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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 12/03/2025, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7853/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza del 12/03/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, all'esito della discussione orale e della camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANGINO MARIO Parte_1 C.F._1 ente oma, 110 71121 Foggia ITALIApresso il difensore avv. ANGINO MARIO
ricorrente e
, in persona del Legale Rappresentate pro Controparte_1
CP_1 resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con atto depositato il 18/09/2024 conveniva l' innanzi questa Parte_1 CP_1
A.G. chiedendo- dopo avere generica teri di calcol e pensioni- la ricostruzione della pensione in godimento (IO 1547623 con decorrenza 1-5-2012 ) avendo l' CP_1 errato nel conteggio sotto i profili indicati al § 8 del ricorso:
- Non calcolando correttamente i periodi di disoccupazione dal 1° gennaio al 30 aprile 2012; accreditando 17 settimane in luogo di 18;
- Accreditando nel 2010 nr. 51 settimane in luogo delle dovute 52;
- Per il periodo di disoccupazione dal 1° gennaio al 1° marzo 1995 accreditando 8 settimane in luogo di 9;
- Per il periodo di disoccupazione dal 1° gennaio al 1° marzo 1994 accreditando 8 settimane in luogo di 9;
- Calcolando la retribuzione per il periodo dal 14-1-1988 al 30-4-1988 in € 2497,77 in luogo di 2510,24 (l'indicazione degli anni è stata ememendata all'udienza odierna nella quale il
1 ricorrente ha specificato che l'anno di riferimento è il 1988 e non pure il 1998, indicato in ricorso per errore;
cfr. verbale udienza 12 marzo 2025).
Concludeva chiedendo dichinarsi che l'importo della pensione spettante al ricorrente, sin dalla sua erogazione, è maggiore rispetto a quello liquidato.
Si costituiva l' resistente invocando preliminarmente la intervenuta decadenza. CP_1
Nel merito contestando le avverse ragioni nei termini che seguono:
- Quanto alla mancata valorizzazione di 2 settimane in quota B l'istituto ha conteggiato 118 settimane contributive in quota B. Le ulteriori 2 settimane per contribuzione figurative per disoccupazione (1994 e 1995) non potevano essere calcolate. Ed invero, le settimane di contribuzione figurativa accreditate si ottengono dividendo per sette il numero dei giorni di calendario compresi tra il primo e l'ultimo giorno di pagamento . Pertanto, per il 1994 (01.01.1994 – 01.03.1994 tot. 60 gg.): 60/7= 8,57. Per quanto concerne il 1995 (01.01.1995 – 01.03.1995 tot. 60 gg.): 60/7= 8,57.
- La pretesa creditoria circa la retribuzione spettante per il 1998 è assolutamente infondata, oltre che pretestuosa. Infatti, controparte asserisce che per l'anno (14.01.1998
– 30.04.1998) 1998 la retribuzione avrebbe dovuto ammontare ad € 2.510,24. In realtà, il periodo indicato da controparte è errato. In estratto il periodo di disoccupazione è 01.01.1998 – 13.06.1998 con una retribuzione pari a € 6.098,3208. Pertanto le settimane di contribuzione figurativa per disoccupazione risultano correttamente accreditate.
- Quanto all'accredito per l'anno 2010 di 51 settimane, in luogo di 52, l'istituto conteggiava 51 settimane per il 2010: (01.01.2010 – 30.06.2010) le 27 settimane registrate in estratto sono state contratte a 26; (01.07.2010 – 31.12.2010) le 26 settimane registrate in estratto sono state contratte a 25. Tale operazione è stata realizzata attraverso la procedura UNICARPE, in quanto l'accredito dei contributi non può comprendere quelli versati in numero superiore alle settimane comprese tra la data iniziale e quella finale della registrazione, ovvero quelli già versati per lo stesso periodo
- Per l'anno 2012 l'accredito di contribuzione figurativa risulta già effettuato per 18 settimane e non per 17 settimane, come dichiarato nel ricorso introduttivo. E'evidente che l in sede di liquidazione della prestazione pensionistica in favore della CP_1 ricorr on è incorso in errore. La contribuzione è rimasta sostanzialmente invariata.
- La contribuzione 2012 per lavoro dipendente, che si lamenta, non era rilevabile in sede di prima liquidazione in quanto afferente periodo successivo alla liquidazione e dunque necessitava di domanda di ricostituzione mai presentata dal ricorrente Alla luce delle argomentazioni innanzi esposte emerge che l in sede di liquidazione della CP_1 prestazione pensionistica in favore del ricorrente, incorso in alcun errore per la decisione la causa è trattenuta in decisione all'esito della discussione delle parti. Pt_2
Osserva
La domanda giudiziale risulta proponibile, vertendosi in ipotesi di riliquidazione di trattamento pensionistico sulla scorta di elementi di calcolo conosciuti (e/o conoscibili) dall'Ente previdenziale.
Ne deriva che l'istanza deve intendersi quella originariamente presentata per la liquidazione della pensione, non occorrendo la presentazione di una nuova domanda amministrativa (Cass. Sez. Lav. 5 ottobre 2007, n. 20892).
In riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguarda, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze
2 sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale. Cassazione civile sez. lav., 17/06/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 17/06/2021), n.17430
Passando all'esame nel merito della pretesa avanzata dal ricorrente va rilevato quanto segue.
La domanda introduttiva non considera che in data 19-12-2017 la pensione della quale si tratta è stata riliquidata con un credito a favore del ricorrente pari al € 251,00 (v. produzione
comunicazione di riliquidazione Assegno 15047623 cay IO decorrenza 1 maggio 2012; e CP_1 ciò per la rideterminazione degli importi a calcolo relativi ai periodi dal 10/2017; 13 2017; dal 01 2018.
Ad ogni buon conto sono fondate le difese dell CP_1
In Quota C (1996-2011) i conteggi di parte ricorrente- privi della indicazione del totale settimane, verificato da questa A.G.- è pari ad 800; esattamente come nel provvedimento di liquidazione;
tale quota comprende il 2010, per il quale l avrebbe pretermesso una settimana. CP_1
In Quota B l'estratto contributivo riconosce 9 settimane per entrambi i periodi di disoccupazione 1994 e 1995 (e quindi un totale di 33 e 43 settimane); il provvedimento di liquidazione, con riguardo al periodo 1/1/1996- 31-12-2011, indica un totale di 118 settimane, a fronte delle 120 da estratto contributivo. L ha tuttavia chiarito che il conteggio esatto delle settimane relative alla CP_1 contribuzione figurativa deve considerare il numero dei giorni dell'erogazione (59 giorni in entrambi i casi) diviso 7; sicchè il risultato esatto è quello di 118, dovendo per i due periodi di contribuzione figurativa calcolarsi 8 e non pure 9 settimane.
Per la Quota D l'estratto contributivo , con riferimento al periodo di disoccupazione dal 1° gennaio al 30 aprile 2012 indica 18 settimane;
laddove il provvedimento di liquidazione ne riconosce 17. Anche in tal caso, tuttavia, il totale dei giorni (120) diviso per 7 è pari a 17,14.
In entrambi i casi non è consentito l'arrotondamento per eccesso.
Privo di riscontro (e prima ancora per difetto di allegazione sugli elementi di calcolo) l'errore di calcolo relativo alla retribuzione per il periodo dal 14-1-1988 al 30-4-1988
PQM
Il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così dispone: Parte_1
- rigetta la domanda;
dichiara le spese non ripetibili;
- Foggia, 12/03/2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza del 12/03/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, all'esito della discussione orale e della camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANGINO MARIO Parte_1 C.F._1 ente oma, 110 71121 Foggia ITALIApresso il difensore avv. ANGINO MARIO
ricorrente e
, in persona del Legale Rappresentate pro Controparte_1
CP_1 resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con atto depositato il 18/09/2024 conveniva l' innanzi questa Parte_1 CP_1
A.G. chiedendo- dopo avere generica teri di calcol e pensioni- la ricostruzione della pensione in godimento (IO 1547623 con decorrenza 1-5-2012 ) avendo l' CP_1 errato nel conteggio sotto i profili indicati al § 8 del ricorso:
- Non calcolando correttamente i periodi di disoccupazione dal 1° gennaio al 30 aprile 2012; accreditando 17 settimane in luogo di 18;
- Accreditando nel 2010 nr. 51 settimane in luogo delle dovute 52;
- Per il periodo di disoccupazione dal 1° gennaio al 1° marzo 1995 accreditando 8 settimane in luogo di 9;
- Per il periodo di disoccupazione dal 1° gennaio al 1° marzo 1994 accreditando 8 settimane in luogo di 9;
- Calcolando la retribuzione per il periodo dal 14-1-1988 al 30-4-1988 in € 2497,77 in luogo di 2510,24 (l'indicazione degli anni è stata ememendata all'udienza odierna nella quale il
1 ricorrente ha specificato che l'anno di riferimento è il 1988 e non pure il 1998, indicato in ricorso per errore;
cfr. verbale udienza 12 marzo 2025).
Concludeva chiedendo dichinarsi che l'importo della pensione spettante al ricorrente, sin dalla sua erogazione, è maggiore rispetto a quello liquidato.
Si costituiva l' resistente invocando preliminarmente la intervenuta decadenza. CP_1
Nel merito contestando le avverse ragioni nei termini che seguono:
- Quanto alla mancata valorizzazione di 2 settimane in quota B l'istituto ha conteggiato 118 settimane contributive in quota B. Le ulteriori 2 settimane per contribuzione figurative per disoccupazione (1994 e 1995) non potevano essere calcolate. Ed invero, le settimane di contribuzione figurativa accreditate si ottengono dividendo per sette il numero dei giorni di calendario compresi tra il primo e l'ultimo giorno di pagamento . Pertanto, per il 1994 (01.01.1994 – 01.03.1994 tot. 60 gg.): 60/7= 8,57. Per quanto concerne il 1995 (01.01.1995 – 01.03.1995 tot. 60 gg.): 60/7= 8,57.
- La pretesa creditoria circa la retribuzione spettante per il 1998 è assolutamente infondata, oltre che pretestuosa. Infatti, controparte asserisce che per l'anno (14.01.1998
– 30.04.1998) 1998 la retribuzione avrebbe dovuto ammontare ad € 2.510,24. In realtà, il periodo indicato da controparte è errato. In estratto il periodo di disoccupazione è 01.01.1998 – 13.06.1998 con una retribuzione pari a € 6.098,3208. Pertanto le settimane di contribuzione figurativa per disoccupazione risultano correttamente accreditate.
- Quanto all'accredito per l'anno 2010 di 51 settimane, in luogo di 52, l'istituto conteggiava 51 settimane per il 2010: (01.01.2010 – 30.06.2010) le 27 settimane registrate in estratto sono state contratte a 26; (01.07.2010 – 31.12.2010) le 26 settimane registrate in estratto sono state contratte a 25. Tale operazione è stata realizzata attraverso la procedura UNICARPE, in quanto l'accredito dei contributi non può comprendere quelli versati in numero superiore alle settimane comprese tra la data iniziale e quella finale della registrazione, ovvero quelli già versati per lo stesso periodo
- Per l'anno 2012 l'accredito di contribuzione figurativa risulta già effettuato per 18 settimane e non per 17 settimane, come dichiarato nel ricorso introduttivo. E'evidente che l in sede di liquidazione della prestazione pensionistica in favore della CP_1 ricorr on è incorso in errore. La contribuzione è rimasta sostanzialmente invariata.
- La contribuzione 2012 per lavoro dipendente, che si lamenta, non era rilevabile in sede di prima liquidazione in quanto afferente periodo successivo alla liquidazione e dunque necessitava di domanda di ricostituzione mai presentata dal ricorrente Alla luce delle argomentazioni innanzi esposte emerge che l in sede di liquidazione della CP_1 prestazione pensionistica in favore del ricorrente, incorso in alcun errore per la decisione la causa è trattenuta in decisione all'esito della discussione delle parti. Pt_2
Osserva
La domanda giudiziale risulta proponibile, vertendosi in ipotesi di riliquidazione di trattamento pensionistico sulla scorta di elementi di calcolo conosciuti (e/o conoscibili) dall'Ente previdenziale.
Ne deriva che l'istanza deve intendersi quella originariamente presentata per la liquidazione della pensione, non occorrendo la presentazione di una nuova domanda amministrativa (Cass. Sez. Lav. 5 ottobre 2007, n. 20892).
In riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguarda, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze
2 sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale. Cassazione civile sez. lav., 17/06/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 17/06/2021), n.17430
Passando all'esame nel merito della pretesa avanzata dal ricorrente va rilevato quanto segue.
La domanda introduttiva non considera che in data 19-12-2017 la pensione della quale si tratta è stata riliquidata con un credito a favore del ricorrente pari al € 251,00 (v. produzione
comunicazione di riliquidazione Assegno 15047623 cay IO decorrenza 1 maggio 2012; e CP_1 ciò per la rideterminazione degli importi a calcolo relativi ai periodi dal 10/2017; 13 2017; dal 01 2018.
Ad ogni buon conto sono fondate le difese dell CP_1
In Quota C (1996-2011) i conteggi di parte ricorrente- privi della indicazione del totale settimane, verificato da questa A.G.- è pari ad 800; esattamente come nel provvedimento di liquidazione;
tale quota comprende il 2010, per il quale l avrebbe pretermesso una settimana. CP_1
In Quota B l'estratto contributivo riconosce 9 settimane per entrambi i periodi di disoccupazione 1994 e 1995 (e quindi un totale di 33 e 43 settimane); il provvedimento di liquidazione, con riguardo al periodo 1/1/1996- 31-12-2011, indica un totale di 118 settimane, a fronte delle 120 da estratto contributivo. L ha tuttavia chiarito che il conteggio esatto delle settimane relative alla CP_1 contribuzione figurativa deve considerare il numero dei giorni dell'erogazione (59 giorni in entrambi i casi) diviso 7; sicchè il risultato esatto è quello di 118, dovendo per i due periodi di contribuzione figurativa calcolarsi 8 e non pure 9 settimane.
Per la Quota D l'estratto contributivo , con riferimento al periodo di disoccupazione dal 1° gennaio al 30 aprile 2012 indica 18 settimane;
laddove il provvedimento di liquidazione ne riconosce 17. Anche in tal caso, tuttavia, il totale dei giorni (120) diviso per 7 è pari a 17,14.
In entrambi i casi non è consentito l'arrotondamento per eccesso.
Privo di riscontro (e prima ancora per difetto di allegazione sugli elementi di calcolo) l'errore di calcolo relativo alla retribuzione per il periodo dal 14-1-1988 al 30-4-1988
PQM
Il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così dispone: Parte_1
- rigetta la domanda;
dichiara le spese non ripetibili;
- Foggia, 12/03/2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
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