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Sentenza 18 gennaio 2025
Sentenza 18 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 18/01/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 4414/2022 R.G.
N. Sent.
N. Cron.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione Prima Civile nelle persone dei signori Magistrati :
dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente rel. dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dott.ssa Elena Contessi Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa di Cessazione effetti civili di matrimonio iscritta al n. 4414/2022 RG promossa da
(CF ), con l'avv. RADAELLI Parte_1 C.F._1
ANTONELLA del foro di Bergamo RICORRENTE
contro
(CF ), con gli avv.ti RIVA SONIA e Controparte_1 C.F._2
CRIPPA ELISABETTA del foro di Lecco
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto : cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 15
Il Pm per l'accoglimento
FATTO E DIRITTO
Con ricorso debitamente notificato il ricorrente conveniva in giudizio la Parte_1
resistente al fine di ottenere la pronuncia della cessazione degli Controparte_1
effetti civili del matrimonio.
In fatto assumeva di aver di essersi unito in matrimonio con la resistente in data 20 dicembre 1997 nel Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG), e che dal matrimonio erano nate due figlie, (n. il 30 maggio 1998), maggiorenne e Per_1
autonoma, e (n. il 22 Marzo 2003), maggiorenne ma non ancora autonoma. Per_2
Assumeva che tra le parti era intervenuta la separazione giudiziale pronunciata con la sentenza numero 1.681/2021 del 16 settembre del 2021, previa comparizione parti davanti al Presidente del 10 Marzo 2021. Nell'ambito del presente giudizio, il ricorrente assumeva quindi che l'unica discussione non poteva che essere relativa al solo assegno relativo a , avendo infatti la moglie abbandonato la casa coniugale all'epoca della Per_2
separazione, aggiungendo che proprio dal gennaio 2020 conviveva con lui e solo Per_2
dopo la sentenza di separazione la madre aveva iniziato a vederla e a versare l'assegno di mantenimento che in tale pronuncia era imposto. Riferiva che la moglie, che prima viveva presso i genitori, adesso era residente in un immobile ed era autonoma per lavorare, come d'altra parte ella stessa aveva già in seno al giudizio di separazione affermato. Concludeva così per la pronuncia di stato, instava per l'assegnazione della casa coniugale, chiedeva per il mantenimento della figlia un assegno di € 128,00, pari a quello stabilito in separazione rivalutato, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva la resistente che contestava quanto dedotto dal ricorrente. Assumeva infatti di non avere mai abbandonato la casa coniugale, ma che il suo allontanamento era stato pagina 2 di 15 causato dal marito in quanto collegato al problema di sindrome ansioso- depressiva reattiva causata proprio dalla situazione familiare e dal disinteresse del marito nei confronti suoi e della famiglia. Affermava inoltre di aver rinunciato, in seno al giudizio di separazione, all'assegno di mantenimento solo al fine di terminare il prima possibile alla lite in atto. Dopo aver sottolineato che la casa coniugale era limitrofa a quella dei suoi genitori ove ella era andata ad abitare , così che la figlia si divideva tra i due appartamenti, mentre finora lo stesso assegno di mantenimento stabilito in seno alla pronuncia della separazione veniva di fatto versato soltanto grazie all'aiuto dei propri genitori. Asseriva di non aver lavorato durante il matrimonio per accordo e decisione familiare, secondo la quale ella si sarebbe occupata solo della gestione della famiglia.
Riferiva di aver così trovato contratti a tempo determinati che si erano succeduti nel tempo, dai quali era riuscita a ottenere al massimo un guadagno mensile di 700,00 euro, gravato ora anche dal canone di locazione pari ad € 400,00, oltre a € 74,16 di spese condominiali e come proprio l'assenza di un reddito non aveva richiesto alcun tipo di certificazione di reddito evidenziando così come a fronte della sua situazione particolarmente precaria e grave si contrapponeva la situazione economico finanziaria del marito, dipendente della società familiare che commercializza pallet con stipendio mensile di € 1.400,00, oltre ad essere proprietario di più immobili - tre appartamenti, un
Box, un capannone, due magazzini e undici. Contestava il dovere di mantenere Per_2
visto che la stessa aveva lasciato la scuola già da tre anni e pertanto la sua situazione di disoccupata doveva essere considerata una precisa sua scelta, in qualche modo favorita dal padre stesso. Sottolineava di avere 43 anni, di essere priva di titolo di scuola specializzante , avendo il diploma di scuola media, di non aver lavorato prima per accordo tra le parti e di essere priva di risparmi o depositi di alcun genere o di immobili così che riteneva aver diritto all'assegno divorzile che quantificava in € 250,00 mentre richiedeva che comunque non vi fosse alcun tipo di onere di mantenimento a suo carico pagina 3 di 15 per la figlia e comunque che l'intero mantenimento di quest'ultima fosse Per_2
riconosciuto a carico del padre.
All'esito dell'udienza presidenziale del 27 ottobre 2022 - ove il ricorrente assumeva di essere muratore, di percepire circa € 3.000,00 al mese e di non avere oneri locatizi a fronte invece della resistente che assumeva di avere un lavoro part-time di addetta alla mensa dal quale guadagnava un reddito variabile tra i 700,00 e gli 800,00 euro mensili- veniva posto il mantenimento ordinario di a carico integrale del padre, oltre al Per_2
60% delle spese straordinarie e veniva assegnata allo stesso la casa coniugale , senza alcun riconoscimento di assegno divorzile a favore della resistente.
La causa si istruiva con l'interrogatorio formale della resistente e l'escussione dei testi indicati, all'esito dei quali la causa si rinviava per la precisazione delle conclusioni con la concessione dei termini ex art. 190 cpc.
La domanda di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, va accolta.
Risulta dai documenti prodotti che: -i coniugi menzionati in epigrafe hanno contratto matrimonio concordatario in data 20/12/1997 nel Comune di SOTTO IL MONTE
GIOVANNI XXIII - dalla loro unione sono nate le figlie (n. a Persona_3
PONTE SAN PIETRO il 30/05/1998), maggiorenne ed autonoma, e Persona_4
(22.3.2003), maggiorenne ma non ancora autonoma.
I coniugi vivono separati da più di un anno, successivamente alla loro comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione giudiziale terminato con la sentenza 1681/21 del 16.9.21: detta comparizione è del 10.3.2021, mentre il ricorso è stato depositato nel 21/06/2022. Le parti hanno dichiarato che la separazione non ha subito alcuna interruzione e ciò non appare dubitabile anche in considerazione del fatto che l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio .
Deve quindi ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898 (come pagina 4 di 15 modificato dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55) e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita.
Pertanto, a norma dell'art. 2 della citata legge 1° dicembre 1970 n. 898, deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Mentre è pacifico e riconosciuto anche dalla resistente il diritto all'assegnazione della casa coniugale del ricorrente, con cui convive la figlia , sono invece motivo di Per_2
contrasto sia la richiesta dell'assegno della resistente per il mantenimento della figlia che la richiesta dell'assegno divorzile da parte della . CP_1
- Sul mantenimento della figlia maggiorenne ma non autonoma.
Il ricorrente, rivalutando l'assegno di mantenimento riconosciuto in seno alla separazione giudiziale (peraltro conclusasi con la precisazione congiunta delle conclusioni), aveva richiesto a titolo di mantenimento ordinario della figlia Per_2
l'importo di € 128,00 mensile, pari a quello della separazione cui era stata sommata la rivalutazione monetaria ISTAT. La resistente, di contro, ha contestato ogni suo obbligo di mantenimento asserendo che detta figlia aveva lasciato la scuola da tre anni e che pertanto la condizione di disoccupata non poteva che essere una sua scelta tale appunto da elidere ogni suo obbligo in tal senso.
E' noto che l'art. 147 c.c. impone il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, ed obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Ora, mentre il dovere di educazione si estingue al momento del compimento del diciottesimo anno da parte del figlio, l'obbligo di mantenimento non cessa automaticamente, ipso facto, con il raggiungimento della maggiore età (non prevedendo né l'art. 30 Cost., né l'art. 147 c.c. alcuna scadenza ad pagina 5 di 15 essa collegata), ma ha una durata mutevole, senza rigida predeterminazione di tempo, soggetta cioè alle circostanze del singolo caso.
Secondo una diffusa dottrina, il mantenimento si protrae fino al momento in cui il figlio abbia conseguito una propria indipendenza economica e sia, quindi, in grado di provvedere in modo autonomo al soddisfacimento delle proprie esigenze.
Diverso orientamento dottrinale sostiene che il mantenimento perdura fino a quando esiste la possibilità, la necessità o l'opportunità familiare e vi è partecipazione e collaborazione del destinatario del sussidio, che deve attivarsi per raggiungere i propri obiettivi personali e conquistare così l'autosufficienza.
Oggi, rispetto a quanto accadeva in passato vi è, in parte a causa degli studi universitari ed in parte per la crisi del mercato del lavoro , un distacco piuttosto ritardato dalla famiglia d'origine nel senso che i figli rimangono a lungo con i genitori, anche dopo la maggiore età.
Questo fenomeno di ritardato distacco dei figli dai genitori, ormai consolidatosi negli ultimi anni, trae origine sia da un cambiamento delle condizioni socio-economiche della famiglia media italiana, che hanno determinato un aumento della percentuale di giovani che proseguono gli studi universitari, con conseguente spostamento in avanti dell'età lavorativa, sia dalla dilatazione dei tempi di formazione universitaria, e quindi di completamento degli stessi , così che essi restano privi di qualsiasi fonte di entrata economica e, dunque, non autosufficienti.
Da tempo ormai dottrina e giurisprudenza, recependo i nuovi bisogni generati dalle vicende testé ricordate, affermano in modo sostanzialmente univoco che l'obbligo di mantenimento da parte dei genitori perdura oltre la maggiore età dei figli, se costoro non siano in grado di provvedere in modo autonomo alle proprie esigenze di vita, né siano esistenzialmente svincolati dall'habitat domestico, inteso quale centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare (v. Cass. 2 settembre 1996, n. 7990; Cass. 17 settembre 1993, n. 9578; Cass. 29 dicembre 1990, n.
pagina 6 di 15 12212; Cass. 11 dicembre 1992, n. 13126; Cass. 3 luglio 1991, n. 7295; Cass. 13 febbraio 2003, n. 2147).
Fino a che tale autonomia, non solo patrimoniale, non è raggiunta, l'obbligo di mantenimento spetta ai genitori. Tuttavia, pur se non è possibile prefissare quando termina l'obbligo di mantenimento, è indiscutibile che esso non può protrarsi oltre ogni ragionevole limite.
Il compito di individuare, caso per caso, quando il suddetto limite debba considerarsi superato e quando al figlio sia imputabile la responsabilità per non essere stato in grado di rendersi autosufficiente, è riservato al prudente apprezzamento del giudice di merito
Presupposto essenziale della persistenza dell'obbligo di mantenimento nei riguardi dei figli maggiorenni è, quindi, la mancanza della capacità di autosostenersi. Il figlio, in altre parole, non deve essere in condizione di inserirsi concretamente nel mondo del lavoro, di prendersi cura di se stesso, di mantenersi da solo.
Corollario di quanto finora detto è allora è il principio secondo cui il figlio ha diritto di essere mantenuto dai genitori anche dopo il conseguimento della laurea e fino a quando non trovi occupazione in linea con le aspirazioni e gli studi compiuti , così anche da giustificare gli eventuali rifiuti di occupazioni lavorative a condizione che : a) l'offerta lavorativa sia distante dalle aspirazioni del figlio e dal percorso formativo degli studi compiuti, b) il rifiuto è compatibile con le condizioni economiche dei genitori stessi che devono sopportare ancora ulteriori oneri per il suo mantenimento e, c) nell'arco limitato di tempo nel quale le aspirazioni stesse abbiano una ragionevole possibilità di realizzazione (vedasi in termini Cass. 4765/2002). Particolare importanza non può che assumere l'età del figlio di cui si discute (“..l'avanzare dell'età è un elemento che necessariamente concorre a conformare l'onus probandi, giacché con il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni pagina 7 di 15 individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari contingente personali, o oggettive quali le difficoltà di reperimento o di conservatone di un'occupazione) costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole” così , nel passato, Cassazione civile, sez. VI, 05/03/2018, n. 5088, oggi tra le altre la recentissima Cass.
9.12.2024 n. 31564).
Vale la pena, per la chiarezza degli enunciati richiamare la massima della pronuncia della Cassazione civile sez. I, 28/10/2024, n.27818 che, in tema di presupposti per l'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente così recita: “In tema di diritto al mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente e di interruzione di questo diritto vanno presi in considerazioni alcuni presupposti: l'età del figlio, l'effettivo raggiungimento di competenze professionali e tecniche del figlio, e il suo impegno nel cercare un lavoro. Qualora il figlio, nonostante sia maggiorenne, non riesca a trovare un'occupazione stabile che lo renda economicamente autosufficiente, non dovrebbe dipendere dall'obbligo di mantenimento del genitore, ma dovrebbe piuttosto avvalersi degli strumenti sociali per garantire il sostegno al reddito, determinando così che l'obbligazione alimentare all'interno della famiglia dovrebbe essere attivata solo per soddisfare le esigenze più essenziali di vita della persona bisognosa”
Ebbene dopo aver sottolineato come giustamente l'orientamento giurisprudenziale è estremamente severo nei confronti dei figli che hanno raggiunto i 30 anni, di contro tale rigidità non può accogliersi laddove si tratti, come nel caso di specie, di una ragazza ,
, di 21 anni (22.3.2003). La tesi infatti di una situazione di disoccupazione Per_2
volontaria o di inerzia o negligenza nel cercare lavoro è di fatto rimasta sfornita di prova, non potendo considerarsi sufficiente il dato assunto attraverso la testimonianza della teste , sorella di , che riporta di aver proposta un'opportunità di Per_1 Per_2
lavoro in prova in un bar senza che l'avesse sfruttata: non si hanno infatti gli Per_2
elementi causali di ciò, né si può trarre, essendo solo una opportunità, alcun atteggiamento di colpevole inerzia a carico della detta maggiorenne.
pagina 8 di 15 Da ciò dunque appare ancora esistente il dovere di mantenere detta figlia a carico di entrambi ed n tal senso il Collegio ritiene di dover confermare quanto indicato con i provvedimenti presidenziali che facevano ricadere il mantenimento ordinario integralmente sul padre convivente, dividendo al 60% per il padre e per il 40% a carico della madre l'onere delle spese straordinarie come da nuovo Protocollo di questo
Tribunale.
- Sull'assegno divorzile
La resistente ha chiesto di poter avere € 250,00 di assegno divorzile. Il ricorrente, chiedendo invece il rigetto della detta domanda, ha posto a suo fondamento: a) il dato che la resistente aveva rinunciato al mantenimento in seno alla separazione giudiziale terminata con la pc congiunta;
b) l'avere la resistente convissuto per un certo periodo con un terzo soggetto e quindi così la perdita comunque alla percezione di detto contributo.
Va preliminarmente evidenziato che i differenti presupposti e le diverse finalità tra l'assegno di mantenimento in sede di separazione rispetto all'assegno divorzile rendono irrilevanti le situazioni ricollegabili al primo e dunque del tutto fuorviante anche l'eventuale rinuncia al mantenimento eventualmente attuata in seno al giudizio di separazione, ciò superando la prima contestazione svolta da parte del ricorrente.
In primo luogo, va ricordato che il riconoscimento di un assegno divorzile non può essere fondato sulla mera comparazione della posizione reddituale e/o patrimoniale dei due coniugi, poiché così facendo verrebbe frustrata la ratio dell'istituto giuridico mediante la costituzione di una vera e propria “rendita di posizione” disancorata da una reale esigenza assistenziale ovvero dal contributo fornito dall'ex coniuge nella formazione del patrimonio comune o personale dell'altro (cfr. S.U. n. 18287/2018).
Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite deve accertarsi “se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente. Ove la disparità abbia questa radice causale e sia accertato che lo squilibrio pagina 9 di 15 economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive”.
Gli stessi giudici di legittimità hanno ulteriormente chiarito che non può evocarsi una mera esigenza "riequilibratrice" delle condizioni reddituali dei coniugi, poiché essa “non trova una specifica conferma come funzione autonoma dell'istituto nel testo della norma
(art. 5, comma 6, cit.). La suddetta esigenza era coerente, piuttosto, nella diversa prospettiva della conservazione del tenore di vita matrimoniale, rispetto alla quale il riequilibrio dei redditi costituiva l'esito finale di quel confronto reddituale che costituiva il fulcro di ogni valutazione in ordine alla attribuzione e quantificazione dell'assegno. E tuttavia, una volta superata la suddetta prospettiva, il (parziale) riequilibrio dei redditi altro non è che l'effetto pratico dell'imposizione patrimoniale realizzata con l'attribuzione dell'assegno alle condizioni date (non indipendenza economica e/o necessità di compensazione del particolare contributo dato da un coniuge durante la vita matrimoniale)” (cfr. Cass. Civ. sent. n. 24934 del 07/10/2019).
Il ricorrente, come indicato sopra, ha contestato l'esistenza quantomeno per un certo periodo della convivenza della resistente con un terzo – – il quale sarebbe Persona_5
stato anche compreso nello stato di famiglia.
Com'è noto, l'incidenza dell'instaurarsi di una nuova convivenza stabile da parte dell'ex coniuge titolare del diritto all'assegno divorzile rispetto al mantenimento della provvidenza economica - e in quale misura - è stata da ultimo oggetto di esame da parte delle Sezioni Unite della Corte Suprema, chiamate a dirimere il contrasto sorto tra un primo orientamento, meno rigido, che ha dato rilievo agli effetti derivanti, sul piano economico, dalla convivenza la quale, traducendosi in un miglioramento della pagina 10 di 15 condizione dell'ex coniuge debole, poteva legittimare una rimodulazione del diritto, e un orientamento più recente che ha previsto l'estinzione automatica del diritto in oggetto a seguito della formazione da parte dell'ex coniuge di una famiglia di fatto.
Il Collegio Supremo, pur tenendo conto dell'evoluzione sociale che ha interessato il diritto di famiglia, non ha potuto prescindere dall'evidenziare il distinguo voluto dal legislatore tra matrimonio e convivenza, consacrato dall'entrata in vigore della legge n.
76/2016, escludendo di conseguenza la possibilità di applicare per analogia al caso di specie il disposto dell'art. 5 della legge n. 898/1970 in virtù del quale L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze (Sez. Un., 5 novembre 2021, n. 32198).
Esclusa la caducazione automatica del diritto all'assegno divorzile col sorgere di una convivenza stabile e duratura, la costituzione della famiglia di fatto a seguito di una scelta libera, consapevole e responsabile dell'ex coniuge non può tuttavia essere scevra di conseguenze anche rispetto ai rapporti pregressi.
Nel bilanciare il principio di autoresponsabilità dell'ex coniuge e la tutela del principio alla solidarietà post coniugale, come sancito dalla decisione n. 18287/2018 nel rinnovare la funzione attribuita all'istituto invocato, le Sezioni Unite hanno dunque ritenuto che, qualora sia stata fornita la prova dell'instaurarsi di una stabile convivenza, cessa, in conseguenza del nuovo progetto di vita intrapreso, che indubbiamente costituisce una cesura col passato e nell'ambito del quale l'ex coniuge potrà trovare e prestare reciproca assistenza, il diritto alla componente assistenziale dell'assegno, anche se il nuovo nucleo familiare di fatto abbia un tenore di vita che non sia minimamente paragonabile al precedente e neppure a quello che sarebbe assicurato al convivente qualora potesse integrarlo con l'assegno divorzile (Sez. Un., n. 32198/2021, cit.).
Non altrettanto può avvenire – proseguono le Sezioni Unite – per la componente compensativa, ove essa non abbia già trovato la sua soddisfazione dentro il matrimonio, con la stessa scelta del regime patrimoniale, o con gli accordi intervenuti pagina 11 di 15 spontaneamente tra i coniugi o mediati dai loro avvocati al momento del divorzio, per risolvere automaticamente le ricadute economiche della crisi matrimoniale.
Pertanto se è vero – come da doc. 25 – che tale terzo risultava nei registri anagrafici con la resistente (oggi, a dire della resistente comunque non più convivente, con il solo riconoscimento della qualifica di ospite e di amico), ciò non elimina comunque la componente compensativa che nella fattispecie esiste.
Ciò premesso in diritto, va osservato che nella presente causa la resistente ha assunto di aver scelto di non lavorare durante la convivenza matrimoniale, in particolare dopo la nascita della seconda figlia, per una decisione assunta in accordo con il marito, come peraltro anche il teste ha confermato (“mi risulta che sia stato mio Testimone_1
cognato a volere che la moglie rimanesse a casa ad accudire la figlia….”; di avere 43 anni e di avere, dopo la separazione, cercato lavoro, come da documentazione allegata, trovando sempre contratti a tempo determinato anche sulla base del proprio titolo di studio – diploma di licenza media – e lavorando oggi part-time presso la Secar
Ristorazione Collettiva con una retribuzione media mensile di € 900,00, pagando il canone per la locazione di € 400,00 mensili.
Il ricorrente ha certamente una situazione reddituale e finanziaria migliore: egli era dipendente nel 2021 con un reddito di € 10.503,30 (doc. 19) e nel 2022 aveva anche iniziato con un'impresa individuale propria nel settore edilizio, impresa che tuttavia, nel marzo 2023 cessa. Egli comunque ha risparmi e beni di rilievo , come si deduce dalla documentazione derivante dalla Agenzia delle Entrate, con diversi c/c e conto depositi, immobili di proprietà anche messi a rendita, il cui canone complessivo sembrerebbe superare i 35.400,00 euro l'anno.
Ebbene pur dolendo evidentemente escludere dal raffronto tutti i beni e i denari derivanti dall'eredità paterna, che come tali non possono essere considerati patrimonio ricollegabile al periodo matrimoniale, è chiaro che il ricorrente non solo ha una posizione reddituale migliore della resistente, ma ha nei suoi confronti da corrispondere pagina 12 di 15 ciò che la resistente ha speso sia in termine di “lavoro familiare”, ma anche di mancato ingresso nel mondo lavorativo che di fatto le avrebbe consentito di essere in una situazione oggi migliore sia dal punto di vista reddituale che contributivo e/o in termini di prospettiva pensionistica.
Alla luce di tutto quanto finora detto, per la componente compensativa da riconoscere nella presente fattispecie, riconoscere a titolo di assegno divorzile l'importo di € 200,00 che il ricorrente dovrà versare entro il 15 di ogni mese a favore della resistente.
La reciproca soccombenza delle rispettive domande impone la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII il 20/12/1997 tra , nato Parte_1
a PONTE SAN PIETRO (BG) il 15/01/1972, e , nata a Controparte_1
MEDOLAGO (BG) il 29/01/1979
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di SOTTO IL MONTE GIOVANNI
XXIII di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997 , parte II, serie A, n. 33
3) pone a carico del padre l'onere integrale del mantenimento ordinario della figlia maggiorenne;
Per_2
4) pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere alle spese straordinarie per la figlia in ragione del 60% il padre e del 40% la madre ciascuno come da Per_2
nuovo Protocollo del Tribunale di Bergamo che si riporta integralmente:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche,
pagina 13 di 15 ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l'anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES o DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche pagina 14 di 15 con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori o enti analoghi – da contenersi entro una somma pari a euro 200,00 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola; d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento
(baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensive di corso e lezioni pratiche); e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi;
5). assegna la casa coniugale al ricorrente che vi abiterà con la figlia;
Per_2
6) pone a carico del ricorrente l'onere di versare entro il 15 di ogni mese alla resistente a titolo di assegno divorzile l'importo di € 200,00, oltre rivalutazione annua monetaria secondo gli indici Istat
7). Spese di lite compensate.
Così deciso in Bergamo Camera di Consiglio del 21.11.2024
IL PRESIDENTE est.
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