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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 29/09/2025, n. 849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 849 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) dott. Massimo Sereno Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 70/2019 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale dell'8 aprile 2024 e vertente
T R A
(C.F: , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Scilla (RC), alla Via Bellantoni s.n.c., presso lo studio dell'Avv. Gaetano Ciccone (p.e.c.: , che lo Email_1 rappresenta e difende, giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
(C.F.: ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
13.11.1943, elettivamente domiciliato in Villa San Giovanni (RC), Via Nazionale, 563-
5, presso lo studio dell'Avv. Prof. Alfredo Caracciolo, (p.e.c.:
, che lo rappresenta e difende, giusta procura Email_2 in atti;
APPELLATO
NONCHE'
(C.F.: ) e Controparte_2 C.F._3 CP_3
(C.F.: );
[...] C.F._4
APPELLATE/CONTUMACI
**************
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1875/2017 resa dal Tribunale di Reggio
Calabria il 18.12.2017 nell'ambito del procedimento civile n. 4526/2004 R.G.. CONCLUSIONI
In riferimento all'udienza del 08.04.2024, svoltasi in modalità telematica, entrambe le parti costituite hanno precisato le conclusioni, mediante deposito di memorie istruttorie presentate il 02.04.2024, ovvero, per l'appellante, nei seguenti termini: “…si chiede che l'Ill.ma Corte di Appello adita voglia:
1) in via principale, riformare la sentenza impugnata e disporre e/o consentire che il vanzi il proprio corpo di fabbrica fino a farlo aderire con il muro perimetrale Pt_1 dell'immobile degli appellati posto sul confine tra i due fondi:
2) in via subordinata, riformare la sentenza impugnata e disporre l'arretramento del fabbricato del Dama in ogni sua parte fino alla distanza di metri tre dal confine dei due fondi;
3) riformare la sentenza impugnata e rigettare la richiesta formulata dagli attori nel procedimento di primo grado di eliminazione della pianta di vite posta a ridosso del confine;
4) condannare le parti appellate in solido alla rifusione delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del costituito procuratore antistatario.”; per come segue: “L'appellat , Controparte_1 Controparte_1 nel riportarsi alla comparsa di risposta, il cui contenuto qui abbiansi per trascritto, insiste nelle conclusioni ivi contenute, dirette a statuire l'inammissibilità o, quantomeno, il rigetto del gravame proposto e nella conferma della sentenza impugnata, con ogni statuizione conseguenziale, anche in ordine alle spese del giudizio di secondo grado.
La sentenza impugnata merita conferma, essendo stata accertata a mezzo CTU, la violazione da parte dell'appellante di norme imperative, disciplinanti le distanze fra costruzioni, con grave pregiudizio dell'immobile dell'appellato, che legittimamente è insorto per conseguire la rimozione dell'illecito urbanistico posto in essere dall'appellante.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato Controparte_1
e premettendo: 1) di Controparte_2 Controparte_3 essere comproprietari di un terreno a destinazione orto/irriguo, con annesso un fabbricato di vecchia costruzione, sito in Scilla, Via Matteotti, riportato in Catasto alla partita 6469, foglio 9 particella 268; 2) che il predetto immobile confina dal lato sud-est con altro fabbricato a due piani di proprietà di e Parte_1 Parte_2 nonché della defunta;
3) che essi germani hanno realizzato un Persona_1 Pt_1 terzo piano furi terra abitabile, in sostituzione di un tetto a falda unica non fruibile;
4) che a seguito di denuncia presentata da la citata Controparte_1 costruzione è stata sottoposta a sequestro, mentre il è stato Parte_1 condannato dal Tribunale di Reggio Calabria alla pena di mesi 2 di arresto e all'ammenda di €. 10.000; 5) che il predetto terzo piano, costruito abusivamente, viola le distanze legali previste dall'art. 40 del regolamento edilizio del Comune di Scilla, a norma del quale la distanza fra fronti “su almeno uno dei quali non siano aperte finestre, non deve essere inferiore all'altezza del fronte o settore di fronte più alto, e, in ogni caso, non inferiore a metri 10”; 6) che la distanza della parete lato Nord del predetto terzo piano abusivo, rispetto al muro frontistante del preesistente fabbricato degli attori, dotato di aperture, è di circa metri 2, in contrasto con la predetta norma regolamentare;
7) che la intercapedine, di cui sopra, appare ulteriormente limitata dalla presenza di una scala di accesso al piano abusivo in oggetto, dalla cui ringhiera è possibile esercitare servitù di affaccio sul terreno degli attori;
8) che altra violazione delle distanze legali si rileva dal terrazzo del predetto terzo piano, e dal balcone del secondo piano fuori terra;
9) che i germani hanno inoltre messo a dimora una Pt_1 pianta di vite per pergolato, il cui tralcio supera i tre metri di altezza, senza il rispett o della distanza legale ex art. 892 c. c., rispetto al muro del fabbricato degli attori, al quale
è abbarbicato;
evocavano in giudizio e per sentirli condannare a Parte_1 Parte_2 demolire le opere abusive e a ripristinare le distanze legali dal fabbricato nonché a rimuovere il pergolato suddetto. CP_1
Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il 22.06.2005, unicamente il quale resisteva alla Parte_1 domanda avversaria, di cui chiedeva il rigetto, chiedendo la condanna degli attori alle spese di lite.
In corso di causa veniva disposta C.T.U. al fine di al fine di accertare le asserite illegittimità denunciate con l'atto di citazione.
Indi, precisate le conclusioni, all'udienza del 12.12.2011 la causa veniva trattenuta in decisione.
Con ordinanza del 19.04.2012, il Tribunale rimetteva la causa sul ruolo disponendo una nuova consulenza tecnica d'ufficio.
Successivamente, all'udienza del 08.02.2017, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva assegnata a sentenza.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Reggio Calabria così statuiva: “Il Tribunale di Reggio Calabria - II Sezione Civile - in persona del giudice unico (…) definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , Controparte_1 contr e Controparte_2 Controparte_3 Parte_1 [...]
, così provvede: Pt_2 - dichiara il difetto di legittimazione passiva del convenuto contumac;
Parte_2
- accoglie la domanda e per l'effetto condanna il convenuto in Parte_1 relazione al proprio immobile sito in Scilla alla via Matteotti ed identificato nella CTU dell'Ing quale “corpo A” a demolire: la parte in elevazione del terzo piano f.t. Per_2 compresa fra i pilastri nn. 1-2-3-4 con arretramento del fabbricato alla trave che congiunge i pilastri nn. 1 – 2 (vedasi allegato n. 3 pag. 6 CT ), il balcone che Per_2 risvolta da quello prospiciente la via Matteotti nonché tutto l' aggetto del lastric o solare sul lato cortile con le modalità indicate a pag. 17 della CTU ing;
ad arretrare il Per_2 balcone che affaccia sul vico retrostante fino alla distanza di 3 metri dal fabbricato dell' attore;
ad eliminare la scala metallica accostata alla parete lato est del fabbricato che si diparte dal cortile e consente l' accesso al piano superiore con il relativo pianerottolo di sbarco nonché la pianta di vite insistente sull' aiuola posta vicino al muro perimetrale del fabbricato di parte attrice;
- condanna il convenut a pagare agli attori, in solido, le spese del Parte_1 giudizio, liquidate in euro 630,00 a titolo di compensi oltre rimb. forf al 15%, IVA e CPA come per legge;
spese di entrambe le CTU interamente a carico del medesimo convenuto come in atti liquidate.”.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello, con atto di citazione notificato il
16.01.2019, esponendo un unico ed articolato motivo di Parte_1 gravame.
In buona sostanza l'appellante criticava la sentenza impugnata nella par te in cui, pur avendo, a suo dire, il Tribunale attribuito all'apertura presente sul fabbricato di proprietà attorea le caratteristiche di una luce, piuttosto che di una veduta, ordinava la demolizione con arretramento del secondo piano fuori terra di prop rietà di
[...]
ad una distanza superiore a quella prevista dall'art. 873 c.c. (tre metri dal Pt_1 confine) ed in aperta violazione del disposto di tale norma di legge, con conseguente ingiustificato sacrificio del diritto soggettivo del convenuto ad edificare.
Aggiungeva inoltre l'appellante che, benché ne avesse fatto più volte esplicita richiesta nell'ambito delle proprie difese e conclusioni, il primo Giudice avrebbe totalmente obliterato l'istanza con la quale il aveva richiesto di poter Parte_1 prolungare il secondo piano fuori terra del proprio immobile in aderenza al muro di confine.
Chiedeva, pertanto, previa concessione della sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ed in accoglimento dei motivi sopra spiegati, la totale riforma della stessa e la condanna degli appellati in solido alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 09.07.2019, il quale eccepiva Controparte_1 preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 348 bis c.p.c., chiedendo, nel merito, il rigetto del gravame, con condanna dell'appellant e alla rifusione delle spese di lite del presente grado.
Benché ritualmente evocate in giudizio, e Controparte_2 non sono comparse, né si sono costituite. Controparte_3
Con ordinanza del 28/29.10.2019, la Corte concedeva la richiesta sos pensione.
Indi, precisate le conclusioni, in epigrafe indicate, all'udienza collegiale del 08.04.2024
- svoltasi con le modalità di cui all'art. 83, VII comma, lett. H), D.L. n. 18/2020, convertito con modifiche in L. 27/2020 - su richiesta dei procuratori delle parti costituite, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di e Controparte_2
le quali, nonostante siano state regolarmente citate in Controparte_3 giudizio, non si sono costituite.
Altrettanto in via preliminare va scrutinata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per pretesa violazione dell'art. 348 bis c.p.c., sollevata dagli appellati.
La stessa è priva di fondamento in quanto il filtro di ammissibilità del gravame è stato tacitamente superato in ragione del fatto che, allo stato, il giudizio de quo è in fase decisoria.
L'appello è infondato e va pertanto respinto.
L'appellante ritiene che la sentenza sia stata erroneamente emessa in relazione alla condanna alla demolizione ed al conseguente arretramento del secondo piano f.t., da egli realizzato in posizione frontistante all'immobile di proprietà degli appellati, dovendosi applicare la disposizione di cui all'art. 873 c.c. anziché quella stabilita art. 9 del D.M. 1444/1968.
Tale tesi non è condivisibile.
In primis va osservato che per parete finestrata si intende una parete munita di aperture di qualsiasi tipo, come finestre, porte, balconi o logge - che consentono il passaggio di aria e luce - che possiede i requisiti della possibilità di inspicere e di prospicere sul fondo altrui, ossia la possibilità di affacciarsi e guardare frontalmente, obliquamente o lateralmente nel fondo del vicino (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. II, ord., 23 settembre 2021, n. 25864).
Tale tipo di apertura va nettamente distinta dalle luci, che sono aperture che consentono solo il passaggio di luce e aria, ma non l'affaccio sul fondo del vicino. Le risultanze documentali e fotografiche, fedelmente riportate nella C.T.U. versata in atti, evidenziano che l'apertura posta sulla parete laterale del fabbricato
, benché sia munita di una grata metallica all'esterno che non CP_1 consente di aprire la finestra, per caratteristiche ed altezza costituisce una finestra a pieno titolo.
Non solo, ma anche il nuovo fabbricato realizzato dall'appellante è munito di finestre che non rispettano le distanze legali dall'immobile di proprietà degli appellati, così come stabilite dall'art. 9 D.M. n. 1444/1968, che deroga espressamente all'art. 873 c.c.
- laddove tale disposizione venga appositamente recepita nello strumento urbanistico locale (qual è, nella specie, quello adottato dal Comune di Scilla all'epoca dell'effettuazione dei lavori, che, nel regolamento edilizio fa specifico riferiment o all'art. 2, commi 17 e 18, del decreto ministeriale de quo) - e che, in riferimento alla realizzazione di nuove costruzioni prevede “una distanza minima assoluta di metri 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti”.
Se tale regola vale tra edifici antistanti di cui solo uno sia munito di finestre (cfr. Cass.
Civ. n. 20548/2017), a maggior ragione va applicata nel caso in cui entrambi gli edifici frontistanti siano muniti di finestre.
La Suprema Corte, confermando ed anzi ampliando tale indirizzo interpretativo (cfr. sentenza n. 15178/2019), ha addirittura stabilito che: “…la distanza minima inderogabile di 10 metri tra le pareti finestrate e gli edifici antistanti è quella che tutti i Comuni sono tenuti ad osservare, ed il giudice è tenuto ad applicare tale disposizione anche in presenza di norme contrastanti incluse negli strumenti urbanistici locali, dovendosi essa ritenere automaticamente inserita nel PRG al posto della norma illegittima. La norma, per la sua genesi e per la sua funzione i gienico-sanitaria, costituisce quindi un principio assoluto ed inderogabile, che prevale sia sulla potestà legislativa regionale, in quanto integra la disciplina privatistica delle distanze, sia sulla potestà regolamentare e pianificatoria dei Comuni, in quanto deriva da una fonte normativa statale sovraordinata, sia infine sull'autonomia negoziale dei privati, in quanto tutela interessi pubblici che non sono nella disponibilità delle parti.”.
Nella fattispecie, inoltre, non può neanche essere a ragione inv ocato il criterio della prevenzione, poiché: “La sopraelevazione deve essere considerata, a tutti gli effetti, come nuova costruzione e può essere quindi eseguita solo con il rispetto della normativa sulle distanze legali dalle costruzioni esistenti sul fo ndo confinante;
in tal caso, risulta inapplicabile il criterio della prevenzione, che si esaurisce, invece, con il completamento, dal punto di vista strutturale e funzionale, della prima costruzione.” (cfr. Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 12292 de l 7 maggio 2024).
Né, infine, si può dare seguito alle istanze alternative proposte dall'appellante in riferimento alla possibilità di ottenere un arretramento inferiore a quello ordinato dalla sentenza impugnata o di costruire in aderenza al muro di confi ne degli appellati, non essendo consentite, tali soluzioni, dalla normativa vigente in tema di distanze legali dalle costruzioni.
Legittimamente, quindi, il Giudice di prime cure ha ordinato al la Parte_1 demolizione parziale del fabbricato di sua proprietà, disponendone l'arretramento alla distanza di legge, indicata nella C.T.U. versata in atti.
Ogni ulteriore considerazione è da ritenersi assorbita.
Per le suddette ragioni l'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, come da dispositivo, in base al disposto dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, come aggiornato dal successivo
D.M. n. 147 del 13/08/2022, secondo i parametri minimi - attesa la bassa complessità delle questioni di fatto e di diritto devolute in questa fase - ed in rapporto al valore della causa (€. 2.887,00) determinato ai sensi dell'art. 15 c.p.c., in complessivi €.
2.540,00, in favore di di cui €. 460,00 per la fase di Controparte_1 studio, €. 389,00 per la fase introduttiva, €. 840,00 per la fase istruttoria ed €. 851,00 per la fase decisionale, oltre accessori come per legge.
Nessuna statuizione sulle spese viene adottata nei confronti di CP_2
e stante la loro contumacia.
[...] Controparte_3
Sussistono, altresì, i presupposti per l'applicazione dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.p.r. 115/2002, in quanto l'impugnazione è stata respinta integralmente.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle p arti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con atto Parte_1 di citazione notificato in data 16.01.2019, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di e Controparte_2 CP_3
[...]
2) Rigetta l'appello;
3) Condanna alla rifusione delle spese relative al presente Parte_1 giudizio in favore di che liquida in complessivi €. Controparte_1
2.540,00, oltre IVA e CAP ed oltre accessori;
4) Nulla a provvedere in ordine alle spese di lite relative alle appellate e Controparte_2 Controparte_3
5) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.p.r. 115/2002, attesta che l'impugnazione è stata respinta integralmente.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 3 luglio 2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Massimo Sereno) (dott.ssa Patrizia Morabito)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) dott. Massimo Sereno Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 70/2019 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale dell'8 aprile 2024 e vertente
T R A
(C.F: , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Scilla (RC), alla Via Bellantoni s.n.c., presso lo studio dell'Avv. Gaetano Ciccone (p.e.c.: , che lo Email_1 rappresenta e difende, giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
(C.F.: ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
13.11.1943, elettivamente domiciliato in Villa San Giovanni (RC), Via Nazionale, 563-
5, presso lo studio dell'Avv. Prof. Alfredo Caracciolo, (p.e.c.:
, che lo rappresenta e difende, giusta procura Email_2 in atti;
APPELLATO
NONCHE'
(C.F.: ) e Controparte_2 C.F._3 CP_3
(C.F.: );
[...] C.F._4
APPELLATE/CONTUMACI
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OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1875/2017 resa dal Tribunale di Reggio
Calabria il 18.12.2017 nell'ambito del procedimento civile n. 4526/2004 R.G.. CONCLUSIONI
In riferimento all'udienza del 08.04.2024, svoltasi in modalità telematica, entrambe le parti costituite hanno precisato le conclusioni, mediante deposito di memorie istruttorie presentate il 02.04.2024, ovvero, per l'appellante, nei seguenti termini: “…si chiede che l'Ill.ma Corte di Appello adita voglia:
1) in via principale, riformare la sentenza impugnata e disporre e/o consentire che il vanzi il proprio corpo di fabbrica fino a farlo aderire con il muro perimetrale Pt_1 dell'immobile degli appellati posto sul confine tra i due fondi:
2) in via subordinata, riformare la sentenza impugnata e disporre l'arretramento del fabbricato del Dama in ogni sua parte fino alla distanza di metri tre dal confine dei due fondi;
3) riformare la sentenza impugnata e rigettare la richiesta formulata dagli attori nel procedimento di primo grado di eliminazione della pianta di vite posta a ridosso del confine;
4) condannare le parti appellate in solido alla rifusione delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del costituito procuratore antistatario.”; per come segue: “L'appellat , Controparte_1 Controparte_1 nel riportarsi alla comparsa di risposta, il cui contenuto qui abbiansi per trascritto, insiste nelle conclusioni ivi contenute, dirette a statuire l'inammissibilità o, quantomeno, il rigetto del gravame proposto e nella conferma della sentenza impugnata, con ogni statuizione conseguenziale, anche in ordine alle spese del giudizio di secondo grado.
La sentenza impugnata merita conferma, essendo stata accertata a mezzo CTU, la violazione da parte dell'appellante di norme imperative, disciplinanti le distanze fra costruzioni, con grave pregiudizio dell'immobile dell'appellato, che legittimamente è insorto per conseguire la rimozione dell'illecito urbanistico posto in essere dall'appellante.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato Controparte_1
e premettendo: 1) di Controparte_2 Controparte_3 essere comproprietari di un terreno a destinazione orto/irriguo, con annesso un fabbricato di vecchia costruzione, sito in Scilla, Via Matteotti, riportato in Catasto alla partita 6469, foglio 9 particella 268; 2) che il predetto immobile confina dal lato sud-est con altro fabbricato a due piani di proprietà di e Parte_1 Parte_2 nonché della defunta;
3) che essi germani hanno realizzato un Persona_1 Pt_1 terzo piano furi terra abitabile, in sostituzione di un tetto a falda unica non fruibile;
4) che a seguito di denuncia presentata da la citata Controparte_1 costruzione è stata sottoposta a sequestro, mentre il è stato Parte_1 condannato dal Tribunale di Reggio Calabria alla pena di mesi 2 di arresto e all'ammenda di €. 10.000; 5) che il predetto terzo piano, costruito abusivamente, viola le distanze legali previste dall'art. 40 del regolamento edilizio del Comune di Scilla, a norma del quale la distanza fra fronti “su almeno uno dei quali non siano aperte finestre, non deve essere inferiore all'altezza del fronte o settore di fronte più alto, e, in ogni caso, non inferiore a metri 10”; 6) che la distanza della parete lato Nord del predetto terzo piano abusivo, rispetto al muro frontistante del preesistente fabbricato degli attori, dotato di aperture, è di circa metri 2, in contrasto con la predetta norma regolamentare;
7) che la intercapedine, di cui sopra, appare ulteriormente limitata dalla presenza di una scala di accesso al piano abusivo in oggetto, dalla cui ringhiera è possibile esercitare servitù di affaccio sul terreno degli attori;
8) che altra violazione delle distanze legali si rileva dal terrazzo del predetto terzo piano, e dal balcone del secondo piano fuori terra;
9) che i germani hanno inoltre messo a dimora una Pt_1 pianta di vite per pergolato, il cui tralcio supera i tre metri di altezza, senza il rispett o della distanza legale ex art. 892 c. c., rispetto al muro del fabbricato degli attori, al quale
è abbarbicato;
evocavano in giudizio e per sentirli condannare a Parte_1 Parte_2 demolire le opere abusive e a ripristinare le distanze legali dal fabbricato nonché a rimuovere il pergolato suddetto. CP_1
Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il 22.06.2005, unicamente il quale resisteva alla Parte_1 domanda avversaria, di cui chiedeva il rigetto, chiedendo la condanna degli attori alle spese di lite.
In corso di causa veniva disposta C.T.U. al fine di al fine di accertare le asserite illegittimità denunciate con l'atto di citazione.
Indi, precisate le conclusioni, all'udienza del 12.12.2011 la causa veniva trattenuta in decisione.
Con ordinanza del 19.04.2012, il Tribunale rimetteva la causa sul ruolo disponendo una nuova consulenza tecnica d'ufficio.
Successivamente, all'udienza del 08.02.2017, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva assegnata a sentenza.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Reggio Calabria così statuiva: “Il Tribunale di Reggio Calabria - II Sezione Civile - in persona del giudice unico (…) definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , Controparte_1 contr e Controparte_2 Controparte_3 Parte_1 [...]
, così provvede: Pt_2 - dichiara il difetto di legittimazione passiva del convenuto contumac;
Parte_2
- accoglie la domanda e per l'effetto condanna il convenuto in Parte_1 relazione al proprio immobile sito in Scilla alla via Matteotti ed identificato nella CTU dell'Ing quale “corpo A” a demolire: la parte in elevazione del terzo piano f.t. Per_2 compresa fra i pilastri nn. 1-2-3-4 con arretramento del fabbricato alla trave che congiunge i pilastri nn. 1 – 2 (vedasi allegato n. 3 pag. 6 CT ), il balcone che Per_2 risvolta da quello prospiciente la via Matteotti nonché tutto l' aggetto del lastric o solare sul lato cortile con le modalità indicate a pag. 17 della CTU ing;
ad arretrare il Per_2 balcone che affaccia sul vico retrostante fino alla distanza di 3 metri dal fabbricato dell' attore;
ad eliminare la scala metallica accostata alla parete lato est del fabbricato che si diparte dal cortile e consente l' accesso al piano superiore con il relativo pianerottolo di sbarco nonché la pianta di vite insistente sull' aiuola posta vicino al muro perimetrale del fabbricato di parte attrice;
- condanna il convenut a pagare agli attori, in solido, le spese del Parte_1 giudizio, liquidate in euro 630,00 a titolo di compensi oltre rimb. forf al 15%, IVA e CPA come per legge;
spese di entrambe le CTU interamente a carico del medesimo convenuto come in atti liquidate.”.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello, con atto di citazione notificato il
16.01.2019, esponendo un unico ed articolato motivo di Parte_1 gravame.
In buona sostanza l'appellante criticava la sentenza impugnata nella par te in cui, pur avendo, a suo dire, il Tribunale attribuito all'apertura presente sul fabbricato di proprietà attorea le caratteristiche di una luce, piuttosto che di una veduta, ordinava la demolizione con arretramento del secondo piano fuori terra di prop rietà di
[...]
ad una distanza superiore a quella prevista dall'art. 873 c.c. (tre metri dal Pt_1 confine) ed in aperta violazione del disposto di tale norma di legge, con conseguente ingiustificato sacrificio del diritto soggettivo del convenuto ad edificare.
Aggiungeva inoltre l'appellante che, benché ne avesse fatto più volte esplicita richiesta nell'ambito delle proprie difese e conclusioni, il primo Giudice avrebbe totalmente obliterato l'istanza con la quale il aveva richiesto di poter Parte_1 prolungare il secondo piano fuori terra del proprio immobile in aderenza al muro di confine.
Chiedeva, pertanto, previa concessione della sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ed in accoglimento dei motivi sopra spiegati, la totale riforma della stessa e la condanna degli appellati in solido alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 09.07.2019, il quale eccepiva Controparte_1 preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 348 bis c.p.c., chiedendo, nel merito, il rigetto del gravame, con condanna dell'appellant e alla rifusione delle spese di lite del presente grado.
Benché ritualmente evocate in giudizio, e Controparte_2 non sono comparse, né si sono costituite. Controparte_3
Con ordinanza del 28/29.10.2019, la Corte concedeva la richiesta sos pensione.
Indi, precisate le conclusioni, in epigrafe indicate, all'udienza collegiale del 08.04.2024
- svoltasi con le modalità di cui all'art. 83, VII comma, lett. H), D.L. n. 18/2020, convertito con modifiche in L. 27/2020 - su richiesta dei procuratori delle parti costituite, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di e Controparte_2
le quali, nonostante siano state regolarmente citate in Controparte_3 giudizio, non si sono costituite.
Altrettanto in via preliminare va scrutinata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per pretesa violazione dell'art. 348 bis c.p.c., sollevata dagli appellati.
La stessa è priva di fondamento in quanto il filtro di ammissibilità del gravame è stato tacitamente superato in ragione del fatto che, allo stato, il giudizio de quo è in fase decisoria.
L'appello è infondato e va pertanto respinto.
L'appellante ritiene che la sentenza sia stata erroneamente emessa in relazione alla condanna alla demolizione ed al conseguente arretramento del secondo piano f.t., da egli realizzato in posizione frontistante all'immobile di proprietà degli appellati, dovendosi applicare la disposizione di cui all'art. 873 c.c. anziché quella stabilita art. 9 del D.M. 1444/1968.
Tale tesi non è condivisibile.
In primis va osservato che per parete finestrata si intende una parete munita di aperture di qualsiasi tipo, come finestre, porte, balconi o logge - che consentono il passaggio di aria e luce - che possiede i requisiti della possibilità di inspicere e di prospicere sul fondo altrui, ossia la possibilità di affacciarsi e guardare frontalmente, obliquamente o lateralmente nel fondo del vicino (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. II, ord., 23 settembre 2021, n. 25864).
Tale tipo di apertura va nettamente distinta dalle luci, che sono aperture che consentono solo il passaggio di luce e aria, ma non l'affaccio sul fondo del vicino. Le risultanze documentali e fotografiche, fedelmente riportate nella C.T.U. versata in atti, evidenziano che l'apertura posta sulla parete laterale del fabbricato
, benché sia munita di una grata metallica all'esterno che non CP_1 consente di aprire la finestra, per caratteristiche ed altezza costituisce una finestra a pieno titolo.
Non solo, ma anche il nuovo fabbricato realizzato dall'appellante è munito di finestre che non rispettano le distanze legali dall'immobile di proprietà degli appellati, così come stabilite dall'art. 9 D.M. n. 1444/1968, che deroga espressamente all'art. 873 c.c.
- laddove tale disposizione venga appositamente recepita nello strumento urbanistico locale (qual è, nella specie, quello adottato dal Comune di Scilla all'epoca dell'effettuazione dei lavori, che, nel regolamento edilizio fa specifico riferiment o all'art. 2, commi 17 e 18, del decreto ministeriale de quo) - e che, in riferimento alla realizzazione di nuove costruzioni prevede “una distanza minima assoluta di metri 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti”.
Se tale regola vale tra edifici antistanti di cui solo uno sia munito di finestre (cfr. Cass.
Civ. n. 20548/2017), a maggior ragione va applicata nel caso in cui entrambi gli edifici frontistanti siano muniti di finestre.
La Suprema Corte, confermando ed anzi ampliando tale indirizzo interpretativo (cfr. sentenza n. 15178/2019), ha addirittura stabilito che: “…la distanza minima inderogabile di 10 metri tra le pareti finestrate e gli edifici antistanti è quella che tutti i Comuni sono tenuti ad osservare, ed il giudice è tenuto ad applicare tale disposizione anche in presenza di norme contrastanti incluse negli strumenti urbanistici locali, dovendosi essa ritenere automaticamente inserita nel PRG al posto della norma illegittima. La norma, per la sua genesi e per la sua funzione i gienico-sanitaria, costituisce quindi un principio assoluto ed inderogabile, che prevale sia sulla potestà legislativa regionale, in quanto integra la disciplina privatistica delle distanze, sia sulla potestà regolamentare e pianificatoria dei Comuni, in quanto deriva da una fonte normativa statale sovraordinata, sia infine sull'autonomia negoziale dei privati, in quanto tutela interessi pubblici che non sono nella disponibilità delle parti.”.
Nella fattispecie, inoltre, non può neanche essere a ragione inv ocato il criterio della prevenzione, poiché: “La sopraelevazione deve essere considerata, a tutti gli effetti, come nuova costruzione e può essere quindi eseguita solo con il rispetto della normativa sulle distanze legali dalle costruzioni esistenti sul fo ndo confinante;
in tal caso, risulta inapplicabile il criterio della prevenzione, che si esaurisce, invece, con il completamento, dal punto di vista strutturale e funzionale, della prima costruzione.” (cfr. Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 12292 de l 7 maggio 2024).
Né, infine, si può dare seguito alle istanze alternative proposte dall'appellante in riferimento alla possibilità di ottenere un arretramento inferiore a quello ordinato dalla sentenza impugnata o di costruire in aderenza al muro di confi ne degli appellati, non essendo consentite, tali soluzioni, dalla normativa vigente in tema di distanze legali dalle costruzioni.
Legittimamente, quindi, il Giudice di prime cure ha ordinato al la Parte_1 demolizione parziale del fabbricato di sua proprietà, disponendone l'arretramento alla distanza di legge, indicata nella C.T.U. versata in atti.
Ogni ulteriore considerazione è da ritenersi assorbita.
Per le suddette ragioni l'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, come da dispositivo, in base al disposto dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, come aggiornato dal successivo
D.M. n. 147 del 13/08/2022, secondo i parametri minimi - attesa la bassa complessità delle questioni di fatto e di diritto devolute in questa fase - ed in rapporto al valore della causa (€. 2.887,00) determinato ai sensi dell'art. 15 c.p.c., in complessivi €.
2.540,00, in favore di di cui €. 460,00 per la fase di Controparte_1 studio, €. 389,00 per la fase introduttiva, €. 840,00 per la fase istruttoria ed €. 851,00 per la fase decisionale, oltre accessori come per legge.
Nessuna statuizione sulle spese viene adottata nei confronti di CP_2
e stante la loro contumacia.
[...] Controparte_3
Sussistono, altresì, i presupposti per l'applicazione dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.p.r. 115/2002, in quanto l'impugnazione è stata respinta integralmente.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle p arti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con atto Parte_1 di citazione notificato in data 16.01.2019, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di e Controparte_2 CP_3
[...]
2) Rigetta l'appello;
3) Condanna alla rifusione delle spese relative al presente Parte_1 giudizio in favore di che liquida in complessivi €. Controparte_1
2.540,00, oltre IVA e CAP ed oltre accessori;
4) Nulla a provvedere in ordine alle spese di lite relative alle appellate e Controparte_2 Controparte_3
5) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.p.r. 115/2002, attesta che l'impugnazione è stata respinta integralmente.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 3 luglio 2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Massimo Sereno) (dott.ssa Patrizia Morabito)