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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 31/03/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, all'udienza del 31/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 790/2024 R.G. promossa da:
OLIVIERO SIMONA, rappresentata e difesa dall'Avv.NASO DOMENICO
RICORRENTE
contro
:
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.CITRIGNO GAETANO
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento non avendo parte ricorrente soddisfatto l'onere della prova che su di lei incombeva. In particolare, parte ricorrente aveva l'onere di produrre in giudizio i cedolini di tutti i mesi per i quali ha richiesto il riconoscimento economico.
Non solo, l'amministrazione resistente ha allegato documentazione che ha dimostrato l'infondatezza delle pretese di parte ricorrente. Dalla documentazione prodotta dal Ministero si evince che parte ricorrente ha sempre percepito la reclamata indennità di funzioni superiori ( vedi riepilogo importi di diritto – acquisito dal MEF Ragioneria Territoriale dello Stato di Varese). Anche con riferimento alla seconda posizione economica parte ricorrente ha omesso di dar prova che a seguito del superamento con esito favorevole di appositi corsi di formazione acquisiva la seconda posizione economica prevista per il personale A.T.A. ai sensi dell'art.50 del CCNL 2006/2009 relativo al personale del Comparto Scuola, secondo i criteri, le procedure e le modalità di attribuzione di cui all'art.2, co. 3 (ex art.62 CCNL 2006/2009) della sequenza contrattuale sottoscritta in data 25.07.2008 Sequenza contrattuale ATA.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore del Ministero convenuto delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 1.000 per compensi, oltre accessori di legge. Così deciso in data 31/03/2025.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Franca Molinari
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, all'udienza del 31/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 790/2024 R.G. promossa da:
OLIVIERO SIMONA, rappresentata e difesa dall'Avv.NASO DOMENICO
RICORRENTE
contro
:
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.CITRIGNO GAETANO
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento non avendo parte ricorrente soddisfatto l'onere della prova che su di lei incombeva. In particolare, parte ricorrente aveva l'onere di produrre in giudizio i cedolini di tutti i mesi per i quali ha richiesto il riconoscimento economico.
Non solo, l'amministrazione resistente ha allegato documentazione che ha dimostrato l'infondatezza delle pretese di parte ricorrente. Dalla documentazione prodotta dal Ministero si evince che parte ricorrente ha sempre percepito la reclamata indennità di funzioni superiori ( vedi riepilogo importi di diritto – acquisito dal MEF Ragioneria Territoriale dello Stato di Varese). Anche con riferimento alla seconda posizione economica parte ricorrente ha omesso di dar prova che a seguito del superamento con esito favorevole di appositi corsi di formazione acquisiva la seconda posizione economica prevista per il personale A.T.A. ai sensi dell'art.50 del CCNL 2006/2009 relativo al personale del Comparto Scuola, secondo i criteri, le procedure e le modalità di attribuzione di cui all'art.2, co. 3 (ex art.62 CCNL 2006/2009) della sequenza contrattuale sottoscritta in data 25.07.2008 Sequenza contrattuale ATA.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore del Ministero convenuto delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 1.000 per compensi, oltre accessori di legge. Così deciso in data 31/03/2025.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Franca Molinari