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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 12/05/2025, n. 860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 860 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4532/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4532/2024 promossa da:
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. CESIRA Parte_1
CARNEVALI;
ricorrente
contro
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
STEFANO PAURI;
resistente
e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: All'udienza del 7.05.2025, le parti hanno chiesto l'emissione della sentenza non definitiva di separazione con rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.08.2024, la sig.ra ha chiesto che fosse Parte_1
pronunciata la separazione dal coniuge , con il quale ha contratto matrimonio a SH CP_1
1 HE (Albania) il 27.10.2014, nonché l'adozione di provvedimenti indifferibili nell'interesse dei figli minori.
Con memoria difensiva depositata in data 18.09.2024, il resistente si è costituito in giudizio per la fase cautelare e, con successiva comparsa di costituzione e risposta del 14.11.2024, non si è opposto alla pronuncia di separazione, chiedendo l'accoglimento di condizioni difformi.
All'udienza del 7.05.2025, le parti hanno chiesto l'emissione della sentenza non definitiva di separazione, con rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio, e il giudice si è riservato di riferire al Collegio.
Devesi preliminarmente rilevare che il matrimonio contratto in Albania, seppur non risulta trascritto presso gli uffici dello Stato civile, è certamente efficace in Italia, considerato che la trascrizione in Italia del matrimonio non è necessaria ai sensi dell'art. 28 legge n. 218/1995 e dell'art. 19 legge n. 396/2000, attesa la natura meramente certificativa e di pubblicità della trascrizione stessa
(cfr. Cass., SS. UU, n. 5292/1985).
Passando all'esame del merito, la domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e merita accoglimento.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi e deve essere disposta la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore, come da separata ordinanza, per lo svolgimento dell'attività istruttoria in ordine alle ulteriori domande formulate dalle parti.
La decisione sulle spese di lite va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunziando sulla domanda di separazione proposta da
[...]
nei confronti di , così provvede: Pt_1 CP_1
dichiara la separazione dei coniugi e , i quali hanno contratto matrimonio Parte_1 CP_1
a SH HE (Albania) in data 27.10.2014; ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dispone la rimessione della causa di fronte al giudice relatore per il prosieguo, come da separata ordinanza.
Spese alla pronuncia definitiva.
2 Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 7.05.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4532/2024 promossa da:
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. CESIRA Parte_1
CARNEVALI;
ricorrente
contro
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
STEFANO PAURI;
resistente
e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: All'udienza del 7.05.2025, le parti hanno chiesto l'emissione della sentenza non definitiva di separazione con rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.08.2024, la sig.ra ha chiesto che fosse Parte_1
pronunciata la separazione dal coniuge , con il quale ha contratto matrimonio a SH CP_1
1 HE (Albania) il 27.10.2014, nonché l'adozione di provvedimenti indifferibili nell'interesse dei figli minori.
Con memoria difensiva depositata in data 18.09.2024, il resistente si è costituito in giudizio per la fase cautelare e, con successiva comparsa di costituzione e risposta del 14.11.2024, non si è opposto alla pronuncia di separazione, chiedendo l'accoglimento di condizioni difformi.
All'udienza del 7.05.2025, le parti hanno chiesto l'emissione della sentenza non definitiva di separazione, con rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio, e il giudice si è riservato di riferire al Collegio.
Devesi preliminarmente rilevare che il matrimonio contratto in Albania, seppur non risulta trascritto presso gli uffici dello Stato civile, è certamente efficace in Italia, considerato che la trascrizione in Italia del matrimonio non è necessaria ai sensi dell'art. 28 legge n. 218/1995 e dell'art. 19 legge n. 396/2000, attesa la natura meramente certificativa e di pubblicità della trascrizione stessa
(cfr. Cass., SS. UU, n. 5292/1985).
Passando all'esame del merito, la domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e merita accoglimento.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi e deve essere disposta la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore, come da separata ordinanza, per lo svolgimento dell'attività istruttoria in ordine alle ulteriori domande formulate dalle parti.
La decisione sulle spese di lite va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunziando sulla domanda di separazione proposta da
[...]
nei confronti di , così provvede: Pt_1 CP_1
dichiara la separazione dei coniugi e , i quali hanno contratto matrimonio Parte_1 CP_1
a SH HE (Albania) in data 27.10.2014; ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dispone la rimessione della causa di fronte al giudice relatore per il prosieguo, come da separata ordinanza.
Spese alla pronuncia definitiva.
2 Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 7.05.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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