Sentenza 28 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/02/2025, n. 993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 993 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente/rel.
dott.ssa Onorato Maria Teresa Consigliere
dott.ssa Paola Martorana Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 4658/2023, riservata in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale del 29 gennaio 2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., come modificato dall'art.3, comma 19, lett. b), del Dlgs. n. 149/2022 e vertente
TRA
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (c.f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(c.f. ) rappresentati e difesi dall'Avv. Federica Parte_4 C.F._4
Sandulli (c.f. ) e con questa elettivamente domiciliati in Napoli, alla C.F._5
Via Agostino Depretis n. 102; Pec e fax: Email_1
081/2452102.
APPELLANTI
CONTRO
Controparte_1
Oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
Conclusioni: all'udienza del 29 gennaio 2025 parte appellante concludeva come da verbale.
OSSERVATO
IN FATTO
1. Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 20.10.2023 , Parte_1 Pt_4
e hanno proposto appello avverso la sentenza
[...] Parte_2 Parte_3
del tribunale di Napoli Nord n. 3544/2023, pubblicata il 2/08/2023 e notificata il 22/9/2023, con cui, a definizione dei giudizi riuniti iscritti ai NN.RR.GG. 5316/2020 e 7888/2020, erano state accolte le domande ex art. 2901 cod. civ. proposte dal Controparte_1
nei loro confronti e dichiarata l'inefficacia della costituzione di fondo
[...] patrimoniale con atto per notaio 16/7/2023 (oggetto del giudizio Persona_1
RGN 5316/2020) e delle donazioni disposte con atto per notaio del Persona_1
3.10.2019 ( oggetto del giudizio RGN 78882020), atti con cui aveva Parte_1
dapprima conferito nel fondo patrimoniale i beni immobili di sua proprietà e li aveva, poi, donati alla moglie e ai figli, con condanna dei convenuti alle spese processuali liquidate in euro 14.536,50 per compensi professionali, oltre il rimborso forfettario al 15%,cpa ed iva, ed euro 3546, 90 per spese vive.
2. A fondamento dell'impugnazione sono articolati cinque motivi.
2.1 “Violazione e falsa applicazione degli artt. 163 e 164 c.p.c.”
Con il primo mezzo gli appellanti protestano l'erroneità della decisione per aver ritenuto esenti da vizi e carenze di allegazioni gli atti introduttivi dei giudizi riuniti ritenendo colmabile la lacuna assertiva da cui erano affetti mediante l'utilizzazione dei documenti prodotti da parte attrice a scopi istruttori, laddove, di contro, la mancata esposizione del fondamento della pretesa e dei fatti costitutivi del diritto di credito per cui si agiva in revocatoria erano omissioni non sanabili con il ricorso ad elementi esterni all'atto di citazione, venendosi altrimenti a confondersi il piano assertivo e quello istruttorio. Il mancato rilievo in primo grado della nullità degli atti introduttivi con ordine di loro integrazione ne aveva impedito la sanatoria, conseguendo a tanto la declaratoria di inammissibilità in appello.
2.2 “Violazione e falsa applicazione dell'art. 295 c.p.c.”
Con il secondo mezzo gli appellanti denunciano l'errore in cui sarebbe incorso il tribunale nel non aver sospeso il giudizio ex art. 295 cpc in attesa della decisione del giudizio pregiudicante teso all'accertamento del presunto credito del fallimento, osservando che tale scelta non teneva conto degli effetti permanenti che si producevano in danno del cessionario dei beni, il cui acquisto restava esposto ad inopponibilità, riverberandosi sulla facoltà di disporne in favore dei terzi, stante l'incombente rischio dell'esecuzione forzata.
2.3 “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2901 e 2934 e ss. c.c.”
Con la terza ragione si lamenta l'inesistenza del presupposto oggettivo dell'azione revocatoria in quanto a suo fondamento era stato posto non un credito litigioso bensì un credito prescritto, in violazione dell'art. 2901 c.c.. A sostegno della prescrizione dell'azione sociale di responsabilità promossa dal fallimento nei confronti di , fonte Parte_1
del credito posto a fondamento dell'azione revocatoria, i deducenti assumono che per i sindaci, diversamente che per gli amministratori di società, l'azione di responsabilità non soggiace alla sospensione della prescrizione ex art. 2941 c.c. e pertanto, il termine quinquennale nei confronti di sarebbe ampiamente decorso, avendo egli Parte_1 ricevuto la lettera di messa in mora oltre il quinquennio dall'emergenza della insufficienza patrimoniale della società fallita e del compimento di assunti atti di mala gestio. Svolgono, sul punto, ampie argomentazioni a dimostrazione che l'insufficienza patrimoniale si era manifestata al più tardi nel 2011.
2.4 “Violazione e falsa degli artt. 2901 e 2967 c.c. con riferimento al danno”.
Con il quarto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione della legge in merito alla sussistenza dell'eventus damni nel caso di specie, per aver il tribunale ritenuto che, con la costituzione del fondo patrimoniale, era stata alterata in senso qualitativo la consistenza del patrimonio del debitore e, con le donazioni, la sua consistenza quantitativa, nonostante parte attrice non avesse provato che i predetti atti dispositivi aveva reso più incerto e difficile il soddisfacimento del credito del fallimento. Sostengono gli appellanti che il primo giudice non avrebbe fatto buon governo della regola probatoria in tema di azione revocatoria che impone al creditore di dimostrare l'effettiva consistenza patrimoniale del disponente dopo la cessione impugnata e la sua insufficienza rispetto alla pretesa, per cui la conclusione cui era giunto il tribunale circa la maggiore difficoltà per il creditore di realizzare il credito si palesava totalmente apodittica.
2.5 “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2901, 2967, 2727 e 2729 c.c. in riferimento al requisito soggettivo”
Con l'ultimo motivo si contesta il ragionamento del tribunale per aver ritenuto sussistente l'elemento soggettivo sottovalutando alcuni elementi indiziari idonei a dimostrare l'ignoranza del disponente di recare pregiudizio alle ragioni creditorie del fallimento.
Osservano, al riguardo, che sia la costituzione del fondo patrimoniale che le donazioni risalivano ad un'epoca in cui era già decorso il termine di prescrizione quinquennale per l'esperimento dell'azione di responsabilità da parte degli organi della procedura, dovendosi individuare il dies a quo della prescrizione non nella data di dichiarazione di fallimento ma in quella dell'oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti.
3. Sulla base di tali ragioni i deducenti hanno chiesto, in riforma della gravata sentenza, dichiararsi l'inammissibilità della domanda originaria;
in subordine, in accoglimento dell'appello, sospendere, ai sensi dell'art. 295 cpc, il presente giudizio in attesa della definizione dell'azione di responsabilità instaurata dalla Curatela;
nel merito respingere la domanda del fallimento, con condanna dello stesso alle spese di causa.
4. Il cui l'appello risulta regolarmente notificato a mezzo Controparte_1
pec in data 20 ottobre 2023, non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia con ordinanza del 20/03/2024 resa in esito all'udienza di pari data celebrata ex art. 127 ter cpc in forma cartolare.
5. E' stato acquisito il fascicolo d'ufficio telematico del primo grado e non è stata svolta attività istruttoria.
6- All'udienza del 29 gennaio 2025 celebrata in presenza, la causa è stata riservata in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. (nuova formulazione). OSSERVATO
IN DIRITTO
Sulla tempestività dell'appello
Preliminarmente, all'esito della verifica d'ufficio, va dato atto della tempestività dell'impugnazione.
Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che: la sentenza impugnata è stata notificata in data
22/9/2023 e l'atto d'appello è stato notificato a mezzo pec in data 20/10/2023.
Ne deriva che il termine previsto dall'art. 325 cpc è stato osservato.
Nel merito, l'appello è in parte inammissibile in parte infondato e va complessivamente disatteso.
Sulla nullità degli atti di citazione.
Le ragioni di censura proposte con il primo mezzo sono inammissibili per violazione dell'art. 342 cpc.
Invero, il primo giudice, nel respingere l'eccezione di nullità degli atti di citazione formulata dagli attuali appellanti in primo grado, ha fatto applicazione del costante orientamento della Corte regolatrice, rinvenibile nella plurime pronunce richiamate in motivazione (cfr. pag. 5 sentenza gravata), secondo cui l'individuazione del petitum e della causa petendi va condotta alla stregua di una valutazione globale del contenuto complessivo dell'atto introduttivo, desunto non solo dal corpo dell'atto medesimo bensì dalle indicazioni inserite nei documenti ad esso allegati o richiamati.
Per contrastare tale affermazione i deducenti si sono limitati a riproporre le tesi difensive svolte nella precedente fase di merito e motivatamente disattese dal giudice di primo grado senza considerare le ragioni offerte da quest'ultimo, peraltro sintoniche con i formanti di legittimità, in tal modo finendo per contrapporre la propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione un “non motivo” come tale inammissibile, perchè non offre ragioni di critica idonee ad incrinare il ragionamento logico-giuridico su cui si fonda la motivazione e superare i principi di legittimità cui questa si è uniformata.
Sulla sospensione ex art. 295 cpc.
Per le medesime ragioni anche il secondo mezzo si palesa inammissibile.
Il primo giudice, nel negare l'esistenza dei presupposti per disporre la sospensione ex art. 295 cpc invocata dagli allora convenuti, ha spiegato, sulla scorta delle pronunce di merito e di legittimità richiamate in sentenza, che “L'azione revocatoria ordinaria può essere promossa anche quando il credito da tutelare sia oggetto di contestazione in separato giudizio, ma tra i due giudizi non si genera alcun rapporto di pregiudizialità, né il rischio di conflitto tra giudicati contrastanti, perché il credito contestato è sottoposto alla cognizione del giudice dell'azione revocatoria in via meramente incidentale, non allo scopo di accertarne l'esistenza, bensì allo scopo più limitato di dichiarare l'inefficacia dell'atto di disposizione del debitore nei confronti dei creditori (Cassazione civile, 12/07/2013, n.
17257). L'accertamento del credito non costituisce l'antecedente logico-giuridico indispensabile della pronuncia sulla domanda revocatoria, per cui non si rende necessario disporre la sospensione prevista dall'art. 295 c.p.c. (Corte appello Roma, 16/11/2022, n.
7273)”.
A rafforzare la correttezza di tale soluzione vale la pena osservare che già le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la pronuncia n.9440/2004, si erano espresse in merito all'applicabilità o meno della sospensione necessaria prevista dall'art. 295 cod. proc. civ., nel caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l'accertamento del credito per la cui conservazione era stata proposta la domanda revocatoria, enunciando il principio secondo cui il giudizio promosso con azione revocatoria non è soggetto a sospensione necessaria a norma dell'art. 295 cod. proc. civ., annullando l'ordinanza con cui il tribunale aveva sospeso il giudizio introdotto per ottenere la dichiarazione di inefficacia dell'atto di disposizione in ragione della pendenza del processo relativo alla domanda avente ad oggetto il credito per risarcimento danni posto a fondamento della domanda revocatoria.
A fronte di tale consolidato formante di legittimità, cui ha dato seguito la sentenza gravata, gli appellanti hanno espresso mere valutazioni di opportunità riferite alla posizione dell'acquirente dal debitore convenuto in revocatoria, che si palesano del tutti inconferenti rispetto ai chiari principi di diritto cui risulta informata la motivazione della gravata sentenza in materia di sospensione necessaria ex art. 295 c.c..
Pertanto, anche il mezzo in esame finisce per essere un “non motivo” e come tale è inammissibile.
Sulla insussistenza del requisito oggettivo: credito estinto per prescrizione.
Il terzo motivo di gravame è, invece, infondato.
Come già opinato in sentenza, l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione molto ampia di credito, comprensiva della ragione od aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, di liquidità e di esigibilità: ciò, in linea con la specifica funzione della revocatoria, che non ha intenti restauratori nei confronti del debitore ovvero del creditore istante, ma tende unicamente a restituire la garanzia generica assicurata a tutti i creditori e, quindi, anche a quelli meramente eventuali (cfr. sostanzialmente in tal senso, ex plurimis,
Cassazione Civile, sentenze nn. 3981/2003, 14166/2001, 12672/2001, 12144/99; Cass. sez.
3, sentenza n. 24757 del 07/10/2008; Cass. sez. 3, sentenza n. 5359 del 05/03/2009). Ciò comporta, come pure osservato dal tribunale, che nell'ambito del giudizio avente ad oggetto l'azione ex art. 2901 c.c. l'accertamento dell'esistenza del diritto di credito va effettuata in via meramente incidentale e nei limitati termini della verifica dell'eventuale esistenza del credito a cautela del quale è esercitata l'azione revocatoria.
Con la conseguenza, nel caso in esame, che il tribunale non era tenuto a delibare il merito dell'azione di responsabilità promossa dal fallimento nei confronti di , per Parte_1 gli atti di mala gestio dallo stesso asseritamente compiuti quale sindaco della fallita “
[...]
”, e verificare se l'azione fosse o meno prescritta, trattandosi di Controparte_1 accertamento demandato al giudice investito dell'azione di responsabilità. Rimanendo nel perimetro del thema decidendum dell'azione revocatoria, il primo giudice si è correttamente preoccupato di verificare solo che non si trattasse di un credito manifestamente pretestuoso
(da ultimo Cass. 11755/18) e a tali limitati effetti ha esaminato l'eccezione di prescrizione dell'azione di responsabilità sollevata dai convenuti, reputandola non idonea a far ritenere insussistente la ragione di credito vantata dal fallimento. Dunque, non è nella sede dell'azione revocatoria oggetto del presente giudizio che può essere indagato il merito della domanda di responsabilità da cui origina la pretesa creditoria della Curatela, come vorrebbero gli appellanti che nel motivo in esame ripropongono questioni implicanti accertamenti propri del diverso giudizio di responsabilità, essendo qui sufficiente l'accertamento che il credito litigioso non sia palesemente insussistente. Ebbene, le ragioni svolte dagli appellanti per sostenere che il credito litigioso è un credito in realtà già estinto per prescrizione non sono tali da far emergere ictu oculi tale evenienza in quanto implicano la soluzione di questioni in diritto e in fatto volte a determinare il dies a quo di decorrenza del termine quinquennale, che esulano dalla presente cognizione.
Va pertanto condiviso il ragionamento del tribunale laddove ha affrontato la questione della prescrizione dell'azione di responsabilità, oggetto dell'eccezione dei convenuti, incideter tantum solo per escludere la pretestuosità del credito litigioso e stabilire che si trattasse di una ragione di credito sufficiente a sostenere l'azione evocatoria intrapresa dal fallimento al fine di garantirsi il soddisfacimento coattivo del suo credito.
Ne consegue il rigetto del motivo.
Sull'eventus damni.
Non migliore sorte tocca al quarto mezzo.
Nell'affermare la ricorrenza, nella specie, dell'eventus damni, quale requisito oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria, il tribunale ha svolto un ragionamento coerente con i principi ripetutamente affermati dalla Corte regolatrice secondo cui tale presupposto ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito.
E' stato sul punto affermato che il legislatore, esprimendosi in termini di pregiudizio, ha voluto alludere ad un significato dell'eventus damni che va oltre il concetto di danno per comprendere anche quello di semplice pericolo di danno (cfr., ex plurimis, Cassazione civile, sentenza 2.4.2004, n. 6511; Cassazione civile sentenza 15.6.1995, n. 6777). Ciò perché al creditore non interessa soltanto la conservazione della garanzia patrimoniale costituita dai beni del debitore, ma anche il mantenimento di uno stato di maggiore fruttuosità ed agevolezza dell'azione esecutiva susseguente all'utile esperimento dell'azione.
In buona sostanza, affinché possa ritenersi l'esistenza del pregiudizio, non occorre alcuna valutazione sul danno, essendo sufficiente la dimostrazione da parte del creditore istante della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile quanto eventuale infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore.
In questa prospettiva, l'onere probatorio del creditore che agisce in revocatoria si restringe alla dimostrazione della variazione quantitativa o qualitativa del patrimonio del debitore senza estendersi a quella dell'entità e natura del patrimonio stesso dopo l'atto di disposizione, non trovandosi il creditore nelle condizioni di valutarne compiutamente le caratteristiche.
La prova è libera nel senso che può essere fornita con ogni mezzo, non escluse le presunzioni.
È, invece, onere del debitore che voglia sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà
(cfr. Cassazione civile, sentenza 6.5.1998, n. 4578).
Nel caso in esame, correttamente il primo giudice ha ritenuto assolto l'onere gravante sulla parte attrice in ragione della circostanza che per effetto degli atti dispositivi dedotti in causa si era procurato un depauperamento del patrimonio del debitore in Parte_1
termini qualitativi (con il fondo patrimoniale) e poi quantitativi (con le donazioni) in quanto lo stesso si era di fatto spogliato della proprietà di tutti i suoi beni immobili, secondo quanto lamentato dal fallimento.
Ora, gli appellanti, senza contestare l'idoneità degli atti dispositivi di causa a modificare in senso qualitativo e quantitativo il patrimonio di , si sono limitati a Parte_1 sostenere l'erronea tesi che sarebbe stato onere probatorio del fallimento dimostrare l'incapienza del patrimonio residuo del debitore, quando invece avrebbero essi dovuto provare l'esistenza oltre che la capienza del patrimonio residuo del debitore, circostanza che, prima ancora che priva di prova, non è stata neanche da essi allegata con indicazione di specifici beni rimasti in proprietà di costituenti idonea garanzia Parte_1
patrimoniale del credito posto a fondamento dell'azione revocatoria.
Da qui l'infondatezza del mezzo in esame.
Sul requisito soggettivo
Va, infine, dichiarato inammissibile l'ultimo mezzo.
Con esso, infatti, gli appellanti ripropongono una tesi difensiva già sostenuta in primo grado e motivatamente disattesa con la gravata sentenza che, quanto alla buona fede del disponente per aver confidato sulla prescrizione dell'azione di responsabilità, ha già avuto modo di replicare che tale stato soggettivo era da escludere a fronte della lettere di diffida della Curatela, notificata appena un mese pima dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale e che non poteva ragionevolmente convincere i convenuti della estinzione di ogni pretesa.
Poiché non viene sviluppata alcuna ragione critica idonea a incrinare l'iter logico giuridico seguito dal tribunale, la critica finisce anche in tal caso per costituire un “non motivo” come tale inammissibile ex art. 342 cpc.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va respinto l'appello e confermata la gravata sentenza.
Spese
Non è luogo a provvedersi sulle spese del grado in considerazione della contumacia di parte appellata.
Stante il rigetto del gravame, proposto dopo il 30.1.2023, ricorrono, invece, i presupposti per l'applicazione a carico degli appellanti, in solido tra loro, dell'art. 13 comma 1 quater
DPR 115 del 2002
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, 2^ sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, sull'appello proposto da , , Parte_1 Parte_4 Parte_2 Parte_3 avverso la sentenza del tribunale di Napoli Nord 3544/2023, pubblicata il
[...]
2/08/2023 e notificata il 22/9/2023, così definitivamente provvede:
1- Rigetta l'appello e conferma la gravata sentenza;
2- Nulla per le spese del grado;
3- Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione a carico degli appellanti, in solido tra loro, dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115 del 2002.
Così deciso in Napoli, il 29 gennaio 2025
Il presidente est.
Dott.ssa Alessandra Piscitiello