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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/12/2025, n. 13035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13035 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SECONDA SEZIONE LAVORO
N.R.G. 10988/2024
Il Giudice SS SI, all'udienza del 17.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti SERENA DE GIGLIO e FOLCO CAPPELLO
ricorrente contro
E (P.IVA ), CP_1 Controparte_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. CHRISTIAN VITO MONTANARO resistente
OGGETTO: rapporto di lavoro subordinato - differenze retributive
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “IN VIA PRINCIPALE, per tutto quanto sopra argomentato: - accertare e dichiarare che il ricorrente avrebbe avuto diritto ad essere retribuito in misura superiore avendo svolto orari di lavoro maggiori rispetto a quelli contrattualmente previsti e dunque che il ricorrente ha diritto di percepire le differenze retributive ed il Tfr maturati nei confronti del datore di lavoro durante il rapporto lavorativo e per
l'effetto condannare la al Controparte_3
pagamento di tutte le differenze retributive maturate a titolo di differenza sulla retribuzione mensile, tredicesima e quattordicesima mensilità, festività, ferie non godute, indennità di trasferta, indennità di turno, lavoro straordinario e TFR, pari alla somma complessiva di € 12.686,15, come da conteggi allegati, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o alla somma maggiore che sarà ritenuta di giustizia;
così come risulta dall'allegato conteggio analitico, da intendersi qui integralmente riportato e trascritto e parte integrante del presente ricorso, o comunque di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 36 Cost. e 2099 e 2103 Cod. Civ., da liquidarsi, se del caso, in via equitativa;
sempre, in ogni caso, con interessi legali e rivalutazione monetaria, come per legge, a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti. - accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di ottenere dal datore di lavoro la consegna delle buste di cui in narrativa e per l'effetto ordinare alla di Controparte_3
consegnare al ricorrente tutte le buste paga non consegnate, al fine di poter quantificare e richiedere eventuali ed ulteriori differenze retributive e
Tfr. Con vittoria di spese, compensi, oltre IVA e CPA, nonché 15% a titolo di rimborso forfetario delle spese generali e contributo unificato.”
Per la parte resistente: “A. In via preliminare, accertare e dichiarare, per tutte le ragioni innanzi esposte, l'inammissibilità e/o la nullità per genericità ed indeterminatezza del Ricorso introduttivo ai sensi dell'art.
414, comma 4°, c.p.c.. B. Nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza di tutte le avverse domande per i motivi analiticamente rappresentati in narrativa e, per l'effetto, rigettarle, poiché pretestuose ed immotivate in fatto ed in diritto e, comunque, generiche e prive di fondamento. C. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di
Pag. 2 di 12 controparte, ridurre l'entità delle stesse alla minor somma che risulterà di giustizia. D. In ogni caso, condannare il ricorrente al pagamento delle spese e delle competenze di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, che se ne dichiara anticipatario.”
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 18.03.2024 il ricorrente ha esposto che:
- aveva prestato attività lavorativa alle dipendenze della
[...]
dal 14/09/2020 al 30.06.2021 e dal Controparte_3
10.1.2022 al 30.08.2023, in virtù di due distinti contratti a tempo determinato e relative proroghe, con orario part time fino all'01.05.2022 e a tempo pieno dal 02.05.2022 fino al fine del rapporto;
- aveva svolto mansioni di autista di autobus, scuolabus, auto trasporto, riconducibili al “parametro 140” “Operatore di esercizio” del CCNL Autoferrotranvieri;
- aveva lavorato (osservando un orario superiore a quello indicato contrattualmente), per sei giorni alla settimana, con un giorno di riposo settimanale variabile, dalle 5:30/6:00 alle 18:00, oppure dalle
6:00 alle 00:00 nei casi in cui aveva dovuto effettuare un viaggio fuori Roma (e talvolta iniziando il turno alle 4:30 o alle 5:00);
- in data 11/07/2023 aveva presentato le proprie dimissioni per giusta causa con decorrenza dal giorno 25/07/2023.
Ha quindi concluso come sopra riportato.
La si è costituita tempestivamente in Controparte_4
giudizio, eccependo la nullità del ricorso, di cui ha comunque contestato la fondatezza, chiedendone il rigetto, come sopra indicato.
Pag. 3 di 12 Esperito più volte infruttuosamente il tentativo di conciliazione, espletata la prova testimoniale, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In via preliminare. L'eccezione di nullità del ricorso
Occorre preliminarmente rilevare che si prospettano infondati i rilievi effettuati dalla parte convenuta in merito all'asserita nullità del ricorso. Al riguardo va richiamato il principio più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, essendo invece necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, effettuabile anche d'ufficio. Giova inoltre ricordare come la
Suprema Corte abbia sempre ribadito che nel rito del lavoro la nullità del ricorso introduttivo deve essere esclusa nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, allorché l'attore abbia indicato il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, l'inquadramento ricevuto e spettante ed abbia altresì specificato la somma complessivamente pretesa e i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze, atteso che in tale ipotesi il convenuto è posto in condizione di formulare esaurientemente le proprie difese.
Nella fattispecie, l'analisi complessivo dell'atto introduttivo del giudizio rivela l'adeguata indicazione sia dell'oggetto della domanda (accertamento del rapporto subordinato per il periodo e con le modalità delineate in ricorso, condanna della parte convenuta al pagamento della somma
Pag. 4 di 12 complessiva sopra indicata, per i titoli specificamente elencati), che le circostanze fattuali (l'arco temporale di durata del rapporto lavorativo, il carattere subordinato dello stesso, l'orario osservato, le mansioni svolte, le somme complessive richieste per ciascuno dei titoli dedotti in ricorso) e gli elementi di diritto (contrattazione collettiva e disposizioni legislative applicabili) sui quali la stessa si è fondata, sicché la resistente è stata posta in condizione di predisporre adeguatamente le proprie difese.
2. Nel merito. I fatti pacifici ed emergenti dalla documentazione processuale
Risulta pacifico e documentalmente provato che:
- il ricorrente abbia svolto alle dipendenze della resistente lavoro subordinato a tempo determinato dal 14/09/2020 al 30.06.2021 in ragione di un contratto in cui era stato indicato un orario part time
(27,50 ore settimanali dal lunedì al venerdì, come “operatore di esercizio”, “parametro 140” del CCNL Autoferrotranvieri (v. contratto di assunzione e relativa proroga - doc. 1,2 fasc. ric.);
- il ricorrente abbia svolto alle dipendenze della resistente lavoro subordinato a tempo determinato dal 10.1.2022 al 30.08.2023, in ragione di un contratto in cui era stato indicato un orario part time
(27,50 ore settimanali dal lunedì al venerdì e, dal 2.5.22, 30 ore settimanali), sempre come “operatore di esercizio”, “parametro 140” del CCNL Autoferrotranvieri, cessato per dimissioni volontarie in data 11.7.2023 (v. contratto di assunzione e relativa proroga, comunicazione di modifica oraria, dimissioni - doc. 3,4,6 fasc. ric.).
Come evidenziato, la parte ricorrente ha dedotto di aver lavorato osservando un orario più ampio di quello contrattuale.
Pag. 5 di 12 In relazione a tale aspetto, pertanto, è stata svolta l'istruttoria testimoniale.
3. Sull'orario osservato e sulle modalità di espletamento della prestazione
La prova testimoniale svolta ha fornito elementi idonei a riscontrare parzialmente le deduzioni del ricorrente.
Il testimone escusso su istanza del ricorrente, ha riferito: Testimone_1
“Conosco il ricorrente perché dal 2016 al 2023 ho lavorato come autista alle dipendenze della Sabato Viaggi, società di cui, a quanto so, era proprietario , che gestiva anche la società resistente;
Persona_1
lavoravo dalle 5,30 alle 18,30 dal lunedì al venerdi oppure dalle 5 alle
23,30 quando mi inviavano a PO (poteva capitare in un giorno infrasettimanale o anche di domenica); il ricorrente stava a disposizione in caso fosse necessario sostituire altri autisti (se non doveva sostituire si occupava delle revisioni di pulmann o del rifornimento ai pulmini scolastici, o di pulire il piazzale;
era comunque sempre occupato perché svolgeva i compiti che gli venivano affidati dal responsabile Tes_2
presso il deposito dalle 5-5:30 fino alle 18:30-19 dal lunedì al
[...]
venerdì, mentre il sabato dalle 8,30 alle 13; qualche volta la domenica effettuava il viaggio con me (è capitato due o tre volte) o con altro autista".
Il testimone sentito sempre su richiesta del ricorrente, ha Testimone_3
dichiarato : “Conosco il ricorrente perché dal 2019 al 2023 ho lavorato come autista alle dipendenze della Sabato Viaggi, società che aveva la stessa sede in via Collatina della società resistente;
lavoravo dalle 5,30 circa alle 17,30-18,30-19 dal lunedì al venerdi oppure dalle 5,30-6 alle
23,30-24 quando mi inviavano a PO per il servizio noleggio (poteva capitare in un giorno infrasettimanale o anche di domenica); il ricorrente
Pag. 6 di 12 era il primo ad arrivare al deposito e l'ultimo ad andarsene;
svolgeva mansioni di autista e copriva tutti i servizi in caso fosse necessario sostituire altri autisti;
non so quali mansioni svolgesse quando era al deposito;
lo trovavo presso il deposito quando arrivavo alle 5:30 e lo trovavo sempre quando tornavo la sera, e si occupava anche di fare rifornimento agli autobus;
aspettava sempre che tornassero tutti gli autisti che facevano capo al deposito di via Collatina (dipendenti della Sabato
Viaggi o della società resistente); qualche volta è venuto con me come secondo autista per il servizio di noleggio su PO ( non ricordo quante volte, comunque spesso) o con altro autista.".
L'esame delle deposizioni richiamate evidenzia che i testimoni hanno confermato le deduzioni del ricorrente in merito allo svolgimento del lavoro dalle 5,30 alle 18 per cinque giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, riferendo invece circostanze generiche e parzialmente contrastanti in merito al lavoro espletato in altri giorni e orari, non essendo state precisate le occasioni e la frequenza dell'espletamento del lavoro in diversi e più ampi orari e nelle giornate di sabato - che peraltro risulta riferito solo dal primo testimone e non dal secondo - e domenica (anche considerato che entrambi i testimoni hanno affermato di aver svolto lavoro ordinariamente dal lunedì al venerdì con orario analogo e solo talora anche in altre giornate, con frequenza non puntualmente indicata).
Non può considerarsi attendibile la testimonianza di Testimone_4
che ha riferito di un orario addirittura inferiore a quello contrattuale e retribuito nelle buste paga in atti, nonché dedotto dalla stessa parte convenuta: “Conosco il ricorrente perché credo dal 2019 ha lavorato come autista di scuolabus alle dipendenze della resistente, presso la sede in via
Pag. 7 di 12 Collatina, dove lavoriamo entrambi perché ivi sono situati sia gli uffici che il piazzale dove sono gli scuolabus;
io lavoravo dalle 8-8,30 alle 18,00
(con pausa dalle 12 alle 14,30) dal lunedì al venerdi;
il ricorrente lavorava secondo turni di servizio , dalle 6,30 alle 8,20 e dalle 13 alle 14,20 e poi dalle 16 alle 16,40-16,50, con rientro in deposito verso le 17-17,20, dal lunedì al venerdì; preciso che negli intervalli non lavorati non era a nostra disposizione, perché lui, come gli altri autisti, poteva parcheggiare lo scuolabus in due punti (grotta Cironi o via Oscar Arnulfo Romero, in zona
Ponte di Nona, vicina alla casa del ricorrente), e poteva andare a casa (ci tendo a precisare che era uno dei pochi autisti che poteva andare a casa perché abitava in zona Ponte di Nona), come da disposizione data dal titolare da sempre, perché il servizio si è sempre svolto Persona_1
così; qualora avesse svolto lavoro straordinario (ad esempio per recarsi dal gommista per riparare le gomme delle vetture, cosa che comunque è successa raramente), veniva sempre contabilizzato e retribuito in busta paga, non so però come venisse registrato l'orario lavorativo. Il ricorrente svolgeva anche, ogni 15-20 giorni, da maggio a luglio, mansioni di autista di autobus a noleggio (con doppio autista), soprattutto da Roma a PO e viceversa;
in tal caso lavorava dalle 7 alle 15-16 (con le pause obbligate), oppure dalle 14,00 con rientro anche alle 22 -23, in base all'orario indicato dall'agenzia che chiedeva il noleggio, sempre però nel rispetto delle ore di guida giornaliere stabilite dalla legge;
questi turni venivano comunicati al ricorrente in genere 48 ore prima, a volte 24 ore. Non l'ho mai visto svolgere altre mansioni. ". L'orario giornaliero indicato dal testimone sarebbe pari ad un minimo di 3,50 ore e un massimo di 4 ore
(6:30 – 8:20 → 1 ora e 50 minuti;
13:00 – 14:20 → 1 ora e 20 minuti;
Pag. 8 di 12 16:00 – 16:40/16:50 → tra 40 e 50 minuti) per un totale settimanale, dal lunedì al venerdì, pari ad un minimo di 19,10 ore (3h50 × 5) ed un massimo di 20 ore (4h00 × 5), ossia inferiore a quello di 27,50 indicato nel contratto e di 30 riportato nella comunicazione di modifica oraria. Anche considerando l'orario aggiuntivo di 8-9 ore come autista di autobus a noleggio due volte al mese, come indicato testimone (dalle 7 alle 15-16
(con le pause obbligate), oppure dalle 14,00 con rientro anche alle 22 -23)
e, quindi, calcolando in media 4-4,30 ore in più alla settimana, l'orario complessivo risulterebbe sempre inferiore a quello riconosciuto dalla parte datoriale.
Va inoltre rilevato che non possono ritenersi probatoriamente rilevanti i dati riportati nell' "Estratto registro servizio programmato” allegato dal ricorrente (doc. 5), costituito da 7 fogli - taluni privi di timbro e sottoscrizione della società e comunque di elementi univocamente indicativi della riconducibilità alla stessa - che riportano dati parziali, afferenti solo ad alcuni mesi e spesso senza riferimento all'annualità
(“luglio 2020”, “giugno 2020”, “febbraio 2023”, “maggio”, “aprile”,
“marzo”, “dicembre” senza indicazione dell'anno), scarsamente comprensibili (con scritte a penna e cancellazioni) e in cui gli orari sono riportati solo in relazione ad alcune giornate.
Per quanto premesso, al fine della prova dell'orario osservato possono considerarsi solo le dichiarazioni rese dai primi due testimoni, alla luce delle quali è emerso, come detto, l'impegno lavorativo del ricorrente dalle
5,30 alle 18 dal lunedì al venerdì, per complessive 62 ore e 30 minuti a settimana (durata giornaliera: = 12 ore e 30 minuti;
durata settimanale:
12h30 × 5 giorni = 62 ore e 30 minuti ).
Pag. 9 di 12 Occorre tuttavia evidenziare che, nell'ambito del ricorso, il computo delle differenze retributive spettanti è stato effettuato sulla base di un orario lavorativo inferiore, pari: a) nel periodo da settembre 2020 a aprile 2022, ad un part time del 70,51% ; b) nel periodo da maggio 2022 a ottobre 2022, ad un part time del 75%; c) nel periodo da novembre 2022- luglio 2023 ad un orario full time ( v. conteggi allegati al ricorso); è dunque a tale dato – così dovendosi ritenere circoscritta la domanda del ricorrente – a cui occorre far riferimento nella determinazione delle differenze retributive spettanti.
Occorre infine osservare che, sebbene nell'ambito del conteggio allegato al ricorso risultino riportate differenze retributive a titolo di “diaria”,
“indennità turno”, “una tantum”, nessuna puntuale deduzione è stata svolta allo scopo di supportare la domanda per tali voci che, quindi, non possono essere considerate nella quantificazione del dovuto.
3. Le differenze retributive richieste
Le differenze retributive devono quindi essere determinate considerando quanto spettante al lavoratore a titolo di compenso mensile, 13ª e 14ª mensilità ed a trattamento di fine rapporto (con esclusione dei compensi relativi alle altre voci riportate nel conteggio allegato al ricorso), tenuto conto degli emolumenti spettanti a lavoratore inquadrato come operatore di esercizio, parametro 140 del CCNL in atti, nei periodi 14/09/2020-
30.06.2021 e 10.1.2022 – 11.7.2023, nonché del seguente l'orario: part time
70,51% nel periodo settembre 2020- aprile 2022, part time 75% nel periodo maggio 2022- ottobre 2022 e full time nel periodo novembre 2022- luglio
2023.
Pag. 10 di 12 Alla luce di quanto premesso, la società resistente va condannata al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 5.983,44, di cui €
2.888,84 a titolo di TFR, determinata sulla base dei conteggi depositati in data 16.12.25, riformulati in relazione ai criteri indicati (in ordine ai quali la controparte non ha effettuato specifiche contestazioni), oltre interessi legali sulle somme rivalutate anno per anno dalla data di maturazione dei singoli crediti fino al momento dell'effettivo soddisfo.
5. Le spese processuali
In ragione della soccombenza, la parte resistente va condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in dispositivo - visto quanto disposto dal decreto 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dai decreti nn.
37 dell'8/3/2018 e 147 del 13/08/2022 - tenuto conto della natura, del valore risultante dall'esito e della limitata complessità della controversia, delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria del giudizio.
Per tali motivi, ritenuta superflua ogni ulteriore considerazione sulle diverse istanze ed eccezioni delle parti, in applicazione del criterio della
“ragione più liquida”
P.Q.M.
- condanna al Controparte_4
pagamento, in favore di della somma di € 5.983,44, di Parte_1
cui € 2.888,84 a titolo di tfr, oltre ad interessi legali sulle frazioni mensili di capitale rivalutate anno per anno dalle singole scadenze al soddisfo;
- condanna la parte resistente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 3.099,25, di cui € 404,25 a titolo di rimborso
Pag. 11 di 12 spese generali, oltre I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge e contributo unificato.
17/12/2025 Il Giudice
SS SI
(Provvedimento redatto con ausilio dell'Ufficio per il processo- Dott.ssa Mariacarla Marini Misterioso)
Pag. 12 di 12
SECONDA SEZIONE LAVORO
N.R.G. 10988/2024
Il Giudice SS SI, all'udienza del 17.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti SERENA DE GIGLIO e FOLCO CAPPELLO
ricorrente contro
E (P.IVA ), CP_1 Controparte_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. CHRISTIAN VITO MONTANARO resistente
OGGETTO: rapporto di lavoro subordinato - differenze retributive
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “IN VIA PRINCIPALE, per tutto quanto sopra argomentato: - accertare e dichiarare che il ricorrente avrebbe avuto diritto ad essere retribuito in misura superiore avendo svolto orari di lavoro maggiori rispetto a quelli contrattualmente previsti e dunque che il ricorrente ha diritto di percepire le differenze retributive ed il Tfr maturati nei confronti del datore di lavoro durante il rapporto lavorativo e per
l'effetto condannare la al Controparte_3
pagamento di tutte le differenze retributive maturate a titolo di differenza sulla retribuzione mensile, tredicesima e quattordicesima mensilità, festività, ferie non godute, indennità di trasferta, indennità di turno, lavoro straordinario e TFR, pari alla somma complessiva di € 12.686,15, come da conteggi allegati, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o alla somma maggiore che sarà ritenuta di giustizia;
così come risulta dall'allegato conteggio analitico, da intendersi qui integralmente riportato e trascritto e parte integrante del presente ricorso, o comunque di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 36 Cost. e 2099 e 2103 Cod. Civ., da liquidarsi, se del caso, in via equitativa;
sempre, in ogni caso, con interessi legali e rivalutazione monetaria, come per legge, a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti. - accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di ottenere dal datore di lavoro la consegna delle buste di cui in narrativa e per l'effetto ordinare alla di Controparte_3
consegnare al ricorrente tutte le buste paga non consegnate, al fine di poter quantificare e richiedere eventuali ed ulteriori differenze retributive e
Tfr. Con vittoria di spese, compensi, oltre IVA e CPA, nonché 15% a titolo di rimborso forfetario delle spese generali e contributo unificato.”
Per la parte resistente: “A. In via preliminare, accertare e dichiarare, per tutte le ragioni innanzi esposte, l'inammissibilità e/o la nullità per genericità ed indeterminatezza del Ricorso introduttivo ai sensi dell'art.
414, comma 4°, c.p.c.. B. Nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza di tutte le avverse domande per i motivi analiticamente rappresentati in narrativa e, per l'effetto, rigettarle, poiché pretestuose ed immotivate in fatto ed in diritto e, comunque, generiche e prive di fondamento. C. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di
Pag. 2 di 12 controparte, ridurre l'entità delle stesse alla minor somma che risulterà di giustizia. D. In ogni caso, condannare il ricorrente al pagamento delle spese e delle competenze di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, che se ne dichiara anticipatario.”
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 18.03.2024 il ricorrente ha esposto che:
- aveva prestato attività lavorativa alle dipendenze della
[...]
dal 14/09/2020 al 30.06.2021 e dal Controparte_3
10.1.2022 al 30.08.2023, in virtù di due distinti contratti a tempo determinato e relative proroghe, con orario part time fino all'01.05.2022 e a tempo pieno dal 02.05.2022 fino al fine del rapporto;
- aveva svolto mansioni di autista di autobus, scuolabus, auto trasporto, riconducibili al “parametro 140” “Operatore di esercizio” del CCNL Autoferrotranvieri;
- aveva lavorato (osservando un orario superiore a quello indicato contrattualmente), per sei giorni alla settimana, con un giorno di riposo settimanale variabile, dalle 5:30/6:00 alle 18:00, oppure dalle
6:00 alle 00:00 nei casi in cui aveva dovuto effettuare un viaggio fuori Roma (e talvolta iniziando il turno alle 4:30 o alle 5:00);
- in data 11/07/2023 aveva presentato le proprie dimissioni per giusta causa con decorrenza dal giorno 25/07/2023.
Ha quindi concluso come sopra riportato.
La si è costituita tempestivamente in Controparte_4
giudizio, eccependo la nullità del ricorso, di cui ha comunque contestato la fondatezza, chiedendone il rigetto, come sopra indicato.
Pag. 3 di 12 Esperito più volte infruttuosamente il tentativo di conciliazione, espletata la prova testimoniale, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In via preliminare. L'eccezione di nullità del ricorso
Occorre preliminarmente rilevare che si prospettano infondati i rilievi effettuati dalla parte convenuta in merito all'asserita nullità del ricorso. Al riguardo va richiamato il principio più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, essendo invece necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, effettuabile anche d'ufficio. Giova inoltre ricordare come la
Suprema Corte abbia sempre ribadito che nel rito del lavoro la nullità del ricorso introduttivo deve essere esclusa nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, allorché l'attore abbia indicato il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, l'inquadramento ricevuto e spettante ed abbia altresì specificato la somma complessivamente pretesa e i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze, atteso che in tale ipotesi il convenuto è posto in condizione di formulare esaurientemente le proprie difese.
Nella fattispecie, l'analisi complessivo dell'atto introduttivo del giudizio rivela l'adeguata indicazione sia dell'oggetto della domanda (accertamento del rapporto subordinato per il periodo e con le modalità delineate in ricorso, condanna della parte convenuta al pagamento della somma
Pag. 4 di 12 complessiva sopra indicata, per i titoli specificamente elencati), che le circostanze fattuali (l'arco temporale di durata del rapporto lavorativo, il carattere subordinato dello stesso, l'orario osservato, le mansioni svolte, le somme complessive richieste per ciascuno dei titoli dedotti in ricorso) e gli elementi di diritto (contrattazione collettiva e disposizioni legislative applicabili) sui quali la stessa si è fondata, sicché la resistente è stata posta in condizione di predisporre adeguatamente le proprie difese.
2. Nel merito. I fatti pacifici ed emergenti dalla documentazione processuale
Risulta pacifico e documentalmente provato che:
- il ricorrente abbia svolto alle dipendenze della resistente lavoro subordinato a tempo determinato dal 14/09/2020 al 30.06.2021 in ragione di un contratto in cui era stato indicato un orario part time
(27,50 ore settimanali dal lunedì al venerdì, come “operatore di esercizio”, “parametro 140” del CCNL Autoferrotranvieri (v. contratto di assunzione e relativa proroga - doc. 1,2 fasc. ric.);
- il ricorrente abbia svolto alle dipendenze della resistente lavoro subordinato a tempo determinato dal 10.1.2022 al 30.08.2023, in ragione di un contratto in cui era stato indicato un orario part time
(27,50 ore settimanali dal lunedì al venerdì e, dal 2.5.22, 30 ore settimanali), sempre come “operatore di esercizio”, “parametro 140” del CCNL Autoferrotranvieri, cessato per dimissioni volontarie in data 11.7.2023 (v. contratto di assunzione e relativa proroga, comunicazione di modifica oraria, dimissioni - doc. 3,4,6 fasc. ric.).
Come evidenziato, la parte ricorrente ha dedotto di aver lavorato osservando un orario più ampio di quello contrattuale.
Pag. 5 di 12 In relazione a tale aspetto, pertanto, è stata svolta l'istruttoria testimoniale.
3. Sull'orario osservato e sulle modalità di espletamento della prestazione
La prova testimoniale svolta ha fornito elementi idonei a riscontrare parzialmente le deduzioni del ricorrente.
Il testimone escusso su istanza del ricorrente, ha riferito: Testimone_1
“Conosco il ricorrente perché dal 2016 al 2023 ho lavorato come autista alle dipendenze della Sabato Viaggi, società di cui, a quanto so, era proprietario , che gestiva anche la società resistente;
Persona_1
lavoravo dalle 5,30 alle 18,30 dal lunedì al venerdi oppure dalle 5 alle
23,30 quando mi inviavano a PO (poteva capitare in un giorno infrasettimanale o anche di domenica); il ricorrente stava a disposizione in caso fosse necessario sostituire altri autisti (se non doveva sostituire si occupava delle revisioni di pulmann o del rifornimento ai pulmini scolastici, o di pulire il piazzale;
era comunque sempre occupato perché svolgeva i compiti che gli venivano affidati dal responsabile Tes_2
presso il deposito dalle 5-5:30 fino alle 18:30-19 dal lunedì al
[...]
venerdì, mentre il sabato dalle 8,30 alle 13; qualche volta la domenica effettuava il viaggio con me (è capitato due o tre volte) o con altro autista".
Il testimone sentito sempre su richiesta del ricorrente, ha Testimone_3
dichiarato : “Conosco il ricorrente perché dal 2019 al 2023 ho lavorato come autista alle dipendenze della Sabato Viaggi, società che aveva la stessa sede in via Collatina della società resistente;
lavoravo dalle 5,30 circa alle 17,30-18,30-19 dal lunedì al venerdi oppure dalle 5,30-6 alle
23,30-24 quando mi inviavano a PO per il servizio noleggio (poteva capitare in un giorno infrasettimanale o anche di domenica); il ricorrente
Pag. 6 di 12 era il primo ad arrivare al deposito e l'ultimo ad andarsene;
svolgeva mansioni di autista e copriva tutti i servizi in caso fosse necessario sostituire altri autisti;
non so quali mansioni svolgesse quando era al deposito;
lo trovavo presso il deposito quando arrivavo alle 5:30 e lo trovavo sempre quando tornavo la sera, e si occupava anche di fare rifornimento agli autobus;
aspettava sempre che tornassero tutti gli autisti che facevano capo al deposito di via Collatina (dipendenti della Sabato
Viaggi o della società resistente); qualche volta è venuto con me come secondo autista per il servizio di noleggio su PO ( non ricordo quante volte, comunque spesso) o con altro autista.".
L'esame delle deposizioni richiamate evidenzia che i testimoni hanno confermato le deduzioni del ricorrente in merito allo svolgimento del lavoro dalle 5,30 alle 18 per cinque giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, riferendo invece circostanze generiche e parzialmente contrastanti in merito al lavoro espletato in altri giorni e orari, non essendo state precisate le occasioni e la frequenza dell'espletamento del lavoro in diversi e più ampi orari e nelle giornate di sabato - che peraltro risulta riferito solo dal primo testimone e non dal secondo - e domenica (anche considerato che entrambi i testimoni hanno affermato di aver svolto lavoro ordinariamente dal lunedì al venerdì con orario analogo e solo talora anche in altre giornate, con frequenza non puntualmente indicata).
Non può considerarsi attendibile la testimonianza di Testimone_4
che ha riferito di un orario addirittura inferiore a quello contrattuale e retribuito nelle buste paga in atti, nonché dedotto dalla stessa parte convenuta: “Conosco il ricorrente perché credo dal 2019 ha lavorato come autista di scuolabus alle dipendenze della resistente, presso la sede in via
Pag. 7 di 12 Collatina, dove lavoriamo entrambi perché ivi sono situati sia gli uffici che il piazzale dove sono gli scuolabus;
io lavoravo dalle 8-8,30 alle 18,00
(con pausa dalle 12 alle 14,30) dal lunedì al venerdi;
il ricorrente lavorava secondo turni di servizio , dalle 6,30 alle 8,20 e dalle 13 alle 14,20 e poi dalle 16 alle 16,40-16,50, con rientro in deposito verso le 17-17,20, dal lunedì al venerdì; preciso che negli intervalli non lavorati non era a nostra disposizione, perché lui, come gli altri autisti, poteva parcheggiare lo scuolabus in due punti (grotta Cironi o via Oscar Arnulfo Romero, in zona
Ponte di Nona, vicina alla casa del ricorrente), e poteva andare a casa (ci tendo a precisare che era uno dei pochi autisti che poteva andare a casa perché abitava in zona Ponte di Nona), come da disposizione data dal titolare da sempre, perché il servizio si è sempre svolto Persona_1
così; qualora avesse svolto lavoro straordinario (ad esempio per recarsi dal gommista per riparare le gomme delle vetture, cosa che comunque è successa raramente), veniva sempre contabilizzato e retribuito in busta paga, non so però come venisse registrato l'orario lavorativo. Il ricorrente svolgeva anche, ogni 15-20 giorni, da maggio a luglio, mansioni di autista di autobus a noleggio (con doppio autista), soprattutto da Roma a PO e viceversa;
in tal caso lavorava dalle 7 alle 15-16 (con le pause obbligate), oppure dalle 14,00 con rientro anche alle 22 -23, in base all'orario indicato dall'agenzia che chiedeva il noleggio, sempre però nel rispetto delle ore di guida giornaliere stabilite dalla legge;
questi turni venivano comunicati al ricorrente in genere 48 ore prima, a volte 24 ore. Non l'ho mai visto svolgere altre mansioni. ". L'orario giornaliero indicato dal testimone sarebbe pari ad un minimo di 3,50 ore e un massimo di 4 ore
(6:30 – 8:20 → 1 ora e 50 minuti;
13:00 – 14:20 → 1 ora e 20 minuti;
Pag. 8 di 12 16:00 – 16:40/16:50 → tra 40 e 50 minuti) per un totale settimanale, dal lunedì al venerdì, pari ad un minimo di 19,10 ore (3h50 × 5) ed un massimo di 20 ore (4h00 × 5), ossia inferiore a quello di 27,50 indicato nel contratto e di 30 riportato nella comunicazione di modifica oraria. Anche considerando l'orario aggiuntivo di 8-9 ore come autista di autobus a noleggio due volte al mese, come indicato testimone (dalle 7 alle 15-16
(con le pause obbligate), oppure dalle 14,00 con rientro anche alle 22 -23)
e, quindi, calcolando in media 4-4,30 ore in più alla settimana, l'orario complessivo risulterebbe sempre inferiore a quello riconosciuto dalla parte datoriale.
Va inoltre rilevato che non possono ritenersi probatoriamente rilevanti i dati riportati nell' "Estratto registro servizio programmato” allegato dal ricorrente (doc. 5), costituito da 7 fogli - taluni privi di timbro e sottoscrizione della società e comunque di elementi univocamente indicativi della riconducibilità alla stessa - che riportano dati parziali, afferenti solo ad alcuni mesi e spesso senza riferimento all'annualità
(“luglio 2020”, “giugno 2020”, “febbraio 2023”, “maggio”, “aprile”,
“marzo”, “dicembre” senza indicazione dell'anno), scarsamente comprensibili (con scritte a penna e cancellazioni) e in cui gli orari sono riportati solo in relazione ad alcune giornate.
Per quanto premesso, al fine della prova dell'orario osservato possono considerarsi solo le dichiarazioni rese dai primi due testimoni, alla luce delle quali è emerso, come detto, l'impegno lavorativo del ricorrente dalle
5,30 alle 18 dal lunedì al venerdì, per complessive 62 ore e 30 minuti a settimana (durata giornaliera: = 12 ore e 30 minuti;
durata settimanale:
12h30 × 5 giorni = 62 ore e 30 minuti ).
Pag. 9 di 12 Occorre tuttavia evidenziare che, nell'ambito del ricorso, il computo delle differenze retributive spettanti è stato effettuato sulla base di un orario lavorativo inferiore, pari: a) nel periodo da settembre 2020 a aprile 2022, ad un part time del 70,51% ; b) nel periodo da maggio 2022 a ottobre 2022, ad un part time del 75%; c) nel periodo da novembre 2022- luglio 2023 ad un orario full time ( v. conteggi allegati al ricorso); è dunque a tale dato – così dovendosi ritenere circoscritta la domanda del ricorrente – a cui occorre far riferimento nella determinazione delle differenze retributive spettanti.
Occorre infine osservare che, sebbene nell'ambito del conteggio allegato al ricorso risultino riportate differenze retributive a titolo di “diaria”,
“indennità turno”, “una tantum”, nessuna puntuale deduzione è stata svolta allo scopo di supportare la domanda per tali voci che, quindi, non possono essere considerate nella quantificazione del dovuto.
3. Le differenze retributive richieste
Le differenze retributive devono quindi essere determinate considerando quanto spettante al lavoratore a titolo di compenso mensile, 13ª e 14ª mensilità ed a trattamento di fine rapporto (con esclusione dei compensi relativi alle altre voci riportate nel conteggio allegato al ricorso), tenuto conto degli emolumenti spettanti a lavoratore inquadrato come operatore di esercizio, parametro 140 del CCNL in atti, nei periodi 14/09/2020-
30.06.2021 e 10.1.2022 – 11.7.2023, nonché del seguente l'orario: part time
70,51% nel periodo settembre 2020- aprile 2022, part time 75% nel periodo maggio 2022- ottobre 2022 e full time nel periodo novembre 2022- luglio
2023.
Pag. 10 di 12 Alla luce di quanto premesso, la società resistente va condannata al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 5.983,44, di cui €
2.888,84 a titolo di TFR, determinata sulla base dei conteggi depositati in data 16.12.25, riformulati in relazione ai criteri indicati (in ordine ai quali la controparte non ha effettuato specifiche contestazioni), oltre interessi legali sulle somme rivalutate anno per anno dalla data di maturazione dei singoli crediti fino al momento dell'effettivo soddisfo.
5. Le spese processuali
In ragione della soccombenza, la parte resistente va condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in dispositivo - visto quanto disposto dal decreto 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dai decreti nn.
37 dell'8/3/2018 e 147 del 13/08/2022 - tenuto conto della natura, del valore risultante dall'esito e della limitata complessità della controversia, delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria del giudizio.
Per tali motivi, ritenuta superflua ogni ulteriore considerazione sulle diverse istanze ed eccezioni delle parti, in applicazione del criterio della
“ragione più liquida”
P.Q.M.
- condanna al Controparte_4
pagamento, in favore di della somma di € 5.983,44, di Parte_1
cui € 2.888,84 a titolo di tfr, oltre ad interessi legali sulle frazioni mensili di capitale rivalutate anno per anno dalle singole scadenze al soddisfo;
- condanna la parte resistente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 3.099,25, di cui € 404,25 a titolo di rimborso
Pag. 11 di 12 spese generali, oltre I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge e contributo unificato.
17/12/2025 Il Giudice
SS SI
(Provvedimento redatto con ausilio dell'Ufficio per il processo- Dott.ssa Mariacarla Marini Misterioso)
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