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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/06/2025, n. 4883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4883 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6699/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Rossella Filippi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 6699/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI FLURI Parte_1 C.F._1
GAETANO e AM IO ( ) VIA MAX CASABURI N. 8 C.F._2
84134 SALERNO;
elettivamente domiciliato in VIA MAX CASABURI, 9 SALERNO presso il difensore avv. DI FLURI GAETANO
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
AVINO GIUSEPPE e elettivamente domiciliato in VIA PERONI VALVASSORI, 76 20133 MILANO presso il difensore avv. AVINO GIUSEPPE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PENNISI SALVATORE e Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA FRANCESCO DENZA, 15 00197 ROMA presso il difensore avv.
PENNISI SALVATORE
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI per parte appellante Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento del presente appello così decidere:
- DICHIARARE la sentenza impugnata nulla o comunque viziata nel punto in cui non si accerta la nullità della clausola che esclude la rimborsabilità dei costi in caso di estinzione anticipata vista la falsa ed errata applicazione dell'art. 125sexies TUB del Testo Unico Bancario o comunque la vessatorietà della detta clausola;
- ACCERTARE E DICHIARARE il diritto di parte appellante alla restituzione degli oneri non goduti e non maturati per effetto dell' anticipata estinzione del contratto e della opacità delle clausole contrattuali relative ai costi e, per l' effetto,
pagina 1 di 13 1)ACCERTARE E DICHIARARE la sussistenza del diritto alla restituzione dei costi non maturati del finanziamento e, per l' effetto,
2)CONDANNARE le società appellate in solido, o ognuna per le somme accertate, alla restituzione delle seguenti somme: aa) € 143,15 (639,00/120x72-240,25 rimborso ristoro voci come da conteggio estintivo) a titolo di commissioni bancarie finanziarie non maturate;
b) € 575,10 (958,50/120x72) a titolo di commissioni intermediario finanziario non maturate;
c) € 1.610,28 (2.683,80/120x72) a titolo di commissioni intermediario del credito non maturate;
d)€ 582,19 (970,32/120x72) a titolo di premio assicurativo rischio vita non goduto;
e) 240,00(400,00/120x72) per spese non maturate, per un totale di € 3.150,72;
3) CONDANNARE alle spese di causa a favore del procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c. per entrambi i gradi di giustizio
FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI nell'interesse della Controparte_1 Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano adito, ogni contraria domanda, eccezione ed istanza anche istruttoria respinta,
- nel merito rigettare l'appello del Sig. in quanto inammissibile ed infondato in fatto Parte_1
e diritto e confermare la sentenza impugnata del Giudice di Pace di Milano n. 4938 del 1.6-18.7.2022;
- in subordine, ossia in via di appello incidentale condizionato, in denegata ipotesi di accoglimento di uno o più motivi di appello o di loro ritenuta rilevanza, ugualmente respingere l'impugnazione avversa in tutto o in parte ed accogliere la domanda riconvenzionale trasversale dell'esponente di condanna di c.f. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Controparte_2 P.IVA_2
Milano, Via Vittorio Betteloni n. 2, come formulata in primo grado e che di seguito si trascrive:
“- in subordine, in denegata ipotesi di accoglimento delle domande del Sig. in via Pt_1 riconvenzionale condannare c.f. , in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2 pro tempore, con sede legale in Milano, Via Vittorio Betteloni n. 2, a tenere indenne, in tutto o in parte, la , da qualsivoglia somma essa sia ritenuta obbligata a pagare Controparte_1 all'attore Sig. con pagamento a lui diretto o con rimborso alla Banca esponente, il Parte_1 tutto in ogni caso entro i limiti di competenza per valore del giudice adito;
- in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio. Si chiede il rigetto delle istanze istruttorie avverse in quanto inammissibili ed irrilevanti”.
- in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
CONCLUIONI PER Controparte_2
Voglia l'On. Tribunale adito contrariis reiectiis,
- in via principale , rigettare l'appello proposta dal Sig. in quanto Parte_1 inammissibile e comunque infondato, confermando integralmente l'impugnata sentenza;
- in via subordinata , in caso di accoglimento di detto appello:
- accertare e dichiarare la carente di legittimazione passiva in merito alle domande Controparte_2 del Sig. svolte nel primo grado di giudizio e per l'effetto disporre l'estromissione Parte_1 della dal giudizio e comunque respingere nei confronti della stessa le domande del Controparte_2
Sig. svolte nel primo grado di giudizio, in entrambi i casi con condanna alle spese di Parte_1 lite;
pagina 2 di 13 - in ogni caso, condannare l'appellante al pagamento delle spese e compensi di giudizio.
Con ogni salvezza.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in rinnovazione ritualmente convocava in giudizio avanti al Parte_1
Giudice di Pace e affinchè venisse Controparte_2 Controparte_1 accertata, stante l'estinzione anticipata del contratto di finanziamento stipulato tra e Parte_1 la mandataria della ora il diritto dell'attore al rimborso CP_3 Controparte_4 CP_5 da parte di cessionaria del credito, e di delle commissioni e dei costi Controparte_2 CP_5 versati in sede di liquidazione del prestito e, per gli effetti, sentir dichiarare la società convenuta tenuta alla restituzione della complessiva somma di euro 3.150,72 a titolo di commissioni e premi non maturati a seguito dell'estinzione anticipata, oltre al pagamento delle spese di lite. Esponeva che in data 21.09.2011, stipulava, con la (poi Parte_1 CP_4 [...]
, contratto di mutuo contro cessione del quinto dello stipendio n. 3843 poi diventato Controparte_1
36444 per complessivi € 25.560,00 da rimborsarsi in 120 rate da 213,00 euro ognuna, pagando anticipatamente le seguenti somme: a) € 639,00 a titolo di commissioni bancarie finanziarie;
b) € 958,50 a titolo di commissioni intermediario finanziario;
c) € 2.683,80 a titolo di commissioni intermediario del credito;
d)€ 970,32 a titolo di premio assicurativo rischio vita;
e) € 400,00 a titolo di spese di istruttoria. In data 31/10/2015 l'attore estingueva anticipatamente il finanziamento maturando il diritto alla restituzione, in virtù di 72 rate residue, dei seguenti importi non maturati o non goduti, tenuto di quanto già rimborsato con il conto estintivo: a) € 143,15 (639,00/120x72-240,25 rimborso ristoro voci come da conteggio estintivo) a titolo di commissioni bancarie finanziarie non maturate;
b) € 575,10 (958,50/120x72) a titolo di commissioni intermediario finanziario non maturate;
c) € 1.610,28 (2.683,80/120x72) a titolo di commissioni intermediario del credito non maturate;
d)€ 582,19 (970,32/120x72) a titolo di premio assicurativo rischio vita non goduto;
e) 240,00(400,00/120x72) per spese non maturate, per un totale di € 3.150,72. Importi ottenuti dividendo l'importo iniziale dell'onere applicato per la durata del finanziamento (in mesi) e poi moltiplicando il risultato per il periodo non goduto, in applicazione del criterio proporzionale alla vita. Si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità dell'azione Controparte_2
e la propria carenza di legittimazione passiva, e chiedendo, nel merito, la estromissione dal giudizio e comunque il rigetto delle domande formulate dall'attore in quanto infondate in fatto ed in diritto, in via subordinata in caso di accoglimento della domanda la condanna di a o tenere indenne la CP_5 da qualsiasi responsabilità e/o onere di qualsiasi genere e natura. Controparte_2
Si costituiva eccependo la carenza di legittimazione passiva, in Controparte_1 subordine l'infondatezza della domanda attesa la mancata percezione delle somme corrisposte per il pagamento del premio assicurativo, rilevava che solo le commissioni recurring sono rimborsabili pro quota;
che i principi della sentenza EX non erano applicabili al caso in esame;
chiedeva pertanto il rigetto della domanda, in subordine che venisse condannata a tenere indenne la Controparte_2 di qualsiasi somma risultasse dovuta all'attoree. CP_1
Con sentenza n. 4938/22 pubblicata il 18.07.22, il Giudice di Pace di Milano rigettava integralmente le domande attoree, compensando le spese di lite, ritenendo valide le clausole che escludono il rimborso e non applicabile l'interpretazione della sentenza della CGEU EX al caso.
pagina 3 di 13 Con atto di appello ritualmente notificato proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_1
4939/22 del Giudice di pace di Milano convocando in giudizio e Controparte_1 cessionaria del credito Controparte_2
Rilevava la sussistenza del diritto alla retrocessione dei costi in caso di estinzione anticipata in applicazione dell'art. 125 sexies TUB interpretato in conformità alle statuizioni di cui sentenza della Corte di Giustizia europea dell' 11 settembre 2019, sentenza EX la quale ha stabilito che, a seguito dell' estinzione anticipata, il diritto alla riduzione del costo totale del credito (previsto dall' art 16 della direttiva
UE 2008/48, nonché dal Testo Unico Bancario) comprende tutti i costi posti a carico del consumatore, a prescindere dalla natura up front o recurring degli stessi.
Rilevava altresì che, per rispettare il TAEG e le condizioni contrattuali, si rende necessaria anche la riduzione complessiva dei costi in quanto, in mancanza, si avrebbe un' incidenza sul sinallagma contrattuale a favore dell' intermediario mutuante.
Il testo Unico Bancario prevede che, in caso di anticipata estinzione, il mutuatario debba corrispondere esclusivamente l' 1% del capitale residuo ed è questo l' unico importo riconosciuto a favore del mutuante. Atteso che le pronunce della Corte di Giustizia hanno efficacia erga omnes vincolante per i Giudici nazionali è da ritenere nulla la clausola che distingue tra costi recurring e costi up front e nessuna distinzione può essere operata dovendosi ridurre il costo complessivo del contratto a prescindere dalla denominazione data dall'intermediario. Erronea è pertanto la motivazione del giudice di primo grado in quanto è principio noto che la sentenza ha effetto dichiarativo e retroagisce al momento dell'introduzione nell'ordinamento nazionale della direttiva interpretata. Rilevava altresì l'erroneità della motivazione della sentenza il Giudice di Primo grado ove sostiene la validità della clausola contrattuale che esclude il diritto alla retrocessione dei costi in caso di anticipata estinzione, ritenuta chiara ed inequivoca oltre che doppiamente sottoscritta. Tale clausola , invece, si pone in contrasto con quanto stabilito dall' art. 125 sexies TUB del Testo Unico Bancario, norma inderogabile.
La nullità della clausola rileva anche sotto il profilo che il diritto alla restituzione dei costi è un diritto del
Consumatore previsto come tale dalla direttiva europea e richiamato in tali termini dal decreto di attuazione e la clausola che lo esclude o lo limita crea un evidente squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti del contratto di finanziamento.
Alla stregua delle considerazioni chiedeva che, in riforma della sentenza impugnata, accertata la nullità della clausola che esclude la rimborsabilità dei costi in caso di estinzione anticipata vista la falsa ed errata applicazione dell'art. 125sexies TUB del Testo Unico Bancario o comunque la vessatorietà della detta clausola, venisse accertato il diritto di parte appellante alla restituzione degli oneri non goduti e non maturati per effetto dell' anticipata estinzione del contratto nella misura indicata in motivazione con conseguente condanna delle società appellate in solido al pagamento del suddetto importo, con vittoria di spese.
Si costituiva la quale, con riferimento al primo motivo di appello Controparte_1 rilevava che correttamente il primo giudice aveva respinto la domanda avversa, sulla base del quadro giuridico esistente all'epoca di tale sentenza c.d. EX (emessa il 1.6.2022), in cui ampia parte della giurisprudenza negava l'applicabilità della nota sentenza resa dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea il 11.9.2019 (c.d. EX) nell'ordinamento italiano. Conferma della correttezza dell'interpretazione della questione fornita dal primo giudice si rinviene nello stesso dettato normativo di cui all'art. 11-octies co. 1 lett. c) del c.d. “Decreto Sostegni Bis” (D.L. n. 73 del 25/5/2021), che, solamente dal 25.7.2021, ha sostituito l'art. 125-sexies Tub, disponendo che “il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”. Si tratta di nuova pagina 4 di 13 formulazione dell'art. 125 sexies TUB, che è andata ad allinearsi, per il futuro, ai principi della sentenza EX.
Solo il 22.12.2022, ossia in epoca ampiamente successiva all'emissione (1.6.2022) della sentenza oggi impugnata, è intervenuta la sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies co. 1 lett. c) del c.d. “Decreto Sostegni Bis” (D.L. n. 73 del 25/5/2021), nella parte in cui, riformando l'art. 125sexies Tub, ha limitato ai soli costi recurring il diritto alla riduzione spettante al consumatore in caso di estinzione anticipata, affermando – per quanto qui interessa – la legittimità e “doverosità” dell'interpretazione del previgente art. 125sexies Tub in conformità alla sentenza EX. Che il panorama giurisprudenziale in materia è tutt'altro che attestato su posizioni univoche tenuto conto della recente pronuncia della Corte di Giustizia, n. 555 del 9 febbraio 2023, con cui la Corte, in consapevole disallineamento dalla precedente sentenza “EX”, ha affermato (seppure con riferimento a contratti di credito immobiliare a consumatori) che, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione soltanto dei costi recurring e non anche degli up front, così ponendosi sulla stessa linea di quanto sostenuto dalla prevalente giurisprudenza di merito italiana in epoca antecedente alla sentenza EX. In ogni caso, a prescindere dall'evoluzione normativa e giurisprudenziale, ogni questione di eventuale ripetibilità di costi (sia che si tratti dei soli costi recurring, sia che si tratti anche dei costi c.d. up front) non può estendersi ad altre voci di costo, pure reclamate dal Sig. ed in ogni caso irripetibili, quali il Pt_1 premio assicurativo, per cui la Banca aveva già eccepito che unico soggetto passivamente legittimato in ordine alla richiesta di restituzione o rimborso è l'impresa assicuratrice (Genius Srl) e non l'ente erogatore del finanziamento .
Inoltre, la ribadiva che, in ogni caso, il criterio pro rata temporis invocato dall'attore fosse errato, CP_1 essendo pacifico che l'entità del premio non goduto vada calcolata ai sensi dell'art. 22 co. 15quater- 15quinquies L. n. 221/2012; che il Sig. ha chiesto la restituzione di somme, senza tuttavia Pt_1 preventivamente dimostrare il pagamento delle stesse: tale mancanza rende, anzitutto, nulla ed inammissibile l'azione avversa, oltre che infondata;
che il dettaglio del contratto e la sua totale approvazione in ogni sua parte, impedisce che si possa sostenere che qualsiasi costo connesso ad esso non sia stata convenuto. Ne consegue che nessun'altra somma spetta al Sig. Pt_1
In subordine rilevava che il Sig. con la stipulazione del contratto del 21.9.2011, ha accettato il Pt_1 meccanismo di estinzione anticipata del contratto previsto dal suo articolo 17 che prevede analiticamente le modalità del rimborso anticipato, già conformemente eseguito;
appare pertanto infondata la pretesa violazione di una norma imperativa (l'art. 125sexies Tub) o la nullità di clausole per violazione degli artt. 33 ss. del Codice del Consumo della “clausola contrattuale che esclude il diritto alla retrocessione dei costi in caso di anticipata estinzione”, domanda peraltro inammissibile non avendo l'attore neppure indicato specificamente le clausole asseritamente violative, a fronte di un testo contrattuale chiaro e contenente clausole valide e pienamente rispettose del dettato normativo. In caso di accoglimento dell'appello proponeva appello incidentale condizionato intendendo impugnare la pronuncia per l'omessa decisione sull'eccezione preliminare di merito di carenza di legittimazione passiva sostanziale della con domanda riconvenzionale “trasversale” nei confronti di a CP_1 Controparte_2 tenere indenne, in tutto o in parte, la , da qualsivoglia somma essa sia Controparte_1 ritenuta obbligata a pagare all'attore.
Come esposto fin dalla comparsa di costituzione e risposta di primo grado il contratto di finanziamento oggetto di causa risulta oggetto di una cessione pro soluto (attraverso un'operazione di cartolarizzazione ai sensi del combinato disposto della L. n. 130 del 1999 nonché dell'art. 58 del D. Lgs. 385/1993) in epoca anteriore alla sua estinzione (v. avviso in G.U. del 19.12.2013: doc. 5), mentre il conteggio estintivo redatto da risale al 31.10.2015 Controparte_2 Pertanto in qualità di società cessionaria del prestito, è l'unico soggetto legittimato Controparte_2 passivo in quanto – secondo la stessa prospettazione avversa - unico ed effettivo beneficiario del pagamento pagina 5 di 13 estintivo (se anche questo fosse provato) e, dunque, unico soggetto da cui – nell'ipotesi di accoglimento della domanda dell'attore - il cliente potrebbe ottenere la ripetizione di quanto chiede. Chiedeva pertanto il rigetto dell'appello e, nell'ipotesi di riforma della sentenza di primo grado, l' accoglimento del motivo di appello incidentale condizionato della Controparte_1 esponente, ai fini del rigetto delle domande nei propri confronti e della condanna di a Controparte_2 tenere indenne, in tutto o in parte, la , da qualsivoglia somma essa sia Controparte_1 ritenuta obbligata a pagare all'attore. Si costituiva rilevando che come unico motivo l'appellante censura la Controparte_2 motivazione, in ordine alla asserita errata interpretazione dell'art. 125 Sexies Tub;
cge CP_2 non è tenuta a rimborsare alcunché al Sig. a titolo di commissioni o premi assicurativi sia
[...] Pt_1 perché carente di legittimazione passiva, sia perché quanto richiesto o è stato già rimborsato da o non è dovuto, in quanto costituisce il corrispettivo per attività effettivamente rese e già CP_4 interamente eseguite dalla al momento dell'erogazione del prestito. CP_4
Rilevava che il contratto estinto anticipatamente ed oggetto del presente giudizio è un contratto di mutuo rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio disciplinato dalle norme contenute nel DPR 180/1950 e dal relativo regolamento 895/1950; che il DPR 180/1950 costituisce norma speciale rispetto alla norma generale in materia di mutui.
Nel 2012 proprio per dare attuazione alla Direttiva 48/2088 in materia di trasparenza, il Legislatore italiano, dopo aver introdotto nel 2010 l'art. 125 sexies TUB, ha introdotto con l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. n. 169 del 19.09.2012 l'art. 6 bis del DPR 180/1950, che ha espressamente previsto che: “La Banca d'Italia definisce, ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, disposizioni per favorire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti nonchè l'efficienza nel processo di erogazione di finanziamenti verso la cessione di quote di stipendio o salario o di pensione. In particolare, tali disposizioni sono volte a: a) richiedere politiche di remunerazione e valutazione della rete distributiva che non costituiscano un incentivo a commercializzare prodotti non adeguati rispetto alle esigenze finanziarie dei clienti, con particolare attenzione ai rinnovi di contratti in essere;
b) rendere la struttura delle commissioni trasparente, in modo da permettere al cliente di distinguere le componenti di costo dovute all'intermediario e quelle dovute a terzi, nonchè gli oneri che devono essergli rimborsati in caso di estinzione anticipata del contratto”. Dall'esame del testo normativo risulta evidente che il Legislatore, in considerazione della speciale disciplina di cui al DPR 180/1950, con il provvedimento del 19.09.2012 ha ritenuto necessario introdurre nell'ordinamento una norma specifica demandando a Banca d'Italia il compito di indirizzare gli operatori a specificare i costi dovuti all'intermediario e quelli dovuti a terzi nonché distinguere gli oneri rimborsabili da quelli che evidentemente non lo erano. Ciò al fine di garantire al consumatore una maggiore trasparenza nei contratti;
che negli anni la Banca Italia ha emanato nel tempo numerose disposizioni di trasparenza e di vigilanza introducendo la distinzione tra costi up front e costi recurring
e prevedendo la rimborsabilità solo di questi ultimi al consumatore in caso di estinzione anticipata. Ne consegue che, essendo il contratto oggi in esame conforme a quanto previsto dall'art. 6 bis DPR 180/1950 e dalle disposizioni emesse da Banca d'Italia vigenti alla data di stipula del contratto, non risultano meritevoli di accoglimento le censure sollevate dalla controparte.
Osservava, peraltro, che, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, la sentenza EX non si potrebbe comunque applicare alle commissioni rete distributiva, in quanto detta sentenza non ha affatto riconosciuto la rimborsabilità dei costi di terzi.
pagina 6 di 13 Richiamava quanto recentemente ribadito dalla Corte di Giustizia Europea con la Sentenza del 9 febbraio 2023, resa nella causa C-555/21, successivamente alla sentenza C-383/18 sul credito al consumo (EX), la quale si è espressa in merito al regime di estinzione anticipata dei contratti di credito immobiliare ai consumatori di cui alla Direttiva 2014/17.
La Corte suprema austriaca ha interrogato sul punto la Corte di giustizia europea, chiedendo se una normativa nazionale che preveda il rimborso proporzionale del costo totale del credito immobiliare ai consumatori esclusivamente per interessi e costi che dipendano dalla sua durata, sia in contrasto con la Direttiva in oggetto. Sul punto, la Corte Ue ha stabilito che la Direttiva non osta all'applicazione di una tale normativa (così implicitamente smentendo quanto sostenuto nella sentenza EX), statuendo che, nel caso di rimborso anticipato del finanziamento, non potranno essere rimborsati i costi che siano posti a carico del consumatore per prestazioni già eseguite integralmente.
Alla luce di quanto statuito dalla Corte di Giustizia risulta quindi confermato che, da un lato la sentenza EX invocata oggi dall'attrice non può applicarsi ai costi di terzi, come la quota parte delle commissioni rete distributiva oggi richiesta dall'attrice e che il diritto all'estinzione anticipata dei finanziamenti non può determinare il diritto al rimborso del costo dell'intermediario del credito(ossia dell'agente o mediatore) perché non può trasformarsi in un indebito arricchimento del consumatore. Anche la doglianza relativa alla nullità delle clausole inserite nel contratto in violazione dell'art. 33 del Codice del Consumo non merita accoglimento, atteso che l'appellante non dimostra in alcun modo l'eventuale assenza di negoziazione delle clausole, né quali clausole siano affette da nullità, limitandosi genericamente a sostenere uno squilibrio tra le parti contrattuali, pur in presenza della doppia sottoscrizione delle clausole, come previsto dall'art. 1341 comma 2 c.c. In ogni caso ribadiva la carenza di legittimità della in merito alla domanda di rimborso Controparte_2 delle commissioni e oneri asseritamente non goduti a seguito dell'estinzione anticipata. in data 11.12.2013 ha acquistato pro soluto dalla ai sensi Controparte_2 Controparte_4 del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della L. 130/1999 e dell'art. 58 del D. Lgs n. 385/1993, crediti per capitale e relativi interessi nascenti da mutui rimborsabili mediante cessione del quinto o assistiti da delegazione di pagamento, tra i quali quello nei confronti di Parte_1 Nell'operazione di cartolarizzazione la cessione ha avuto ad oggetto il solo credito per sorte e interessi e non il contratto e le relative commissioni.
è, quindi, carente di legittimazione passiva, atteso che non solo il contratto di Controparte_2 finanziamento e i documenti allegati descrivono in maniera inequivocabile che le commissioni sono provvigioni per l'operato di soggetti autonomi e distinti dall'odierna convenuta, ma in quanto l'attrice ha avuto piena e completa conoscenza che le commissioni in questione siano state versate direttamente alla . per avere lo stesso Sig. discrezionalmente scelto di rivolgersi a tale Controparte_4 Pt_1 soggetto. Il presupposto giuridico e fattuale della domanda di rimborso è infatti che la domanda sia rivolta nei confronti dell'accipiens; poiché nel caso di specie è evidente che l'odierna convenuta non ha mai ricevuto le somme di cui chiede il rimborso, è evidente che la domanda non potrà che essere rigettata. Evidenziava altresì la carenza di legittimazione passiva delle società veicolo delle operazioni di cartolarizzazione, quali la atteso che i crediti oggetto delle operazioni di Controparte_2
"cartolarizzazione" eseguite ai sensi della l. n. 130 del 1999 costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, pertanto non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso.
pagina 7 di 13 Rileva altresì che è priva di legittimazione passiva anche con riferimento alla Controparte_2 domanda attorea di rimborso del premio assicurativo.
A seguito all'entrata in vigore dell'art. 22, comma 15-quater, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221) che stabilisce che in caso «di estinzione anticipata
[…], le imprese [assicuratrici] restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato», viene definitivamente escluso che il rimborso di tali oneri possa essere richiesto agli istituti finanziatori.
che, come espressamente sancito nel contratto di finanziamento, ha delegato Parte_1 espressamente la a versare direttamente alla Compagnia Assicurativa la somma Controparte_4 relativa al premio, non ha dunque diritto di ottenere dalla il rimborso di alcun Controparte_2 importo.
Tanto considerato, chiedeva - in via principale , rigettare l'appello proposta da Controparte_2 in quanto inammissibile e comunque infondato, confermando integralmente Parte_1 l'impugnata sentenza;
- in via subordinata , in caso di accoglimento di detto appello accertare e dichiarare che è carente di legittimazione passiva in merito alle domande da Controparte_2 svolte nel primo grado di giudizio e per l'effetto disporre l'estromissione della Parte_1 dal giudizio e comunque respingere nei confronti della stessa le domande da Controparte_2 svolte nel primo grado di giudizio. Parte_1
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Con riferimento alla disciplina applicabile alla fattispecie in esame considerata l'epoca di sottoscrizione del contratto (21.9.2011 ) e dell'estinzione anticipata degli stessi (31.10.2015), deve farsi riferimento, come correttamente ritenuto dall'appellante, l'art. 125 sexies tub introdotto dal D. Lgs 141/2010, in recepimento ed attuazione della Direttiva 2008/48/CE, nel testo precedente alle modifiche introdotte dall'art. 11-octies del D.L. n. 73 del 25.5.2021, conv. in l. n. 116/2021, ai sensi del quale “il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e in tal caso ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.”
Tale disposizione deve essere tuttavia letta in base ai chiarimenti resi dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022 che: ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia»”; ha affermato che anche l'art. 125 sexies Tub introdotto dal D. Lgs 141/2010 va interpretato alla luce dei principi esposti dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza 11 settembre 2019 in modo tale da garantire una tutela effettiva del consumatore.
Pertanto, la portata da attribuire al riferimento alla durata residua del contratto deve essere limitata ai fini del calcolo della misura della riduzione, che deve comunque riguardare «il costo totale del credito»
e dunque tanto i costi recurring, cioè quelli relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale, quanto i quanto i costi up front, vale a dire costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito.
In particolare, la Corte Costituzionale ha affermato: “la preposizione «per» può riferirsi tanto ai costi dovuti «lungo» la durata del contratto, i soli costi cosiddetti recurring, quanto ai costi dovuti «in funzione della» durata del contratto, il che evoca la misura della riduzione. Questo secondo, possibile significato della preposizione collima, del resto, con il paradigma cui si riferisce la riduzione, che è pagina 8 di 13 dato dal costo totale del credito, poiché in tanto si giustifica tale richiamo, in quanto tutti i costi siano riducibili e lo siano, dunque, in funzione della durata residua del contratto, che diviene la misura della riduzione proporzionale. Del resto, proprio il riferimento al costo totale del credito ha rivestito un ruolo decisivo nell'interpretazione fornita dalla sentenza EX”.
In tal senso da ultimo la Suprema Corte, Cass 25977/23, 14836/24 ha sottolineato, come i principi affermati dalla sentenza EX fossero già presenti nell'ordinamento europeo anche prima della direttiva 2008/48/CE, ed in particolare fossero estensibili sia alla previgente direttiva 87/102/CEE, che richiamava l'”equa riduzione del costo complessivo del credito, sia e soprattutto alla direttiva 90/88/CE, in materia di credito al consumo, che per prima aveva introdotto il concetto di costo totale del credito, inteso come “tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento”.
Né a diverse conclusioni può portare il riferimento all' art. 6 bis del dpr n. 180/1950 come introdotto dall'art. 31, comma 1 del d. lgs. 19 settembre 2012 n. 169, norma che non può essere letta in modo favorevole alla tesi di parte appellante.
La disposizione in questione dispone che “La Banca d'Italia definisce, ai sensi del decreto legislativo
1° settembre 1993 n. 385, disposizioni per favorire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti, nonché l'efficienza nel processo di erogazione di finanziamenti verso la cessione di quote di stipendio o salario o di pensione. In particolare, tali disposizioni sono volte a: … (b) rendere la struttura delle commissioni trasparente, in modo da permettere al cliente di distinguere le componenti di costi dovute all'intermediario e quelle dovute a terzi, nonché gli oneri che devono essergli rimborsati in caso di estinzione anticipata del contratto”) e, sulla base di ciò, si prospetta che la differenza tra costi recurring e costi up front resta attuale e pienamente vigente, atteso che l'art. 6 bis in questione rimane immune dalla declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza 263/2922 della Corte Costituzionale che ha riguardato esclusivamente l'art. 11 octies lett. c) comma 2 del d.l. 23.5.2021 n. 73, convertito nella legge 23.7.21 n. 106 limitatamente alle parole “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia”.
Ora, se pure è vero che con la sentenza 263/22 la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 11- octies comma 2 citato limitamento alle parole “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e vigilanza della Banca d'Italia”, è anche vero che, nelle medesima sentenza, la Corte ha specificato che per i contratti anteriori al 25.7.21 l'art. 125 sexies del Tub “può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza EX” e ha altresì osservato che “resteranno chiaramente applicabili tutte le norme secondarie richiamate dai numerosi rinvii operati dal testo unico bancario, con esclusione di quelle riferite alla vecchia interpretazione del precedente art. 125 sexies comma 1”.
Poiché le disposizioni sulla trasparenza cui rinvia l'art. 6 bis richiamato dalla banca sono le medesime richiamate dall'art. 11 octies, dichiarato incostituzionale, è evidente che le stesse non possano continuare a trovare applicazione (come fonte sub primaria e in forza del richiamo normativo) in quanto incompatibili con la norma primaria (art. 125 sexies Tub) che, per usare le parole della Corte, può oggi accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza EX.
Infondata anche la difesa dell'appellata che richiamando la sentenza 9.2.23 della CGE sostiene che la stessa, in diverso ma analogo contesto normativo, costituisce nei fatti un superamento dei principi della sentenza EX.
pagina 9 di 13 La decisione della CGE 9.2.23, fondata su una diversa Direttiva e che ha cura di sottolineare la specificità della disciplina del credito immobiliare ai consumatori, non ha affatto superato l'interpretazione sopra delineata.
Si richiama sul punto, Trib Torino, 20.3.23: secondo cui “il precedente … non è pertinente alla dir. 2008/48, né può essere esteso, in ragione della specificità dei contratti di credito relativi ad immobili residenziali dove esistono obiettivi e importanti costi di accesso non recuperabili nel caso di estinzione anticipata, come i costi della perizia estimativa e dell'iscrizione ipotecaria e le spese notarili, che giustificano un approccio differenziato e ammettono una differente tecnica di tutela del consumatore, centrata sui doveri di trasparenza e correttezza, con riguardo alla presentazione al consumatore dei costi ripetibili e non, per il caso di estinzione anticipata”. ( conforme Corte App Torino 544/23 dell'1.6.23).
La diversità del contesto e delle discipline esistenti in materia di credito ai consumatori e di credito immobiliare ai consumatori, quindi, non consente di estendere l'interpretazione della Direttiva 2014/17/UE fornita dalla sentenza del 9/2/2/2023 ad una fattispecie sottoposta alla disciplina dell'art. 16 della Direttiva 2008/48/CE”.
L'appellante ha pertanto diritto alla restituzione tanto dei costi recurring quanto dei costi c.d. up front, senza che assuma rilievo il fatto che il premio assicurativo sia stato percepito dall'impresa di assicurazione e i costi di mediazione siano stati percepito dall'intermediario.
Sul punto si rileva che infondato appare il rilievo relativo non sarebbe ripetibile il costo relativo al pagamento del premio assicurativi atteso che “nella complessiva vicenda negoziale emerge un'ipotesi di collegamento tra il contratto di finanziamento e il contratto di assicurazione che convergono verso un risultato economico unitario e complesso;
che, invero, qualora in sede di erogazione di un finanziamento venga stipulata una polizza assicurativa, la riscontrata contestualità dà luogo a una presunzione di collegamento negoziale (Tribunale Milano n. 11209 del 5/12/2019); che, nel caso, il collegamento è vieppiù suffragato dall'obbligo a contrarre stabilito ex lege che pone i due contratti (di assicurazione e di finanziamento) in un rapporto di contestualità necessaria;
pertanto, il collegamento negoziale tra i due contratti non consente di isolare le vicende estintive del contratto di mutuo dal contratto di assicurazione ad esso collegato, sì che, una volta estinto in anticipo il finanziamento, le restituzioni degli oneri connessi alle rate non scadute devono riguardare tanto il contratto di mutuo quanto il collegato contratto di assicurazione.
Stesse considerazioni devono essere svolte con riferimento alle commissioni di intermediazione atteso che “ In ogni caso, giovi aggiungere che anche nel rapporto di mediazione creditizia si apprezza un collegamento negoziale con il contratto di finanziamento verso cui è preordinato e rispetto al quale è accessorio. Tra l'altro, il cliente potrebbe non avere una netta percezione della terzietà del mediatore rispetto alla banca, in quanto i costi connessi alla mediazione vengono trattenuti dal capitale mutuato, insieme e contemporaneamente a tutte le altre commissioni, e direttamente incamerati dalla banca, che provvede poi separatamente a versarli al mediatore. La circostanza che la somma versata a titolo di oneri di mediazione sia stata trasferita ad altro soggetto non può avere l'effetto di eliminare la responsabilità dalla banca mutuante, perché lascerebbe il consumatore privo di ogni tutela a fronte dell'ingente somma anticipata” (Tribunale di Napoli, sentenza 24 gennaio 2022, n. 743)
Ciò premesso con riferimento alla questione relativa alla legittimazione passiva, sollevata in via incidentale dalle appellate si rileva quanto segue. Sussiste chiara distinzione tra l'ipotesi di subentro in un rapporto contrattuale, rispetto a quella di mero acquisto della posizione di credito, che da tale contratto discenda: mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario,
pagina 10 di 13 con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi;
la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, pertanto, rispetto a quest'ultimo, uno sdoppiamento fra la qualità di parte, che resta all'originario creditore-cedente, rispetto alla titolarità del credito derivante dal contratto, che transita in capo al cessionario (cfr. Cass. Civ. 17727/2018).
A fronte di tale normativa generale, in materia di contratti di credito ai consumatori, l'art. 125 septies del D.L.vo 385/1993 (Testo Unico Bancario) disciplina espressamente l'ipotesi di cessione dei crediti, disponendo al primo comma come “in caso di cessione del credito o del contratto di credito, il consumatore può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi inclusa la compensazione, anche in deroga al disposto dell'articolo 1248 del codice civile”.
Benchè il tenore letterale della norma faccia riferimento alle eccezioni e alla compensazione, la tutela accordata dal legislatore non può ritenersi circoscritta alle sole difese avverso le pretese di credito avanzate nei suoi confronti, senza estendersi anche alle azioni da intraprendere a tutela di propri asseriti crediti, quali in particolare, la ripetizione di quanto si ritenga essere stato indebitamente pagato in ragione di clausole contrattuali nulle
In accordo con Trib. Milano 2696/25 si rileva che “L'articolo in esame, infatti, è stato introdotto con il D.L.vo 141/2010, con cui è stata data attuazione alla Direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori;
l'art. 17 di tale Direttiva, relativamente alla “Cessione di diritti”, dispone che
“in caso di cessione a terzi dei diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o del contratto, il consumatore può far valere nei confronti del cessionario gli stessi mezzi di difesa di cui poteva avvalersi nei confronti del creditore originario, ivi compreso il diritto di indennizzo ove questo sia ammesso nello stato membro in questione”.
In sostanza, quindi, mentre l'art. 125 septies TUB estende soggettivamente la difesa del consumatore, parlando di facoltà di opporre eccezioni;
la norma comunitaria, alla quale il citato art. 125 septies
TUB dà attuazione, estende la tutela del consumatore per il caso di cessione del credito, parlando in termini più ampli di “mezzi di difesa” suscettibili di essere fatti valere nei confronti del cessionario, al pari del cedente.
L'apparente limitazione della difesa del consumatore, sul punto attribuita dal legislatore nazionale, quindi, confliggerebbe con la portata più ampia della protezione imposta dal legislatore comunitario.
Se non chè la giurisprudenza della Corte di Giustizia è assolutamente costante nel ricordare l'obbligo di interpretazione conforme, precisando come “l'obbligo degli stati membri, derivante da una direttiva, di conseguire il risultato da questa contemplato, come pure l'obbligo loro imposto dall'art. 5 del trattato di adottare tutti i provvedimenti generali o particolari atti a garantire l'adempimento di tale obbligo, valgono per tutti gli organi degli stati membri ivi compresi, nell'ambito di loro competenza, quelli giurisdizionali” (Corte Giust. 10 aprile 1984, causa 14/83, NE von Colson e c. Land NordrheinWestfalen).
Ne consegue che nell'applicare il diritto nazionale, e in particolare la legge nazionale espressamente adottata per l'attuazione di una direttiva, il giudice debba interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della direttiva, onde conseguire il risultato perseguito da quest'ultima.
pagina 11 di 13 Tale interpretazione conforme, pertanto, impone di ritenere che l'art. 125 septies TUB utilizzi il termine “eccezioni” non in senso tecnico, quale modalità oppositiva a un diritto altrui, ma in un significato ampio di ragione di difesa di un diritto.
Solo in tal modo, infatti, può considerarsi utilmente conseguito il risultato perseguito dalla Direttiva 2008/48/CE, ossia attuare una specifica tutela in favore del consumatore, soggetto aprioristicamente considerato debole e meritevole di protezione, consentendo allo stesso, in caso di cessione del contratto di credito o del solo diritto di credito nei suoi confronti, di poter far valere le proprie difese e
i propri diritti direttamente nei confronti del cessionario ultimo, lasciando poi che i rapporti fra questi
e il suo dante causa vengano accertati fra tali soggetti, senza il suo coinvolgimento.
Se così è, quindi, deve concludersi come l'art. 125 septies TUB, nell'interpretazione conforme al diritto comunitario di cui dà attuazione, giustifichi la legittimazione passiva del cessionario”.
La legittimazione passiva della banca cessionaria del credito è stata sempre uniformemente acclarata anche dall'Arbitro Bancario Finanziario anche con riferimento alla circostanza che la cessionaria è la società che ha incassato le somme relative all'estinzione anticipata (ABF Decisione N. 415 del 19 gennaio 2017; Collegio di Torino Decisione N. 462 del 10 gennaio 2022; Collegio Napoli Decisione N.
12096 del 03 ottobre 2017).
Quanto esposto supera i rilievi svolti da con riferimento alla sua qualità di veicolo Controparte_2 di cartolarizzazione, atteso che pacificamente la cessione del credito è avvenuta anteriormente alla data di estinzione anticipata del finanziamento avendo la stessa provveduto ad incassare le somme relative all'anticipata estinzione, sicché l'azione di ripetizione dell'indebito non poteva che essere esperita che nei confronti di colei che, effettuato il conteggio, ha ricevuto i pagamenti.
Alla luce delle suddette considerazioni e in applicazione dei principi enunciati, a prescindere dall'esatta individuazione dei costi indicati nel contratto di finanziamento in oggetto quali costi dipendenti dalla durata del rapporto contrattuale (commissioni e oneri recurring) o spese a carattere istantaneo e prodromiche alla stessa concessione del credito (oneri up front), a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore (parte appellante) ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi gli importi richiesti a titolo di spese fisse contrattuali e di commissioni accessorie. Infondata l'eccezione relativa all'insussistenza della prova del pagamento delle somme oggetto di ripetizione che appare superflua alla luce della circostanza pacifica che al contratto è stata data esecuzione.
Conseguentemente, in riforma integrale della sentenza del Giudice di Pace n. n. 4938/22 pubblicata il
18.07.22, deve essere dichiarata la nullità dell'art. 17 del contratto di finanziamento laddove esclude, in caso di estinzione anticipata, la restituzione delle spese fisse contrattuali e delle commissioni accessorie, in quanto detta pattuizione si pone in contrasto con l'art. 125-sexies T.U.B. ratione temporis vigente e risulta vessatoria ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. b) del Codice del consumo, determinando un significativo squilibrio a favore della banca nel rapporto con il soggetto finanziato.
Risulta, infine, corretto impiegare, ai fini del conteggio del dovuto, il criterio della proporzionalità lineare adottato dall'attore, in ragione della durata del finanziamento non goduto, secondo il quale l'importo da rimborsare è ottenuto suddividendo le commissioni e le spese fisse indicate nei contratti per il numero delle rate di rimborso e moltiplicando la quota così ottenuta per il numero di rate residue successive all'estinzione.
pagina 12 di 13 In primo luogo, infatti, non risultano applicabili al contratto in esame nè il comma 2 dell'art. 125 sexies del TUB, nella formulazione adottata con il decreto legge n. 73/2021, convertito in legge n. 106 del
2021 che dispone: “I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato” nè il decreto legge 13 giugno 2023 n. 69, L. 10 agosto 2023, n. 103 che nella parte finale, stabilisce: “Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato”. Tali disposizioni si applicano infatti ai contratti stipulati successivamente alla loro entrata in vigore.
L'art. 125 sexies TUB nella versione applicabile al caso in esame, come anche la direttiva 2008/48/CE e la sentenza EX, non precisano invece il criterio da seguire per operare la riduzione del costo del credito, imponendo unicamente che tale riduzione sia commisurata in modo proporzionale alla vita residua del contratto.
Si ritiene pertanto che, in mancanza di precise indicazioni normative, il criterio della proporzionalità lineare sia maggiormente rispondente rispetto a quello del costo ammortizzato, basato su complessi calcoli finanziari, alla ratio della dir. 2008/48 volta a “garantire un'elevata protezione del consumatore”, trovandosi lo stesso in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere di negoziazione sia il livello di informazione ( Trib Milano 5078/24).
Ne consegue che . deve essere condannata a corrispondere all'appellante l'importo Controparte_2 di € 3.150,72; oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
Le spese di lite dei due gradi di giudizio in virtù del principio della soccombenza devono essere poste a carico liquidate come in dispositivo, da distrarsi in favore del difensore Controparte_6 dell'appellante che si dichiara antistatario.
Attesa la natura della questione relativa alla legittimazione passiva si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese tra appellante e Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza o eccezione disattesa in riforma della sentenza del Giudice di Pace n. 4938/2024 pubblicata il 18.7.22: dichiara la nullità dell'art. 17 del contratto di finanziamento in data 21.9.2011 laddove esclude, in caso di estinzione anticipata, la restituzione delle spese fisse contrattuali e delle commissioni accessorie, e per l'effetto condanna a corrispondere a l'importo di € 3.150,72 Controparte_2 Parte_1 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
condanna a corrispondere a le spese di lite liquidate in € Controparte_2 Parte_1 1.200,00 per il giudizio di primo grado e in € 1.700,00 per il giudizio di appello oltre spese generali, oneri e accessori e C.U. da distrarsi in favore del difensore che si dichiara antistatario;
compensa le spese di lite tra appellante e Controparte_1
Milano, 16 giugno 2025
La Giudice
dott. ssa Rossella Filippi
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Rossella Filippi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 6699/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI FLURI Parte_1 C.F._1
GAETANO e AM IO ( ) VIA MAX CASABURI N. 8 C.F._2
84134 SALERNO;
elettivamente domiciliato in VIA MAX CASABURI, 9 SALERNO presso il difensore avv. DI FLURI GAETANO
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
AVINO GIUSEPPE e elettivamente domiciliato in VIA PERONI VALVASSORI, 76 20133 MILANO presso il difensore avv. AVINO GIUSEPPE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PENNISI SALVATORE e Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA FRANCESCO DENZA, 15 00197 ROMA presso il difensore avv.
PENNISI SALVATORE
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI per parte appellante Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento del presente appello così decidere:
- DICHIARARE la sentenza impugnata nulla o comunque viziata nel punto in cui non si accerta la nullità della clausola che esclude la rimborsabilità dei costi in caso di estinzione anticipata vista la falsa ed errata applicazione dell'art. 125sexies TUB del Testo Unico Bancario o comunque la vessatorietà della detta clausola;
- ACCERTARE E DICHIARARE il diritto di parte appellante alla restituzione degli oneri non goduti e non maturati per effetto dell' anticipata estinzione del contratto e della opacità delle clausole contrattuali relative ai costi e, per l' effetto,
pagina 1 di 13 1)ACCERTARE E DICHIARARE la sussistenza del diritto alla restituzione dei costi non maturati del finanziamento e, per l' effetto,
2)CONDANNARE le società appellate in solido, o ognuna per le somme accertate, alla restituzione delle seguenti somme: aa) € 143,15 (639,00/120x72-240,25 rimborso ristoro voci come da conteggio estintivo) a titolo di commissioni bancarie finanziarie non maturate;
b) € 575,10 (958,50/120x72) a titolo di commissioni intermediario finanziario non maturate;
c) € 1.610,28 (2.683,80/120x72) a titolo di commissioni intermediario del credito non maturate;
d)€ 582,19 (970,32/120x72) a titolo di premio assicurativo rischio vita non goduto;
e) 240,00(400,00/120x72) per spese non maturate, per un totale di € 3.150,72;
3) CONDANNARE alle spese di causa a favore del procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c. per entrambi i gradi di giustizio
FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI nell'interesse della Controparte_1 Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano adito, ogni contraria domanda, eccezione ed istanza anche istruttoria respinta,
- nel merito rigettare l'appello del Sig. in quanto inammissibile ed infondato in fatto Parte_1
e diritto e confermare la sentenza impugnata del Giudice di Pace di Milano n. 4938 del 1.6-18.7.2022;
- in subordine, ossia in via di appello incidentale condizionato, in denegata ipotesi di accoglimento di uno o più motivi di appello o di loro ritenuta rilevanza, ugualmente respingere l'impugnazione avversa in tutto o in parte ed accogliere la domanda riconvenzionale trasversale dell'esponente di condanna di c.f. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Controparte_2 P.IVA_2
Milano, Via Vittorio Betteloni n. 2, come formulata in primo grado e che di seguito si trascrive:
“- in subordine, in denegata ipotesi di accoglimento delle domande del Sig. in via Pt_1 riconvenzionale condannare c.f. , in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2 pro tempore, con sede legale in Milano, Via Vittorio Betteloni n. 2, a tenere indenne, in tutto o in parte, la , da qualsivoglia somma essa sia ritenuta obbligata a pagare Controparte_1 all'attore Sig. con pagamento a lui diretto o con rimborso alla Banca esponente, il Parte_1 tutto in ogni caso entro i limiti di competenza per valore del giudice adito;
- in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio. Si chiede il rigetto delle istanze istruttorie avverse in quanto inammissibili ed irrilevanti”.
- in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
CONCLUIONI PER Controparte_2
Voglia l'On. Tribunale adito contrariis reiectiis,
- in via principale , rigettare l'appello proposta dal Sig. in quanto Parte_1 inammissibile e comunque infondato, confermando integralmente l'impugnata sentenza;
- in via subordinata , in caso di accoglimento di detto appello:
- accertare e dichiarare la carente di legittimazione passiva in merito alle domande Controparte_2 del Sig. svolte nel primo grado di giudizio e per l'effetto disporre l'estromissione Parte_1 della dal giudizio e comunque respingere nei confronti della stessa le domande del Controparte_2
Sig. svolte nel primo grado di giudizio, in entrambi i casi con condanna alle spese di Parte_1 lite;
pagina 2 di 13 - in ogni caso, condannare l'appellante al pagamento delle spese e compensi di giudizio.
Con ogni salvezza.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in rinnovazione ritualmente convocava in giudizio avanti al Parte_1
Giudice di Pace e affinchè venisse Controparte_2 Controparte_1 accertata, stante l'estinzione anticipata del contratto di finanziamento stipulato tra e Parte_1 la mandataria della ora il diritto dell'attore al rimborso CP_3 Controparte_4 CP_5 da parte di cessionaria del credito, e di delle commissioni e dei costi Controparte_2 CP_5 versati in sede di liquidazione del prestito e, per gli effetti, sentir dichiarare la società convenuta tenuta alla restituzione della complessiva somma di euro 3.150,72 a titolo di commissioni e premi non maturati a seguito dell'estinzione anticipata, oltre al pagamento delle spese di lite. Esponeva che in data 21.09.2011, stipulava, con la (poi Parte_1 CP_4 [...]
, contratto di mutuo contro cessione del quinto dello stipendio n. 3843 poi diventato Controparte_1
36444 per complessivi € 25.560,00 da rimborsarsi in 120 rate da 213,00 euro ognuna, pagando anticipatamente le seguenti somme: a) € 639,00 a titolo di commissioni bancarie finanziarie;
b) € 958,50 a titolo di commissioni intermediario finanziario;
c) € 2.683,80 a titolo di commissioni intermediario del credito;
d)€ 970,32 a titolo di premio assicurativo rischio vita;
e) € 400,00 a titolo di spese di istruttoria. In data 31/10/2015 l'attore estingueva anticipatamente il finanziamento maturando il diritto alla restituzione, in virtù di 72 rate residue, dei seguenti importi non maturati o non goduti, tenuto di quanto già rimborsato con il conto estintivo: a) € 143,15 (639,00/120x72-240,25 rimborso ristoro voci come da conteggio estintivo) a titolo di commissioni bancarie finanziarie non maturate;
b) € 575,10 (958,50/120x72) a titolo di commissioni intermediario finanziario non maturate;
c) € 1.610,28 (2.683,80/120x72) a titolo di commissioni intermediario del credito non maturate;
d)€ 582,19 (970,32/120x72) a titolo di premio assicurativo rischio vita non goduto;
e) 240,00(400,00/120x72) per spese non maturate, per un totale di € 3.150,72. Importi ottenuti dividendo l'importo iniziale dell'onere applicato per la durata del finanziamento (in mesi) e poi moltiplicando il risultato per il periodo non goduto, in applicazione del criterio proporzionale alla vita. Si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità dell'azione Controparte_2
e la propria carenza di legittimazione passiva, e chiedendo, nel merito, la estromissione dal giudizio e comunque il rigetto delle domande formulate dall'attore in quanto infondate in fatto ed in diritto, in via subordinata in caso di accoglimento della domanda la condanna di a o tenere indenne la CP_5 da qualsiasi responsabilità e/o onere di qualsiasi genere e natura. Controparte_2
Si costituiva eccependo la carenza di legittimazione passiva, in Controparte_1 subordine l'infondatezza della domanda attesa la mancata percezione delle somme corrisposte per il pagamento del premio assicurativo, rilevava che solo le commissioni recurring sono rimborsabili pro quota;
che i principi della sentenza EX non erano applicabili al caso in esame;
chiedeva pertanto il rigetto della domanda, in subordine che venisse condannata a tenere indenne la Controparte_2 di qualsiasi somma risultasse dovuta all'attoree. CP_1
Con sentenza n. 4938/22 pubblicata il 18.07.22, il Giudice di Pace di Milano rigettava integralmente le domande attoree, compensando le spese di lite, ritenendo valide le clausole che escludono il rimborso e non applicabile l'interpretazione della sentenza della CGEU EX al caso.
pagina 3 di 13 Con atto di appello ritualmente notificato proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_1
4939/22 del Giudice di pace di Milano convocando in giudizio e Controparte_1 cessionaria del credito Controparte_2
Rilevava la sussistenza del diritto alla retrocessione dei costi in caso di estinzione anticipata in applicazione dell'art. 125 sexies TUB interpretato in conformità alle statuizioni di cui sentenza della Corte di Giustizia europea dell' 11 settembre 2019, sentenza EX la quale ha stabilito che, a seguito dell' estinzione anticipata, il diritto alla riduzione del costo totale del credito (previsto dall' art 16 della direttiva
UE 2008/48, nonché dal Testo Unico Bancario) comprende tutti i costi posti a carico del consumatore, a prescindere dalla natura up front o recurring degli stessi.
Rilevava altresì che, per rispettare il TAEG e le condizioni contrattuali, si rende necessaria anche la riduzione complessiva dei costi in quanto, in mancanza, si avrebbe un' incidenza sul sinallagma contrattuale a favore dell' intermediario mutuante.
Il testo Unico Bancario prevede che, in caso di anticipata estinzione, il mutuatario debba corrispondere esclusivamente l' 1% del capitale residuo ed è questo l' unico importo riconosciuto a favore del mutuante. Atteso che le pronunce della Corte di Giustizia hanno efficacia erga omnes vincolante per i Giudici nazionali è da ritenere nulla la clausola che distingue tra costi recurring e costi up front e nessuna distinzione può essere operata dovendosi ridurre il costo complessivo del contratto a prescindere dalla denominazione data dall'intermediario. Erronea è pertanto la motivazione del giudice di primo grado in quanto è principio noto che la sentenza ha effetto dichiarativo e retroagisce al momento dell'introduzione nell'ordinamento nazionale della direttiva interpretata. Rilevava altresì l'erroneità della motivazione della sentenza il Giudice di Primo grado ove sostiene la validità della clausola contrattuale che esclude il diritto alla retrocessione dei costi in caso di anticipata estinzione, ritenuta chiara ed inequivoca oltre che doppiamente sottoscritta. Tale clausola , invece, si pone in contrasto con quanto stabilito dall' art. 125 sexies TUB del Testo Unico Bancario, norma inderogabile.
La nullità della clausola rileva anche sotto il profilo che il diritto alla restituzione dei costi è un diritto del
Consumatore previsto come tale dalla direttiva europea e richiamato in tali termini dal decreto di attuazione e la clausola che lo esclude o lo limita crea un evidente squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti del contratto di finanziamento.
Alla stregua delle considerazioni chiedeva che, in riforma della sentenza impugnata, accertata la nullità della clausola che esclude la rimborsabilità dei costi in caso di estinzione anticipata vista la falsa ed errata applicazione dell'art. 125sexies TUB del Testo Unico Bancario o comunque la vessatorietà della detta clausola, venisse accertato il diritto di parte appellante alla restituzione degli oneri non goduti e non maturati per effetto dell' anticipata estinzione del contratto nella misura indicata in motivazione con conseguente condanna delle società appellate in solido al pagamento del suddetto importo, con vittoria di spese.
Si costituiva la quale, con riferimento al primo motivo di appello Controparte_1 rilevava che correttamente il primo giudice aveva respinto la domanda avversa, sulla base del quadro giuridico esistente all'epoca di tale sentenza c.d. EX (emessa il 1.6.2022), in cui ampia parte della giurisprudenza negava l'applicabilità della nota sentenza resa dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea il 11.9.2019 (c.d. EX) nell'ordinamento italiano. Conferma della correttezza dell'interpretazione della questione fornita dal primo giudice si rinviene nello stesso dettato normativo di cui all'art. 11-octies co. 1 lett. c) del c.d. “Decreto Sostegni Bis” (D.L. n. 73 del 25/5/2021), che, solamente dal 25.7.2021, ha sostituito l'art. 125-sexies Tub, disponendo che “il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”. Si tratta di nuova pagina 4 di 13 formulazione dell'art. 125 sexies TUB, che è andata ad allinearsi, per il futuro, ai principi della sentenza EX.
Solo il 22.12.2022, ossia in epoca ampiamente successiva all'emissione (1.6.2022) della sentenza oggi impugnata, è intervenuta la sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies co. 1 lett. c) del c.d. “Decreto Sostegni Bis” (D.L. n. 73 del 25/5/2021), nella parte in cui, riformando l'art. 125sexies Tub, ha limitato ai soli costi recurring il diritto alla riduzione spettante al consumatore in caso di estinzione anticipata, affermando – per quanto qui interessa – la legittimità e “doverosità” dell'interpretazione del previgente art. 125sexies Tub in conformità alla sentenza EX. Che il panorama giurisprudenziale in materia è tutt'altro che attestato su posizioni univoche tenuto conto della recente pronuncia della Corte di Giustizia, n. 555 del 9 febbraio 2023, con cui la Corte, in consapevole disallineamento dalla precedente sentenza “EX”, ha affermato (seppure con riferimento a contratti di credito immobiliare a consumatori) che, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione soltanto dei costi recurring e non anche degli up front, così ponendosi sulla stessa linea di quanto sostenuto dalla prevalente giurisprudenza di merito italiana in epoca antecedente alla sentenza EX. In ogni caso, a prescindere dall'evoluzione normativa e giurisprudenziale, ogni questione di eventuale ripetibilità di costi (sia che si tratti dei soli costi recurring, sia che si tratti anche dei costi c.d. up front) non può estendersi ad altre voci di costo, pure reclamate dal Sig. ed in ogni caso irripetibili, quali il Pt_1 premio assicurativo, per cui la Banca aveva già eccepito che unico soggetto passivamente legittimato in ordine alla richiesta di restituzione o rimborso è l'impresa assicuratrice (Genius Srl) e non l'ente erogatore del finanziamento .
Inoltre, la ribadiva che, in ogni caso, il criterio pro rata temporis invocato dall'attore fosse errato, CP_1 essendo pacifico che l'entità del premio non goduto vada calcolata ai sensi dell'art. 22 co. 15quater- 15quinquies L. n. 221/2012; che il Sig. ha chiesto la restituzione di somme, senza tuttavia Pt_1 preventivamente dimostrare il pagamento delle stesse: tale mancanza rende, anzitutto, nulla ed inammissibile l'azione avversa, oltre che infondata;
che il dettaglio del contratto e la sua totale approvazione in ogni sua parte, impedisce che si possa sostenere che qualsiasi costo connesso ad esso non sia stata convenuto. Ne consegue che nessun'altra somma spetta al Sig. Pt_1
In subordine rilevava che il Sig. con la stipulazione del contratto del 21.9.2011, ha accettato il Pt_1 meccanismo di estinzione anticipata del contratto previsto dal suo articolo 17 che prevede analiticamente le modalità del rimborso anticipato, già conformemente eseguito;
appare pertanto infondata la pretesa violazione di una norma imperativa (l'art. 125sexies Tub) o la nullità di clausole per violazione degli artt. 33 ss. del Codice del Consumo della “clausola contrattuale che esclude il diritto alla retrocessione dei costi in caso di anticipata estinzione”, domanda peraltro inammissibile non avendo l'attore neppure indicato specificamente le clausole asseritamente violative, a fronte di un testo contrattuale chiaro e contenente clausole valide e pienamente rispettose del dettato normativo. In caso di accoglimento dell'appello proponeva appello incidentale condizionato intendendo impugnare la pronuncia per l'omessa decisione sull'eccezione preliminare di merito di carenza di legittimazione passiva sostanziale della con domanda riconvenzionale “trasversale” nei confronti di a CP_1 Controparte_2 tenere indenne, in tutto o in parte, la , da qualsivoglia somma essa sia Controparte_1 ritenuta obbligata a pagare all'attore.
Come esposto fin dalla comparsa di costituzione e risposta di primo grado il contratto di finanziamento oggetto di causa risulta oggetto di una cessione pro soluto (attraverso un'operazione di cartolarizzazione ai sensi del combinato disposto della L. n. 130 del 1999 nonché dell'art. 58 del D. Lgs. 385/1993) in epoca anteriore alla sua estinzione (v. avviso in G.U. del 19.12.2013: doc. 5), mentre il conteggio estintivo redatto da risale al 31.10.2015 Controparte_2 Pertanto in qualità di società cessionaria del prestito, è l'unico soggetto legittimato Controparte_2 passivo in quanto – secondo la stessa prospettazione avversa - unico ed effettivo beneficiario del pagamento pagina 5 di 13 estintivo (se anche questo fosse provato) e, dunque, unico soggetto da cui – nell'ipotesi di accoglimento della domanda dell'attore - il cliente potrebbe ottenere la ripetizione di quanto chiede. Chiedeva pertanto il rigetto dell'appello e, nell'ipotesi di riforma della sentenza di primo grado, l' accoglimento del motivo di appello incidentale condizionato della Controparte_1 esponente, ai fini del rigetto delle domande nei propri confronti e della condanna di a Controparte_2 tenere indenne, in tutto o in parte, la , da qualsivoglia somma essa sia Controparte_1 ritenuta obbligata a pagare all'attore. Si costituiva rilevando che come unico motivo l'appellante censura la Controparte_2 motivazione, in ordine alla asserita errata interpretazione dell'art. 125 Sexies Tub;
cge CP_2 non è tenuta a rimborsare alcunché al Sig. a titolo di commissioni o premi assicurativi sia
[...] Pt_1 perché carente di legittimazione passiva, sia perché quanto richiesto o è stato già rimborsato da o non è dovuto, in quanto costituisce il corrispettivo per attività effettivamente rese e già CP_4 interamente eseguite dalla al momento dell'erogazione del prestito. CP_4
Rilevava che il contratto estinto anticipatamente ed oggetto del presente giudizio è un contratto di mutuo rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio disciplinato dalle norme contenute nel DPR 180/1950 e dal relativo regolamento 895/1950; che il DPR 180/1950 costituisce norma speciale rispetto alla norma generale in materia di mutui.
Nel 2012 proprio per dare attuazione alla Direttiva 48/2088 in materia di trasparenza, il Legislatore italiano, dopo aver introdotto nel 2010 l'art. 125 sexies TUB, ha introdotto con l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. n. 169 del 19.09.2012 l'art. 6 bis del DPR 180/1950, che ha espressamente previsto che: “La Banca d'Italia definisce, ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, disposizioni per favorire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti nonchè l'efficienza nel processo di erogazione di finanziamenti verso la cessione di quote di stipendio o salario o di pensione. In particolare, tali disposizioni sono volte a: a) richiedere politiche di remunerazione e valutazione della rete distributiva che non costituiscano un incentivo a commercializzare prodotti non adeguati rispetto alle esigenze finanziarie dei clienti, con particolare attenzione ai rinnovi di contratti in essere;
b) rendere la struttura delle commissioni trasparente, in modo da permettere al cliente di distinguere le componenti di costo dovute all'intermediario e quelle dovute a terzi, nonchè gli oneri che devono essergli rimborsati in caso di estinzione anticipata del contratto”. Dall'esame del testo normativo risulta evidente che il Legislatore, in considerazione della speciale disciplina di cui al DPR 180/1950, con il provvedimento del 19.09.2012 ha ritenuto necessario introdurre nell'ordinamento una norma specifica demandando a Banca d'Italia il compito di indirizzare gli operatori a specificare i costi dovuti all'intermediario e quelli dovuti a terzi nonché distinguere gli oneri rimborsabili da quelli che evidentemente non lo erano. Ciò al fine di garantire al consumatore una maggiore trasparenza nei contratti;
che negli anni la Banca Italia ha emanato nel tempo numerose disposizioni di trasparenza e di vigilanza introducendo la distinzione tra costi up front e costi recurring
e prevedendo la rimborsabilità solo di questi ultimi al consumatore in caso di estinzione anticipata. Ne consegue che, essendo il contratto oggi in esame conforme a quanto previsto dall'art. 6 bis DPR 180/1950 e dalle disposizioni emesse da Banca d'Italia vigenti alla data di stipula del contratto, non risultano meritevoli di accoglimento le censure sollevate dalla controparte.
Osservava, peraltro, che, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, la sentenza EX non si potrebbe comunque applicare alle commissioni rete distributiva, in quanto detta sentenza non ha affatto riconosciuto la rimborsabilità dei costi di terzi.
pagina 6 di 13 Richiamava quanto recentemente ribadito dalla Corte di Giustizia Europea con la Sentenza del 9 febbraio 2023, resa nella causa C-555/21, successivamente alla sentenza C-383/18 sul credito al consumo (EX), la quale si è espressa in merito al regime di estinzione anticipata dei contratti di credito immobiliare ai consumatori di cui alla Direttiva 2014/17.
La Corte suprema austriaca ha interrogato sul punto la Corte di giustizia europea, chiedendo se una normativa nazionale che preveda il rimborso proporzionale del costo totale del credito immobiliare ai consumatori esclusivamente per interessi e costi che dipendano dalla sua durata, sia in contrasto con la Direttiva in oggetto. Sul punto, la Corte Ue ha stabilito che la Direttiva non osta all'applicazione di una tale normativa (così implicitamente smentendo quanto sostenuto nella sentenza EX), statuendo che, nel caso di rimborso anticipato del finanziamento, non potranno essere rimborsati i costi che siano posti a carico del consumatore per prestazioni già eseguite integralmente.
Alla luce di quanto statuito dalla Corte di Giustizia risulta quindi confermato che, da un lato la sentenza EX invocata oggi dall'attrice non può applicarsi ai costi di terzi, come la quota parte delle commissioni rete distributiva oggi richiesta dall'attrice e che il diritto all'estinzione anticipata dei finanziamenti non può determinare il diritto al rimborso del costo dell'intermediario del credito(ossia dell'agente o mediatore) perché non può trasformarsi in un indebito arricchimento del consumatore. Anche la doglianza relativa alla nullità delle clausole inserite nel contratto in violazione dell'art. 33 del Codice del Consumo non merita accoglimento, atteso che l'appellante non dimostra in alcun modo l'eventuale assenza di negoziazione delle clausole, né quali clausole siano affette da nullità, limitandosi genericamente a sostenere uno squilibrio tra le parti contrattuali, pur in presenza della doppia sottoscrizione delle clausole, come previsto dall'art. 1341 comma 2 c.c. In ogni caso ribadiva la carenza di legittimità della in merito alla domanda di rimborso Controparte_2 delle commissioni e oneri asseritamente non goduti a seguito dell'estinzione anticipata. in data 11.12.2013 ha acquistato pro soluto dalla ai sensi Controparte_2 Controparte_4 del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della L. 130/1999 e dell'art. 58 del D. Lgs n. 385/1993, crediti per capitale e relativi interessi nascenti da mutui rimborsabili mediante cessione del quinto o assistiti da delegazione di pagamento, tra i quali quello nei confronti di Parte_1 Nell'operazione di cartolarizzazione la cessione ha avuto ad oggetto il solo credito per sorte e interessi e non il contratto e le relative commissioni.
è, quindi, carente di legittimazione passiva, atteso che non solo il contratto di Controparte_2 finanziamento e i documenti allegati descrivono in maniera inequivocabile che le commissioni sono provvigioni per l'operato di soggetti autonomi e distinti dall'odierna convenuta, ma in quanto l'attrice ha avuto piena e completa conoscenza che le commissioni in questione siano state versate direttamente alla . per avere lo stesso Sig. discrezionalmente scelto di rivolgersi a tale Controparte_4 Pt_1 soggetto. Il presupposto giuridico e fattuale della domanda di rimborso è infatti che la domanda sia rivolta nei confronti dell'accipiens; poiché nel caso di specie è evidente che l'odierna convenuta non ha mai ricevuto le somme di cui chiede il rimborso, è evidente che la domanda non potrà che essere rigettata. Evidenziava altresì la carenza di legittimazione passiva delle società veicolo delle operazioni di cartolarizzazione, quali la atteso che i crediti oggetto delle operazioni di Controparte_2
"cartolarizzazione" eseguite ai sensi della l. n. 130 del 1999 costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, pertanto non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso.
pagina 7 di 13 Rileva altresì che è priva di legittimazione passiva anche con riferimento alla Controparte_2 domanda attorea di rimborso del premio assicurativo.
A seguito all'entrata in vigore dell'art. 22, comma 15-quater, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221) che stabilisce che in caso «di estinzione anticipata
[…], le imprese [assicuratrici] restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato», viene definitivamente escluso che il rimborso di tali oneri possa essere richiesto agli istituti finanziatori.
che, come espressamente sancito nel contratto di finanziamento, ha delegato Parte_1 espressamente la a versare direttamente alla Compagnia Assicurativa la somma Controparte_4 relativa al premio, non ha dunque diritto di ottenere dalla il rimborso di alcun Controparte_2 importo.
Tanto considerato, chiedeva - in via principale , rigettare l'appello proposta da Controparte_2 in quanto inammissibile e comunque infondato, confermando integralmente Parte_1 l'impugnata sentenza;
- in via subordinata , in caso di accoglimento di detto appello accertare e dichiarare che è carente di legittimazione passiva in merito alle domande da Controparte_2 svolte nel primo grado di giudizio e per l'effetto disporre l'estromissione della Parte_1 dal giudizio e comunque respingere nei confronti della stessa le domande da Controparte_2 svolte nel primo grado di giudizio. Parte_1
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Con riferimento alla disciplina applicabile alla fattispecie in esame considerata l'epoca di sottoscrizione del contratto (21.9.2011 ) e dell'estinzione anticipata degli stessi (31.10.2015), deve farsi riferimento, come correttamente ritenuto dall'appellante, l'art. 125 sexies tub introdotto dal D. Lgs 141/2010, in recepimento ed attuazione della Direttiva 2008/48/CE, nel testo precedente alle modifiche introdotte dall'art. 11-octies del D.L. n. 73 del 25.5.2021, conv. in l. n. 116/2021, ai sensi del quale “il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e in tal caso ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.”
Tale disposizione deve essere tuttavia letta in base ai chiarimenti resi dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022 che: ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia»”; ha affermato che anche l'art. 125 sexies Tub introdotto dal D. Lgs 141/2010 va interpretato alla luce dei principi esposti dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza 11 settembre 2019 in modo tale da garantire una tutela effettiva del consumatore.
Pertanto, la portata da attribuire al riferimento alla durata residua del contratto deve essere limitata ai fini del calcolo della misura della riduzione, che deve comunque riguardare «il costo totale del credito»
e dunque tanto i costi recurring, cioè quelli relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale, quanto i quanto i costi up front, vale a dire costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito.
In particolare, la Corte Costituzionale ha affermato: “la preposizione «per» può riferirsi tanto ai costi dovuti «lungo» la durata del contratto, i soli costi cosiddetti recurring, quanto ai costi dovuti «in funzione della» durata del contratto, il che evoca la misura della riduzione. Questo secondo, possibile significato della preposizione collima, del resto, con il paradigma cui si riferisce la riduzione, che è pagina 8 di 13 dato dal costo totale del credito, poiché in tanto si giustifica tale richiamo, in quanto tutti i costi siano riducibili e lo siano, dunque, in funzione della durata residua del contratto, che diviene la misura della riduzione proporzionale. Del resto, proprio il riferimento al costo totale del credito ha rivestito un ruolo decisivo nell'interpretazione fornita dalla sentenza EX”.
In tal senso da ultimo la Suprema Corte, Cass 25977/23, 14836/24 ha sottolineato, come i principi affermati dalla sentenza EX fossero già presenti nell'ordinamento europeo anche prima della direttiva 2008/48/CE, ed in particolare fossero estensibili sia alla previgente direttiva 87/102/CEE, che richiamava l'”equa riduzione del costo complessivo del credito, sia e soprattutto alla direttiva 90/88/CE, in materia di credito al consumo, che per prima aveva introdotto il concetto di costo totale del credito, inteso come “tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento”.
Né a diverse conclusioni può portare il riferimento all' art. 6 bis del dpr n. 180/1950 come introdotto dall'art. 31, comma 1 del d. lgs. 19 settembre 2012 n. 169, norma che non può essere letta in modo favorevole alla tesi di parte appellante.
La disposizione in questione dispone che “La Banca d'Italia definisce, ai sensi del decreto legislativo
1° settembre 1993 n. 385, disposizioni per favorire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti, nonché l'efficienza nel processo di erogazione di finanziamenti verso la cessione di quote di stipendio o salario o di pensione. In particolare, tali disposizioni sono volte a: … (b) rendere la struttura delle commissioni trasparente, in modo da permettere al cliente di distinguere le componenti di costi dovute all'intermediario e quelle dovute a terzi, nonché gli oneri che devono essergli rimborsati in caso di estinzione anticipata del contratto”) e, sulla base di ciò, si prospetta che la differenza tra costi recurring e costi up front resta attuale e pienamente vigente, atteso che l'art. 6 bis in questione rimane immune dalla declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza 263/2922 della Corte Costituzionale che ha riguardato esclusivamente l'art. 11 octies lett. c) comma 2 del d.l. 23.5.2021 n. 73, convertito nella legge 23.7.21 n. 106 limitatamente alle parole “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia”.
Ora, se pure è vero che con la sentenza 263/22 la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 11- octies comma 2 citato limitamento alle parole “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e vigilanza della Banca d'Italia”, è anche vero che, nelle medesima sentenza, la Corte ha specificato che per i contratti anteriori al 25.7.21 l'art. 125 sexies del Tub “può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza EX” e ha altresì osservato che “resteranno chiaramente applicabili tutte le norme secondarie richiamate dai numerosi rinvii operati dal testo unico bancario, con esclusione di quelle riferite alla vecchia interpretazione del precedente art. 125 sexies comma 1”.
Poiché le disposizioni sulla trasparenza cui rinvia l'art. 6 bis richiamato dalla banca sono le medesime richiamate dall'art. 11 octies, dichiarato incostituzionale, è evidente che le stesse non possano continuare a trovare applicazione (come fonte sub primaria e in forza del richiamo normativo) in quanto incompatibili con la norma primaria (art. 125 sexies Tub) che, per usare le parole della Corte, può oggi accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza EX.
Infondata anche la difesa dell'appellata che richiamando la sentenza 9.2.23 della CGE sostiene che la stessa, in diverso ma analogo contesto normativo, costituisce nei fatti un superamento dei principi della sentenza EX.
pagina 9 di 13 La decisione della CGE 9.2.23, fondata su una diversa Direttiva e che ha cura di sottolineare la specificità della disciplina del credito immobiliare ai consumatori, non ha affatto superato l'interpretazione sopra delineata.
Si richiama sul punto, Trib Torino, 20.3.23: secondo cui “il precedente … non è pertinente alla dir. 2008/48, né può essere esteso, in ragione della specificità dei contratti di credito relativi ad immobili residenziali dove esistono obiettivi e importanti costi di accesso non recuperabili nel caso di estinzione anticipata, come i costi della perizia estimativa e dell'iscrizione ipotecaria e le spese notarili, che giustificano un approccio differenziato e ammettono una differente tecnica di tutela del consumatore, centrata sui doveri di trasparenza e correttezza, con riguardo alla presentazione al consumatore dei costi ripetibili e non, per il caso di estinzione anticipata”. ( conforme Corte App Torino 544/23 dell'1.6.23).
La diversità del contesto e delle discipline esistenti in materia di credito ai consumatori e di credito immobiliare ai consumatori, quindi, non consente di estendere l'interpretazione della Direttiva 2014/17/UE fornita dalla sentenza del 9/2/2/2023 ad una fattispecie sottoposta alla disciplina dell'art. 16 della Direttiva 2008/48/CE”.
L'appellante ha pertanto diritto alla restituzione tanto dei costi recurring quanto dei costi c.d. up front, senza che assuma rilievo il fatto che il premio assicurativo sia stato percepito dall'impresa di assicurazione e i costi di mediazione siano stati percepito dall'intermediario.
Sul punto si rileva che infondato appare il rilievo relativo non sarebbe ripetibile il costo relativo al pagamento del premio assicurativi atteso che “nella complessiva vicenda negoziale emerge un'ipotesi di collegamento tra il contratto di finanziamento e il contratto di assicurazione che convergono verso un risultato economico unitario e complesso;
che, invero, qualora in sede di erogazione di un finanziamento venga stipulata una polizza assicurativa, la riscontrata contestualità dà luogo a una presunzione di collegamento negoziale (Tribunale Milano n. 11209 del 5/12/2019); che, nel caso, il collegamento è vieppiù suffragato dall'obbligo a contrarre stabilito ex lege che pone i due contratti (di assicurazione e di finanziamento) in un rapporto di contestualità necessaria;
pertanto, il collegamento negoziale tra i due contratti non consente di isolare le vicende estintive del contratto di mutuo dal contratto di assicurazione ad esso collegato, sì che, una volta estinto in anticipo il finanziamento, le restituzioni degli oneri connessi alle rate non scadute devono riguardare tanto il contratto di mutuo quanto il collegato contratto di assicurazione.
Stesse considerazioni devono essere svolte con riferimento alle commissioni di intermediazione atteso che “ In ogni caso, giovi aggiungere che anche nel rapporto di mediazione creditizia si apprezza un collegamento negoziale con il contratto di finanziamento verso cui è preordinato e rispetto al quale è accessorio. Tra l'altro, il cliente potrebbe non avere una netta percezione della terzietà del mediatore rispetto alla banca, in quanto i costi connessi alla mediazione vengono trattenuti dal capitale mutuato, insieme e contemporaneamente a tutte le altre commissioni, e direttamente incamerati dalla banca, che provvede poi separatamente a versarli al mediatore. La circostanza che la somma versata a titolo di oneri di mediazione sia stata trasferita ad altro soggetto non può avere l'effetto di eliminare la responsabilità dalla banca mutuante, perché lascerebbe il consumatore privo di ogni tutela a fronte dell'ingente somma anticipata” (Tribunale di Napoli, sentenza 24 gennaio 2022, n. 743)
Ciò premesso con riferimento alla questione relativa alla legittimazione passiva, sollevata in via incidentale dalle appellate si rileva quanto segue. Sussiste chiara distinzione tra l'ipotesi di subentro in un rapporto contrattuale, rispetto a quella di mero acquisto della posizione di credito, che da tale contratto discenda: mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario,
pagina 10 di 13 con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi;
la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, pertanto, rispetto a quest'ultimo, uno sdoppiamento fra la qualità di parte, che resta all'originario creditore-cedente, rispetto alla titolarità del credito derivante dal contratto, che transita in capo al cessionario (cfr. Cass. Civ. 17727/2018).
A fronte di tale normativa generale, in materia di contratti di credito ai consumatori, l'art. 125 septies del D.L.vo 385/1993 (Testo Unico Bancario) disciplina espressamente l'ipotesi di cessione dei crediti, disponendo al primo comma come “in caso di cessione del credito o del contratto di credito, il consumatore può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi inclusa la compensazione, anche in deroga al disposto dell'articolo 1248 del codice civile”.
Benchè il tenore letterale della norma faccia riferimento alle eccezioni e alla compensazione, la tutela accordata dal legislatore non può ritenersi circoscritta alle sole difese avverso le pretese di credito avanzate nei suoi confronti, senza estendersi anche alle azioni da intraprendere a tutela di propri asseriti crediti, quali in particolare, la ripetizione di quanto si ritenga essere stato indebitamente pagato in ragione di clausole contrattuali nulle
In accordo con Trib. Milano 2696/25 si rileva che “L'articolo in esame, infatti, è stato introdotto con il D.L.vo 141/2010, con cui è stata data attuazione alla Direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori;
l'art. 17 di tale Direttiva, relativamente alla “Cessione di diritti”, dispone che
“in caso di cessione a terzi dei diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o del contratto, il consumatore può far valere nei confronti del cessionario gli stessi mezzi di difesa di cui poteva avvalersi nei confronti del creditore originario, ivi compreso il diritto di indennizzo ove questo sia ammesso nello stato membro in questione”.
In sostanza, quindi, mentre l'art. 125 septies TUB estende soggettivamente la difesa del consumatore, parlando di facoltà di opporre eccezioni;
la norma comunitaria, alla quale il citato art. 125 septies
TUB dà attuazione, estende la tutela del consumatore per il caso di cessione del credito, parlando in termini più ampli di “mezzi di difesa” suscettibili di essere fatti valere nei confronti del cessionario, al pari del cedente.
L'apparente limitazione della difesa del consumatore, sul punto attribuita dal legislatore nazionale, quindi, confliggerebbe con la portata più ampia della protezione imposta dal legislatore comunitario.
Se non chè la giurisprudenza della Corte di Giustizia è assolutamente costante nel ricordare l'obbligo di interpretazione conforme, precisando come “l'obbligo degli stati membri, derivante da una direttiva, di conseguire il risultato da questa contemplato, come pure l'obbligo loro imposto dall'art. 5 del trattato di adottare tutti i provvedimenti generali o particolari atti a garantire l'adempimento di tale obbligo, valgono per tutti gli organi degli stati membri ivi compresi, nell'ambito di loro competenza, quelli giurisdizionali” (Corte Giust. 10 aprile 1984, causa 14/83, NE von Colson e c. Land NordrheinWestfalen).
Ne consegue che nell'applicare il diritto nazionale, e in particolare la legge nazionale espressamente adottata per l'attuazione di una direttiva, il giudice debba interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della direttiva, onde conseguire il risultato perseguito da quest'ultima.
pagina 11 di 13 Tale interpretazione conforme, pertanto, impone di ritenere che l'art. 125 septies TUB utilizzi il termine “eccezioni” non in senso tecnico, quale modalità oppositiva a un diritto altrui, ma in un significato ampio di ragione di difesa di un diritto.
Solo in tal modo, infatti, può considerarsi utilmente conseguito il risultato perseguito dalla Direttiva 2008/48/CE, ossia attuare una specifica tutela in favore del consumatore, soggetto aprioristicamente considerato debole e meritevole di protezione, consentendo allo stesso, in caso di cessione del contratto di credito o del solo diritto di credito nei suoi confronti, di poter far valere le proprie difese e
i propri diritti direttamente nei confronti del cessionario ultimo, lasciando poi che i rapporti fra questi
e il suo dante causa vengano accertati fra tali soggetti, senza il suo coinvolgimento.
Se così è, quindi, deve concludersi come l'art. 125 septies TUB, nell'interpretazione conforme al diritto comunitario di cui dà attuazione, giustifichi la legittimazione passiva del cessionario”.
La legittimazione passiva della banca cessionaria del credito è stata sempre uniformemente acclarata anche dall'Arbitro Bancario Finanziario anche con riferimento alla circostanza che la cessionaria è la società che ha incassato le somme relative all'estinzione anticipata (ABF Decisione N. 415 del 19 gennaio 2017; Collegio di Torino Decisione N. 462 del 10 gennaio 2022; Collegio Napoli Decisione N.
12096 del 03 ottobre 2017).
Quanto esposto supera i rilievi svolti da con riferimento alla sua qualità di veicolo Controparte_2 di cartolarizzazione, atteso che pacificamente la cessione del credito è avvenuta anteriormente alla data di estinzione anticipata del finanziamento avendo la stessa provveduto ad incassare le somme relative all'anticipata estinzione, sicché l'azione di ripetizione dell'indebito non poteva che essere esperita che nei confronti di colei che, effettuato il conteggio, ha ricevuto i pagamenti.
Alla luce delle suddette considerazioni e in applicazione dei principi enunciati, a prescindere dall'esatta individuazione dei costi indicati nel contratto di finanziamento in oggetto quali costi dipendenti dalla durata del rapporto contrattuale (commissioni e oneri recurring) o spese a carattere istantaneo e prodromiche alla stessa concessione del credito (oneri up front), a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore (parte appellante) ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi gli importi richiesti a titolo di spese fisse contrattuali e di commissioni accessorie. Infondata l'eccezione relativa all'insussistenza della prova del pagamento delle somme oggetto di ripetizione che appare superflua alla luce della circostanza pacifica che al contratto è stata data esecuzione.
Conseguentemente, in riforma integrale della sentenza del Giudice di Pace n. n. 4938/22 pubblicata il
18.07.22, deve essere dichiarata la nullità dell'art. 17 del contratto di finanziamento laddove esclude, in caso di estinzione anticipata, la restituzione delle spese fisse contrattuali e delle commissioni accessorie, in quanto detta pattuizione si pone in contrasto con l'art. 125-sexies T.U.B. ratione temporis vigente e risulta vessatoria ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. b) del Codice del consumo, determinando un significativo squilibrio a favore della banca nel rapporto con il soggetto finanziato.
Risulta, infine, corretto impiegare, ai fini del conteggio del dovuto, il criterio della proporzionalità lineare adottato dall'attore, in ragione della durata del finanziamento non goduto, secondo il quale l'importo da rimborsare è ottenuto suddividendo le commissioni e le spese fisse indicate nei contratti per il numero delle rate di rimborso e moltiplicando la quota così ottenuta per il numero di rate residue successive all'estinzione.
pagina 12 di 13 In primo luogo, infatti, non risultano applicabili al contratto in esame nè il comma 2 dell'art. 125 sexies del TUB, nella formulazione adottata con il decreto legge n. 73/2021, convertito in legge n. 106 del
2021 che dispone: “I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato” nè il decreto legge 13 giugno 2023 n. 69, L. 10 agosto 2023, n. 103 che nella parte finale, stabilisce: “Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato”. Tali disposizioni si applicano infatti ai contratti stipulati successivamente alla loro entrata in vigore.
L'art. 125 sexies TUB nella versione applicabile al caso in esame, come anche la direttiva 2008/48/CE e la sentenza EX, non precisano invece il criterio da seguire per operare la riduzione del costo del credito, imponendo unicamente che tale riduzione sia commisurata in modo proporzionale alla vita residua del contratto.
Si ritiene pertanto che, in mancanza di precise indicazioni normative, il criterio della proporzionalità lineare sia maggiormente rispondente rispetto a quello del costo ammortizzato, basato su complessi calcoli finanziari, alla ratio della dir. 2008/48 volta a “garantire un'elevata protezione del consumatore”, trovandosi lo stesso in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere di negoziazione sia il livello di informazione ( Trib Milano 5078/24).
Ne consegue che . deve essere condannata a corrispondere all'appellante l'importo Controparte_2 di € 3.150,72; oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
Le spese di lite dei due gradi di giudizio in virtù del principio della soccombenza devono essere poste a carico liquidate come in dispositivo, da distrarsi in favore del difensore Controparte_6 dell'appellante che si dichiara antistatario.
Attesa la natura della questione relativa alla legittimazione passiva si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese tra appellante e Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza o eccezione disattesa in riforma della sentenza del Giudice di Pace n. 4938/2024 pubblicata il 18.7.22: dichiara la nullità dell'art. 17 del contratto di finanziamento in data 21.9.2011 laddove esclude, in caso di estinzione anticipata, la restituzione delle spese fisse contrattuali e delle commissioni accessorie, e per l'effetto condanna a corrispondere a l'importo di € 3.150,72 Controparte_2 Parte_1 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
condanna a corrispondere a le spese di lite liquidate in € Controparte_2 Parte_1 1.200,00 per il giudizio di primo grado e in € 1.700,00 per il giudizio di appello oltre spese generali, oneri e accessori e C.U. da distrarsi in favore del difensore che si dichiara antistatario;
compensa le spese di lite tra appellante e Controparte_1
Milano, 16 giugno 2025
La Giudice
dott. ssa Rossella Filippi
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