Articolo 53 della Legge 5 agosto 1978, n. 457
Articolo 52Articolo 54
Versione
20 agosto 1978
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Versione
17 febbraio 1980
Art. 53. (Limiti di applicazione dell'articolo 26 della legge 8 agosto 1977, n. 513)

Per tutti gli alloggi che, alla data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1977, n. 513 , risultassero occupati senza titolo, gli enti gestori provvedono alla regolarizzazione dei rapporti locativi, previo accertamento, ad opera della commissione di cui all' articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 , del possesso da parte degli occupanti dei requisiti prescritti dall'articolo 2 di detto decreto del Presidente della Repubblica e successive modificazioni.
La regolarizzazione del rapporto locativo e' subordinata:
a) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 15 DICEMBRE 1979, N. 629, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 15 FEBBRAIO 1980, N. 25))
b) al recupero da parte dell'ente gestore di tutti i canoni arretrati;
c) alla circostanza che l'occupazione non abbia sottratto il godimento dell'alloggio ad assegnatario gia' individuato in graduatorie pubblicate a norma di legge.
Per tutte le ipotesi nelle quali il rapporto non sia regolarizzabile ai sensi di cui sopra e per le occupazioni verificatesi successivamente alla data di cui alla lettera a) continuano ad applicarsi le norme dell' articolo 26 della legge 8 agosto 1977, n. 513 .
Entrata in vigore il 17 febbraio 1980
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