Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 26/02/2025, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9625/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniele Martino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9625/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARINI LUCIA e Controparte_1 P.IVA_1
dell'avv. D'AUTILIA UMBERTO ); elettivamente domiciliata in VIA DI SANTA C.F._1
COSTANZA 27, ROMA presso il difensore avv. MARINI LUCIA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SARUBBO Controparte_2 C.F._2
ANTONIO STEFANO, elettivamente domiciliato in VIA CASTIGLIONE 4, BOLOGNA presso il difensore avv. SARUBBO ANTONIO STEFANO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI recisava le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa, accertare la responsabilità della sig.ra CP_2
per le ragioni esposte in premessa, in ordine all'evento del 14.6.2019 e, per l'effetto, condannare la CP_2
convenuta, al pagamento in favore della della somma di € 59.925,00 oltre interessi, rivalutazione Controparte_3
e maggior danno per l'indennizzo corrisposto al proprio assicurato ovvero nella maggiore o minore Parte_1
somma che dovesse risultare di giustizia.
Con vittoria di spese e compensi di causa.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande e/o eccezioni nuove ex adverso formulate e chiede concedersi i termini ex art. 190 c.p.c.” pagina 1 di 11
precisava le seguenti conclusioni: Controparte_2
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis,
- in via pregiudiziale di rito, revocare la dichiarazione di contumacia e rimettere in termini, ai sensi dell'art. 294
c.p.c., l'odierna convenuta la quale, stante la nullità della notifica della citazione, non era venuta a conoscenza del giudizio come precisato in premessa;
- in via ulteriormente pregiudiziale di rito, accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda per il mancato e/o irrituale espletamento della mediazione disposta dal Giudice nel corso del giudizio, per le ragioni suindicate;
- in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'attrice per i motivi suesposti;
- in via preliminare, nel merito, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di surrogazione, stante il trascorso del termine di cui all'art. 2952, secondo comma, c.c., per le ragioni sopra precisate;
- in via principale, nel merito, rigettare la domanda formulata dall'attrice in quanto destituita di pregio sia in fatto che in diritto, accertando e dichiarando che nessuna responsabilità è imputabile alla sig.ra per Controparte_2
l'incendio verificatosi il 14.6.2019 nell'appartamento sito in OL DO, via Fontanella, 10, per tutte le ragioni suesposte e che, pertanto, nessuna somma è dovuta dalla convenuta in favore di Controparte_1
- in via subordinata, nel merito, rigettare la domanda dell'attrice e per l'effetto rigettare la condanna al pagamento delle somme richieste, essendo escluso il diritto di surrogazione alla luce delle previsioni contrattuali di cui alla polizza prodotta nonché ai sensi dell'art. 1916, secondo comma, c.c.
Con vittoria di spese e onorari, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge del presente giudizio.
In via istruttoria, si chiede sin d'ora:
- rigettare le richieste di prova orale formulate dall'attrice in quanto i capitoli formulati risultano valutativi e generici, chiedendo, in caso di accoglimento, di essere ammessa alla prova contraria sui capitoli e con i testi indicati dal resistente nella memoria costitutiva e su quelli che saranno eventualmente formulati con la costituzione in giudizio, nonché di essere ammessa alla prova contraria con i propri testi;
- di essere ammessa a prova per testi dei signori residente a[...]
78; residente a [...]; Funzionario di Guardia Controparte_4 Testimone_2
presso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco del Comando di Bologna, con sede in Bologna, via Ferrarese, 166/2, sulle circostanze di seguito indicate e precedute dalla locuzione “vero che”:
1) “vero che la sera del 13.6.2019 nell'appartamento, sito a OL DO, via Fontanella n. 10 dove abitava insieme a sua madre, era presente sul tavolo in cucina soltanto una candela da ambiente collocata all'interno del proprio contenitore di vetro e non era presente alcun oggetto vicino”;
2) “vero che la predetta candela era rimasta accesa quella sera”
pagina 2 di 11 3) “vero che le persiane della predetta finestra erano state lasciate socchiuse”;
4) “vero che la mattina seguente del 14.6.2019 verso le ore 7:00 avvertiva un forte scoppio provenire dalla cucina del predetto appartamento dove era divampato un incendio”;
5) “vero che abbandonava immediatamente l'appartamento unitamente a sua madre e vi recavate all'esterno nel cortile condominiale dove erano giunti nel frattempo anche gli altri condomini”;
6) “vero che sua madre le riferiva che lo scoppio avvertito nella cucina si era verificato immediatamente dopo l'accensione di una lampada presente sul comodino nella propria camera da letto”;
7) “vero che verso le ore 6:40 del 14.6.2019 lei usciva di casa e passando davanti alla finestra (con le persiane socchiuse) della cucina dell'appartamento abitato dalla sig.ra sito a OL DO, via Controparte_2
Fontanella n. 10, vedeva del fumo e sentiva odore di bruciato provenire dalla predetta finestra”;
8) “vero che in occasione del suo intervento in data 14.6.2019 in seguito all'incendio verificatosi nell'appartamento sito a OL DO, via Fontanella, 10, la sig.ra inquilina dell'appartamento, le riferiva di Controparte_2
aver avvertito uno scoppio e di aver subito dopo constatato la presenza di un incendio nella cucina”;
9) “vero che la sig.ra le riferiva altresì che lo scoppio proveniente dalla cucina si era verificato CP_2
immediatamente dopo l'accensione di una lampada presente sul comodino nella propria camera da letto”;
10) “vero che in occasione del predetto intervento, lei chiedeva alla sig.ra dov'era collocato il microonde e CP_2
com'era collegato alla corrente elettrica”;
11) “vero che nel corso del sopralluogo effettuato nella predetta cucina dove si verificava l'incendio, veniva ritrovato soltanto il pezzo della resistenza del microonde”;
12) “vero che il soffitto della cucina presentava in un punto una voragine”.
Il teste riferirà sui capitoli dal n. 1 al n. 6; il teste riferirà sul capitolo n. 7 e il Testimone_1 Controparte_4
teste sui capitoli dal n. 8 al n. 12. Testimone_2
Con ogni riserva di ulteriori argomentazioni, precisazioni, modificazioni e deduzioni nonché di ogni altra istanza istruttoria nell'emanando termine di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Chiede, altresì, che l'intestato Tribunale, rimessa la causa al collegio per la decisione, conceda i termini alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c., Controparte_1
conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Bologna, la sig.ra al fine di CP_2 Controparte_2
sentire accogliere dal Giudice le seguenti conclusioni:
“accertare la responsabilità della sig.ra per le ragioni esposte in premessa, in ordine Controparte_2
pagina 3 di 11 all'evento del 14.6.2019 e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento in favore della Controparte_3
della somma di euro 59.925,00 oltre interessi, rivalutazione e maggior danno per l'indennizzo corrisposto al proprio assicurato ovvero nella maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia. Con vittoria di Parte_1
spese e compensi di causa”. costituendosi deduceva le seguenti circostanze: CP_1
“- Il giorno 14.6.2019 si verificava un incendio nell'appartamento di proprietà del sig. sito in Parte_1
OL DO alla Via Fontanella n.10.
- L'appartamento al momento risultava in comodato alla sig.ra che ivi viveva insieme Controparte_2
al figlio del proprietario sig. Testimone_1
- Il sig. al momento dell'evento aveva in essere una polizza assicurativa n. 1997/48/15362272 Parte_1
per danni derivati da incendio stipulata con la compagnia attrice (cfr.doc.1 fascicolo di parte attrice).
- La polizza in questione era vincolata al mutuo concesso dalla Cassa di Risparmio in Bologna.
- All'esito degli accertamenti eseguiti e dell'autorizzazione della Cassa di Risparmio la società attrice provvedeva a risarcire, in data 3.11.2020, il danno subito dal proprio assicurato versando la somma di € 59.925,00;
- I VV.FF., sopraggiunti sul luogo dell'evento allo scopo di spegnere l'incendio, accertavano che la causa dell'incendio era da attribuire al comportamento imprudente della convenuta che dichiarava ai pubblici ufficiali di aver dimenticato accesa una candela insetticida in cucina.
- L ricevuta la denuncia del sinistro da parte del proprio assicurato, incaricava un proprio tecnico CP_1
fiduciario per l'accertamento dei danni che venivano quantificati a seguito di perizia in € 59.925,00 al netto delle franchigie contrattuali.
- L'intero importo veniva corrisposto da al proprio assicurato a mezzo bonifico bancario, di cui CP_1
l'assicurato dava quietanza sottoscritta in data 3.11.2020”.
L'attrice agiva in surroga nei confronti della responsabile civile ex art. 2043 c.c..
La convenuta non si costituiva onde per cui alla prima udienza, tenutasi in data 16 dicembre 2022, il
Giudice ne dichiarava la contumacia. La causa veniva quindi rinviata al 15 marzo 2023 ordinando a parte attrice di instaurare la procedura di mediazione.
In data 14 marzo 2023 parte attrice faceva istanza di differimento dell'udienza stante il disposto differimento del primo incontro della procedura di mediazione.
All'udienza del 17 maggio 2023 il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. rinviando all'udienza del 20 settembre 2023 per l'ammissione dei mezzi istruttori.
All'udienza del 20 settembre 2023 il Giudice ammetteva le prove orali rinviando per l'interrogatorio formale e l'escussione dei testimoni all'udienza del 20 dicembre 2023.
pagina 4 di 11 In data 17 dicembre 2023 si costituiva in giudizio la convenuta Controparte_2
contestando la domanda attorea chiedendo il rigetto della domanda in quanto ritenuta infondata sia in fatto che in diritto.
In via preliminare di rito la convenuta chiedeva revocarsi la contumacia e la rimessione in termini ai sensi dell'art. 294 c.p.c. stante la nullità della notifica.
Sempre in via preliminare di rito la convenuta eccepiva l'improcedibilità della domanda per la mancata e/o irrituale espletamento della procedura di mediazione.
Ancora in via preliminare di rito la convenuta eccepiva la carenza di legittimazione attiva della convenuta.
In via preliminare di merito la convenuta eccepiva l'intervenuta prescrizione biennale prevista dall'art. 2952 c.c..
In via principale la convenuta contestava la fondatezza della domanda attorea ed in particolare l'insussistenza di una qualunque propria responsabilità non essendo peraltro provata la causa dell'incendio e comunque eventuali cause non erano riconducibili alla stessa.
Quanto all'azione di surroga la convenuta ne eccepiva l'inammissibilità per la mancanza di terzietà della stessa.
Espletate le prove orali il Giudice formulava una proposta ex art. 185-bis c.p.c. invitando le parti a chiudere la causa mediante il pagamento da parte della convenuta della somma di € =35.000,00= a titolo risarcitorio ed € =4.500,00= oltre accessori di legge per rimborso delle spese di lite sostenute dall'attrice.
La proposta veniva accetta da mentre era rifiutata dalla convenuta. CP_1
Preliminarmente deve disporsi la revoca della contumacia della convenuta.
Passando alle questioni di diritto devono essere rigettate le eccezioni preliminari di rito e di merito sulla base dei seguenti rilievi:
α. in data 20 dicembre 2022 il procuratore presentatosi per conto dell'attrice esibiva l'avviso di ricevimento della raccomandata n° 668406715506, poi depositata nel fascicolo telematico in data 21 dicembre 2022, in cui è presente il timbro che accerta il mancato ritiro entro il termine di 10 giorni dal deposito della raccomandata. Il mancato deposito della raccomandata in prima udienza non inficia la ritualità della notifica avendo il deposito della cartolina solo una valenza probatoria della regolarità della stessa in quanto effettuata nel rispetto dell'art. 140 c.p.c.. Il perfezionamento della notifica per il destinatario con il decorso di dieci giorni dalla spedizione della raccomandata della degrada ad Pt_2
"effetto provvisorio o anticipato, destinato a consolidarsi con l'allegazione dell'avviso di ricevimento, le cui risultanze possono confermare o smentire che la notifica abbia raggiunto lo scopo cui era destinata".
pagina 5 di 11 Il procedimento di notificazione mira non già alla conoscenza effettiva, da parte del notificatario, dell'atto da notificare, bensì a renderglielo conoscibile, nell'osservanza delle formalità di volta in volta richieste dalla legge. Il “tardivo” deposito della cartolina, che accerta l'avvenuta ricezione della raccomandata, non produce alcuna invalidità rispetto al procedimento notificatorio ma ha come unico effetto quello di “consolidare il perfezionamento della notifica” fino a quel momento solo provvisorio.
D'altronde, tale produzione “tardiva” non produce alcun effetto sul diritto di difesa del convenuto in quanto: i) se l'attore non produce la cartolina attestante la ricezione del CAD il convenuto, costituendosi, anche se già in sede di precisazione delle conclusioni, può chiedere di essere rimesso in termini ex art. 294 c.p.c.; ii) se l'attore non prova che il convenuto ha ricevuto la raccomandata informativa entro l'udienza di precisazione delle conclusioni la domanda dovrà essere rigettata per invalidità della procedura di notificazione. L'eccezione è pertanto infondata.
β. Neppure può essere accolta l'eccepita improcedibilità della domanda per l'asserito mancato/irrituale espletamento della mediazione sulla base del fatto che non era stata effettuata la notifica della convocazione. Deve rilevarsi come sia lo stesso mediatore ad aver accertato che la notifica era stata effettuata. Se parte convenuta voleva contestare tale rilievo da parte del mediatore, essendo quest'ultimo un pubblico ufficiale avrebbe dovuto proporre querela di falso del verbale di primo incontro della mediazione.
In merito alla improcedibilità per la mancata instaurazione della mediazione entro i termini indicati dal Giudice l'eccezione è parimenti infondata. La Suprema Corte ha avuto occasione di affermare che “in tema di mediazione demandata ex art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 28/2010, il termine di quindici giorni disposto dal giudice non ha natura perentoria, in quanto dal tenore letterale dell'art. 5, comma 2-bis, del medesimo decreto
(nella formulazione applicabile ratione temporis) si ricava che la dichiarazione di improcedibilità non è
collegata dal legislatore al mancato rispetto del termine di presentazione della domanda, bensì al solo evento dell'esperimento del procedimento di mediazione, essendo, peraltro, tale conclusione compatibile con la ratio legis sottesa alla mediazione obbligatoria ope iudicis, consistente nella ricerca della soluzione migliore possibile per le parti, dato un certo stato di avanzamento della lite e certe sue caratteristiche”
(Cass. civ., sez. III, ord. n° 4133/2024 in IUS Processo Civile, 15 APRILE 2024; v. anche Cass. civ., sez. II, ord. n° 40035/2021 in GiustiziaCivile.com, 4 FEBBRAIO 2022).
γ. Quanto alla legittimazione attiva della convenuta deve ritenersi come l'eccepita carenza sia infondata. Ciò si afferma sulla base dei seguenti elementi:
I. nel documento n° 1, ancorché mancante il numero di polizza sono presenti i dati di identificazione dell'immobile per il quale è stato contratto il mutuo n° 1620597;
pagina 6 di 11 II. nel documento n° 6, perizia dei danni conseguenti all'incendio a pagina 1 viene riferito che “la polizza assicura – con convenzione “polizza unica” – mutui n. 15362272 – un appartamento posto al piano primo del fabbricato costituente condominio – interamente adibito a civili abitazioni e/o uffici – ubicato a OL DO (BO) in via Fontanelle n. 10, in virtù del finanziamento n. 1620597 concesso dalla Contraente Parte_3
con vincolo a favore del medesimo istituto – all'Assicurato Sig. ;
[...] Parte_1
III. nel documento n° 2, atto di transazione sottoscritto con il proprietario, vengono indicati il luogo del sinistro ed il numero della polizza unica “mutui”, “15362272”, nonché il numero del sinistro ossia “1-
8001-2019-0192533”;
IV. nel documento n° 3, autorizzazione al pagamento, viene indicato si il numero della Polizza Unica
Mutui – “15362272” – sia il numero del sinistro “1-8001-2019-0192533”.
Da tali documenti emerge che la Polizza Unica Mutui – “15362272” sia quella che assicura l'immobile oggetto d'incendio e tale polizza si legata al finanziamento “1620597” essendo quest'ultimo contratto per l'immobile di OL DO (BO), via Fontanelle 10. Se è pur vero che nell'autorizzazione al pagamento viene riportato un diverso numero di mutuo ciò appare piuttosto conseguente ad un mero errore materiale in quanto dall'altra documentazione emerge chiaramente che la polizza de quo è legata al finanziamento “1620597” (v. doc. 1 parte attrice);
δ. Quanto all'eccezione di prescrizione deve ricordarsi come la stessa sia un'eccezione di merito non rilevabile d'ufficio onde per cui andava eccepita dalla convenuta nel rispetto dei termini di cui all'art. 166 comma 1 c.p.c. ossia almeno 20 giorni prima dell'udienza. Stante la tardiva costituzione la convenuta è decaduta dalla formulazione dell'eccezione di prescrizione.
Venendo al merito della domanda attorea, ed in particolare sulla sussistenza del nesso di causalità tra la condotta dell'attrice e l'evento, deve essere accertata la causa che ha provocato l'incendio. Tale
accertamento è posto a carico dell'odierna attrice in quanto la domanda di surroga si base su di una dedotta responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c.. Solo con la comparsa conclusionale eccepisce la CP_1
responsabilità ex art. 2050 c.c. – del tutto destituita di fondamento – ed art. 2051 c.c. che, pur essendo in ipotesi ipotizzabile, nel caso di specie va considerata una domanda del tutto nuova in quanto in atto di citazione non viene fatto alcun riferimento a tale tipologia di responsabilità né vengono allegate le circostanze da cui poter ritenere che parte attrice abbia voluto agire con riferimento ad una responsabilità per beni in custodia.
Ciò posto deve ritenersi che l'attrice abbia assolto al proprio onere probatorio dimostrando sia la causa scatenante l'incendio sia la riconducibilità di tale causa all'odierna attrice. Per orientamento giurisprudenziale consolidato, sia di legittimità che di merito, “in tema di accertamento del nesso causale nella pagina 7 di 11 responsabilità civile, il giudice deve applicare i criteri della "probabilità prevalente" e del "più probabile che non" per accertare se un evento è da considerarsi causato da un altro e se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo. Pertanto, è necessario eliminare le ipotesi meno probabili, analizzare le rimanenti ipotesi più probabili e scegliere quella che abbia ricevuto il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto. Inoltre, per rilevare il nesso di causalità, occorre che la condotta sia antecedente necessaria dell'evento e che non sia neutralizzata da un fatto successivo idoneo a determinare l'evento stesso” (Cass. civ., sez. lav., ord. n° 21714/2024 in Sapient-IA testo
CP_ creato da generativa e validato da Cass. civ., sez. III, ord. n° 28722/2024 in Sapient-IA testo Pt_4
creato da e validato da Trib. Trento, sez. I, sent. n° 94/2024 in Redazione Controparte_6 Pt_4
Giuffrè 2025). Non solo. L'accertamento del nesso causale “avviene attraverso l'applicazione, da parte del giudice, di una combinazione di due regole: la regola del "più probabile che non" e quella della "prevalenza relativa della probabilità". Quanto al principio del "più probabile che non", questo presuppone che, per l'affermazione della verità dell'enunciato, vi siano una o più prove dirette - di cui è sicura la credibilità o l'autenticità - che confermano l'ipotesi, oppure una o più prove indirette dalle quali si possono derivare validamente inferenze convergenti a sostegno di essa. La "prevalenza relativa" della probabilità rileva, invece, nel caso di c.d. "multifattorialità" nella produzione del danno, ossia nel caso in cui esistano diversi enunciati che narrano il fatto in modi diversi e che hanno ricevuto qualche conferma positiva dalle prove acquisite nel corso del giudizio. In tal caso, l'affermazione della verità va ricercata nel grado relativamente maggiore di conferma di un enunciato rispetto ad un altro sulla base delle prove disponibili. Con riguardo all'efficienza eziologica della condotta del preteso danneggiante a cagionare l'evento di danno lamentato, si viene, quindi, a delineare un modello di certezza probabilistica (c.d. di probabilità logica o baconiana), nel quale l'attendibilità dell'ipotesi si determina sulla base dei relativi elementi di conferma disponibili in relazione al caso concreto, secondo lo schema generale di probabilità intesa come relazione logica” (Cass. civ., sez.
III, ord. n° 13872/2020 in Rass. dir. farmaceutico 2020, 4, 821; v. anche: Cass. civ., sez. III, sent. n°
10978/2023 in Guida al diritto 2023, 32-33; Cass. civ., sez. III, ord. n° 7355/2022 in Foro it. 2022, 5, I, 1664;
Cass civ., sez. III, sent. n° 7554/2012). È stato infatti rilevato come il nesso causale non è un fatto ma una relazione tra fatti e, in quanto tale, tipicamente un giudizio. Mentre i fatti si possono provare i giudizi no.
La causalità, in quanto relazione stabilita dall'uomo a posteriori tra due fatti, non è in sé oggettivamente accertabile (Cass. civ., Sez. III, ord. 18/12/2017-20/02/2018, n° 4024, Pres. Travaglino, Rel. Rossetti). Con
l'ordinanza n° 4024/2018 la Suprema Corte ha quindi affermato che: “Non v'è dubbio che quel che comunemente è chiamato “nesso di causa” non sia un fatto materiale, ma un giudizio. La causalità in quanto tale è una relazione stabilita dall'uomo a posteriori tra due fatti, e non una categoria a priori, oggettivamente accertabile. Ne consegue che l'espressione “prova del nesso causale”, largamente diffusa nel lessico giudiziario e forense, costituisce in realtà una metonimia: il nesso di causa in quanto tale non è provabile, perché costituisce pagina 8 di 11 l'oggetto d'un ragionamento deduttivo, non un fatto materiale. D'una motivazione che accertasse o negasse il nesso di causa potrebbe discutersi se sia logica, non se sia provata (così già Sez. 3, Sentenza n. 178 del 24/01/1972; più di recente, nello stesso senso si veda Sez. 3, Sentenza n. 21255 del 17/09/2013). Quando dunque si discorre di “prova del nesso di causa” si usa una espressione ellittica per designare la prova dei fatti materiali, sui quali fondare il ragionamento (non rileva qui se logico-deduttivo, analitico-induttivo, inferenziale, probabilistico) ricostruttivo del nesso o della sua inesistenza” (Cass. civ., Sez. III, ord. n° 4024/2018). Nell'ordinanza citata la Suprema
Corte prosegue e ribadisce i seguenti principi: “(a) il nesso di causa tra una condotta illecita e un danno può essere affermato non solo quando il secondo sia stato una conseguenza certa della prima, ma anche quando ne sia stato una conseguenza ragionevolmente probabile;
(b) la ragionevole probabilità che quella causa abbia provocato quel danno va intesa non in senso statistico, ma logico: cioè non in base a regole astratte, ma in base alle circostanze del caso concreto;
(c) ciò vuol dire che anche in una causa statisticamente improbabile può ravvisarsi la genesi del danno, se tutte le altre possibili cause fossero ancor più improbabili, e non siano concepibili altre possibili cause” (Cass. civ., Sez. III, ord. n° 4024/2018). In conseguenza di ciò è sufficiente l'esistenza di una sola probabile o possibile causa del danno se questa è astrattamente idonea a procurarlo.
Dal Verbale redatto dai Vigili del Fuoco al paragrafo “PRESUMIBILE CAUSA DEL SINISTRO” viene riportato quanto segue: “da quello che ha dichiarato la residente (n.d.r.: l'odierna convenuta), aveva acceso una candela insetticida in cucina (n.d.r.: la convenuta non contesta di averlo dichiarato) e si presume che le cause sono da attribuire alla candela”. Pertanto, sulla base del solo fatto provato della candela insetticida accesa, essendo questo potenzialmente idoneo a provocare il danno, può dedursi, in applicazione del “principio del più probabile che non” da intendersi non in senso statistico ma logico-baconiano ossia non strettamente di prevalenza statistica ma di maggiore probabilità rispetto alle cause concretamente risultanti dall'esito dell'istruttoria, si può presume che la causa sia da attribuire alla candela. Accertato il nesso di causalità tra l'accensione della candela e l'incendio essendo la candela stata accesa dalla convenuta ne consegue la sua responsabilità per i danni conseguenti al sinistro.
In merito alla verbalizzazione dei Vigili del Fuoco, che ha valore fino a querela di falso per quanto riguarda le dichiarazioni ricevute dalla convenuta o da terzi, nel caso di specie, provenendo la dichiarazione dalla stessa convenuta ha natura confessoria per i fatti ad essa sfavorevoli e, in particolare, il fatto di aver acceso la candela insetticida. pertanto
In merito all'eccepita non terzietà dell'attrice rispetto all'azione di surroga deve rilevarsi che, da un lato, i terzi responsabili, ai sensi del terzo comma dell'art. 1916 c.c., sono coloro che per contratto, per fatto illecito o per altra legittima causa di obbligazione sono tenuti a rispondere dell'evento concretante il rischio pagina 9 di 11 assicurato ossia i soggetti estranei al rapporto assicurativo che per contratto, fatto illecito o altra legittima causa sono tenuti a rispondere di un evento imputabile ad essi od a persone del cui operato devono rispondere (Trib. Crotone, sent. n° 386/2023 in Redazione Giuffrè 2023) e dall'altro la convenuta non può giovarsi di quanto previsto dall'art. 1916, comma 2, c.c., il quale statuisce che “salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, ((...)) dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici” in quanto il coniuge non è né un parente né un affine.
I presupposti per l'azione di surrogazione sono tre:
1. che la l'assicurato sia titolare di un credito risarcitorio nei confronti del responsabile;
2. che l'assicurazione abbia indennizzato il pregiudizio patito dalla vittima;
3. che l'assicurazione abbia manifestato la volontà di surrogarsi.
Tutti i presupposti sono stati soddisfatti in quanto:
1. il proprietario dell'immobile ha sicuramente un credito risarcitorio nei confronti dell'odierna convenuta in quanto si è accertato che quest'ultima è responsabile della verificazione del sinistro;
2. l'assicurazione ha indennizzato il soggetto danneggiato per i danni subiti (v. doc. 4 parte attrice – bonifico con cui è stato pagato l'indennizzo);
3. l'assicurazione ha manifestato l'intenzione di surrogarsi nei diritti del danneggiato nei confronti del responsabile civile (v. doc. 2 parte attrice – “Restano, se del caso, trasferiti alla Compagnia solvente ogni diritto ed azione verso terzi eventualmente responsabili […]”).
Sussistono pertanto i presupposti per una condanna dell'attrice a rimborsare alla compagnia convenuta quanto dalla stessa pagato per indennizzare il proprietario dell'immobile.
In merito alla quantificazione del danno deve rilevarsi come, tenuto conto del fatto che la convenuta non ha potuto contraddire in merito si ritiene, in via equitativa, di confermare la somma riconosciuta da questo giudicante nella formulata proposta ex art. 185-bis c.p.c. ossia in € =35.000,00= a cui vanno aggiunti gl'interessi compensativi, previa devalutazione della somma riconosciuta a risarcimento, dalla data del pagamento dell'indennizzo da parte di all'emissione della presente sentenza, avvenuta in CP_1
data 25 febbraio 2025, per complessivi € =38.078,39=
Stante la mancata accettazione della proposta ex art. 185-bis c.p.c. consegue la condanna della convenuta per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. somma che si liquida in € =3.000,00=.
La convenuta dovrà quindi essere condannata a pagare all'attrice la somma di € =41.078,39= oltre interessi ex art. 1282 c.c. dall'emissione della sentenza, avvenuta in data 25 febbraio 2025, al saldo.
Alla soccombenza consegue la condanna della convenuta al rimborso delle spese di lite sostenute pagina 10 di 11 dall'attrice da liquidarsi sulla base del valore della somma riconosciuta a titolo risarcitorio con riferimento a quanto previsto dal D.M. n° 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie la domanda attorea nei limiti di parte motiva e, per l'effetto,
- condanna a pagare a la Controparte_2 Controparte_1
somma di € =41.078,39= oltre interessi ex art. 1282 c.c. dall'emissione della sentenza;
condanna
[...]
a rimborsare a le spese di lite da Controparte_2 Controparte_1
quest'ultima sostenute che si liquidano in € =786,00= per spese ed € =5.500,00= per onorari oltre I.V.A.
(22%), C.P.A. (4%) e rimborso spese generali (15%).
Così deciso in Bologna in data 25 febbraio 2025.
Il Giudice
dott. Daniele Martino
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