 40.000,00; 3) dichiarare trasferito l'immobile cantoniera sita in Campomarino (CB) alla P.zza Madonna Grande n. 174 – località Nuova Cliternia, individuato al Catasto al Fg. 40, p.lla 10 in favore dei Sig. (Cod. Fis. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
20.08.1955 e Sig.ra (C.F.: ) nata a [...] C.F._2
Portocannone (CB) il 26.02.1961; con compensazione del valore delle opere di miglioria apportate all'immobile come valore di incremento;
3) In ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio oltre agli accessori di legge da liquidarsi in favore del sottoscritto avvocato dichiaratosi antistatario. In via subordinata - Accertare e dichiarare che i sigg.ri hanno sostenuto spese migliorative e di Pt_1 ristrutturazione presso l'immobile cantoniera sita in Campomarino (CB) alla P.zza Madonna Grande n. 174
– località Nuova Cliternia, individuato al Catasto al Fg. 40, p.lla 10. Per l'effetto ordinare la Provincia di
Campobasso il rimborso delle spese sostenute dagli attori”;
per parte convenuta, : “1) Rigettare le domande tutte formulate Controparte_1 dall'attore in quanto infondate sia in fatto che in diritto per i motivi, innanzi esposti, in quanto alcuna responsabili-tà può essere addebitata alla convenuta con rigetto di tutte le domande, Controparte_1 ivi comprese le istanze istruttorie di deferimento dell'interrogatorio e della prova testi, oltre che quelle risarcitorie
Ovvero, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda atto-rea, dichiarare il
in persona del legale p.t. con sede legale in Campomarino via Favorita n. 26/C, Controparte_3 tenuto a garantire la convenuta contro gli effetti dell'eventuale accoglimento delle domande attoree e, per l'effetto condannarlo al pagamento di quelle somme, eventualmente accertate e/o liquidate in corso di causa ai sigg.ri
e 2) In via riconvenzionale di accertare il diritto di questa parte Parte_1 Parte_2 convenuta ad ottenere la condanna della parte attorea occupante nonché del Comune di Campomarino terzo pagina 2 di 13 chiamato in qualità di comodatario, alla restituzione im-mediata dell'ex casa cantoniera, anche previa ordinanza anticipatoria ex 186 ter c.p.c. di restituzione delle chiavi di accesso dell'immobile; 3) Ancora in via riconvenzionale accertare e dichiarare l'entità dei danni subiti/subendi richiesti dalla Provincia di CP_1 anche in forma speci-fica con riductio in pristino di quanto non autorizzato e apposto presso l'immobile ex casa cantoniera, in uso esclusivo dell'occupante, da liquidarsi a mezzo di CTU ovvero in via equitativa di giustizia;
4) Per via riconvenzionale accertare la responsabilità della parte attorea in via solidale con il terzo chiamato
a risarcire i dan-ni extracontrattuali per Euro 27.000,00 diconsì Controparte_3 ventisettemila/00, ovvero pre-via CTU di ogni altra maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, con maturazione degli interessi dal dì del sinistro sino all'effettivo soddisfo della convenuta Provincia di
Campobasso o in via subordinata e gradata per via equitativa;
5) Di richiedere in via riconvenzionale che la
di Campobasso sia ritenuta indenne da tutti i danni per l'eventuale mancato perfezionamento del CP_1 contratto di vendita con il sig. altro convenuto, con addebito in concorso della responsabilità CP_2 extracontrattuale della parte attorea, oltre che del terzo chiamato con liquidazione Controparte_3 del danno di Euro 60.100,00, oltre ad ogni altra maggiorazione per la deminutio dell'immobile dichiarato in asta pubblica “non libero”, con interessi e rivalu-tazione monetaria, da stimarsi a mezzo di CTU ovvero in via equitativa;
6) Sempre in via riconvenzionale accertare e dichiarare l'entità dei danni subiti/subendi richiesti dalla per inadempimento contrattuale del a decorrere dal Controparte_1 Controparte_3 maggio 2003 (duemilatré) mediante applicazione dei listini indici OMI per Euro 108.000,00 diconsì centoottomila/00, fino all'attuale soddisfo ovvero la somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, da determinarsi anche a mezzo CTU ove non sia acquisito l'ATP Tribunale di Larino RG N. 194/2023 per il quale si chiede l'assunzione degli effetti nel presente giudizio;
in via istruttoria, - Ove sia disattesa la richiesta di diniego dell'interrogatorio e/o prova testi, proposto da parte avversa, di ammettersi in via subordinata alla prova per testi sulle circostanze esposte in narrativa, con riserva di introdurre l'articolazione della prova testi nelle modalità di rito, oltre che essere ammessi a prova contraria sulla prova articolata da parti avverse - Con riserva di ogni ulteriore produzione e deduzione di merito ed istruttoria. Con vittoria di spese ed onorari del presente procedimento”; per parte convenuta “IN VIA PRELIMIANRE Dichiararsi la Giurisdizione CP_2 del Giudice Ordinario per essere la controversia di competenza del Giudice Amministrativo NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE - rigettare la domanda spiegata nei confronti del convenuto CP_4 dichiarando insussistente il diritto di prelazione reclamato da parte attrice e, per l'effetto, ogni altra pretesa sull'immobile in questione - Condannare il ricorrente al pagamento delle spese, competenze ed onorari di lite”; per il terzo chiamato, : “Dichiarare il difetto di titolarità / CP_3 CP_3
pagina 3 di 13 legittimazione passiva del Rigettare la domanda avanzata dalla Controparte_3 CP_1 nei confronti del In subordine accertare e dichiarare il concorso della
[...] Controparte_3 ai sensi dell'art. 1227 c.c.; Con vittoria di spese di lite”. Controparte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 hanno convenuto in giudizio la e esponendo che: a Controparte_1 CP_2 seguito dell'alluvione verificatasi nel settembre 2002 per lo straripamento del torrente
Saccione, l'abitazione della famiglia , sita in Campomarino in Via Degli Acini n. 3, Pt_1 diveniva inagibile a causa dei gravi danni riportati;
il Comune di Campomarino, raccogliendo la richiesta di reperire un alloggio agli sfollati, in data 25.9.2003 concesse alla famiglia Pt_1
l'uso della casa cantoniera sita in località Nuova Cliternia, in P.zza Madonna Grande, di proprietà della Provincia di , senza alcun termine di durata;
la casa cantoniera in CP_1 questione era da anni abbandonata, versando in condizioni fatiscenti, di talché i Pt_1 provvedevano a loro spese a rimettere a nuovo l'edificio; nel frattempo, l'abitazione in Via
Degli Acini subiva ulteriori danni a causa delle alluvioni del 2003 e del 2004, tanto che i costi per la riparazione superavano ormai il valore dell'immobile stesso;
divenuta così la casa cantoniera loro unica dimora, con lettera del 19.1.2006 i inoltravano al Presidente Pt_1 della Provincia di Campobasso una richiesta di concessione d'uso permanente dell'immobile, con opzione di acquisto ma a tale istanza la Provincia non dava alcun riscontro;
con successive e reiterate richieste, i chiedevano alla di aprire una trattativa privata per Pt_1 CP_1
l'acquisto della casa cantoniere, offrendo la somma di euro 60.000,00 ma anche a tali richieste, la non dava risposta;
a fine ottobre 2022 i , a seguito di richiesta di accesso CP_1 Pt_1 agli atti, scoprivano che la casa cantoniera di Nuova Cliternia era stata messa all'asta e aggiudicata proprio all'importo di euro 60.000,00 da tale CP_2
Tanto esposto in fatto, gli attori hanno lamentato la violazione del diritto di prelazione all'acquisto dell'immobile, giacché, nonostante le numerose richieste, nessuna comunicazione veniva loro inoltrata dalla Provincia al fine di poter esercitare la prelazione, chiedendo, quindi, in ragione di tale diritto, l'immediato trasferimento dell'immobile in loro favore. Inoltre,
l'immobile in questione veniva concesso in condizioni fatiscenti, tanto che, al fine di poterlo utilizzare, gli odierni attori avevano dovuto farsi esclusivo carico delle spese per l'allaccio idrico, per l'acquisto di sanitari per il bagno, per l'apposizione di finestre, per l'acquisto e montaggio di caldaia e per la tinteggiatura dei locali;
in ragione di ciò e in subordine, gli attori pagina 4 di 13 hanno chiesto la condanna della al rimborso di tali spese. CP_1
2. Si è costituita la , chiedendo il rigetto dell'avversa azione e Controparte_1 spiegando, all'un tempo, domanda riconvenzionale e chiamata in causa del terzo,
[...]
. CP_3
In particolare, la Provincia ha premesso che, a seguito di apposita richiesta del Comune di
Campomarino del 9 settembre 2002, concedeva, per ragioni dichiarate di carattere temporaneo e contingente, dovute all'alluvione del settembre 2002, la casa cantoniera sita in località Nuova
Cliternia in comodato gratuito e per un periodo di sette mesi;
“il in qualità di CP_3 comodatario, si determinava incautamente a mettere a disposizione l'immobile agli odierni attori, ad oggi ancora occupanti sine titulo”; a causa della mancata restituzione dell'immobile, la Provincia si vedeva costretta ad agire nei confronti del Comune, instaurando un giudizio contenzioso dinanzi al Tribunale di Larino, conclusosi con sentenza n. 236/2020, con cui veniva ordinato al Comune, in accoglimento della domanda spiegata dalla Provincia, il rilascio dell'ex casa cantoniera, ordine a cui l'Ente rimaneva inottemperante, accettando il protrarsi dell'occupazione sebbene fosse risultato vittorioso nel separato giudizio proposto nei suoi confronti dai dinanzi al Tar Molise, in cui era stata impugnata l'ordinanza comunale Pt_1
n. 48 del 4 settembre 2019 di sgombero dell'immobile.
Tanto premesso, la ha esposto che a causa dell'occupazione illegittima del CP_1 proprio immobile da parte degli odierni attori, subiva notevoli danni dovuti all'indisponibilità del bene, richiamando sul punto la giurisprudenza di legittimità formatasi in tema di risarcimento del danno – e relativo onere probatorio- da occupazione sine titulo. Pertanto, ha chiesto volersi accertare la responsabilità solidale degli attori e del Controparte_3
“per l'occupazione illecita e reiterata di parte attorea, nei limiti esperibili di prescrizione, pari ad Euro
27.000,00 diconsì ventisettemila/00 (Indici OMI – quale costo dell'occupazione Controparte_3 annuale Euro 5.400,00 x 5 annualità), ovvero di altro maggiore/minore somma che sarà stimato di giustizia” e, con riguardo al solo Comune, per inadempimento contrattuale stante “il disvalore di condotta, all'evidenza accertabile dal raffronto della condotta esigibile di restituzione dell'immobile dato in comodato e, quella in concreto osservata dal soggetto agente - – terzo chiamato. Controparte_3
L'inadempimento è, difatti, accertato, oltre che essere stato diffidato con richieste in atti depositate dall'anno
2010 [doc n. 1 sub indice nn. 5/6/7/8/9], ai fini di ogni evidente interruzione di natura prescrittiva decennale. Pertanto, il danno richiesto per inadempimento contrattuale deve essere calcolato a decorrere dal maggio 2003 (esattamente mesi sette indicati dalla richiesta nota prot. n. 18506 del 12.09.2002) [doc. n. 1 sub indice n. 1] e stimato in Euro 108.000,00 diconsì centoottomila/00 (listino indici OMI – di CP_3 pagina 5 di 13 Campomarino – abitazione economica/stato conservativo normale valore Max 450,00 mensili, dal mag-gio
2003 all'aprile 2023 – Euro 5.400 annuali x 20 annualità), fino all'attuale soddisfo, ovvero la somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia”. Infine, premesso che alcun addebito concorsuale potrebbe essergli addebitato, “la con la presente costituzione, esperisce azione Controparte_1 di restituzione di immobile, occupato sine titulo dai sigg.ri e (attuali Parte_1 Parte_2 occupanti), oltre che nei confronti del terzo chiamato per obbligo di comodato. È del CP_3 CP_3 tutto evidente l'obbligo disatteso di restituzione alla della casa cantoniera, già Controparte_1 consegnato in comodato al (giusta sentenza n. 236/2020– pubblicata il Controparte_3
18.06.2020 e pedissequo provvedimento di correzione dell'errore materiale, emessa a definizione del ruolo
Tribunale di Larino RG n. 576/2018)”.
3. Si è costituito eccependo il difetto di giurisdizione del G.O. con riguardo CP_2 alla sola domanda di trasferimento della proprietà dell'immobile. Nel merito, ha evidenziato l'inesistenza di un diritto di prelazione in capo agli attori, mancando un regolare contratto di locazione, e la correttezza del proprio operato, per aver regolarmente partecipato ad un'asta per un immobile di proprietà della e corrisposto il prezzo di aggiudicazione. CP_1
4. Si è costituito il , eccependo il proprio difetto di legittimazione Controparte_3 passiva rispetto alle domande rivolte nei propri riguardi dall'attore in riconvenzionale, tenuto conto che le parti concludevano tra loro un contratto di comodato d'uso gratuito in favore di terzi, ovvero dei , circostanza ben nota alla . In via subordinata, ha Pt_1 CP_1 contestato il quantum richiesto, eccessivo e non provato.
5. Così instaurato il contraddittorio e, riunito al procedimento in epigrafe quello di cui al n.r.g. 194/2023, nel corso del quale è stata espletata ctu, la causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata rinviata per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Rimessa su ruolo la causa al fine di sottoporre al contraddittorio delle parti la questione, rilevata d'ufficio, in ordine al giudicato cd. esterno sulle domande riconvenzionali formulate dalla nei confronti del , la causa è stata trattenuta in CP_1 Controparte_3 decisione all'udienza del 14.5.2025 senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., non richiesti dalle parti.
*******
Il Tribunale osserva quanto segue.
6. Preliminarmente, deve essere dichiarata l'inammissibilità della domanda riconvenzionale avanzata dalla nei confronti del terzo dalla stessa chiamato, Comune CP_1 CP_1 pagina 6 di 13 di Campomarino.
È pacifico infatti che il di Campomarino, con nota prot. 9119 del 25 settembre CP_3
2003, metteva a disposizione del sig. una casa cantoniera sita in P.zza Madonna Parte_1
Grande, località Nuova Cliternia, di proprietà della Provincia di Campobasso, da quest'ultima concessa in comodato d'uso, per un tempo massimo di sette mesi, al Comune di
Campomarino, previa sua richiesta avanzata in data 9 settembre 2002.
I rapporti tra la e il , con riguardo alla Controparte_1 CP_3 CP_3 vicenda qui in esame, risultano definitivamente cristallizzati nella sentenza del Tribunale di
Larino n. 236/2020 del 18.06.2020, passata in giudicato.
Infatti, come esposto dalla e dalla stessa minuziosamente documentato in atti, il CP_1 predetto giudizio scaturiva dalla domanda, proposta dalla odierna convenuta, di CP_1 accertamento dell'inadempimento del alla restituzione della ex casa Controparte_3 cantoniere concessa in forza del sopra menzionato contratto di comodato d'uso temporaneo e la conseguenziale richiesta di condanna del alla restituzione dell'immobile e al CP_3 risarcimento del danno per la “perdita della disponibilità del bene e di conseguirne utilità”. Il Tribunale di Larino, con la citata sentenza, accertava la conclusione tra le parti di un contratto d'uso gratuito temporaneo per le ragioni di urgenza legate all'alluvione del 2002 e, riscontrato l'inadempimento del alla restituzione del bene una volta scaduto il termine di durata CP_3 del rapporto, lo condannava al rilascio in favore della , respingendo, invece, la CP_1 domanda risarcitoria avanzata da quest'ultima con riguardo ai conseguenziali danni.
Orbene, da quanto precede risulta di manifesta evidenza la violazione del giudicato esterno
- rilevato d'ufficio (ex multiis v. Cass. civile sez. III, 03/11/2020, n. 24455) e sul quale le parti sono state invitate ad interloquire- formatosi tra le medesime parti in forza della sentenza n.
236/2020, con riguardo alla domanda riconvenzionale avanzata dalla Provincia nei confronti del difatti, la domanda di restituzione dell'immobile qui avanzata e richiesta in forza CP_3 del medesimo titolo contrattuale- ovvero il comodato d'uso temporaneo-, è stata già proposta e finanche accolta dal Tribunale con la ridetta sentenza, non potendosi evidentemente confondere le difficoltà legate all'esecuzione della pronuncia con la proposizione di una nuova ma identica domanda già vagliata dal Tribunale. Del pari, la domanda risarcitoria, abbinata alla prima in forza del medesimo fatto costitutivo, ovvero il mancato rilascio dell'immobile, si pone di nuovo in violazione della statuizione, passata in giudicato, di rigetto nel merito della medesima domanda, come detto in quella sede avanzata per il medesimo evento dannoso, di talché, a mente anche del principio per cui il giudicato copre non solo il dedotto, ma anche il pagina 7 di 13 cd. deducibile, e con la precisazione che, ad ogni modo, non sono stati dedotti ulteriori e diversi danni da quelli già fatti valere – lì, come pure in questa sede, del tutto genericamente-, la domanda riconvenzionale spiegata dalla nei confronti del terzo Controparte_1 chiamato è inammissibile. Controparte_3
7. Passando allora alla domanda principale, gli attori lamentano la violazione del diritto di prelazione, dagli stessi reclamata in virtù del richiamo, per mezzo della giurisprudenza citata
(in particolare, gli attori citano Cass. civile, sez. III, 12/01/2006, n. 411), all'art. 3 D.L. 31 ottobre 1990, n. 310, conv. dalla L. n. 403 del 1990, in materia di “Alienazione del patrimonio disponibile degli enti locali”.
L'art. 3 del D.L. 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con L. n. 403 del 1990, prevede al comma 1 bis che le province, i comuni, le comunità montane ed i loro consorzi, autorizzati ad alienare il patrimonio disponibile per la realizzazione di opere pubbliche o per il finanziamento delle perdite di gestione delle aziende pubbliche di trasporto o per gli altri fini pubblici, possono procedere all'alienazione del patrimonio di edilizia residenziale di loro proprietà e stabilisce che “la cessione delle unità immobiliari deve avvenire con priorità assoluta per coloro che ne fanno uso legittimo, in base a contratto di affitto, di concessione o comodato”.
Sul tema, premessa l'infondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione del G.O. in subiecta materia sollevata dal convenuto (cfr. Cassazione civile sez. un., CP_2
18/01/2005, n.844: “Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la cognizione della controversia avente ad oggetto l'esercizio, in forza di prelazione, del diritto di concludere il contratto di acquisto di un immobile, condotto in locazione e posto in vendita dall'ente proprietario, indipendentemente dalla eventuale pregressa partecipazione del conduttore al procedimento amministrativo di subastazione dell'immobile stesso.
Infatti, in siffatta ipotesi, la "causa petendi" e il "petitum" della domanda, riconducibili alla previsione dell'art. 3, comma 1 bis, d.l. n. 310 del 1990, coordinato con la legge n. 403 del 1990, di conversione, attribuiscono agli utenti legittimi degli immobili posti in vendita dall'ente pubblico un diritto soggettivo perfetto di prelazione in ordine a tali immobili”), è tuttavia agevole osservare che la norma invocata dagli attori prescrive condizioni che non si ravvisano nel caso in esame. Infatti, gli attori, in primo luogo, non hanno dimostrato che l'immobile di proprietà della Provincia di CP_1 appartenesse al patrimonio di edilizia residenziale, risultando al contrario pacifico che si trattasse di una casa cantoniera;
inoltre, manca l'ulteriore condizione del legittimo utilizzo del bene da parte degli attori: da un lato, risulta ex actis che costoro non vantino alcun titolo concessorio nei confronti della (sussistente solo– e per un limitato arco temporale- CP_1 tra quest'ultima e il , secondo quanto accertato dal Tribunale Larino Controparte_3 pagina 8 di 13 sopra citato), essendo stati destinatari della sola e mera “messa a disposizione di un bene demaniale, di natura precaria” da parte del (v. la pronuncia resa dal Controparte_3
Tar Molise del 19/06/2020 tra le odierne parti in causa); dall'altro, l'utilizzo del bene, protrattosi nonostante le richieste di rilascio del bene e l'ordinanza n. 48 del 4 settembre 2019 di rilascio del è divenuto anche illegittimo. CP_3
Ne consegue che non è configurabile alcun diritto di prelazione in capo agli attori.
8. A fronte dell'accertamento che precede ed essendo pacifica l'insussistenza di un titolo che giustifica la detenzione dell'immobile di proprietà della da parte dei , va CP_1 Pt_1 accolta la domanda riconvenzionale dalla prima formulata in merito al rilascio dell'immobile in favore della proprietaria.
9. Passando allora alla domanda subordinata formulata dagli attori, costoro hanno chiesto volersi accertare la ristrutturazione e le migliorie apportate all'immobile a proprie spese, quantificate nella misura di euro 40.000,00.
La domanda è fondata nei soli limiti che seguono.
Deve premettersi che l'immobile in questione veniva messo a disposizione della famiglia in stato fatiscente, come si comprende dal verbale redatto in sede di consegna, in cui Pt_1 si legge, tra l'altro, che “lo scarico del lavello non è collegato alla relativa rete;
manca la rubinetteria della vasca da bagno. Lo scaldabagno elettrico è scollegato dall'impianto idrico ed elettrico;
tutto il piano terra, tranne la cucina dove vi è un mediocre lampadario, è privo di corpi illuminanti;
vetri sono quasi tutti rotti;
gli interruttori e le prese sono costituiti da modelli obsoleti in ceramica in parte sono rotti;
tutto il primo piano è privo di corpi illuminanti;
vi è una caldaia murale obsoleta ed in stato fatiscente;
tutto il primo piano è privo di corpi illuminanti;
allo stato attuale non è possibile verificare la funzionalità dell'impianto elettrico, idrico, fognario e termico”. Tanto posto, il ctu nominato, eseguito il sopralluogo e vista la documentazione prodotta agli atti, ha quantificato costi a carico dei per euro Pt_1
1.057,95 per le seguenti attività: richiesta per l'allaccio idrico, in data 08/10/2003, con pagamento di euro 123,95; montaggio della caldaia e la revisione dell'impianto gas, in data
12/08/2004, per euro 700,00 e, infine, acquisto e montaggio di vetri, in data 23/10/2022, per euro 234,00. Tenendo conto che la concedeva al detto immobile per CP_1 CP_3 esigenze abitative ancorché transitorie (7 mesi) e che le spese che precedono erano indispensabili per poter usufruire del bene, in assenza di titolo giustificativo della permanenza dei nell'immobile, è loro dovuta la sola indennità per arricchimento senza causa in Pt_1 ordine a tali costi, che in questi limiti vanno riconosciuti in favore degli attori.
10. Parimenti fondata è la domanda di occupazione sine titulo formulata nei confronti degli pagina 9 di 13 attori dalla Provincia di Campobasso, da limitarsi, come da specifica allegazione di parte, entro il quinquennio prescrizionale (cfr. pag. 12 della comparsa: “per l'occupazione illecita e reiterata di parte attorea, nei limiti esperibili di prescrizione, pari ad Euro 27.000,00 diconsì ventisettemila/00 (Indici
OMI – Comune di Campomarino quale costo dell'occupazione annuale Euro 5.400,00 x 5 annualità), ovvero di altro maggiore/minore somma che sarà stimato di giustizia”).
Invero, deve rammentarsi che, in tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, “il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito" (esemplificativamente indicato come "perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato"), danno "di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza” (Cass. Sez. Un., sent. 15 novembre 2022, n. 33645). In altri termini, con la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 33645/2022 è stata sostituita la locuzione danno in re ipsa con quella di danno presunto o danno normale, privilegiando la prospettiva di una presunzione basata sull'allegazione di specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio. Secondo le Sezioni Unite, nel caso di occupazione sine titulo di un immobile, il fatto costitutivo del diritto al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento (diretto o indiretto) che è andata perduta. Questo significa che, sebbene non si richieda una prova precisa dell'ammontare del danno (che può essere liquidato equitativamente, ad esempio tramite il canone locativo di mercato), la parte che chiede il risarcimento deve comunque allegare la concreta possibilità di godimento che ha perso a causa dell'occupazione abusiva. Il convenuto può poi contestare specificamente tale allegazione, nel rispetto dell'art. 115 co. 1 c.c. In presenza di una contestazione specifica, sorge per l'attore l'onere di provare lo specifico godimento perso, onere che può essere assolto anche tramite nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza o mediante presunzioni semplici.
Nel caso di specie, la ha allegato- in modo alquanto confuso, sulla scorta di una CP_1 singolare distinzione giammai predicabile dopo l'intervento del pronunciamento sopra rammentato- la circostanza per cui la mancata disponibilità del bene avrebbe comportato l'impossibilità di utilizzarlo per i suoi fini pubblicistici, allegazione certamente generica e priva di consistenza fattuale, oltre che tautologica, se solo si considera che il bene in questione era ed è in stato fatiscente;
diversamente, costituisce allegazione più significativa quella legata alla perdita dell'occasione di vendere l'immobile ad un prezzo più conveniente, dimostrata dalla pagina 10 di 13 messa in vendita dell'immobile da parte della -dopo aver inserito nel 2019 la casa CP_1 cantoniera, quale originario bene demaniale, tra i beni costituenti il patrimonio disponibile dell'Ente- e la rideterminazione del prezzo base di vendita, dopo la prima asta andata deserta, da euro 91.732,87 ad euro 58.835,37, tenuto conto del contenzioso in essere con la famiglia
, come emerge dalla delibera n. 35 del 27.9.2021 in atti. Orbene, lo stato di immobile Pt_1 occupato del cespite posto in vendita costituisce, secondo comune esperienza, circostanza che rende notoriamente senz'altro meno appetibile sul mercato e che, quindi, è indice presuntivo di un danno subito dal proprietario dall'occupazione subita.
Tenuto conto di ciò, il danno, liquidabile secondo il criterio del cd. danno figurativo, sarà circoscritto al periodo che va dalla determinazione consiliare n. 35 di messa all'asta del cespite al minor importo stimato dall'Ufficio Tecnico, datata 27.9.2021, sino alla data di effettivo rilascio. A tal fine, attingendo alle risultanze della ctu, che il Tribunale ritiene di far proprie in quanto sorrette da argomentazione congrua e priva di apparenti vizi logici, anche alla luce delle risposte rese alle osservazioni del ctp degli attori, il valore locativo mensile del bene è pari ad euro 339,00, di talché l'importo dovuto è pari, all'attualità, ad euro 14.916,00.
Trattandosi di obbligazione di valore, l'importo così determinato deve essere dapprima devalutato alla data della consumazione dell'illecito (coincidente con la delibera del 27.9.2022), in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, e quindi rivalutati anno per anno, secondo lo stesso parametro, da detta data fino a quella di pubblicazione della sentenza (che segna la trasformazione dell'obbligazione risarcitoria in debito di valuta: cfr. Cass. n. 1256/1995; Cass. n. 11616/1992), con l'aggiunta degli interessi legali maturati e maturandi fino al saldo sul capitale via via rivalutato (cfr. Cass., n. 6321/2000;
Cass., n. 9118/1990; Cass., n. 2770/1979).
Su tale somma, poi, per quanto attiene il periodo intercorrente tra la data della presente decisione ed il giorno dell'effettivo saldo, dovranno essere corrisposti, per effetto della condanna al pagamento, che attribuisce al quantum dovuto il carattere di debito di valuta, gli interessi annui al tasso legale dal giorno della decisione sino a quello del conseguimento in concreto dell'importo risarcitorio (art. 1282 c.c.).
11. Le spese di lite seguono la soccombenza tra la e il Controparte_1 [...]
, nonché tra gli attori e e si liquidano nei valori minimi, atteso, CP_3 CP_2 nel primo caso, il rilievo d'ufficio della questione fondante l'inammissibilità della domanda formulata dalla prima e, per i secondi, la semplicità e limitatezza delle questioni tra loro trattate. Quanto invece agli attori e alla , la parziale reciproca Controparte_1 pagina 11 di 13 soccombenza giustifica la compensazione nella misura del 50% delle spese tra gli stessi;
le restanti seguono la soccombenza, gravante sugli attori, e si liquidano come in dispositivo, nei parametri medi per tutte le fasi, secondo il dm 55/2014 in applicazione del cd. decisum.
Le spese di ctu, liquidate separatamente, sono poste a carico degli attori e della – CP_1 che ne aveva chiesto, con le anomalie segnalate nell'ordinanza del 24.9.2023- nella misura del
50% ciascuno.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta proposta da e nei confronti di Parte_1 Parte_2
e con la chiamata in causa del Controparte_1 CP_2
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, Controparte_3 così dispone: dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale formulata dalla Controparte_1 nei confronti del;
Controparte_3
rigetta la domanda principale degli attori e, in accoglimento, nei limiti di cui in motivazione, della domanda riconvenzionale, condanna la Provincia di Campobasso al rimborso della somma di euro 1.057,95; in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dalla di nei CP_1 CP_1 confronti degli attori, ordina a e Parte_1 Parte_2
l'immediato rilascio, in favore della prima, dell'immobile sito in in Campomarino (CB) alla
P.zza Madonna Grande n. 174 – località Nuova Cliternia, individuato al Catasto al Fg. 40, p.lla
10; condanna e al pagamento della somma di Parte_1 Parte_2 euro 14.916,00, oltre rivalutazione ed interessi come in parte motiva;
condanna la al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in Controparte_1 favore del , delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € Controparte_3
7.052,00 per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
condanna e al pagamento, per le causali Parte_1 Parte_2 di cui in motivazione ed in favore del delle spese di lite, che si liquidano CP_2
pagina 12 di 13 in complessivi € 7.052,00 per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
condanna e al pagamento, per le causali Parte_1 Parte_2 di cui in motivazione ed in favore del , delle spese di lite, Controparte_1 che si liquidano in complessivi € 2.538,40 per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
compensa la restante metà delle spese tra le parti;
pone definitivamente a carico delle due parti, da un lato e Parte_1 Parte_2
, e dall'altra la , nella misura del 50%, le
[...] Controparte_1 spese della CTU, giusta decreto in atti.
Larino, 14 giugno 2025
Il Giudice
dott. Stefania Vacca
pagina 13 di 13
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I L A R I N O
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Stefania Vacca, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 1246 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 tra
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv.to DE VINCENTIIS C.F._2
GIOVANNI, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Termoli, via Giappone n. 16, giusta procura in atti;
- ATTORE -
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv.to Controparte_1 P.IVA_1
D'AMICO MARIATERESA, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura provinciale della Provincia di , in , via Roma n. 47, giusta procura in CP_1 CP_1 atti;
- CONVENUTO –
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv.to CP_2 C.F._3
ALESSANDRO ORLANDO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Vasto, Viale
Giulio Cesare n. 15/G, giusta procura in atti;
pagina 1 di 13 - CONVENUTO –
e
(P.I. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_3 P.IVA_2
SARA SALVIANI e dall'Avv. NICOLINO CRISTOFARO, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Sara SALVIANI in Termoli, P.zza Bega n. 40, giusta mandato in atti;
- TERZO CHIAMATO –
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI. Per parte attrice: “In via principale 1) Dichiarare inefficace la vendita a favore di
e per l'effetto sostituire nella posizione i Sigg. e CP_2 Parte_1 Parte_3 ex tunc 2) Accertare il valore delle migliorie apportate dall'immobile ad oggi quantificate nella
[...] misura non inferiore a 40.000,00; 3) dichiarare trasferito l'immobile cantoniera sita in Campomarino (CB) alla P.zza Madonna Grande n. 174 – località Nuova Cliternia, individuato al Catasto al Fg. 40, p.lla 10 in favore dei Sig. (Cod. Fis. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
20.08.1955 e Sig.ra (C.F.: ) nata a [...] C.F._2
Portocannone (CB) il 26.02.1961; con compensazione del valore delle opere di miglioria apportate all'immobile come valore di incremento;
3) In ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio oltre agli accessori di legge da liquidarsi in favore del sottoscritto avvocato dichiaratosi antistatario. In via subordinata - Accertare e dichiarare che i sigg.ri hanno sostenuto spese migliorative e di Pt_1 ristrutturazione presso l'immobile cantoniera sita in Campomarino (CB) alla P.zza Madonna Grande n. 174
– località Nuova Cliternia, individuato al Catasto al Fg. 40, p.lla 10. Per l'effetto ordinare la Provincia di
Campobasso il rimborso delle spese sostenute dagli attori”;
per parte convenuta, : “1) Rigettare le domande tutte formulate Controparte_1 dall'attore in quanto infondate sia in fatto che in diritto per i motivi, innanzi esposti, in quanto alcuna responsabili-tà può essere addebitata alla convenuta con rigetto di tutte le domande, Controparte_1 ivi comprese le istanze istruttorie di deferimento dell'interrogatorio e della prova testi, oltre che quelle risarcitorie
Ovvero, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda atto-rea, dichiarare il
in persona del legale p.t. con sede legale in Campomarino via Favorita n. 26/C, Controparte_3 tenuto a garantire la convenuta contro gli effetti dell'eventuale accoglimento delle domande attoree e, per l'effetto condannarlo al pagamento di quelle somme, eventualmente accertate e/o liquidate in corso di causa ai sigg.ri
e 2) In via riconvenzionale di accertare il diritto di questa parte Parte_1 Parte_2 convenuta ad ottenere la condanna della parte attorea occupante nonché del Comune di Campomarino terzo pagina 2 di 13 chiamato in qualità di comodatario, alla restituzione im-mediata dell'ex casa cantoniera, anche previa ordinanza anticipatoria ex 186 ter c.p.c. di restituzione delle chiavi di accesso dell'immobile; 3) Ancora in via riconvenzionale accertare e dichiarare l'entità dei danni subiti/subendi richiesti dalla Provincia di CP_1 anche in forma speci-fica con riductio in pristino di quanto non autorizzato e apposto presso l'immobile ex casa cantoniera, in uso esclusivo dell'occupante, da liquidarsi a mezzo di CTU ovvero in via equitativa di giustizia;
4) Per via riconvenzionale accertare la responsabilità della parte attorea in via solidale con il terzo chiamato
a risarcire i dan-ni extracontrattuali per Euro 27.000,00 diconsì Controparte_3 ventisettemila/00, ovvero pre-via CTU di ogni altra maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, con maturazione degli interessi dal dì del sinistro sino all'effettivo soddisfo della convenuta Provincia di
Campobasso o in via subordinata e gradata per via equitativa;
5) Di richiedere in via riconvenzionale che la
di Campobasso sia ritenuta indenne da tutti i danni per l'eventuale mancato perfezionamento del CP_1 contratto di vendita con il sig. altro convenuto, con addebito in concorso della responsabilità CP_2 extracontrattuale della parte attorea, oltre che del terzo chiamato con liquidazione Controparte_3 del danno di Euro 60.100,00, oltre ad ogni altra maggiorazione per la deminutio dell'immobile dichiarato in asta pubblica “non libero”, con interessi e rivalu-tazione monetaria, da stimarsi a mezzo di CTU ovvero in via equitativa;
6) Sempre in via riconvenzionale accertare e dichiarare l'entità dei danni subiti/subendi richiesti dalla per inadempimento contrattuale del a decorrere dal Controparte_1 Controparte_3 maggio 2003 (duemilatré) mediante applicazione dei listini indici OMI per Euro 108.000,00 diconsì centoottomila/00, fino all'attuale soddisfo ovvero la somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, da determinarsi anche a mezzo CTU ove non sia acquisito l'ATP Tribunale di Larino RG N. 194/2023 per il quale si chiede l'assunzione degli effetti nel presente giudizio;
in via istruttoria, - Ove sia disattesa la richiesta di diniego dell'interrogatorio e/o prova testi, proposto da parte avversa, di ammettersi in via subordinata alla prova per testi sulle circostanze esposte in narrativa, con riserva di introdurre l'articolazione della prova testi nelle modalità di rito, oltre che essere ammessi a prova contraria sulla prova articolata da parti avverse - Con riserva di ogni ulteriore produzione e deduzione di merito ed istruttoria. Con vittoria di spese ed onorari del presente procedimento”; per parte convenuta “IN VIA PRELIMIANRE Dichiararsi la Giurisdizione CP_2 del Giudice Ordinario per essere la controversia di competenza del Giudice Amministrativo NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE - rigettare la domanda spiegata nei confronti del convenuto CP_4 dichiarando insussistente il diritto di prelazione reclamato da parte attrice e, per l'effetto, ogni altra pretesa sull'immobile in questione - Condannare il ricorrente al pagamento delle spese, competenze ed onorari di lite”; per il terzo chiamato, : “Dichiarare il difetto di titolarità / CP_3 CP_3
pagina 3 di 13 legittimazione passiva del Rigettare la domanda avanzata dalla Controparte_3 CP_1 nei confronti del In subordine accertare e dichiarare il concorso della
[...] Controparte_3 ai sensi dell'art. 1227 c.c.; Con vittoria di spese di lite”. Controparte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 hanno convenuto in giudizio la e esponendo che: a Controparte_1 CP_2 seguito dell'alluvione verificatasi nel settembre 2002 per lo straripamento del torrente
Saccione, l'abitazione della famiglia , sita in Campomarino in Via Degli Acini n. 3, Pt_1 diveniva inagibile a causa dei gravi danni riportati;
il Comune di Campomarino, raccogliendo la richiesta di reperire un alloggio agli sfollati, in data 25.9.2003 concesse alla famiglia Pt_1
l'uso della casa cantoniera sita in località Nuova Cliternia, in P.zza Madonna Grande, di proprietà della Provincia di , senza alcun termine di durata;
la casa cantoniera in CP_1 questione era da anni abbandonata, versando in condizioni fatiscenti, di talché i Pt_1 provvedevano a loro spese a rimettere a nuovo l'edificio; nel frattempo, l'abitazione in Via
Degli Acini subiva ulteriori danni a causa delle alluvioni del 2003 e del 2004, tanto che i costi per la riparazione superavano ormai il valore dell'immobile stesso;
divenuta così la casa cantoniera loro unica dimora, con lettera del 19.1.2006 i inoltravano al Presidente Pt_1 della Provincia di Campobasso una richiesta di concessione d'uso permanente dell'immobile, con opzione di acquisto ma a tale istanza la Provincia non dava alcun riscontro;
con successive e reiterate richieste, i chiedevano alla di aprire una trattativa privata per Pt_1 CP_1
l'acquisto della casa cantoniere, offrendo la somma di euro 60.000,00 ma anche a tali richieste, la non dava risposta;
a fine ottobre 2022 i , a seguito di richiesta di accesso CP_1 Pt_1 agli atti, scoprivano che la casa cantoniera di Nuova Cliternia era stata messa all'asta e aggiudicata proprio all'importo di euro 60.000,00 da tale CP_2
Tanto esposto in fatto, gli attori hanno lamentato la violazione del diritto di prelazione all'acquisto dell'immobile, giacché, nonostante le numerose richieste, nessuna comunicazione veniva loro inoltrata dalla Provincia al fine di poter esercitare la prelazione, chiedendo, quindi, in ragione di tale diritto, l'immediato trasferimento dell'immobile in loro favore. Inoltre,
l'immobile in questione veniva concesso in condizioni fatiscenti, tanto che, al fine di poterlo utilizzare, gli odierni attori avevano dovuto farsi esclusivo carico delle spese per l'allaccio idrico, per l'acquisto di sanitari per il bagno, per l'apposizione di finestre, per l'acquisto e montaggio di caldaia e per la tinteggiatura dei locali;
in ragione di ciò e in subordine, gli attori pagina 4 di 13 hanno chiesto la condanna della al rimborso di tali spese. CP_1
2. Si è costituita la , chiedendo il rigetto dell'avversa azione e Controparte_1 spiegando, all'un tempo, domanda riconvenzionale e chiamata in causa del terzo,
[...]
. CP_3
In particolare, la Provincia ha premesso che, a seguito di apposita richiesta del Comune di
Campomarino del 9 settembre 2002, concedeva, per ragioni dichiarate di carattere temporaneo e contingente, dovute all'alluvione del settembre 2002, la casa cantoniera sita in località Nuova
Cliternia in comodato gratuito e per un periodo di sette mesi;
“il in qualità di CP_3 comodatario, si determinava incautamente a mettere a disposizione l'immobile agli odierni attori, ad oggi ancora occupanti sine titulo”; a causa della mancata restituzione dell'immobile, la Provincia si vedeva costretta ad agire nei confronti del Comune, instaurando un giudizio contenzioso dinanzi al Tribunale di Larino, conclusosi con sentenza n. 236/2020, con cui veniva ordinato al Comune, in accoglimento della domanda spiegata dalla Provincia, il rilascio dell'ex casa cantoniera, ordine a cui l'Ente rimaneva inottemperante, accettando il protrarsi dell'occupazione sebbene fosse risultato vittorioso nel separato giudizio proposto nei suoi confronti dai dinanzi al Tar Molise, in cui era stata impugnata l'ordinanza comunale Pt_1
n. 48 del 4 settembre 2019 di sgombero dell'immobile.
Tanto premesso, la ha esposto che a causa dell'occupazione illegittima del CP_1 proprio immobile da parte degli odierni attori, subiva notevoli danni dovuti all'indisponibilità del bene, richiamando sul punto la giurisprudenza di legittimità formatasi in tema di risarcimento del danno – e relativo onere probatorio- da occupazione sine titulo. Pertanto, ha chiesto volersi accertare la responsabilità solidale degli attori e del Controparte_3
“per l'occupazione illecita e reiterata di parte attorea, nei limiti esperibili di prescrizione, pari ad Euro
27.000,00 diconsì ventisettemila/00 (Indici OMI – quale costo dell'occupazione Controparte_3 annuale Euro 5.400,00 x 5 annualità), ovvero di altro maggiore/minore somma che sarà stimato di giustizia” e, con riguardo al solo Comune, per inadempimento contrattuale stante “il disvalore di condotta, all'evidenza accertabile dal raffronto della condotta esigibile di restituzione dell'immobile dato in comodato e, quella in concreto osservata dal soggetto agente - – terzo chiamato. Controparte_3
L'inadempimento è, difatti, accertato, oltre che essere stato diffidato con richieste in atti depositate dall'anno
2010 [doc n. 1 sub indice nn. 5/6/7/8/9], ai fini di ogni evidente interruzione di natura prescrittiva decennale. Pertanto, il danno richiesto per inadempimento contrattuale deve essere calcolato a decorrere dal maggio 2003 (esattamente mesi sette indicati dalla richiesta nota prot. n. 18506 del 12.09.2002) [doc. n. 1 sub indice n. 1] e stimato in Euro 108.000,00 diconsì centoottomila/00 (listino indici OMI – di CP_3 pagina 5 di 13 Campomarino – abitazione economica/stato conservativo normale valore Max 450,00 mensili, dal mag-gio
2003 all'aprile 2023 – Euro 5.400 annuali x 20 annualità), fino all'attuale soddisfo, ovvero la somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia”. Infine, premesso che alcun addebito concorsuale potrebbe essergli addebitato, “la con la presente costituzione, esperisce azione Controparte_1 di restituzione di immobile, occupato sine titulo dai sigg.ri e (attuali Parte_1 Parte_2 occupanti), oltre che nei confronti del terzo chiamato per obbligo di comodato. È del CP_3 CP_3 tutto evidente l'obbligo disatteso di restituzione alla della casa cantoniera, già Controparte_1 consegnato in comodato al (giusta sentenza n. 236/2020– pubblicata il Controparte_3
18.06.2020 e pedissequo provvedimento di correzione dell'errore materiale, emessa a definizione del ruolo
Tribunale di Larino RG n. 576/2018)”.
3. Si è costituito eccependo il difetto di giurisdizione del G.O. con riguardo CP_2 alla sola domanda di trasferimento della proprietà dell'immobile. Nel merito, ha evidenziato l'inesistenza di un diritto di prelazione in capo agli attori, mancando un regolare contratto di locazione, e la correttezza del proprio operato, per aver regolarmente partecipato ad un'asta per un immobile di proprietà della e corrisposto il prezzo di aggiudicazione. CP_1
4. Si è costituito il , eccependo il proprio difetto di legittimazione Controparte_3 passiva rispetto alle domande rivolte nei propri riguardi dall'attore in riconvenzionale, tenuto conto che le parti concludevano tra loro un contratto di comodato d'uso gratuito in favore di terzi, ovvero dei , circostanza ben nota alla . In via subordinata, ha Pt_1 CP_1 contestato il quantum richiesto, eccessivo e non provato.
5. Così instaurato il contraddittorio e, riunito al procedimento in epigrafe quello di cui al n.r.g. 194/2023, nel corso del quale è stata espletata ctu, la causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata rinviata per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Rimessa su ruolo la causa al fine di sottoporre al contraddittorio delle parti la questione, rilevata d'ufficio, in ordine al giudicato cd. esterno sulle domande riconvenzionali formulate dalla nei confronti del , la causa è stata trattenuta in CP_1 Controparte_3 decisione all'udienza del 14.5.2025 senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., non richiesti dalle parti.
*******
Il Tribunale osserva quanto segue.
6. Preliminarmente, deve essere dichiarata l'inammissibilità della domanda riconvenzionale avanzata dalla nei confronti del terzo dalla stessa chiamato, Comune CP_1 CP_1 pagina 6 di 13 di Campomarino.
È pacifico infatti che il di Campomarino, con nota prot. 9119 del 25 settembre CP_3
2003, metteva a disposizione del sig. una casa cantoniera sita in P.zza Madonna Parte_1
Grande, località Nuova Cliternia, di proprietà della Provincia di Campobasso, da quest'ultima concessa in comodato d'uso, per un tempo massimo di sette mesi, al Comune di
Campomarino, previa sua richiesta avanzata in data 9 settembre 2002.
I rapporti tra la e il , con riguardo alla Controparte_1 CP_3 CP_3 vicenda qui in esame, risultano definitivamente cristallizzati nella sentenza del Tribunale di
Larino n. 236/2020 del 18.06.2020, passata in giudicato.
Infatti, come esposto dalla e dalla stessa minuziosamente documentato in atti, il CP_1 predetto giudizio scaturiva dalla domanda, proposta dalla odierna convenuta, di CP_1 accertamento dell'inadempimento del alla restituzione della ex casa Controparte_3 cantoniere concessa in forza del sopra menzionato contratto di comodato d'uso temporaneo e la conseguenziale richiesta di condanna del alla restituzione dell'immobile e al CP_3 risarcimento del danno per la “perdita della disponibilità del bene e di conseguirne utilità”. Il Tribunale di Larino, con la citata sentenza, accertava la conclusione tra le parti di un contratto d'uso gratuito temporaneo per le ragioni di urgenza legate all'alluvione del 2002 e, riscontrato l'inadempimento del alla restituzione del bene una volta scaduto il termine di durata CP_3 del rapporto, lo condannava al rilascio in favore della , respingendo, invece, la CP_1 domanda risarcitoria avanzata da quest'ultima con riguardo ai conseguenziali danni.
Orbene, da quanto precede risulta di manifesta evidenza la violazione del giudicato esterno
- rilevato d'ufficio (ex multiis v. Cass. civile sez. III, 03/11/2020, n. 24455) e sul quale le parti sono state invitate ad interloquire- formatosi tra le medesime parti in forza della sentenza n.
236/2020, con riguardo alla domanda riconvenzionale avanzata dalla Provincia nei confronti del difatti, la domanda di restituzione dell'immobile qui avanzata e richiesta in forza CP_3 del medesimo titolo contrattuale- ovvero il comodato d'uso temporaneo-, è stata già proposta e finanche accolta dal Tribunale con la ridetta sentenza, non potendosi evidentemente confondere le difficoltà legate all'esecuzione della pronuncia con la proposizione di una nuova ma identica domanda già vagliata dal Tribunale. Del pari, la domanda risarcitoria, abbinata alla prima in forza del medesimo fatto costitutivo, ovvero il mancato rilascio dell'immobile, si pone di nuovo in violazione della statuizione, passata in giudicato, di rigetto nel merito della medesima domanda, come detto in quella sede avanzata per il medesimo evento dannoso, di talché, a mente anche del principio per cui il giudicato copre non solo il dedotto, ma anche il pagina 7 di 13 cd. deducibile, e con la precisazione che, ad ogni modo, non sono stati dedotti ulteriori e diversi danni da quelli già fatti valere – lì, come pure in questa sede, del tutto genericamente-, la domanda riconvenzionale spiegata dalla nei confronti del terzo Controparte_1 chiamato è inammissibile. Controparte_3
7. Passando allora alla domanda principale, gli attori lamentano la violazione del diritto di prelazione, dagli stessi reclamata in virtù del richiamo, per mezzo della giurisprudenza citata
(in particolare, gli attori citano Cass. civile, sez. III, 12/01/2006, n. 411), all'art. 3 D.L. 31 ottobre 1990, n. 310, conv. dalla L. n. 403 del 1990, in materia di “Alienazione del patrimonio disponibile degli enti locali”.
L'art. 3 del D.L. 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con L. n. 403 del 1990, prevede al comma 1 bis che le province, i comuni, le comunità montane ed i loro consorzi, autorizzati ad alienare il patrimonio disponibile per la realizzazione di opere pubbliche o per il finanziamento delle perdite di gestione delle aziende pubbliche di trasporto o per gli altri fini pubblici, possono procedere all'alienazione del patrimonio di edilizia residenziale di loro proprietà e stabilisce che “la cessione delle unità immobiliari deve avvenire con priorità assoluta per coloro che ne fanno uso legittimo, in base a contratto di affitto, di concessione o comodato”.
Sul tema, premessa l'infondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione del G.O. in subiecta materia sollevata dal convenuto (cfr. Cassazione civile sez. un., CP_2
18/01/2005, n.844: “Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la cognizione della controversia avente ad oggetto l'esercizio, in forza di prelazione, del diritto di concludere il contratto di acquisto di un immobile, condotto in locazione e posto in vendita dall'ente proprietario, indipendentemente dalla eventuale pregressa partecipazione del conduttore al procedimento amministrativo di subastazione dell'immobile stesso.
Infatti, in siffatta ipotesi, la "causa petendi" e il "petitum" della domanda, riconducibili alla previsione dell'art. 3, comma 1 bis, d.l. n. 310 del 1990, coordinato con la legge n. 403 del 1990, di conversione, attribuiscono agli utenti legittimi degli immobili posti in vendita dall'ente pubblico un diritto soggettivo perfetto di prelazione in ordine a tali immobili”), è tuttavia agevole osservare che la norma invocata dagli attori prescrive condizioni che non si ravvisano nel caso in esame. Infatti, gli attori, in primo luogo, non hanno dimostrato che l'immobile di proprietà della Provincia di CP_1 appartenesse al patrimonio di edilizia residenziale, risultando al contrario pacifico che si trattasse di una casa cantoniera;
inoltre, manca l'ulteriore condizione del legittimo utilizzo del bene da parte degli attori: da un lato, risulta ex actis che costoro non vantino alcun titolo concessorio nei confronti della (sussistente solo– e per un limitato arco temporale- CP_1 tra quest'ultima e il , secondo quanto accertato dal Tribunale Larino Controparte_3 pagina 8 di 13 sopra citato), essendo stati destinatari della sola e mera “messa a disposizione di un bene demaniale, di natura precaria” da parte del (v. la pronuncia resa dal Controparte_3
Tar Molise del 19/06/2020 tra le odierne parti in causa); dall'altro, l'utilizzo del bene, protrattosi nonostante le richieste di rilascio del bene e l'ordinanza n. 48 del 4 settembre 2019 di rilascio del è divenuto anche illegittimo. CP_3
Ne consegue che non è configurabile alcun diritto di prelazione in capo agli attori.
8. A fronte dell'accertamento che precede ed essendo pacifica l'insussistenza di un titolo che giustifica la detenzione dell'immobile di proprietà della da parte dei , va CP_1 Pt_1 accolta la domanda riconvenzionale dalla prima formulata in merito al rilascio dell'immobile in favore della proprietaria.
9. Passando allora alla domanda subordinata formulata dagli attori, costoro hanno chiesto volersi accertare la ristrutturazione e le migliorie apportate all'immobile a proprie spese, quantificate nella misura di euro 40.000,00.
La domanda è fondata nei soli limiti che seguono.
Deve premettersi che l'immobile in questione veniva messo a disposizione della famiglia in stato fatiscente, come si comprende dal verbale redatto in sede di consegna, in cui Pt_1 si legge, tra l'altro, che “lo scarico del lavello non è collegato alla relativa rete;
manca la rubinetteria della vasca da bagno. Lo scaldabagno elettrico è scollegato dall'impianto idrico ed elettrico;
tutto il piano terra, tranne la cucina dove vi è un mediocre lampadario, è privo di corpi illuminanti;
vetri sono quasi tutti rotti;
gli interruttori e le prese sono costituiti da modelli obsoleti in ceramica in parte sono rotti;
tutto il primo piano è privo di corpi illuminanti;
vi è una caldaia murale obsoleta ed in stato fatiscente;
tutto il primo piano è privo di corpi illuminanti;
allo stato attuale non è possibile verificare la funzionalità dell'impianto elettrico, idrico, fognario e termico”. Tanto posto, il ctu nominato, eseguito il sopralluogo e vista la documentazione prodotta agli atti, ha quantificato costi a carico dei per euro Pt_1
1.057,95 per le seguenti attività: richiesta per l'allaccio idrico, in data 08/10/2003, con pagamento di euro 123,95; montaggio della caldaia e la revisione dell'impianto gas, in data
12/08/2004, per euro 700,00 e, infine, acquisto e montaggio di vetri, in data 23/10/2022, per euro 234,00. Tenendo conto che la concedeva al detto immobile per CP_1 CP_3 esigenze abitative ancorché transitorie (7 mesi) e che le spese che precedono erano indispensabili per poter usufruire del bene, in assenza di titolo giustificativo della permanenza dei nell'immobile, è loro dovuta la sola indennità per arricchimento senza causa in Pt_1 ordine a tali costi, che in questi limiti vanno riconosciuti in favore degli attori.
10. Parimenti fondata è la domanda di occupazione sine titulo formulata nei confronti degli pagina 9 di 13 attori dalla Provincia di Campobasso, da limitarsi, come da specifica allegazione di parte, entro il quinquennio prescrizionale (cfr. pag. 12 della comparsa: “per l'occupazione illecita e reiterata di parte attorea, nei limiti esperibili di prescrizione, pari ad Euro 27.000,00 diconsì ventisettemila/00 (Indici
OMI – Comune di Campomarino quale costo dell'occupazione annuale Euro 5.400,00 x 5 annualità), ovvero di altro maggiore/minore somma che sarà stimato di giustizia”).
Invero, deve rammentarsi che, in tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, “il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito" (esemplificativamente indicato come "perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato"), danno "di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza” (Cass. Sez. Un., sent. 15 novembre 2022, n. 33645). In altri termini, con la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 33645/2022 è stata sostituita la locuzione danno in re ipsa con quella di danno presunto o danno normale, privilegiando la prospettiva di una presunzione basata sull'allegazione di specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio. Secondo le Sezioni Unite, nel caso di occupazione sine titulo di un immobile, il fatto costitutivo del diritto al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento (diretto o indiretto) che è andata perduta. Questo significa che, sebbene non si richieda una prova precisa dell'ammontare del danno (che può essere liquidato equitativamente, ad esempio tramite il canone locativo di mercato), la parte che chiede il risarcimento deve comunque allegare la concreta possibilità di godimento che ha perso a causa dell'occupazione abusiva. Il convenuto può poi contestare specificamente tale allegazione, nel rispetto dell'art. 115 co. 1 c.c. In presenza di una contestazione specifica, sorge per l'attore l'onere di provare lo specifico godimento perso, onere che può essere assolto anche tramite nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza o mediante presunzioni semplici.
Nel caso di specie, la ha allegato- in modo alquanto confuso, sulla scorta di una CP_1 singolare distinzione giammai predicabile dopo l'intervento del pronunciamento sopra rammentato- la circostanza per cui la mancata disponibilità del bene avrebbe comportato l'impossibilità di utilizzarlo per i suoi fini pubblicistici, allegazione certamente generica e priva di consistenza fattuale, oltre che tautologica, se solo si considera che il bene in questione era ed è in stato fatiscente;
diversamente, costituisce allegazione più significativa quella legata alla perdita dell'occasione di vendere l'immobile ad un prezzo più conveniente, dimostrata dalla pagina 10 di 13 messa in vendita dell'immobile da parte della -dopo aver inserito nel 2019 la casa CP_1 cantoniera, quale originario bene demaniale, tra i beni costituenti il patrimonio disponibile dell'Ente- e la rideterminazione del prezzo base di vendita, dopo la prima asta andata deserta, da euro 91.732,87 ad euro 58.835,37, tenuto conto del contenzioso in essere con la famiglia
, come emerge dalla delibera n. 35 del 27.9.2021 in atti. Orbene, lo stato di immobile Pt_1 occupato del cespite posto in vendita costituisce, secondo comune esperienza, circostanza che rende notoriamente senz'altro meno appetibile sul mercato e che, quindi, è indice presuntivo di un danno subito dal proprietario dall'occupazione subita.
Tenuto conto di ciò, il danno, liquidabile secondo il criterio del cd. danno figurativo, sarà circoscritto al periodo che va dalla determinazione consiliare n. 35 di messa all'asta del cespite al minor importo stimato dall'Ufficio Tecnico, datata 27.9.2021, sino alla data di effettivo rilascio. A tal fine, attingendo alle risultanze della ctu, che il Tribunale ritiene di far proprie in quanto sorrette da argomentazione congrua e priva di apparenti vizi logici, anche alla luce delle risposte rese alle osservazioni del ctp degli attori, il valore locativo mensile del bene è pari ad euro 339,00, di talché l'importo dovuto è pari, all'attualità, ad euro 14.916,00.
Trattandosi di obbligazione di valore, l'importo così determinato deve essere dapprima devalutato alla data della consumazione dell'illecito (coincidente con la delibera del 27.9.2022), in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, e quindi rivalutati anno per anno, secondo lo stesso parametro, da detta data fino a quella di pubblicazione della sentenza (che segna la trasformazione dell'obbligazione risarcitoria in debito di valuta: cfr. Cass. n. 1256/1995; Cass. n. 11616/1992), con l'aggiunta degli interessi legali maturati e maturandi fino al saldo sul capitale via via rivalutato (cfr. Cass., n. 6321/2000;
Cass., n. 9118/1990; Cass., n. 2770/1979).
Su tale somma, poi, per quanto attiene il periodo intercorrente tra la data della presente decisione ed il giorno dell'effettivo saldo, dovranno essere corrisposti, per effetto della condanna al pagamento, che attribuisce al quantum dovuto il carattere di debito di valuta, gli interessi annui al tasso legale dal giorno della decisione sino a quello del conseguimento in concreto dell'importo risarcitorio (art. 1282 c.c.).
11. Le spese di lite seguono la soccombenza tra la e il Controparte_1 [...]
, nonché tra gli attori e e si liquidano nei valori minimi, atteso, CP_3 CP_2 nel primo caso, il rilievo d'ufficio della questione fondante l'inammissibilità della domanda formulata dalla prima e, per i secondi, la semplicità e limitatezza delle questioni tra loro trattate. Quanto invece agli attori e alla , la parziale reciproca Controparte_1 pagina 11 di 13 soccombenza giustifica la compensazione nella misura del 50% delle spese tra gli stessi;
le restanti seguono la soccombenza, gravante sugli attori, e si liquidano come in dispositivo, nei parametri medi per tutte le fasi, secondo il dm 55/2014 in applicazione del cd. decisum.
Le spese di ctu, liquidate separatamente, sono poste a carico degli attori e della – CP_1 che ne aveva chiesto, con le anomalie segnalate nell'ordinanza del 24.9.2023- nella misura del
50% ciascuno.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta proposta da e nei confronti di Parte_1 Parte_2
e con la chiamata in causa del Controparte_1 CP_2
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, Controparte_3 così dispone: dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale formulata dalla Controparte_1 nei confronti del;
Controparte_3
rigetta la domanda principale degli attori e, in accoglimento, nei limiti di cui in motivazione, della domanda riconvenzionale, condanna la Provincia di Campobasso al rimborso della somma di euro 1.057,95; in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dalla di nei CP_1 CP_1 confronti degli attori, ordina a e Parte_1 Parte_2
l'immediato rilascio, in favore della prima, dell'immobile sito in in Campomarino (CB) alla
P.zza Madonna Grande n. 174 – località Nuova Cliternia, individuato al Catasto al Fg. 40, p.lla
10; condanna e al pagamento della somma di Parte_1 Parte_2 euro 14.916,00, oltre rivalutazione ed interessi come in parte motiva;
condanna la al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in Controparte_1 favore del , delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € Controparte_3
7.052,00 per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
condanna e al pagamento, per le causali Parte_1 Parte_2 di cui in motivazione ed in favore del delle spese di lite, che si liquidano CP_2
pagina 12 di 13 in complessivi € 7.052,00 per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
condanna e al pagamento, per le causali Parte_1 Parte_2 di cui in motivazione ed in favore del , delle spese di lite, Controparte_1 che si liquidano in complessivi € 2.538,40 per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
compensa la restante metà delle spese tra le parti;
pone definitivamente a carico delle due parti, da un lato e Parte_1 Parte_2
, e dall'altra la , nella misura del 50%, le
[...] Controparte_1 spese della CTU, giusta decreto in atti.
Larino, 14 giugno 2025
Il Giudice
dott. Stefania Vacca
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